12.2019.175
Deposito giudiziale
25 febbraio 2020Italiano13 min
i presunti “danni derivanti dall’asportazione di parti costitutive all’immobile”
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.175
Lugano
25 febbraio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2018.6386
della Pretcon cui l'istante ha chiesto l'autorizzazione a depositare in
giudizio, in via principale presso l’UE di Lugano e in via subordinata presso
la Pretura, l'importo di fr. 500'000.- oggetto di trattenuta nell’ambito della
compravendita di cui al suo rogito n. __________;
domanda non contestata
da PI 1 (rappr. da PA 4 ) e avversata da AP 1 , e AP 2
(tutti rappr. da PA 1 ), che il Pretore aggiunto, con decisione 30 settembre
2019, ha accolto nella sua richiesta subordinata;
appellanti AP 1 e AP 2,
che con appello 11 ottobre 2019 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'istante con
osservazioni (recte: risposta) 4 novembre 2019 ha postulato la reiezione
dell'appello, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della replica
spontanea 18 novembre 2019 di AP 1 e AP 2;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con rogito n. __________
del 18 dicembre 2015 (doc. B) della notaia avv. AO 1 (in seguito: notaia o
istante), AP 1 e AP 2 (in seguito: venditori) hanno venduto a PI 1 (in seguito:
acquirente) la villa di cui al fondo n. __________ RFD di __________ per un
prezzo di fr. 19'800'000.-, a quel momento già bonificato da quest’ultimo sul
conto clienti della notaia; nella clausola VI.c, denominata “trattenuta
tempestiva immissione in possesso”, le parti hanno concordato che “l’immissione
in possesso è pattuita per la data di consegna così come definito in seguito
(clausola VII.7 … che segue” [secondo la quale “l’immissione in possesso
è pattuita al massimo per il giorno 29.02.2016 … Entro al massimo tale data la
venditrice si impegna a mettere l’immobile vuoto a disposizione dell’acquirente”]
“). Per tale motivo, considerato che il trapasso di proprietà anticipa
l’immissione in possesso, verrà trattenuto un deposito di fr. 500'000.- … a
garanzia della tempestiva immissione in possesso. Questo importo sarà svincolato
a ricezione del verbale di consegna. Eventuali ritardi non saranno considerati
come un rapporto di locazione fra le parti”;
che con e-mail 2 marzo
2016 (doc. 3) la notaia, in vista della consegna delle chiavi della villa concordata
per il successivo 4 marzo, ha consigliato ai venditori, per chiarezza, “di
allestire una breve e succinta dichiarazione che conferma la consegna delle
chiavi necessarie”; il 4 marzo 2016, dopo aver consegnato le chiavi a un
rappresentante dell’acquirente, i venditori hanno pertanto trasmesso per e-mail
alla notaia una copia del relativo verbale di consegna (doc. 3 e 4);
che con scritto 25 marzo
2016 (doc. C) l’acquirente, facendo riferimento a un non meglio precisato “non
conforme adempimento contrattuale (con evidenze in ambito altresì di responsabilità
aquiliana risp. penale) da parte dei venditori”, ha diffidato la notaia a
non svincolare / liberare l’importo di fr. 500'000.- trattenuto in virtù della
clausola VI.c; da parte loro i venditori, con lettera 31 marzo 2016 (doc. D),
hanno preteso l’immediata e integrale liberazione di quella somma;
che il litigio tra
l’acquirente e i venditori, per il denaro trattenuto dalla notaia, è proseguito
innanzi alle autorità giudiziarie ed esecutive: il 31 maggio 2016 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 5, su richiesta dell’acquirente, ha
sequestrato tra le altre cose il credito dei venditori verso la notaia, per
presunti “danni derivanti dall’asportazione di parti costitutive
all’immobile” di fr. 663'991.90 più interessi (doc. E); il 1° giugno 2016
l’UE di Lugano ha notificato alla notaia il sequestro del credito avvisandola
che “se e in quanto il debito è esigibile, siete diffidata a pagarlo
immediatamente presso l’Ufficio o a dichiarare subito se riconoscete il debito
o se lo contestate e per quali motivi” (doc. F); il 25 gennaio 2017 (doc.
I) la notaia, che in precedenza aveva contestato l’esigibilità e il buon fondamento
del credito (doc. G), ha provveduto a bonificare la somma all’UE di Lugano; il
3 dicembre 2018 (doc. L) l’UE di Lugano, con l’accordo dell’acquirente e dei
venditori, ha revocato il sequestro del credito, con le relative notifiche, a
seguito della prestazione di altre garanzie da parte di questi ultimi e ha
comunicato alla notaia di volerle ritornare il denaro;
che con istanza 20
dicembre 2018, promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a
n. 3 e 6 CPC), la notaia ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, chiedendo di essere autorizzata a depositare in giudizio, in via principale
presso l’UE di Lugano e in via subordinata presso la Pretura, l'importo di fr.
500'000.- oggetto della trattenuta;
che solo i venditori si
sono opposti all’istanza;
che con decisione 30
settembre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza nella sua richiesta
subordinata (dispositivo n. 1), ponendo a carico dei venditori le spese
processuali di fr. 250.- e obbligandoli altresì in solido a pagare fr. 1'250.- per
ripetibili (dispositivo n. 3): egli ha in sostanza ritenuto che tra tutte le
parti in causa si era perfezionato un contratto di escrow e che, come risultava
dalla motivazione nella sentenza di merito tra i venditori e la notaia (inc. n.
OR.2016.200) da lui resa quel medesimo giorno, i parametri contrattuali per
bonificare il denaro ai venditori o all’acquirente, stante pure l’esistenza di
una lite tra costoro (inc. n. OR.2017.65), non erano realizzati;
che il 3 ottobre 2019 l’UE
di Lugano ha bonificato alla Pretura la somma di fr. 500'000.- ancora
depositata presso di sé;
che con l’appello 11
ottobre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 4 novembre
2019 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 18 novembre 2019), i venditori
hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essi hanno affermato
che l’istante, avendo a suo tempo bonificato all’UE di Lugano la somma
litigiosa (doc. I) dopo essere stata informata che “se e in quanto il debito
è esigibile, siete diffidata a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio” (doc.
F), aveva già implicitamente ammesso di essere debitrice nei loro confronti
di quell’importo; e hanno evidenziato che in ogni caso le condizioni per la
liberazione a loro favore della somma previste dal tenore del contratto di escrow
erano perfettamente adempiute;
che, pur non essendo stati
formalmente convenuti nella causa di deposito giudiziale (che proceduralmente
costituisce una vertenza in materia di volontaria giurisdizione, cfr. Girsberger/Hermann, Basler Kommentar, 6ª
ed., n. 4 ad art. 168 CO; Probst,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 11 ad art. 168 CO; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 32 ad art. 96 CO con
rif. a n. 91 ad art. 92 CO), i venditori, che per altro avevano già presentato
le loro osservazioni in prima sede e sono toccati direttamente dal provvedimento
adottato dal Pretore aggiunto, sono di principio legittimati ad appellare la
decisione di quest’ultimo (cfr. Seiler,
Die Berufung nach ZPO, n. 294; DTF 136 III 178 consid. 5.2; TF 5P.212/2005 del
22 agosto 2005 consid. 2.2; cfr. pure, in tema di deposito giudiziale, II CCA
30 novembre 2016 inc. n. 12.2016.172); ciò premesso, va invece disatteso
l’assunto dell’istante, secondo cui il fatto che la decisione pretorile non sia
entrata nel merito della vertenza (decisa con un’altra sentenza di pari data),
non costituisca re iudicata e sia già stata nel frattempo eseguita, sarebbe
tale da far venir meno il loro interesse degno di protezione ad appellare: a
parte che la decisione pretorile è in realtà entrata nel merito della lite
(tant’è che essa è stata persino accolta) e che la sentenza di merito di cui
all’inc. n. OR.2016.200 è nel frattempo pure stata impugnata (per cui il suo
esito e le sue motivazioni non possono essere qui vincolanti), è in effetti incontestabile
che il fatto che l’UE di Lugano, che per altro nemmeno era debitore solidale
con l’istante, abbia nel frattempo provveduto a bonificare alla Pretura la
somma di fr. 500'000.- non costituisca un atto di acquiescenza o di desistenza
di una parte, rispettivamente non sia tale da far divenire priva d’oggetto o
d’interesse la lite;
che giusta l’art. 96 CO il
debitore può tra le altre cose procedere al deposito giudiziale, se
l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del
creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla
persona del creditore, ritenuto che l’art. 168 CO è invece applicabile, quale
norma speciale dell’art. 96 CO, se è controverso a chi spetti il credito (DTF 143
III 102 consid. 2.1); sia l’art. 96 CO sia l’art. 168 CO presuppongono
l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore (DTF 134
III 348 consid. 5.1);
che in base alla dottrina
non si è in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore qualora
l’insicurezza sia stata provocata dal debitore (segnatamente redigendo un
contratto non chiaro, cfr. Staehelin,
Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972
p. 227; Weber, Berner Kommentar, 2ª
ed., n. 24 ad art. 96 CO), qualora il creditore sia in possesso di un documento
