12.2019.154
Qualifica contratto: lavoro o mediazione sportiva
28 settembre 2020Italiano19 min
petizione e accertato l’esistenza del credito del convenuto nei confronti dell’attrice
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.154
Lugano
28 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.129
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 18
giugno 2018 da
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’avv. PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto di accertare l’inesistenza del credito di fr. 32'202.- oltre interessi
al 5% vantato dal convenuto nei suoi confronti “di cui alla decisione di
rigetto provvisorio dell’opposizione di data 25 maggio 2018 della Pretura di
Lugano, sezione 5” e di fare ordine all’Ufficio esecuzione di Lugano di
cancellare l’esecuzione n. __________ promossa in data 16 agosto 2017;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha
integralmente respinto con sentenza 15 luglio 2019, accertando l’esistenza del
credito menzionato;
appellante l’attrice
con appello 16 settembre 2019 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili
di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 30
ottobre 2019 il convenuto postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 2014 AP 1 e AO
1 hanno concluso un contratto di lavoro, in base al quale quest’ultimo è stato
assunto dalla prima a tempo indeterminato in qualità di “amministratore
delegato” secondo un mansionario definito nel “Regolamento del Consiglio
di Amministrazione” per un salario mensile lordo di fr. 10'000.- (doc. B).
B. Con un nuovo
contratto sottoscritto dalle parti il 18 giugno 2015, denominato “contratto
di lavoro”, AO 1 è stato assunto dalla AP 1 in qualità di “consulente
della prima squadra di __________” per un salario mensile lordo di fr.
5'000.-, per dodici mensilità. Il contratto, della durata di un anno (dal 1°
luglio 2015 al 30 giugno 2016), riservata la possibilità di “risoluzione
immediata per cause gravi di cui all’art. 337 CO”, sostituiva “ogni
accordo o diverso intendimento antecedentemente pattuito o intercorso” e
poteva essere validamente modificato unicamente con l’accordo scritto delle
parti. La convenzione prevedeva inoltre che AO 1 avrebbe avuto “la massima
autonomia di organizzare il lavoro sia da un punto di vista logistico che
organizzativo” e che avrebbe potuto “svolgere altre attività
professionali senza il preventivo consenso scritto da parte di AP 1” (doc.
C). Il 18 agosto 2016 è stato sottoscritto un ulteriore contratto denominato “contratto
di lavoro” per la durata di due anni (dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018)
alle medesime condizioni e dal medesimo tenore di quello precedente (doc. D).
C. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 17 agosto 2017, AO 1 ha
escusso la AP 1 per l’incasso di fr. 35'000.- oltre interessi a titolo di
pretese salariali, indicando come causa dell’obbligazione il contratto del 18
agosto 2016. L’opposizione interposta dalla AP 1 al menzionato precetto è stata
respinta in via provvisoria per fr. 32'202.- con decisione 25 maggio 2018 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. A).
D. Con petizione 18
giugno 2018 la AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo di accertare l’inesistenza del
credito di fr. 32'202.- oltre interessi e di ordinare all’UE di Lugano di
cancellare l’esecuzione di cui al PE menzionato, adducendo, in estrema sintesi,
che il contratto di cui al doc. D del 18 agosto 2016, sul quale il convenuto ha
fondato il suo credito, in realtà non sarebbe un contratto di lavoro vero e
proprio bensì un accordo stipulato a margine dell’ingaggio da parte della AP 1 del
calciatore __________ A__________, di cui AO 1 sarebbe stato procuratore, che
serviva per rimborsare le spese che egli sosteneva o aveva sostenuto per il
giocatore in tale veste. La fine del rapporto contrattuale tra il club e il
giocatore avrebbe pertanto comportato la caducità automatica del contratto con AO
1, ciò che egli avrebbe del resto accettato per atti concludenti, l’azione da
lui promossa successivamente costituendo una semplice rappresaglia ai dissapori
maturati nel frattempo con il Presidente della AP 1 per alcune sue esternazioni
a mezzo stampa nell’estate del 2017.
