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Decisione

12.2019.147

Contratto di mandato. Nota di onorario. Necessità ci comprovare la congruità dell'onorario richiesto. Carenze allegatorie e probatorie

5 ottobre 2020Italiano18 min

propria lettura dei fatti, omettendo nel contempo di affrontare puntualmente questioni

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.147

Lugano

5 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.168

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del

29 agosto 2018 da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AP

1

con cui l’attore ha

contestato la nota d’onorario del 4 agosto 2017 emessa dalla controparte e ha

chiesto la liberazione in suo favore dell’importo di fr. 33'299.85, “indebitamente

trattenuto dalla convenuta a titolo di prestazioni di terzi” per suo conto,

oltre interessi,

domanda avversata dalla

convenuta, la quale ha postulato, in via riconvenzionale, il pagamento di fr.

893.15,

petizione che il Pretore ha

accolto con decisione del 12 luglio 2019, respingendo nel contempo la domanda

riconvenzionale,

appellante la convenuta

con atto di appello del 13 settembre 2019 con cui chiede l’annullamento del

giudizio impugnato e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta

di tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con

risposta del 2 gennaio 2020 postula la reiezione del gravame e l’ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio, anch’egli con protesta di tasse, spese e

ripetibili,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

In data 1° aprile 2016 AO 1 ha

sottoscritto la domanda di adesione, in veste di socio, alla AP 1 (in seguito: AP

1) dichiarando nel contempo di “aver ricevuto, preso visione ed accettato

gli statuti della AP 1 ed il “dettaglio del regolamento delle prestazioni della

AP 1 riguardanti l’ufficio giuridico” (doc. 5, 6 e 7). Documento quest’ultimo

in cui veniva illustrato anche il regime remunerativo dell’associazione che prevedeva

il versamento di un importo di

fr. 1'000.- a titolo di anticipo spese (a cui andavano aggiunte le spese di

giustizia e le tasse), nonché, in caso di “esito positivo.della vertenza,

una remunerazione di carattere orario e una ricompensa oppure una tariffa fissa.

Per contro, in caso di “esito negativo”, il regolamento stabiliva il

pagamento unicamente delle spese di procedura (per i dettagli si rinvia al doc.

7 art. 1). L’art. 4 di questo regolamento precisava inoltre che la AP 1 avrebbe

informato il socio “del costo che dovrà sopportare per ogni singola

procedura”.

2.

Nei mesi successivi AO 1 ha

conferito a AP 1 diversi mandati, tramite la sottoscrizione di almeno sette procure,

affinché lo patrocinasse, rispettivamente assistesse, in pratiche di natura

amministrativa e civile (per i dettagli vedi, doc. da 8 a 14). Nel corso del

mese di agosto 2016 pure sua figlia T__________ __________ ha sottoscritto due

procure a favore dell’associazione affinché la rappresentasse in due vertenza

amministrative (doc. 15 e doc. 16).

Con scritto datato 20 luglio 2017

AO 1 ha revocato tutti i mandati conferiti a AP 1 (doc. 17).

3.

In data 4 agosto 2017 AP 1 ha

tramesso a AO 1 uno scritto denominato “nota professionale” facente riferimento,

in maniera estremante generica, alle prestazioni fornite nell’ambito delle

pratiche che le erano state affidate dallo stesso (“Assicurazione

invalidità” “Cassa malati __________” “__________” “Datore di lavoro” “C__________

SA” “Ufficio del sostegno” e “Ufficio di conciliazione”) e dalla

figlia T__________ (“Ufficio sezione della popolazione” e “Istituto

assicurazione sociale”) e in cui esponeva un onorario complessivo pari a fr.

35'623.- (doc. E nonché doc. da 19 a 24). In predetto documento l’associazione ha

precisato di aver trattenuto dal versamento ricevuto per conto del socio dall’assicurazione

__________ (in seguito: __________) l’importo di fr. 34'729.85 (doc. 25 e 26), e

questo in virtù dell’autorizzazione firmata dallo stesso in data 22 luglio 2016

(doc. 27), restava inoltre uno scoperto di fr. 893.15, di cui AP 1 ha preteso

il pagamento.

