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Decisione

12.2019.146

Determinazione delle ripetibili

30 settembre 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.146

Rinvio TF

Lugano

30 settembre 2019/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.256

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 12

novembre 2015 da

AO

1

AO

2

tutti patrocinati dall’avv.

PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

con cui gli attori hanno

chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 343'000.-, oltre

interessi del 5% dal 19 dicembre 2014, a titolo di risarcimento del danno per

inadempimento contrattuale, pretesa ridotta con le conclusioni scritte a fr.

283'000.-;

domanda integralmente

avversata dalla controparte e che il Pretore con sentenza 14 aprile 2017 ha

accolto, condannando il convenuto a versare agli attori in solido l’importo di

fr. 283'000.-, oltre interessi, con accollo delle spese giudiziarie secondo il

rispettivo grado di soccombenza;

appellante il convenuto

con appello 19 maggio 2017, con cui ha chiesto la riforma del giudizio

impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con

risposta 7 luglio 2017 hanno postulato la reiezione del gravame, con conferma

della sentenza impugnata “salvo la rettifica al rapporto solidale tra gli

attori”, pure con protesta di spese e ripetibili;

e ora in materia di

indennità ripetibile della procedura di prima e seconda istanza cantonale a

seguito della sentenza del 3 settembre 2019 (inc. n.4A_85/2019) della I Corte

di diritto civile del Tribunale federale che, in parziale accoglimento del

ricorso in materia civile presentato dal convenuto, ha annullato il dispositivo

n. I della sentenza impugnata (inc. n. 12.2017.71) limitatamente alla conferma

sulle ripetibili di prima istanza e il dispositivo n. II concernente le spese

giudiziarie di appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova

decisione;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con petizione 12

novembre 2015 AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

di Lugano, sezione 3, per ottenere la sua condanna al pagamento di fr.

343'000.-, oltre interessi moratori del 5% dal 19 dicembre 2014, quale

risarcimento del danno cagionato dal mancato adempimento dell’accordo di “compravendita

di azioni e di cessione di credito” sottoscritto dalle parti nell’agosto 2014

(doc. E). Con risposta 19 febbraio 2016 il convenuto si è integralmente opposto

alla petizione. Con le conclusioni gli attori hanno ridotto la domanda a fr.

283'000.-.

2. Con decisione 14

aprile 2017 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento

di fr. 283'000.-, oltre interessi dal 19 dicembre 2014, in favore di AO 1 e AO

2 in solido, ponendo la tassa di giustizia di

fr. 10'000.- e le spese a carico degli attori in ragione di ¼ e per i rimanenti

¾ a carico del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla

controparte in solido fr. 18'000.- a titolo di ripetibili parziali.

3. Con sentenza 14

gennaio 2019 (inc. 12.2017.71) questa Camera ha accolto parzialmente l’appello

19 maggio 2017 del convenuto, sopprimendo il vincolo solidale tra i due attori

e condannando pertanto il convenuto al pagamento di fr. 283'000 in ragione di

metà ciascuno. Per il resto la decisione di prima istanza è rimasta invariata.

Le spese giudiziarie di appello di fr. 8'000.- sono state poste a carico del

convenuto, con l’obbligo di rifondere agli attori in solido fr. 6'000.- a

titolo di ripetibili.

4. Con sentenza

4A_85/2019 del 3 settembre 2019 il Tribunale federale ha parzialmente accolto

il ricorso in materia civile 15 febbraio 2019 interposto dal convenuto e

annullato il dispositivo n. I della sentenza 14 gennaio 2019 (inc. 12.2017.71) limitatamente

alla conferma del giudizio sulle ripetibili di prima istanza e il dispositivo n.

Considerandi

II concernente le spese giudiziarie di appello, rinviando la causa a questa

Camera per nuova decisione in materia di indennità ripetibile delle sedi

cantonali. Per quanto riguarda le ulteriori censure sollevate da AP 1, il

Tribunale federale ha ritenuto il ricorso, nella misura in cui era ammissibile,

infondato.

5.

