12.2019.143
Contratto di deposito irregolare - ratifica per atti concludenti
31 agosto 2020Italiano17 min
specifico si trattava di una società della quale egli era azionista unico (Einmanngesellschaft,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.143
Lugano
31 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.208
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10
ottobre 2018 da
AO 1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di USD 112'565.- e Euro
185'000.-, in via eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, nonché, in
via sub-eventuale la condanna della convenuta al pagamento per conto
dell’attrice di USD 112'565.- e Euro 185'000.-, in via eventuale fr.
319'288.50, oltre interessi di mora, al Dipartimento delle finanze e
dell’economia, oltre, in entrambi i casi, al rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________30 dell’UE di Lugano per fr. 319'288.50 e
interessi di mora;
richieste avversate dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 6 agosto 2019 ha accolto, condannandola al pagamento all’attrice di USD
112'565.- e Euro 185'000.- oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2018, e rigettando
in via definitiva l’opposizione al citato PE per fr. 319'288.- oltre interessi
di mora del 5% dal 9 marzo 2018, nonché caricando a AP 1 la tassa di giustizia
e le spese della procedura per complessivi fr. 11'000.-, così come quelle della
procedura di conciliazione per fr. 1'000.-, e condannandola infine a versare
all’attrice
fr. 24'000.- per ripetibili;
appellante
la
convenuta, che con appello 9 settembre 2019 ha chiesto l’annullamento e la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione e confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________30
dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
rilevato che con risposta
all’appello dell’11 ottobre 2019 l’attrice ne ha chiesto la reiezione
integrale;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.
Il 23 aprile 2015 __________ L__________, a quel tempo presidente del Consiglio di
Amministrazione di __________, poi divenuta AO 1 (di seguito AO 1), in base a
un contratto concluso in data 13 agosto 2012 con __________ V__________,
azionista unico della società, ha trasferito USD 112'565.- e Euro 185'000.- da un conto bancario della società a uno di AP
1 (di seguito AP 1) di cui pure era, ed è
ancora attualmente, presidente del Consiglio di amministrazione. Il denaro in questione
era destinato a essere accantonato in vista di essere riversato all’autorità
fiscale ticinese che aveva preteso il pagamento di fr. 300'000.- quale acconto
sul pagamento delle eventuali imposte arretrate a carico di AO 1, che sarebbero
state quantificate al termine di una procedura aperta dall’Ufficio di
tassazione delle persone giuridiche nel 2015.
Il 22 ottobre 2015 __________ V__________ ha disdetto
verbalmente il mandato fiduciario a __________ L__________, per poi confermare
per iscritto tale decisione con lettera del 26 ottobre 2015, con la quale ha
contestualmente chiesto la restituzione della documentazione societaria. In
occasione dell’incontro tra le parti e i rispettivi avvocati che ha avuto luogo
il 21 gennaio 2016 è poi stato concordato che la documentazione avrebbe dovuto
essere messa a disposizione di AO 1 presso gli uffici di AP 1 entro il 2
febbraio seguente nonché che, in relazione agli importi versati il 23 aprile
2015 dal conto della prima società a quello della seconda, AP 1 avrebbe dovuto
innanzitutto confermare per iscritto che essi erano ancora depositati sul suo
conto clienti a titolo di accantonamento per eventuali pretese delle autorità
fiscali e, in un secondo tempo, che le parti avrebbero definito e disciplinato
in separata sede l’eventuale trasferimento del denaro, che avrebbe comunque
dovuto rimanere di esclusiva pertinenza di AO 1.
Il 5 febbraio 2016 __________ L__________, a nome di AP
1, ha attestato per iscritto quanto concordato.
Il 6 maggio 2016, a seguito del trasferimento della
sua sede da __________ a F__________, AO 1 ha chiesto il riversamento
all’autorità fiscale ticinese dell’importo a suo tempo girato a tale titolo sul
conto bancario di AP 1.
Il denaro in questione non è in seguito però mai stato
riversato all’autorità fiscale, né tanto meno restituito a AO 1, ma è rimasto
depositato sul conto di AP 1. Situazione che non si è modificata neppure a
seguito dell’emissione da parte dell’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona
delle decisioni di tassazione per gli anni 2010 - 2015 nell’aprile 2018, che
hanno consentito di quantificare in via definitiva in fr. 750'000.- il debito
fiscale a carico della società.
L’8 marzo 2018 AO 1 ha così deciso di far spiccare
dall’UE di Lugano un precetto esecutivo nei confronti di AP 1 per
fr. 319'288.50 oltre interessi di mora (PE n. __________30), notificato il
giorno seguente.
