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Decisione

12.2019.169

Contratto di lavoro (addetta allo stiro capi in una lavanderia). Pretesa per ore suppletive non provata. Legittimazione passiva poco chiara, in concreto, questione lasciata aperta

9 settembre 2020Italiano13 min

sede ha esposto in maniera solo sommaria i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale pertanto la

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.169

Lugano

9 settembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani9 settembre 2020

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.131

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23

marzo 2017 da

AP

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AO

1

rapppr.dall’avv. PA 2

in ambito di diritto del

lavoro, con cui ha chiesto, in via principale, la condanna della controparte al

pagamento di fr. 18'840.- (lordi), e, in subordine, di fr. 15'717.46 (lordi) (conclusioni,

pag. 11 e seg.), a titolo di ore suppletive,

pretesa a cui si è opposta

la convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza del 5 settembre 2019,

appellante l’attrice

con atto di appello 7 ottobre 2019 con cui chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di tasse, spese e

ripetibili,

mentre la convenuta con

risposta 8 novembre 2019, postula la reiezione del gravame, pure con protesta

di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di lavoro di data 20 giugno 2014 AP 1 è stata assunta in

qualità di addetta allo stiro capi da AO 1, titolare di Lavanderia E__________

nonché socia di L__________ __________ SA, con un salario orario lordo di fr.

15.- e su chiamata. Stando al contratto il luogo di lavoro avrebbe dovuto

essere proprio la Lavanderia E__________ sita a __________ (doc. 4 nonché inc.

CM.2016.897 doc. B), in realtà l’attività lavorativa è stata prestata presso la

Lavanderia P__________ sita in via __________ a __________, ditta anch’essa

riconducibile a AO 1. Il rapporto di lavoro è stato sciolto ordinariamente

dalla datrice di lavoro il 30 novembre 2014 con effetto al 31 dicembre 2014

(doc. 5).

In

seguito AP 1 ha lavorato presso altre lavanderie riconducibili a AO 1 e questo

sino al 10 ottobre 2016, circostanza di cui si dirà per quanto necessario nel

prosieguo.

2. Con scritto del 26 ottobre 2016 il patrocinatore legale della

lavoratrice ha scritto alla datrice di lavoro lamentando il mancato pagamento

delle ore straordinarie effettuate (doc. D e E), pretesa contestata da

quest’ultima. Ne è seguito uno scambio di scritti che non ha però permesso di

trovare un accordo (doc. F e G).

3. Previo tentativo di conciliazione (CM.2016.897), in data 23 marzo 2017,

AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, chiedendo la

condanna di AO 1 al versamento di fr. 18’840.- a titolo di ore suppletive (doc.

H). In breve, essa ha sostenuto di aver lavorato per la convenuta in maniera

costante e a tempo pieno, per almeno complessive 216 ore mensili, da giugno a

dicembre 2014, maturando un credito per ore suppletive di

fr. 18'840.-, e percependo invece unicamente un salario di fr. 4'110.-. La

stessa ha altresì affermato di non aver potuto beneficiare della pausa pranzo.

Con osservazioni del 12 giugno

2017 AO 1 ha contestato integralmente le pretese attoree e negato che la

lavoratrice avesse effettuato ore straordinarie. Al riguardo essa ha pure osservato

che la dipendente aveva lavorato unicamente 2- 3 giorni a settimana, per

complessive 45 ore al mese, e non a tempo pieno come asserito dal legale. Essa

ha altresì rimarcato di non aver mai ricevuto comunicazioni o richieste da

parte di AP 1 in relazione allo svolgimento di ore straordinarie. Ha pure

contestato l’affermazione secondo cui la dipendente non avrebbe potuto godere

della pausa pranzo ed ha affermato che sul mezzogiorno la Lavanderia P__________

era chiusa.

In

sede di replica e duplica orale le parti hanno approfondito le rispettive

antitetiche posizioni.

Esperita l’istruttoria, nel corso della quale

sono stati assunti alcuni testi, le parti hanno rinunciato a comparire al

dibattimento finale. Nei rispettivi allegati conclusivi esse hanno

sostanzialmente ribadito le proprie antitetiche posizioni. In questa sede

l’attrice ha introdotto una subordinata alla sua domanda di giudizio postulando,

in via principale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 18'840.- e,

in subordine, di fr. 15'717.46.

4.

Con sentenza del 5 settembre 2019 il Pretore ha respinto la

petizione ritenendo non provata né l’effettiva esecuzione delle ore

straordinarie di cui l’attrice chiedeva il pagamento né tantomeno che le stesse

fossero state eseguite su indicazione o nell’interesse della datrice di lavoro,

rispettivamente che quest’ultima ne fosse informata.

5.

Con atto di appello di data 7 ottobre 2019 AP 1 chiede la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con protesta di

tasse, spese e ripetibili. In questa sede l’appellante ha inoltre inserito

un’ulteriore subordinata chiedendo che le vengano pagate almeno le ore di pausa

pranzo previste ma - a suo dire - non effettuate, per complessivi fr. 2'112.50

(appello, pag. 12 seg.). L’appellante censura la decisione pretorile nella

misura in cui ha ritenuto abusiva la richiesta dell’attrice, non provata

l’esecuzione delle ore suppletive di cui essa chiede ora il pagamento e non

dimostrato il carattere dovuto di queste ore. A detta del patrocinatore legale,

il Pretore non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni rese dai testi i

quali avrebbero confermato sia l’esecuzione di queste ore che la circostanza secondo

cui la convenuta ne era informata. Il legale ribadisce la tesi secondo cui la

sua assistita avrebbe lavorato a tempo pieno sull’arco dell’intera settimana.

6.

Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr.

10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308

cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per

l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di

30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così

come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa

Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

7.

Preliminarmente è

doveroso osservare che potrebbe sussistere un po’ di confusione su chi sia

stata - formalmente - la datrice di lavoro di AP 1 e pertanto la parte

legittimata passivamente in questo procedimento. Il contratto di lavoro doc. 4

riporta infatti nella propria intestazione l’indicazione “Lavanderia E__________, via __________, __________” ditta individuale facente capo a AO 1, nella

parte finale di questo documento figura però sotto l’indicazione “il datore

di lavoro” la ragione sociale “L__________ __________ SA, __________”

seguita dalla firma della stessa AO 1. Invece, sia la richiesta di assunzione

trasmessa all’ufficio degli stranieri (doc. B) che gli estratti stipendio (doc.

7) riportano unicamente l’indicazione AO 1, Lavanderia E__________, elementi

che fanno effettivamente propendere per la legittimazione passiva della qui

convenuta. In concreto, visto l’esito della vertenza, la questione si rivela di

scarsa portata pratica.

8.

Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed.,

Vol. 2, n. 21 seg. ad art. 311; Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n.

36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,

n. 92 ad art. 311; sentenza TF del 7 dicembre 2011, inc. n. 4A_659/2011,

consid. 4). L’appello qui in esame - che ripropone pedissequamente quanto allegato

nel ricorso inoltrato in relazione all’inc. 12.2019.168 - in vari punti non

contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza ma si dilunga in

considerazioni di ordine generale fornendo una propria tesi e una propria

lettura dei fatti, omettendo nel contempo di approfondire sufficientemente le

specificità proprie della vertenza qui in discussione. Problematica che concerne, tra l’altro, le allegazioni

appellatorie relative all’orario di lavoro e alla pausa pranzo.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

Fatti

9.

Il giudice di prima

sede ha esposto in maniera solo sommaria i principi applicabili alla fattispecie. Nel concreto caso vale pertanto la

pena ricordare che ai sensi dell’art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro

maggiore di quello convenuto o d’uso o stabilito mediante contratto normale o

contratto collettivo di lavoro, il lavoratore è tenuto a prestare ore

suppletive nella misura in cui sia in grado di prestarle o lo si possa

ragionevolmente pretendere da lui secondo le norme della buona fede. Con il

consenso del lavoratore, il datore di lavoro può compensare il lavoro

straordinario con un congedo di durata almeno corrispondente; per il lavoro

straordinario non compensato mediante congedo, il datore di lavoro deve pagare

il salario normale più un supplemento del

25%, a condizione che mediante

accordo scritto, contratto normale o collettivo non sia stato pattuito o

disposto altrimenti (art. 321c cpv. 2 e 3 CO). Di regola, l’onere della prova

relativo all’esistenza di ore supplementari, ordinate dal datore di lavoro o

necessarie per l’azienda, è a carico del lavoratore (art. 8 CC; DTF 129 III 171

consid. 2.4). Qualora egli abbia svolto il lavoro straordinario di sua

spontanea iniziativa, egli deve provare di averne tempestivamente dato

comunicazione al datore di lavoro onde ottenere la sua approvazione (esplicita

o per atti concludenti), per non esporsi al rischio di un mancato

riconoscimento dell'attività svolta (DTF 116 II 69 consid. 4b). Il datore di lavoro

ha infatti un interesse evidente ad essere informato in tempi brevi della

necessità di eseguire ore di lavoro al di là del tempo inizialmente pattuito

(DTF 129 III 271). Normalmente, il lavoratore non è tenuto a dimostrare la

necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro

era informato delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna

obiezione (STF 4A_42/2011 del 15.07.2011 consid. 5.2; DTF 86 II 155 consid. 2).

In particolare, il lavoratore è esonerato dal dovere d’informare il datore di

lavoro nel caso in cui esso possa confidare sull’esistenza nell’azienda di un

sistema di controllo delle ore supplementari come, ad esempio, previsto da

certi contratti collettivi (Favre/Tobler/Munoz,

Le contrat de travail, code annoté, Losanna, 2ª ed., n 1.15 ad art. 321c CO con

rinvii).

Inoltre, nel caso di ore straordinarie ordinate dal

datore di lavoro o da questi successivamente ratificate (in modo esplicito o

Considerandi

tacitamente), l’attesa nel farle valere non comporta di regola la perenzione

della pretesa (Streiff/von

Känel/Rudolph, op. cit., ad art. 321c CO,

n. 10, pag. 230). Infatti, per

giurisprudenza invalsa quando il datore di lavoro sapeva che il lavoratore

aveva svolto delle ore supplementari, quest’ultimo non era tenuto a

quantificarle già dopo il primo mese ma poteva attendere a farlo (DTF 129 III

171.

consid. 2.3), ritenuto poi che non commetteva abuso di diritto se ne

rivendicava il pagamento unicamente dopo la conclusione del rapporto di lavoro

(DTF 126 III 337 consid. 7b).

10.

Nel concreto caso dette premesse non risultano

adempiute. Malgrado gli strenui (ma vani) tentativi del patrocinatore di AP 1

di suffragare la tesi attorea, nell’incarto non vi è prova che mentre era

attiva presso la Lavanderia P__________ a __________ la dipendente abbia

effettuato più ore di quelle indicate negli estratti salario (doc. 7). Non solo

l’esecuzione di ore suppletive non è dimostrata ma neppure vi è prova che le

stesse siano state approvate o fossero note alla datrice di lavoro. Diversamente

da quanto sostiene l’appellante non risulta che nel periodo in cui AP 1 è stata

attiva presso la lavanderia di __________ abbia lavorato più di 2 - 3 giorni a

settimana per un totale di circa 45 ore al mese (doc. 7 e inc. CM.2016.897 doc.

B).

Le dichiarazioni dei testi evocate

dal patrocinatore, che riferiscono di un impiego a tempo pieno sull’arco

dell’intera settimana, fanno con ogni evidenza riferimento a un periodo

successivo a quello qui in discussione, allorquando AP 1 era impiegata presso

altre lavanderie riconducibili alla convenuta. Rapporti di lavoro questi ultimi

che esulano dalla presente vertenza e che hanno portato all’avvio di procedimenti

distinti (inc. 12.2019.168 e 16.2019.54).

Contrariamente a quanto cerca di

sostenere il legale, in fase istruttoria è emerso inoltre che - diversamente da

altre lavanderie gestite da AO 1 - la Lavanderia P__________ chiudeva sul

mezzogiorno ciò che rendeva possibile l’esecuzione della pausa pranzo. In

relazione agli orari di apertura della lavanderia, è doveroso rilevare come

l’appellante riporti in maniera palesemente inesatta le dichiarazioni del teste

F__________ P__________ (cfr. verbale dell’8 novembre 2017 cit., pag. 2,

appello, pag. 5), nel vano tentativo di suffragare la propria posizione.

Inoltre, per quanto non si tratti - alla luce

di quanto poc’anzi esposto - di elementi decisivi, non si può che constatare

come pure il silenzio di AP 1 durante tutto il rapporto d’impiego e la

sottoscrizione - senza riserve - del conteggio salario - depongano a sfavore

della sua tesi.

11.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Non si prelevano né tasse né spese, trattandosi di una causa

fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’appellata un’equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il

Rtar

decide:

1. L'appello

7 ottobre 2019 di AP 1 è respinto.

2. Non si prelevano né tasse né spese. L’appellante

rifonderà all’appellata fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).