12.2019.145
Rinvio TF - carattere vincolante - onere di allegazione
30 settembre 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.145
Rinvio TF
Lugano
30 settembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.17 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 21 giugno
2012 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei convenuti al pagamento di almeno
fr. 213'338.15 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2007, somma che in sede
conclusionale è stata ridotta a fr. 204'575.- oltre interessi al 5% dal 6 luglio
2009 ed è stata allora richiesta in solido ad entrambi i convenuti, nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Zumikon;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con decisione 7 agosto 2017 ha respinto;
appellante l'attore con
appello 14 settembre 2017, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata l’annullamento della
sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione
ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con
risposta 7 novembre 2017 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
preso atto della sentenza 7 agosto 2019 (inc. n.4A_195/2019)
con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente
il ricorso in materia civile presentato il 29 aprile 2019 dall’attore, ha
annullato la decisione 13 marzo 2019 di questa Camera (inc. n. 12.2017.150), rinviando
la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nell’agosto 2005 AO
1 e AO 2 hanno acquistato le part. n. __________, __________, __________ e __________
RFD di __________, sulle quali era stata edificata una casa monofamiliare (doc.
A).
Nell’ottobre 2005 essi
hanno incaricato lo studio di architettura W__________ AG di progettare la
ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione. La relativa licenza
edilizia è stata ottenuta il 31 gennaio 2006 (doc. C).
2. Preso atto come il
preventivo per la realizzazione del progetto così approvato, di fr. 2'628'700.-
(doc. D), superasse il limite massimo di fr. 2'300'000.- a loro disposizione, AO
1 e AO 2 hanno incaricato l’arch. AP 1 di far invece in modo che la
ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione potessero comunque essere
realizzati, se del caso previo adattamento del progetto, per un tale importo.
Nell’ambito di
questo mandato l’arch. AP 1 ha tra le altre cose allestito una serie di
progetti, che sono in parte sfociati in valide licenze edilizie: dopo che la
domanda di costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) non aveva trovato
accoglimento, la domanda di costruzione del 20 gennaio 2008 (doc. T) è stata
accolta il 18 giugno 2008 (doc. AA), la notifica / variante del 3 luglio 2008
(doc. AB) è stata pure accolta l’8 luglio 2008 (doc. AC) e la notifica /
variante del 30 luglio 2008 (doc. AG) è stata a sua volta accolta il 19
settembre 2008 (doc. AJ).
3. I lavori di
ristrutturazione e di ampliamento della costruzione sono tuttavia stati
realizzati, ampiamente ridimensionati rispetto a quanto progettato, sulla base
di un ulteriore progetto allestito dall’arch. __________ B__________ e i fondi sono
stati venduti a terzi.
4. Esperito il
necessario tentativo di conciliazione (doc. CA), con petizione 21 giugno 2012
l’arch. AP 1, lamentando di non essere stato retribuito, ha convenuto in
giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 213'338.15 oltre interessi
al 5% dal 6 luglio 2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon. Egli, in estrema sintesi,
ha preteso fr. 148'635.- per il progetto del 20 gennaio 2008,
fr. 58'651.90 per il progetto del 25 (recte: 30) luglio 2008 e fr.
6'051.25 per le attività esulanti dal contratto, e meglio per il rinnovo della
licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG, per il cambiamento di
zona di una parte dei fondi (passati dalla zona forestale in quella
edificabile), per la verifica dei valori di stima dei fondi, per l’elaborazione
dei documenti per l’impresa generale e per l’allestimento dei documenti per il
dossier di vendita dell’agenzia immobiliare.
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione.
5. Al termine dell’istruttoria,
le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono sostanzialmente
riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attore ha tuttavia
provveduto a ridurre le sue pretese, avanzate però a quel momento nei confronti
di entrambi i convenuti in solido, a fr. 204'575.- oltre interessi al 5% dal 6
luglio 2009 ed accessori. Egli ha allora quantificato in
fr. 172'375.- l’onorario per i due progetti del 20 gennaio e dell’8 (recte:
3) luglio 2008, in fr. 13'400.- l’onorario per il progetto del 25 (recte:
30) luglio 2008 e in fr. 18'800.- la mercede per le attività esulanti dal
contratto, segnatamente per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo
studio W__________ AG
(fr. 256.-), per il cambiamento di zona di una parte dei fondi
(fr. 8'058.65), per la verifica dei valori di stima dei fondi
(fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (fr.
