12.2019.147
Contratto di mandato. Nota di onorario. Necessità ci comprovare la congruità dell'onorario richiesto. Carenze allegatorie e probatorie
5 ottobre 2020Italiano18 min
propria lettura dei fatti, omettendo nel contempo di affrontare puntualmente questioni
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.147
Lugano
5 ottobre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.168
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del
29 agosto 2018 da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AP
1
con cui l’attore ha
contestato la nota d’onorario del 4 agosto 2017 emessa dalla controparte e ha
chiesto la liberazione in suo favore dell’importo di fr. 33'299.85, “indebitamente
trattenuto dalla convenuta a titolo di prestazioni di terzi” per suo conto,
oltre interessi,
domanda avversata dalla
convenuta, la quale ha postulato, in via riconvenzionale, il pagamento di fr.
893.15,
petizione che il Pretore ha
accolto con decisione del 12 luglio 2019, respingendo nel contempo la domanda
riconvenzionale,
appellante la convenuta
con atto di appello del 13 settembre 2019 con cui chiede l’annullamento del
giudizio impugnato e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
mentre l’attore con
risposta del 2 gennaio 2020 postula la reiezione del gravame e l’ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio, anch’egli con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
In data 1° aprile 2016 AO 1 ha
sottoscritto la domanda di adesione, in veste di socio, alla AP 1 (in seguito: AP
1) dichiarando nel contempo di “aver ricevuto, preso visione ed accettato
gli statuti della AP 1 ed il “dettaglio del regolamento delle prestazioni della
AP 1 riguardanti l’ufficio giuridico” (doc. 5, 6 e 7). Documento quest’ultimo
in cui veniva illustrato anche il regime remunerativo dell’associazione che prevedeva
il versamento di un importo di
fr. 1'000.- a titolo di anticipo spese (a cui andavano aggiunte le spese di
giustizia e le tasse), nonché, in caso di “esito positivo.della vertenza,
una remunerazione di carattere orario e una ricompensa oppure una tariffa fissa.
Per contro, in caso di “esito negativo”, il regolamento stabiliva il
pagamento unicamente delle spese di procedura (per i dettagli si rinvia al doc.
7 art. 1). L’art. 4 di questo regolamento precisava inoltre che la AP 1 avrebbe
informato il socio “del costo che dovrà sopportare per ogni singola
procedura”.
2.
Nei mesi successivi AO 1 ha
conferito a AP 1 diversi mandati, tramite la sottoscrizione di almeno sette procure,
affinché lo patrocinasse, rispettivamente assistesse, in pratiche di natura
amministrativa e civile (per i dettagli vedi, doc. da 8 a 14). Nel corso del
mese di agosto 2016 pure sua figlia T__________ __________ ha sottoscritto due
procure a favore dell’associazione affinché la rappresentasse in due vertenza
amministrative (doc. 15 e doc. 16).
Con scritto datato 20 luglio 2017
AO 1 ha revocato tutti i mandati conferiti a AP 1 (doc. 17).
3.
In data 4 agosto 2017 AP 1 ha
tramesso a AO 1 uno scritto denominato “nota professionale” facente riferimento,
in maniera estremante generica, alle prestazioni fornite nell’ambito delle
pratiche che le erano state affidate dallo stesso (“Assicurazione
invalidità” “Cassa malati __________” “__________” “Datore di lavoro” “C__________
SA” “Ufficio del sostegno” e “Ufficio di conciliazione”) e dalla
figlia T__________ (“Ufficio sezione della popolazione” e “Istituto
assicurazione sociale”) e in cui esponeva un onorario complessivo pari a fr.
35'623.- (doc. E nonché doc. da 19 a 24). In predetto documento l’associazione ha
precisato di aver trattenuto dal versamento ricevuto per conto del socio dall’assicurazione
__________ (in seguito: __________) l’importo di fr. 34'729.85 (doc. 25 e 26), e
questo in virtù dell’autorizzazione firmata dallo stesso in data 22 luglio 2016
(doc. 27), restava inoltre uno scoperto di fr. 893.15, di cui AP 1 ha preteso
il pagamento.