Sempre l’8 marzo 2018 il legale di AP 1 ha scritto a
quello di AO 1 rifiutando di dar seguito alla richiesta di girare il denaro
all’autorità fiscale e comunicando nel contempo che “a fronte delle
voluminose incombenze resesi necessarie a fronte del coinvolgimento (proprio
malgrado) della signora __________ L__________ nelle vicende interessanti AO 1,
l’importo a suo tempo accantonato è stato sensibilmente consumato: il saldo
attuale ammonta a USD 62'142.-“ (doc. P).
2.
Con petizione 9 ottobre 2018, AO
1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in
giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, per
ottenerne la condanna al pagamento di USD
112'565.- e Euro 185'000.-, in via
eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, nonché, in via sub-eventuale
la condanna della convenuta al pagamento per conto dell’attrice di USD 112'565.- e
Euro 185'000.-, in via eventuale fr. 319'288.50, oltre interessi di mora, al
Dipartimento delle finanze e dell’economia, oltre, in entrambi i casi, al
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________30 dell’UE di
Lugano per fr. 319'288.50 e interessi di
mora. Essa, in estrema sintesi, ha
preteso la restituzione degli importi asserendo che tra le parti era stato
concluso, tacitamente, un contratto di deposito irregolare ai sensi dell’art.
481 CO.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione, contestando innanzitutto
la sua legittimazione passiva, non essendo tra le parti mai sorto alcun
rapporto contrattuale, ma tutt’al più essendone venuto in essere uno tra
l’attrice e __________ L__________, della quale la convenuta era al limite da
considerare alla stregua di un’ausiliaria. Di conseguenza, anche nel merito,
non sarebbero sussistite le basi per avanzare una pretesa nei suoi confronti.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con i
quali entrambe si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e domande, il
Pretore, con decisione 6 agosto 2019, ha accolto la petizione, condannando la
convenuta al pagamento di USD 112'565.- e Euro 185'000, oltre interessi al 5%
dal 9 marzo 2018, nonché rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________30
dell’UE di Lugano per fr. 319'288.50 oltre interessi al 5% dal 9 marzo 2018, e
ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr 11’000.-, nonché quelle della
procedura di conciliazione di
fr. 1'000.- a carico di AP 1, condannandola a rifondere alla controparte fr.
24’000.- per ripetibili.
Il giudice di prime cure ha, in breve, stabilito che
il deposito del denaro sul conto di AP 1 era stato ordinato da __________ L__________
in veste di presidente del Consiglio di amministrazione di AO 1 nell’ambito del
mandato conferitole e che AP 1, sempre nella persona di __________ L__________,
aveva accettato di conservare gli importi affidatile. Poiché ella aveva agito
quale organo di entrambe le società, aveva infranto il divieto di contrarre con
sé stesso. Ritenuto tuttavia che il fatto di contrarre quale rappresentante o
organo di due persone diverse può essere sanato se per la natura del contratto
è escluso un pericolo di danno al/ai mandante/i rispettivamente non sono posti
a confronto interessi contrastanti oppure il/i mandante/i vi abbiano consentito
anche solo per atti concludenti, il Pretore ha ritenuto che in occasione
dell’incontro del 20 novembre 2015 (correttamente: 22 ottobre 2015) e per mezzo
dello scritto del 5 febbraio 2016 di AP 1, le parti in causa, a quel momento
rappresentate da persone fisiche diverse, avessero ratificato il contratto di
deposito. Di conseguenza AO 1 aveva il diritto di chiedere a AP 1 in qualsiasi
momento la restituzione delle somme depositate.
4. Con appello 9
settembre 2019, avversato dall’attrice con risposta 11 ottobre 2019, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione e confermare in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________30
dell’UE di Lugano, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ha in particolare eccepito la mancanza di legittimazione passiva poiché
avrebbe agito unicamente come ausiliaria di __________ L__________ non avendo stipulato
alcun vincolo contrattuale con AO 1, nonché l’impossibilità, proprio per
questo, che venissero avanzare pretese di natura contrattuale nei suoi
confronti. Inoltre, il primo giudice avrebbe pure sbagliato a considerare
ratificato il contratto di deposito poiché __________ V__________ è divenuto
membro del Consiglio di amministrazione dell’attrice solo il 22 febbraio 2016.
Infine, il Pretore avrebbe commesso un errore anche a qualificare il tipo di
contratto che sarebbe stato concluso dalle parti, poiché nella fattispecie il
presupposto della possibilità per il deponente di richiedere in qualsiasi
momento la restituzione della cosa depositata non era dato.
5. Fondamentalmente,
l’appellante ritiene che la conclusione pretorile per la quale tra le parti
sarebbe insorto un contratto di deposito irregolare non sia fondata, poiché __________
L__________ ha sempre agito a titolo personale, pur avvalendosi dei servizi di AP
1, e non in rappresentanza anche di quest’ultima.
