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Decisione

12.2019.156

Mandato - società semplice - azione di rendiconto

4 agosto 2020Italiano14 min

I. L’appello 16

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.156

Lugano

4 agosto 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.17 della

Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 4

maggio 2017 da

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO

1

rappr. dagli avv. PA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta

a consegnargli, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e

con la comminatoria dell’art. 292 CP nonché di una multa disciplinare fino a

fr. 1'000.- per ogni giorno d’inadempimento, l’intera contabilità e,

rispettivamente, ogni altro documento necessario, allestito durante le

annualità del periodo di loro comproprietà della scuderia “__________” di __________;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 18 luglio 2019 ha dichiarato

irricevibile;

ed ora sull’appello e reclamo 16 settembre 2019 con

cui l'attore ha chiesto la riforma del querelato giudizio in via principale nel

senso di accogliere la petizione e in via subordinata nel senso di ridurre da

fr. 5'400.- a fr. 2'000.- le ripetibili dovute alla controparte, il tutto protestando

spese e ripetibili;

mentre la convenuta con risposta 31 ottobre 2019 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Tra il 1998 e il

2002 AP 1 e AO 1 (la quale, in virtù di un successivo matrimonio, ha poi mutato

il suo cognome in AO 1) hanno acquistato, in ragione di 1/2 ciascuno, il fondo

n. __________ RFD di __________ e i fondi n. __________ e __________ RFD di __________,

sui quali è in seguito stata esercitata, tramite la ditta individuale di costei

denominata “Scuderia __________”, l’attività di pensione per cavalli.

Il 10 ottobre 2016 AP 1 e AO

1 hanno venduto il fondo n. __________ RFD di __________ a M__________ __________

e a G__________ __________. Quello stesso giorno AO 1 ha ceduto le sue quote

del fondo n. __________ RFD di __________ e del fondo n. __________ RFD di __________

a AP 1, fondi che in seguito sono stati dati in affitto a M__________ __________

e a G__________ __________.

Questi ultimi hanno a loro

volta aperto una loro scuderia.

2. Con petizione 4

maggio 2017 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha

convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna per ottenerne la condanna a consegnargli, entro 15 giorni

dalla crescita in giudicato della sentenza e con la comminatoria dell’art. 292

CP nonché di una multa disciplinare fino a fr. 1'000.- per ogni giorno

d’inadempimento, l’intera contabilità e, rispettivamente, ogni altro documento

necessario, allestito durante le annualità del periodo di loro comproprietà

della scuderia “__________”.

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 18 luglio 2019, ha dichiarato irricevibile la petizione

per l’assenza di un interesse degno di protezione dell’attore (ma in realtà, a

ben vedere, l’ha respinta nel merito), ponendo la tassa di giustizia di fr. 4'000.-

e le spese di fr. 1’477.-, comprensive delle spese processuali della procedura

di conciliazione, a carico di quest’ultimo, tenuto altresì a rifondere alla

controparte fr. 5’400.- per ripetibili.

4. Con l’appello e

reclamo 16 settembre 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con

risposta 31 ottobre 2019, l’attore ha chiesto di riformare il querelato

giudizio in via principale nel senso di accogliere la petizione, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi, e in via subordinata nel senso di

ridurre da

fr. 5'400.- a fr. 2'000.- le ripetibili dovute alla controparte, protestando

spese e ripetibili di seconda istanza.

5. Il Pretore ha evidenziato

che in base alla giurisprudenza l’interesse degno di protezione della parte

attrice, presupposto processuale che doveva essere dato al momento

dell’emanazione della sentenza, trovava il suo limite nell’abuso di diritto,

che il Tribunale federale aveva riconosciuto, nell’azione di rendiconto fondata

sull’art. 400 CO o anche sull’art. 541 CO, quando la parte attrice non aveva

avanzato alcuna richiesta durante gli anni senza emettere delle riserve e senza

che emergessero dei nuovi elementi tali da giustificare delle spiegazioni (TF

4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1).

Ciò premesso, egli ha

ritenuto che nel caso di specie l’azione di rendiconto inoltrata dall’attore fosse

senz’altro abusiva e dunque difettasse del necessario interesse degno di

protezione, sia nell’evenienza in cui costui avesse agito per conto di M__________

__________ e di G__________ __________, che nel frattempo lo avevano assunto

quale nuovo gestore della scuderia, per garantire la continuità dell’attività

della stessa, sia nell’evenienza in cui costui avesse agito come socio della

società semplice a suo tempo venuta in essere con la convenuta, per valutarne

l’operato quale socia amministratrice e per quindi far valere nei suoi

confronti delle eventuali pretese di liquidazione.

