12.2019.168
Contratto di lavoro (addetta stiro capi in una lavanderia). Pretesa per ore straordinarie non provata. Riconoscimento del diritto al salario per le pause non godute
9 settembre 2020Italiano21 min
I. L’appello
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.168
Lugano
9 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.129
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del
23 marzo 2017 da
AP
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ PA 2
in ambito di diritto del
lavoro, con cui ha chiesto, in via principale, la condanna della controparte al
pagamento di complessivi fr. 20'800.- (lordi), di cui fr. 14'800.- a titolo di
ore suppletive e fr. 6'000.- a titolo di salario per i mesi da ottobre a
dicembre 2016 (petizione, pag. 5 seg.) e, in subordine, di complessivi fr.
15'665.95 (lordi), di cui
fr. 9’665.95 per lavoro suppletivo e fr. 6’000.- a titolo di salario (conclusione,
pag. 12 seg.),
pretesa a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza del 5
settembre 2019 condannando la stessa al pagamento di fr. 6’000.- (lordi),
appellante l’attrice
con atto di appello 7 ottobre 2019 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta 8 novembre 2019, postula la reiezione del gravame, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di lavoro di data 30 maggio 2015 AP
1 è stata assunta in qualità di addetta allo stiro capi presso AO 1 - società riconducibile
a E__________ C__________ - con un salario lordo orario di fr. 13.- e su
chiamata (inc. CM. 2016.896 doc. C). Stando a quanto pattuito il luogo di
lavoro era la Lavanderia A__________, sita in __________ a __________. Come emerge
dai certificati di salario agli atti, sin da subito la lavoratrice, che già in
passato era stata alle dipendenze di società facenti capo alla medesima
persona, è stata chiamata a svolgere - di fatto - un’attività a tempo pieno per
un totale di ore mensili riconosciute pari a 174, corrispondenti a uno
stipendio mensile di fr. 2'000.- lordi, ai quali venivano aggiunti fr. 45.40
d’indennità per i giorni festivi e fr. 213.- d’indennità per vacanze (10.65%),
per un totale netto di fr. 2'009.- (inc. CM.2016.896 doc. D).
Il
contratto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro con effetto
immediato in data 10 ottobre 2016, rimproverando alla lavoratrice un abbandono
ingiustificato del posto di lavoro (art. 337d CO) (inc. CM.2016.896 doc. E). Del
licenziamento in tronco, rivelatosi poi ingiustificato, si dirà per quanto
necessario in seguito.
2. Con scritto del 26 ottobre 2016 il patrocinatore legale di AP 1 ha
quindi scritto alla datrice di lavoro contestando il licenziamento in tronco e lamentando
il mancato pagamento delle ore straordinarie effettuate (CM.2016.896
doc. F) sia durante il rapporto di impiego qui in
discussione che in relazione ad attività svolte in precedenza dalla sua
assistita sempre alle dipendenze di società riconducibili a E__________ C__________;
pretese che quest’ultima ha integralmente contestato. Ne è seguito uno scambio
di scritti che non ha però permesso di trovare un accordo (inc. CM.2016.896 doc. G e H).
3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2016.896), in data 23 marzo 2017,
AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la
condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr.
20'800.- (lordi), di cui fr. 14'800.- a titolo di ore suppletive e fr. 6'000.-
a titolo di salario per i mesi da ottobre a dicembre 2016. In sintesi, essa ha
sostenuto l’illiceità del licenziamento in tronco non essendosi verificate le
cause gravi previste dall’art. 337 CO e ha pertanto preteso il pagamento dei
salari non percepiti per i mesi da ottobre a dicembre 2016, pari a complessivi
fr. 6’000.-. Nel contempo essa ha affermato di aver effettuato diverse ore di
lavoro suppletive - lavorando ogni mese almeno 216 ore, come indicato nel doc.
L inc. CM.2016.896, in luogo delle 174 che le sono state riconosciute e quindi pagate
- e di non aver potuto godere delle pause, in violazione della legge sul
lavoro. Essa ha pertanto preteso il pagamento di ulteriori fr. 14'800.- quale
differenza retributiva tra quanto percepito e quanto a lei spettante tenuto
conto delle ore suppletive.