Con scritto del 29

agosto 2017 AO 1 ha chiesto la restituzione di tutta la documentazione che lo

concerneva direttamente e di quella relativa alle pratiche della figlia T__________

nonché “una dettagliata documentazione sull’acconto spese e fotocopie

(…)” (doc. 29). In data 13 ottobre 2017, per il tramite del suo patrocinatore

legale, egli ha poi contestato la nota professionale del 4 agosto 2017 e la

legittimità della compensazione effettuata da AP 1e ha chiesto, nel contempo,

il versamento a suo favore di tutte le prestazioni ricevute per suo conto da __________

(doc. 2).

Ne è

seguito uno scambio di scritti tra le parti che non ha però permesso di trovare

una soluzione (doc. 3 e 4).

4. Previo

tentativo di conciliazione (CM. 2017.847), in data 29 agosto 2018 AO 1 ha

inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano contestando la nota d’onorario

del 4 agosto 2017 emessa dalla AP 1 e chiedendo la liberazione in suo favore

dell’importo di fr. 33'299.85, “indebitamente trattenuto dalla convenuta a

titolo di prestazioni di terzi” per suo conto, oltre interessi. In breve, in

sede giudiziaria l’attore ha fatto valere nei confronti della mandataria il

proprio diritto a un rendiconto, chiedendo il dettaglio delle prestazioni da

essa fornite. Egli ha inoltre rimproverato alla convenuta di aver violato il

proprio obbligo di informazione per non avergli permesso di visionare

tempestivamente il regolamento con le tariffe e per non averlo reso attento sui

costi enormi in cui incorreva. Nel contempo l’attore ha lamentato una

violazione dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione dei mandati da parte della

mandataria e ha rimproverato alla stessa di aver eseguito degli atti senza

autorizzazione. AO 1 ha pertanto concluso chiedendo l’accertamento della non

congruità della nota emessa e che la stessa venisse ridotta a massimi fr.

2'030.- da compensare con gli importi percepiti a titolo di ripetibili e con

quanto indebitamente trattenuto, mentre che la rimanenza di quest’ultimo

importo (pari a fr 33'299.85) andava liberata in suo favore.

In

sede di risposta la convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree.

In sintesi, AP 1 ha affermato di aver agito in virtù dei mandati affidatile

dall’attore che aveva sottoscritto regolari e valide procure. Essa ha altresì

osservato che AO 1, contestualmente alla firma del formulario di adesione

all’associazione, aveva dato atto di aver ricevuto e visionato il regolamento

sulle prestazioni. La convenuta ha inoltre sostenuto di aver espletato

diligentemente i mandati nell’interesse del socio e conformemente alle sue istruzioni.

In

via riconvenzionale essa ha postulato il pagamento di

fr. 893.15 corrispondente alla differenza tra la nota d’onorario finale e

quanto trattenuto dai versamenti effettuati dall’assicurazione __________.

In

sede di replica e risposta riconvenzionale l’attore ha confermato le proprie

argomentazioni e domande opponendosi alla riconvenzionale.

In sede di

duplica e replica riconvenzionale la convenuta ha ribadito anch’essa la propria

posizione.

Con

sentenza del 7 novembre 2018 il Pretore ha posto l’attore al beneficio del

gratuito patrocinio nella forma completa (SO.2018.4108).

Esperita l’istruttoria le

parti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali

conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni

e domande.

5.

