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Decisione

12.2019.154

Qualifica contratto: lavoro o mediazione sportiva

28 settembre 2020Italiano19 min

petizione e accertato l’esistenza del credito del convenuto nei confronti dell’attrice

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.154

Lugano

28 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.129

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18

giugno 2018 da

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

contro

AO

1

patrocinato dall’avv. PA 2

con cui l’attrice ha

chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 32'202.- oltre interessi

al 5% vantato dal convenuto nei suoi confronti “di cui alla decisione di

rigetto provvisorio dell’opposizione di data 25 maggio 2018 della Pretura di

Lugano, sezione 5” e di fare ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di

cancellare l’esecuzione n. __________ promossa in data 16 agosto 2017;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha

integralmente respinto con sentenza 15 luglio 2019, accertando l’esistenza del

credito menzionato;

appellante l’attrice

con appello 16 settembre 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,

nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili

di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 30

ottobre 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame, con protesta delle

spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 14 novembre 2014 AP 1 e AO

1 hanno concluso un contratto di lavoro, in base al quale quest’ultimo è stato

assunto dalla prima a tempo indeterminato in qualità di “amministratore

delegato” secondo un mansionario definito nel “Regolamento del Consiglio

di Amministrazione” per un salario mensile lordo di fr. 10'000.- (doc. B).

B. Con un nuovo

contratto sottoscritto dalle parti il 18 giugno 2015, denominato “contratto

di lavoro”, AO 1 è stato assunto dalla AP 1 in qualità di “consulente

della prima squadra di __________” per un salario mensile lordo di fr.

5'000.-, per dodici mensilità. Il contratto, della durata di un anno (dal 1°

luglio 2015 al 30 giugno 2016), riservata la possibilità di “risoluzione

immediata per cause gravi di cui all’art. 337 CO”, sostituiva “ogni

accordo o diverso intendimento antecedentemente pattuito o intercorso” e

poteva essere validamente modificato unicamente con l’accordo scritto delle

parti. La convenzione prevedeva inoltre che AO 1 avrebbe avuto “la massima

autonomia di organizzare il lavoro sia da un punto di vista logistico che

organizzativo” e che avrebbe potuto “svolgere altre attività

professionali senza il preventivo consenso scritto da parte di AP 1” (doc.

C). Il 18 agosto 2016 è stato sottoscritto un ulteriore contratto denominato “contratto

di lavoro” per la durata di due anni (dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018)

alle medesime condizioni e dal medesimo tenore di quello precedente (doc. D).

C. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 17 agosto 2017, AO 1 ha

escusso la AP 1 per l’incasso di fr. 35'000.- oltre interessi a titolo di

pretese salariali, indicando come causa dell’obbligazione il contratto del 18

agosto 2016. L’opposizione interposta dalla AP 1 al menzionato precetto è stata

respinta in via provvisoria per fr. 32'202.- con decisione 25 maggio 2018 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. A).

D. Con petizione 18

giugno 2018 la AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di accertare l’inesistenza del

credito di fr. 32'202.- oltre interessi e di ordinare all’UE di Lugano di

cancellare l’esecuzione di cui al PE menzionato, adducendo, in estrema sintesi,

che il contratto di cui al doc. D del 18 agosto 2016, sul quale il convenuto ha

fondato il suo credito, in realtà non sarebbe un contratto di lavoro vero e

proprio bensì un accordo stipulato a margine dell’ingaggio da parte della AP 1 del

calciatore __________ A__________, di cui AO 1 sarebbe stato procuratore, che

serviva per rimborsare le spese che egli sosteneva o aveva sostenuto per il

giocatore in tale veste. La fine del rapporto contrattuale tra il club e il

giocatore avrebbe pertanto comportato la caducità automatica del contratto con AO

1, ciò che egli avrebbe del resto accettato per atti concludenti, l’azione da

lui promossa successivamente costituendo una semplice rappresaglia ai dissapori

maturati nel frattempo con il Presidente della AP 1 per alcune sue esternazioni

a mezzo stampa nell’estate del 2017.