Con osservazioni del 12 giugno
2017 AO 1 ha ribadito la legittimità del licenziamento immediato e ha negato
che la lavoratrice avesse effettuato ore straordinarie. Al riguardo essa ha osservato
che nessuna comunicazione o richiesta le era pervenuta in tal senso durante
tutta la durata del rapporto di impiego da parte di AP 1 e che la lavoratrice
aveva sempre sottoscritto le buste paga senza sollevare alcuna obiezione. La
convenuta ha pure contestato l’affermazione secondo cui la dipendente non
avrebbe potuto godere della pausa pranzo e ha affermato che sul mezzogiorno la
lavanderia era chiusa e che comunque l’afflusso dei clienti non era costante e
pertanto era possibile organizzarsi per fare delle pause.
In
sede di replica e duplica orali le parti hanno approfondito le rispettive posizioni.
In questo frangente, l’attrice ha sostenuto di aver lavorato sempre dalle 7:00
alle 18:00, senza pausa pranzo, precisando altresì che proprio sul mezzogiorno
vi era il maggior afflusso di clienti in quanto spesso si trattava di professionisti
e ha negato che la lavanderia chiudesse (verbale dibattimento dell’11 settembre
2017).
Esperita
l’istruttoria, nel corso della quale sono stati assunti alcuni testi, le parti
hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi
esse hanno sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni. In questa
sede l’attrice ha sostanzialmente confermato la propria domanda di giudizio principale
assommante a complessivi fr. 20'800.- (lordi) ma, nel contempo, ha formulato
pure una domanda subordinata con cui ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di complessivi fr. 15'665.95 (lordi), di cui fr. 9’665.95 per lavoro
suppletivo e fr. 6’000.- a titolo di salario (per i dettagli si rinvia alle
conclusioni, pag. 12 seg.)
4. Con
sentenza del 5 settembre 2019 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
ritenendo, da un canto, ingiustificato il licenziamento immediato, ma
dall’altro, non provata né l’effettiva esecuzione delle ore straordinarie di
cui l’attrice chiedeva il pagamento né tantomeno che le stesse fossero state
eseguite su indicazione o nell’interesse della datrice di lavoro,
rispettivamente che quest’ultima ne fosse informata. Il giudice di prima sede
ha pertanto condannato AO 1 al pagamento di complessivi fr. 6'000.- (lordi)
quale salario per i mesi da ottobre a dicembre 2016, corrispondenti ai termini
di disdetta ordinari del rapporto di impiego, mentre che ha respinto le
richieste per lavoro suppletivo. Non è stato ordinato neppure il versamento di
un’indennità per licenziamento immediato senza causa grave - benché l’attrice
ne avrebbe avuto diritto - in quanto il suo patrocinatore aveva omesso di
richiederla.
5. Con
atto di appello di data 7 ottobre 2019 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili. In questa sede l’appellante ha parzialmente
modificato le proprie richieste di giudizio postulando, per le ore suppletive
effettuate, il pagamento, in via principale, di fr. 16'712.16 (lordi), in via
subordinata di fr. 9'665.95 (lordi) e, in estremo subordine, di
fr. 5'200.- (lordi; per i dettagli si rinvia all’appello, pag. 11 e 12).
L’appellante censura la
decisione pretorile nella misura in cui ha ritenuto abusiva la sua richiesta per
ore suppletive, non provata l’esecuzione delle stesse e non dimostrato il loro carattere
dovuto (appello, pag. 3 seg.). A detta della ricorrente, inoltre, il Pretore
non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi i quali
avrebbero confermato sia l’esecuzione di queste ore che la circostanza secondo
cui la convenuta ne era informata. Essa ribadisce la tesi secondo cui avrebbe
lavorato a tempo pieno sull’arco dell’intera settimana senza poter beneficiare della
pausa pranzo.
La problematica
relativa al licenziamento immediato non è oggetto d’appello.
6. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del
Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine
di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311
CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della
decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
7. Preliminarmente
è doveroso chiarire che le domande di giudizio formulate in appello sono parzialmente
inammissibili, nella misura in cui prevedono un’estensione di quanto richiesto
in via principale innanzi al Pretore (concretamente, in prima sede, per le ore
suppletive, il patrocinatore di AP 1 ha formulato una richiesta principale di
pagamento di fr. 14'800.-
(fr. 20'800.- - fr. 6'000.-)
mentre in appello di ben fr. 16’712.16).
8.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame - che ripropone essenzialmente quanto
allegato nel ricorso inoltrato in relazione all’inc. 12.2019.169 - in vari
punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si
limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza
talvolta approfondire o debitamente comprovare le tematiche sollevate. Problematica che concerne, tra l’altro, le allegazioni
appellatorie relative all’asserito clima dittatoriale sul luogo di lavoro e all’estensione
degli orari lavorativi. L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
9.
