Lexipedia

Decisione

12.2019.145

Rinvio TF - carattere vincolante - onere di allegazione

30 settembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti si sono

integralmente opposti alla petizione.

5. Al termine dell’istruttoria,

le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono sostanzialmente

riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attore ha tuttavia

provveduto a ridurre le sue pretese, avanzate però a quel momento nei confronti

di entrambi i convenuti in solido, a fr. 204'575.- oltre interessi al 5% dal 6

luglio 2009 ed accessori. Egli ha allora quantificato in

fr. 172'375.- l’onorario per i due progetti del 20 gennaio e dell’8 (recte:

3) luglio 2008, in fr. 13'400.- l’onorario per il progetto del 25 (recte:

30) luglio 2008 e in fr. 18'800.- la mercede per le attività esulanti dal

contratto, segnatamente per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo

studio W__________ AG

(fr. 256.-), per il cambiamento di zona di una parte dei fondi

(fr. 8'058.65), per la verifica dei valori di stima dei fondi

(fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (fr.

1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita

dell’agenzia immobiliare (fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per il

suo patrocinatore (fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala

(fr. 5'011.-).

6. Con la decisione 7

agosto 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione

(dispositivo n. 1), ponendo le spese processuali di fr. 20’700.- a carico

dell’attore, tenuto altresì a rifondere ai convenuti l’importo complessivo di

fr. 15'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

7. Con l’appello 14

settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 7

novembre 2017, l’attore ha chiesto in via principale di riformare il querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata, evocando a

quel momento una violazione del suo diritto di essere sentito, di annullare la

sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione

ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

8. Con decisione 13

marzo 2019 (inc. n. 12.2017.150) la scrivente Camera ha parzialmente accolto

l’appello nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, ha

condannato i convenuti in solido a pagare all’attore fr. 8'314.65 oltre

interessi al 5% dal 6 luglio 2009, somma per la quale ha pure rigettato in via

definitiva l’opposizione al PE, ponendo le spese processuali (di fr. 20'700.-

per il primo grado e di fr. 10'000.- per la seconda istanza) a carico dei convenuti

in solido per 1/20 e dell’attore per 19/20, tenuto altresì a rifondere loro un’indennità

per ripetibili parziale (di fr. 13'500.- per la sede pretorile e di fr. 7'000.-

per la procedura ricorsuale). Questa Camera, dopo aver escluso che la decisione

pretorile potesse essere annullata a seguito della violazione del diritto di

essere sentito dell’attore, ha confermato l’infondatezza delle pretese per le

prestazioni contrattuali (di

fr. 172'375.- per i due progetti del 20 gennaio e del 3 luglio 2008 e di fr.

13'400.- per il progetto del 30 luglio 2008) e ha ammesso parzialmente le

pretese per le attività esulanti dal contratto, non esaminate dal Pretore, accogliendo

quelle per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________

AG (di fr. 256.-) e per il cambiamento di zona di una parte dei fondi (di fr.

8'058.65), e respingendo quelle per la verifica dei valori di stima dei fondi (di

fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (di fr.

1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita

dell’agenzia immobiliare (di fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per

il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in

scala (di fr. 5'011.-).

9. Con sentenza 7

agosto 2019 (inc. n.4A_195/2019) la Prima Corte di diritto civile del

Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile

presentato il 29 aprile 2019 dall’attore, ha annullato la decisione 13 marzo

2019 di questa Camera e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per un

nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha in buona sostanza respinto

nella misura in cui erano ammissibili tutte le censure mosse nei confronti

della sentenza d’appello, tranne quella con cui l’attore aveva lamentato la

reiezione delle pretese per l’elaborazione dei documenti per il suo

patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (di

fr. 5'011.-), che erano state disattese per motivi d’ordine, e meglio per il

fatto che sarebbero state fatte valere per la prima volta solo con le

conclusioni senza che fossero date le condizioni della mutazione dell’azione

secondo l’art. 230 CPC. Essa, a questo proposito, ha dapprima accertato, in

fatto, che l’attore a p. 13 della petizione aveva allegato di avere elaborato

la documentazione per il patrocinatore e allestito il modello del progetto, mentre

