12.2019.166
Contratto di rappresentanza in esclusiva (fornitura di vini), risarcimento del danno derivante da importazioni parallele
9 settembre 2020Italiano16 min
fosse efficacemente intervenuta per far cessare la “concorrenza digitale di D__________”
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.166
Lugano
9 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2016.109
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 28
maggio 2016 da
AP
1
contro
AO
1 (Italia)
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto in via principale di riconoscere L__________ S.p.A. (ora AO 1)
inadempiente sul piano contrattuale nei suoi confronti e di condannarla al
pagamento di Euro 180'869.45 equivalenti a fr. 200'000.- oltre interessi al 5%
dal 29 dicembre 2015 e, in via subordinata, di ritenere AO 1 responsabile nei
suoi confronti di un atto illecito extracontrattuale e di condannarla al
pagamento di Euro 180'869.45 equivalenti a fr. 200'000.- oltre interessi al 5%
dal 29 dicembre 2015, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richieste avversate dalla
convenuta con risposta 30 agosto 2016, che ha postulato la reiezione della
petizione e nel contempo formulato domanda riconvenzionale tendente alla
condanna dell’attrice al pagamento di Euro 47'983.97 oltre interessi al 5% dal
15 giugno 2015 e a rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al PE
n. __________83 dell’UE di Lugano;
sulle quali il Pretore
aggiunto si è pronunciato con decisione 3 settembre 2019, con la quale ha
respinto la petizione, caricando la tassa di giustizia di fr. 8'000.-, le spese
di assunzione delle prove di fr. 200.- e quelle della procedura di
conciliazione di fr. 250.- all’attrice, condannata a rifondere alla controparte
fr. 16'000.- per ripetibili, e accogliendo la domanda riconvenzionale con
conseguente condanna di AP 1 al pagamento alla controparte di Euro 47'983.97
oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2015, nonché rigettando in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________83 dell’UE di Lugano e caricando la
tassa di giustizia della procedura riconvenzionale di fr. 3'500.- alla convenuta
riconvenzionale, condannata a rifondere all’attrice riconvenzionale fr. 6'500.-
a titolo di ripetibili;
appellante
l’attrice,
che con appello 4 ottobre 2019 ha chiesto l’annullamento e la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e, dall’altro lato, di
respingere la domanda riconvenzionale e dichiarare, esperita la compensazione
con il maggior credito di AP 1, che essa nulla deve a AO 1, con protesta di
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
rilevato che con risposta
all’appello del 14 novembre 2019 la convenuta ne ha chiesto la reiezione
integrale, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel marzo 2010 AP 1
ha concluso un contratto di rappresentanza esclusiva con AO 1 - società che in
corso di causa ha mutato la sua ragione sociale in AO 1 - con cui quest’ultima,
concedente, si era impegnata a garantire alla prima, rappresentante, la
fornitura dei vini del marchio __________, in special modo prosecco, in
esclusiva per tutto il territorio elvetico a eccezione della zona di __________.
Dal canto suo, AP 1 si era impegnata ad acquistare e promuovere tali prodotti
in Svizzera, stabilendo che avrebbe dovuto tentare di ottenere un fatturato
minimo di vendita di
Euro 300'000.-, traguardo invero mai raggiunto (doc. 11).
2. Il 24 febbraio 2015 AP
1 ha scritto una e-mail a AO 1 lamentandosi del fatto che, come già comunicato
in precedenza, i suoi rappresentanti si confrontavano regolarmente con
ristoratori che proponevano prodotti __________ da loro mai forniti e a prezzi
per loro improponibili, nonché segnalando d’aver scoperto l’esistenza del sito www.__________.ch
aperto dalla ditta svizzera D__________ __________ GmbH, sul cui sito www.d__________.ch
al quale esso rinviava sarebbero stati offerti prodotti della casa vinicola
veneta. La missiva si concludeva con la richiesta, oltre che di intervenire a
difesa dei diritti della società importatrice ticinese, di ricevere una
conferma scritta attestante l’esclusiva a suo favore per la rivendita dei vini __________
in Svizzera ad eccezione della zona di __________ (doc. I).
Il 5 marzo 2015 AO 1 ha
annunciato alla controparte d’aver avviato un’azione legale a tutela del
marchio nei confronti di D__________ __________ GmbH.