Il giudice di prima
sede ha esposto in maniera solo sommaria i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale pertanto la
pena ricordare che ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro
maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o
contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a prestare ore
suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa
ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con il
consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro
straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro
straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare
il salario normale più un supplemento del
25%, a condizione che mediante
accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito o
disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO). Di regola, l’onere della prova
relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di lavoro o
necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF 129 III 171
consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua
spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato
comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita
o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato
riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro
ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della
necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito
(DTF 129 III 271). Normalmente, il lavoratore non è tenuto a dimostrare la
necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro
era informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna
obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2).
In particolare, il lavoratore è esonerato dal dovere d’informare il datore di
lavoro nel caso in cui esso possa confidare sull’esistenza nell’azienda di un sistema
di controllo delle ore supplementari come, ad esempio, previsto da certi
contratti collettivi (Favre/Tobler/Munoz,
Le contrat de travail, code annoté, Losanna, 2ª ed., n 1.15 ad art. 321c CO con
rinvii).
Inoltre, nel caso di ore straordinarie ordinate dal
datore di lavoro o da questi successivamente ratificate (in modo esplicito o
tacitamente), l’attesa nel farle valere non comporta di regola la perenzione
della pretesa (Streiff/von
Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO,
n. 10, pag. 230). Infatti, per
giurisprudenza invalsa quando il datore di lavoro sapeva che il lavoratore
aveva svolto delle ore supplementari, quest’ultimo non era tenuto a
quantificarle già dopo il primo mese ma poteva attendere a farlo (DTF 129 III
171 consid. 2.3), ritenuto poi che non commetteva abuso di diritto se ne
rivendicava il pagamento unicamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro
(DTF 126 III 337 consid. 7b).
Nel
caso in cui emerga che il dipendente ha regolarmente ecceduto gli orari normali
di lavoro ma, per ragioni oggettive, la quantità delle ore supplementari non
può essere stabilita precisamente, il giudice potrà procedere a una valutazione
in equità in applicazione analogica dell’art. 42 cpv. 2 CO, ciò che non
dispensa però il lavoratore da ogni prova, egli deve infatti allegare - per
quanto possibile e nella misura in cui sia esigibile dallo stesso - tutti gli
elementi di fatto che costituiscono degli indizi dell’esistenza e della
quantità delle ore supplementari effettuate (Wyler/Heinzer,
op. cit., pag. 102 seg.; sentenza del TF di data 30 luglio 2003, inc.
4P.96/2003, consid. 2.3.2).
10. Nel concreto caso,
diversamente da quanto sostiene l’appellante, l’istruttoria non ha permesso di
comprovare l’effettiva esecuzione delle ore suppletive così come dichiarate negli
allegati e nel doc. L inc. CM.2016.896.
Preliminarmente è
doveroso osservare che malgrado il patrocinatore di AP 1 affermi a più riprese nei
propri memoriali di prima e seconda sede che la sua assistita ha lavorato
regolarmente anche nella fascia orario 7:00 - 8:00 e 18:00 - 19:00 e pertanto
al di fuori dagli orari di apertura alla clientela della lavanderia - circostanza
che a suo dire sarebbe provata dalle deposizioni dei testi, in particolare da
quelle di C__________ P__________ (audizione dell’8 novembre 2017) e di I__________
G__________ (audizione del 15 gennaio 2018) - nelle proprie considerazioni
conlusive e nella formulazione del petitum egli considera unicamente la fascia
oraria tra le ore 8:00 e 18:00 (per i dettagli conclusioni, pag. 11 segg. e appello,
pagg. 9, 11 e 12). In ragione di ciò, la questione dell’attendibilità delle testimonianze
poc’anzi citate in relazione a questo specifico aspetto può essere lasciata
aperta; vale nondimeno la pena rilevare che già ad un primo esame esse paiono poco
precise e non sufficientemente contestualizzate, in particolare, le
dichiarazioni di C__________ P__________ sembrano far riferimento a un periodo
anteriore quello qui in discussione quando ella era impiegata presso la
Lavanderia M__________ di __________ di proprietà di A__________ M__________,
suocera di E__________ C__________ (audizione di A__________ M__________ dell’8
novembre 2018). A questo vada aggiunto che, come rettamente osservato dal
giudice di prima sede (sentenza cit. pag. 3), né I__________ G__________ né C__________
P__________ hanno mai condiviso il posto di lavoro con AP 1 con cui hanno avuto
unicamente dei contatti telefonici, circostanza che già da sola relativizza la
portata delle loro dichiarazioni.