che a p. 23 egli aveva spiegato di avere lavorato in totale 1'730 ore fatturate

a fr. 125.- l’una; e ha poi evidenziato che con la petizione l’attore aveva

anche prodotto il doc. CB, che attestava l’effettuazione delle prestazioni,

incluse nel conteggio complessivo, e che nelle conclusioni le aveva infine

quantificate sulla base degli accertamenti peritali. Ne ha concluso, in diritto,

che l’attore aveva pertanto obiettato con ragione di non aver mutato l’azione

nel senso dell’art. 230 CPC e che i giudici cantonali avevano applicato

erroneamente quella norma. A suo giudizio, la questione doveva invece essere

affrontata sotto il profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC ed occorreva perciò

chiedersi se le allegazioni dell’attore fossero state sufficienti, sennonché

essa non poteva chinarsi su questo aspetto, che presupponeva preliminarmente

l’esame delle allegazioni e delle contestazioni contenute negli scritti

introduttivi delle parti. La causa è dunque stata rinviata all’autorità

cantonale affinché provvedesse ad effettuare questo esame, il tutto tenendo

presente che, secondo la giurisprudenza, l’art. 55 cpv. 1 CPC, imponeva alla

parte attrice di allegare i fatti che stavano alla base delle sue pretese e di

proporre le relative prove, argomentando in modo tale da permettere d’un lato

all’avversario di contestarli e di offrire le controprove, e dall’altro al

giudice di apprezzarli e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici

pertinenti, e che, a seconda delle contestazioni dell’avversario, la parte che

portava l’onere della prova doveva poi specificare maggiormente le proprie allegazioni,

in modo più dettagliato e completo (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2,

26 luglio 2017 4A_77/2017 consid. 3).

10. La giurisprudenza sul

carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale

sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1°

gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid.

2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione

del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi

della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è

stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di

fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III

334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 2 maggio 2016 inc. n. 12.2015.152,

28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.226).

Nella presente

fattispecie, alla luce della sentenza 7 agosto 2019 del Tribunale federale, è pertanto

assodato che la decisione pretorile non possa essere annullata a seguito della

violazione del diritto di essere sentito dell’attore, che le pretese attoree

per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG (di fr.

256.-) e per il cambiamento di zona di una parte dei fondi di (fr. 8'058.65) debbano

essere ammesse e che la quasi totalità delle altre pretese (quella di fr.

172'375.- per i due progetti del 20 gennaio e del 3 luglio 2008, quella di

fr. 13'400.- per il progetto del 30 luglio 2008, quella di fr. 1'320.70 per la

verifica dei valori di stima dei fondi, quella di fr. 1'317.50 per

l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e quella di fr. 663.90 per

l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia

immobiliare) debbano essere disattese.

11. A questo stadio della

lite restano in definitiva da esaminare unicamente le pretese dell’attore per

l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per

l’allestimento di un modello in scala (di fr. 5'011.-).

11.1. Conformemente al

giudizio di rinvio, occorre innanzitutto stabilire quali siano state, su tali aspetti,

le allegazioni e le contestazioni delle parti contenute negli scritti

introduttivi.

11.1.1. Per quanto riguarda le

pretese complessive dell’attore, quantificate in fr. 213'338.15 oltre

interessi, questi ha spiegato nella petizione che “oltre alle tre licenze

edilizie, l’architetto ha dipoi fornito ulteriori importanti prestazioni per le

quali si chiede ora la corresponsione dell’onorario secondo i pertinenti

Regolamenti e Norme SIA, e meglio: fr. 6'051.25 relativi alla procedura di

modifica di zona, verifica dei valori di stima, elaborazione documenti per

l’impresa generale, elaborazione documenti per dossier di vendita dell’agenzia

immobiliare, procedura per il rinnovo della licenza edilizia del progetto dello

studio di architettura W__________ AG; fr. 148'635.- relativi al progetto del

20 gennaio 2008 e fr. 58'651.90 relativi al secondo progetto del 25 luglio 2008”

(p. 31), il tutto, di fatto, come alla sua fattura 22 aprile 2009 “(cfr.