Il 6 maggio 2015 AP 1 ha
nuovamente scritto a AO 1 per lamentare la problematica del mercato parallelo e
rivendicare una riduzione dei prezzi di fornitura in modo da poter essere
concorrenziali e riconquistare la clientela perduta. Argomenti ribaditi un paio
di mesi dopo, il 30 giugno 2015, quando la ditta rappresentante ha ragguagliato
la fornitrice sulla persistenza delle importazioni parallele a prezzi inferiori
a quelli praticatile, fornendo ulteriori dettagli sulle società terze
coinvolte.
Il 3 settembre 2015 ha
avuto luogo un incontro tra le parti presso la sede della AP 1, in occasione
del quale, oltre a discutere delle problematiche sollevate da quest’ultima
senza tuttavia giungere a un chiarimento soddisfacente, AO 1 le ha fissato un
termine perentorio di 7 giorni per procedere al pagamento della fattura n. 2547
del 15 giugno 2015 per un ammontare di Euro 47'983.97 relativa a una partita di
vini già da tempo consegnata.
A questa richiesta di
versamento AP 1 non ha mai dato seguito. Di conseguenza, con scritto
raccomandato 19 ottobre 2015, AO 1 ha deciso di disdire in via definitiva il
contratto di rappresentanza esclusiva che legava le due ditte.
3. Con istanza 29
dicembre 2015 AP 1 ha dato avvio alla procedura di conciliazione nei confronti
di AO 1 postulandone la condanna al pagamento di un risarcimento danni di fr.
200'000.- oltre interessi moratori, al termine della quale, non essendo stato
possibile trovare un accordo, ha ottenuto l’autorizzazione ad agire ai sensi
dell’art. 209 CPC.
Il 14 marzo 2016 AO 1 ha
fatto spiccare dall’UE di Lugano nei confronti di AP 1 il PE __________83 per
fr. 52'765.42 oltre interessi, notificato il 22 marzo seguente.
Con petizione 28 maggio
2016 AP 1 ha convenuto in giudizio di fronte alla Pretura di Lugano, Sezione 1,
AO 1 chiedendo, in via principale, che quest’ultima fosse riconosciuta
inadempiente e di conseguenza condannata al versamento a suo favore di Euro
180'869.45 equivalenti a
fr. 200'000.- al tasso di cambio del 28 maggio 2016, oltre interessi al 5% dal
29 dicembre 2015 e, in via subordinata, che la convenuta fosse riconosciuta
responsabile nei sui confronti di atto illecito extracontrattuale e di
conseguenza condannata al versamento a suo favore di Euro 180'869.45
equivalenti a
fr. 200'000.- al tasso di cambio del 28 maggio 2016, oltre interessi al 5% dal
29 dicembre 2015. A sua detta, la convenuta avrebbe violato il contratto di
rappresentanza esclusiva, o comunque commesso un atto illecito, non avendo
intrapreso nulla per impedire le importazioni parallele in Svizzera e per bloccare
le vendite di prodotti __________ attraverso i siti www.__________.ch e www.d__________.ch,
così come praticandole, a differenza che alle ditte concorrenti, dei prezzi
maggiorati dei costi di trasporto.
Con risposta e domanda
riconvenzionale 30 agosto 2016 la convenuta ha chiesto di respingere la
petizione e di condannare l’attrice al pagamento di Euro 47'983.97 oltre
interessi al 5% dal 15 giugno 2015 nonché di rigettare in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________83 dell’UE di Lugano. In particolare ha
contestato di aver infranto il contratto di esclusiva e di aver commesso atti
illeciti, così come ha negato l’esistenza del danno economico rivendicato e
rifiutato la sua quantificazione, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il
pagamento della sua fattura ancora scoperta.
Dopo che le parti, nei
rispettivi allegati di replica e duplica (principale e riconvenzionale), così
come in quelli conclusivi si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e
domande, con sentenza 3 settembre 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la
petizione, caricando le relative tasse e spese all’attrice e condannandola a
rifondere alla convenuta, che nel frattempo aveva mutato la propria ragione
sociale in AO 1,
fr. 16'000.- a titolo di ripetibili, mentre ha accolto la domanda
riconvenzionale, condannando l’attrice al pagamento alla controparte di Euro
47'983.47 oltre interessi di mora, rigettando in via definitiva l’opposizione
al menzionato PE e caricando la tassa e le spese della procedura
riconvenzionale alla convenuta riconvenzionale, chiamata a corrispondere
all’attrice riconvenzionale fr. 6'500.- a titolo di ripetibili.
4. Con
appello 4
ottobre 2019 AP 1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso
di accogliere la petizione e respingere la domanda riconvenzionale e “esperita
la compensazione con il maggior credito di AP 1 di cui alla petizione,
dichiarare che AP 1 nulla deve a AO 1”, il tutto con protesta di tasse e
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con risposta 14 novembre
2019 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.