Con scritto del 29
agosto 2017 AO 1 ha chiesto la restituzione di tutta la documentazione che lo
concerneva direttamente e di quella relativa alle pratiche della figlia T__________
nonché “una dettagliata documentazione sull’acconto spese e fotocopie
(…)” (doc. 29). In data 13 ottobre 2017, per il tramite del suo patrocinatore
legale, egli ha poi contestato la nota professionale del 4 agosto 2017 e la
legittimità della compensazione effettuata da AP 1e ha chiesto, nel contempo,
il versamento a suo favore di tutte le prestazioni ricevute per suo conto da __________
(doc. 2).
Ne è
seguito uno scambio di scritti tra le parti che non ha però permesso di trovare
una soluzione (doc. 3 e 4).
4. Previo
tentativo di conciliazione (CM. 2017.847), in data 29 agosto 2018 AO 1 ha
inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano contestando la nota d’onorario
del 4 agosto 2017 emessa dalla AP 1 e chiedendo la liberazione in suo favore
dell’importo di fr. 33'299.85, “indebitamente trattenuto dalla convenuta a
titolo di prestazioni di terzi” per suo conto, oltre interessi. In breve, in
sede giudiziaria l’attore ha fatto valere nei confronti della mandataria il
proprio diritto a un rendiconto, chiedendo il dettaglio delle prestazioni da
essa fornite. Egli ha inoltre rimproverato alla convenuta di aver violato il
proprio obbligo di informazione per non avergli permesso di visionare
tempestivamente il regolamento con le tariffe e per non averlo reso attento sui
costi enormi in cui incorreva. Nel contempo l’attore ha lamentato una
violazione dell’obbligo di diligenza nell’esecuzione dei mandati da parte della
mandataria e ha rimproverato alla stessa di aver eseguito degli atti senza
autorizzazione. AO 1 ha pertanto concluso chiedendo l’accertamento della non
congruità della nota emessa e che la stessa venisse ridotta a massimi fr.
2'030.- da compensare con gli importi percepiti a titolo di ripetibili e con
quanto indebitamente trattenuto, mentre che la rimanenza di quest’ultimo
importo (pari a fr 33'299.85) andava liberata in suo favore.
In
sede di risposta la convenuta ha contestato integralmente le pretese attoree.
In sintesi, AP 1 ha affermato di aver agito in virtù dei mandati affidatile
dall’attore che aveva sottoscritto regolari e valide procure. Essa ha altresì
osservato che AO 1, contestualmente alla firma del formulario di adesione
all’associazione, aveva dato atto di aver ricevuto e visionato il regolamento
sulle prestazioni. La convenuta ha inoltre sostenuto di aver espletato
diligentemente i mandati nell’interesse del socio e conformemente alle sue istruzioni.
In
via riconvenzionale essa ha postulato il pagamento di
fr. 893.15 corrispondente alla differenza tra la nota d’onorario finale e
quanto trattenuto dai versamenti effettuati dall’assicurazione __________.
In
sede di replica e risposta riconvenzionale l’attore ha confermato le proprie
argomentazioni e domande opponendosi alla riconvenzionale.
In sede di
duplica e replica riconvenzionale la convenuta ha ribadito anch’essa la propria
posizione.
Con
sentenza del 7 novembre 2018 il Pretore ha posto l’attore al beneficio del
gratuito patrocinio nella forma completa (SO.2018.4108).
Esperita l’istruttoria le
parti hanno rinunciato alla discussione finale presentando dei memoriali
conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni
e domande.
5.
Con decisione del 12 luglio 2019 il Pretore ha accolto la petizione,
condannando AP 1 al pagamento di fr. 33'299.85 a favore di AO 1, e ha respinto
nel contempo la domanda riconvenzionale. In sostanza, il giudice di prima sede
ha ritenuto che la convenuta non avesse adempiuto al proprio onere allegatorio e
probatorio in merito all’asserito corretto adempimento dei mandati conferitele
e alla congruità delle pretese, come detto contestati dall’attore. Più nel
dettaglio, AP 1 sarebbe venuta meno al proprio obbligo di dimostrare e dettagliare
d’avere informato l’attore del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni
singola procedura, del loro esito e della compatibilità dello stesso con
l’emissione delle note d’onorario qui in discussione come pure dell’impiego del
tempo fino ad arrivare al monte ore fatturato. Al riguardo il Pretore ha
ricordato che in presenza di una tariffa oraria è compito del mandatario
informare il mandante circa l’impiego del tempo.