Partendo dal presupposto,
non oggetto di contestazione, che il comportamento iniziale di __________ L__________
sia stato viziato dalla violazione del divieto di doppia rappresentanza (Doppelvertretung),
sicché gli atti oggetto della presente vertenza erano a quel momento nulli,
occorre valutare se in realtà quanto avvenuto in un secondo tempo ha costituito
una ratifica a posteriori di quanto fatto e ha quindi dato origine a un valido
e vincolante contratto di deposito tra le parti in causa (STF 4A_360/2012 del 3
dicembre 2012 consid. 4).
5.1. Per consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale, la sostanziale nullità di un contratto
concluso dalla stessa persona in rappresentanza di entrambi i contraenti e
quindi viziato dagli inevitabili conflitti di interesse che comporta, può
essere sanata se non vengono messi a confronto interessi contrastanti oppure se
il/i mandante/i vi abbia/abbiano consentito anche solo per atti concludenti. In
questi casi è necessaria un'autorizzazione speciale o una successiva
approvazione da parte di un organo superiore o equivalente se sussiste un
rischio di penalizzazione (DTF 127 III 332 consid. 2a; 126 III 361 consid. 3a;
STF 4A_360/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 4).
5.2. Le argomentazioni
d’appello sulla tematica sono in parte irricevibili poiché, invece di
confrontarsi puntualmente con quelle della sentenza impugnata, si limitano a
fornire una propria versione dei fatti e, in parte, anche a rinviare a quanto scritto
in duplica, cosicché il gravame non risulta sufficientemente motivato (Art. 310
e 311 CPC).
Ciò posto, nemmeno nel
merito l’appello fornisce elementi a sufficienza per scalfire le conclusioni
pretorili.
In effetti è a ragione che
Fatti
il Pretore, partendo dall’accertamento che __________ V__________ al momento
del trasferimento del denaro in questione sul conto di AP 1 presso __________,
aveva fornito il suo consenso solo al pagamento dell’anticipo per il recupero
d’imposte all’Ufficio esazione e condoni ma non alla girata dei soldi sulla
relazione bancaria della convenuta, ha stabilito che quanto avvenuto in seguito
può essere considerato a tutti gli effetti una valida approvazione del
contratto di deposito venuto in essere.
__________ V__________,
come emerge con tutta evidenza dal contratto fiduciario (doc. D), è sempre
stato un organo di fatto della stessa, avendo le parti stabilito che la
mandataria avrebbe dovuto adempiere ai propri compiti “soltanto in base alle
istruzioni del mandante”. In tale veste, egli decideva su temi di norma di
pertinenza degli organi societari e influenzava in maniera determinante la
volontà della persona giuridica. A maggior ragione tenuto conto che nel caso
specifico si trattava di una società della quale egli era azionista unico (Einmanngesellschaft,
cfr. Wernli/Rizzi, Basler
Kommentar, OR II, 5 ed., n. 26 segg. ad art. 707).
Di conseguenza, una sua
ratifica a nome della società era possibile anche se in occasione dell’incontro
tra le parti tenutosi il 21 gennaio 2016 egli non era ancora formalmente organo
di AO 1. Questo significa che anche se la sentenza impugnata ha erroneamente considerato
che in quell’occasione __________ V__________ era già divenuto membro con firma
individuale del CdA dell’attrice, il Pretore ha correttamente stabilito che
egli era in grado di impegnare validamente la sua società.
6. L’appellante
sostiene poi che il primo giudice avrebbe sbagliato a non considerare che
quanto avvenuto il 21 gennaio 2016 e lo scritto del 5 febbraio 2016 non hanno
comportato l’insorgere di un vincolo contrattuale tra le parti in causa poiché
l’unico soggetto che si sarebbe relazionato giuridicamente con AO 1 è sempre
stato solo __________ L__________, mai AP 1. Questo sarebbe attestato dal
contratto fiduciario di cui al doc. D, che dimostrerebbe come __________ V__________
avesse attribuito a __________ L__________ il mandato di membro del CdA di AO 1,
ma nel contempo che __________ L__________ avrebbe prestato i propri servizi
seguendo le istruzioni del mandante e che ella si sarebbe semplicemente avvalsa
di AP 1 per la prestazione del mandato.
Si tratta di obiezioni
infondate.
In effetti il contratto
con cui è stato attribuito a __________ L__________ il mandato di assumere la
funzione di consigliere d’amministrazione di AO 1 dimostra piuttosto il
contrario. Essendo possibile solo a una persona fisica fare parte di un
Consiglio di Amministrazione di una Società anonima (art. 707 cpv. 1 CO), __________
L__________ ha dovuto forzatamente assumere la funzione a titolo personale. Il
testo del contratto consente tuttavia di accertare che lo ha fatto in qualità
di titolare di AP 1 e che ha agito professionalmente in seno a tale struttura,
come provato pure dalle numerose fatture agli atti intestate alla società
convenuta per prestazioni scaturenti dal contratto di fiduciaria.