E. Con risposta 2 luglio

2018 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando la

tesi e le argomentazioni di controparte e adducendo che l’accordo sul quale

fonda il proprio credito sarebbe da qualificare come un contratto di lavoro. A

sostegno della sua tesi egli ha in particolare osservato che la AP 1 gli ha

regolarmente versato quanto pattuito come salario fino a gennaio 2017, versando

Fatti

i relativi contribuiti alle assicurazioni sociali.

F. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con la decisione 15 luglio 2019 qui impugnata, ha respinto la

petizione e accertato l’esistenza del credito del convenuto nei confronti dell’attrice

per l’importo di fr. 32'202 oltre interessi al 5% dalla data di scadenza per

ogni singola mensilità (da gennaio 2017 ad agosto 2017), caricando la tassa di

giustizia e le spese di fr. 3'000.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per

quest’ultima di rifondere a controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

G. Con appello 16

settembre 2019 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere la petizione e accertare di conseguenza l’inesistenza del credito

menzionato, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con

risposta 30 ottobre 2019 il convenuto si è opposto integralmente al gravame,

protestando le spese giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente

superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,

l’appello 16 settembre 2019, introdotto nel termine di 30 giorni

dall’avvenuta notifica del primo giudizio tenuto conto delle ferie giudiziarie,

è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine

assegnato da questa Camera.

2.

Con la decisione qui

impugnata il Pretore, riassunti i principi di interpretazione di un contratto,

sulla base di un’interpretazione oggettiva ha qualificato l’accordo

sottoscritto dalle parti il 18 agosto 2016 (doc. D) come contratto di lavoro.

Egli, sulla base dei riscontri istruttori, ha accertato che il convenuto aveva

svolto delle prestazioni lavorative per l’attrice, attivandosi per cercare dei

giocatori o partecipando alle trattative per l’ingaggio e/o curando i contatti

con i calciatori, tenendo informato il Presidente sui risvolti della sua

attività. Il primo giudice, pur rilevando la grande autonomia del convenuto in

relazione al luogo e all’orario di lavoro, ha ammesso l’esistenza di un

rapporto di subordinazione, osservando come in concreto sussisteva “un certo

obbligo di rendicontazione e ottemperanza di direttive”. Il Pretore ha

altresì considerato la remunerazione di fr. 5'000.- lordi mensili prevista dal

contratto quale salario. Egli ha al riguardo respinto l’argomentazione

dell’attrice, secondo cui essa costituirebbe un rimborso delle spese, rilevando

che se il contratto di cui al doc. D fosse stato stipulato per rimborsare le

asserite spese di fr. 60'000.- concernenti l’ingaggio del calciatore __________

A__________, non si spiegava il motivo per cui la durata del contratto oggetto

di causa fosse di 24 mesi invece di 12 (60'000: 5'000 = 12). Considerato infine

come l’accordo era stato stipulato per un tempo determinato e rilevata

l’assenza di un contratto di annullamento, il primo giudice ha ritenuto in mora

la datrice di lavoro nel pagamento del salario per il periodo gennaio – agosto

2017, accertando di conseguenza l’esistenza del debito di fr. 32'202.- oltre

interessi del 5% annui dalla data di scadenza per ogni singola mensilità.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del

diritto per avere qualificato l’accordo pattuito tra le parti di cui al doc. D

come contratto di lavoro. In questa sede l’attrice ripropone la tesi secondo

cui il rapporto contrattuale, malgrado la denominazione, non costituirebbe un

contratto di lavoro bensì un accordo stipulato a margine dell’ingaggio da parte

della AP 1 del calciatore __________ A__________, di cui AO 1 sarebbe stato

procuratore, e che serviva per rimborsare le spese che quest’ultimo in tale

veste avrebbe sostenuto per il giocatore.

4.

La qualifica

giuridica di un contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 217

consid. 3). Il giudice determina liberamente, tenendo conto dell'insieme delle

circostanze del caso concreto (DTF 129 III 664

consid. 3.2), la natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva

senza essere vincolato dalla qualifica, anche concordante, datagli dalle parti

(sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1; 4A_200/2015 del 3

settembre 2015 consid. 4.1.3) o dalla sua denominazione (DTF 129 III 664

consid. 3.1).

