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Decisione

12.2019.149

Contratto di pegno - firma in bianco - concolpa

15 ottobre 2020Italiano34 min

confronti di __________ J__________ per i reati di appropriazione indebita, truffa

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.149

Lugano

15 ottobre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.202

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 31

agosto 2015 da

AO

1

rappr. dall’avv. dott. PA

2

contro

AP

1

rappr. dallo studio legale PA

1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010 e

di CHF 100'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio 2015;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 2 agosto

2019, ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di EUR

2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18 novembre 2010;

appellante la convenuta,

con appello 16 settembre 2019, con cui ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con

risposta 29 ottobre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con

protesta di spese e di ripetibili;

viste la replica spontanea

12 novembre 2019 della convenuta e la duplica spontanea 22 novembre 2019

dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 6 agosto 2009 la società italiana C__________ SpA

(e, in forma abbreviata, __________ SpA), rappresentata dall’allora presidente

del consiglio d’amministrazione __________ V__________, ha aperto presso la

succursale __________ di B__________ D__________ SA la relazione bancaria n. __________,

sottoscrivendo in particolare, oltre al contratto di apertura di un conto e di

un deposito (cfr. doc. C), un atto generale di pegno, con il quale, per

garantire tutti i crediti presenti e futuri della banca nei confronti di “sé

stessa” derivanti da relazioni d’affari, qualsiasi fosse la loro natura

giuridica (conti-corrente, cambiali, esecuzioni di ordini di borsa, eccetera),

o di tutte le altre cause, ha dichiarato di costituire un diritto di pegno su

tutti i suoi averi presso di essa e su tutte le sue pretese nei confronti della

banca stessa (doc. D).

L’8 ottobre 2009 __________ J__________,

direttore della succursale __________ di D__________ SA - nuova ragione sociale

di B__________ D__________ SA (cfr. doc. B) - si è recato presso la sede __________

di C__________ SpA e ha fatto firmare tra le altre cose a quest’ultima, rappresentata

a quel momento dall’amministratore delegato __________ P__________ e in

presenza del vicepresidente del consiglio d’amministrazione __________ C__________,

un nuovo atto generale di pegno, identico a quello precedente, tranne per

quanto riguardava la persona nei confronti della quale dovevano essere

garantiti tutti i crediti presenti e futuri della banca, entità che,

inizialmente lasciata in bianco, è poi stata completata a __________ dalla

banca con l’indicazione “S__________ SA” (doc. E), società riconducibile

a __________ Ca__________.

Il 18 novembre 2010 (doc. I), preso atto che S__________

SA non aveva restituito un anticipo fisso di EUR 2'000'000.- e gli interessi di

EUR 24’384.72 maturati al 30 agosto 2010 (doc. F), D__________ SA, in forza dell’atto

di pegno di cui al doc. E, ha provveduto ad addebitare sul conto di C__________

SpA EUR 2'020'184.81, pari all’esposizione negativa di quella società ancora

risultante in data 15 novembre 2010.

2. Con

petizione 31 agosto 2015 AO 1 - nuova denominazione sociale di C__________ SpA (cfr.

doc. 2 e doc. 1 allegato alla duplica spontanea all’appello) -, al beneficio

della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A), ha convenuto in giudizio

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 - che aveva ripreso

per fusione gli attivi e i passivi di D__________ SA (cfr. doc. B) - , per

ottenerne la condanna al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5%

dal 18 novembre 2010 e di CHF 100'000.- oltre interessi al 5% dal 29 maggio

2015. Essa ha in sostanza contestato che il suo conto potesse essere addebitato

in virtù dell’atto di pegno di cui al doc. E ed ha preteso la rifusione delle

spese legali preprocessuali nel frattempo assunte.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria, che tra le altre cose ha comportato il richiamo dell’incarto

penale n. __________ avviato contro __________ __________ J__________ (i cui

atti istruttori saranno di seguito menzionati con il termine doc. AI), e

raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con

decisione 2 agosto 2019, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato

la convenuta al pagamento di EUR 2'020'184.81 oltre interessi al 5% dal 18

novembre 2010 (dispositivo n. 1) e ha posto le spese processuali di complessivi

CHF 40'736.50 a carico dell’attrice per CHF 2'036.50 e per CHF 38'700.- a

carico della convenuta, obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF

60’000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha ritenuto fondata solo la

pretesa attorea volta al riaccredito di quanto addebitatole il 18 novembre 2010.

4. Con

l’appello 16 settembre 2019 che qui ci

occupa, avversato dall’attrice con risposta 29 ottobre 2019 (alla quale hanno fatto seguito la

replica spontanea 12 novembre 2019 e la

duplica spontanea 22 novembre 2019), la convenuta ha chiesto

la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione anche

sull’unica posizione ammessa dal giudice di prime cure, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi.

5. Il

Pretore aggiunto ha preliminarmente osservato che i nuovi fatti allegati dalla

convenuta in sede conclusionale, relativi all’esito dell’azione di

responsabilità avviata in Italia dall’attrice tra gli altri contro i suoi organi,

erano inammissibili giusta l’art. 229 cpv. 1 CPC, siccome non addotti entro 10

giorni dalla loro scoperta, avvenuta 5 mesi prima, in occasione

dell’intimazione del verbale dell’audizione testimoniale per rogatoria di __________

P__________.

