12.2019.155
Qualifica contratto: lavoro o mediazione sportiva
28 settembre 2020Italiano20 min
I. Con appello 16
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.155
Lugano
28 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.179
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12
settembre 2018 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 35'894.70 oltre
interessi al 5% annui dall’esigibilità di ogni pretesa creditoria;
domanda avversata dalla
controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha
integralmente accolto con sentenza 15 luglio 2019;
appellante la
convenuta con appello 16 settembre 2019 con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione con protesta di tasse,
spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 30
ottobre 2019 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta delle
spese giudiziarie di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 14 novembre 2014 AP 1 e AO
1 hanno concluso un contratto di lavoro, in base al quale quest’ultimo è stato
assunto dalla prima a tempo indeterminato in qualità di “amministratore
delegato” secondo un mansionario definito nel “Regolamento del Consiglio
di Amministrazione” per un salario mensile lordo di fr. 10'000.- (doc. 1).
B. Con un nuovo
contratto sottoscritto dalle parti il 18 giugno 2015, denominato “contratto
di lavoro”, AO 1 è stato assunto dalla AP 1 in qualità di “consulente
della prima squadra di __________” per un salario mensile lordo di fr.
5'000.-, per dodici mensilità. Il contratto, della durata di 1 anno (dal 1°
luglio 2015 al 30 giugno 2016), riservata la possibilità di “risoluzione
immediata per cause gravi di cui all’art. 337 CO”, sostituiva “ogni
accordo o diverso intendimento antecedentemente pattuito o intercorso” e
poteva essere validamente modificato unicamente con l’accordo scritto delle
parti. La convenzione prevedeva inoltre che AO 1 avrebbe avuto “la massima
autonomia di organizzare il lavoro sia da un punto di vista logistico che
organizzativo” e che avrebbe potuto “svolgere altre attività
professionali senza il preventivo consenso scritto da parte di AP 1” (doc. 2).
Il 18 agosto 2016 è stato sottoscritto un ulteriore contratto denominato “contratto
di lavoro” per la durata di due anni (dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018)
alle medesime condizioni e dal medesimo tenore di quello precedente (doc. B e 3).
C. Nell’estate del 2016 AO
1 ha procurato a AP 1 la possibilità di concludere l’ingaggio del giocatore __________
A__________, poi realizzatosi con la sottoscrizione del contratto di lavoro per
il periodo 18 agosto 2016 – 30 giugno 2017. Quest’ultima relazione giuridica si
è interrotta anzitempo con la sottoscrizione di un contratto di annullamento
nel gennaio 2017 (doc. 4).
D. A partire dal mese di
gennaio 2017 AP 1 non ha più versato a AO 1 la somma di
fr. 5'000.- mensili pattuita a titolo di salario. Quest’ultimo, dopo avere
sollecitato invano il versamento di quanto dovuto (doc. F), con precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 17 agosto 2017, ha
escusso la AP 1 per l’incasso di fr. 35'000.- oltre interessi a titolo di
pretese salariali per i mesi da gennaio 2017 ad agosto 2017, indicando come
causa dell’obbligazione il contratto del 18 agosto 2016. L’opposizione
interposta dalla AP 1 al menzionato precetto è stata respinta in via
provvisoria per fr. 32'202.- con decisione 25 maggio 2018 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5. Con decisione 15 luglio 2019 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto l’azione di disconoscimento del
debito introdotta da AP 1, accertato l’esistenza del credito di fr. 32'202.- a
titolo di salari per il periodo gennaio – agosto 2017 (inc. OR.2018.129).
Decisione che è stata confermata da questa Camera con sentenza 28 settembre
2020 (inc. 12.2019.154).
E. Con scritti 10
ottobre 2017 e 13 dicembre 2017 AO 1 ha diffidato AP 1 a volere versare i
salari arretrati (doc. I, J) e con lettera 22 dicembre 2017 le ha comunicato la
disdetta immediata del contratto (doc. K).
F. Con petizione 12 settembre
2018 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. L), ha
convenuto in giudizio AP 1 chiedendo di accertare “l’esistenza del contratto
di lavoro 18 agosto 2016” e del credito di fr. 35'894.70 e di condannare la
convenuta al pagamento in suo favore dell’importo menzionato, oltre interessi
al 5% dall’esigibilità di ogni pretesa creditoria, a titolo di salari per i
mesi da ottobre 2017 a giugno 2018.