1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita
dell’agenzia immobiliare (fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per il
suo patrocinatore (fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala
(fr. 5'011.-).
6. Con la decisione 7
agosto 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione
(dispositivo n. 1), ponendo le spese processuali di fr. 20’700.- a carico
dell’attore, tenuto altresì a rifondere ai convenuti l’importo complessivo di
fr. 15'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).
7. Con l’appello 14
settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 7
novembre 2017, l’attore ha chiesto in via principale di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata, evocando a
quel momento una violazione del suo diritto di essere sentito, di annullare la
sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione
ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
8. Con decisione 13
marzo 2019 (inc. n. 12.2017.150) la scrivente Camera ha parzialmente accolto
l’appello nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, ha
condannato i convenuti in solido a pagare all’attore fr. 8'314.65 oltre
interessi al 5% dal 6 luglio 2009, somma per la quale ha pure rigettato in via
definitiva l’opposizione al PE, ponendo le spese processuali (di fr. 20'700.-
per il primo grado e di fr. 10'000.- per la seconda istanza) a carico dei convenuti
in solido per 1/20 e dell’attore per 19/20, tenuto altresì a rifondere loro un’indennità
per ripetibili parziale (di fr. 13'500.- per la sede pretorile e di fr. 7'000.-
per la procedura ricorsuale). Questa Camera, dopo aver escluso che la decisione
pretorile potesse essere annullata a seguito della violazione del diritto di
essere sentito dell’attore, ha confermato l’infondatezza delle pretese per le
prestazioni contrattuali (di
fr. 172'375.- per i due progetti del 20 gennaio e del 3 luglio 2008 e di fr.
13'400.- per il progetto del 30 luglio 2008) e ha ammesso parzialmente le
pretese per le attività esulanti dal contratto, non esaminate dal Pretore, accogliendo
quelle per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________
AG (di fr. 256.-) e per il cambiamento di zona di una parte dei fondi (di fr.
8'058.65), e respingendo quelle per la verifica dei valori di stima dei fondi (di
fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (di fr.
1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita
dell’agenzia immobiliare (di fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per
il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in
scala (di fr. 5'011.-).
9. Con sentenza 7
agosto 2019 (inc. n.4A_195/2019) la Prima Corte di diritto civile del
Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile
presentato il 29 aprile 2019 dall’attore, ha annullato la decisione 13 marzo
2019 di questa Camera e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per un
nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha in buona sostanza respinto
nella misura in cui erano ammissibili tutte le censure mosse nei confronti
della sentenza d’appello, tranne quella con cui l’attore aveva lamentato la
reiezione delle pretese per l’elaborazione dei documenti per il suo
patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (di
fr. 5'011.-), che erano state disattese per motivi d’ordine, e meglio per il
fatto che sarebbero state fatte valere per la prima volta solo con le
conclusioni senza che fossero date le condizioni della mutazione dell’azione
secondo l’art. 230 CPC. Essa, a questo proposito, ha dapprima accertato, in
fatto, che l’attore a p. 13 della petizione aveva allegato di avere elaborato
la documentazione per il patrocinatore e allestito il modello del progetto, mentre
che a p. 23 egli aveva spiegato di avere lavorato in totale 1'730 ore fatturate
a fr. 125.- l’una; e ha poi evidenziato che con la petizione l’attore aveva
anche prodotto il doc. CB, che attestava l’effettuazione delle prestazioni,
incluse nel conteggio complessivo, e che nelle conclusioni le aveva infine
quantificate sulla base degli accertamenti peritali. Ne ha concluso, in diritto,
che l’attore aveva pertanto obiettato con ragione di non aver mutato l’azione
nel senso dell’art. 230 CPC e che i giudici cantonali avevano applicato
erroneamente quella norma. A suo giudizio, la questione doveva invece essere
affrontata sotto il profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC ed occorreva perciò
chiedersi se le allegazioni dell’attore fossero state sufficienti, sennonché
essa non poteva chinarsi su questo aspetto, che presupponeva preliminarmente
l’esame delle allegazioni e delle contestazioni contenute negli scritti
introduttivi delle parti. La causa è dunque stata rinviata all’autorità
cantonale affinché provvedesse ad effettuare questo esame, il tutto tenendo
presente che, secondo la giurisprudenza, l’art. 55 cpv. 1 CPC, imponeva alla
parte attrice di allegare i fatti che stavano alla base delle sue pretese e di
proporre le relative prove, argomentando in modo tale da permettere d’un lato
all’avversario di contestarli e di offrire le controprove, e dall’altro al
giudice di apprezzarli e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici
pertinenti, e che, a seconda delle contestazioni dell’avversario, la parte che
portava l’onere della prova doveva poi specificare maggiormente le proprie allegazioni,
in modo più dettagliato e completo (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2,
26 luglio 2017 4A_77/2017 consid. 3).
