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Decisione

12.2019.168

Contratto di lavoro (addetta stiro capi in una lavanderia). Pretesa per ore straordinarie non provata. Riconoscimento del diritto al salario per le pause non godute

9 settembre 2020Italiano21 min

I. L’appello

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.168

Lugano

9 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.129

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del

23 marzo 2017 da

AP

1

rappr. dall’ PA 1

contro

AO

1

rappr. dall’ PA 2

in ambito di diritto del

lavoro, con cui ha chiesto, in via principale, la condanna della controparte al

pagamento di complessivi fr. 20'800.- (lordi), di cui fr. 14'800.- a titolo di

ore suppletive e fr. 6'000.- a titolo di salario per i mesi da ottobre a

dicembre 2016 (petizione, pag. 5 seg.) e, in subordine, di complessivi fr.

15'665.95 (lordi), di cui

fr. 9’665.95 per lavoro suppletivo e fr. 6’000.- a titolo di salario (conclusione,

pag. 12 seg.),

pretesa a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 5

settembre 2019 condannando la stessa al pagamento di fr. 6’000.- (lordi),

appellante l’attrice

con atto di appello 7 ottobre 2019 con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di

tasse, spese e ripetibili,

mentre la convenuta con

risposta 8 novembre 2019, postula la reiezione del gravame, pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di lavoro di data 30 maggio 2015 AP

1 è stata assunta in qualità di addetta allo stiro capi presso AO 1 - società riconducibile

a E__________ C__________ - con un salario lordo orario di fr. 13.- e su

chiamata (inc. CM. 2016.896 doc. C). Stando a quanto pattuito il luogo di

lavoro era la Lavanderia A__________, sita in __________ a __________. Come emerge

dai certificati di salario agli atti, sin da subito la lavoratrice, che già in

passato era stata alle dipendenze di società facenti capo alla medesima

persona, è stata chiamata a svolgere - di fatto - un’attività a tempo pieno per

un totale di ore mensili riconosciute pari a 174, corrispondenti a uno

stipendio mensile di fr. 2'000.- lordi, ai quali venivano aggiunti fr. 45.40

d’indennità per i giorni festivi e fr. 213.- d’indennità per vacanze (10.65%),

per un totale netto di fr. 2'009.- (inc. CM.2016.896 doc. D).

Il

contratto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro con effetto

immediato in data 10 ottobre 2016, rimproverando alla lavoratrice un abbandono

ingiustificato del posto di lavoro (art. 337d CO) (inc. CM.2016.896 doc. E). Del

licenziamento in tronco, rivelatosi poi ingiustificato, si dirà per quanto

necessario in seguito.

2. Con scritto del 26 ottobre 2016 il patrocinatore legale di AP 1 ha

quindi scritto alla datrice di lavoro contestando il licenziamento in tronco e lamentando

il mancato pagamento delle ore straordinarie effettuate (CM.2016.896

doc. F) sia durante il rapporto di impiego qui in

discussione che in relazione ad attività svolte in precedenza dalla sua

assistita sempre alle dipendenze di società riconducibili a E__________ C__________;

pretese che quest’ultima ha integralmente contestato. Ne è seguito uno scambio

di scritti che non ha però permesso di trovare un accordo (inc. CM.2016.896 doc. G e H).

3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2016.896), in data 23 marzo 2017,

AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la

condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr.

20'800.- (lordi), di cui fr. 14'800.- a titolo di ore suppletive e fr. 6'000.-

a titolo di salario per i mesi da ottobre a dicembre 2016. In sintesi, essa ha

sostenuto l’illiceità del licenziamento in tronco non essendosi verificate le

cause gravi previste dall’art. 337 CO e ha pertanto preteso il pagamento dei

salari non percepiti per i mesi da ottobre a dicembre 2016, pari a complessivi

fr. 6’000.-. Nel contempo essa ha affermato di aver effettuato diverse ore di

lavoro suppletive - lavorando ogni mese almeno 216 ore, come indicato nel doc.

L inc. CM.2016.896, in luogo delle 174 che le sono state riconosciute e quindi pagate

- e di non aver potuto godere delle pause, in violazione della legge sul

lavoro. Essa ha pertanto preteso il pagamento di ulteriori fr. 14'800.- quale

differenza retributiva tra quanto percepito e quanto a lei spettante tenuto

conto delle ore suppletive.

