12.2019.146
Determinazione delle ripetibili
30 settembre 2019Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.146
Rinvio TF
Lugano
30 settembre 2019/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.256
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 12
novembre 2015 da
AO
1
AO
2
tutti patrocinati dall’avv.
PA 2
contro
AP
1
patrocinato dall’avv. PA 1
con cui gli attori hanno
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 343'000.-, oltre
interessi del 5% dal 19 dicembre 2014, a titolo di risarcimento del danno per
inadempimento contrattuale, pretesa ridotta con le conclusioni scritte a fr.
283'000.-;
domanda integralmente
avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 14 aprile 2017 ha
accolto, condannando il convenuto a versare agli attori in solido l’importo di
fr. 283'000.-, oltre interessi, con accollo delle spese giudiziarie secondo il
rispettivo grado di soccombenza;
appellante il convenuto
con appello 19 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con
risposta 7 luglio 2017 hanno postulato la reiezione del gravame, con conferma
della sentenza impugnata “salvo la rettifica al rapporto solidale tra gli
attori”, pure con protesta di spese e ripetibili;
e ora in materia di
indennità ripetibile della procedura di prima e seconda istanza cantonale a
seguito della sentenza del 3 settembre 2019 (inc. n.4A_85/2019) della I Corte
di diritto civile del Tribunale federale che, in parziale accoglimento del
ricorso in materia civile presentato dal convenuto, ha annullato il dispositivo
n. I della sentenza impugnata (inc. n. 12.2017.71) limitatamente alla conferma
sulle ripetibili di prima istanza e il dispositivo n. II concernente le spese
giudiziarie di appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova
decisione;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 12
novembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr.
343'000.-, oltre interessi moratori del 5% dal 19 dicembre 2014, quale
risarcimento del danno cagionato dal mancato adempimento dell’accordo di “compravendita
di azioni e di cessione di credito” sottoscritto dalle parti nell’agosto 2014
(doc. E). Con risposta 19 febbraio 2016 il convenuto si è integralmente opposto
alla petizione. Con le conclusioni gli attori hanno ridotto la domanda a fr.
283'000.-.
2. Con decisione 14
aprile 2017 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento
di fr. 283'000.-, oltre interessi dal 19 dicembre 2014, in favore di AO 1 e AO
2 in solido, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 10'000.- e le spese a carico degli attori in ragione di ¼ e per i rimanenti
¾ a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte in solido fr. 18'000.- a titolo di ripetibili parziali.
3. Con sentenza 14
gennaio 2019 (inc. 12.2017.71) questa Camera ha accolto parzialmente l’appello
19 maggio 2017 del convenuto, sopprimendo il vincolo solidale tra i due attori
e condannando pertanto il convenuto al pagamento di fr. 283'000 in ragione di
metà ciascuno. Per il resto la decisione di prima istanza è rimasta invariata.
Le spese giudiziarie di appello di fr. 8'000.- sono state poste a carico del
convenuto, con l’obbligo di rifondere agli attori in solido fr. 6'000.- a
titolo di ripetibili.
4. Con sentenza
4A_85/2019 del 3 settembre 2019 il Tribunale federale ha parzialmente accolto
il ricorso in materia civile 15 febbraio 2019 interposto dal convenuto e
annullato il dispositivo n. I della sentenza 14 gennaio 2019 (inc. 12.2017.71) limitatamente
alla conferma del giudizio sulle ripetibili di prima istanza e il dispositivo n.
Considerandi
II concernente le spese giudiziarie di appello, rinviando la causa a questa
Camera per nuova decisione in materia di indennità ripetibile delle sedi
cantonali. Per quanto riguarda le ulteriori censure sollevate da AP 1, il
Tribunale federale ha ritenuto il ricorso, nella misura in cui era ammissibile,
infondato.
5.
Nella decisione
menzionata il Tribunale federale ha ritenuto che a fronte dell’assenza di
motivazione circa i parametri e i criteri applicati dal Pretore nella
determinazione delle ripetibili, questa Camera non poteva respingere le
argomentazioni dell’appellante sul tema per il solo fatto di essersi limitato a
proporre un proprio calcolo senza avere contestato l’entità dell’indennità
ripetibile piena, calcolata sulla base dell’importo riconosciuto a titolo di
ripetibili parziali, del grado di soccombenza e della compensazione dei
rispettivi crediti. L’Alta Corte ha pertanto rinviato la causa a questa Camera
affinché determini l’indennità ripetibile in applicazione dei criteri definiti
dal regolamento tariffale ticinese.
6.
L’art. 11 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar) dispone che
in una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 500'000.- le ripetibili
devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso. Il capoverso
5.
della norma precisa che le ripetibili vanno fissate entro tali limiti secondo
l’importanza e le difficoltà della lite, l’ampiezza del lavoro svolto e il
tempo impiegato dall’avvocato. L’art. 13 cpv. 1 RTar permette eccezionalmente
di derogare in presenza di circostanze particolari.
7.
Nel caso in esame,
tenuto conto di un valore di causa di 343'000.-, l’indennità massima piena a
titolo di ripetibili ammonterebbe a fr. 30'780.-. Considerato il grado di
soccombenza (1/4 e 3/4) delle parti e la compensazione dei rispettivi crediti,
l’indennità massima a titolo di ripetibili parziali a favore degli attori assommerebbe
a fr. 15'437.-. La decisione del Pretore, che ha fissato in fr. 18'000.- l’indennità
per ripetibili parziali a favore degli attori, non può essere confermata,
eccedendo la stessa il limite massimo concesso dalla tariffa applicabile e non ravvisandosi
alcun motivo di deroga ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RTar.
In concreto, pur
rivestendo la causa in esame da un profilo giuridico una certa complessità, in considerazione degli atti eseguiti e
dell’impegno profuso, l’indennità per ripetibili piena dovuta può essere
determinata nel 7% del valore di causa, vale a dire a un importo di fr.
24'000.-, così come postulato dall’appellante. Tenuto conto della
vicendevole soccombenza delle parti (1/4 e 3/4) e compensate le rispettive
indennità, agli attori può dunque essere riconosciuta un’indennità per
ripetibili parziali di fr. 12'000.-.
8.
Ne discende che
l’appello è parzialmente accolto. Le spese giudiziarie della procedura di
appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 283'000.-, seguono la rispettiva
soccombenza (art. 106 CPC). Esse sono poste a carico degli attori in solido
nella misura del 2% e per il rimanante 98% a carico dell’appellante. La tassa
di giustizia è calcolata secondo i criteri degli artt. 13 e 7 cpv. 1 LTG mentre
le ripetibili sono determinate sulla base di un’indennità piena di fr. 6'000.-,
calcolata secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar. L’appellante rifonderà pertanto alla
controparte, in solido, fr. 5'760.- per ripetibili parziali.
Non si prelevano spese
giudiziarie per il presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello
19 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 14 aprile 2017 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri
dispositivi, è così riformata:
2. Il convenuto AP 1, __________,
verserà a AO 1 e AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, l’importo di fr.
283'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2014.
3. La tassa di giustizia di CHF 10'000.- (diecimila)
e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico delle parti attrici in
via solidale in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ sono poste a carico del
convenuto, il quale rifonderà inoltre in solido agli attori CHF 12'000.-
(dodicimila) a titolo di ripetibili parziali.
II. Gli oneri
processuali della procedura di appello di complessivi
fr. 8’000.- sono posti a carico degli attori, in solido, in ragione del 2% e
per il rimanente 98% a carico dell’appellante, il quale rifonderà agli attori,
in solido, fr. 5’760.- per ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).