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Decisione

12.2019.155

Qualifica contratto: lavoro o mediazione sportiva

28 settembre 2020Italiano20 min

I. Con appello 16

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.155

Lugano

28 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.179

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12

settembre 2018 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'894.70 oltre

interessi al 5% annui dall’esigibilità di ogni pretesa creditoria;

domanda avversata dalla

controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha

integralmente accolto con sentenza 15 luglio 2019;

appellante la

convenuta con appello 16 settembre 2019 con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione con protesta di tasse,

spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 30

ottobre 2019 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta delle

spese giudiziarie di secondo grado;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Il 14 novembre 2014 AP 1 e AO

1 hanno concluso un contratto di lavoro, in base al quale quest’ultimo è stato

assunto dalla prima a tempo indeterminato in qualità di “amministratore

delegato” secondo un mansionario definito nel “Regolamento del Consiglio

di Amministrazione” per un salario mensile lordo di fr. 10'000.- (doc. 1).

B. Con un nuovo

contratto sottoscritto dalle parti il 18 giugno 2015, denominato “contratto

di lavoro”, AO 1 è stato assunto dalla AP 1 in qualità di “consulente

della prima squadra di __________” per un salario mensile lordo di fr.

5'000.-, per dodici mensilità. Il contratto, della durata di 1 anno (dal 1°

luglio 2015 al 30 giugno 2016), riservata la possibilità di “risoluzione

immediata per cause gravi di cui all’art. 337 CO”, sostituiva “ogni

accordo o diverso intendimento antecedentemente pattuito o intercorso” e

poteva essere validamente modificato unicamente con l’accordo scritto delle

parti. La convenzione prevedeva inoltre che AO 1 avrebbe avuto “la massima

autonomia di organizzare il lavoro sia da un punto di vista logistico che

organizzativo” e che avrebbe potuto “svolgere altre attività

professionali senza il preventivo consenso scritto da parte di AP 1” (doc. 2).

Il 18 agosto 2016 è stato sottoscritto un ulteriore contratto denominato “contratto

di lavoro” per la durata di due anni (dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018)

alle medesime condizioni e dal medesimo tenore di quello precedente (doc. B e 3).

C. Nell’estate del 2016 AO

1 ha procurato a AP 1 la possibilità di concludere l’ingaggio del giocatore __________

A__________, poi realizzatosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro per

il periodo 18 agosto 2016 – 30 giugno 2017. Quest’ultima relazione giuridica si

è interrotta anzitempo con la sottoscrizione di un contratto di annullamento

nel gennaio 2017 (doc. 4).

D. A partire dal mese di

gennaio 2017 AP 1 non ha più versato a AO 1 la somma di

fr. 5'000.- mensili pattuita a titolo di salario. Quest’ultimo, dopo avere

sollecitato invano il versamento di quanto dovuto (doc. F), con precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 17 agosto 2017, ha

escusso la AP 1 per l’incasso di fr. 35'000.- oltre interessi a titolo di

pretese salariali per i mesi da gennaio 2017 ad agosto 2017, indicando come

causa dell’obbligazione il contratto del 18 agosto 2016. L’opposizione

interposta dalla AP 1 al menzionato precetto è stata respinta in via

provvisoria per fr. 32'202.- con decisione 25 maggio 2018 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5. Con decisione 15 luglio 2019 il Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l’azione di disconoscimento del

debito introdotta da AP 1, accertato l’esistenza del credito di fr. 32'202.- a

titolo di salari per il periodo gennaio – agosto 2017 (inc. OR.2018.129).

Decisione che è stata confermata da questa Camera con sentenza 28 settembre

2020 (inc. 12.2019.154).

E. Con scritti 10

ottobre 2017 e 13 dicembre 2017 AO 1 ha diffidato AP 1 a volere versare i

salari arretrati (doc. I, J) e con lettera 22 dicembre 2017 le ha comunicato la

disdetta immediata del contratto (doc. K).

F. Con petizione 12 settembre

2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), ha

convenuto in giudizio AP 1 chiedendo di accertare “l’esistenza del contratto

di lavoro 18 agosto 2016” e del credito di fr. 35'894.70 e di condannare la

convenuta al pagamento in suo favore dell’importo menzionato, oltre interessi

al 5% dall’esigibilità di ogni pretesa creditoria, a titolo di salari per i

mesi da ottobre 2017 a giugno 2018.