E. Con risposta 2 luglio
2018 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, contestando la
tesi e le argomentazioni di controparte e adducendo che l’accordo sul quale
fonda il proprio credito sarebbe da qualificare come un contratto di lavoro. A
sostegno della sua tesi egli ha in particolare osservato che la AP 1 gli ha
regolarmente versato quanto pattuito come salario fino a gennaio 2017, versando
Fatti
i relativi contribuiti alle assicurazioni sociali.
F. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con la decisione 15 luglio 2019 qui impugnata, ha respinto la
petizione e accertato l’esistenza del credito del convenuto nei confronti dell’attrice
per l’importo di fr. 32'202 oltre interessi al 5% dalla data di scadenza per
ogni singola mensilità (da gennaio 2017 ad agosto 2017), caricando la tassa di
giustizia e le spese di fr. 3'000.- a carico dell’attrice, con l’obbligo per
quest’ultima di rifondere a controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
G. Con appello 16
settembre 2019 l’attrice ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione e accertare di conseguenza l’inesistenza del credito
menzionato, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con
risposta 30 ottobre 2019 il convenuto si è opposto integralmente al gravame,
protestando le spese giudiziarie di appello.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente
superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,
l’appello 16 settembre 2019, introdotto nel termine di 30 giorni
dall’avvenuta notifica del primo giudizio tenuto conto delle ferie giudiziarie,
è tempestivo. Parimenti tempestiva è la risposta introdotta entro il termine
assegnato da questa Camera.
2.
Con la decisione qui
impugnata il Pretore, riassunti i principi di interpretazione di un contratto,
sulla base di un’interpretazione oggettiva ha qualificato l’accordo
sottoscritto dalle parti il 18 agosto 2016 (doc. D) come contratto di lavoro.
Egli, sulla base dei riscontri istruttori, ha accertato che il convenuto aveva
svolto delle prestazioni lavorative per l’attrice, attivandosi per cercare dei
giocatori o partecipando alle trattative per l’ingaggio e/o curando i contatti
con i calciatori, tenendo informato il Presidente sui risvolti della sua
attività. Il primo giudice, pur rilevando la grande autonomia del convenuto in
relazione al luogo e all’orario di lavoro, ha ammesso l’esistenza di un
rapporto di subordinazione, osservando come in concreto sussisteva “un certo
obbligo di rendicontazione e ottemperanza di direttive”. Il Pretore ha
altresì considerato la remunerazione di fr. 5'000.- lordi mensili prevista dal
contratto quale salario. Egli ha al riguardo respinto l’argomentazione
dell’attrice, secondo cui essa costituirebbe un rimborso delle spese, rilevando
che se il contratto di cui al doc. D fosse stato stipulato per rimborsare le
asserite spese di fr. 60'000.- concernenti l’ingaggio del calciatore __________
A__________, non si spiegava il motivo per cui la durata del contratto oggetto
di causa fosse di 24 mesi invece di 12 (60'000: 5'000 = 12). Considerato infine
come l’accordo era stato stipulato per un tempo determinato e rilevata
l’assenza di un contratto di annullamento, il primo giudice ha ritenuto in mora
la datrice di lavoro nel pagamento del salario per il periodo gennaio – agosto
2017, accertando di conseguenza l’esistenza del debito di fr. 32'202.- oltre
interessi del 5% annui dalla data di scadenza per ogni singola mensilità.
3.
L’appellante
rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del
diritto per avere qualificato l’accordo pattuito tra le parti di cui al doc. D
come contratto di lavoro. In questa sede l’attrice ripropone la tesi secondo
cui il rapporto contrattuale, malgrado la denominazione, non costituirebbe un
contratto di lavoro bensì un accordo stipulato a margine dell’ingaggio da parte
della AP 1 del calciatore __________ A__________, di cui AO 1 sarebbe stato
procuratore, e che serviva per rimborsare le spese che quest’ultimo in tale
veste avrebbe sostenuto per il giocatore.
4.
La qualifica
giuridica di un contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 217
consid. 3). Il giudice determina liberamente, tenendo conto dell'insieme delle
circostanze del caso concreto (DTF 129 III 664
consid. 3.2), la natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva
senza essere vincolato dalla qualifica, anche concordante, datagli dalle parti
(sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1; 4A_200/2015 del 3
settembre 2015 consid. 4.1.3) o dalla sua denominazione (DTF 129 III 664
consid. 3.1).
