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Decisione

12.2019.144

Compravendita di azioni, interpretazione delle dichiarazioni di volontà, consenso; mancata dimostrazione della stipulazione del contratto

14 settembre 2020Italiano19 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.144

Lugano

14 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2017.108

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15

maggio 2017 da

AP

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

con cui l’attore ha

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Euro 2'102'150.- oltre

interessi al 5% dal 30 settembre 2016, con protesta di spese e ripetibili;

domanda avversata dal

convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che

il Pretore, con decisione 2

luglio 2019, ha respinto, caricando la tassa di giustizia e le spese, di

complessivi fr. 35'500.- alla parte attrice, condannata pure a pagare al

convenuto fr. 60'000.- a titolo di ripetibili;

appellante l’attore

con appello 9 settembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e condannare AO 1 a pagare a AP 1

l’importo di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2016, con

accollo della relativa tassa di giustizia e delle spese all’avversario in

giudizio, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

mentre il convenuto con

risposta 18 ottobre 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e ripetibili;

richiamate la replica

spontanea 23 ottobre 2019 e la duplica spontanea 30 ottobre 2019;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. A

inizio 2016 AP 1 e AO 1 hanno intrattenuto delle discussioni, protrattesi per

alcuni mesi, aventi per oggetto l’acquisto di una quota del pacchetto azionario

della società immobiliare P__________ __________ AS di __________ (di seguito:

P__________), __________, attiva nella promozione, costruzione e gestione di

immobili in Estonia, Lettonia e Lituania, della quale il primo era co-fondatore

e azionista di riferimento. Nonostante la sua quotazione in borsa (__________),

l’operazione avrebbe dovuto avvenire al di fuori, ossia “ai blocchi”, in modo

da non influenzare negativamente il valore delle azioni.

Malgrado lo scetticismo

espresso da AO 1 (“ … non sono pronto a diventare azionista della società”:

v. e-mail 28 gennaio 2016 di AO 1, doc. G, foglio 4), le trattative sono

proseguite (v. ad es. e-mail di AP 1 del 29 gennaio 2016, 2 febbraio 2016, 5

febbraio 2016: doc. G, fogli 5, 6, 8). Le parti si sono incontrate a __________

il 27 aprile 2016 (v. doc. G, foglio 17) e in quell’occasione AO 1 ha apposto

la sua firma e la data “28/4/16”, nonché altre due indicazioni a mano,

la data “30/4/16” e la dicitura “entro 30/5/16 Tutte”, oltre a

due parentesi su un foglio dattiloscritto portato da AP 1 (v. petizione pag.

3), intitolato “AZIONI P__________ IN VENDITA”, comprendente delle cifre

in colonna sotto le parole “Prezzo” e “quantità” (v. doc. D). In

data 29 aprile 2016 AO 1 ha inviato una e-mail a P__________ M__________,

amministratore delegato di P__________ G__________, comunicando tra l’altro: “Confermo

di rinunciare definitivamente ad entrare in questa società e di rinunciare

definitivamente ad acquistare partecipazioni P__________ __________.” (v.

doc. G, foglio 23). Il 4 maggio successivo AP 1 esprimeva il suo dispiacere per

questa posizione affermando che “……tu hai la possibilità di acquisire le

azioni della società a prezzi assolutamente interessanti.” (v. doc. G,

foglio 25). Dopo ulteriori contatti tra le parti AO 1 scriveva il 1° giugno

2016 a AP 1 “con la presente mi dispiace doverti comunicare che devo

purtroppo rinunciare definitivamente all’acquisto di una partecipazione nel

centro commerciale di __________, nonché all’acquisto delle azioni P__________ __________

…” (v. doc. G, foglio 36).

In data 7 giugno 2016 AP

1 reagiva all’attenzione di AO 1 significandogli “… sembra che tu ti sia

dimenticato che tra noi è venuto in essere un accordo, a comprova del quale tu

hai voluto sottoscrivere gli elementi essenziali dello stesso (prezzo,

quantità, scadenze).” (v. doc. G, foglio 37). Il giorno successivo AO 1

ribadiva all’attenzione di AP 1 i motivi della sua rinuncia ad acquistare

azioni della P__________ __________ (v. doc. G, foglio 38).