Giusta l'art. 319 cpv. 1

CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare

al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato e questi si impegna a

pagargli un salario stabilito a tempo o a cottimo. Il contratto di lavoro si

distingue innanzi tutto dagli altri contratti di prestazione di servizi, in

particolare da un mandato, per l'esistenza di un rapporto di subordinazione (DTF 125 III 78 consid.

4), che rende il lavoratore dipendente dal datore di lavoro dal profilo

personale, organizzativo e temporale e, in una certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid.

3a). Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle istruzioni

del datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro altrui,

occupandovi un posto determinato. Il criterio della subordinazione deve essere

relativizzato per quanto concerne le persone che esercitano delle professioni

liberali o che hanno delle funzioni dirigenti, ove l’indipendenza del

lavoratore è maggiore e la subordinazione è essenzialmente di natura

organizzativa. In tal caso, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro

sono piuttosto la remunerazione fissa o periodica, la messa a disposizione di

un posto di lavoro o l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del

datore di lavoro (sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1;

4A_200/2015 del 3 settembre 2015 consid. 4.2).

5.

L’appellante

contesta l’accertamento pretorile secondo cui il convenuto aveva svolto delle

prestazioni lavorative a favore dell’attrice. A suo dire, il convenuto avrebbe

agito quale procuratore o agente dei giocatori, sua attività principale, e non

“per conto” di AP 1, per la quale non avrebbe svolto alcuna attività. A

sostegno della sua tesi l’appellante rinvia al contenuto dei messaggi WhatsApp

inviati dal convenuto al Presidente del Club, dai quali emergerebbe come

l’attività principale del primo sarebbe stata quella di procuratore di

calciatori e come egli in tale veste, nel corso dell’estate 2016, avrebbe

procurato a AP 1 l’ingaggio del calciatore __________ A__________, circostanza

confermata pure dai diversi testi sentiti nel corso dell’istruttoria.

5.1

Dal fatto che l’attività

principale del convenuto fosse quella di agente, rispettivamente di procuratore

di calciatori, non si può ancora dedurre, in assenza di ulteriori documenti o

altri elementi oggettivi, che in concreto egli agisse sulla base di accordi

stipulati con i giocatori in loro favore e per loro conto. Se così fosse, non

si spiegherebbe la necessità per le parti di formalizzare un accordo dal tenore

come quello qui in discussione, ritenuto che per procedere all’asserito

rimborso delle spese anticipate dal convenuto sarebbe stato sufficiente

accordarsi semplicemente sulle modalità di versamento del relativo importo, con

contestuale dichiarazione di riconoscimento di debito da parte dell’attrice.

Giova rilevare che l'attrice, venendo meno al suo onere di allegazione e specificazione,

non ha mai spiegato le vere ragioni per cui le parti hanno stipulato un

contratto denominato “di lavoro” della durata di due anni, con una

remunerazione mensile fissa e deduzione dei relativi contributi delle

assicurazioni sociali. La sua argomentazione al riguardo, di avere sottoscritto

un contratto di lavoro “per semplicità”, “in linea con quanto fatto

in passato” al solo scopo di garantire il rimborso delle asserite spese che

il convenuto avrebbe sopportato in relazione all’ingaggio del calciatore __________

A__________, appare poco plausibile. Ciò a maggior ragione nel caso di specie a

fronte del rapporto conflittuale tra il convenuto e il Presidente dell’attrice

(deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 8). Se davvero

il convenuto agiva quale procuratore o agente dei calciatori e per loro conto e

l’accordo era finalizzato al solo rimborso delle spese, proprio per evitare

ulteriori problemi o incomprensioni tra le parti, non si capisce il motivo per

cui l’attrice avrebbe dovuto impegnarsi sulla base di un contratto di lavoro

della durata di due anni.