Ciò premesso, egli ha evidenziato che nel caso di

specie la pretesa dell’attrice volta alla restituzione dei suoi averi presso la

convenuta, fondata sul contratto di conto corrente stipulato tra le parti, non

era in sé contestata dalla controparte, e che in buona sostanza si trattava di

stabilire se la convenuta avesse potuto opporle validamente il suo asserito

diritto di pegno dedotto dal doc. E. Atteso che a detta dell’attrice

quest’ultimo atto di pegno, firmato in bianco, avrebbe dovuto essere completato

con il suo nome mentre che per la convenuta la sua completazione con l’indicazione

S__________ SA era conforme alle intenzioni delle parti, e che dunque le loro opinioni

divergevano su un elemento essenziale del contratto di pegno, ossia sulla

designazione dei crediti garantiti e meglio sul debitore di tali crediti, egli,

sulla base di un’interpretazione soggettiva e oggettiva della pattuizione ed in

particolare alla luce delle testimonianze di __________ P__________ (verbale 19

settembre 2017 p. 2) e __________ C__________ (doc. AI 53 p. 5 e 7 e doc. AI

146 p. 5 e 7), che oltretutto avevano smentito l’opposta tesi della convenuta,

suffragata dal teste __________ J__________ (verbale 14 febbraio 2017 p. 3), ha

ritenuto che la reale volontà dell’attrice fosse proprio quella da lei ora

proposta e pertanto fosse divergente da quella della convenuta. Ne ha così concluso,

in diritto, che tra le parti non si era perfezionato alcun contratto di pegno

in virtù del quale l’attrice fosse tenuta a garantire i crediti della convenuta

nei confronti di S__________ SA, sicché all’incontestata pretesa dell’attrice, di

EUR 2'020'184.81 oltre interessi, non poteva essere opposto alcun valido diritto

di pegno.

6. In questa sede la

convenuta ha innanzitutto rimproverato al giudice di prime cure di non aver

preso in considerazione alcune circostanze, segnatamente le conclusioni del

Procuratore Pubblico contenute nel decreto di abbandono nei confronti di __________

J__________ (doc. 7), l’azione civile presentata in Italia dall’attrice contro di

lei e nei confronti di E__________ SA, __________ J__________, __________ Ca__________,

__________ P__________ e S__________ C__________ (doc. 3 e 3bis), il contenuto

degli scambi di posta elettronica e le accertate relazioni personali tra J__________

__________, S__________ C__________ e G__________ Ca__________ (doc. 8-10), il

traffico dei pagamenti intervenuto nel periodo topico tra l’attrice e S__________

SA, nonché di aver escluso a priori la rilevanza della testimonianza di J__________

J__________, e con ciò di non aver motivato in modo sufficiente la sentenza,

violando dunque il suo diritto di essere sentita.

6.1. Il diritto di ottenere

una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al

diritto processuale di cui all’art. 238 lett. g CPC. Esso impone in particolare

all’autorità giudicante di indicare in maniera chiara le ragioni che l’hanno

portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da

permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i

rimedi giuridici adeguati con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.2,

143 IV 40 consid. 3.4.3). Esso non obbliga però l’autorità giudicante a

pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle

parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 142 II 49

consid. 9.2, 143 III 65 consid. 5.2).

6.2. Nel caso concreto è incontestabile

che l’invero assai succinta motivazione della decisione pretorile riassunta sopra

(giusta o sbagliata che sia) era chiara e precisa e in tal modo permetteva alla

convenuta di capire perché la pretesa attorea qui ancora in discussione era

stata ammessa e con ciò di presentare, come ha poi fatto, il rimedio giuridico

appropriato con cognizione di causa. La doglianza ricorsuale è di conseguenza

infondata.

Ma quand’anche, per

ipotesi, si volesse confermare, per le ragioni evocate dalla convenuta, la

carente motivazione del giudizio pretorile, si osserva che quest’ultima parte non

ha comunque preteso che quella decisione dovesse essere annullata e completata

su quei temi, essa avendo piuttosto preteso, almeno implicitamente, che quelle circostanze

fossero però prese in considerazione in seconda sede (cfr. per analogia II CCA

24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64, 26 marzo 2012 inc. n. 12.2010.71), esame a

cui si procederà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

7. L’assunto del giudice di prime cure, secondo cui i

nuovi fatti allegati dalla convenuta con le conclusioni, relativi all’esito

dell’azione di responsabilità avviata in Italia dall’attrice tra gli altri

contro i suoi organi e conclusasi per quanto riguardava la pretesa di EUR

2'020'184.81 qui in esame con un rimborso a suo favore di oltre EUR

1'000'000.-, sarebbero inammissibili ai sensi dell’art. 229 cpv. 1 CPC siccome

non addotti entro 10 giorni dalla loro scoperta, non può essere condiviso.

L’esistenza dell’azione di responsabilità avviata in Italia dall’attrice tra

gli altri contro i suoi amministratori e, in solido, contro la stessa convenuta

(in seguito dimessa dalla lite per incompetenza per territorio, cfr. doc. 6),

con il conseguente rischio di “un ipotetico riconoscimento all’attrice del

doppio del danno vantato, nella denegata ipotesi, benché remota, di accoglimento

delle pretese in entrambi i procedimenti”, era in effetti già stata evocata

negli allegati preliminari (risposta p. 3 seg.), sicché non si può ritenere che

l’esito di quell’azione, comunicato dal teste __________ P__________, e poi

riportato nell’allegato conclusivo della convenuta, ossia il rimborso a favore

dell’attrice di oltre EUR 1'000'000.-, costituisca un fatto nuovo tale da non

poter essere considerato ai sensi dell’art. 229 CPC (Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2ª ed., n. 36 ad

art. 229; TF 4A_375/2016 dell’8 febbraio 2017 consid. 5.1.3 e 5.2.3,

4A_567/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 4.4.2).