G. Con risposta 26
ottobre 2018 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, rilevando
che l’attore non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa per suo conto. Il
contratto di cui al doc. 3 e B, del 18 agosto 2016, sul quale l’attore fonda il
suo credito, in realtà non sarebbe un contratto di lavoro vero e proprio bensì un
accordo stipulato a margine dell’ingaggio da parte della AP 1 del calciatore __________
A__________, di cui AO 1 sarebbe stato procuratore, che serviva per rimborsare
le spese che egli sosteneva o aveva sostenuto per il giocatore in tale veste.
La fine del rapporto contrattuale tra il club e il giocatore avrebbe pertanto
comportato la caducità automatica del contratto con AO 1, ciò che egli avrebbe
del resto accettato per atti concludenti, l’azione da lui promossa
successivamente costituendo una semplice rappresaglia ai dissapori maturati nel
frattempo con il Presidente della AP 1 per alcune sue esternazioni a mezzo stampa
nell’estate del 2017.
H. Esperita l’istruttoria
(congiuntamente per le cause inc. OR.2018.129 e OR.2018.179) e raccolti gli
allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 15 luglio 2019 qui
impugnata, ha accolto la petizione e condannato la convenuta al pagamento in
favore dell’attore di fr. 35'894.70 a titolo di salari per il periodo ottobre
2017 – giugno 2018, caricando gli oneri processuali a carico della convenuta
con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 4'000.- a
titolo di ripetibili.
Fatti
I. Con appello 16
settembre 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Con risposta 30 ottobre 2019 l’attore si è opposto integralmente al
gravame, protestando le spese giudiziarie di appello.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 16 settembre 2019,
introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio
tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo. Parimenti tempestiva è la
risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.
2.
Con la decisione qui
impugnata il Pretore, riassunti i principi di interpretazione di un contratto,
sulla base di un’interpretazione oggettiva ha qualificato l’accordo
sottoscritto dalle parti il 18 agosto 2016 (doc. B e 3) come contratto di
lavoro. Egli, sulla base dei riscontri istruttori, ha accertato che l’attore
aveva svolto delle prestazioni lavorative per la convenuta, attivandosi per
cercare dei giocatori o partecipando alle trattative per l’ingaggio e/o curando
i contatti con i calciatori, tenendo informato il Presidente sui risvolti della
sua attività. Il primo giudice, pur rilevando la grande autonomia dell’attore
in relazione al luogo e all’orario di lavoro, ha ammesso l’esistenza di un
rapporto di subordinazione, osservando come in concreto sussisteva “un certo
obbligo di rendicontazione e ottemperanza di direttive”. Il Pretore ha
altresì considerato la remunerazione di fr. 5'000.- lordi mensili prevista dal
contratto quale salario. Egli ha al riguardo respinto l’argomentazione della
convenuta, secondo cui la remunerazione costituirebbe un rimborso delle spese,
rilevando che se il contratto di cui al doc. B e 3 fosse stato stipulato per
rimborsare le asserite spese di fr. 60'000.- concernenti l’ingaggio del
calciatore __________ A__________, non si spiegava il motivo per cui la durata
del contratto oggetto di causa fosse di 24 mesi invece di 12 (60'000: 5'000 =
12). Considerato infine come l’accordo era stato stipulato per un tempo
determinato e rilevata l’assenza di un contratto di annullamento, il primo
giudice ha ritenuto in mora la datrice di lavoro nel pagamento del salario,
ritenendo pertanto giustificata la disdetta immediata per cause gravi del
contratto di lavoro ai sensi dell’art. 337 CO significata dall’attore alla
convenuta il 22 dicembre 2017. In accoglimento della petizione il Pretore l’ha
quindi condannata al pagamento dell’importo di fr. 35'988.90 oltre interessi a
titolo di salario per i mesi da ottobre 2017 a giugno 2018.
3.
L’appellante
rimprovera al Pretore un errato accertamento dei fatti e una violazione del
diritto per avere qualificato l’accordo pattuito tra le parti di cui al doc. B
e 3 come contratto di lavoro. In questa sede la convenuta ripropone la tesi
secondo cui il rapporto contrattuale, malgrado la denominazione, non
costituirebbe un contratto di lavoro bensì un accordo stipulato a margine
dell’ingaggio da parte della AP 1 del calciatore __________ A__________, di cui
AO 1 sarebbe stato procuratore, e che serviva per rimborsare le spese che
quest’ultimo in tale veste avrebbe sostenuto per il giocatore.
4.
La qualifica
giuridica di un contratto è una questione di diritto (DTF 131 III 217
consid. 3). Il giudice determina liberamente, tenendo conto dell'insieme delle
circostanze del caso concreto (DTF 129 III 664
consid. 3.2), la natura del contratto secondo la sua configurazione oggettiva
senza essere vincolato dalla qualifica, anche concordante, datagli dalle parti
(sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1; 4A_200/2015 del 3
settembre 2015 consid. 4.1.3) o dalla sua denominazione (DTF 129 III 664 consid.