Con decisione del 12 luglio 2019 il Pretore ha accolto la petizione,

condannando AP 1 al pagamento di fr. 33'299.85 a favore di AO 1, e ha respinto

nel contempo la domanda riconvenzionale. In sostanza, il giudice di prima sede

ha ritenuto che la convenuta non avesse adempiuto al proprio onere allegatorio e

probatorio in merito all’asserito corretto adempimento dei mandati conferitele

e alla congruità delle pretese, come detto contestati dall’attore. Più nel

dettaglio, AP 1 sarebbe venuta meno al proprio obbligo di dimostrare e dettagliare

d’avere informato l’attore del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni

singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con

l’emissione delle note d’onorario qui in discussione come pure dell’impiego del

tempo fino ad arrivare al monte ore fatturato. Al riguardo il Pretore ha

ricordato che in presenza di una tariffa oraria è compito del mandatario

informare il mandante circa l’impiego del tempo.

Il

giudice di prima sede ha quindi ritenuto che questa violazione contrattuale

giustificasse l’accoglimento, ex art. 97 CO, della richiesta condannatoria

della parte attrice e la reiezione, specularmente, della domanda

riconvenzionale della parte convenuta.

6. Con

atto di appello del 13 settembre 2019 AP 1 chiede l’annullamento del giudizio

impugnato e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta di tasse,

spese e ripetibili. In sostanza, l’appellante censura il comportamento

dell’attore nel rapporto contrattuale e nella successiva fase di contestazione

e rimprovera allo stesso un agire in malafede dettato dalla volontà di non

pagare l’onorario a lei spettante una volta ottenute le prestazioni richieste. Essa

ribadisce di aver agito su mandato di AO 1 e conformemente alle sue istruzioni,

espletando con diligenza e professionalità i mandati ricevuti, ciò che sarebbe provato

anche dall’esito positivo di molti di questi. Essa produce inoltre in questa

sede una serie di documenti che, a suo dire, proverebbero le varie attività

svolte dall’associazione a favore del qui appellato e dei quali chiede

l’assunzione ai sensi dell’art. 317 CPC.

AO 1 con risposta del 2

gennaio 2020 postula la reiezione del gravame, anch’egli con protesta di tasse,

spese e ripetibili. Egli chiede di essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio e si oppone all’assunzione dei documenti prodotti.

7. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

8. Preliminarmente

è necessario analizzare la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza

con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi dell’art. 317 CPC, dei

documenti prodotti in questa sede quali allegati doc. da 4 a 25 dell’appello da

cui emergerebbe la fondatezza delle proprie pretese. Si tratta, in concreto, delle

copie di alcune sentenze emesse nell’ambito dei mandanti affidati a AP 1 (allegati

quali doc. 4, 11, 18, 22 all’appello), di quattro memoriali ricorsuali da essa allestiti

(allegati quali doc. 12, 19, 20 e 21 all’appello), di quattro procure (allegati

quali doc. 5, 14, 23 e 24 all’appello) e di corrispondenza varia, scritti che a

onor del vero già erano agli atti - quantomeno in parte (segnatamente i doc. 8,

9, 12, 20 e 21 allegati all’appello) - facendo parte del plico di documenti

prodotti dall’attore. A sostegno della propria istanza l’appellante fa valere

di essere venuta a conoscenza di detti documenti “casualmente quest’estate,

nel corso di operazioni di riordino dell’ufficio” del giurista che si era

occupato dei mandati, nel frattempo deceduto (per i dettagli cfr. appello pag.

2 seg.). Alla richiesta si oppone - come già accennato - l’attore.

Giova

al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova

sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (Verda Chiocchetti in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 2, n. 3 e segg. e 70 segg. ad art. 317 CPC, con rinvii).

In

concreto, ciò non pare essere il caso ritenuto che, di fatto, detti documenti

già si trovavano in possesso di AP 1 trovandosi per l’appunto nell’ufficio del

suo collaboratore. Il tardivo rinvenimento di questa documentazione va attribuita

a lacune organizzative di cui l’appellante deve sopportare le conseguenze.

A questo

vada inoltre aggiunto che dall’appello non traspare con chiarezza quando questi

documenti sarebbero stati scoperti; nello stesso si fa infatti genericamente

riferimento a “questa estate”, senza fornire ulteriori indicazioni

(appello, pag. 3), anche in ragione di ciò - considerato che la sentenza

impugnata data del 12 luglio 2019 e l’appello del 13 settembre 2019 – sussistono

seri dubbi sulla tempestività della loro adduzione.