G. Con risposta 26

ottobre 2018 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rilevando

che l’attore non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa per suo conto. Il

contratto di cui al doc. 3 e B, del 18 agosto 2016, sul quale l’attore fonda il

suo credito, in realtà non sarebbe un contratto di lavoro vero e proprio bensì un

accordo stipulato a margine dell’ingaggio da parte della AP 1 del calciatore __________

A__________, di cui AO 1 sarebbe stato procuratore, che serviva per rimborsare

le spese che egli sosteneva o aveva sostenuto per il giocatore in tale veste.

La fine del rapporto contrattuale tra il club e il giocatore avrebbe pertanto

comportato la caducità automatica del contratto con AO 1, ciò che egli avrebbe

del resto accettato per atti concludenti, l’azione da lui promossa

successivamente costituendo una semplice rappresaglia ai dissapori maturati nel

frattempo con il Presidente della AP 1 per alcune sue esternazioni a mezzo stampa

nell’estate del 2017.

H. Esperita l’istruttoria

(congiuntamente per le cause inc. OR.2018.129 e OR.2018.179) e raccolti gli

allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 15 luglio 2019 qui

impugnata, ha accolto la petizione e condannato la convenuta al pagamento in

favore dell’attore di fr. 35'894.70 a titolo di salari per il periodo ottobre

2017 – giugno 2018, caricando gli oneri processuali a carico della convenuta

con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'000.- a

titolo di ripetibili.

Fatti

I. Con appello 16

settembre 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel

senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe

le sedi. Con risposta 30 ottobre 2019 l’attore si è opposto integralmente al

gravame, protestando le spese giudiziarie di appello.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le

decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione

finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.

Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 16 settembre 2019,

introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio

tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la

risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

2.

Con la decisione qui

impugnata il Pretore, riassunti i principi di interpretazione di un contratto,

sulla base di un’interpretazione oggettiva ha qualificato l’accordo

sottoscritto dalle parti il 18 agosto 2016 (doc. B e 3) come contratto di

lavoro. Egli, sulla base dei riscontri istruttori, ha accertato che l’attore

aveva svolto delle prestazioni lavorative per la convenuta, attivandosi per

cercare dei giocatori o partecipando alle trattative per l’ingaggio e/o curando

i contatti con i calciatori, tenendo informato il Presidente sui risvolti della

sua attività. Il primo giudice, pur rilevando la grande autonomia dell’attore

in relazione al luogo e all’orario di lavoro, ha ammesso l’esistenza di un

rapporto di subordinazione, osservando come in concreto sussisteva “un certo

obbligo di rendicontazione e ottemperanza di direttive”. Il Pretore ha

altresì considerato la remunerazione di fr. 5'000.- lordi mensili prevista dal

contratto quale salario. Egli ha al riguardo respinto l’argomentazione della

convenuta, secondo cui la remunerazione costituirebbe un rimborso delle spese,

rilevando che se il contratto di cui al doc. B e 3 fosse stato stipulato per

rimborsare le asserite spese di fr. 60'000.- concernenti l’ingaggio del

calciatore __________ A__________, non si spiegava il motivo per cui la durata

del contratto oggetto di causa fosse di 24 mesi invece di 12 (60'000: 5'000 =

12). Considerato infine come l’accordo era stato stipulato per un tempo

determinato e rilevata l’assenza di un contratto di annullamento, il primo

giudice ha ritenuto in mora la datrice di lavoro nel pagamento del salario,

ritenendo pertanto giustificata la disdetta immediata per cause gravi del

contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO significata dall’attore alla

convenuta il 22 dicembre 2017. In accoglimento della petizione il Pretore l’ha

quindi condannata al pagamento dell’importo di fr. 35'988.90 oltre interessi a

titolo di salario per i mesi da ottobre 2017 a giugno 2018.

3.

L’appellante

rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del

diritto per avere qualificato l’accordo pattuito tra le parti di cui al doc. B

e 3 come contratto di lavoro. In questa sede la convenuta ripropone la tesi

secondo cui il rapporto contrattuale, malgrado la denominazione, non

costituirebbe un contratto di lavoro bensì un accordo stipulato a margine

dell’ingaggio da parte della AP 1 del calciatore __________ A__________, di cui

AO 1 sarebbe stato procuratore, e che serviva per rimborsare le spese che

quest’ultimo in tale veste avrebbe sostenuto per il giocatore.

4.

