12.2019.141
Stralcio per scomparsa della parte convenuta, ripartizione spese, diritto di essere sentiti
12 marzo 2020Italiano10 min
I. Il
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.141
Lugano
12 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.785
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 25
ottobre 2010 da
RE 1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO 1
patrocinata dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 8'836'352.- oltre interessi al 5% dal 7 agosto
2009 su fr. 2'970'000.- e dal 14 settembre 2009 su fr. 5'866'352.-;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decreto
30 agosto 2019 ha stralciato dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 43’000.- a carico
dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 130’000.- per
ripetibili;
reclamante l’attrice
con reclamo 12 settembre 2019, con cui ha chiesto la riforma della querelata decisione
nel senso di porre a carico della convenuta la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 43’000.- e l’indennità per ripetibili di fr. 130’000.-,
protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con
risposta 8 ottobre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
richiamata la decisione 21
novembre 2019 con cui il presidente di questa Camera ha respinto la domanda
volta all’attribuzione dell’effetto sospensivo al reclamo;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. Con
petizione 25 ottobre 2010 RE 1, alla quale nelle more della causa è poi
subentrata RE 1, ha convenuto in giudizio F__________ __________ innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 8'836'352.- oltre interessi per pretese derivanti da un
contratto di licenza.
La
convenuta si è opposta alla petizione.
2. Con
scritto 20 maggio 2019 il rappresentante legale dell’attrice comunicava che, “per
quanto è dato sapere alla mia assistita”, F__________ non esisterebbe più e
pertanto il procedimento dovrebbe essere stralciato. Il giorno successivo il
Pretore ha così assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare
osservazioni. Con lettera datata 1° luglio 2019, e meglio nel rispetto del termine
fissato con una seconda proroga il 21 giugno precedente, il rappresentante
legale della convenuta comunicava che tutte le azioni di F__________ erano
state vendute alla società CO 1, la prima mutando la propria ragione sociale in
F__________ e procedendo quindi a una fusione con la seconda. Il citato scritto
concludeva affermando che la parte convenuta era esistente e rappresentata da CO
1 e pertanto il procedimento non poteva essere stralciato.
3. Con decreto
30 agosto 2019 il Pretore, rilevando che la convenuta, da lui denominata CO 1, già
F__________ __________, non avrebbe contestato il contenuto dello scritto 20
maggio 2019 dell’attrice, che andava dunque ammesso, incombendo all’entità che
si prevale di essere parte l’onere di dimostrarlo, ha stralciato la causa in
applicazione dell’art. 242 CPC in quanto divenuta priva d’oggetto: “la parte
convenuta essendo sparita” (di qui il dispositivo n. 1). Il primo giudice
ha quindi ritenuto che la petizione, se si fosse giunti al giudizio, sarebbe
stata destinata all’insuccesso e ha così posto la tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 43’000.- a carico dell’attrice, condannata a pagare alla
convenuta fr. 130’000.- a titolo di ripetibili (di qui il dispositivo n. 2).
4. Con
reclamo 12 settembre 2019 (recte: RE 1) ha chiesto di porre a carico
della convenuta la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 43’000.- e di
condannare quest’ultima a pagarle fr. 130’000.- a titolo di ripetibili,
contestando la tesi del primo giudice relativa al presumibile esito della causa
e sostenendo che per la ripartizione delle spese occorreva applicare l’art. 107
cpv. 1 lett. e CPC e quindi tenere conto che l’evento che aveva condotto allo
stralcio della causa era riconducibile alla convenuta.
Con la risposta al
reclamo, CO 1 [già F__________], ha ribadito avantutto la sua esistenza
riprendendo il contenuto dello scritto 1° luglio 2019 indirizzato dal suo
rappresentante legale al Pretore e ha quindi criticato l’affermazione di
quest’ultimo secondo cui la convenuta non avrebbe contestato la sua asserita
inesistenza, rispettivamente che sarebbe sparita. Nondimeno, ritiene CO 1, essa
non aveva la facoltà di impugnare il giudizio nella misura in cui non le era sfavorevole.
Nel prosieguo della risposta ha contestato l’interpretazione dell’art. 107 cpv.
1 lett. e CPC proposta dalla reclamante e proposto la reiezione
dell’impugnativa.
5. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata
dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in
rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
6. Essendo
stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in materia di
spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso
superiore a fr. 10'000.-, questa Camera è competente a decidere nella
composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), indipendentemente
da quanto si dirà in seguito.