Con osservazioni del 12 giugno

2017 AO 1 ha ribadito la legittimità del licenziamento immediato e ha negato

che la lavoratrice avesse effettuato ore straordinarie. Al riguardo essa ha osservato

che nessuna comunicazione o richiesta le era pervenuta in tal senso durante

tutta la durata del rapporto di impiego da parte di AP 1 e che la lavoratrice

aveva sempre sottoscritto le buste paga senza sollevare alcuna obiezione. La

convenuta ha pure contestato l’affermazione secondo cui la dipendente non

avrebbe potuto godere della pausa pranzo e ha affermato che sul mezzogiorno la

lavanderia era chiusa e che comunque l’afflusso dei clienti non era costante e

pertanto era possibile organizzarsi per fare delle pause.

In

sede di replica e duplica orali le parti hanno approfondito le rispettive posizioni.

In questo frangente, l’attrice ha sostenuto di aver lavorato sempre dalle 7:00

alle 18:00, senza pausa pranzo, precisando altresì che proprio sul mezzogiorno

vi era il maggior afflusso di clienti in quanto spesso si trattava di professionisti

e ha negato che la lavanderia chiudesse (verbale dibattimento dell’11 settembre

2017).

Esperita

l’istruttoria, nel corso della quale sono stati assunti alcuni testi, le parti

hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi

esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni. In questa

sede l’attrice ha sostanzialmente confermato la propria domanda di giudizio principale

assommante a complessivi fr. 20'800.- (lordi) ma, nel contempo, ha formulato

pure una domanda subordinata con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al

pagamento di complessivi fr. 15'665.95 (lordi), di cui fr. 9’665.95 per lavoro

suppletivo e fr. 6’000.- a titolo di salario (per i dettagli si rinvia alle

conclusioni, pag. 12 seg.)

4. Con

sentenza del 5 settembre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

ritenendo, da un canto, ingiustificato il licenziamento immediato, ma

dall’altro, non provata né l’effettiva esecuzione delle ore straordinarie di

cui l’attrice chiedeva il pagamento né tantomeno che le stesse fossero state

eseguite su indicazione o nell’interesse della datrice di lavoro,

rispettivamente che quest’ultima ne fosse informata. Il giudice di prima sede

ha pertanto condannato AO 1 al pagamento di complessivi fr. 6'000.- (lordi)

quale salario per i mesi da ottobre a dicembre 2016, corrispondenti ai termini

di disdetta ordinari del rapporto di impiego, mentre che ha respinto le

richieste per lavoro suppletivo. Non è stato ordinato neppure il versamento di

un’indennità per licenziamento immediato senza causa grave - benché l’attrice

ne avrebbe avuto diritto - in quanto il suo patrocinatore aveva omesso di

richiederla.

5. Con

atto di appello di data 7 ottobre 2019 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di

tasse, spese e ripetibili. In questa sede l’appellante ha parzialmente

modificato le proprie richieste di giudizio postulando, per le ore suppletive

effettuate, il pagamento, in via principale, di fr. 16'712.16 (lordi), in via

subordinata di fr. 9'665.95 (lordi) e, in estremo subordine, di

fr. 5'200.- (lordi; per i dettagli si rinvia all’appello, pag. 11 e 12).

L’appellante censura la

decisione pretorile nella misura in cui ha ritenuto abusiva la sua richiesta per

ore suppletive, non provata l’esecuzione delle stesse e non dimostrato il loro carattere

dovuto (appello, pag. 3 seg.). A detta della ricorrente, inoltre, il Pretore

non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi i quali

avrebbero confermato sia l’esecuzione di queste ore che la circostanza secondo

cui la convenuta ne era informata. Essa ribadisce la tesi secondo cui avrebbe

lavorato a tempo pieno sull’arco dell’intera settimana senza poter beneficiare della

pausa pranzo.

La problematica

relativa al licenziamento immediato non è oggetto d’appello.

6. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311

CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della

decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

7. Preliminarmente

è doveroso chiarire che le domande di giudizio formulate in appello sono parzialmente

inammissibili, nella misura in cui prevedono un’estensione di quanto richiesto

in via principale innanzi al Pretore (concretamente, in prima sede, per le ore

suppletive, il patrocinatore di AP 1 ha formulato una richiesta principale di

pagamento di fr. 14'800.-

(fr. 20'800.- - fr. 6'000.-)

mentre in appello di ben fr. 16’712.16).

8.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011,

consid. 4). L’appello qui in esame - che ripropone essenzialmente quanto

allegato nel ricorso inoltrato in relazione all’inc. 12.2019.169 - in vari

punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si

limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza

talvolta approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, le allegazioni

appellatorie relative all’asserito clima dittatoriale sul luogo di lavoro e all’estensione

degli orari lavorativi. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

9.