La qualifica

giuridica di un contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 217

consid. 3). Il giudice determina liberamente, tenendo conto dell'insieme delle

circostanze del caso concreto (DTF 129 III 664

consid. 3.2), la natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva

senza essere vincolato dalla qualifica, anche concordante, datagli dalle parti

(sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1; 4A_200/2015 del 3

settembre 2015 consid. 4.1.3) o dalla sua denominazione (DTF 129 III 664 consid.

3.1).

Giusta l'art. 319 cpv. 1

CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare

al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato e questi si impegna a

pagargli un salario stabilito a tempo o a cottimo. Il contratto di lavoro si

distingue innanzi tutto dagli altri contratti di prestazione di servizi, in

particolare da un mandato, per l'esistenza di un rapporto di subordinazione (DTF 125 III 78 consid.

4), che rende il lavoratore dipendente dal datore di lavoro dal profilo

personale, organizzativo e temporale e, in una certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid.

3a). Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle

istruzioni del datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro

altrui, occupandovi un posto determinato. Il criterio della subordinazione deve

essere relativizzato per quanto concerne le persone che esercitano delle

professioni liberali o che hanno delle funzioni dirigenti, ove l’indipendenza

del lavoratore è maggiore e la subordinazione è essenzialmente di natura

organizzativa. In tal caso, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro

sono piuttosto la remunerazione fissa o periodica, la messa a disposizione di

un posto di lavoro o l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del

datore di lavoro (sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1;

4A_200/2015 del 3 settembre 2015 consid. 4.2).

5.

L’appellante

contesta l’accertamento pretorile secondo cui l’attore aveva svolto delle

prestazioni lavorative a suo favore. A suo dire, quest’ultimo avrebbe agito

quale procuratore o agente dei giocatori, sua attività principale, e non “per

conto” di AP 1, per la quale non avrebbe svolto alcuna attività. A sostegno

della sua tesi l’appellante rinvia al contenuto dei messaggi WhatsApp inviati

dall’attore al Presidente del Club, dai quali emergerebbe come l’attività

principale del primo sarebbe stata quella di procuratore di calciatori e come

egli in tale veste, nel corso dell’estate 2016, avrebbe procurato a AP 1

l’ingaggio del calciatore __________ A__________, circostanza confermata pure

dai diversi testi sentiti nel corso dell’istruttoria.

5.1

Dal fatto che l’attività

principale dell’attore fosse quella di agente, rispettivamente di procuratore

di calciatori, non si può ancora dedurre, in assenza di ulteriori documenti o

altri elementi oggettivi, che in concreto egli agisse sulla base di accordi

stipulati con i giocatori in loro favore e per loro conto. Se così fosse, non

si spiegherebbe la necessità per le parti di formalizzare un accordo dal tenore

come quello qui in discussione, ritenuto che per procedere all’asserito rimborso

delle spese anticipate dall’attore sarebbe stato sufficiente accordarsi

semplicemente sulle modalità di versamento del relativo importo, con

contestuale dichiarazione di riconoscimento di debito da parte dell’appellante.

Giova rilevare che quest’ultima, venendo meno al suo onere di contestazione e

specificazione, non ha mai spiegato le vere ragioni per cui le parti hanno

stipulato un contratto denominato “di lavoro” della durata di due anni,

con una remunerazione mensile fissa e deduzione dei relativi contributi delle

assicurazioni sociali. La sua argomentazione al riguardo, di avere sottoscritto

un contratto di lavoro “per semplicità”, “in linea con quanto fatto

in passato” al solo scopo di garantire il rimborso delle asserite spese che

l’attore avrebbe sopportato in relazione all’ingaggio del calciatore __________

A__________, appare poco plausibile. Ciò a maggior ragione nel caso di specie a

fronte del rapporto conflittuale tra l’attore e il Presidente della convenuta

(deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 8). Se

davvero l’attore agiva quale procuratore o agente dei calciatori e per loro

conto e l’accordo era finalizzato al solo rimborso delle spese, proprio per

evitare ulteriori problemi o incomprensioni tra le parti, non si capisce il

motivo per cui la convenuta avrebbe dovuto impegnarsi sulla base di un

contratto di lavoro della durata di due anni.