L’ammissibilità

della circostanza relativa all’avvenuto rimborso a favore dell’attrice da parte

di un debitore solidale della convenuta di un importo superiore a EUR

1'000'000.-, che così ne risulta, da limitarsi qui, in assenza di migliori

indicazioni da parte sua, alla somma di EUR 1'000'000.-, fa sì che

limitatamente a quest’ultima la petizione doveva e deve essere considerata

priva d’oggetto. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno in effetti

già avuto modo di stabilire che il successivo pagamento, ad opera della parte

convenuta o di un debitore solidale, della pretesa azionata nei suoi confronti

fa di principio sì che la relativa causa divenga priva d’oggetto (Leumann/Liebster, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 4 ad

art. 242; Kriech, in:

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 4 ad art. 242; Killias, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 242 CPC; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2ª ed., n. 1 art.

242; Trezzini, op. cit., n. 7a ad

art. 242; Verda Chiocchetti,

Commentario pratico al CPC, 2ª ed., n. 74 delle osservazioni preliminari agli art.

308-334; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2ª ed., § 23 n. 32; Frank/Sträuli/Messmer,

Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 11a ad

§ 188 ZPO/ZH; DTF 91 II 146 consid. 1; TF 4C.244/2003 del 23 aprile 2004 consid.

1, 5A_51/2013 del 10 novembre 2014 consid. 3.3, 4A_389/2015 del 9 dicembre 2015

consid. 2.2;

II CCA 17 luglio 2019 inc. n. 12.2018.16).

8. Come

rilevato nella decisione impugnata, la fondatezza della pretesa dell’attrice, di

EUR 2'020'184.81 oltre interessi, volta alla restituzione dei suoi averi presso

la convenuta, dipende in larga misura dalla validità e dall’efficacia del

diritto di pegno di cui al doc. E, rispettivamente dalla correttezza della sua

escussione, ritenuto che solo in tali ipotesi quell’atto di pegno sarebbe stato

di principio idoneo ad estinguere per compensazione la sua pretesa (DTF 142 III

746 consid. 2).

8.1. Nella

risposta all’appello l’attrice ha ribadito che l’atto di pegno di cui al doc.

E, nel caso in cui la sua completazione da parte della convenuta fosse stata conforme

alle sue intenzioni / istruzioni (questione che verrà esaminata più avanti, cfr.

consid. 8.2), sarebbe stato in ogni caso nullo o inefficace, rispettivamente

non avrebbe potuto essere escusso, per le seguenti quattro ragioni.

8.1.1. L’attrice

ha innanzitutto sostenuto che quell’atto di pegno, pacificamente firmato in

bianco, senza cioè l’indicazione della persona nei confronti della quale

dovevano essere garantiti i crediti della convenuta, sarebbe già stato nullo

per vizio di forma in quanto non tutti gli elementi essenziali erano stati in

tal modo formalizzati per scritto, come invece previsto dall’art. 900 cpv. 1 e

3 CC. La tesi non può essere condivisa. Per la dottrina maggioritaria, in

effetti, chi è disposto a firmare un atto in bianco con la consapevolezza che

sarà completato dalla controparte conferisce implicitamente a quest’ultima la

facoltà di agire in tal modo, per cui non può in seguito lamentarsi del fatto

che lo stesso non presenti tutti gli elementi di forma prescritti dalla legge (Müller, Berner Kommentar, n. 64 ad art.

13 CO).

8.1.2. L’attrice

ha aggiunto che l’atto di pegno sarebbe stato parimenti nullo siccome era volto

a garantire “tutti i crediti presenti e futuri della banca nei confronti” del

debitore S__________ SA “derivanti da relazioni d’affari, qualsiasi sia la

loro natura giuridica (conti-corrente, cambiali, esecuzioni di ordini di borsa,

eccetera), o di tutte le altre cause”, ossia crediti non sufficientemente

determinabili o prevedibili ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC. Il rilievo è infondato. Il Tribunale federale, pur avendo ritenuto di principio contraria

all'art. 27 cpv. 2 CC una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le

pretese, sia attuali che future, che il creditore aveva nei confronti del

debitore, ha in effetti precisato che era però valida una clausola in base alla

quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le

parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione

del contratto di messa in pegno (DTF 142 III 746 consid. 2.3). Nel caso di

specie si è verificata per l’appunto quest’ultima eventualità, essendo

incontestabile che la pretesa a fronte della quale era stata escussa la

garanzia, ossia il credito, inizialmente di EUR 1'500'000.- e poi divenuto di

EUR 2'000'000.- (cfr. doc. AI 111 all. 4), concesso al debitore S__________ SA,

rientrava senz’altro nei crediti attuali e futuri cui le parti potevano e

dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di

messa in pegno.

8.1.3. L’attrice

ha quindi evidenziato che l’atto di pegno non sarebbe stato vincolante per lei poiché

era stato sottoscritto da una persona, il suo amministratore delegato __________

P__________, che non disponeva dei necessari poteri di rappresentanza. A torto.