Più nello specifico, a
sostegno delle proprie pretese il rappresentante legale di AP 1 ha esposto dei
calcoli fondati sull’assunto - come si vedrà errato - che la sua cliente abbia
lavorato, per tutto il periodo in cui è stata alle dipendenze di AO 1, ogni settimana,
dal lunedì al sabato, a tempo pieno, per 16 mensilità, senza alcuna eccezione.
Ciò si è tradotto nella formulazione di una richiesta di pagamento, in via
principale, di 54 ore lavorative settimanali, pari a 216 ore mensili e, in via
subordinata di 48 ore a settimana, pari a 192 ore mensili (per i dettagli si
rinvia alle conclusioni, pag. 11segg. e appello, pag. 9 e 11 seg.), per 16 mensilità.
A non averne dubbio, il
calcolo così come proposto non può essere condiviso da questa Camera in quanto palesemente
lacunoso e parziale. Nel proprio ragionamento, infatti, il legale non solo non
si è confrontato compiutamente coi documenti prodotti dalla convenuta,
segnatamente con la scheda oraria doc. 7, limitandosi a una generica e
insufficiente contestazione, ma non ha tenuto neppure conto dei giorni di
chiusura della lavanderia (quali le prime due settimane di agosto, alcuni
giorni nel periodo natalizio, ecc.), dei giorni festivi prescritti per legge e di
quelli di ferie, rispettivamente di assenza della dipendente; omissioni che non
spetta a questa Camera colmare, pena un’ingiustificata estensione del principio
inquisitorio sociale che pur regge la presente procedura.
Alla luce di quanto
precede bisogna pertanto ritenere che AP 1 sia venuta meno al proprio onere
allegatorio e probatorio quo all’effettiva esecuzione delle ore di cui si
chiede ora il pagamento.
A questo vada altresì
aggiunto che l’istruttoria non ha neppure permesso di dimostrare che l’asserita
presenza nella lavanderia dell’attrice al di là di quanto riconosciuto nella
busta paga fosse dettata da esigenze aziendali e fosse nota alla datrice di lavoro.
Ne
discende pertanto che queste richieste, così come avanzate dall’appellante, non
possono essere accolte.
11. Diverso
invece il discorso per quanto concerne le pause di cui AP 1 sostiene di non
aver potuto beneficiare. Essa afferma infatti che la Lavanderia A__________ era
aperta con orario continuato ed essendo lei l’unica dipendente del negozio si
trovava, di fatto, nell’impossibilità di lasciare il posto di lavoro e di
effettuare la pausa di un’ora a cui avrebbe avuto diritto.
11.1. Giusta l’art. 15 cpv. 2 LL le pause contano come
lavoro, quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro. È considerato posto di lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori
della stessa ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli
(art. 18 cpv. 5 OLL1). Le pause servono al riposo, all’alimentazione e
al recupero delle forze (Müller,
in: Geiser/von Kaenel/Wyler (ed.),
Loi sur le travail, Berna 2005, n. 7 ad art. 15 LL). È
considerata pausa ai sensi della legge sul lavoro ogni interruzione del lavoro
che può essere sfruttata dai lavoratori per riposarsi e nutrirsi. Non sono
invece considerate pause le interruzioni di lavoro per motivi tecnici in
procedimenti di lavoro che non consentono di riposarsi, ad esempio perché vi è troppo
poco tempo o perché non è possibile stabilire in anticipo quando si riprenderà
il lavoro (Seco, Indicazioni
relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, art. 18 OLL1 pag.
118-1). In questi casi se i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in
condizioni igieniche idonee, la pausa è ritenuta accordata ma deve essere
considerata come tempo di lavoro ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 LL (Seco, Indicazioni relative alla Legge
sul lavoro, art. 15 LL p ag. 015-2). Il Tribunale federale ha ritenuto
che le pause trascorse dai lavoratori in locali adibiti allo scopo, distinti
dal luogo di lavoro, non possono essere considerate tempo di lavoro pagato,
anche se i salariati non sono autorizzati a lasciare lo stabile dell’impresa
(decisione del TF 4A_343/2010 del 6 ottobre 2010), eventualità che non si
realizza in concreto.