3.1).
Giusta l'art. 319 cpv. 1
CO con un contratto individuale di lavoro il lavoratore si obbliga a lavorare
al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato e questi si impegna a
pagargli un salario stabilito a tempo o a cottimo. Il contratto di lavoro si
distingue innanzi tutto dagli altri contratti di prestazione di servizi, in
particolare da un mandato, per l'esistenza di un rapporto di subordinazione (DTF 125 III 78 consid.
4), che rende il lavoratore dipendente dal datore di lavoro dal profilo
personale, organizzativo e temporale e, in una certa misura, anche economico (DTF 121 I 259 consid.
3a). Il lavoratore è sottoposto alla sorveglianza, agli ordini e alle
istruzioni del datore di lavoro ed è integrato in una struttura di lavoro
altrui, occupandovi un posto determinato. Il criterio della subordinazione deve
essere relativizzato per quanto concerne le persone che esercitano delle
professioni liberali o che hanno delle funzioni dirigenti, ove l’indipendenza
del lavoratore è maggiore e la subordinazione è essenzialmente di natura
organizzativa. In tal caso, gli elementi caratteristici del contratto di lavoro
sono piuttosto la remunerazione fissa o periodica, la messa a disposizione di
un posto di lavoro o l’assunzione del rischio imprenditoriale da parte del
datore di lavoro (sentenza del TF 4A_592/2016 del 16 marzo 2017 consid. 2.1;
4A_200/2015 del 3 settembre 2015 consid. 4.2).
5.
L’appellante
contesta l’accertamento pretorile secondo cui l’attore aveva svolto delle
prestazioni lavorative a suo favore. A suo dire, quest’ultimo avrebbe agito
quale procuratore o agente dei giocatori, sua attività principale, e non “per
conto” di AP 1, per la quale non avrebbe svolto alcuna attività. A sostegno
della sua tesi l’appellante rinvia al contenuto dei messaggi WhatsApp inviati
dall’attore al Presidente del Club, dai quali emergerebbe come l’attività
principale del primo sarebbe stata quella di procuratore di calciatori e come
egli in tale veste, nel corso dell’estate 2016, avrebbe procurato a AP 1
l’ingaggio del calciatore __________ A__________, circostanza confermata pure
dai diversi testi sentiti nel corso dell’istruttoria.
5.1
Dal fatto che l’attività
principale dell’attore fosse quella di agente, rispettivamente di procuratore
di calciatori, non si può ancora dedurre, in assenza di ulteriori documenti o
altri elementi oggettivi, che in concreto egli agisse sulla base di accordi
stipulati con i giocatori in loro favore e per loro conto. Se così fosse, non
si spiegherebbe la necessità per le parti di formalizzare un accordo dal tenore
come quello qui in discussione, ritenuto che per procedere all’asserito rimborso
delle spese anticipate dall’attore sarebbe stato sufficiente accordarsi
semplicemente sulle modalità di versamento del relativo importo, con
contestuale dichiarazione di riconoscimento di debito da parte dell’appellante.
Giova rilevare che quest’ultima, venendo meno al suo onere di contestazione e
specificazione, non ha mai spiegato le vere ragioni per cui le parti hanno
stipulato un contratto denominato “di lavoro” della durata di due anni,
con una remunerazione mensile fissa e deduzione dei relativi contributi delle
assicurazioni sociali. La sua argomentazione al riguardo, di avere sottoscritto
un contratto di lavoro “per semplicità”, “in linea con quanto fatto
in passato” al solo scopo di garantire il rimborso delle asserite spese che
l’attore avrebbe sopportato in relazione all’ingaggio del calciatore __________
A__________, appare poco plausibile. Ciò a maggior ragione nel caso di specie a
fronte del rapporto conflittuale tra l’attore e il Presidente della convenuta
(deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 8). Se
davvero l’attore agiva quale procuratore o agente dei calciatori e per loro
conto e l’accordo era finalizzato al solo rimborso delle spese, proprio per
evitare ulteriori problemi o incomprensioni tra le parti, non si capisce il
motivo per cui la convenuta avrebbe dovuto impegnarsi sulla base di un
contratto di lavoro della durata di due anni.