5.2

E’ vero che l’istruttoria non

ha permesso di chiarire in che cosa consistesse l’attività di “consulenza”

del convenuto (né egli, venendo meno al suo onere di allegazione l’ha spiegato),

non essendo al riguardo sufficiente il rinvio al contenuto dei pochi, sporadici

e scarni messaggi delle chat WhatsApp. Al riguardo è tuttavia pacifico, poiché

ammesso dalla medesima attrice nei suoi allegati introduttivi e confermato sia

dai testi che dalla deposizione del suo Presidente, che il convenuto ha

procurato a AP 1 almeno l’ingaggio del giocatore __________ A__________ nel

corso dell’estate 2016, con il quale il Club ha poi concluso un contratto di

lavoro della durata di un anno (deposizione __________ R__________, verbale 11

febbraio 2019, pag. 8; testi __________ C__________ e __________ M__________,

verbale 11 febbraio 2019, pag. 2 e 5).

6.

In merito alla

remunerazione pattuita l’appellante critica il Pretore per non avere ritenuto

condivisibile la sua tesi, secondo cui non si tratterebbe di un salario ma di

un rimborso spese. La censura è irricevibile. Limitandosi l’appellante a

generiche critiche, senza spiegare i motivi per cui la conclusione del primo

giudice sarebbe errata e senza specificare da quali elementi oggettivi

risulterebbe suffragata la sua tesi, l’appellante viene meno al suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la tesi secondo cui l’accordo

sarebbe stato concluso per permettere il rimborso di asserite spese sostenute

dal convenuto in relazione all’ingaggio del giocatore __________ A__________

non risulta dimostrata e appare ancora una volta poco plausibile.

Dall’istruttoria è anzi emerso che la remunerazione prevista nel contratto era

stata concordata quale corrispettivo in favore del convenuto per avere favorito

l’ingaggio del menzionato giocatore e non quale rimborso per asserite spese, di

cui nulla si sa (teste __________ C__________, verbale 11 febbraio 2019, pag.

2). Del resto il medesimo Presidente del Club durante la sua deposizione alla

domanda se AP 1 aveva “versato a AO 1 un onorario come procuratore per

l’ingaggio di A__________” ha ammesso che “la pattuizione doc. B

(che corrisponde al doc. D dell’incarto OR.2018.129, N.d.R.) faceva da

onorario” (deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019,

pag. 9). Come già rilevato dal primo giudice, se veramente il contratto fosse

stato stipulato per permettere il rimborso della somma di fr. 60'000.- che il

convenuto avrebbe anticipato affinché il calciatore __________ A__________

potesse lasciare la sua squadra, appare strano che lo stesso sia stato

stipulato per la durata di 24 mesi (quindi con una remunerazione totale pari a

fr. 120'000.-) quando per il rimborso dell’importo asseritamente anticipato per

l’ingaggio del giocatore, con versamenti mensili di fr. 5'000.-, ne sarebbero

stati sufficienti 12.

7.

Ciò posto, la

qualifica giuridica operata dal primo giudice non convince questa Camera. In

concreto è vero che vi sono numerosi elementi formali indizianti per

l’esistenza di un contratto di lavoro: le denominazioni contenute nell’accordo

(ove si parla di “contratto di lavoro”, di “salario” e si fa

esplicito riferimento all’art. 337 CO), il versamento dei contributi alle

assicurazioni sociali o dell’imposta alla fonte da parte di AP 1, o la durata

dell’accordo. Esse non sono tuttavia di per sé decisive per la qualifica del

contratto, il criterio determinante ai fini del giudizio essendo quello

dell’esistenza o meno di una relazione di subordinazione fra le parti. Nel caso

di specie il convenuto godeva di una più che ampia autonomia

nell’organizzazione del lavoro, il contratto non prevedendo alcuna clausola in

merito al luogo, agli orari, al grado di occupazione o alle vacanze, né

l’istruttoria ha permesso di ritenere che AP 1 avesse impartito direttive in

tal senso al convenuto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dai pochi

messaggi WhatsApp agli atti si deduce che il convenuto contattava il Presidente

o i dirigenti del Club a sua discrezione e senza regolarità, non per adempiere

a un obbligo di rendiconto o per ottemperare a loro direttive, come

erroneamente ritenuto dal Pretore, quanto piuttosto per segnalare all’attrice

il nominativo di giocatori interessati a un ingaggio o per curare il loro

trasferimento a un’altra squadra, attività tipiche di un agente o procuratore

sportivo e che non creano certo alcun rapporto di subordinazione.