7. Alla
luce di quanto esposto al precedente consid. 5, il Pretore non avrebbe dovuto
dichiarare la causa priva di oggetto ai sensi dell’art. 242 CPC bensì, se del
caso, in virtù dell’art. 351 CPC/TI, l’azione essendo appunto stata promossa il
25 ottobre 2010. Il Codice di procedura civile ticinese non regolava
l’assegnazione delle spese e delle ripetibili nel caso in cui un’azione era
divenuta priva d’oggetto. La ripartizione delle spese doveva così avvenire
secondo il prudente apprezzamento del giudice, il quale teneva conto di chi aveva
determinato l’inutilità della prosecuzione del procedimento, di quale delle
parti aveva reso necessario, con il suo atteggiamento, l’introduzione del
procedimento e quale sarebbe stato il prevedibile esito in caso di giudizio (v.
Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, m. 11 ad art. 151).
Nella
concreta fattispecie, per i motivi di cui si dirà al prossimo considerando, non
occorre tuttavia esaminare se il primo giudice ha correttamente applicato i
predetti criteri.
8. Dalla
decisione impugnata si può dedurre che il Pretore ha preso visione dello
scritto 1° luglio 2019 dell’avv. __________, avendo indicato nell’intestazione
della sua decisione: CO 1, già F__________. Non è tuttavia dato comprendere per
quale ragione egli affermi che la parte convenuta non ha contestato, e quindi
ammesso, l’affermazione dell’attrice secondo cui la convenuta avrebbe cessato
di esistere, ossia, per riprendere i termini della decisione medesima, sarebbe
sparita (v. primo paragrafo i.f.). La contestazione è appunto inserita nel
citato scritto 1° luglio 2019, come sopra esposto. In altri termini, il primo
giudizio difetta di motivazione non spiegando le ragioni della sua conclusione.
Determinante è a questo
punto il fatto che il Pretore, se veramente riteneva che la causa era divenuta
priva d’oggetto, avrebbe dovuto sentire le parti, come prevede imperativamente
l’art. 351 cpv. 1 CPC/TI (v. II CCA 26 novembre 1991, inc. n. 156/91, A. SA c/
G. D., pag. 3). È vero che il suddetto scritto risulta essere stato notificato
(anche se il relativo timbro compare inspiegabilmente non sul verso dello
stesso ma sul verso del doc. I allegato), tuttavia, questa modalità di
trasmissione non è atta a concretizzare il senso dei termini “udite le parti”
contenuti nel citato testo legale. Il primo giudice non poteva pertanto prescindere
dalla convocazione delle parti per discutere la tematica dell’esistenza o meno
della parte convenuta nonché sulle conseguenze di un possibile stralcio in tema
di tassa, spese e ripetibili. Agendo diversamente, il Pretore ha sorpreso
entrambe le parti e condotto alla situazione inverosimile in cui una parte
“sparita” si vede attribuire fr. 130'000.- a titolo di ripetibili; senza
omettere di rilevare che quella medesima parte, in sede di risposta al reclamo,
ha ribadito l’infondatezza di tale conclusione ma postulato nondimeno la
reiezione del rimedio esperito e quindi la conferma di un’indennità basata
sulla sua supposta inesistenza. È ovvio che ciò non può esistere.
Ora, la violazione del diritto di essere sentiti conduce alla nullità della
decisione di stralcio ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC/TI (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art.
351). La nullità di un atto dev’essere rilevata d’ufficio (v. art. 142 cpv. 2
CPC/TI), nel presente caso quindi indipendentemente dalle censure sollevate
dalle parti.
Secondo la giurisprudenza la dichiarazione di nullità di un atto non deve
mettere in pericolo la sicurezza del diritto (a titolo di esempio v. STF 13
luglio 2016, inc. 4A_189/2016, consid. 2.3.1; DTF 116 Ia 215, consid. 2c):
questo pericolo può essere escluso nel caso concreto.
9. In
conclusione il reclamo è evaso nel senso che il decreto di stralcio 30 agosto
2019 è dichiarato nullo e gli atti sono ritornati al Pretore affinché convochi
le parti per una discussione sullo scritto 1° luglio 2019 dell’avv. PA 2.
Per la presente decisione si rinuncia al prelievo di spese processuali.
RE 1 non può essere considerata parte vincente ritenuto che non ottiene la
modifica da lei prospettata del punto 2 del dispositivo della decisione
impugnata. Altrettanto vale per CO 1 che non vede confermata la decisione
impugnata come aveva auspicato. Per questi motivi non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
decide:
Fatti
I. Il
reclamo 12 settembre 2019 di RE 1 è evaso nel senso che il decreto di stralcio
30 agosto 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, inc.
OA.2010.785, è dichiarato nullo.
§ Di conseguenza gli atti sono
rinviati al Pretore affinché convochi le parti per una discussione sul
contenuto dello scritto 1° luglio 2019 dell’avv. PA 2 e dei relativi documenti,
per i motivi esposti nei considerandi.
Considerandi
II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile
contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).