11.2. Come
accennato poc’anzi AP 1 sostiene che la Lavanderia A__________ era aperta
ininterrottamente dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì (interrogatorio del
4 luglio 2018, pag. 2), circostanza negata però da E__________ C__________, la
quale in occasione del suo interrogatorio ha sostenuto che “Gli orari di
apertura della lavanderia di __________ andavano dalle 08:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 18:00. Al sabato era aperta dalle 09:00 alle 12:00”
(interrogatorio del 4 luglio 2018, pag. 4).
Questa
deposizione si scontra però con le risultanze istruttorie. In primis con la
testimonianza resa da A__________ D__________ __________ il quale ha affermato
che “ho potuto verificare personalmente che l’attrice non faceva la pausa
pranzo, mangiava qualcosa mentre lavorava anche perché la lavanderia era aperta
anche sul mezzogiorno ad orario continuato” (audizione dell’8 novembre 2017,
pag. 4), teste la cui credibilità e attendibilità non è stata inficiata dalla
controparte, e questo pur tenendo conto della vicinanza con l’attrice di cui
era il compagno. Un ulteriore elemento a sostegno dell’apertura ininterrotta
del negozio emerge dalle parole della teste S__________ T__________ - impiegata
a tempo parziale presso la Lavanderia A__________ e che E__________ C__________
aveva incaricato di coadiuvare la qui appellante e di gestire la cassa - la
quale in merito ai propri turni ha indicato “io lavoravo o al mattino dalle
08:00-12:00 o al pomeriggio dalle 13:00-18:00” (audizione del 15 gennaio
2018, pag. 4). Ora, pare quantomeno strano che se la lavanderia era chiusa dalle
13:00 alle 14:00 e non vi era un carico di lavoro tale da richiedere degli straordinari,
come asserito da E__________ C__________ (cfr. interrogatorio cit., pag. 4), la
teste iniziasse a lavorare già alle 13:00.
A
questo vada altresì aggiunto che l’orario continuato era pure in vigore presso
la Lavanderia E__________, come detto anch’essa riconducibile a E__________ C__________,
circostanza confermata dalle testi Io__________ (audizione cit., pag. 2), Z__________
B__________ (audizione del 15 gennaio 2018, pag. 5) e I__________ M__________
(audizione del 15 gennaio 2018, pag. 7), le quali hanno pure precisato che lavorando
in due nel negozio potevano effettivamente beneficiare di una pausa pranzo ma
restando a mangiare all’interno della lavanderia, a disposizione dei clienti.
Abbondanzialmente
si osserva pure che un’apertura ininterrotta della Lavanderia A__________ sul
mezzogiorno pare più in linea con la sua ubicazione (in centro città) e con le
esigenze della clientela che vi fa capo (per la maggior parte professionisti
che vi si recano durante la pausa pranzo).
Supportate
dai riscontri indicati poc’anzi, questa Camera ritiene credibili le parole di AP
1 allorquando afferma di non avere avuto la possibilità né di fare una vera e
propria pausa pranzo né tantomeno di lasciare il posto di lavoro ma di essere
stata costretta a mangiare qualcosa tra un cliente e l’altro nella lavanderia
(interrogatorio cit., pag. 2). Essa ha pertanto diritto al pagamento di queste
ore che devono essere considerate e retribuite come ore di lavoro.
Nella
determinazione del monte ore da retribuire, si giustifica - in conformità con
quanto previsto da giurisprudenza e dottrina (consid. 9) - di riconoscere, in
applicazione analogica dell’art. 42 cpv. 2 CO, a favore di AP 1 il pagamento di
5 ore a settimana per 16 mensilità, come richiesto in estremo subordine dalla
stessa, per complessivi fr. 5'200.- (20 ore mensili x 16 mesi x fr. 16.25/h;
appello, pag. 12 seg.).
12. Visto
quanto precede l’appello deve essere parzialmente accolto. Non si prelevano né
tasse né spese. Le ripetibili di prima e seconda sede seguono la rispettiva
soccombenza delle parti. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al
Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC e il RTar,
decide:
Fatti
I. L’appello
7 ottobre 2019 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 5 settembre 2019 della Pretura di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la convenuta AO 1 è
condannata al pagamento in favore dell’attrice signora AP 1, di complessivi fr.
11’200.- (fr. 6’000.- + 5’200.-; lordi).
2. Non si
prelevano tasse e spese, mentre l’attrice è condannata a pagare alla convenuta
l’importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. invariato
4. invariato
Considerandi
II. Non
si prelevano né tasse né spese di appello. L’appellante rifonderà all’appellata
fr. 600.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).