Nel primo caso l’attore

non aveva dimostrato né l’avvenuta ripresa dell’attività della scuderia, nel

senso di un passaggio di attivi e di passivi con conseguente necessità di

disporre della precedente contabilità (cfr. la clausola 3 dei contratti di

cessione del fondo n. __________ RFD di __________ e le testimonianze di D__________

__________ p. 3 di G__________ __________ p. 6), né l’esistenza dell’incarico

di nuovo gestore conferitogli da M__________ __________ e da G__________ __________

(cfr. la clausola 9 del contratto di cessione del fondo n. __________ RFD di __________

e la testimonianza di G__________ __________ p. 6).

Nel secondo caso,

quand’anche fosse stata provata l’esistenza di una società semplice tra le

parti, l’attore non aveva sufficientemente allegato né provato il suo interesse

degno di protezione alla consegna della contabilità di tutti gli anni di

gestione comune: negli allegati preliminari egli non aveva mai fatto accenno a

suoi eventuali diritti di socio non rispettati, come ad esempio la

partecipazione all’utile della società, oppure a dubbi sulla gestione amministrativa

contabile da parte della convenuta, oppure ancora ad eventuali concrete pretese

di liquidazione in suo favore, a cui aveva vagamente accennato nell’allegato

conclusivo, sia pure senza averle specificate; egli si era lamentato solo di

non aver potuto allestire la dichiarazione TUI, ma non aveva spiegato il perché

e neppure aveva chiesto il richiamo del relativo incarto riguardante la

convenuta.

6. Con l’appello

l’attore ha contestato che la sua azione di rendiconto fosse abusiva e

difettasse dell’interesse degno di protezione, e ciò sia nell’evenienza in cui egli

avesse agito, su incarico di M__________ __________ e di G__________ __________,

in qualità di nuovo gestore della scuderia, sia nell’evenienza in cui fosse invece

intervenuto quale socio della società semplice a suo tempo venuta in essere con

la convenuta.

6.1. Con riferimento alla

prima ipotesi, l’attore ha sostenuto che nel caso di specie era evidente che M__________

__________ e G__________ __________ avevano di fatto ripreso l’attività della

scuderia e che, se così non fosse stato, avrebbero almeno dovuto essere posti “nelle

condizioni di poter evadere le questioni pendenti con un normale passaggio di

consegne” (appello p. 9), aggiungendo che per questo motivo, essendo egli stato

da loro autorizzato a continuare a svolgere l’attività di gerente della

scuderia con il ruolo di supervisore (cfr. la clausola 9 del contratto di

cessione del fondo n. __________ RFD di __________ e la testimonianza di G__________

__________ p. 6), ruolo da lui per altro già esercitato subito dopo la

compravendita dei fondi, si era assunto “il compito di venire incontro al

nuovo proprietario” (appello p. 9).

La censura non può trovare

accoglimento. L’attore, pur avendo illustrato i motivi a sostegno del fatto che

egli sarebbe stato incaricato da M__________ __________ e da G__________ __________

di svolgere l’attività di gerente della scuderia, non ha in effetti spiegato,

in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138

III 374 consid. 4.3.1, TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4,

4A_252/2012 del 27 settembre 2012 consid. 9.2.1, 4A_474/2013 del 10 marzo 2014

consid. 3.1 e 3.2), per quali ragioni di fatto o di diritto il giudice di prime

cure avrebbe tuttavia sbagliato nel ritenere che egli non avesse però

dimostrato l’avvenuta ripresa, nell’ambito della compravendita immobiliare a

costoro (egli - si aggiunga qui - neppure ha preteso e provato la tesi, per

altro addotta irritualmente solo in questa sede, che ciò potesse essere

avvenuto nell’ambito della compravendita immobiliare a lui), dell’attività

della scuderia, nel senso di un passaggio di attivi e di passivi con

conseguente necessità di disporre della precedente contabilità, non potendo

bastare il solo fatto che ciò sarebbe stato per lui “evidente”.

In tali circostanze è a

ragione che il magistrato ha in sostanza concluso che nell’ambito di quel

contratto la convenuta non era tenuta a fornire il rendiconto ora richiestole

in causa, essendo oltretutto chiaro che la relativa legittimazione attiva sarebbe

semmai spettata agli acquirenti e non certo all’attore, poco importando se egli

fosse stato effettivamente incaricato di continuare a svolgere l’attività di

gerente della scuderia.

6.2. Con riferimento alla

seconda ipotesi l’attore, oltre ad aver ribadito il suo irrinunciabile diritto

ad ottenere, senza la necessità di allegare un interesse particolare, il

rendiconto ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (disposizione applicabile anche in

presenza di una società semplice in virtù del rimando di cui all’art. 540 cpv.

1 CO), ha rilevato che le considerazioni sviluppate dal giudice di prime cure non

erano per nulla corroborate dall’istruttoria.

