12.2019.169
Contratto di lavoro (addetta allo stiro capi in una lavanderia). Pretesa per ore suppletive non provata. Legittimazione passiva poco chiara, in concreto, questione lasciata aperta
9 settembre 2020Italiano13 min
sede ha esposto in maniera solo sommaria i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale pertanto la
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.169
Lugano
9 settembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani9 settembre 2020
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.131
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23
marzo 2017 da
AP
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AO
1
rapppr.dall’avv. PA 2
in ambito di diritto del
lavoro, con cui ha chiesto, in via principale, la condanna della controparte al
pagamento di fr. 18'840.- (lordi), e, in subordine, di fr. 15'717.46 (lordi) (conclusioni,
pag. 11 e seg.), a titolo di ore suppletive,
pretesa a cui si è opposta
la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 5 settembre 2019,
appellante l’attrice
con atto di appello 7 ottobre 2019 con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e
ripetibili,
mentre la convenuta con
risposta 8 novembre 2019, postula la reiezione del gravame, pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di lavoro di data 20 giugno 2014 AP 1 è stata assunta in
qualità di addetta allo stiro capi da AO 1, titolare di Lavanderia E__________
nonché socia di L__________ __________ SA, con un salario orario lordo di fr.
15.- e su chiamata. Stando al contratto il luogo di lavoro avrebbe dovuto
essere proprio la Lavanderia E__________ sita a __________ (doc. 4 nonché inc.
CM.2016.897 doc. B), in realtà l’attività lavorativa è stata prestata presso la
Lavanderia P__________ sita in via __________ a __________, ditta anch’essa
riconducibile a AO 1. Il rapporto di lavoro è stato sciolto ordinariamente
dalla datrice di lavoro il 30 novembre 2014 con effetto al 31 dicembre 2014
(doc. 5).
In
seguito AP 1 ha lavorato presso altre lavanderie riconducibili a AO 1 e questo
sino al 10 ottobre 2016, circostanza di cui si dirà per quanto necessario nel
prosieguo.
2. Con scritto del 26 ottobre 2016 il patrocinatore legale della
lavoratrice ha scritto alla datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento
delle ore straordinarie effettuate (doc. D e E), pretesa contestata da
quest’ultima. Ne è seguito uno scambio di scritti che non ha però permesso di
trovare un accordo (doc. F e G).
3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2016.897), in data 23 marzo 2017,
AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la
condanna di AO 1 al versamento di fr. 18’840.- a titolo di ore suppletive (doc.
H). In breve, essa ha sostenuto di aver lavorato per la convenuta in maniera
costante e a tempo pieno, per almeno complessive 216 ore mensili, da giugno a
dicembre 2014, maturando un credito per ore suppletive di
fr. 18'840.-, e percependo invece unicamente un salario di fr. 4'110.-. La
stessa ha altresì affermato di non aver potuto beneficiare della pausa pranzo.
Con osservazioni del 12 giugno
2017 AO 1 ha contestato integralmente le pretese attoree e negato che la
lavoratrice avesse effettuato ore straordinarie. Al riguardo essa ha pure osservato
che la dipendente aveva lavorato unicamente 2- 3 giorni a settimana, per
complessive 45 ore al mese, e non a tempo pieno come asserito dal legale. Essa
ha altresì rimarcato di non aver mai ricevuto comunicazioni o richieste da
parte di AP 1 in relazione allo svolgimento di ore straordinarie. Ha pure
contestato l’affermazione secondo cui la dipendente non avrebbe potuto godere
della pausa pranzo ed ha affermato che sul mezzogiorno la Lavanderia P__________
era chiusa.
In
sede di replica e duplica orale le parti hanno approfondito le rispettive
antitetiche posizioni.
Esperita l’istruttoria, nel corso della quale
sono stati assunti alcuni testi, le parti hanno rinunciato a comparire al
dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno
sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni. In questa sede
l’attrice ha introdotto una subordinata alla sua domanda di giudizio postulando,
in via principale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 18'840.- e,
in subordine, di fr. 15'717.46.
4.
Con sentenza del 5 settembre 2019 il Pretore ha respinto la
petizione ritenendo non provata né l’effettiva esecuzione delle ore
straordinarie di cui l’attrice chiedeva il pagamento né tantomeno che le stesse
fossero state eseguite su indicazione o nell’interesse della datrice di lavoro,
rispettivamente che quest’ultima ne fosse informata.
5.
Con atto di appello di data 7 ottobre 2019 AP 1 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di
tasse, spese e ripetibili. In questa sede l’appellante ha inoltre inserito
un’ulteriore subordinata chiedendo che le vengano pagate almeno le ore di pausa
pranzo previste ma - a suo dire - non effettuate, per complessivi fr. 2'112.50
(appello, pag. 12 seg.). L’appellante censura la decisione pretorile nella
misura in cui ha ritenuto abusiva la richiesta dell’attrice, non provata
l’esecuzione delle ore suppletive di cui essa chiede ora il pagamento e non
dimostrato il carattere dovuto di queste ore. A detta del patrocinatore legale,
il Pretore non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi i
quali avrebbero confermato sia l’esecuzione di queste ore che la circostanza secondo
cui la convenuta ne era informata. Il legale ribadisce la tesi secondo cui la
sua assistita avrebbe lavorato a tempo pieno sull’arco dell’intera settimana.
6.
Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.
10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308
cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per
l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di
30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così
come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa
Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
7.
Preliminarmente è
doveroso osservare che potrebbe sussistere un po’ di confusione su chi sia
stata - formalmente - la datrice di lavoro di AP 1 e pertanto la parte
legittimata passivamente in questo procedimento. Il contratto di lavoro doc. 4
riporta infatti nella propria intestazione l’indicazione “Lavanderia E__________, via __________, __________” ditta individuale facente capo a AO 1, nella
parte finale di questo documento figura però sotto l’indicazione “il datore
di lavoro” la ragione sociale “L__________ __________ SA, __________”
seguita dalla firma della stessa AO 1. Invece, sia la richiesta di assunzione
trasmessa all’ufficio degli stranieri (doc. B) che gli estratti stipendio (doc.
7) riportano unicamente l’indicazione AO 1, Lavanderia E__________, elementi
che fanno effettivamente propendere per la legittimazione passiva della qui
convenuta. In concreto, visto l’esito della vertenza, la questione si rivela di
scarsa portata pratica.
8.
Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,
Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.
36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011,
consid. 4). L’appello qui in esame - che ripropone pedissequamente quanto allegato
nel ricorso inoltrato in relazione all’inc. 12.2019.168 - in vari punti non
contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si dilunga in
considerazioni di ordine generale fornendo una propria tesi e una propria
lettura dei fatti, omettendo nel contempo di approfondire sufficientemente le
specificità proprie della vertenza qui in discussione. Problematica che concerne, tra l’altro, le allegazioni
appellatorie relative all’orario di lavoro e alla pausa pranzo.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
Fatti
9.
Il giudice di prima
sede ha esposto in maniera solo sommaria i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale pertanto la
pena ricordare che ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro
maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o
contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a prestare ore
suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa
ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con il
consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro
straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro
straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare
il salario normale più un supplemento del
25%, a condizione che mediante
accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito o
disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO). Di regola, l’onere della prova
relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di lavoro o
necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF 129 III 171
consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua
spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato
comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita
o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato
riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro
ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della
necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito
(DTF 129 III 271). Normalmente, il lavoratore non è tenuto a dimostrare la
necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro
era informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna
obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2).
In particolare, il lavoratore è esonerato dal dovere d’informare il datore di
lavoro nel caso in cui esso possa confidare sull’esistenza nell’azienda di un
sistema di controllo delle ore supplementari come, ad esempio, previsto da
certi contratti collettivi (Favre/Tobler/Munoz,
Le contrat de travail, code annoté, Losanna, 2ª ed., n 1.15 ad art. 321c CO con
rinvii).
Inoltre, nel caso di ore straordinarie ordinate dal
datore di lavoro o da questi successivamente ratificate (in modo esplicito o
Considerandi
tacitamente), l’attesa nel farle valere non comporta di regola la perenzione
della pretesa (Streiff/von
Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO,
n. 10, pag. 230). Infatti, per
giurisprudenza invalsa quando il datore di lavoro sapeva che il lavoratore
aveva svolto delle ore supplementari, quest’ultimo non era tenuto a
quantificarle già dopo il primo mese ma poteva attendere a farlo (DTF 129 III
171.
consid. 2.3), ritenuto poi che non commetteva abuso di diritto se ne
rivendicava il pagamento unicamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro
(DTF 126 III 337 consid. 7b).
10.
Nel concreto caso dette premesse non risultano
adempiute. Malgrado gli strenui (ma vani) tentativi del patrocinatore di AP 1
di suffragare la tesi attorea, nell’incarto non vi è prova che mentre era
attiva presso la Lavanderia P__________ a __________ la dipendente abbia
effettuato più ore di quelle indicate negli estratti salario (doc. 7). Non solo
l’esecuzione di ore suppletive non è dimostrata ma neppure vi è prova che le
stesse siano state approvate o fossero note alla datrice di lavoro. Diversamente
da quanto sostiene l’appellante non risulta che nel periodo in cui AP 1 è stata
attiva presso la lavanderia di __________ abbia lavorato più di 2 - 3 giorni a
settimana per un totale di circa 45 ore al mese (doc. 7 e inc. CM.2016.897 doc.
B).
Le dichiarazioni dei testi evocate
dal patrocinatore, che riferiscono di un impiego a tempo pieno sull’arco
dell’intera settimana, fanno con ogni evidenza riferimento a un periodo
successivo a quello qui in discussione, allorquando AP 1 era impiegata presso
altre lavanderie riconducibili alla convenuta. Rapporti di lavoro questi ultimi
che esulano dalla presente vertenza e che hanno portato all’avvio di procedimenti
distinti (inc. 12.2019.168 e 16.2019.54).
Contrariamente a quanto cerca di
sostenere il legale, in fase istruttoria è emerso inoltre che - diversamente da
altre lavanderie gestite da AO 1 - la Lavanderia P__________ chiudeva sul
mezzogiorno ciò che rendeva possibile l’esecuzione della pausa pranzo. In
relazione agli orari di apertura della lavanderia, è doveroso rilevare come
l’appellante riporti in maniera palesemente inesatta le dichiarazioni del teste
F__________ P__________ (cfr. verbale dell’8 novembre 2017 cit., pag. 2,
appello, pag. 5), nel vano tentativo di suffragare la propria posizione.
Inoltre, per quanto non si tratti - alla luce
di quanto poc’anzi esposto - di elementi decisivi, non si può che constatare
come pure il silenzio di AP 1 durante tutto il rapporto d’impiego e la
sottoscrizione - senza riserve - del conteggio salario - depongano a sfavore
della sua tesi.
11.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa
fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’appellata un’equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il
Rtar
decide:
1. L'appello
7 ottobre 2019 di AP 1 è respinto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante
rifonderà all’appellata fr. 1'200.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).