Giusta l'art. 319 cpv. 1
CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare
al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato e questi si impegna a
pagargli un salario stabilito a tempo o a cottimo. Il contratto di lavoro si
distingue innanzi tutto dagli altri contratti di prestazione di servizi, in
particolare da un mandato, per l'esistenza di un rapporto di subordinazione (DTF 125 III 78 consid.
4), che rende il lavoratore dipendente dal datore di lavoro dal profilo
personale, organizzativo e temporale e, in una certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid.
3a). Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle istruzioni
del datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro altrui,
occupandovi un posto determinato. Il criterio della subordinazione deve essere
relativizzato per quanto concerne le persone che esercitano delle professioni
liberali o che hanno delle funzioni dirigenti, ove l’indipendenza del
lavoratore è maggiore e la subordinazione è essenzialmente di natura
organizzativa. In tal caso, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro
sono piuttosto la remunerazione fissa o periodica, la messa a disposizione di
un posto di lavoro o l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del
datore di lavoro (sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1;
4A_200/2015 del 3 settembre 2015 consid. 4.2).
5.
L’appellante
contesta l’accertamento pretorile secondo cui il convenuto aveva svolto delle
prestazioni lavorative a favore dell’attrice. A suo dire, il convenuto avrebbe
agito quale procuratore o agente dei giocatori, sua attività principale, e non
“per conto” di AP 1, per la quale non avrebbe svolto alcuna attività. A
sostegno della sua tesi l’appellante rinvia al contenuto dei messaggi WhatsApp
inviati dal convenuto al Presidente del Club, dai quali emergerebbe come
l’attività principale del primo sarebbe stata quella di procuratore di
calciatori e come egli in tale veste, nel corso dell’estate 2016, avrebbe
procurato a AP 1 l’ingaggio del calciatore __________ A__________, circostanza
confermata pure dai diversi testi sentiti nel corso dell’istruttoria.
5.1
Dal fatto che l’attività
principale del convenuto fosse quella di agente, rispettivamente di procuratore
di calciatori, non si può ancora dedurre, in assenza di ulteriori documenti o
altri elementi oggettivi, che in concreto egli agisse sulla base di accordi
stipulati con i giocatori in loro favore e per loro conto. Se così fosse, non
si spiegherebbe la necessità per le parti di formalizzare un accordo dal tenore
come quello qui in discussione, ritenuto che per procedere all’asserito
rimborso delle spese anticipate dal convenuto sarebbe stato sufficiente
accordarsi semplicemente sulle modalità di versamento del relativo importo, con
contestuale dichiarazione di riconoscimento di debito da parte dell’attrice.
Giova rilevare che l'attrice, venendo meno al suo onere di allegazione e specificazione,
non ha mai spiegato le vere ragioni per cui le parti hanno stipulato un
contratto denominato “di lavoro” della durata di due anni, con una
remunerazione mensile fissa e deduzione dei relativi contributi delle
assicurazioni sociali. La sua argomentazione al riguardo, di avere sottoscritto
un contratto di lavoro “per semplicità”, “in linea con quanto fatto
in passato” al solo scopo di garantire il rimborso delle asserite spese che
il convenuto avrebbe sopportato in relazione all’ingaggio del calciatore __________
A__________, appare poco plausibile. Ciò a maggior ragione nel caso di specie a
fronte del rapporto conflittuale tra il convenuto e il Presidente dell’attrice
(deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 8). Se davvero
il convenuto agiva quale procuratore o agente dei calciatori e per loro conto e
l’accordo era finalizzato al solo rimborso delle spese, proprio per evitare
ulteriori problemi o incomprensioni tra le parti, non si capisce il motivo per
cui l’attrice avrebbe dovuto impegnarsi sulla base di un contratto di lavoro
della durata di due anni.