Il
giudice di prima sede ha quindi ritenuto che questa violazione contrattuale
giustificasse l’accoglimento, ex art. 97 CO, della richiesta condannatoria
della parte attrice e la reiezione, specularmente, della domanda
riconvenzionale della parte convenuta.
6. Con
atto di appello del 13 settembre 2019 AP 1 chiede l’annullamento del giudizio
impugnato e l’accoglimento della domanda riconvenzionale, con protesta di tasse,
spese e ripetibili. In sostanza, l’appellante censura il comportamento
dell’attore nel rapporto contrattuale e nella successiva fase di contestazione
e rimprovera allo stesso un agire in malafede dettato dalla volontà di non
pagare l’onorario a lei spettante una volta ottenute le prestazioni richieste. Essa
ribadisce di aver agito su mandato di AO 1 e conformemente alle sue istruzioni,
espletando con diligenza e professionalità i mandati ricevuti, ciò che sarebbe provato
anche dall’esito positivo di molti di questi. Essa produce inoltre in questa
sede una serie di documenti che, a suo dire, proverebbero le varie attività
svolte dall’associazione a favore del qui appellato e dei quali chiede
l’assunzione ai sensi dell’art. 317 CPC.
AO 1 con risposta del 2
gennaio 2020 postula la reiezione del gravame, anch’egli con protesta di tasse,
spese e ripetibili. Egli chiede di essere posto al beneficio del gratuito
patrocinio e si oppone all’assunzione dei documenti prodotti.
7. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
8. Preliminarmente
è necessario analizzare la questione a sapere se debba essere accolta l’istanza
con cui AP 1 chiede l’ammissione agli atti, ai sensi dell’art. 317 CPC, dei
documenti prodotti in questa sede quali allegati doc. da 4 a 25 dell’appello da
cui emergerebbe la fondatezza delle proprie pretese. Si tratta, in concreto, delle
copie di alcune sentenze emesse nell’ambito dei mandanti affidati a AP 1 (allegati
quali doc. 4, 11, 18, 22 all’appello), di quattro memoriali ricorsuali da essa allestiti
(allegati quali doc. 12, 19, 20 e 21 all’appello), di quattro procure (allegati
quali doc. 5, 14, 23 e 24 all’appello) e di corrispondenza varia, scritti che a
onor del vero già erano agli atti - quantomeno in parte (segnatamente i doc. 8,
9, 12, 20 e 21 allegati all’appello) - facendo parte del plico di documenti
prodotti dall’attore. A sostegno della propria istanza l’appellante fa valere
di essere venuta a conoscenza di detti documenti “casualmente quest’estate,
nel corso di operazioni di riordino dell’ufficio” del giurista che si era
occupato dei mandati, nel frattempo deceduto (per i dettagli cfr. appello pag.
2 seg.). Alla richiesta si oppone - come già accennato - l’attore.
Giova
al riguardo ricordare che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova
sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla
giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (Verda Chiocchetti in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 2, n. 3 e segg. e 70 segg. ad art. 317 CPC, con rinvii).
In
concreto, ciò non pare essere il caso ritenuto che, di fatto, detti documenti
già si trovavano in possesso di AP 1 trovandosi per l’appunto nell’ufficio del
suo collaboratore. Il tardivo rinvenimento di questa documentazione va attribuita
a lacune organizzative di cui l’appellante deve sopportare le conseguenze.
A questo
vada inoltre aggiunto che dall’appello non traspare con chiarezza quando questi
documenti sarebbero stati scoperti; nello stesso si fa infatti genericamente
riferimento a “questa estate”, senza fornire ulteriori indicazioni
(appello, pag. 3), anche in ragione di ciò - considerato che la sentenza
impugnata data del 12 luglio 2019 e l’appello del 13 settembre 2019 – sussistono
seri dubbi sulla tempestività della loro adduzione.
Ad ogni
buon conto, già a un primo esame, i documenti prodotti non paiono decisivi per
la presente causa in quanto, come si dirà meglio anche in seguito (consid. 11),
non sono atti a supplire alle carenze allegatorie e probatorie evidenziate dal
Pretore (sentenza cit., pag. 2).