5.2
E’ vero che l’istruttoria non
ha permesso di chiarire in che cosa consistesse l’attività di “consulenza”
dell’attore (né egli, venendo meno al suo onere di allegazione l’ha spiegato),
non essendo al riguardo sufficiente il rinvio al contenuto dei pochi, sporadici
e scarni messaggi delle chat WhatsApp. Al riguardo è tuttavia pacifico, poiché
ammesso dalla medesima convenuta nei suoi allegati introduttivi e confermato
sia dai testi che dalla deposizione del suo Presidente, che l’attore ha
procurato a AP 1 almeno l’ingaggio del giocatore __________ A__________ nel
corso dell’estate 2016, con il quale il Club ha poi concluso un contratto di
lavoro della durata di un anno (deposizione __________ R__________, verbale 11
febbraio 2019, pag. 8; testi __________ C__________ e __________ M__________,
verbale 11 febbraio 2019, pag. 2 e 5).
6.
In merito alla
remunerazione pattuita l’appellante critica il Pretore per non avere ritenuto
condivisibile la sua tesi, secondo cui non si tratterebbe di un salario ma di
un rimborso spese. La censura è irricevibile. Limitandosi l’appellante a
generiche critiche, senza spiegare i motivi per cui la conclusione del primo
giudice sarebbe errata e senza specificare da quali elementi oggettivi
risulterebbe suffragata la sua tesi, l’appellante viene meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la tesi secondo cui l’accordo
sarebbe stato concluso per permettere il rimborso di asserite spese sostenute dall’attore
in relazione all’ingaggio del giocatore __________ A__________ non risulta
dimostrata e appare ancora una volta poco plausibile. Dall’istruttoria è anzi
emerso che la remunerazione prevista nel contratto era stata concordata quale
corrispettivo in favore di AO 1 per avere favorito l’ingaggio del menzionato
giocatore e non quale rimborso per asserite spese, di cui nulla si sa (teste __________
C__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 2). Del resto il medesimo
Presidente del Club durante la sua deposizione alla domanda se AP 1 aveva “versato
a AO 1 un onorario come procuratore per l’ingaggio di A__________” ha
ammesso che “la pattuizione doc. B
faceva da onorario”
(deposizione __________ R__________, verbale 11 febbraio 2019, pag. 9). Come
già rilevato dal primo giudice, se veramente il contratto fosse stato stipulato
per permettere il rimborso della somma di fr. 60'000.- che l’attore avrebbe
anticipato affinché il calciatore __________ A__________ potesse lasciare la
sua squadra, appare strano che lo stesso sia stato stipulato per la durata di
24.
mesi (quindi con una remunerazione totale pari a fr. 120'000.-) quando per
il rimborso dell’importo asseritamente anticipato per l’ingaggio del giocatore,
con versamenti mensili di fr. 5'000.-, ne sarebbero stati sufficienti 12.
7.
Ciò posto, la
qualifica giuridica operata dal primo giudice non convince questa Camera. In
concreto è vero che vi sono numerosi elementi formali indizianti per
l’esistenza di un contratto di lavoro: le denominazioni contenute nell’accordo
(ove si parla di “contratto di lavoro”, di “salario” e si fa
esplicito riferimento all’art. 337 CO), il versamento dei contributi alle
assicurazioni sociali o dell’imposta alla fonte da parte di AP 1, o la durata
dell’accordo. Esse non sono tuttavia di per sé decisive per la qualifica del
contratto, il criterio determinante ai fini del giudizio essendo quello
dell’esistenza o meno di una relazione di subordinazione fra le parti. Nel caso
di specie l’attore godeva di una più che ampia autonomia nell’organizzazione
del lavoro, il contratto non prevedendo alcuna clausola in merito al luogo,
agli orari, al grado di occupazione o alle vacanze, né l’istruttoria ha
permesso di ritenere che AP 1 gli avesse impartito direttive in tal senso.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dai pochi messaggi WhatsApp agli
atti si deduce che l’attore contattava il Presidente o i dirigenti del Club a
sua discrezione e senza regolarità, non per adempiere a un obbligo di
rendiconto o per ottemperare a loro direttive, come erroneamente ritenuto dal
Pretore, quanto piuttosto per segnalare alla convenuta il nominativo di
giocatori interessati a un ingaggio o per curare il loro trasferimento a
un’altra squadra, attività tipiche di un agente o procuratore sportivo e che
non creano certo alcun rapporto di subordinazione.
8.
Nel caso di specie l’istruttoria ha unicamente permesso di accertare che il contratto “di
lavoro” era in realtà finalizzato a regolare il compenso dell’attore per
avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________. Il teste __________
C__________ ha al riguardo dichiarato che l’accordo con l’attore era stato
sottoscritto “a margine di un trasferimento di un calciatore, A__________.
