12.2019.174
Locazione - sfratto - appello irricevibile
20 gennaio 2020Italiano7 min
123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.174
Lugano
20 gennaio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nelle cause - inc. n. SO.2019.4144 e SO.2019.4145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promosse
con istanze del 3 settembre 2019 da
CO
1
rappr. dall’ PA 1
contro
AP 1, __________
AP 2
in materia di locazione,
con cui l’attrice ha chiesto lo sfratto delle controparti,
domanda a cui si sono
apposti i convenuti e che il Pretore ha accolto con decisione del 24 settembre
2019,
appellanti i convenuti
con atto di appello dell’11 ottobre 2019 con cui postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere le istanze,
l’appello non è stato
notificato all’attrice,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto in diritto:
che
in data 7 ottobre 2017 CO 1, in qualità di locatrice, e AP 1, in qualità di
conduttore, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto
l'appartamento di 4½ locali al 1. piano, interno n. 5, nello stabile denominato
__________. La locazione ha avuto inizio il 15 ottobre 2017 ed era prevista di
durata indeterminata, con facoltà di disdire la stessa con preavviso di 3 mesi
per la prima scadenza del 31 marzo 2018 (doc. B.);
che,
a partire da ottobre 2018, l’inquilino non ha più pagato il canone locativo,
malgrado ripetuti solleciti in tal senso inviatigli dalla locatrice (doc. C e
D); con scritti separati di data 23 maggio 2019 quest’ultima ha quindi diffidato
AP 1 e la di lui moglie AP 2 (doc. E e doc. F) a versare quanto dovuto entro 30
giorni, con la comminatoria che trascorso infruttuosamente detto termine il
contratto di locazione sarebbe stato disdetto;
che,
non essendo intervenuto il pagamento del dovuto, in data 4 luglio 2019 CO 1 (doc.
G e doc. H) ha infine notificato separatamente ad AP 3e a AP 2, con il modulo
ufficiale, la disdetta del contratto in questione per il 31 agosto 2019;
che
per tale scadenza essi non hanno provveduto alla regolare riconsegna dell'ente
locato, ragion per cui CO 1 ha inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 4, due
istanze chiedenti, rispettivamente, lo sfratto di AP 1 e di AP 2;
che
in sede di udienza del 24 settembre 2019 il Pretore ha congiunto le due cause. CO
1 si è riconfermata nella richiesta di sfratto mentre AP 1 e AP 2 vi si sono integralmente
opposti argomentando di non aver corrisposto le pigioni a ragione dell’esistenza
di difetti nell’ente locato che ne compromettevano in maniera importante
l’utilizzo;
che, in sede di replica, la
locatrice ha negato l’esistenza di difetti, affermando tra l’altro che gli
stessi neppure le sarebbero stati tempestivamente notificati. Essa ha inoltre osservato
che i conduttori avrebbero semmai dovuto depositare la pigione presso l’Ufficio
di conciliazione e ha sostenuto che la documentazione fotografica da essi prodotta
non era significativa e avrebbe potuto riferirsi a un altro appartamento;
che, in duplica, le parti convenute hanno
ribadito che le fotografie riguardavano proprio l’appartamento in discussione, il
quale, a loro dire, risultava invivibile a causa delle muffe; esse hanno
chiesto di annullare la procedura di sfratto e di invitare la proprietaria a
ripristinare l’ente locato. Nel contempo hanno pure precisato di non pagare la
pigione dal mese di novembre 2018;
che con decisione del
24 settembre 2019 il Pretore ha accolto le istanze di CO 1 ordinando lo sfratto
di AP 1 e di AP 2, ritenendone adempiute le premesse, in particolare,
giudicando data la mora dei conduttori e la validità della disdetta e avendo
nel contempo costatato l’assenza di un valido deposito della pigione e il
mancato avvio di una valida procedura per difetti;
che con appello di data
11 ottobre 2019 i convenuti postulano la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere le istanze;
che l’appello non è
stato notificato a CO 1 per le osservazioni;
che giusta l'art. 257
cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i
fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione
giuridica è chiara (lett. b). Quest'ultima condizione è soddisfatta se alla
luce del testo legale o sulla base di una dottrina e di una giurisprudenza
invalse e autorevoli, l’applicazione della norma al caso concreto si impone in
modo evidente e porta a un risultato univoco (DTF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 728 consid. 3.3; 138 III 620 consid. 5.1.2; 138 III
Fatti
123 consid. 2.1.2; TF 4A_374/2016 del 20.10.2016 consid. 5, riferita
all'obbligo di rendiconto ex art. 400 CO).
che per sua
natura l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e pertanto da
riformare, ciò che nel concreto caso AP 1 e AP 2 omettono di fare;
che, con ogni evidenza, l’appello
Considerandi
in esame non rispetta i principi sopraindicati in quanto non si confronta in
alcun modo con la questione della mora e del mancato deposito delle pigioni
contestate e deve pertanto essere dichiarato interamente irricevibile;
che la mora è peraltro
pacifica, oltre che ammessa, come pacifico è il mancato ossequio della
procedura di deposito dalle pigioni (v. art. 259g e 259h CO in particolare), di
modo che la conclusione del primo giudice risulta corretta;
che
le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza degli
appellanti (art. 106 CPC). Nel concreto caso si giustifica di contenere le
spese processuali della procedura di appello in fr. 200.-. Considerato che il
ricorso non è stato notificato alla parte appellata, non vi è motivo di
assegnare alla stessa delle ripetibili di appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. L’appello 11 ottobre
2019 di AP 3 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr.
200.- sono poste a carico degli appellanti, in solido. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
- __________-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).