5.2

E’ vero che l’istruttoria non

ha permesso di chiarire in che cosa consistesse l’attività di “consulenza”

dell’attore (né egli, venendo meno al suo onere di allegazione l’ha spiegato),

non essendo al riguardo sufficiente il rinvio al contenuto dei pochi, sporadici

e scarni messaggi delle chat WhatsApp. Al riguardo è tuttavia pacifico, poiché

ammesso dalla medesima convenuta nei suoi allegati introduttivi e confermato

sia dai testi che dalla deposizione del suo Presidente, che l’attore ha

procurato a AP 1 almeno l’ingaggio del giocatore __________ A__________ nel

corso dell’estate 2016, con il quale il Club ha poi concluso un contratto di

lavoro della durata di un anno (deposizione __________ R__________, verbale 11

febbraio 2019, pag. 8; testi __________ C__________ e __________ M__________,

verbale 11 febbraio 2019, pag. 2 e 5).

6.

In merito alla

remunerazione pattuita l’appellante critica il Pretore per non avere ritenuto

condivisibile la sua tesi, secondo cui non si tratterebbe di un salario ma di

un rimborso spese. La censura è irricevibile. Limitandosi l’appellante a

generiche critiche, senza spiegare i motivi per cui la conclusione del primo

giudice sarebbe errata e senza specificare da quali elementi oggettivi

risulterebbe suffragata la sua tesi, l’appellante viene meno al suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la tesi secondo cui l’accordo

sarebbe stato concluso per permettere il rimborso di asserite spese sostenute dall’attore

in relazione all’ingaggio del giocatore __________ A__________ non risulta

dimostrata e appare ancora una volta poco plausibile. Dall’istruttoria è anzi

emerso che la remunerazione prevista nel contratto era stata concordata quale

corrispettivo in favore di AO 1 per avere favorito l’ingaggio del menzionato

giocatore e non quale rimborso per asserite spese, di cui nulla si sa (teste __________

C__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 2). Del resto il medesimo

Presidente del Club durante la sua deposizione alla domanda se AP 1 aveva “versato

a AO 1 un onorario come procuratore per l’ingaggio di A__________” ha

ammesso che “la pattuizione doc. B

faceva da onorario”

(deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 9). Come

già rilevato dal primo giudice, se veramente il contratto fosse stato stipulato

per permettere il rimborso della somma di fr. 60'000.- che l’attore avrebbe

anticipato affinché il calciatore __________ A__________ potesse lasciare la

sua squadra, appare strano che lo stesso sia stato stipulato per la durata di

24.

mesi (quindi con una remunerazione totale pari a fr. 120'000.-) quando per

il rimborso dell’importo asseritamente anticipato per l’ingaggio del giocatore,

con versamenti mensili di fr. 5'000.-, ne sarebbero stati sufficienti 12.

7.

Ciò posto, la

qualifica giuridica operata dal primo giudice non convince questa Camera. In

concreto è vero che vi sono numerosi elementi formali indizianti per

l’esistenza di un contratto di lavoro: le denominazioni contenute nell’accordo

(ove si parla di “contratto di lavoro”, di “salario” e si fa

esplicito riferimento all’art. 337 CO), il versamento dei contributi alle

assicurazioni sociali o dell’imposta alla fonte da parte di AP 1, o la durata

dell’accordo. Esse non sono tuttavia di per sé decisive per la qualifica del

contratto, il criterio determinante ai fini del giudizio essendo quello

dell’esistenza o meno di una relazione di subordinazione fra le parti. Nel caso

di specie l’attore godeva di una più che ampia autonomia nell’organizzazione

del lavoro, il contratto non prevedendo alcuna clausola in merito al luogo,

agli orari, al grado di occupazione o alle vacanze, né l’istruttoria ha

permesso di ritenere che AP 1 gli avesse impartito direttive in tal senso.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dai pochi messaggi WhatsApp agli

atti si deduce che l’attore contattava il Presidente o i dirigenti del Club a

sua discrezione e senza regolarità, non per adempiere a un obbligo di

rendiconto o per ottemperare a loro direttive, come erroneamente ritenuto dal

Pretore, quanto piuttosto per segnalare alla convenuta il nominativo di

giocatori interessati a un ingaggio o per curare il loro trasferimento a

un’altra squadra, attività tipiche di un agente o procuratore sportivo e che

non creano certo alcun rapporto di subordinazione.

8.

Nel caso di specie l’istruttoria ha unicamente permesso di accertare che il contratto “di

lavoro” era in realtà finalizzato a regolare il compenso dell’attore per

avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________. Il teste __________

C__________ ha al riguardo dichiarato che l’accordo con l’attore era stato

sottoscritto “a margine di un trasferimento di un calciatore, A__________.

