Lexipedia

Decisione

12.2019.170

Eccezione d'incompetenza territoriale - azioni in materia di diritto del lavoro

18 giugno 2020Italiano7 min

1. L’appello 11 ottobre

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.170

Lugano

18 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.19 della

Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 3 aprile 2018 da

AP

1

rappr. dal RA 1

contro

CO

1

con cui l’attore ha

chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'000.- oltre

interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a titolo di pretese salariali;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale;

ed ora sull’eccezione

di incompetenza per territorio accolta dal Pretore con sentenza 11

settembre 2019, con cui ha dichiarato la petizione irricevibile;

appellante l’attore

con ricorso (corretto: appello) 11 ottobre 2019, con cui chiede l’annullamento

del giudizio impugnato, nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza per

territorio e accertare la competenza del foro di domicilio del lavoratore, con

rinvio dell’incarto al giudice di prima istanza per la continuazione della

causa di merito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e

secondo grado di giudizio;

mentre con risposta 7

novembre 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame; pure con protesta

di spese e ripetibili di secondo grado;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto: che con contratto di lavoro 16

marzo 2015 AP 1 è stato assunto dalla CO 1, con sede a __________L__________,

quale “délegué commercial” con le mansioni descritte al punto 2 del

contratto, il quale prevedeva, per quanto qui di interesse, che il luogo

principale di lavoro si sarebbe situato “sur les Territoires désignés par

l’entreprise” e, in caso di necessità “dans d’autres lieux ou au sein

des bâtiments de l’entreprise” (punto 2, doc. B). Le parti hanno inoltre

stabilito che in caso di controversie derivanti dal contratto di lavoro, il

foro competente sarebbe stato L__________ (punto 18 doc. B);

che con istanza (corretto:

petizione) 3 aprile 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Bellinzona CO 1 per

ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di

fr. 25'000.- a titolo di pretese derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo

che avrebbe svolto la propria attività professionale nel Canton Ticino e nel

nord Italia;

che la convenuta, in

risposta, ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che

l’azione avrebbe dovuto essere introdotta a L__________, come previsto al punto

18 del contratto doc. B;

che, limitato il

procedimento all’esame dell’eccezione sul foro, il Pretore, con sentenza 11

settembre 2019, l’ha accolta e dichiarato la petizione irricevibile, senza

prelavare spese giudiziarie e senza assegnare ripetibili. Egli, in sintesi,

richiamato l’art. 35 cpv. 1 CPC, ha dapprima considerato nulla la rinuncia

dell’attore al foro abituale per le azioni in materia di diritto del lavoro di

cui al punto 18 del contratto, e in seguito, riassunte giurisprudenza e

dottrina in relazione all’art. 34 CPC, sulla base dell’istruttoria ha concluso

che l’attore non era riuscito a dimostrare l’esistenza di un luogo abituale

della sua attività professionale ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 CPC né tantomeno

che questo fosse riconducibile al Distretto di Bellinzona;

che con reclamo (corretto:

appello) 11 ottobre 2019, a cui si è opposta la convenuta con una stringata

risposta, l’attore ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato nel senso

di accertare che il foro competente è quello di B__________ “trattandosi del

foro di domicilio del lavoratore”, e di rinviare l’incarto al primo giudice

per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili;

che l’art. 308

cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di

almeno

fr. 10'000.- (cpv. 2);

che, in

concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal

valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità

del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC);

che l’appello

11 ottobre 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta

notifica del primo giudizio, è tempestivo, così come lo è la risposta

introdotta entro il termine assegnato da questa Camera;

che l’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC): l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle

medesime;

che l’attore con l’appello

si limita in sostanza a ribadire la competenza del Pretore del Distretto di

Bellinzona, ossia del giudice del suo domicilio quale luogo ove egli avrebbe

svolto abitualmente il lavoro, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto

per cui la conclusione del Pretore sarebbe errata, di modo che l’appello si

rileva irricevibile;

che per l’art. 34 cpv. 1

CPC la competenza per trattare le azioni in materia di diritto del lavoro, come

in concreto, spetta al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al

giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;

che la sede o il domicilio

del convenuto o il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio

lavoro sono fatti cosiddetti semplici o di rilevanza semplice (e non

doppiamente rilevanti) e come tali devono essere provati (DTF 137 III 32

consid. 2.3 in fine);

che spetta all’attore

l’onere di allegare e provare i fatti che fondano l’ammissibilità della sua

azione (DTF 139 III 278 consid. 3.2 pag. 279);

che, in concreto, il

Pretore del Distretto di Bellinzona corrisponde al giudice del domicilio

dell’attore;

che dall’istruttoria non

solo non sono emersi elementi atti a comprovare un’attività professionale

svolta presso l’abitazione dell’attore, o comunque nel Distretto di Bellinzona,

ma risulta che l’attività era svolta in modo importante all’estero;

che la critica, secondo

cui il primo giudice avrebbe limitato l’istruttoria all’assunzione di cinque

soli testi, non trova riscontro agli atti;

che in queste circostanze

nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per avere declinato la sua

competenza territoriale;

che trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c

CPC);

che a CO 1, che non ha

dimostrato di essere una rappresentante professionalmente qualificata ai sensi

dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e non ha chiesto un’indennità per inconvenienza

ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non possono essere riconosciute

ripetibili;

che il valore litigioso

determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera la

soglia di fr. 15’000.-.

Per questi motivi,

richiamati

per le spese l’art.106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

Fatti

1. L’appello 11 ottobre

2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 11 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona è

confermata.

Considerandi

2.

Non si prelevano oneri

processuali e non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

- , ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).