5.2
E’ vero che l’istruttoria non
ha permesso di chiarire in che cosa consistesse l’attività di “consulenza”
del convenuto (né egli, venendo meno al suo onere di allegazione l’ha spiegato),
non essendo al riguardo sufficiente il rinvio al contenuto dei pochi, sporadici
e scarni messaggi delle chat WhatsApp. Al riguardo è tuttavia pacifico, poiché
ammesso dalla medesima attrice nei suoi allegati introduttivi e confermato sia
dai testi che dalla deposizione del suo Presidente, che il convenuto ha
procurato a AP 1 almeno l’ingaggio del giocatore __________ A__________ nel
corso dell’estate 2016, con il quale il Club ha poi concluso un contratto di
lavoro della durata di un anno (deposizione __________ R__________, verbale 11
febbraio 2019, pag. 8; testi __________ C__________ e __________ M__________,
verbale 11 febbraio 2019, pag. 2 e 5).
6.
In merito alla
remunerazione pattuita l’appellante critica il Pretore per non avere ritenuto
condivisibile la sua tesi, secondo cui non si tratterebbe di un salario ma di
un rimborso spese. La censura è irricevibile. Limitandosi l’appellante a
generiche critiche, senza spiegare i motivi per cui la conclusione del primo
giudice sarebbe errata e senza specificare da quali elementi oggettivi
risulterebbe suffragata la sua tesi, l’appellante viene meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la tesi secondo cui l’accordo
sarebbe stato concluso per permettere il rimborso di asserite spese sostenute
dal convenuto in relazione all’ingaggio del giocatore __________ A__________
non risulta dimostrata e appare ancora una volta poco plausibile.
Dall’istruttoria è anzi emerso che la remunerazione prevista nel contratto era
stata concordata quale corrispettivo in favore del convenuto per avere favorito
l’ingaggio del menzionato giocatore e non quale rimborso per asserite spese, di
cui nulla si sa (teste __________ C__________, verbale 11 febbraio 2019, pag.
2). Del resto il medesimo Presidente del Club durante la sua deposizione alla
domanda se AP 1 aveva “versato a AO 1 un onorario come procuratore per
l’ingaggio di A__________” ha ammesso che “la pattuizione doc. B
(che corrisponde al doc. D dell’incarto OR.2018.129, N.d.R.) faceva da
onorario” (deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019,
pag. 9). Come già rilevato dal primo giudice, se veramente il contratto fosse
stato stipulato per permettere il rimborso della somma di fr. 60'000.- che il
convenuto avrebbe anticipato affinché il calciatore __________ A__________
potesse lasciare la sua squadra, appare strano che lo stesso sia stato
stipulato per la durata di 24 mesi (quindi con una remunerazione totale pari a
fr. 120'000.-) quando per il rimborso dell’importo asseritamente anticipato per
l’ingaggio del giocatore, con versamenti mensili di fr. 5'000.-, ne sarebbero
stati sufficienti 12.
7.
Ciò posto, la
qualifica giuridica operata dal primo giudice non convince questa Camera. In
concreto è vero che vi sono numerosi elementi formali indizianti per
l’esistenza di un contratto di lavoro: le denominazioni contenute nell’accordo
(ove si parla di “contratto di lavoro”, di “salario” e si fa
esplicito riferimento all’art. 337 CO), il versamento dei contributi alle
assicurazioni sociali o dell’imposta alla fonte da parte di AP 1, o la durata
dell’accordo. Esse non sono tuttavia di per sé decisive per la qualifica del
contratto, il criterio determinante ai fini del giudizio essendo quello
dell’esistenza o meno di una relazione di subordinazione fra le parti. Nel caso
di specie il convenuto godeva di una più che ampia autonomia
nell’organizzazione del lavoro, il contratto non prevedendo alcuna clausola in
merito al luogo, agli orari, al grado di occupazione o alle vacanze, né
l’istruttoria ha permesso di ritenere che AP 1 avesse impartito direttive in
tal senso al convenuto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dai pochi
messaggi WhatsApp agli atti si deduce che il convenuto contattava il Presidente
o i dirigenti del Club a sua discrezione e senza regolarità, non per adempiere
a un obbligo di rendiconto o per ottemperare a loro direttive, come
erroneamente ritenuto dal Pretore, quanto piuttosto per segnalare all’attrice
il nominativo di giocatori interessati a un ingaggio o per curare il loro
trasferimento a un’altra squadra, attività tipiche di un agente o procuratore
sportivo e che non creano certo alcun rapporto di subordinazione.