Il 1° settembre 2016

l’avv. PA 1, a nome e per conto di AP 1, inviava una lettera a AO 1 con la quale,

dopo aver ricordato a quest’ultimo l’impegno di acquistare 4'024'000 azioni

della P__________ per Euro 9'768'700.-, gli chiedeva il risarcimento

dell’asserito danno subito, pari a

Euro 2'102'150.-, asserendo che il suo mandante per assecondare la volontà di

alcuni altri azionisti a vendere il pacchetto azionario in questione e quindi

in funzione di individuare un terzo acquirente, si era fatto concedere un’opzione

d’acquisto sul medesimo per un prezzo di

Euro 7'666'550.- (v. doc. E).

A questa lettera AO 1 rispondeva

di non aver mai sottoscritto un impegno di acquisto delle azioni di P__________

(v. doc. F).

2. Esperito

il tentativo di conciliazione, con petizione 15 maggio 2017 AP 1 ha convenuto

in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, per

ottenerne la condanna al pagamento di Euro 2'102'150.- oltre interessi al 5%

dal 30 settembre 2016.

Egli ha, in estrema

sintesi, giustificato la propria pretesa asserendo che il fatto che il convenuto,

dopo essersi impegnato ad acquistare le azioni P__________ indicate in

dettaglio sia per quanto concerne i quantitativi che i prezzi nel documento

sottoscritto il 27 aprile 2016, lo avesse unilateralmente revocato, gli avrebbe

creato un danno patrimoniale, consistente nella differenza tra quei prezzi e quello

da lui concordato con altri azionisti con l’opzione di acquisto, di

Euro 2'102'150.- inferiore.

Il convenuto, con

risposta 8 settembre 2017, si è integralmente opposto alla petizione.

Al termine

dell’istruttoria, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono

sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e domande.

3. Con

decisione 2 luglio 2019 il Pretore ha respinto la petizione e posto le spese

processuali, pari a fr. 35'500.- a carico di AO 1, condannandolo a rifondere

alla controparte fr. 60'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha individuato il

tema centrale della causa nel quesito a sapere se il doc. D costituisse un

formale impegno d’acquisto delle azioni P__________ oppure un semplice impegno

da parte del convenuto a ragguagliare l’attore entro le date indicate nel testo

in merito all’acquisto o meno delle azioni. Il primo giudice ha dapprima osservato,

in particolare alla luce delle testimonianze di P__________ M__________ e

dell’avv. __________ C__________, che in base all’interpretazione soggettiva

non sussisteva tra le parti alcun consenso effettivo in merito al significato

dello scritto in esame. Sulla base dell’interpretazione oggettiva della volontà

delle parti il Pretore ha considerato che l’attore non poteva in buona fede

pensare che il doc. D rappresentasse un impegno d’acquisto in capo al

convenuto. In effetti, tra uomini d’affari esperti, quali l’attore e il

convenuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita non

era probabile la conclusione dell’affare mediante l’apposizione di una firma su

un documento estremamente sintetico quale il doc. D, come dimostrato anche dal

fatto che in precedenza era stata preparata una bozza di contratto molto più

dettagliata (v. doc. 7). Il giudice ha poi ritenuto indicativo il fatto che

alla e-mail del convenuto del 29 aprile 2016 non era seguita alcuna reazione

dell’attore in merito al preteso accordo, che è stato da lui nominato solo il 7

giugno successivo, la sua prima reazione essendo invece stata quella di dirsi

dispiaciuto e ribadire a AO 1 la possibilità di acquistare azioni P__________ a

buon prezzo, ciò che collideva frontalmente con la teoria attorea mentre

collimava con la tesi difensiva. In aggiunta il primo giudice ha precisato: (i)

che non è corretto l’assioma dell’attore per cui il doc. D sarebbe stato il

coronamento di una trattativa durata mesi; (ii) che inutilmente l’attore fa

leva sul contenuto del proprio interrogatorio in quanto privo di supporti a

livello documentale e testimoniale; (iii) che proprio in base

all’interpretazione oggettiva è scorretta la conclusione che ne vuole trarre

l’attore, non potendo egli in buona fede comprendere nel doc. D un impegno

contrattuale del convenuto, mentre la sua e-mail del 4 maggio 2016 (v. doc. 9 =

doc. G, foglio 25) dimostra che neppure lui l’ha inteso in tal senso.

4. Con

l’appello 9 settembre 2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con

risposta 17 ottobre 2019, AP 1 ha chiesto di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere integralmente la petizione e caricare la tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede a AO 1.

5. L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non

perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o

censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a

proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire

critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello

deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali,

pena l’irricevibilità delle medesime. Con questa premessa, il punto 1

dell’appello risulta sostanzialmente irricevibile poiché, come si vedrà nei

prossimi considerandi, si limita a criticare alcuni passaggi del primo giudizio

tentando invano di farli apparire errati alla luce di un’interpretazione in larga

misura soggettiva dei fatti. Al punto 2 del gravame l’appellante solleva alcuni

argomenti con la premessa che il primo giudice non li avrebbe esaminati: su

questo secondo punto si dirà nella parte finale di questa sentenza.

6. Il

Pretore ha a giusta ragione posto l’accento sull’interpretazione oggettiva

della volontà delle parti.

In virtù dell’art. 1

cpv. 1 CO il contratto è perfetto quando i contraenti hanno manifestato concordemente

la loro reciproca volontà, ossia quando vi è un reale consenso (tatsächlicher

Konsens). Può accadere tuttavia che una parte non abbia compreso la reale

volontà dell’altra oppure che questa sia incerta. In questo caso entra in

considerazione il principio dell’affidamento (o della fiducia) secondo il quale

la dichiarazione dell’altra parte dev’essere interpretata come l’avrebbe dovuta

e potuta comprendere una persona corretta e ragionevole secondo la buona fede.

Tramite questa interpretazione viene stabilito il senso oggettivo della

dichiarazione in esame (i.c. quella di AO 1), che deve corrispondere a una

soluzione adeguata, poiché non è accettabile che le parti abbiano voluto una

soluzione inadeguata (v. STF 5A_109/2018 del 20 aprile 2020, consid. 7.1,

citata dal primo giudice).

7. L’appellante

critica (v. appello, pag. 4 seg., lett. b) avantutto il Pretore per aver

sostenuto che il doc. D non è il coronamento di una trattativa durata mesi e

che in realtà sarebbe più corretto parlare “d’inseguimento durato mesi”.

Non è dato comprendere per quale motivo l’appellante censura per iniziare quanto

affermato dal primo giudice alla pagina 5 sub (i), che corrisponde come sopra

rilevato a una motivazione abbondanziale (v. consid. 3), invece di confrontarsi

con la motivazione principale esposta alle pagine 4 e 5 primo capoverso della decisione

impugnata. In ogni caso, l’appellante evidenzia gli aspetti della trattativa

che ritiene importanti, citando documenti, testimonianze ed eventi, per

concludere che il convenuto completando e firmando il doc. D avrebbe accettato

l’offerta fattagli. Il tutto si esaurisce però in una personale e soggettiva

lettura dei fatti, non in un esame oggettivo della volontà delle parti. D’altronde

a leggere il doc. G, e si può rinviare anche solo agli estratti qui riportati

al considerando 1, non è certo errato parlare di inseguimento durato mesi da

parte di AP 1, con l’evidente intenzione di concludere un affare di grosse

dimensioni. Comunque sia il primo giudice ha precisato, sempre a pagina 5 sub

(i), che il convenuto aveva sì mostrato interesse chiedendo dati e informazioni

sul prodotto che l’attore gli sottoponeva, ma non risulta che abbia mai accondisceso

a vincolarsi a un acquisto di sorta né l’attore avrebbe potuto comprendere

diversamente questo comportamento. Ora, queste considerazioni sono rimaste prive

di censura. In definitiva il punto 1b dell’appello risulta irricevibile.

8. L’appellante

considera poco pertinente (v. appello, pag. 7, lett. c) la tesi del Pretore

secondo il quale, premesso come le parti siano uomini d’affari esperti, “Nell’ambito

di una compravendita di questo tipo non è probabile, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza generale della vita, che le parti avrebbero concluso

l’affare apponendo la propria firma su di un documento così sintetico come

quello di cui al doc. D.” (v. sentenza impugnata pag. 4, secondo

capoverso). L’appellante spiega che la contrattazione era prevista fuori borsa

(ossia “ai blocchi”), quindi senza obbligo di formalità, e che il doc. D non

sarebbe neppure stato necessario per perfezionare la contrattazione. Ora,

quanto precede sarà anche corretto, ma di certo non implica che la

considerazione del Pretore non sia pertinente (che peraltro ancora non

significa errata). L’assenza di una forma particolare per la validità della

transazione non fa certo apparire un valido contratto il doc. D, proprio

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita. In base ai

principi interpretativi sopra ricordati, per una persona corretta e

ragionevole, in difetto di migliori informazioni rispetto a quelle disponibili

agli atti, due parentesi e due date su un foglio contenente due elenchi, oltre

beninteso a una firma e una data (sbagliata), non possono certo apparire quale

volontà di acquisto di azioni per un importo di Euro 9'768'700.-. Il fatto che

le parti siano due uomini d’affari abituati a questo genere di trattative non

porta certo a una diversa conclusione. Non è infatti stato né preteso né

dimostrato che per i protagonisti sia uso contrarre per simili importi con

documenti analoghi al doc. D. D’altronde, il comportamento di AO 1 prima del 27

aprile 2016, ossia l’attenzione e i dubbi espressi (v. ad es. doc. G, fogli 3,

7, 8), mal si concilierebbe con la formalizzazione di un acquisto mediante detto

documento e, si può aggiungere, a maggior ragione dopo aver discusso, e non

firmato, il doc. 7. Questo punto dell’appello va pertanto respinto nella misura

in cui è ricevibile.