5. L’atto di appello
deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere
motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore aggiunto. Egli non può dunque limitarsi a proporre una
propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche
puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere
messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
In questo senso l’appello
in disamina risulta in buona parte, se non quasi del tutto, irricevibile,
soprattutto (ma non solo) per quanto concerne le considerazioni presentate sino
a pagina 5: in effetti AP 1 si è concentrata sull’esposizione della propria
versione dei fatti senza tuttavia confrontarsi con la sentenza impugnata.
Fatti
6. Ciò posto, il
gravame non meriterebbe accoglimento neppure se si esaminassero le
argomentazioni avanzate dalla ricorrente.
Con l’appello l’attrice ha
sostenuto che il Pretore aggiunto, per respingere la petizione, avrebbe
stravolto l’esito dell’istruttoria, avendo erroneamente ritenuto che __________
fosse efficacemente intervenuta per far cessare la “concorrenza digitale di D__________”
sul territorio svizzero, non accorgendosi delle vendite attive all’interno del
territorio nonostante le prove agli atti (in particolare le dichiarazioni della
teste C__________ D__________ e i doc. HH e doc. 20), non rilevando la palese
violazione della buona fede da parte della convenuta, non tenendo conto che era
stato dimostrato che a AP 1 veniva applicato, a differenza degli altri clienti,
un prezzo maggiorato delle spese di trasporto (cfr. doc. 13, 14, 15, AA, BB) e
che erano state dimostrate le “perduranti pubblicità in rete a favore di D__________”
(cfr. doc. I, GG, V). Se il primo giudice avesse correttamente valutato le
emergenze istruttorie, avrebbe dovuto considerare assodato che AO 1 aveva
illecitamente venduto sottocosto i suoi vini ai concorrenti dell’attrice e
aveva pure fatto pubblicità o consentito di farla (come a suo dire attestato
dai doc. 17 e 18 che non avrebbero comportato alcuna reazione da parte della
convenuta) a ditte che violavano l’esclusiva territoriale di cui AP 1 godeva in
forza del relativo contratto, cagionandole un danno patrimoniale.
6.1. Con la sentenza impugnata,
il Pretore aggiunto ha stabilito che l’attrice, cui incombeva l’onere della
prova, non aveva allegato in maniera circostanziata né tantomeno dimostrato
che, nel periodo di validità del contratto di esclusiva, la convenuta avesse
rifornito con i suoi prodotti altri rivenditori in territorio svizzero (esclusa
la zona di __________), in special modo D__________ __________ GmbH, oppure che
avesse direttamente smerciato tali prodotti in detta regione. Neppure era stato
allegato né dimostrato, secondo il primo giudice, che dei rappresentanti
esterni (ad esempio italiani) della convenuta si fossero fatti pubblicità e
avessero acquisito attivamente clienti in Svizzera: la ditta D__________ __________
GmbH non era rappresentante di AO 1, per cui, in assenza di un rapporto
contrattuale, quest’ultima non poteva impedirle di proporre vini del suo
marchio. D’altronde, ha proseguito il Pretore aggiunto, la convenuta aveva
fatto quanto in suo potere per favorire l’attrice, intervenendo efficacemente
affinché D__________ __________ GmbH cessasse di usare il dominio www.__________.ch.
In base a questi elementi, che escludevano una violazione del contratto di
rappresentanza esclusiva, il primo giudice ha così negato l’esistenza di una
responsabilità ex art. 97 cpv. 1 CO.
La responsabilità
extracontrattuale per atti illeciti ai sensi dell’art. 41 CO è stata infine
negata, non essendo stato minimamente sostanziato né provato dall’attrice, cui
incombeva l’onere probatorio, l’adempimento dei presupposti dell’atto illecito,
oltre a non essere neppure stato indicato quali norme protettive del patrimonio
sarebbero state violate dalla convenuta.
6.2. Le contestazioni
d’appello, che nonostante l’apparenza risultano essere piuttosto generiche, non
sono atte a intaccare la conclusione pretorile. In effetti, le allegazioni
ricorsuali non forniscono elementi che consentano di accertare che,
contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, vi sia stata da parte di AO
1 una violazione del contratto di rappresentanza esclusiva consistente nella
vendita diretta di suoi prodotti a clienti o rifornitori presenti sul
territorio elvetico (a esclusione della zona di __________), rispettivamente
nell’aver incaricato o consentito a suoi rappresentanti esterni (in particolare
italiani) di farsi pubblicità e di acquisire attivamente clienti in Svizzera.