Il giudice di prima

sede ha esposto in maniera solo sommaria i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale pertanto la

pena ricordare che ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro

maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o

contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a prestare ore

suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa

ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con il

consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro

straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro

straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare

il salario normale più un supplemento del

25%, a condizione che mediante

accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito o

disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO). Di regola, l’onere della prova

relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di lavoro o

necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF 129 III 171

consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua

spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato

comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita

o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato

riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro

ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della

necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito

(DTF 129 III 271). Normalmente, il lavoratore non è tenuto a dimostrare la

necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro

era informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna

obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2).

In particolare, il lavoratore è esonerato dal dovere d’informare il datore di

lavoro nel caso in cui esso possa confidare sull’esistenza nell’azienda di un sistema

di controllo delle ore supplementari come, ad esempio, previsto da certi

contratti collettivi (Favre/Tobler/Munoz,

Le contrat de travail, code annoté, Losanna, 2ª ed., n 1.15 ad art. 321c CO con

rinvii).

Inoltre, nel caso di ore straordinarie ordinate dal

datore di lavoro o da questi successivamente ratificate (in modo esplicito o

tacitamente), l’attesa nel farle valere non comporta di regola la perenzione

della pretesa (Streiff/von

Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO,

n. 10, pag. 230). Infatti, per

giurisprudenza invalsa quando il datore di lavoro sapeva che il lavoratore

aveva svolto delle ore supplementari, quest’ultimo non era tenuto a

quantificarle già dopo il primo mese ma poteva attendere a farlo (DTF 129 III

171 consid. 2.3), ritenuto poi che non commetteva abuso di diritto se ne

rivendicava il pagamento unicamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro

(DTF 126 III 337 consid. 7b).

Nel

caso in cui emerga che il dipendente ha regolarmente ecceduto gli orari normali

di lavoro ma, per ragioni oggettive, la quantità delle ore supplementari non

può essere stabilita precisamente, il giudice potrà procedere a una valutazione

in equità in applicazione analogica dell’art. 42 cpv. 2 CO, ciò che non

dispensa però il lavoratore da ogni prova, egli deve infatti allegare - per

quanto possibile e nella misura in cui sia esigibile dallo stesso - tutti gli

elementi di fatto che costituiscono degli indizi dell’esistenza e della

quantità delle ore supplementari effettuate (Wyler/Heinzer,

op. cit., pag. 102 seg.; sentenza del TF di data 30 luglio 2003, inc.

4P.96/2003, consid. 2.3.2).

10. Nel concreto caso,

diversamente da quanto sostiene l’appellante, l’istruttoria non ha permesso di

comprovare l’effettiva esecuzione delle ore suppletive così come dichiarate negli

allegati e nel doc. L inc. CM.2016.896.

Preliminarmente è

doveroso osservare che malgrado il patrocinatore di AP 1 affermi a più riprese nei

propri memoriali di prima e seconda sede che la sua assistita ha lavorato

regolarmente anche nella fascia orario 7:00 - 8:00 e 18:00 - 19:00 e pertanto

al di fuori dagli orari di apertura alla clientela della lavanderia - circostanza

che a suo dire sarebbe provata dalle deposizioni dei testi, in particolare da

quelle di C__________ P__________ (audizione dell’8 novembre 2017) e di I__________

G__________ (audizione del 15 gennaio 2018) - nelle proprie considerazioni

conlusive e nella formulazione del petitum egli considera unicamente la fascia

oraria tra le ore 8:00 e 18:00 (per i dettagli conclusioni, pag. 11 segg. e appello,

pagg. 9, 11 e 12). In ragione di ciò, la questione dell’attendibilità delle testimonianze

poc’anzi citate in relazione a questo specifico aspetto può essere lasciata

aperta; vale nondimeno la pena rilevare che già ad un primo esame esse paiono poco

precise e non sufficientemente contestualizzate, in particolare, le

dichiarazioni di C__________ P__________ sembrano far riferimento a un periodo

anteriore quello qui in discussione quando ella era impiegata presso la

Lavanderia M__________ di __________ di proprietà di A__________ M__________,

suocera di E__________ C__________ (audizione di A__________ M__________ dell’8

novembre 2018). A questo vada aggiunto che, come rettamente osservato dal

giudice di prima sede (sentenza cit. pag. 3), né I__________ G__________ né C__________

P__________ hanno mai condiviso il posto di lavoro con AP 1 con cui hanno avuto

unicamente dei contatti telefonici, circostanza che già da sola relativizza la

portata delle loro dichiarazioni.