La censura dev’essere

disattesa. L’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC), non ha in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di diritto

il primo giudice avrebbe sbagliato nel ritenere che egli negli allegati

preliminari non avesse mai fatto accenno a suoi eventuali diritti di socio non

rispettati, come ad esempio la partecipazione all’utile della società, oppure a

dubbi sulla gestione amministrativa contabile da parte della convenuta, oppure

ancora ad eventuali concrete pretese di liquidazione in suo favore, a cui aveva

poi vagamente accennato, senza però averle specificate, solo nell’allegato

conclusivo, e che di conseguenza in base alla giurisprudenza la sua richiesta

di rendiconto fosse abusiva. In questa sede egli ha anzi pacificamente ammesso

di non aver rimproverato alla convenuta violazioni antecedenti all’inoltro

dell’istanza, di non aver mai nutrito sospetti nei suoi confronti e di averne persino

avallato la gestione (appello p. 11), mentre che, riferendosi al pagamento delle

spese pendenti rivendicato nei suoi confronti dalla convenuta in sede

preprocessuale (doc. I), non ha preteso (appello p. 15), prima ancora di averlo

provato, di aver già indicato negli allegati preliminari che il rendiconto si

imponesse anche per verificare la fondatezza o meno di tali pretese.

7. Con il “reclamo” l’attore

ha chiesto di ridurre, siccome eccessive, le somme poste a suo carico in prima

sede a titolo di tassa di giustizia (fr. 4'000.-) e di spese (fr. 1’477.-), precisando

che le ripetibili poste a suo carico (fr. 5'400.-), anch’esse eccessive, dovevano

in ogni caso essere limitate a fr. 2'000.-.

7.1. La decisione sulle

spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali ed assegna le

ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è

così impugnabile con la sentenza finale mediante appello se, pronunciata in una

controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima - com’è

pacificamente il caso nella fattispecie - è di almeno

fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), o con reclamo se il

suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art. 319 lett. a CPC). Giusta

l’art. 110 CPC, laddove il dispositivo sulle spese giudiziarie è impugnato in

modo indipendente è tuttavia dato solo il rimedio del reclamo, e ciò a

prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere impugnata con

appello o reclamo (cfr. Trezzini,

Commentario pratico al CPC, 2ª ed., p. 565).

Nel

caso di specie, visto che il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili

era stato impugnato dall’attore assieme al dispositivo sul merito e non a

titolo indipendente, quest’ultimo non aveva la necessità di inoltrare sul tema

un reclamo separato, potendo senz’altro far valere le sue rimostranze

nell’ambito dell’appello. Contrariamente a quanto preteso in questa sede dalla

convenuta, ciò non comporta tuttavia alcun pregiudizio per la controparte,

nulla ostando in effetti a che il suo “reclamo” sia convertito in appello, di

cui per il resto adempie tutte le condizioni formali (cfr. II CCA 5 marzo 2018

inc. n. 12.2015.215/216, 20 aprile 2018 inc. n. 12.2016.216, 26 novembre 2018

inc. n. 12.2016.136/138, 19 maggio 2020 inc. n. 12.2019.70).

7.2. La

censura riferita alle spese processuali è irricevibile.

L’attore, che per altro sul tema ha pure rimproverato

al primo giudice - a torto - un presunto atteggiamento contraddittorio per aver

dichiarato irricevibile la sua petizione dopo essersi riferito al valore di

causa da lui proposto, non ha in effetti indicato l’entità delle tasse e delle

spese che a suo dire sarebbero state congrue, il fatto di ritenere eccessivo

quanto attribuito nel querelato giudizio e di chiederne la riduzione non

costituendo ancora una sufficiente domanda d’appello ai sensi dell’art. 311

cpv. 1 CPC (cfr. ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 76 ad art. 311 CPC; cfr. pure, con riferimento a domande di riduzioni di

importi assegnati dall’istanza inferiore, DTF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 e

6.3 e II CCA 27 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.19, 11 ottobre 2016 inc. n.

12.2016.57, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 12 maggio 2017 inc. n.

12.2017.7, 16 ottobre 2017 inc. n. 12.2017.164, 30 luglio 2018 inc. n.

12.2018.24, 10 maggio 2019 inc. n. 12.2018.17, 26 marzo 2020 inc. n. 12.2018.94).

7.3. La

censura riferita alle ripetibili è infondata nel merito.

Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle

ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento,

censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola

non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi

della tariffa applicabile (cfr. II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11

marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto

2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015

inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16, 21

ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.101, 12

maggio 2017 inc. n. 12.2017.7; III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3). Ora,

ritenuto che in presenza di un valore litigioso di fr. 30’001.- l’art. 11 cpv.

1 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili prevede un’aliquota dal

10% al 20%, è incontestabile che nel caso concreto il giudice di prime cure,

attribuendo un’indennità per ripetibili di fr. 5’400.- (ossia circa il 18% del

valore litigioso), è ampiamente rimasto nei limiti della tariffa applicabile,

per cui il suo giudizio sul tema sfugge di principio ad ogni critica.

8. Ne discende che

l’appello dell’attore dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

Le spese giudiziarie della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di

fr. 30'001.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 16

settembre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese

processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF).