12.2019.144
Compravendita di azioni, interpretazione delle dichiarazioni di volontà, consenso; mancata dimostrazione della stipulazione del contratto
14 settembre 2020Italiano19 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.144
Lugano
14 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2017.108
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15
maggio 2017 da
AP
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui l’attore ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Euro 2'102'150.- oltre
interessi al 5% dal 30 settembre 2016, con protesta di spese e ripetibili;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore, con decisione 2
luglio 2019, ha respinto, caricando la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 35'500.- alla parte attrice, condannata pure a pagare al
convenuto fr. 60'000.- a titolo di ripetibili;
appellante l’attore
con appello 9 settembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare AO 1 a pagare a AP 1
l’importo di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2016, con
accollo della relativa tassa di giustizia e delle spese all’avversario in
giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre il convenuto con
risposta 18 ottobre 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili;
richiamate la replica
spontanea 23 ottobre 2019 e la duplica spontanea 30 ottobre 2019;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. A
inizio 2016 AP 1 e AO 1 hanno intrattenuto delle discussioni, protrattesi per
alcuni mesi, aventi per oggetto l’acquisto di una quota del pacchetto azionario
della società immobiliare P__________ __________ AS di __________ (di seguito:
P__________), __________, attiva nella promozione, costruzione e gestione di
immobili in Estonia, Lettonia e Lituania, della quale il primo era co-fondatore
e azionista di riferimento. Nonostante la sua quotazione in borsa (__________),
l’operazione avrebbe dovuto avvenire al di fuori, ossia “ai blocchi”, in modo
da non influenzare negativamente il valore delle azioni.
Malgrado lo scetticismo
espresso da AO 1 (“ … non sono pronto a diventare azionista della società”:
v. e-mail 28 gennaio 2016 di AO 1, doc. G, foglio 4), le trattative sono
proseguite (v. ad es. e-mail di AP 1 del 29 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 5
febbraio 2016: doc. G, fogli 5, 6, 8). Le parti si sono incontrate a __________
il 27 aprile 2016 (v. doc. G, foglio 17) e in quell’occasione AO 1 ha apposto
la sua firma e la data “28/4/16”, nonché altre due indicazioni a mano,
la data “30/4/16” e la dicitura “entro 30/5/16 Tutte”, oltre a
due parentesi su un foglio dattiloscritto portato da AP 1 (v. petizione pag.
3), intitolato “AZIONI P__________ IN VENDITA”, comprendente delle cifre
in colonna sotto le parole “Prezzo” e “quantità” (v. doc. D). In
data 29 aprile 2016 AO 1 ha inviato una e-mail a P__________ M__________,
amministratore delegato di P__________ G__________, comunicando tra l’altro: “Confermo
di rinunciare definitivamente ad entrare in questa società e di rinunciare
definitivamente ad acquistare partecipazioni P__________ __________.” (v.
doc. G, foglio 23). Il 4 maggio successivo AP 1 esprimeva il suo dispiacere per
questa posizione affermando che “……tu hai la possibilità di acquisire le
azioni della società a prezzi assolutamente interessanti.” (v. doc. G,
foglio 25). Dopo ulteriori contatti tra le parti AO 1 scriveva il 1° giugno
2016 a AP 1 “con la presente mi dispiace doverti comunicare che devo
purtroppo rinunciare definitivamente all’acquisto di una partecipazione nel
centro commerciale di __________, nonché all’acquisto delle azioni P__________ __________
…” (v. doc. G, foglio 36).
In data 7 giugno 2016 AP
1 reagiva all’attenzione di AO 1 significandogli “… sembra che tu ti sia
dimenticato che tra noi è venuto in essere un accordo, a comprova del quale tu
hai voluto sottoscrivere gli elementi essenziali dello stesso (prezzo,
quantità, scadenze).” (v. doc. G, foglio 37). Il giorno successivo AO 1
ribadiva all’attenzione di AP 1 i motivi della sua rinuncia ad acquistare
azioni della P__________ __________ (v. doc. G, foglio 38).
Il 1° settembre 2016
l’avv. PA 1, a nome e per conto di AP 1, inviava una lettera a AO 1 con la quale,
dopo aver ricordato a quest’ultimo l’impegno di acquistare 4'024'000 azioni
della P__________ per Euro 9'768'700.-, gli chiedeva il risarcimento
dell’asserito danno subito, pari a
Euro 2'102'150.-, asserendo che il suo mandante per assecondare la volontà di
alcuni altri azionisti a vendere il pacchetto azionario in questione e quindi
in funzione di individuare un terzo acquirente, si era fatto concedere un’opzione
d’acquisto sul medesimo per un prezzo di
Euro 7'666'550.- (v. doc. E).
A questa lettera AO 1 rispondeva
di non aver mai sottoscritto un impegno di acquisto delle azioni di P__________
(v. doc. F).
2. Esperito
il tentativo di conciliazione, con petizione 15 maggio 2017 AP 1 ha convenuto
in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, per
ottenerne la condanna al pagamento di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5%
dal 30 settembre 2016.
Egli ha, in estrema
sintesi, giustificato la propria pretesa asserendo che il fatto che il convenuto,
dopo essersi impegnato ad acquistare le azioni P__________ indicate in
dettaglio sia per quanto concerne i quantitativi che i prezzi nel documento
sottoscritto il 27 aprile 2016, lo avesse unilateralmente revocato, gli avrebbe
creato un danno patrimoniale, consistente nella differenza tra quei prezzi e quello
da lui concordato con altri azionisti con l’opzione di acquisto, di
Euro 2'102'150.- inferiore.
Il convenuto, con
risposta 8 settembre 2017, si è integralmente opposto alla petizione.
Al termine
dell’istruttoria, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e domande.
3. Con
decisione 2 luglio 2019 il Pretore ha respinto la petizione e posto le spese
processuali, pari a fr. 35'500.- a carico di AO 1, condannandolo a rifondere
alla controparte fr. 60'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha individuato il
tema centrale della causa nel quesito a sapere se il doc. D costituisse un
formale impegno d’acquisto delle azioni P__________ oppure un semplice impegno
da parte del convenuto a ragguagliare l’attore entro le date indicate nel testo
in merito all’acquisto o meno delle azioni. Il primo giudice ha dapprima osservato,
in particolare alla luce delle testimonianze di P__________ M__________ e
dell’avv. __________ C__________, che in base all’interpretazione soggettiva
non sussisteva tra le parti alcun consenso effettivo in merito al significato
dello scritto in esame. Sulla base dell’interpretazione oggettiva della volontà
delle parti il Pretore ha considerato che l’attore non poteva in buona fede
pensare che il doc. D rappresentasse un impegno d’acquisto in capo al
convenuto. In effetti, tra uomini d’affari esperti, quali l’attore e il
convenuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita non
era probabile la conclusione dell’affare mediante l’apposizione di una firma su
un documento estremamente sintetico quale il doc. D, come dimostrato anche dal
fatto che in precedenza era stata preparata una bozza di contratto molto più
dettagliata (v. doc. 7). Il giudice ha poi ritenuto indicativo il fatto che
alla e-mail del convenuto del 29 aprile 2016 non era seguita alcuna reazione
dell’attore in merito al preteso accordo, che è stato da lui nominato solo il 7
giugno successivo, la sua prima reazione essendo invece stata quella di dirsi
dispiaciuto e ribadire a AO 1 la possibilità di acquistare azioni P__________ a
buon prezzo, ciò che collideva frontalmente con la teoria attorea mentre
collimava con la tesi difensiva. In aggiunta il primo giudice ha precisato: (i)
che non è corretto l’assioma dell’attore per cui il doc. D sarebbe stato il
coronamento di una trattativa durata mesi; (ii) che inutilmente l’attore fa
leva sul contenuto del proprio interrogatorio in quanto privo di supporti a
livello documentale e testimoniale; (iii) che proprio in base
all’interpretazione oggettiva è scorretta la conclusione che ne vuole trarre
l’attore, non potendo egli in buona fede comprendere nel doc. D un impegno
contrattuale del convenuto, mentre la sua e-mail del 4 maggio 2016 (v. doc. 9 =
doc. G, foglio 25) dimostra che neppure lui l’ha inteso in tal senso.
4. Con
l’appello 9 settembre 2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con
risposta 17 ottobre 2019, AP 1 ha chiesto di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione e caricare la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede a AO 1.
5. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non
perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o
censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a
proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire
critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello
deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali,
pena l’irricevibilità delle medesime. Con questa premessa, il punto 1
dell’appello risulta sostanzialmente irricevibile poiché, come si vedrà nei
prossimi considerandi, si limita a criticare alcuni passaggi del primo giudizio
tentando invano di farli apparire errati alla luce di un’interpretazione in larga
misura soggettiva dei fatti. Al punto 2 del gravame l’appellante solleva alcuni
argomenti con la premessa che il primo giudice non li avrebbe esaminati: su
questo secondo punto si dirà nella parte finale di questa sentenza.
6. Il
Pretore ha a giusta ragione posto l’accento sull’interpretazione oggettiva
della volontà delle parti.
In virtù dell’art. 1
cpv. 1 CO il contratto è perfetto quando i contraenti hanno manifestato concordemente
la loro reciproca volontà, ossia quando vi è un reale consenso (tatsächlicher
Konsens). Può accadere tuttavia che una parte non abbia compreso la reale
volontà dell’altra oppure che questa sia incerta. In questo caso entra in
considerazione il principio dell’affidamento (o della fiducia) secondo il quale
la dichiarazione dell’altra parte dev’essere interpretata come l’avrebbe dovuta
e potuta comprendere una persona corretta e ragionevole secondo la buona fede.
Tramite questa interpretazione viene stabilito il senso oggettivo della
dichiarazione in esame (i.c. quella di AO 1), che deve corrispondere a una
soluzione adeguata, poiché non è accettabile che le parti abbiano voluto una
soluzione inadeguata (v. STF 5A_109/2018 del 20 aprile 2020, consid. 7.1,
citata dal primo giudice).
7. L’appellante
critica (v. appello, pag. 4 seg., lett. b) avantutto il Pretore per aver
sostenuto che il doc. D non è il coronamento di una trattativa durata mesi e
che in realtà sarebbe più corretto parlare “d’inseguimento durato mesi”.
Non è dato comprendere per quale motivo l’appellante censura per iniziare quanto
affermato dal primo giudice alla pagina 5 sub (i), che corrisponde come sopra
rilevato a una motivazione abbondanziale (v. consid. 3), invece di confrontarsi
con la motivazione principale esposta alle pagine 4 e 5 primo capoverso della decisione
impugnata. In ogni caso, l’appellante evidenzia gli aspetti della trattativa
che ritiene importanti, citando documenti, testimonianze ed eventi, per
concludere che il convenuto completando e firmando il doc. D avrebbe accettato
l’offerta fattagli. Il tutto si esaurisce però in una personale e soggettiva
lettura dei fatti, non in un esame oggettivo della volontà delle parti. D’altronde
a leggere il doc. G, e si può rinviare anche solo agli estratti qui riportati
al considerando 1, non è certo errato parlare di inseguimento durato mesi da
parte di AP 1, con l’evidente intenzione di concludere un affare di grosse
dimensioni. Comunque sia il primo giudice ha precisato, sempre a pagina 5 sub
(i), che il convenuto aveva sì mostrato interesse chiedendo dati e informazioni
sul prodotto che l’attore gli sottoponeva, ma non risulta che abbia mai accondisceso
a vincolarsi a un acquisto di sorta né l’attore avrebbe potuto comprendere
diversamente questo comportamento. Ora, queste considerazioni sono rimaste prive
di censura. In definitiva il punto 1b dell’appello risulta irricevibile.
8. L’appellante
considera poco pertinente (v. appello, pag. 7, lett. c) la tesi del Pretore
secondo il quale, premesso come le parti siano uomini d’affari esperti, “Nell’ambito
di una compravendita di questo tipo non è probabile, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza generale della vita, che le parti avrebbero concluso
l’affare apponendo la propria firma su di un documento così sintetico come
quello di cui al doc. D.” (v. sentenza impugnata pag. 4, secondo
capoverso). L’appellante spiega che la contrattazione era prevista fuori borsa
(ossia “ai blocchi”), quindi senza obbligo di formalità, e che il doc. D non
sarebbe neppure stato necessario per perfezionare la contrattazione. Ora,
quanto precede sarà anche corretto, ma di certo non implica che la
considerazione del Pretore non sia pertinente (che peraltro ancora non
significa errata). L’assenza di una forma particolare per la validità della
transazione non fa certo apparire un valido contratto il doc. D, proprio
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita. In base ai
principi interpretativi sopra ricordati, per una persona corretta e
ragionevole, in difetto di migliori informazioni rispetto a quelle disponibili
agli atti, due parentesi e due date su un foglio contenente due elenchi, oltre
beninteso a una firma e una data (sbagliata), non possono certo apparire quale
volontà di acquisto di azioni per un importo di Euro 9'768'700.-. Il fatto che
le parti siano due uomini d’affari abituati a questo genere di trattative non
porta certo a una diversa conclusione. Non è infatti stato né preteso né
dimostrato che per i protagonisti sia uso contrarre per simili importi con
documenti analoghi al doc. D. D’altronde, il comportamento di AO 1 prima del 27
aprile 2016, ossia l’attenzione e i dubbi espressi (v. ad es. doc. G, fogli 3,
7, 8), mal si concilierebbe con la formalizzazione di un acquisto mediante detto
documento e, si può aggiungere, a maggior ragione dopo aver discusso, e non
firmato, il doc. 7. Questo punto dell’appello va pertanto respinto nella misura
in cui è ricevibile.