Nonostante dalla visura storica relativa all’attrice allestita il 9 giugno 2009

(doc. 5), consegnata a suo tempo alla convenuta, risulti effettivamente che da

quella data __________ P__________ non sarebbe stato autorizzato a sottoscrivere

un atto di pegno a favore di terzi per un importo illimitato sugli averi

bancari della società che erano allora di EUR 13'000'000.-, essendogli stato

conferito solo

“ogni e più ampio potere di ordinaria e di straordinaria

amministrazione sino ad un massimo di EUR 3’000'000.- per ogni singola

operazione”, sta di fatto che il 6 agosto 2009 l’allora presidente del

consiglio d’amministrazione __________ __________ V__________ aveva sottoscritto

a favore di costui il formulario denominato “procura, estensione dei poteri,

elenco delle persone autorizzate” (doc. 12), che nei confronti della

convenuta lo autorizzava tra le altre cose “ad effettuare qualsiasi …

garanzia” e in ogni caso “a fare tutto ciò che gli sembrerà utile e

necessario, come se fosse lui il cliente della banca”.

8.1.4. Manifestamente

infondato è infine l’ultimo assunto dell’attrice, secondo cui quell’atto di

pegno non avrebbe più potuto essere escusso, essendo stato da lei revocato con

lettera 9 settembre 2010 (doc. G) in applicazione della clausola n. 22 delle

condizioni generali annesse al doc. C, secondo cui “salvo convenzione

contraria, le parti si riservano il diritto di risolvere le loro relazioni d’affari

con effetto immediato e, in particolare, di esigere il rimborso immediato di

tutti i crediti e, per la banca, di annullare i crediti in corso e promessi”.

In realtà, in base alla clausola n. 1 delle medesime condizioni generali,

secondo cui “rimangono riservate le convenzioni speciali concluse tra la

banca e i clienti così come per alcuni tipi di operazioni i regolamenti

speciali emanati dalla banca e le usanze in vigore nell’ambito bancario in

Svizzera”, quella clausola non risulta applicabile a un eventuale contratto

di pegno, tanto più che nel relativo atto era stato esplicitamente stabilito

che “i poteri conferiti alla banca dal presente atto … sono considerati come

conferiti irrevocabilmente alla banca” (doc. D e E).

8.2. Ciò

posto, si tratta di esaminare se l’atto di pegno di cui al doc. E, che - come

detto - era stato firmato l’8 ottobre 2009 a __________ in bianco (per usuali

motivi di riservatezza, trattandosi di un documento contrattuale che avrebbe

poi dovuto passare la frontiera) dall’amministratore delegato dell’attrice __________

P__________, in presenza del vicepresidente del consiglio d’amministrazione dell’attrice

__________ C__________ e del direttore della succursale __________ della

convenuta __________ J__________, avrebbe poi dovuto essere completato dalla banca

indicando, come preteso dalla convenuta, il nome di S__________ SA, oppure,

come preteso dall’attrice, indicando il proprio nome, in altre parole se a quel

momento __________ P__________ (poco importa invece, su questo tema,

l’eventuale conoscenza dei fatti da parte di __________ C__________, che in

effetti, pur essendo stato allora presente, non era il firmatario del

documento) intendesse fornire una nuova garanzia a favore di terzi oppure intendesse

solo aggiornare il doc. D, fermo restando che nel primo caso quell’atto di

pegno, senz’altro valido, sarebbe idoneo a estinguere per compensazione la

pretesa attorea, mentre che nel secondo l’attrice, confrontata anche in tale

evenienza con un atto di pegno valido e in sé atto a estinguere per

compensazione la sua pretesa, potrebbe tuttavia esigere dalla convenuta, che lo

aveva poi completato contrariamente alle sue intenzioni / istruzioni e si era

poi prevalsa di una tale completazione, il risarcimento del danno che le era in

tal modo derivato (DTF 88 II 422 consid. 2d; Müller,

op. cit., n. 65 ad art. 13 CO).

8.2.1. Come si vedrà qui di seguito, l’aspetto fattuale dev’essere

risolto a favore dell’attrice, e ciò non solo in quanto la versione secondo cui

__________ P__________ intendeva solo aggiornare il doc. D risultava assai più

convincente di quella secondo cui egli avrebbe inteso fornire una nuova

garanzia a favore di terzi, ma anche per il fatto che nel caso in cui nessuna

delle versioni delle parti fosse risultata preferibile si sarebbe dovuto decidere

a sfavore della parte a cui incombeva l’onere della prova di aver completato

l’atto conformemente alle intenzioni / istruzioni dell’attrice, e dunque in

concreto a sfavore della convenuta (cfr. per analogia, sull’onere della prova circa

l’esistenza e il contenuto di un’istruzione del cliente poi eseguita dalla

banca, TF 4C.357/2000 dell’8 maggio 2001 consid. 3 pubbl. in: SJ 2001 p. 583;

II CCA 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46, 11

dicembre 2018 inc. n. 12.2017.74).

8.2.1.1. Premesso

che le testimonianze rese sul tema da una parte da __________ P__________ (e da

__________ C__________, sia pure solo in sede penale), che confermavano la tesi

dell’attrice, e dall’altra da J__________ __________ J__________, che invece confermava

la tesi della convenuta, erano sostanzialmente di tenore opposto e con ciò si

elidevano reciprocamente, è necessario soffermarsi sulle ulteriori circostanze

risultanti dall’istruttoria.