In
ragione di tutto quanto precede non si può che decidere per l’inammissibilità
di questi documenti, fatti salvo quelli che - come visto - già fanno parte dell’incarto.
Fatti
9.
Per sua natura l’atto di appello deve contenere i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e
311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto confrontarsi criticamente con la
decisione impugnata spiegando per quali motivi di fatto e di diritto la stessa
sarebbe errata e con ciò da riformare. In vari punti l’appello qui in esame non
contiene una critica precisa al giudizio di prima istanza ma si limita a
fornire una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, omettendo nel contempo di affrontare puntualmente questioni
decisive per il giudizio, quali il rimprovero
pretorile di mancato adempimento dell’onere allegatorio e probatorio. Di contro,
l’appello si dilunga in considerazioni relative all’agire - ritenuto scorretto
- del mandante che si rivelano di scarsa portata pratica ai fini del giudizio.
L’appello in esame
viene quindi esaminato nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati ed
espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre non verranno
analizzati e sono irricevibili quei passaggi che non contengono alcuna critica
al giudizio impugnato.
10.
Nel proprio giudizio
il Pretore è stato estremamente succinto correndo il rischio che la sua motivazione
risultasse di difficile comprensione; in ragione di ciò si giustifica di ricordare
qui di seguito le norme e i principi applicabili alla presente fattispecie. L’attività
svolta dalla convenuta è pacificamente stata effettuata nell’ambito di un
contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259 consid. 2.1). L’art. 394 cpv. 3 CO prevede che una mercede è
dovuta al mandatario quando essa sia stipulata o voluta dall’uso. Essendo
incontestata (e incontestabile) l’onerosità del mandato in esame (art. 394 cpv.
3 CO), la rivendicazione di una mercede appare dunque nel suo principio del
tutto fondata.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 8 CC il
mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue
prestazioni è gravato dall’onere di dimostrare, oltre all’esistenza del
mandato, anche la congruità della sua pretesa (per tutte sentenza II CCA del 25
ottobre 2017 inc. 12.2015.176). Egli in
particolare è tenuto a provare che l’onorario da lui preteso corrisponde alle
modalità di computo concordate: così, se è concordato un onorario a tempo egli
dovrà dimostrare il tempo da lui impiegato, se è previsto un onorario a
percentuale dovrà fornire la prova della percentuale utilizzata e del valore
determinante (Weber in: Basler
Kommentar, OR I, 6ª ed., n. 41 ad art. 394 CO ; Fellmann in Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art.
394-406 OR, n. 439 e segg. ad art. 394 CO; cfr. anche sentenza II CCA del 25
ottobre 2017 inc. 12.2015.176).
È
altresì utile rammentare che giusta
l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le
loro domande e indicare i mezzi di prova (cpv. 1). Sono fatte salve le
disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle
prove d'ufficio (cpv. 2), eventualità quest’ultima che non si realizza nella
fattispecie in esame.
11.
Nel concreto caso, come
rettamente rilevato dal Pretore, AP 1, a fronte di chiare e comprovate
contestazioni in merito alla violazione dei suoi obblighi contrattuali quale mandataria
da parte di AO 1, non ha correttamente allegato né tantomeno dimostrato di aver
informato lo stesso del costo che avrebbe dovuto sopportare per ogni singola procedura, del loro esito e
della compatibilità dello stesso con le note emesse e tantomeno del tempo
impiegato per l’esecuzione dei mandati, tutto ciò in palese violazione dei
principi ricordati poc’anzi (consid. 10). Malgrado la richiesta di rendiconto avanzata
Considerandi
dall’attore sia in fase preprocessuale che in sede giudiziaria, la convenuta ha
fornito solo indicazioni generiche circa l’attività svolta, senza dettagliare e
comprovare il proprio operato. In corso di causa la convenuta si è limitata
infatti a mere affermazioni di parte senza sostanziare le stesse con elementi atti
a suffragare le proprie pretese, quali ad esempio l’allegazione di un time sheet
e/o di tutta la corrispondenza, di tutte le note telefoniche e di tutti gli allegati
che essa afferma aver redatto per conto del mandante, ciò che avrebbe permesso
una verifica - fosse anche sommaria - delle prestazioni da essa effettuate.