9. Nel
prosieguo (v. appello pag. 8, lett. d) l’appellante rimprovera al primo giudice
di aver considerato la sua e-mail del 7 giugno 2016 (v. doc. G, foglio 37)
quale prima reazione alla e-mail del convenuto del 29 aprile 2016 (v. doc. 8 =
doc. G, foglio 23). AP 1 precisa che già nella sua e-mail del 28 aprile 2016 (doc.
G, foglio 20) aveva fatto riferimento “al nostro accordo di ieri”,
mentre il 4 maggio 2016 confermava a AO 1 che “… tu hai la possibilità di
acquisire le azioni della società a prezzi assolutamente interessanti”. (v.
doc. 9 = doc. G, foglio 25). La comunicazione del 7 giugno 2016 non sarebbe
quindi la prima volta in cui egli avrebbe fatto presente a AO 1 l’esistenza
dell’accordo formalizzatosi secondo la sua convinzione con il doc. D.
Occorre premettere che l’appellante confonde nuovamente la sua personale
convinzione con le deduzioni oggettive che possono e devono essere tratte dal citato
documento e dalle circostanze che lo hanno generato. Si rileva comunque che
quella del 7 giugno 2016 è effettivamente la prima reazione di disappunto di AP
1 all’ennesima comunicazione di AO 1 di non voler acquistare azioni P__________
__________ (v. doc. G, foglio 36). Inoltre, il fatto che il 28 aprile 2016
l’attore abbia fatto riferimento “al nostro accordo di ieri” non significa
evidentemente che un accordo fosse effettivamente intervenuto, rispettivamente
fosse intervenuto con il contenuto e nelle forme pretese in questa causa. La
prima reazione di AP 1 è stata invece quella del 4 maggio 2016 in cui
manifestava il suo dispiacere e ribadiva a AO 1 la possibilità di acquistare
delle azioni ciò che, come in modo pertinente rilevato dal Pretore, collide con
la tesi proposta dal primo e collima con quella del secondo (v. sentenza
impugnata, pag. 4, secondo paragrafo in fine). In effetti, se davvero il 27
aprile 2016 fosse stata conclusa una compravendita la reazione di dispiacere
sarebbe incomprensibile, e ancora più incomprensibile sarebbe l’accenno alla
possibilità di acquisire azioni a prezzi assolutamente interessanti. Infine, per
completezza si dirà che l’e-mail 19 maggio 2016 di AP 1 a AO 1 (v. doc. G,
foglio 30), citato alla pagina 9 dell’appello in alto, propende per l’esistenza
di trattative ancora in essere ma non certo per l’esistenza di un accordo già
concluso.
Anche sul citato punto l’appello nella limitata misura in cui è ricevibile
dev’essere respinto.
10. L’appellante
considera immotivato e comunque errato quanto esposto dal primo giudice alla
pagina 5 in fine della sua decisione con riferimento al doc. 9 (= doc. G,
foglio 25, ossia l’e-mail 4 maggio 2016 di AP 1 a AO 1) (v. appello, pag. 9,
lett. e). In merito basterà osservare che sul contenuto della citata
comunicazione già si è detto al considerando che precede e che il senso
attribuitogli dal Pretore risulta corretto. Comunque sia, sostenere che AP 1
scrivendo “tu hai la possibilità di acquisire le azioni della società a
prezzi assolutamente interessanti” si riferisse al negozio obbligatorio e
intendesse dire a AO 1 che sarebbe diventato proprietario delle azioni di cui
al doc. D dopo averne pagato il prezzo, è un’evidente forzatura. Di qui
l’irricevibilità dell’appello su questo punto.