Nella decisione

menzionata il Tribunale federale ha ritenuto che a fronte dell’assenza di

motivazione circa i parametri e i criteri applicati dal Pretore nella

determinazione delle ripetibili, questa Camera non poteva respingere le

argomentazioni dell’appellante sul tema per il solo fatto di essersi limitato a

proporre un proprio calcolo senza avere contestato l’entità dell’indennità

ripetibile piena, calcolata sulla base dell’importo riconosciuto a titolo di

ripetibili parziali, del grado di soccombenza e della compensazione dei

rispettivi crediti. L’Alta Corte ha pertanto rinviato la causa a questa Camera

affinché determini l’indennità ripetibile in applicazione dei criteri definiti

dal regolamento tariffale ticinese.

6.

L’art. 11 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar) dispone che

in una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 500'000.- le ripetibili

devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso. Il capoverso

5.

della norma precisa che le ripetibili vanno fissate entro tali limiti secondo

l’importanza e le difficoltà della lite, l’ampiezza del lavoro svolto e il

tempo impiegato dall’avvocato. L’art. 13 cpv. 1 RTar permette eccezionalmente

di derogare in presenza di circostanze particolari.

7.

Nel caso in esame,

tenuto conto di un valore di causa di 343'000.-, l’indennità massima piena a

titolo di ripetibili ammonterebbe a fr. 30'780.-. Considerato il grado di

soccombenza (1/4 e 3/4) delle parti e la compensazione dei rispettivi crediti,

l’indennità massima a titolo di ripetibili parziali a favore degli attori assommerebbe

a fr. 15'437.-. La decisione del Pretore, che ha fissato in fr. 18'000.- l’indennità

per ripetibili parziali a favore degli attori, non può essere confermata,

eccedendo la stessa il limite massimo concesso dalla tariffa applicabile e non ravvisandosi

alcun motivo di deroga ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 RTar.

In concreto, pur

rivestendo la causa in esame da un profilo giuridico una certa complessità, in considerazione degli atti eseguiti e

dell’impegno profuso, l’indennità per ripetibili piena dovuta può essere

determinata nel 7% del valore di causa, vale a dire a un importo di fr.

24'000.-, così come postulato dall’appellante. Tenuto conto della

vicendevole soccombenza delle parti (1/4 e 3/4) e compensate le rispettive

indennità, agli attori può dunque essere riconosciuta un’indennità per

ripetibili parziali di fr. 12'000.-.

8.

Ne discende che

l’appello è parzialmente accolto. Le spese giudiziarie della procedura di

appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 283'000.-, seguono la rispettiva

soccombenza (art. 106 CPC). Esse sono poste a carico degli attori in solido

nella misura del 2% e per il rimanante 98% a carico dell’appellante. La tassa

di giustizia è calcolata secondo i criteri degli artt. 13 e 7 cpv. 1 LTG mentre

le ripetibili sono determinate sulla base di un’indennità piena di fr. 6'000.-,

calcolata secondo l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar. L’appellante rifonderà pertanto alla

controparte, in solido, fr. 5'760.- per ripetibili parziali.

Non si prelevano spese

giudiziarie per il presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello

19 maggio 2017 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 14 aprile 2017 della Pretura di Lugano, sezione 3, invariati gli altri

dispositivi, è così riformata:

2. Il convenuto AP 1, __________,

verserà a AO 1 e AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, l’importo di fr.

283'000.-, oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2014.

3. La tassa di giustizia di CHF 10'000.- (diecimila)

e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico delle parti attrici in

via solidale in ragione di ¼ e per i rimanenti ¾ sono poste a carico del

convenuto, il quale rifonderà inoltre in solido agli attori CHF 12'000.-

(dodicimila) a titolo di ripetibili parziali.

II. Gli oneri

processuali della procedura di appello di complessivi

fr. 8’000.- sono posti a carico degli attori, in solido, in ragione del 2% e

per il rimanente 98% a carico dell’appellante, il quale rifonderà agli attori,

in solido, fr. 5’760.- per ripetibili parziali di appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale

unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).