Lexipedia

Decisione

12.2019.174

Locazione - sfratto - appello irricevibile

20 gennaio 2020Italiano7 min

123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.174

Lugano

20 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nelle cause - inc. n. SO.2019.4144 e SO.2019.4145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promosse

con istanze del 3 settembre 2019 da

CO

1

rappr. dall’ PA 1

contro

AP 1, __________

AP 2

in materia di locazione,

con cui l’attrice ha chiesto lo sfratto delle controparti,

domanda a cui si sono

apposti i convenuti e che il Pretore ha accolto con decisione del 24 settembre

2019,

appellanti i convenuti

con atto di appello dell’11 ottobre 2019 con cui postulano la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere le istanze,

l’appello non è stato

notificato all’attrice,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto in diritto:

che

in data 7 ottobre 2017 CO 1, in qualità di locatrice, e AP 1, in qualità di

conduttore, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto

l'appartamento di 4½ locali al 1. piano, interno n. 5, nello stabile denominato

__________. La locazione ha avuto inizio il 15 ottobre 2017 ed era prevista di

durata indeterminata, con facoltà di disdire la stessa con preavviso di 3 mesi

per la prima scadenza del 31 marzo 2018 (doc. B.);

che,

a partire da ottobre 2018, l’inquilino non ha più pagato il canone locativo,

malgrado ripetuti solleciti in tal senso inviatigli dalla locatrice (doc. C e

D); con scritti separati di data 23 maggio 2019 quest’ultima ha quindi diffidato

AP 1 e la di lui moglie AP 2 (doc. E e doc. F) a versare quanto dovuto entro 30

giorni, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente detto termine il

contratto di locazione sarebbe stato disdetto;

che,

non essendo intervenuto il pagamento del dovuto, in data 4 luglio 2019 CO 1 (doc.

G e doc. H) ha infine notificato separatamente ad AP 3e a AP 2, con il modulo

ufficiale, la disdetta del contratto in questione per il 31 agosto 2019;

che

per tale scadenza essi non hanno provveduto alla regolare riconsegna dell'ente

locato, ragion per cui CO 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 4, due

istanze chiedenti, rispettivamente, lo sfratto di AP 1 e di AP 2;

che

in sede di udienza del 24 settembre 2019 il Pretore ha congiunto le due cause. CO

1 si è riconfermata nella richiesta di sfratto mentre AP 1 e AP 2 vi si sono integralmente

opposti argomentando di non aver corrisposto le pigioni a ragione dell’esistenza

di difetti nell’ente locato che ne compromettevano in maniera importante

l’utilizzo;

che, in sede di replica, la

locatrice ha negato l’esistenza di difetti, affermando tra l’altro che gli

stessi neppure le sarebbero stati tempestivamente notificati. Essa ha inoltre osservato

che i conduttori avrebbero semmai dovuto depositare la pigione presso l’Ufficio

di conciliazione e ha sostenuto che la documentazione fotografica da essi prodotta

non era significativa e avrebbe potuto riferirsi a un altro appartamento;

che, in duplica, le parti convenute hanno

ribadito che le fotografie riguardavano proprio l’appartamento in discussione, il

quale, a loro dire, risultava invivibile a causa delle muffe; esse hanno

chiesto di annullare la procedura di sfratto e di invitare la proprietaria a

ripristinare l’ente locato. Nel contempo hanno pure precisato di non pagare la

pigione dal mese di novembre 2018;

che con decisione del

24 settembre 2019 il Pretore ha accolto le istanze di CO 1 ordinando lo sfratto

di AP 1 e di AP 2, ritenendone adempiute le premesse, in particolare,

giudicando data la mora dei conduttori e la validità della disdetta e avendo

nel contempo costatato l’assenza di un valido deposito della pigione e il

mancato avvio di una valida procedura per difetti;

che con appello di data

11 ottobre 2019 i convenuti postulano la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere le istanze;

che l’appello non è

stato notificato a CO 1 per le osservazioni;

che giusta l'art. 257

cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i

fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione

giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla

luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza

invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in

modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III

Fatti

123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita

all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO).

che per sua

natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante

deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando

per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da

riformare, ciò che nel concreto caso AP 1 e AP 2 omettono di fare;

che, con ogni evidenza, l’appello

Considerandi

in esame non rispetta i principi sopraindicati in quanto non si confronta in

alcun modo con la questione della mora e del mancato deposito delle pigioni

contestate e deve pertanto essere dichiarato interamente irricevibile;

che la mora è peraltro

pacifica, oltre che ammessa, come pacifico è il mancato ossequio della

procedura di deposito dalle pigioni (v. art. 259g e 259h CO in particolare), di

modo che la conclusione del primo giudice risulta corretta;

che

le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza degli

appellanti (art. 106 CPC). Nel concreto caso si giustifica di contenere le

spese processuali della procedura di appello in fr. 200.-. Considerato che il

ricorso non è stato notificato alla parte appellata, non vi è motivo di

assegnare alla stessa delle ripetibili di appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello 11 ottobre

2019 di AP 3 è irricevibile.

2. Le spese processuali della procedura di appello di fr.

200.- sono poste a carico degli appellanti, in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

- __________-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).