11. L’appellante
rimprovera al Pretore di non essersi confrontato con alcune sue argomentazioni,
che riprende pertanto in questa sede (v. appello, pt. 2). Non è tuttavia dato
comprendere in che misura il fatto che AP 1 non abbia agito quale mediatore o
rappresentante, bensì quale portatore di un interesse proprio, possa modificare
la conclusione cui è giunto il primo giudice, e l’appellante al pt. 2a del
gravame neanche lo spiega. In ogni modo, il fatto che AP 1 agisse a titolo
personale risulta implicito in base al primo giudizio, nulla indicando il
contrario. Al pt. 2b l’appellante si china nuovamente sul contenuto del doc. D,
senza però spiegare quale elemento esposto in prima sede non sarebbe stato
considerato dal Pretore e per quale motivo questa mancanza porterebbe a un
esito diverso della causa. L’appellante aggiunge che in concreto non si realizzerebbe
l’ipotesi del dissenso latente mentre si sarebbe realizzato un consenso
normativo, e questo poiché “… la manifestazione/ dichiarazione di volontà
del convenuto espressa nel doc. D, interpretata in senso oggettivo-concreto e
come tale accettata dall’attore come volontà di acquisto delle azioni P__________
e su cui l’attore ha fatto affidamento, è chiara e non ambigua, …”. (v.
appello, pag. 11 i.f, 12 all’inizio). Sennonché il Pretore proprio in base
all’interpretazione oggettiva è giunto alla conclusione contraria e l’ennesima
presentazione dei contenuti del doc. D e di alcuni avvenimenti precedenti non
consente certo di giungere a un risultato differente. Il consenso normativo, o
giuridico, non è dato, vale la pena di ribadirlo, proprio perché “ein objektiv
eindeutiger Vertragssinn”, per riprendere i termini di un contributo dottrinale
citato dall’appellante, non può essere rilevato, contrariamente all’opinione,
puramente soggettiva, di quest’ultimo. La realtà è in definitiva molto
semplice: all’offerta di acquisto (effettivamente sintetica come l’ha descritta
il Pretore, anche se sarebbe meglio definirla superficiale al di là della
possibilità di concludere l’auspicato negozio giuridico senza particolari
formalità) di AP 1 ha fatto seguito la dichiarazione di AO 1, che non
costituisce un’accettazione esplicita né alla stessa può essere attribuito dal
punto di vista oggettivo il senso di un’accettazione (che il tal caso sarebbe
definita normativa e giuridica), mentre ciò che soggettivamente può aver
pensato l’offerente è invece irrilevante alla luce delle circostanze. Ancorché
ininfluente ai fini del giudizio, si può osservare che a ragione l’appellante
esclude le ipotesi del dissenso latente (il quale presuppone che le parti
ritengano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non sia il caso) e
del consenso apparente (il quale presuppone la presenza di dichiarazioni che in
apparenza inducono a considerare concluso un contratto mentre ciò non è il caso).
Al pt. 2c l’appellante costruisce la sua tesi su un presupposto errato, ossia
che “il convenuto, come risulta dal suo IF, completando e firmando il doc. D
ha avuto di mira nella sua volontà interna una disposizione diversa da quella
che per il principio dell’affidamento l’attore poteva e doveva in buona fede e
in concreto capire e ritenere”. AO 1 nel suo interrogatorio ha tra l’altro
dichiarato che “Rispondo che ho detto a __________ (recte: AP 1) che gli
avrei dato una risposta entro il 30 aprile 2016 se ero interessato ad
acquistare direttamente dagli azionisti (ossia dai venditori coi quali mi
avrebbe messo in contatto) le azioni, per quanto riguarda le due prime tranches;
per quanto riguarda le altre tranches dissi a AP 1 che gli avrei comunicato se
ero interessato o meno ad acquistarle, entro il 30 maggio 2016”. (v.
verbale interrogatorio 14 giugno 2018, pag. 8 i.f, 9 all’inizio). Ora, da
quanto riportato non risulta affatto ciò che vorrebbe dedurne AP 1, ossia che
la volontà interna di AO 1 fosse diversa da quella che lui poteva e doveva in
buona fede capire. In conclusione, non essendoci stato contratto, non vi è
spazio per una rinuncia al medesimo da parte di AO 1, come a torto preteso dall’appellante
(v. appello, pag. 13, pt. 2c in fine).
Il pt. 2d dell’appello non dev’essere esaminato, ritenuto che in assenza di
contratto non può esserci risarcimento del danno per inadempimento.
In conclusione, a torto l’appellante ha rimproverato al Pretore di non aver
considerato argomenti da lui sollevati.
12. Ne
discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
Le spese processuali e
le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un
valore litigioso di
Euro 2'102’150.- (pari a circa fr. 2'270'000.-) seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 9
settembre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 36’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 30’000.-
per ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).