10. La giurisprudenza sul
carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale
sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1°
gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid.
2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione
del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi
della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è
stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di
fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III
334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 2 maggio 2016 inc. n. 12.2015.152,
28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.226).
Nella presente
fattispecie, alla luce della sentenza 7 agosto 2019 del Tribunale federale, è pertanto
assodato che la decisione pretorile non possa essere annullata a seguito della
violazione del diritto di essere sentito dell’attore, che le pretese attoree
per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG (di fr.
256.-) e per il cambiamento di zona di una parte dei fondi di (fr. 8'058.65) debbano
essere ammesse e che la quasi totalità delle altre pretese (quella di fr.
172'375.- per i due progetti del 20 gennaio e del 3 luglio 2008, quella di
fr. 13'400.- per il progetto del 30 luglio 2008, quella di fr. 1'320.70 per la
verifica dei valori di stima dei fondi, quella di fr. 1'317.50 per
l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e quella di fr. 663.90 per
l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia
immobiliare) debbano essere disattese.
11. A questo stadio della
lite restano in definitiva da esaminare unicamente le pretese dell’attore per
l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per
l’allestimento di un modello in scala (di fr. 5'011.-).
11.1. Conformemente al
giudizio di rinvio, occorre innanzitutto stabilire quali siano state, su tali aspetti,
le allegazioni e le contestazioni delle parti contenute negli scritti
introduttivi.
11.1.1. Per quanto riguarda le
pretese complessive dell’attore, quantificate in fr. 213'338.15 oltre
interessi, questi ha spiegato nella petizione che “oltre alle tre licenze
edilizie, l’architetto ha dipoi fornito ulteriori importanti prestazioni per le
quali si chiede ora la corresponsione dell’onorario secondo i pertinenti
Regolamenti e Norme SIA, e meglio: fr. 6'051.25 relativi alla procedura di
modifica di zona, verifica dei valori di stima, elaborazione documenti per
l’impresa generale, elaborazione documenti per dossier di vendita dell’agenzia
immobiliare, procedura per il rinnovo della licenza edilizia del progetto dello
studio di architettura W__________ AG; fr. 148'635.- relativi al progetto del
20 gennaio 2008 e fr. 58'651.90 relativi al secondo progetto del 25 luglio 2008”
(p. 31), il tutto, di fatto, come alla sua fattura 22 aprile 2009 “(cfr.
doc. BI)” (p. 22 seg., dove era stata riprodotta quell’identica lista di
pretese), documento nel quale - si aggiunga qui - le pretese relative a quei
due progetti erano state quantificate in base alle percentuali delle opere previste
dalle norme SIA e le rimanenti in base al relativo dispendio orario; egli ha pure
fatto notare che “per determinare se l’onorario preteso sia oggettivamente
proporzionato alle prestazioni eseguite, occorre tenere in considerazione il
Considerandi
tempo impiegato dall’architetto e dai suoi dipendenti … Non avendo definito con
precisione il modo di calcolo del relativo onorario per il lavoro supplementare
svolto, AP 1 ha giustamente e diligentemente allestito il periodico e dettagliato
rendiconto del tempo impiegato per svolgere il lavoro supplementare. Facendo la
somma di tutte le ore impiegate, egli è giunto ad un montante di 1'730 ore,
corrispondenti a fr. 216'250.-” (p. 29) e ha aggiunto che l’effettuazione di
quelle 1'730 ore risultava dal doc. CB (p. 30), documento nel quale - si
aggiunga qui - era stato registrato, tra le moltissime attività da lui svolte, anche
il suo dispendio di tempo per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore
e per l’allestimento di un modello in scala.
Nella risposta i
convenuti, esprimendosi sulla fattura di cui al doc. BI, hanno rilevato che “quest’ultima,
priva di ogni fondamento, è stata ed è recisamente contestata sia nel
fondamento sia nella calcolazione degli importi. Si contesta in particolare che
l’attore abbia effettuato le prestazioni riportate nelle fatture di cui al doc.
BI, la base di calcolo nonché le ore (tempo) e le tariffe riportate, così come
si contesta che tornino applicabili le norme SIA” (p. 24) e, con
riferimento al doc. CB, hanno rilevato che “di nessuna pertinenza, oltre ad
essere interamente contestato, è infine l’elenco delle presunte ore che AP 1
vorrebbe ostentare aver speso in questo progetto o incarico (doc. CB). L’elenco
delle prestazioni ivi elencate rappresenta nulla di più di una ricostruzione
fantasiosa di controparte che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti
e neppure viene minimamente comprovata. Si contesta recisamente che l’attore
abbia effettuato le ore asserite nel doc. CB, che abbia effettuato le
prestazioni ivi menzionate, i tempi e i luoghi indicati. Nulla è dovuto all’AP
1” (p. 29).
Nella replica l’attore ha
rilevato che “asserire quindi che non gli sarebbe stato possibile prestare
il numero di ore effettivamente investite nella pratica è una mera fantasia di
controparte. Le 1'730 ore sono peraltro avvalorate dalla documentazione
prodotta con petizione (richiamo doc. CB)” (p. 20) e ha aggiunto che “ogni
architetto diligente, anche se il proprio onorario è calcolato da contratto con
il metodo di calcolo secondo il costo dell’opera determinante il tempo
necessario previsto al cap. 7.5 del Regolamento SIA 102, edizione 2003,
allestisce una contabilità delle ore svolte per il progetto. Tale modo di agire
è indispensabile per la giusta tenuta della propria contabilità dell’ufficio.
Solo un profano può quindi essere stupito dell’esistenza di tale lista e della sua
presentazione quale prova nella presente vertenza. Nel caso in esame, tale
lista è pertinente e indispensabile per definire l’onorario supplementare relativo
alle prestazioni fornite dall’attore su esplicita richiesta dei convenuti oltre
a quelle pattuite inizialmente” (p. 28).
Nella duplica i convenuti
hanno obiettato che “si ribadisce che in nessuna occasione le parti hanno
discusso, né tanto meno pattuito, una retribuzione dell’AP 1 in funzione del
tempo impiegato…. La retribuzione a tempo calcolata dall’attore, priva di ogni
base, viene integralmente contestata sia nell’ammontare sia nel fondamento, sia
ancora nella calcolazione degli importi. Si contesta in particolare che l’attore
abbia effettuato le prestazioni riportate nelle fatture di cui al doc. BI, si
contesta la base di calcolo nonché le ore (tempo) e le tariffe riportate, così
come si contesta che tornino applicabili le norme SIA” (p. 21), e ancora
che “di nessuna pertinenza, oltre ad essere interamente contestato, è
l’elenco delle presunte ore che AP 1 pretenderebbe aver investito in questo
progetto o incarico (doc. CB). Si ribadisce che non è mai stata discussa né convenuta
un’eventuale remunerazione secondo il dispendio di tempo prestato
dall’architetto. Come già evidenziato in sede di risposta, la distinta delle
prestazioni ivi elencate rappresenta nulla di più di una ricostruzione
fantasiosa di controparte che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti
e neppure viene minimamente comprovata. Si contesta recisamente che l’attore
abbia effettuato le ore asserite nel doc. CB, che abbia effettuato le
prestazioni ivi menzionate, i tempi e i luoghi indicati. Nulla è dovuto all’AP
1” (p. 27).
11.1.2
Con particolare
riferimento alle due pretese che qui interessano, l’attore ha spiegato nella
petizione che tra l’aprile e il maggio 2008 “stante la situazione, i convenuti
contattarono lo scrivente patrocinatore affinché intervenisse presso le
autorità comunali di __________. Fu quindi richiesto all’attore di elaborare
per il legale un elenco cronologico degli svariati accadimenti riguardanti la
domanda di costruzione relativa all’immobile dei convenuti (cfr. doc. X), per una
più agevole comprensione della situazione. Inoltre, in vista dell’udienza di
conciliazione richiesta dallo scrivente patrocinatore alle autorità comunali,
l’attore predispose un modello del progetto (cfr. doc. W)” (petizione p.
13), ritenuto che in precedenza l’attore aveva pure avuto modo di evidenziare
che “non vi è stato alcun pagamento … del documento riassuntivo per il
patrocinatore dei ricorrenti nell’ambito del rilascio della licenza edilizia”
(petizione p. 5).
Nella risposta i convenuti
si sono limitati a sostenere che “a fronte della particolare situazione, e
sempre nella convinzione che il progetto in esame rientrasse nel budget massimo
di fr. 2'300'000.-, i signori AO 1 chiesero l’intervento dell’avv. __________,
poi diventato patrocinatore di controparte (!), affinché valutasse, e nel
limite del possibile risolvesse, la procedura edilizia dal profilo giuridico”
(risposta p. 17).
Nella replica e nella
duplica le parti non hanno aggiunto nulla di rilevante sulla questione.
11.2
Sempre conformemente al
giudizio di rinvio, si tratta ora di esaminare se le allegazioni dell’attore in
merito a quelle due pretese fossero sufficienti in virtù dei principi posti
dalla giurisprudenza.
11.2.1
Tenuto conto di quanto
allegato dall’attore, il giudizio secondo cui le due pretese ora in discussione
sarebbero ricevibili, non essendo state azionate per la prima volta solo con le
conclusioni, appare discutibile. Come si è visto, negli allegati preliminari
l’attore si era di fatto limitato a far valere le pretese fatturate nel doc.
BI, ossia quelle relative ai due progetti del 20 gennaio e del 30 luglio 2008
nonché quelle, non comprese nel contratto, per il rinnovo della licenza
edilizia ottenuta dallo studio W__________, per il cambiamento di zona di una
parte dei fondi, per la verifica dei loro valori di stima, per l’elaborazione
dei documenti per l’impresa generale e per l’allestimento dei documenti per il
dossier di vendita dell’agenzia immobiliare. Le pretese per l’elaborazione dei
documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala,
da lui rivendicate in sede conclusionale, a p. 19 segg., tra le “prestazioni
aggiuntive non comprese nell’originario accordo forfettario e/o successive all’ottenimento
della prima licenza di costruzione”, non erano invece state azionate (e
ancor prima quantificate) negli allegati preliminari, non rientrando tra quelle
fatturate nel doc. BI, anche se è vero che l’effettuazione di quelle due
prestazioni era stata menzionata nella petizione. A nulla muta il fatto che
l’attore avesse allora spiegato di aver lavorato in totale 1'730 ore fatturate
a fr. 125.- l’una e avesse prodotto il doc. CB, che attestava l’effettuazione
di quelle due prestazioni, incluse nel conteggio complessivo di 1'730 ore: a
quel momento l’attore non aveva in effetti preteso di farsi retribuire, a fr.
125.
-, le 1'730 ore da lui complessivamente prestate nell’ambito della sua
attività (se non, beninteso, nella limitata misura in cui concernevano il
rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG, il
cambiamento di zona di una parte dei fondi, la verifica dei loro valori di
stima, l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e l’allestimento dei
documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare), tant’è che, per
sua ammissione (cfr. petizione p. 29), il doc. CB era stato versato agli atti unicamente
allo scopo di “determinare se l’onorario preteso sia oggettivamente
proporzionato alle prestazioni eseguite”; e comunque a quel momento egli non
aveva spiegato se e in quale misura, tra quelle complessive 1’730 ore, laddove
fossero invece state da retribuirgli, vi fossero anche quelle, da lui neppure
quantificate negli allegati (petizione e replica), per le due prestazioni ora
in esame.