8.
Nel caso di specie l’istruttoria ha unicamente permesso di accertare che il contratto “di
lavoro” era in realtà finalizzato a regolare il compenso del convenuto per
avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________. Il teste __________
C__________ ha al riguardo dichiarato che l’accordo con il convenuto era stato sottoscritto
“a margine di un trasferimento di un calciatore, A__________. Si tratta del
corrispettivo per il suo agente, ossia AO 1…normalmente un agente riceve un onorario,
ma in questo caso è stato fatto sotto forma di un contratto di lavoro, su
espressa richiesta del presidente __________, che mi ha spiegato che AO 1
doveva ricevere un corrispettivo per avere favorito questa operazione per
l’arrivo di A__________” (teste __________ C__________, verbale 11 febbraio
2019, pag. 2).
In queste circostanze il
contratto stipulato tra le parti di cui al doc. D deve essere qualificato come
un contratto di mediazione sportiva a cui si applicano nella fattispecie le
norme degli art. 412 segg. CO, ritenuto che l’istruttoria ha potuto unicamente
accertare che esso era finalizzato a regolare il compenso spettante a AO 1 per
avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________ (al riguardo
vedi Scherrer/ Jenny/Muresan,
Sportler-Management und Sportler-Vermittlung–eine Abgrenzung, in Causa Sport
2013, pag. 86 – 91; Hügi,
Sportrecht, 2015, pag. 297).
9.
La qualifica
giuridica del contratto come contratto di mediazione ai sensi degli art. 412
segg. CO non ha alcuna conseguenza sull’esito dell’appello, ritenuto che a tenore dell’art. 413 cpv. 1 CO la mercede è dovuta tosto che il
contratto principale sia concluso a seguito dell'indicazione o della
interposizione del mediatore. La provvigione è così dovuta a condizione che il
mandante giunga a concludere con il terzo il contratto che desiderava, mentre
non è necessario, salvo accordo contrario, che tale contratto venga poi
eseguito (DTF 139 III 271 consid. 2.3; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
spéciaux, 5a ed., n. 4985 e segg.).
Nel caso di specie, come visto, il contratto tra AP 1 e il giocatore __________
A__________ è avvenuto grazie alla mediazione del convenuto (“AO 1 è stato
l’elemento fondamentale di questa negoziazione: noi volevamo il giocatore e lui
ci ha aiutato” [teste __________
M__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 5]; “E’ stato AO 1 a dirmi che c’era la possibilità di ingaggiare A__________”
[deposizione __________ R__________
11.
febbraio 2019, pag. 8]).
Ne discende
che le condizioni per pretendere la remunerazione pattuita sono adempiute, il
fatto che il contratto con il giocatore __________ A__________ sia stato
disdetto dopo un anno risultando del tutto ininfluente sul diritto alla
remunerazione. Nel caso di specie, poi, non vi è alcun elemento agli atti a
sostegno della tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato subordinato
all’esistenza del contratto di lavoro tra AP 1 e il giocatore __________ A__________.
A ciò aggiungasi che, come rettamente accertato dal Pretore e non adeguatamente
censurato per carente motivazione, atteso che l’appellante al riguardo si
limita a trascrivere quanto sostenuto nelle conclusioni, senza spiegare i
motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe
errata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), mancano elementi
che facciano presumere l’esistenza di un accordo di annullamento del contratto
doc. D, né oralmente né in forma tacita, di modo che esso era ancora in vigore
nel gennaio del 2017 e il convenuto ha diritto alla remunerazione pattuita
riferita ai mesi da gennaio ad agosto 2017.
10.
Ne discende che
l’appello presentato dall’attrice deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione del Pretore, con cui è stata accertata l’esistenza
del debito di fr. 32'202.-, seppur per altri motivi, deve essere confermata.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 16 settembre
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 15 luglio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).