Più nello specifico, a

sostegno delle proprie pretese il rappresentante legale di AP 1 ha esposto dei

calcoli fondati sull’assunto - come si vedrà errato - che la sua cliente abbia

lavorato, per tutto il periodo in cui è stata alle dipendenze di AO 1, ogni settimana,

dal lunedì al sabato, a tempo pieno, per 16 mensilità, senza alcuna eccezione.

Ciò si è tradotto nella formulazione di una richiesta di pagamento, in via

principale, di 54 ore lavorative settimanali, pari a 216 ore mensili e, in via

subordinata di 48 ore a settimana, pari a 192 ore mensili (per i dettagli si

rinvia alle conclusioni, pag. 11segg. e appello, pag. 9 e 11 seg.), per 16 mensilità.

A non averne dubbio, il

calcolo così come proposto non può essere condiviso da questa Camera in quanto palesemente

lacunoso e parziale. Nel proprio ragionamento, infatti, il legale non solo non

si è confrontato compiutamente coi documenti prodotti dalla convenuta,

segnatamente con la scheda oraria doc. 7, limitandosi a una generica e

insufficiente contestazione, ma non ha tenuto neppure conto dei giorni di

chiusura della lavanderia (quali le prime due settimane di agosto, alcuni

giorni nel periodo natalizio, ecc.), dei giorni festivi prescritti per legge e di

quelli di ferie, rispettivamente di assenza della dipendente; omissioni che non

spetta a questa Camera colmare, pena un’ingiustificata estensione del principio

inquisitorio sociale che pur regge la presente procedura.

Alla luce di quanto

precede bisogna pertanto ritenere che AP 1 sia venuta meno al proprio onere

allegatorio e probatorio quo all’effettiva esecuzione delle ore di cui si

chiede ora il pagamento.

A questo vada altresì

aggiunto che l’istruttoria non ha neppure permesso di dimostrare che l’asserita

presenza nella lavanderia dell’attrice al di là di quanto riconosciuto nella

busta paga fosse dettata da esigenze aziendali e fosse nota alla datrice di lavoro.

Ne

discende pertanto che queste richieste, così come avanzate dall’appellante, non

possono essere accolte.

11. Diverso

invece il discorso per quanto concerne le pause di cui AP 1 sostiene di non

aver potuto beneficiare. Essa afferma infatti che la Lavanderia A__________ era

aperta con orario continuato ed essendo lei l’unica dipendente del negozio si

trovava, di fatto, nell’impossibilità di lasciare il posto di lavoro e di

effettuare la pausa di un’ora a cui avrebbe avuto diritto.

11.1. Giusta l’art. 15 cpv. 2 LL le pause contano come

lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro. È considerato posto di lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori

della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli

(art. 18 cpv. 5 OLL1). Le pause servono al riposo, all’alimentazione e

al recupero delle forze (Müller,

in: Geiser/von Kaenel/Wyler (ed.),

Loi sur le travail, Berna 2005, n. 7 ad art. 15 LL). È

considerata pausa ai sensi della legge sul lavoro ogni interruzione del lavoro

che può essere sfruttata dai lavoratori per riposarsi e nutrirsi. Non sono

invece considerate pause le interruzioni di lavoro per motivi tecnici in

procedimenti di lavoro che non consentono di riposarsi, ad esempio perché vi è troppo

poco tempo o perché non è possibile stabilire in anticipo quando si riprenderà

il lavoro (Seco, Indicazioni

relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 18 OLL1 pag.

118-1). In questi casi se i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in

condizioni igieniche idonee, la pausa è ritenuta accordata ma deve essere

considerata come tempo di lavoro ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LL (Seco, Indicazioni relative alla Legge

sul lavoro, art. 15 LL p ag. 015-2). Il Tribunale federale ha ritenuto

che le pause trascorse dai lavoratori in locali adibiti allo scopo, distinti

dal luogo di lavoro, non possono essere considerate tempo di lavoro pagato,

anche se i salariati non sono autorizzati a lasciare lo stabile dell’impresa

(decisione del TF 4A_343/2010 del 6 ottobre 2010), eventualità che non si

realizza in concreto.