11.2.2
Nelle particolari
circostanze è comunque incontestabile, anche alla luce delle contestazioni dei
convenuti, che le allegazioni dell’attore in merito a quelle due pretese non
erano sufficienti. Come è appena stato accertato, dalla petizione non era in
effetti dato di sapere se e in quale misura le pretese per l’elaborazione dei
documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala,
ancorché comprese nelle 1'730 ore da lui complessivamente effettuate, fossero oggetto
della causa, il solo fatto che le stesse, e meglio la loro quantificazione, potessero
risultare dal doc. CB non costituendo ancora una valida allegazione in tal
senso (cfr. TF 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2, secondo cui il rinvio
globale a documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e
di specificazione). Ciò detto, e considerato che nella risposta i convenuti avevano
provveduto a contestare la rilevanza del doc. CB, l’attore nella replica avrebbe
dovuto specificare maggiormente le proprie allegazioni a tale proposito, ciò che
egli ha invece nuovamente omesso di fare. Tanto basta per respingere le due
pretese.
11.2.3
L’esito non sarebbe
stato diverso nemmeno laddove all’attore non potesse essere rimproverata una tale
carenza allegatoria.
Le due prestazioni,
svolte tra l’aprile e il maggio 2008, erano in effetti volte, per ammissione
dell’attore (cfr. petizione p. 13), a far sì che il progetto del 20 gennaio
2008, inizialmente contestato dall’autorità comunale (cfr. doc. U), potesse sfociare
in una valida licenza edilizia, poi effettivamente rilasciata il 18 giugno 2008
(cfr. doc. AA). Sennonché - come si è detto nella sentenza 13 marzo 2019 di
questa Camera, che su questo punto è stata confermata dal Tribunale federale - quel
progetto si era rivelato tanto carente e inutile per i convenuti, per il suo
costo superiore al limite di fr. 2'300'000.-, da equivalere a una vera e
propria inesecuzione, ciò che questi ultimi avevano però potuto scoprire solo
dopo l’ottenimento della licenza edilizia, la domanda di costruzione da loro
sottoscritta (doc. T) non riportando in effetti costi superiori a quel limite e
non risultando che il preventivo con importi superiori (doc. S) fosse stato a
loro consegnato contestualmente alla sottoscrizione della domanda di
costruzione. In tali circostanze, anche l’elaborazione dei documenti per il
patrocinatore dell’attore e l’allestimento di un modello in scala, effettuati proprio
nell’ambito di quel progetto, costituivano delle prestazioni inutili e come
tali non dovevano essergli remunerate, essendo evidente che, se fossero stati a
suo tempo informati che lo stesso non era rispettoso del limite di spesa, ciò
di cui erano invece all’oscuro, i convenuti nemmeno avrebbero dato il loro
accordo all’effettuazione di quelle ulteriori prestazioni. Si aggiunga oltretutto,
per completezza di motivazione, che nemmeno è stato preteso in causa che la
prestazione relativa all’allestimento del modello in scala sia stata effettuata
su incarico dei convenuti, l’attore essendosi limitato a sostenere di aver
predisposto quel modello, ma senza aver aggiunto altro (cfr. petizione p. 13).
12.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la decisione pretorile può
essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in
solido all’attore fr. 8'314.65 oltre
interessi al 5% dalla data della prima interpellazione agli atti, ossia dal 6
luglio 2009 (doc. BM), fermo restando che per tale somma dev’essere altresì
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.
Le spese giudiziarie di
entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2
CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state
calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 204'575.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 14 settembre 2017 dell’arch. AP 1
è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 agosto 2017 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1. La petizione 21 giugno 2012 è parzialmente accolta.
1.1 AO 1 e AO
2 sono condannati a pagare in solido all’arch. AP 1 l’importo di fr. 8'314.65
oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009.
1.2 Limitatamente
all’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 è rigettata
in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di
Zumikon.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 20’700.- sono poste a carico dei convenuti
in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’attore, che rifonderà ai
convenuti complessivi
fr. 13'500.- per ripetibili ridotte.
II. Le
spese processuali della procedura di appello di fr. 10’000.- sono poste a
carico degli appellati in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellante,
che rifonderà agli appellati complessivi fr. 7'000.- per ripetibili parziali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).