Ad ogni

buon conto, già a un primo esame, i documenti prodotti non paiono decisivi per

la presente causa in quanto, come si dirà meglio anche in seguito (consid. 11),

non sono atti a supplire alle carenze allegatorie e probatorie evidenziate dal

Pretore (sentenza cit., pag. 2).

In

ragione di tutto quanto precede non si può che decidere per l’inammissibilità

di questi documenti, fatti salvo quelli che - come visto - già fanno parte dell’incarto.

Fatti

9.

Per sua natura l’atto di appello deve contenere i

motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la

decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa

sarebbe errata e con ciò da riformare. In vari punti l’appello qui in esame non

contiene una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a

fornire una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, omettendo nel contempo di affrontare puntualmente questioni

decisive per il giudizio, quali il rimprovero

pretorile di mancato adempimento dell’onere allegatorio e probatorio. Di contro,

l’appello si dilunga in considerazioni relative all’agire - ritenuto scorretto

- del mandante che si rivelano di scarsa portata pratica ai fini del giudizio.

L’appello in esame

viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed

espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno

analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica

al giudizio impugnato.

10.

Nel proprio giudizio

il Pretore è stato estremamente succinto correndo il rischio che la sua motivazione

risultasse di difficile comprensione; in ragione di ciò si giustifica di ricordare

qui di seguito le norme e i principi applicabili alla presente fattispecie. L’attività

svolta dalla convenuta è pacificamente stata effettuata nell’ambito di un

contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1). L’art. 394 cpv. 3 CO prevede che una mercede è

dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso. Essendo

incontestata (e incontestabile) l’onerosità del mandato in esame (art. 394 cpv.

3 CO), la rivendicazione di una mercede appare dunque nel suo principio del

tutto fondata.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC il

mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue

prestazioni è gravato dall’onere di dimostrare, oltre all’esistenza del

mandato, anche la congruità della sua pretesa (per tutte sentenza II CCA del 25

ottobre 2017 inc. 12.2015.176). Egli in

particolare è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle

modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli

dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a

percentuale dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore

determinante (Weber in: Basler

Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 41 ad art. 394 CO ; Fellmann in Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art.

394-406 OR, n. 439 e segg. ad art. 394 CO; cfr. anche sentenza II CCA del 25

ottobre 2017 inc. 12.2015.176).

È

altresì utile rammentare che giusta

l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le

loro domande e indicare i mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve le

disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle

prove d'ufficio (cpv. 2), eventualità quest’ultima che non si realizza nella

fattispecie in esame.

11.

Nel concreto caso, come

rettamente rilevato dal Pretore, AP 1, a fronte di chiare e comprovate

contestazioni in merito alla violazione dei suoi obblighi contrattuali quale mandataria

da parte di AO 1, non ha correttamente allegato né tantomeno dimostrato di aver

informato lo stesso del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e

della compatibilità dello stesso con le note emesse e tantomeno del tempo

impiegato per l’esecuzione dei mandati, tutto ciò in palese violazione dei

principi ricordati poc’anzi (consid. 10). Malgrado la richiesta di rendiconto avanzata

Considerandi

dall’attore sia in fase preprocessuale che in sede giudiziaria, la convenuta ha

fornito solo indicazioni generiche circa l’attività svolta, senza dettagliare e

comprovare il proprio operato. In corso di causa la convenuta si è limitata

infatti a mere affermazioni di parte senza sostanziare le stesse con elementi atti

a suffragare le proprie pretese, quali ad esempio l’allegazione di un time sheet

e/o di tutta la corrispondenza, di tutte le note telefoniche e di tutti gli allegati

che essa afferma aver redatto per conto del mandante, ciò che avrebbe permesso

una verifica - fosse anche sommaria - delle prestazioni da essa effettuate.