8.2.1.2. A

sostegno della propria versione dei fatti la convenuta si è limitata ad

evidenziare le seguenti circostanze indiziarie, in realtà non particolarmente significative:

a)

La convenuta ha innanzitutto rilevato che l’8 ottobre 2009, dopo solo due mesi dalla

sottoscrizione dell’atto di pegno di cui al doc. D da parte di __________ __________

V__________, non sarebbe stato necessario sottoscrivere un nuovo identico documento.

La circostanza, pur costituendo un indizio a suo favore, non ha tuttavia una

grande valenza, visto che l’attrice ha obiettato in modo plausibile che la

sottoscrizione di un nuovo identico atto di pegno sarebbe stata richiesta da __________

J__________ a M__________ P__________ per il fatto, non contestato ed anzi riconosciuto

dallo stesso __________ J__________ (cfr. e-mail 9 ottobre 2009 nel plico doc.

AI 111 all. 4), che dal settembre 2009 __________ __________ V__________ non era

più il presidente del consiglio di amministrazione dell’attrice e non aveva più

Fatti

i poteri operativi e di rappresentanza di cui disponeva nell’agosto precedente,

che frattanto neppure erano ancora stati assegnati al nuovo presidente del

consiglio di amministrazione __________ A__________.

b)

La convenuta ha in seguito evidenziato che il procedimento penale promosso nei

confronti di __________ J__________ per i reati di appropriazione indebita, truffa

e falsità in documenti, si era concluso il 3 ottobre 2014 con un decreto di

abbandono (doc. 7), il che costituiva a sua volta un indizio della bontà della

propria versione. La circostanza non è in realtà tale da migliorare la posizione

della convenuta già per il fatto che in tal modo non è stato ancora confermato che

quanto dichiarato da __________ J__________ corrispondeva al vero. La dottrina

e la giurisprudenza hanno oltretutto già avuto modo di stabilire che un

giudizio di non luogo a procedere rispettivamente di reiezione dell’istanza di

promozione dell’accusa non è di per sé vincolante per il giudice civile (cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 14

segg. ad art. 53 CO; II CCA 11 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.116, 8 febbraio

2012 inc. n. 12.2010.233, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14, 9 giugno 2016 inc.

n. 12.2015.50).

c)

La convenuta si è quindi prevalsa del fatto che l’attrice, contraddicendo

quanto da lei stessa sostenuto in questa causa, nell’ambito dell’azione civile

promossa in Italia il 4 aprile 2012 di cui si è detto (doc. 3) avrebbe rimproverato

tra gli altri proprio a __________ P__________ un comportamento illecito in

occasione della sottoscrizione dell’atto di pegno qui litigioso. L’osservazione

non tiene in realtà conto del fatto che in quel procedimento l’attrice era

partita dal presupposto, qui pacificamente smentito dalla stessa convenuta, che

__________ P__________ non avesse sottoscritto l’atto di pegno in bianco ma quando

lo stesso già riportava il nome di S__________ SA (cfr. doc. 3 p. 29). Ma nemmeno

il fatto che quel procedimento si sia concluso transattivamente con un

risarcimento di oltre EUR 1'000'000.- a favore dell’attrice versato da una non

meglio precisata compagnia di assicurazione migliora poi la posizione della

convenuta, da una parte in quanto non sono noti i termini della transazione e dall’altra

siccome nemmeno è dato di sapere per conto di chi quella compagnia

d’assicurazione era concretamente intervenuta.

d)

La convenuta ha aggiunto che l’esistenza di una garanzia dell’attrice a favore

di S__________ SA era stata confermata dal traffico dei pagamenti intervenuto

nel periodo topico tra quelle due società ed in particolare dal versamento

della seconda alla prima, il 16 ottobre 2009, di una somma di EUR 40'000.- a

titolo di “commissione di garanzia”. È vero il contrario. L’istruttoria,

pur avendo confermato quel versamento (cfr. doc. M), ha in effetti pure

permesso di accertare che il 23 novembre 2009 lo stesso era stato ritornato

alla seconda con la dicitura “storno commissione per garanzia” (cfr. doc.

M).

e)

La convenuta ha infine osservato che la sua versione avrebbe pure trovato

conferma nel contenuto degli scambi di posta elettronica tra __________ J__________,

__________ C__________ e __________ Ca__________ (doc. 8-10). Non è così. In

realtà da quei documenti non si evince nulla a proposito dell’atto di pegno in

questione, che era poi stato utilizzato per garantire un credito a favore di S__________

SA inizialmente di EUR 1'500'000.- e poi aumentato a EUR 2'000'000.- (cfr. doc.

AI 111 all. 4). Quei documenti non attestano neppure che __________ P__________,

che non ne era né il mittente né il destinatario, fosse a suo tempo a

conoscenza che beneficiaria dello stesso sarebbe stata quella società. Il fatto

che il 17 febbraio 2010 __________ J__________ avesse scritto a __________ C__________

che era necessario rinnovare un credito di EUR 2'000'000.- di __________ Ca__________

“garantito da te” e abbia con ciò chiesto di far pressione a __________ Ca__________

per il pagamento di EUR 50'000.- di interessi ottenendo come risposta un “me

ne occupo” (doc. 10), rispettivamente che il 22 aprile 2010 __________ C__________

abbia spontaneamente fornito alla convenuta una garanzia personale di EUR

2'000'000.- a favore di S__________ SA (doc. 11) e il 10 settembre 2010 abbia

provveduto a corrispondere a S__________ SA EUR 25'000.- a titolo di interessi

(doc. M), è piuttosto un indizio che la garanzia litigiosa a favore di

quest’ultima società non era stata fornita dall’attrice, ma da __________ C__________

personalmente.