Si tratta del corrispettivo per il suo agente, ossia AO 1…normalmente un agente
riceve un onorario, ma in questo caso è stato fatto sotto forma di un contratto
di lavoro, su espressa richiesta del presidente __________, che mi ha spiegato
che AO 1 doveva ricevere un corrispettivo per avere favorito questa operazione
per l’arrivo di A__________” (teste __________ C__________, verbale 11
febbraio 2019, pag. 2).
In queste circostanze il
contratto stipulato tra le parti di cui al doc. B e 3 deve essere qualificato
come un contratto di mediazione sportiva a cui si applicano nella fattispecie
le norme degli art. 412 segg. CO, ritenuto che l’istruttoria ha potuto
unicamente accertare che esso era finalizzato a regolare il compenso spettante
a AO 1 per avere procurato l’ingaggio del giocatore __________ A__________ (al
riguardo vedi Scherrer/ Jenny/Muresan,
Sportler-Management und Sportler-Vermittlung–eine Abgrenzung, in Causa Sport
2013, pag. 86 – 91; Hügi, Sportrecht,
2015, pag. 297).
9.
La qualifica
giuridica del contratto come contratto di mediazione ai sensi degli art. 412
segg. CO non ha alcuna conseguenza sull’esito dell’appello, ritenuto che a tenore dell’art. 413 cpv. 1 CO la mercede è dovuta tosto che il contratto
principale sia concluso a seguito dell'indicazione o della interposizione del
mediatore. La provvigione è così dovuta a condizione che il mandante giunga a
concludere con il terzo il contratto che desiderava, mentre non è necessario,
salvo accordo contrario, che tale contratto venga poi eseguito (DTF 139 III 271
consid. 2.3; Tercier/Bieri/Carron,
Les contrats spéciaux, 5a ed., n. 4985 e segg.).
Nel caso di specie, come visto, il contratto tra AP 1 e il giocatore __________
A__________ è avvenuto grazie alla mediazione del convenuto (“AO 1 è stato
l’elemento fondamentale di questa negoziazione: noi volevamo il giocatore e lui
ci ha aiutato” [teste __________ M__________, verbale 11 febbraio 2019,
pag. 5]; “E’stato AO 1 a dirmi che c’era la possibilità di ingaggiare A__________”
[deposizione __________ R__________ 11 febbraio 2019, pag. 8]).
Ne discende
che le condizioni per pretendere la remunerazione pattuita sono adempiute, il
fatto che il contratto con il giocatore __________ A__________ sia stato
disdetto dopo un anno risultando del tutto ininfluente sul diritto al compenso.
Nel caso di specie, poi, non vi è alcun elemento agli atti a sostegno della
tesi secondo cui l’accordo sarebbe stato subordinato all’esistenza del
contratto di lavoro tra AP 1 e il giocatore __________ A__________. A ciò
aggiungasi che, come rettamente accertato dal Pretore e non adeguatamente
censurato per carente motivazione, atteso che l’appellante al riguardo si
limita a trascrivere quanto sostenuto nelle conclusioni, senza spiegare i
motivi di fatto e di diritto per cui la conclusione del primo giudice sarebbe
errata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1), mancano elementi
che facciano presumere l’esistenza di un accordo di annullamento del contratto
doc. B e 3, né oralmente né in forma tacita, di modo che esso era ancora in
vigore nel gennaio del 2017.
Ritenuto
l’ingiustificato ritardo nel pagamento della remunerazione secondo le modalità
pattuite da parte di AP 1 e considerate le diffide e la valida messa in mora di
quest’ultima da parte dell’attore (doc. I, J), egli era senz’altro legittimato
a recedere dal contratto e a chiedere il risarcimento del danno derivante
dall’inadempienza contrattuale ai sensi dell’art. 107 cpv. 2 CO. Ne discende che
l’attore ha diritto alla remunerazione per i mesi da ottobre 2017 a giugno 2018
per l’importo complessivo di fr. 35'894.70.
10.
Visto quanto precede
l’appello presentato dall’attrice deve essere respinto nella misura in cui è
ricevibile e la decisione del Pretore, seppur per altri motivi, deve essere
confermata.
Le spese giudiziarie della
procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
CPC), ritenuto che nella commisurazione delle stesse si è tenuto conto della circostanza
che le considerazioni in fatto e in diritto del presente appello sono in larga
misura identiche a quelle della causa parallela di cui all’inc. n. 12.2019.154
e che la risposta all’appello corrisponde parola per parola a quella allestita
per quella causa parallela, ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali
(art. 2 cpv. 2 LTG e 13 cpv. 1 RTar).
L’importo ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 16 settembre
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 15 luglio 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è confermata.
2. Gli oneri
processuali di fr. 500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 200.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).