In prima sede la convenuta ha infatti prodotto

unicamente le procure, i formulari di adesione all’associazione sottoscritti

dall’attore, le note professionali, i giustificativi dell’accredito percepito

da __________ e l’autorizzazione del 22 luglio 2016, documentazione che, a

fronte delle circostanziate e comprovate contestazioni attoree, si rivela

palesemente insufficiente per valutare la legittimità delle sue pretese e procedere

a una determinazione dell’onorario.

A non averne dubbio, il dettaglio delle prestazioni

fornite neppure emerge dalla nota professionale del 4 agosto 2017 e dai relativi

allegati (doc. E e doc. da 19 a 24; consid. 3). Da nessuno di questi scritti è

infatti possibile desumere - fosse anche in maniera sommaria - l’esito delle

cause, il dispendio orario, le modalità di conteggio delle retribuzioni e

l’esborso spese.

Per completezza va osservato che agli atti figurano

invero anche alcuni scritti e memoriali redatti da AP 1 nell’ambito dei mandati

affidatile, prodotti dall’attore quali annessi ai doc. J, L, M, N, O, P, Q; la loro

produzione non giova però alla tesi della convenuta essendo gli stessi con ogni

evidenza incompleti, oltre che di difficile valutazione in quanto allegati in maniera

disordinata.

Solo in sede di appello AP 1 ha cercato di spiegare in

maniera (un po’) più dettagliata l’attività svolta per conto e nell’interesse

del mandante; tali allegazioni si rivelano però palesemente tardive e - ancora

una volta – incomplete, e pertanto inadatte a permettere una verifica della

fondatezza delle pretese. L’eventuale ammissione agli atti della documentazione

prodotta con l’appello da AP 1 non avrebbe permesso di sanare queste carenze

essendo la stessa - come illustrato poc’anzi - parziale e non figurando tra di

essa alcun dettaglio delle prestazioni eseguite (consid. 8). Mancano pertanto

tutti quegli elementi da cui si sarebbe potuto evincere la fondatezza della

pretesa dell’appellante.

Ne discende pertanto che AP 1 è venuta meno al proprio

onere allegatorio e probatorio, negligenza che - pur nella consapevolezza che

un non quantificabile credito della convenuta potrebbe sussistere - non spetta

a questa Camera sanare, pena la violazione del principio attitatorio che regge

la presente procedura (cfr. anche

sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176).

12.

Stante quanto precede è

pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto comprovate le violazioni

contrattuali allegate da AO 1 e ha accolto la richiesta condannatoria ai sensi

dell’art. 97 CO formulata da quest’ultimo, le premesse legali risultando in

concreto adempiute.

Parallelamente va confermata la reiezione della

domanda riconvenzionale presentata dalla AP 1 volta al saldo delle proprie note

d’onorario e assommante a fr. 893.15, in quanto non comprovata nella sua entità.

13.

Cosi stando le cose si può

prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate

dall’appellante.

14.

Con

la risposta all’appello AO 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del

gratuito patrocinio anche per la presente procedura.

Ritenuta

la persistenza dello stato d’indigenza dello stesso (cfr. anche doc. 2 allegato

alla risposta all’appello) e considerato - in concreto - l’esito dell’appello

che ha confermato il giudizio di prima sede, a lui favorevole, la sua

resistenza in seconda istanza si rivela giustificata. Pertanto la richiesta dell’attore

volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale merita

di essere accolta.

15.

Ne

discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le

spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante la quale rifonderà

alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Il valore litigioso per un eventuale ricorso al

Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. L’appello 13 settembre 2019 di AP 1 è respinto.

2. La domanda 2 gennaio 2020

di ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 per la procedura di appello è

accolta, con il patrocinio dell’avv. PA 2.

3. Non si prelevano

spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la domanda di gratuito

patrocinio.

4. Le spese processuali di fr. 3’000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr.

1’500.- a titolo di ripetibili d’appello.

5. Notificazione:

-

-

- Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).