8.

Nel caso di specie l’istruttoria ha unicamente permesso di accertare che il contratto “di

lavoro” era in realtà finalizzato a regolare il compenso del convenuto per

avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________. Il teste __________

C__________ ha al riguardo dichiarato che l’accordo con il convenuto era stato sottoscritto

“a margine di un trasferimento di un calciatore, A__________. Si tratta del

corrispettivo per il suo agente, ossia AO 1…normalmente un agente riceve un onorario,

ma in questo caso è stato fatto sotto forma di un contratto di lavoro, su

espressa richiesta del presidente __________, che mi ha spiegato che AO 1

doveva ricevere un corrispettivo per avere favorito questa operazione per

l’arrivo di A__________” (teste __________ C__________, verbale 11 febbraio

2019, pag. 2).

In queste circostanze il

contratto stipulato tra le parti di cui al doc. D deve essere qualificato come

un contratto di mediazione sportiva a cui si applicano nella fattispecie le

norme degli art. 412 segg. CO, ritenuto che l’istruttoria ha potuto unicamente

accertare che esso era finalizzato a regolare il compenso spettante a AO 1 per

avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________ (al riguardo

vedi Scherrer/ Jenny/Muresan,

Sportler-Management und Sportler-Vermittlung–eine Abgrenzung, in Causa Sport

2013, pag. 86 – 91; Hügi,

Sportrecht, 2015, pag. 297).

9.

La qualifica

giuridica del contratto come contratto di mediazione ai sensi degli art. 412

segg. CO non ha alcuna conseguenza sull’esito dell’appello, ritenuto che a tenore dell’art. 413 cpv. 1 CO la mercede è dovuta tosto che il

contratto principale sia concluso a seguito dell'indicazione o della

interposizione del mediatore. La provvigione è così dovuta a condizione che il

mandante giunga a concludere con il terzo il contratto che desiderava, mentre

non è necessario, salvo accordo contrario, che tale contratto venga poi

eseguito (DTF 139 III 271 consid. 2.3; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats

spéciaux, 5a ed., n. 4985 e segg.).

Nel caso di specie, come visto, il contratto tra AP 1 e il giocatore __________

A__________ è avvenuto grazie alla mediazione del convenuto (“AO 1 è stato

l’elemento fondamentale di questa negoziazione: noi volevamo il giocatore e lui

ci ha aiutato” [teste __________

M__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 5]; “E’ stato AO 1 a dirmi che c’era la possibilità di ingaggiare A__________”

[deposizione __________ R__________

11.

febbraio 2019, pag. 8]).

Ne discende

che le condizioni per pretendere la remunerazione pattuita sono adempiute, il

fatto che il contratto con il giocatore __________ A__________ sia stato

disdetto dopo un anno risultando del tutto ininfluente sul diritto alla

remunerazione. Nel caso di specie, poi, non vi è alcun elemento agli atti a

sostegno della tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato subordinato

all’esistenza del contratto di lavoro tra AP 1 e il giocatore __________ A__________.

A ciò aggiungasi che, come rettamente accertato dal Pretore e non adeguatamente

censurato per carente motivazione, atteso che l’appellante al riguardo si

limita a trascrivere quanto sostenuto nelle conclusioni, senza spiegare i

motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe

errata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), mancano elementi

che facciano presumere l’esistenza di un accordo di annullamento del contratto

doc. D, né oralmente né in forma tacita, di modo che esso era ancora in vigore

nel gennaio del 2017 e il convenuto ha diritto alla remunerazione pattuita

riferita ai mesi da gennaio ad agosto 2017.

10.

Ne discende che

l’appello presentato dall’attrice deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione del Pretore, con cui è stata accertata l’esistenza

del debito di fr. 32'202.-, seppur per altri motivi, deve essere confermata.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza (art. 106

CPC).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 16 settembre

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 15 luglio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).