Si tratta del corrispettivo per il suo agente, ossia AO 1…normalmente un agente

riceve un onorario, ma in questo caso è stato fatto sotto forma di un contratto

di lavoro, su espressa richiesta del presidente __________, che mi ha spiegato

che AO 1 doveva ricevere un corrispettivo per avere favorito questa operazione

per l’arrivo di A__________” (teste __________ C__________, verbale 11

febbraio 2019, pag. 2).

In queste circostanze il

contratto stipulato tra le parti di cui al doc. B e 3 deve essere qualificato

come un contratto di mediazione sportiva a cui si applicano nella fattispecie

le norme degli art. 412 segg. CO, ritenuto che l’istruttoria ha potuto

unicamente accertare che esso era finalizzato a regolare il compenso spettante

a AO 1 per avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________ (al

riguardo vedi Scherrer/ Jenny/Muresan,

Sportler-Management und Sportler-Vermittlung–eine Abgrenzung, in Causa Sport

2013, pag. 86 – 91; Hügi, Sportrecht,

2015, pag. 297).

9.

La qualifica

giuridica del contratto come contratto di mediazione ai sensi degli art. 412

segg. CO non ha alcuna conseguenza sull’esito dell’appello, ritenuto che a tenore dell’art. 413 cpv. 1 CO la mercede è dovuta tosto che il contratto

principale sia concluso a seguito dell'indicazione o della interposizione del

mediatore. La provvigione è così dovuta a condizione che il mandante giunga a

concludere con il terzo il contratto che desiderava, mentre non è necessario,

salvo accordo contrario, che tale contratto venga poi eseguito (DTF 139 III 271

consid. 2.3; Tercier/Bieri/Carron,

Les contrats spéciaux, 5a ed., n. 4985 e segg.).

Nel caso di specie, come visto, il contratto tra AP 1 e il giocatore __________

A__________ è avvenuto grazie alla mediazione del convenuto (“AO 1 è stato

l’elemento fondamentale di questa negoziazione: noi volevamo il giocatore e lui

ci ha aiutato” [teste __________ M__________, verbale 11 febbraio 2019,

pag. 5]; “E’stato AO 1 a dirmi che c’era la possibilità di ingaggiare A__________”

[deposizione __________ R__________ 11 febbraio 2019, pag. 8]).

Ne discende

che le condizioni per pretendere la remunerazione pattuita sono adempiute, il

fatto che il contratto con il giocatore __________ A__________ sia stato

disdetto dopo un anno risultando del tutto ininfluente sul diritto al compenso.

Nel caso di specie, poi, non vi è alcun elemento agli atti a sostegno della

tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato subordinato all’esistenza del

contratto di lavoro tra AP 1 e il giocatore __________ A__________. A ciò

aggiungasi che, come rettamente accertato dal Pretore e non adeguatamente

censurato per carente motivazione, atteso che l’appellante al riguardo si

limita a trascrivere quanto sostenuto nelle conclusioni, senza spiegare i

motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe

errata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), mancano elementi

che facciano presumere l’esistenza di un accordo di annullamento del contratto

doc. B e 3, né oralmente né in forma tacita, di modo che esso era ancora in

vigore nel gennaio del 2017.

Ritenuto

l’ingiustificato ritardo nel pagamento della remunerazione secondo le modalità

pattuite da parte di AP 1 e considerate le diffide e la valida messa in mora di

quest’ultima da parte dell’attore (doc. I, J), egli era senz’altro legittimato

a recedere dal contratto e a chiedere il risarcimento del danno derivante

dall’inadempienza contrattuale ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO. Ne discende che

l’attore ha diritto alla remunerazione per i mesi da ottobre 2017 a giugno 2018

per l’importo complessivo di fr. 35'894.70.

10.

Visto quanto precede

l’appello presentato dall’attrice deve essere respinto nella misura in cui è

ricevibile e la decisione del Pretore, seppur per altri motivi, deve essere

confermata.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

CPC), ritenuto che nella commisurazione delle stesse si è tenuto conto della circostanza

che le considerazioni in fatto e in diritto del presente appello sono in larga

misura identiche a quelle della causa parallela di cui all’inc. n. 12.2019.154

e che la risposta all’appello corrisponde parola per parola a quella allestita

per quella causa parallela, ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali

(art. 2 cpv. 2 LTG e 13 cpv. 1 RTar).

L’importo ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 16 settembre

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 15 luglio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.

2. Gli oneri

processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 200.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).