8.2.1.3. Ben

più convincenti o - come detto - almeno altrettanto convincenti di quelle

evidenziate dalla convenuta sono invece le circostanze indiziarie evocate

dall’attrice a sostegno della propria versione dei fatti, che per altro si

aggiungono a quelle, rivelatesi già a lei favorevoli, di cui alle precedenti

lettere d) ed e):

a) L’attrice ha innanzitutto osservato che non vi era

alcuna ragione che avrebbe dovuto indurla, tramite __________ P__________, a

prestare una garanzia a favore di S__________ SA, con cui non era in relazione

d’affari, rispettivamente a favore di un’entità riconducibile a __________ Ca__________,

con il quale essa aveva condiviso solo due affari, nell’ottobre 2008 un

investimento di EUR 1'000'000.- per una quota pari al 4% di T__________ SpA e

nel giugno 2009 un investimento di EUR 1'500'000.- in uno strumento finanziario

partecipativo di __________ SpA (cfr. doc. 4).

__________ J__________ aveva invece obiettato che nel

novembre 2008 il gruppo di cui faceva parte l’attrice avrebbe acquistato circa

il 99% di T__________ SpA senza aver ancora pagato a __________ Ca__________ la

totalità del prezzo di circa EUR 25'000'000.-, aggiungendo che la concessione

della garanzia litigiosa a una società di quest’ultimo sarebbe stata concordata

proprio a tale scopo (verbale 14 febbraio 2017 p. 2 seg. e doc. AI 34 p. 8

confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2): sennonché, dai documenti da lui menzionati

nell’occasione (doc. AI 34 all. 13 e 14), si evince unicamente che l’attrice, con

il menzionato investimento di EUR 1'000'000.- per una quota pari al 4% di T__________

SpA, aveva partecipato all’acquisto di circa il 99% di T__________ SpA,

acquisizione da lei definita attraverso un’operazione che vedeva coinvolta

anche __________, __________ e altri non meglio precisati soci storici di __________,

fermo restando però che dal doc. AI 34 all. 14, che menzionava un “vendor

loan da EUR 25'000'000.-” nella posizione netta 2009 di T__________ SpA, non

risultava che essa fosse debitrice di quest’ultima somma.

b)

L’attrice ha in seguito evidenziato che l’atto di pegno di cui al doc. E non le

sarebbe stato consegnato da __________ J__________ subito dopo la sua

completazione. La circostanza, di per sé neppure contestata dalla convenuta, è

effettivamente significativa, non essendo per nulla usuale in ambito bancario che

un documento comportante un importante obbligo per il cliente non gli venga prontamente

restituito almeno in copia.

c)

L’attrice si è quindi prevalsa, nuovamente con pertinenza, del fatto che la

convenuta, richiesta il 13 gennaio 2010 di fornire ai suoi revisori contabili “tutte

le informazioni previste dal modello ABI-REV in uso presso le aziende di

credito” ivi comprese quelle “relative ai contratti derivati e alle

altre operazioni “fuori bilancio” effettuate nell’esercizio 2009 o in corso …

alla data del 31/12/2009”, non aveva dato comunicazione, nell’estratto

conto e nella valorizzazione del portafoglio al 31 dicembre 2009 da lei successivamente

inviati, dell’esistenza di un tale atto di pegno (cfr. doc. AI 1 all. 9). E,

pure a ragione, ha aggiunto che la controparte nemmeno aveva dato comunicazione

dell’esistenza di un tale atto di pegno negli estratti conti trimestrali

allestiti al 31 dicembre 2009, al 31 marzo 2010 e ancora al 30 giugno 2010

(cfr. doc. AI 1 all. 6-8).

d)

L’attrice ha pure rilevato, sempre con pertinenza, che __________ P__________ aveva

già contestato in due diversi momenti l’esistenza dell’atto di pegno a favore

di S__________ SA, una prima volta nel novembre 2009, in occasione di una

telefonata con il funzionario della convenuta __________ P__________, a seguito

della quale ci sarebbe stato un “chiarimento” tra __________ J__________ e __________

Considerandi

C__________ (doc. AI 34 p. 6 e AI 146 p. 9 e soprattutto il relativo all. 1; in

tal senso si è per altro espresso anche __________ __________ V__________, cfr.

doc. AI 13 p. 4), e una seconda volta il 20 aprile 2010, in occasione di un

incontro presso la convenuta, a seguito del quale è per la prima volta venuta

in possesso del documento attestante la messa in pegno dei suoi averi a favore

di quella società. In merito alla prima contestazione __________ J__________ aveva

obiettato che la stessa riguardava più che altro la durata del credito concesso

a S__________ SA (doc. AI 34 p. 6, confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p.