L’importanza di questo
fatto, ad ogni modo, è marginale per l’esito della presente procedura, poiché a
fare stato è unicamente la ratifica del contratto di deposito che a detta del
primo giudice sarebbe consistita negli accordi conclusi il 21 gennaio 2016 alla
presenza dei rappresentanti delle due società e dei loro patrocinatori legali,
confermati, per quanto concerne AP 1, con la dichiarazione del 5 febbraio 2016
da parte di quest’ultima.
È in effetti a giusta
ragione che il Pretore ha conferito all’esito dei negoziati del 21 gennaio 2016
la valenza di ratifica da parte di AO 1 e di AP 1 di un contratto di deposito
irregolare avente per oggetto gli importi di denaro rivendicati con la
petizione. Il tenore della dichiarazione del 5 febbraio 2016 è inequivocabile: __________
L__________ ha apposto la sua firma sotto la scritta “AP 1”, quindi a
nome della società in qualità di suo organo, e ha allestito il testo su carta
intestata alla ditta. Un simile scritto non può essere che interpretato come
una presa di posizione della persona giuridica depositaria del denaro e non
della persona fisica che lo ha ratificato.
D’altronde a quel momento __________
L__________ non era più organo di AO 1 e poteva quindi validamente impegnare AP
1 nei suoi confronti senza rischio di conflitto di interessi.
L’agire delle due società
in relazione alla ratifica del contratto di deposito dei due importi in USD e
Euro sul conto di AP 1 è stato avvalorato dalla presenza attiva dei rispettivi
patrocinatori legali all’incontro del 21 gennaio 2016 e dalle comunicazioni tra
costoro che ne hanno fatto seguito (doc. K, J, M, N nel quale la corrispondenza
ha quale oggetto esplicitamente ”AO 1/AP 1”), dalle quali emerge, oltre
alla conferma del negozio giuridico, che essi hanno agito sin da subito per
tutelare gli interessi contrapposti di AO 1, da una parte, e AP 1,
rispettivamente __________ L__________, dall’altra.
Nemmeno su questo punto,
pertanto, è possibile seguire l’appellante. Di riflesso pure l’eccezione di
carente legittimazione passiva risulta infondata.
7. Infine, AP 1 rileva
come, essendo una delle caratteristiche essenziali del contratto di deposito
quella della possibilità per il deponente di richiedere in ogni momento la
restituzione della cosa (rispettivamente un’eguale entità di cose fungibili),
il fatto che le parti, il 21 gennaio 2016, abbiano nel caso concreto pattuito
che l’eventuale trasferimento degli importi in questione avrebbe dovuto essere
regolato in separata sede, si dovrebbe in ogni modo giungere alla conclusione
che nella denegata ipotesi che tra AO 1 e AP 1 fosse stato concluso un
contratto di deposito irregolare, questo non sarebbe mai stato correttamente
perfezionato sicché l’attrice non può pretendere alcuna restituzione in base
alle regole contrattuali, né lo può fare in virtù di un’altra causa (art. 41
segg. CO o art. 62 segg. CO che sia), per intervenuta prescrizione.
L’argomentazione, oltre
che irricevibile perché nuova (art. 317 cpv. 1 CPC), è chiaramente pretestuosa.
Dalla formulazione “le
parti definiranno e disciplineranno in separata sede l’eventuale trasferimento
di tali importi, che rimangono comunque di esclusiva pertinenza della AO 1”
(doc K, pag. 2) non può essere desunta alcuna rinuncia di AO 1 alla facoltà di
chiedere la riconsegna in ogni momento della cosa depositata (art. 475 cpv. 1
CO), ma semplicemente la volontà di programmare una modalità di pagamento
qualora il debito fiscale nei confronti delle autorità cantonali fosse stato
confermato. La precisazione contenuta nella seconda parte della frase è
eloquente espressione della sua intenzione di mantenere inalterati i propri
diritti.
Concluse le procedure di
natura fiscale e quindi decaduto il motivo del deposito (cfr. doc. K, pag. 2),
non è pertanto dato comprendere per quale ragione il deponente non possa
richiedere la restituzione del denaro in suo favore anziché in favore di un
terzo.
8. In definitiva,
l’appello 9 settembre 2019 di AP 1 deve essere integralmente respinto nella
misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base
di un valore litigioso di arrotondati
fr. 300’000.- (USD 112'565.- al cambio medio di 0.90 USD/CHF + Euro 185'000.-
al cambio medio di 1.08 EUR/CHF), determinante anche per un eventuale ricorso
al Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e
13 LTG, ammontano a fr. 14’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base delle
aliquote previste dall’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto
delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 12'000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
9 settembre 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a
fr. 14’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
12'000.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).