Per di più, l’esistenza di questi rappresentanti esterni, per mezzo dei quali
l’esclusiva sarebbe stata violata, non è stata provata in alcun modo, sicché
decade qualsiasi possibilità di muovere degli appunti alla convenuta per non
essere intervenuta nei loro confronti.
L’appellante non ha
criticato l’accertamento del primo giudice secondo il quale D__________ __________
GmbH non aveva alcun rapporto contrattuale con AO 1, che neppure l’aveva mai
rifornita di suoi vini, per cui quest’ultima non poteva impedirle di proporre
in Svizzera i suoi prodotti. Di conseguenza l’affermazione secondo la quale
sarebbe provata un’azione diretta di disturbo a AP 1 da parte della convenuta
(o quanto meno da essa approvata tacitamente) rimane una mera allegazione di
parte, e dunque irricevibile (art. 310 e 311 CPC), oltre che non provata.
Alla stessa stregua
l’appellante non ha spiegato perché il Pretore aggiunto avrebbe sbagliato a
fondare la sua convinzione che la ditta convenuta fosse intervenuta con
successo per far cessare l’abuso da parte di D__________ __________ Sagl del
sito www.__________.ch sulle testimonianze di C__________ D__________ e S__________
G__________, oltre che sui documenti doc. 17 e 18 (in relazione con altri agli
atti), limitandosi a formulare inconcludenti critiche relative a presunte
incongruenze di data e arrivando addirittura a contraddirsi riconoscendo che il
sito era divenuto nel frattempo di proprietà di AO 1 (appello, pag. 4 pto. 8).
6.3. La
tematica dei
prezzi gonfiati dai costi di trasporto praticati a AP 1, ma non alle ditte
concorrenti, è irrilevante per l’accertamento di un’eventuale violazione
contrattuale da parte di AO 1, non essendovi alcuna prova che questa abbia rifornito
direttamente o indirettamente dei clienti, rispettivamente dei rivenditori
svizzeri.
6.4. Alla stessa stregua,
va a titolo abbondanziale precisato che l’esistenza di importazioni parallele,
indipendenti dalla volontà del concessionario dell’esclusiva, non costituisce
una violazione contrattuale da parte di quest’ultimo, così come non può essere
considerato tale il fatto di non aver intrapreso nulla per ostacolarle. A
questo proposito non si può infatti dimenticare che un intervento in tal senso potrebbe
addirittura comportare una violazione della legge sui cartelli (DTF 126 III 129
consid. 9).
7. Cadendo nel vuoto le
critiche al giudizio del Pretore aggiunto con cui ha negato una violazione
contrattuale, rispettivamente l’esistenza di un atto illecito da parte di AO 1
ai danni dell’attrice, non risulta necessario chinarsi sulle contestazioni
da questa formulate con l’appello in merito alla prova del danno asseritamente
patito.
Ma anche qualora fosse stato
necessario approfondire tale aspetto, basta qui rilevare come certamente non
sarebbe stato possibile considerare valido elemento di computo le cifre
contenute nella tabella e nei calcoli di cui al doc. HH, che, nonostante le due
testimonianze che avrebbero dovuto confermarne i dati, costituisce una mera
allegazione di parte senza alcun valore probatorio.
8. Con riferimento alla
decisione sulla domanda riconvenzionale, l’appellante ne ha come detto chiesto
la riforma nel senso di respingerla. La relativa domanda è unicamente e per la
prima volta proposta con il petitum del gravame, senza che nei
considerandi sia fatto alcun cenno ai motivi che ne sarebbero all’origine. Essa
è dunque irricevibile già solo per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC).
Oltre a ciò, dall’analisi
della formulazione della richiesta di riforma del primo giudizio risulta come
non sia il debito in quanto tale a essere ora contestato, ma semplicemente il
fatto che non sia stato compensato con parte della somma pretesa con la
petizione.
9. In definitiva, l’appello
4 ottobre 2019 di AP 1 deve essere integralmente respinto nella misura in cui è
ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso di
arrotondati fr. 250’000.- (Euro 180'869.45 per la domanda principale e Euro
47'983.97 per la riconvenzionale al cambio medio di 1.08 EUR/CHF), determinante
anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale. Le spese processuali,
calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10’000.-. Le
ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote previste dall’art. 11 cpv. 1 e
cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 5'000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello
4 ottobre 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
2.
Le spese processuali della procedura d’appello,
pari a
fr. 10’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
5'000.- per ripetibili di seconda sede.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).