doc. BI)” (p. 22 seg., dove era stata riprodotta quell’identica lista di

pretese), documento nel quale - si aggiunga qui - le pretese relative a quei

due progetti erano state quantificate in base alle percentuali delle opere previste

dalle norme SIA e le rimanenti in base al relativo dispendio orario; egli ha pure

fatto notare che “per determinare se l’onorario preteso sia oggettivamente

proporzionato alle prestazioni eseguite, occorre tenere in considerazione il

Considerandi

tempo impiegato dall’architetto e dai suoi dipendenti … Non avendo definito con

precisione il modo di calcolo del relativo onorario per il lavoro supplementare

svolto, AP 1 ha giustamente e diligentemente allestito il periodico e dettagliato

rendiconto del tempo impiegato per svolgere il lavoro supplementare. Facendo la

somma di tutte le ore impiegate, egli è giunto ad un montante di 1'730 ore,

corrispondenti a fr. 216'250.-” (p. 29) e ha aggiunto che l’effettuazione di

quelle 1'730 ore risultava dal doc. CB (p. 30), documento nel quale - si

aggiunga qui - era stato registrato, tra le moltissime attività da lui svolte, anche

il suo dispendio di tempo per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore

e per l’allestimento di un modello in scala.

Nella risposta i

convenuti, esprimendosi sulla fattura di cui al doc. BI, hanno rilevato che “quest’ultima,

priva di ogni fondamento, è stata ed è recisamente contestata sia nel

fondamento sia nella calcolazione degli importi. Si contesta in particolare che

l’attore abbia effettuato le prestazioni riportate nelle fatture di cui al doc.

BI, la base di calcolo nonché le ore (tempo) e le tariffe riportate, così come

si contesta che tornino applicabili le norme SIA” (p. 24) e, con

riferimento al doc. CB, hanno rilevato che “di nessuna pertinenza, oltre ad

essere interamente contestato, è infine l’elenco delle presunte ore che AP 1

vorrebbe ostentare aver speso in questo progetto o incarico (doc. CB). L’elenco

delle prestazioni ivi elencate rappresenta nulla di più di una ricostruzione

fantasiosa di controparte che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti

e neppure viene minimamente comprovata. Si contesta recisamente che l’attore

abbia effettuato le ore asserite nel doc. CB, che abbia effettuato le

prestazioni ivi menzionate, i tempi e i luoghi indicati. Nulla è dovuto all’AP

1” (p. 29).

Nella replica l’attore ha

rilevato che “asserire quindi che non gli sarebbe stato possibile prestare

il numero di ore effettivamente investite nella pratica è una mera fantasia di

controparte. Le 1'730 ore sono peraltro avvalorate dalla documentazione

prodotta con petizione (richiamo doc. CB)” (p. 20) e ha aggiunto che “ogni

architetto diligente, anche se il proprio onorario è calcolato da contratto con

il metodo di calcolo secondo il costo dell’opera determinante il tempo

necessario previsto al cap. 7.5 del Regolamento SIA 102, edizione 2003,

allestisce una contabilità delle ore svolte per il progetto. Tale modo di agire

è indispensabile per la giusta tenuta della propria contabilità dell’ufficio.

Solo un profano può quindi essere stupito dell’esistenza di tale lista e della sua

presentazione quale prova nella presente vertenza. Nel caso in esame, tale

lista è pertinente e indispensabile per definire l’onorario supplementare relativo

alle prestazioni fornite dall’attore su esplicita richiesta dei convenuti oltre

a quelle pattuite inizialmente” (p. 28).

Nella duplica i convenuti

hanno obiettato che “si ribadisce che in nessuna occasione le parti hanno

discusso, né tanto meno pattuito, una retribuzione dell’AP 1 in funzione del

tempo impiegato…. La retribuzione a tempo calcolata dall’attore, priva di ogni

base, viene integralmente contestata sia nell’ammontare sia nel fondamento, sia

ancora nella calcolazione degli importi. Si contesta in particolare che l’attore

abbia effettuato le prestazioni riportate nelle fatture di cui al doc. BI, si

contesta la base di calcolo nonché le ore (tempo) e le tariffe riportate, così

come si contesta che tornino applicabili le norme SIA” (p. 21), e ancora

che “di nessuna pertinenza, oltre ad essere interamente contestato, è

l’elenco delle presunte ore che AP 1 pretenderebbe aver investito in questo

progetto o incarico (doc. CB). Si ribadisce che non è mai stata discussa né convenuta

un’eventuale remunerazione secondo il dispendio di tempo prestato

dall’architetto. Come già evidenziato in sede di risposta, la distinta delle

prestazioni ivi elencate rappresenta nulla di più di una ricostruzione

fantasiosa di controparte che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti

e neppure viene minimamente comprovata. Si contesta recisamente che l’attore

abbia effettuato le ore asserite nel doc. CB, che abbia effettuato le

prestazioni ivi menzionate, i tempi e i luoghi indicati. Nulla è dovuto all’AP

1” (p. 27).