2), sennonché __________ P__________ ha smentito quella sua affermazione, evidenziando

invece che a quel momento __________ P__________ gli era sembrato “molto

sorpreso, come se non sapesse della sua esistenza (nel senso che lui non aveva

mai rilasciato alcun pegno a favore di terzi)” (doc. AI 23 p. 3). Quanto alla

seconda contestazione, su cui __________ J__________ non si è confrontato, anche

la stessa può essere ammessa, egli avendo comunque dato atto che qualche giorno

dopo il 22 aprile 2010 vi erano stati diversi incontri con gli organi dell’attrice,

ovviamente riconducibili a una tale contestazione, per cercare di risolvere la

situazione (doc. AI 34 p. 9, confermato nel verbale 14 febbraio 2017 p. 2).

e)

Non va infine sottaciuto che anche S__________ SA (doc. H) e __________ Ca__________

(doc. AI 121 p. 6 e doc. AI 136 p. 7), avevano a loro volta dichiarato di non

aver né chiesto all’attrice di garantire le loro posizioni né di aver saputo

che quest’ultima avesse concesso una tale garanzia, lasciando intendere, specie

il secondo, anche se la sua testimonianza è stata contestata da __________ C__________,

che la garanzia avrebbe semmai dovuto essere fornita da quest’ultimo a titolo

personale (doc. AI 121 p. 7 e 9 segg. e doc. AI 136 p. 8 segg., dove si parla

di un non meglio precisato documento in tal senso che S__________ C__________

avrebbe rilasciato in bianco all’indirizzo della convenuta).

8.2.2

Non

essendo, nella migliore - per la convenuta - delle ipotesi, stato provato che

l’atto di pegno di cui al doc. E, firmato in bianco da __________ P__________,

era poi stato da lei completato conformemente alle intenzioni / istruzioni

dell’attrice, resta come detto ancora da esaminare, visto che anche in tale

evenienza quell’atto di pegno era però valido e con ciò atto ad estinguere per

compensazione la pretesa attorea, se e in quale misura l’attrice possa tuttavia

pretendere dalla convenuta il risarcimento del pregiudizio che le era derivato dalla

completazione illegittima di quel documento (cfr. supra consid. 8.2), danno

a fronte del quale la controparte ha contrapposto l’esistenza di una colpa

concomitante dell’attrice, stante la responsabilità imputabile ai suoi organi __________

P__________ e __________ C__________, tale da escludere rispettivamente almeno

da ridurre una qualsiasi pretesa a suo favore (art. 44 CO). Il rilievo è parzialmente

fondato.

8.2.2.1

Come si è visto, nonostante l’amministratore delegato __________

P__________ fosse effettivamente all’oscuro che l’atto di pegno di cui al doc.

E sarebbe stato completato con il nome di S__________ SA, è però incontestabile

che la circostanza che egli abbia provveduto a firmare quel documento in bianco

non è estranea al fatto che lo stesso potesse essere completato, e in concreto

sia poi stato completato, contro gli interessi dell’attrice.

8.2.2.2

Ben

più importante però è la responsabilità, già ventilata dall’attrice nell’ambito

della più volte menzionata azione civile da lei promossa in Italia il 4 aprile

2012.

(doc. 3), da attribuire al vicepresidente del consiglio d’amministrazione __________

C__________, che in particolare non può essere seguito laddove ha sempre negato

di sapere che l’atto di pegno di cui al doc. E doveva essere completato con il

nome di S__________ SA.

L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di

accertare che la concessione della garanzia a favore di quella società era

stata con ogni evidenza ideata e attuata, con il concorso di __________ J__________

(e fors’anche di __________ Ca__________), proprio da __________ C__________,

che nell’ottobre 2009 era in affari con __________ Ca__________ (doc. AI 53 p.

8), gli era allora debitore per almeno EUR 1'750'000.- (doc. AI 53 all. 1 p. 5)

e dunque aveva un chiaro interesse personale a far sì che quella società,

riconducibile a quest’ultimo, potesse ottenere dalla convenuta un credito di

EUR 1'500’000.-, poi aumentato a EUR 2'000'000.-, che nelle intenzioni avrebbe

dovuto essere di brevissima durata, per le proprie esigenze. Non si

spiegherebbe altrimenti per quale motivo egli, oltre a non aver contestato il

17.

febbraio 2010 l’assunto di __________ J__________ secondo cui il credito di

EUR 2'000'000.- concesso a __________ Ca__________ era stato “garantito da

te” (doc. 10), nel novembre 2009, informato del fatto che __________ P__________

aveva casualmente comunicato a __________ P__________ l’esistenza dell’atto di

pegno di cui al doc. E, lo avesse rimproverato evidenziando come il contenuto

di quella comunicazione lo “metteva in seria difficoltà” (doc. AI 23 p.

3), il 22 aprile 2010 abbia consegnato alla convenuta una garanzia personale di

ben EUR 2'000'000.- (doc. 11) e il 10 settembre 2010 abbia provveduto a

corrispondere una parte degli interessi maturati sul conto di S__________ SA __________doc.

M), interventi questi che non possono ragionevolmente essere giustificati da un

suo “eccesso di zelo” o ancora, contrariamente a quanto da lui dichiarato, dalla

sua generica volontà di evitare non meglio precisati danni reputazionali o economici

a carico della società (doc. AI 53 p. 8 e doc. AI 146 p. 5 seg.). Si aggiunga

che egli non ha per altro spiegato in modo plausibile perché proprio il 9

ottobre 2009, il giorno successivo alla sottoscrizione dell’atto di pegno, S__________

SA gli abbia poi concesso un prestito personale di EUR 250'000.- (doc. AI 53 p.

9.

e doc. 7 p. 9 e 11).

