12.2019.170
Eccezione d'incompetenza territoriale - azioni in materia di diritto del lavoro
18 giugno 2020Italiano7 min
1. L’appello 11 ottobre
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.170
Lugano
18 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.19 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 3 aprile 2018 da
AP
1
rappr. dal RA 1
contro
CO
1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'000.- oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2015 a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale;
ed ora sull’eccezione
di incompetenza per territorio accolta dal Pretore con sentenza 11
settembre 2019, con cui ha dichiarato la petizione irricevibile;
appellante l’attore
con ricorso (corretto: appello) 11 ottobre 2019, con cui chiede l’annullamento
del giudizio impugnato, nel senso di respingere l’eccezione di incompetenza per
territorio e accertare la competenza del foro di domicilio del lavoratore, con
rinvio dell’incarto al giudice di prima istanza per la continuazione della
causa di merito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e
secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 7
novembre 2019 la convenuta postula la reiezione del gravame; pure con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto: che con contratto di lavoro 16
marzo 2015 AP 1 è stato assunto dalla CO 1, con sede a __________L__________,
quale “délegué commercial” con le mansioni descritte al punto 2 del
contratto, il quale prevedeva, per quanto qui di interesse, che il luogo
principale di lavoro si sarebbe situato “sur les Territoires désignés par
l’entreprise” e, in caso di necessità “dans d’autres lieux ou au sein
des bâtiments de l’entreprise” (punto 2, doc. B). Le parti hanno inoltre
stabilito che in caso di controversie derivanti dal contratto di lavoro, il
foro competente sarebbe stato L__________ (punto 18 doc. B);
che con istanza (corretto:
petizione) 3 aprile 2018 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Bellinzona CO 1 per
ottenerne la condanna al pagamento dell’importo di
fr. 25'000.- a titolo di pretese derivanti dal rapporto di lavoro, asserendo
che avrebbe svolto la propria attività professionale nel Canton Ticino e nel
nord Italia;
che la convenuta, in
risposta, ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che
l’azione avrebbe dovuto essere introdotta a L__________, come previsto al punto
18 del contratto doc. B;
che, limitato il
procedimento all’esame dell’eccezione sul foro, il Pretore, con sentenza 11
settembre 2019, l’ha accolta e dichiarato la petizione irricevibile, senza
prelavare spese giudiziarie e senza assegnare ripetibili. Egli, in sintesi,
richiamato l’art. 35 cpv. 1 CPC, ha dapprima considerato nulla la rinuncia
dell’attore al foro abituale per le azioni in materia di diritto del lavoro di
cui al punto 18 del contratto, e in seguito, riassunte giurisprudenza e
dottrina in relazione all’art. 34 CPC, sulla base dell’istruttoria ha concluso
che l’attore non era riuscito a dimostrare l’esistenza di un luogo abituale
della sua attività professionale ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 CPC né tantomeno
che questo fosse riconducibile al Distretto di Bellinzona;
che con reclamo (corretto:
appello) 11 ottobre 2019, a cui si è opposta la convenuta con una stringata
risposta, l’attore ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato nel senso
di accertare che il foro competente è quello di B__________ “trattandosi del
foro di domicilio del lavoratore”, e di rinviare l’incarto al primo giudice
per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili;
che l’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di
almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2);
che, in
concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal
valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità
del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC);
che l’appello
11 ottobre 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta
notifica del primo giudizio, è tempestivo, così come lo è la risposta
introdotta entro il termine assegnato da questa Camera;
che l’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC): l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle
medesime;
che l’attore con l’appello
si limita in sostanza a ribadire la competenza del Pretore del Distretto di
Bellinzona, ossia del giudice del suo domicilio quale luogo ove egli avrebbe
svolto abitualmente il lavoro, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto
per cui la conclusione del Pretore sarebbe errata, di modo che l’appello si
rileva irricevibile;
che per l’art. 34 cpv. 1
CPC la competenza per trattare le azioni in materia di diritto del lavoro, come
in concreto, spetta al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al
giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro;
che la sede o il domicilio
del convenuto o il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il proprio
lavoro sono fatti cosiddetti semplici o di rilevanza semplice (e non
doppiamente rilevanti) e come tali devono essere provati (DTF 137 III 32
consid. 2.3 in fine);
che spetta all’attore
l’onere di allegare e provare i fatti che fondano l’ammissibilità della sua
azione (DTF 139 III 278 consid. 3.2 pag. 279);
che, in concreto, il
Pretore del Distretto di Bellinzona corrisponde al giudice del domicilio
dell’attore;
che dall’istruttoria non
solo non sono emersi elementi atti a comprovare un’attività professionale
svolta presso l’abitazione dell’attore, o comunque nel Distretto di Bellinzona,
ma risulta che l’attività era svolta in modo importante all’estero;
che la critica, secondo
cui il primo giudice avrebbe limitato l’istruttoria all’assunzione di cinque
soli testi, non trova riscontro agli atti;
che in queste circostanze
nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per avere declinato la sua
competenza territoriale;
che trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c
CPC);
che a CO 1, che non ha
dimostrato di essere una rappresentante professionalmente qualificata ai sensi
dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e non ha chiesto un’indennità per inconvenienza
ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non possono essere riconosciute
ripetibili;
che il valore litigioso
determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera la
soglia di fr. 15’000.-.
Per questi motivi,
richiamati
per le spese l’art.106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
Fatti
1. L’appello 11 ottobre
2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 11 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Bellinzona è
confermata.
Considerandi
2.
Non si prelevano oneri
processuali e non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
- , ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).