11.1.2

Con particolare

riferimento alle due pretese che qui interessano, l’attore ha spiegato nella

petizione che tra l’aprile e il maggio 2008 “stante la situazione, i convenuti

contattarono lo scrivente patrocinatore affinché intervenisse presso le

autorità comunali di __________. Fu quindi richiesto all’attore di elaborare

per il legale un elenco cronologico degli svariati accadimenti riguardanti la

domanda di costruzione relativa all’immobile dei convenuti (cfr. doc. X), per una

più agevole comprensione della situazione. Inoltre, in vista dell’udienza di

conciliazione richiesta dallo scrivente patrocinatore alle autorità comunali,

l’attore predispose un modello del progetto (cfr. doc. W)” (petizione p.

13), ritenuto che in precedenza l’attore aveva pure avuto modo di evidenziare

che “non vi è stato alcun pagamento … del documento riassuntivo per il

patrocinatore dei ricorrenti nell’ambito del rilascio della licenza edilizia”

(petizione p. 5).

Nella risposta i convenuti

si sono limitati a sostenere che “a fronte della particolare situazione, e

sempre nella convinzione che il progetto in esame rientrasse nel budget massimo

di fr. 2'300'000.-, i signori AO 1 chiesero l’intervento dell’avv. __________,

poi diventato patrocinatore di controparte (!), affinché valutasse, e nel

limite del possibile risolvesse, la procedura edilizia dal profilo giuridico”

(risposta p. 17).

Nella replica e nella

duplica le parti non hanno aggiunto nulla di rilevante sulla questione.

11.2

Sempre conformemente al

giudizio di rinvio, si tratta ora di esaminare se le allegazioni dell’attore in

merito a quelle due pretese fossero sufficienti in virtù dei principi posti

dalla giurisprudenza.

11.2.1

Tenuto conto di quanto

allegato dall’attore, il giudizio secondo cui le due pretese ora in discussione

sarebbero ricevibili, non essendo state azionate per la prima volta solo con le

conclusioni, appare discutibile. Come si è visto, negli allegati preliminari

l’attore si era di fatto limitato a far valere le pretese fatturate nel doc.

BI, ossia quelle relative ai due progetti del 20 gennaio e del 30 luglio 2008

nonché quelle, non comprese nel contratto, per il rinnovo della licenza

edilizia ottenuta dallo studio W__________, per il cambiamento di zona di una

parte dei fondi, per la verifica dei loro valori di stima, per l’elaborazione

dei documenti per l’impresa generale e per l’allestimento dei documenti per il

dossier di vendita dell’agenzia immobiliare. Le pretese per l’elaborazione dei

documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala,

da lui rivendicate in sede conclusionale, a p. 19 segg., tra le “prestazioni

aggiuntive non comprese nell’originario accordo forfettario e/o successive all’ottenimento

della prima licenza di costruzione”, non erano invece state azionate (e

ancor prima quantificate) negli allegati preliminari, non rientrando tra quelle

fatturate nel doc. BI, anche se è vero che l’effettuazione di quelle due

prestazioni era stata menzionata nella petizione. A nulla muta il fatto che

l’attore avesse allora spiegato di aver lavorato in totale 1'730 ore fatturate

a fr. 125.- l’una e avesse prodotto il doc. CB, che attestava l’effettuazione

di quelle due prestazioni, incluse nel conteggio complessivo di 1'730 ore: a

quel momento l’attore non aveva in effetti preteso di farsi retribuire, a fr.

125.

-, le 1'730 ore da lui complessivamente prestate nell’ambito della sua

attività (se non, beninteso, nella limitata misura in cui concernevano il

rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG, il

cambiamento di zona di una parte dei fondi, la verifica dei loro valori di

stima, l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e l’allestimento dei

documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare), tant’è che, per

sua ammissione (cfr. petizione p. 29), il doc. CB era stato versato agli atti unicamente

allo scopo di “determinare se l’onorario preteso sia oggettivamente

proporzionato alle prestazioni eseguite”; e comunque a quel momento egli non

aveva spiegato se e in quale misura, tra quelle complessive 1’730 ore, laddove

fossero invece state da retribuirgli, vi fossero anche quelle, da lui neppure

quantificate negli allegati (petizione e replica), per le due prestazioni ora

in esame.