9. Nel

prosieguo (v. appello pag. 8, lett. d) l’appellante rimprovera al primo giudice

di aver considerato la sua e-mail del 7 giugno 2016 (v. doc. G, foglio 37)

quale prima reazione alla e-mail del convenuto del 29 aprile 2016 (v. doc. 8 =

doc. G, foglio 23). AP 1 precisa che già nella sua e-mail del 28 aprile 2016 (doc.

G, foglio 20) aveva fatto riferimento “al nostro accordo di ieri”,

mentre il 4 maggio 2016 confermava a AO 1 che “… tu hai la possibilità di

acquisire le azioni della società a prezzi assolutamente interessanti”. (v.

doc. 9 = doc. G, foglio 25). La comunicazione del 7 giugno 2016 non sarebbe

quindi la prima volta in cui egli avrebbe fatto presente a AO 1 l’esistenza

dell’accordo formalizzatosi secondo la sua convinzione con il doc. D.

Occorre premettere che l’appellante confonde nuovamente la sua personale

convinzione con le deduzioni oggettive che possono e devono essere tratte dal citato

documento e dalle circostanze che lo hanno generato. Si rileva comunque che

quella del 7 giugno 2016 è effettivamente la prima reazione di disappunto di AP

1 all’ennesima comunicazione di AO 1 di non voler acquistare azioni P__________

__________ (v. doc. G, foglio 36). Inoltre, il fatto che il 28 aprile 2016

l’attore abbia fatto riferimento “al nostro accordo di ieri” non significa

evidentemente che un accordo fosse effettivamente intervenuto, rispettivamente

fosse intervenuto con il contenuto e nelle forme pretese in questa causa. La

prima reazione di AP 1 è stata invece quella del 4 maggio 2016 in cui

manifestava il suo dispiacere e ribadiva a AO 1 la possibilità di acquistare

delle azioni ciò che, come in modo pertinente rilevato dal Pretore, collide con

la tesi proposta dal primo e collima con quella del secondo (v. sentenza

impugnata, pag. 4, secondo paragrafo in fine). In effetti, se davvero il 27

aprile 2016 fosse stata conclusa una compravendita la reazione di dispiacere

sarebbe incomprensibile, e ancora più incomprensibile sarebbe l’accenno alla

possibilità di acquisire azioni a prezzi assolutamente interessanti. Infine, per

completezza si dirà che l’e-mail 19 maggio 2016 di AP 1 a AO 1 (v. doc. G,

foglio 30), citato alla pagina 9 dell’appello in alto, propende per l’esistenza

di trattative ancora in essere ma non certo per l’esistenza di un accordo già

concluso.

Anche sul citato punto l’appello nella limitata misura in cui è ricevibile

dev’essere respinto.

10. L’appellante

considera immotivato e comunque errato quanto esposto dal primo giudice alla

pagina 5 in fine della sua decisione con riferimento al doc. 9 (= doc. G,

foglio 25, ossia l’e-mail 4 maggio 2016 di AP 1 a AO 1) (v. appello, pag. 9,

lett. e). In merito basterà osservare che sul contenuto della citata

comunicazione già si è detto al considerando che precede e che il senso

attribuitogli dal Pretore risulta corretto. Comunque sia, sostenere che AP 1

scrivendo “tu hai la possibilità di acquisire le azioni della società a

prezzi assolutamente interessanti” si riferisse al negozio obbligatorio e

intendesse dire a AO 1 che sarebbe diventato proprietario delle azioni di cui

al doc. D dopo averne pagato il prezzo, è un’evidente forzatura. Di qui

l’irricevibilità dell’appello su questo punto.