In prima sede la convenuta ha infatti prodotto
unicamente le procure, i formulari di adesione all’associazione sottoscritti
dall’attore, le note professionali, i giustificativi dell’accredito percepito
da __________ e l’autorizzazione del 22 luglio 2016, documentazione che, a
fronte delle circostanziate e comprovate contestazioni attoree, si rivela
palesemente insufficiente per valutare la legittimità delle sue pretese e procedere
a una determinazione dell’onorario.
A non averne dubbio, il dettaglio delle prestazioni
fornite neppure emerge dalla nota professionale del 4 agosto 2017 e dai relativi
allegati (doc. E e doc. da 19 a 24; consid. 3). Da nessuno di questi scritti è
infatti possibile desumere - fosse anche in maniera sommaria - l’esito delle
cause, il dispendio orario, le modalità di conteggio delle retribuzioni e
l’esborso spese.
Per completezza va osservato che agli atti figurano
invero anche alcuni scritti e memoriali redatti da AP 1 nell’ambito dei mandati
affidatile, prodotti dall’attore quali annessi ai doc. J, L, M, N, O, P, Q; la loro
produzione non giova però alla tesi della convenuta essendo gli stessi con ogni
evidenza incompleti, oltre che di difficile valutazione in quanto allegati in maniera
disordinata.
Solo in sede di appello AP 1 ha cercato di spiegare in
maniera (un po’) più dettagliata l’attività svolta per conto e nell’interesse
del mandante; tali allegazioni si rivelano però palesemente tardive e - ancora
una volta – incomplete, e pertanto inadatte a permettere una verifica della
fondatezza delle pretese. L’eventuale ammissione agli atti della documentazione
prodotta con l’appello da AP 1 non avrebbe permesso di sanare queste carenze
essendo la stessa - come illustrato poc’anzi - parziale e non figurando tra di
essa alcun dettaglio delle prestazioni eseguite (consid. 8). Mancano pertanto
tutti quegli elementi da cui si sarebbe potuto evincere la fondatezza della
pretesa dell’appellante.
Ne discende pertanto che AP 1 è venuta meno al proprio
onere allegatorio e probatorio, negligenza che - pur nella consapevolezza che
un non quantificabile credito della convenuta potrebbe sussistere - non spetta
a questa Camera sanare, pena la violazione del principio attitatorio che regge
la presente procedura (cfr. anche
sentenza II CCA del 25 ottobre 2017 inc. 12.2015.176).
12.
Stante quanto precede è
pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto comprovate le violazioni
contrattuali allegate da AO 1 e ha accolto la richiesta condannatoria ai sensi
dell’art. 97 CO formulata da quest’ultimo, le premesse legali risultando in
concreto adempiute.
Parallelamente va confermata la reiezione della
domanda riconvenzionale presentata dalla AP 1 volta al saldo delle proprie note
d’onorario e assommante a fr. 893.15, in quanto non comprovata nella sua entità.
13.
Cosi stando le cose si può
prescindere dall’entrare nel merito delle altre contestazioni sollevate
dall’appellante.
14.
Con
la risposta all’appello AO 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del
gratuito patrocinio anche per la presente procedura.
Ritenuta
la persistenza dello stato d’indigenza dello stesso (cfr. anche doc. 2 allegato
alla risposta all’appello) e considerato - in concreto - l’esito dell’appello
che ha confermato il giudizio di prima sede, a lui favorevole, la sua
resistenza in seconda istanza si rivela giustificata. Pertanto la richiesta dell’attore
volta alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale merita
di essere accolta.
15.
Ne
discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Le
spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante la quale rifonderà
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Il valore litigioso per un eventuale ricorso al
Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. L’appello 13 settembre 2019 di AP 1 è respinto.
2. La domanda 2 gennaio 2020
di ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 per la procedura di appello è
accolta, con il patrocinio dell’avv. PA 2.
3. Non si prelevano
spese processuali e non si attribuiscono ripetibili per la domanda di gratuito
patrocinio.
4. Le spese processuali di fr. 3’000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico con obbligo di versare alla controparte fr.
1’500.- a titolo di ripetibili d’appello.
5. Notificazione:
-
-
- Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).