11.2.2

Nelle particolari

circostanze è comunque incontestabile, anche alla luce delle contestazioni dei

convenuti, che le allegazioni dell’attore in merito a quelle due pretese non

erano sufficienti. Come è appena stato accertato, dalla petizione non era in

effetti dato di sapere se e in quale misura le pretese per l’elaborazione dei

documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala,

ancorché comprese nelle 1'730 ore da lui complessivamente effettuate, fossero oggetto

della causa, il solo fatto che le stesse, e meglio la loro quantificazione, potessero

risultare dal doc. CB non costituendo ancora una valida allegazione in tal

senso (cfr. TF 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2, secondo cui il rinvio

globale a documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e

di specificazione). Ciò detto, e considerato che nella risposta i convenuti avevano

provveduto a contestare la rilevanza del doc. CB, l’attore nella replica avrebbe

dovuto specificare maggiormente le proprie allegazioni a tale proposito, ciò che

egli ha invece nuovamente omesso di fare. Tanto basta per respingere le due

pretese.

11.2.3

L’esito non sarebbe

stato diverso nemmeno laddove all’attore non potesse essere rimproverata una tale

carenza allegatoria.

Le due prestazioni,

svolte tra l’aprile e il maggio 2008, erano in effetti volte, per ammissione

dell’attore (cfr. petizione p. 13), a far sì che il progetto del 20 gennaio

2008, inizialmente contestato dall’autorità comunale (cfr. doc. U), potesse sfociare

in una valida licenza edilizia, poi effettivamente rilasciata il 18 giugno 2008

(cfr. doc. AA). Sennonché - come si è detto nella sentenza 13 marzo 2019 di

questa Camera, che su questo punto è stata confermata dal Tribunale federale - quel

progetto si era rivelato tanto carente e inutile per i convenuti, per il suo

costo superiore al limite di fr. 2'300'000.-, da equivalere a una vera e

propria inesecuzione, ciò che questi ultimi avevano però potuto scoprire solo

dopo l’ottenimento della licenza edilizia, la domanda di costruzione da loro

sottoscritta (doc. T) non riportando in effetti costi superiori a quel limite e

non risultando che il preventivo con importi superiori (doc. S) fosse stato a

loro consegnato contestualmente alla sottoscrizione della domanda di

costruzione. In tali circostanze, anche l’elaborazione dei documenti per il

patrocinatore dell’attore e l’allestimento di un modello in scala, effettuati proprio

nell’ambito di quel progetto, costituivano delle prestazioni inutili e come

tali non dovevano essergli remunerate, essendo evidente che, se fossero stati a

suo tempo informati che lo stesso non era rispettoso del limite di spesa, ciò

di cui erano invece all’oscuro, i convenuti nemmeno avrebbero dato il loro

accordo all’effettuazione di quelle ulteriori prestazioni. Si aggiunga oltretutto,

per completezza di motivazione, che nemmeno è stato preteso in causa che la

prestazione relativa all’allestimento del modello in scala sia stata effettuata

su incarico dei convenuti, l’attore essendosi limitato a sostenere di aver

predisposto quel modello, ma senza aver aggiunto altro (cfr. petizione p. 13).

12.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la decisione pretorile può

essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in

solido all’attore fr. 8'314.65 oltre

interessi al 5% dalla data della prima interpellazione agli atti, ossia dal 6

luglio 2009 (doc. BM), fermo restando che per tale somma dev’essere altresì

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE.

Le spese giudiziarie di

entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2

CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state

calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 204'575.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 14 settembre 2017 dell’arch. AP 1

è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 agosto 2017 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

1. La petizione 21 giugno 2012 è parzialmente accolta.

1.1 AO 1 e AO

2 sono condannati a pagare in solido all’arch. AP 1 l’importo di fr. 8'314.65

oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009.

1.2 Limitatamente

all’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 è rigettata

in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di

Zumikon.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 20’700.- sono poste a carico dei convenuti

in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’attore, che rifonderà ai

convenuti complessivi

fr. 13'500.- per ripetibili ridotte.

II. Le

spese processuali della procedura di appello di fr. 10’000.- sono poste a

carico degli appellati in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellante,

che rifonderà agli appellati complessivi fr. 7'000.- per ripetibili parziali.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).