Visto che nell’ottobre 2009 la convenuta non avrebbe

mai concesso a S__________ SA un credito di EUR 1'500’000.- sulla base di una

semplice garanzia personale di S__________ C__________, come del resto non ha

poi ritenuto sufficiente quella da lui poi fornita il 22 aprile 2010 (doc. 11),

__________ C__________ e __________ J__________ (e fors’anche __________ Ca__________)

hanno messo in atto l’operazione di allestimento dell’atto di pegno in bianco

di cui al doc. E, sottacendo a __________ P__________ la loro reale intenzione

di completarlo con il nome di S__________ SA, il tutto allo scopo di allegarlo

come garanzia, come poi effettivamente fatto (cfr. doc. AI 111 all. 4), all’indirizzo

del comitato crediti della sede centrale della convenuta, ritenuto che l’abuso

nella completazione di quell’atto è tuttavia venuto alla luce allorché,

nell’aprile 2010, l’attrice, non avendo S__________ SA ancora provveduto a

restituire il credito ottenuto e poi rinnovato in due occasioni, è finalmente venuta

in possesso del documento completato attestante la messa in pegno dei suoi

averi a favore di quella società. Che i fatti si siano svolti proprio in tal modo

è altresì comprovato dal messaggio SMS delle 12.17 del 22 aprile 2010, con cui

S__________ __________ aveva risposto a __________ __________, preoccupato di

doversi confrontare con __________ __________ V__________ dopo che l’attrice

era entrata in possesso del doc. E completato a favore di S__________ SA, nei

seguenti termini: “Lascia stare, V__________ lo metterò a posto io. La

soluzione che firmo io non deve conoscerla e come Ca__________ rimborsa te non

è un suo problema. Lo vedrai a cena con comodo e diremo che la prudenza della

firma del documento di P__________ non sarebbe mai stato utilizzato ma era un

modo tuo di farti approvare all’interno l’operazione, o qualcosa del genere. Ma

quando la buriana sarà passata” (doc. AI 61).

8.2.2.3

Alla

luce di quanto precede, atteso da una parte che __________ J__________ avrebbe

potuto e dovuto riconoscere che __________ C__________, pur rivestendo un ruolo

di primissimo piano all’interno dall’attrice (tanto che nella denuncia penale essa

lo aveva indicato essere il “fondatore del gruppo C__________” e il “promotore”

della società, cfr. doc. AI 1 p. 2, e nella più volte menzionata causa da lei

promossa in Italia gli aveva persino attribuito la qualifica di suo “deus ex

machina”, cfr. doc. 3 p. 3), a quel momento non disponeva però dei

necessari poteri per vincolare da solo la stessa e ritenuto dall’altra che egli

poteva e doveva essere consapevole che nell’occasione costui stava agendo più

nel suo interesse personale che nell’interesse dell’attrice, con il che

l’operazione messa in atto non risultava del tutto “limpida” (anche perché

altrimenti non si capirebbe per quale motivo fino all’aprile 2010 egli non ha

mai provveduto ad informarla dell’avvenuta completazione dell’atto di pegno con

il nome di S__________ SA, cfr. supra consid. 8.2.1.3), appare tutto sommato giustificato,

visto che egli ciononostante, allo scopo di far aumentare il fatturato della

succursale per garantirne la sopravvivenza futura e non da ultimo allo scopo di

raggiungere gli obiettivi postigli internamente dalla convenuta (verbale 14

febbraio 2017 p. 3 e 5, doc. AI 136 p. 10), aveva ritenuto di prestarsi

all’operazione e di assecondarlo, attribuire all’attrice una concolpa pari al

50%, che impone di ridurre in tale misura la sua pretesa a EUR 1'010'092.40

oltre interessi.

9.

Ne discende che

l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi che precedono.

Le

spese giudiziarie della procedura di prima istanza vanno caricate alle parti in

base alla loro rispettiva soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che la convenuta

è risultata integralmente vincente per la pretesa di CHF 100'000.- mentre che per

la pretesa di EUR 2'020'184.81 è risultata vincente e soccombente in egual

misura, dato che è stata condannata al pagamento di soli EUR 1'010'092.40 e non

sarebbe comunque stata tenuta al pagamento degli ulteriori EUR 1'000'000.- nemmeno

qualora quella somma non fosse frattanto già stata risarcita da terzi.

Le

spese giudiziarie della procedura di seconda istanza, calcolate sulla base del

valore qui ancora litigioso di EUR 2'020'184.81, anch’esse da attribuire in

base alla soccombenza (art. 106 CPC), vanno invece caricate alle parti in

ragione di metà ciascuna, visto che la convenuta è in definitiva stata

condannata a pagare all’attrice solo il 50% dell’importo posto a suo carico con

la decisione di primo grado.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

16 settembre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 2 agosto 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata

a pagare a AO 1 EUR 1'010'092.40 oltre interessi al 5% dal 18 novembre

2010. Per la somma di EUR 1'000'000.- la causa è divenuta priva d’oggetto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 40'000.-, le spese d’assunzione delle prove di CHF

386.50 e le spese della procedura di conciliazione di CHF 350.- sono poste a

carico della convenuta per CHF 19'350.- e per CHF 21'386.50 a carico dell’attrice,

obbligata altresì a rifondere alla controparte CHF 5’000.- per ripetibili.

II. Le

spese processuali di appello di CHF 40’000.- sono a carico delle parti in

ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).