11.2. Come

accennato poc’anzi AP 1 sostiene che la Lavanderia A__________ era aperta

ininterrottamente dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì (interrogatorio del

4 luglio 2018, pag. 2), circostanza negata però da E__________ C__________, la

quale in occasione del suo interrogatorio ha sostenuto che “Gli orari di

apertura della lavanderia di __________ andavano dalle 08:00 alle 13:00 e dalle

14:00 alle 18:00. Al sabato era aperta dalle 09:00 alle 12:00”

(interrogatorio del 4 luglio 2018, pag. 4).

Questa

deposizione si scontra però con le risultanze istruttorie. In primis con la

testimonianza resa da A__________ D__________ __________ il quale ha affermato

che “ho potuto verificare personalmente che l’attrice non faceva la pausa

pranzo, mangiava qualcosa mentre lavorava anche perché la lavanderia era aperta

anche sul mezzogiorno ad orario continuato” (audizione dell’8 novembre 2017,

pag. 4), teste la cui credibilità e attendibilità non è stata inficiata dalla

controparte, e questo pur tenendo conto della vicinanza con l’attrice di cui

era il compagno. Un ulteriore elemento a sostegno dell’apertura ininterrotta

del negozio emerge dalle parole della teste S__________ T__________ - impiegata

a tempo parziale presso la Lavanderia A__________ e che E__________ C__________

aveva incaricato di coadiuvare la qui appellante e di gestire la cassa - la

quale in merito ai propri turni ha indicato “io lavoravo o al mattino dalle

08:00-12:00 o al pomeriggio dalle 13:00-18:00” (audizione del 15 gennaio

2018, pag. 4). Ora, pare quantomeno strano che se la lavanderia era chiusa dalle

13:00 alle 14:00 e non vi era un carico di lavoro tale da richiedere degli straordinari,

come asserito da E__________ C__________ (cfr. interrogatorio cit., pag. 4), la

teste iniziasse a lavorare già alle 13:00.

A

questo vada altresì aggiunto che l’orario continuato era pure in vigore presso

la Lavanderia E__________, come detto anch’essa riconducibile a E__________ C__________,

circostanza confermata dalle testi Io__________ (audizione cit., pag. 2), Z__________

B__________ (audizione del 15 gennaio 2018, pag. 5) e I__________ M__________

(audizione del 15 gennaio 2018, pag. 7), le quali hanno pure precisato che lavorando

in due nel negozio potevano effettivamente beneficiare di una pausa pranzo ma

restando a mangiare all’interno della lavanderia, a disposizione dei clienti.

Abbondanzialmente

si osserva pure che un’apertura ininterrotta della Lavanderia A__________ sul

mezzogiorno pare più in linea con la sua ubicazione (in centro città) e con le

esigenze della clientela che vi fa capo (per la maggior parte professionisti

che vi si recano durante la pausa pranzo).

Supportate

dai riscontri indicati poc’anzi, questa Camera ritiene credibili le parole di AP

1 allorquando afferma di non avere avuto la possibilità né di fare una vera e

propria pausa pranzo né tantomeno di lasciare il posto di lavoro ma di essere

stata costretta a mangiare qualcosa tra un cliente e l’altro nella lavanderia

(interrogatorio cit., pag. 2). Essa ha pertanto diritto al pagamento di queste

ore che devono essere considerate e retribuite come ore di lavoro.

Nella

determinazione del monte ore da retribuire, si giustifica - in conformità con

quanto previsto da giurisprudenza e dottrina (consid. 9) - di riconoscere, in

applicazione analogica dell’art. 42 cpv. 2 CO, a favore di AP 1 il pagamento di

5 ore a settimana per 16 mensilità, come richiesto in estremo subordine dalla

stessa, per complessivi fr. 5'200.- (20 ore mensili x 16 mesi x fr. 16.25/h;

appello, pag. 12 seg.).

12. Visto

quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. Non si prelevano né

tasse né spese. Le ripetibili di prima e seconda sede seguono la rispettiva

soccombenza delle parti. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al

Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

visti gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,

decide:

Fatti

I. L’appello

7 ottobre 2019 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la

sentenza 5 settembre 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta AO 1 è

condannata al pagamento in favore dell’attrice signora AP 1, di complessivi fr.

11’200.- (fr. 6’000.- + 5’200.-; lordi).

2. Non si

prelevano tasse e spese, mentre l’attrice è condannata a pagare alla convenuta

l’importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. invariato

4. invariato

Considerandi

II. Non

si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellante rifonderà all’appellata

fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).