11. L’appellante

rimprovera al Pretore di non essersi confrontato con alcune sue argomentazioni,

che riprende pertanto in questa sede (v. appello, pt. 2). Non è tuttavia dato

comprendere in che misura il fatto che AP 1 non abbia agito quale mediatore o

rappresentante, bensì quale portatore di un interesse proprio, possa modificare

la conclusione cui è giunto il primo giudice, e l’appellante al pt. 2a del

gravame neanche lo spiega. In ogni modo, il fatto che AP 1 agisse a titolo

personale risulta implicito in base al primo giudizio, nulla indicando il

contrario. Al pt. 2b l’appellante si china nuovamente sul contenuto del doc. D,

senza però spiegare quale elemento esposto in prima sede non sarebbe stato

considerato dal Pretore e per quale motivo questa mancanza porterebbe a un

esito diverso della causa. L’appellante aggiunge che in concreto non si realizzerebbe

l’ipotesi del dissenso latente mentre si sarebbe realizzato un consenso

normativo, e questo poiché “… la manifestazione/ dichiarazione di volontà

del convenuto espressa nel doc. D, interpretata in senso oggettivo-concreto e

come tale accettata dall’attore come volontà di acquisto delle azioni P__________

e su cui l’attore ha fatto affidamento, è chiara e non ambigua, …”. (v.

appello, pag. 11 i.f, 12 all’inizio). Sennonché il Pretore proprio in base

all’interpretazione oggettiva è giunto alla conclusione contraria e l’ennesima

presentazione dei contenuti del doc. D e di alcuni avvenimenti precedenti non

consente certo di giungere a un risultato differente. Il consenso normativo, o

giuridico, non è dato, vale la pena di ribadirlo, proprio perché “ein objektiv

eindeutiger Vertragssinn”, per riprendere i termini di un contributo dottrinale

citato dall’appellante, non può essere rilevato, contrariamente all’opinione,

puramente soggettiva, di quest’ultimo. La realtà è in definitiva molto

semplice: all’offerta di acquisto (effettivamente sintetica come l’ha descritta

il Pretore, anche se sarebbe meglio definirla superficiale al di là della

possibilità di concludere l’auspicato negozio giuridico senza particolari

formalità) di AP 1 ha fatto seguito la dichiarazione di AO 1, che non

costituisce un’accettazione esplicita né alla stessa può essere attribuito dal

punto di vista oggettivo il senso di un’accettazione (che il tal caso sarebbe

definita normativa e giuridica), mentre ciò che soggettivamente può aver

pensato l’offerente è invece irrilevante alla luce delle circostanze. Ancorché

ininfluente ai fini del giudizio, si può osservare che a ragione l’appellante

esclude le ipotesi del dissenso latente (il quale presuppone che le parti

ritengano di aver trovato un accordo benché ciò in realtà non sia il caso) e

del consenso apparente (il quale presuppone la presenza di dichiarazioni che in

apparenza inducono a considerare concluso un contratto mentre ciò non è il caso).

Al pt. 2c l’appellante costruisce la sua tesi su un presupposto errato, ossia

che “il convenuto, come risulta dal suo IF, completando e firmando il doc. D

ha avuto di mira nella sua volontà interna una disposizione diversa da quella

che per il principio dell’affidamento l’attore poteva e doveva in buona fede e

in concreto capire e ritenere”. AO 1 nel suo interrogatorio ha tra l’altro

dichiarato che “Rispondo che ho detto a __________ (recte: AP 1) che gli

avrei dato una risposta entro il 30 aprile 2016 se ero interessato ad

acquistare direttamente dagli azionisti (ossia dai venditori coi quali mi

avrebbe messo in contatto) le azioni, per quanto riguarda le due prime tranches;

per quanto riguarda le altre tranches dissi a AP 1 che gli avrei comunicato se

ero interessato o meno ad acquistarle, entro il 30 maggio 2016”. (v.

verbale interrogatorio 14 giugno 2018, pag. 8 i.f, 9 all’inizio). Ora, da

quanto riportato non risulta affatto ciò che vorrebbe dedurne AP 1, ossia che

la volontà interna di AO 1 fosse diversa da quella che lui poteva e doveva in

buona fede capire. In conclusione, non essendoci stato contratto, non vi è

spazio per una rinuncia al medesimo da parte di AO 1, come a torto preteso dall’appellante

(v. appello, pag. 13, pt. 2c in fine).

Il pt. 2d dell’appello non dev’essere esaminato, ritenuto che in assenza di

contratto non può esserci risarcimento del danno per inadempimento.

In conclusione, a torto l’appellante ha rimproverato al Pretore di non aver

considerato argomenti da lui sollevati.

12. Ne

discende che l’appello di AP 1 deve essere respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

Le spese processuali e

le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un

valore litigioso di

Euro 2'102’150.- (pari a circa fr. 2'270'000.-) seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L’appello 9

settembre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 36’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato fr. 30’000.-

per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, Sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).