attestante quella sua qualità (a meno che il debitore abbia motivi fondati per
metterne in dubbio la validità, cfr. Weber,
op. cit., n. 20 ad art. 96 CO), oppure qualora il debitore possieda un
documento da cui risulti in modo univoco chi sia il vero creditore (Staehelin, op. cit., ibidem; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 96 CO);
atteso che l’incertezza non colposa sulla persona del creditore può essere
ammessa solo in presenza di seri dubbi che non possano essere chiariti dal
debitore nonostante un diligente esame dei fatti (cfr. Staehelin, op. cit., p. 228; Weber,
op. cit., n. 21 ad art. 96 CO; DTF 59 II 226 consid. 2), la dottrina ne ha pure
dedotto che un notaio può prevalersi dell’istituto del deposito giudiziale solo
in casi eccezionali (cfr. Weber, op. cit., n. 23 ad art. 96 CO,
che motiva la conclusione rilevando che un notaio dev’essere in grado di esaminare
la situazione giuridica in modo completo);
che nella presente
fattispecie l’istante, che è una notaia, non poteva in buona fede prevalersi
dell’esistenza di una eventuale situazione di incertezza non colposa sulla
persona del creditore;
che innanzitutto essa, previo
esame della situazione giuridica, avrebbe dovuto escludere l’esistenza di una
situazione di incertezza sulla persona del creditore (come parrebbe aver già
fatto, almeno implicitamente, allorché aveva bonificato all’UE di Lugano la
somma litigiosa, dopo essere stata informata che “se e in quanto il debito è
esigibile, siete diffidata a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio”): a
fronte di una clausola del rogito denominata “trattenuta tempestiva
immissione in possesso” e in base alla quale le parti, dopo aver premesso
che “l’immissione in possesso è pattuita” per “al massimo … il giorno
29.02.2016” (il rinvio alla clausola VII.7 era infatti riferito solo per
definire “la data di consegna”)
e che “per tale motivo, considerato
che il trapasso di proprietà anticipa l’immissione in possesso, verrà
trattenuto un deposito di fr. 500'000.- … a garanzia della tempestiva
immissione in possesso”, avevano concordato che “questo importo sarà svincolato
a ricezione del verbale di consegna”, è in effetti incontestabile che
l’immissione in possesso, avvenuta il 4 marzo 2016, come attestato dal verbale
di consegna concordato e trasmesso quella data per e-mail alla notaia (doc. 3 e
4), avrebbe giustificato la liberazione della somma a favore dei venditori;
come risulta inequivocabilmente già dalla sua denominazione (“trattenuta
tempestiva immissione in possesso” e dalla sua finalità (“a garanzia
della tempestiva immissione in possesso”), la clausola VI.c attribuiva alla
notaia unicamente la facoltà di verificare se l’immissione in possesso fosse
stata “temporalmente” conforme a quanto previsto dal rogito, fermo restando che
il mancato ossequio del termine massimo del 29 febbraio 2016 non avrebbe avuto
alcuna conseguenza (per gli “eventuali ritardi” è stato solo previsto
che non avrebbero dato vita a “un rapporto di locazione”) o al più avrebbe
potuto comportare un risarcimento del danno per il ritardo, che tuttavia in concreto
non è mai stato evocato in causa dall’istante né è mai stato rivendicato
dall’acquirente; essa non attribuiva per contro alla notaia la facoltà di decidere
se l’immissione in possesso fosse stata “materialmente” conforme a quanto
previsto dal rogito, ovvero se al momento della consegna l’immobile presentasse
Fatti
i presunti “danni derivanti dall’asportazione di parti costitutive all’immobile”
rivendicati dall’acquirente (doc. E) e tali da eventualmente far venir meno, in
parte o del tutto, il credito dovuto ai venditori;
che se, per mera ipotesi, si
volesse anche ammettere l’esistenza di una situazione di incertezza sulla
persona del creditore, si dovrebbe in ogni caso concludere che la stessa non
poteva essere considerata non colposa, essendo stata provocata dalla notaia, rea
di aver redatto un rogito non chiaro sul tema;
che, per completezza di
motivazione, si osserva che l’insistenza della notaia a voler depositare
giudizialmente la somma (invece di riversarla ai venditori) appare finanche
Considerandi
incomprensibile, se solo si pensa che, prima dell’avvio della causa da parte
sua, l’UE di Lugano, con l’accordo dell’acquirente e dei venditori, aveva
provveduto a revocare il sequestro richiesto a suo tempo dall’acquirente sul
credito litigioso, in conseguenza della prestazione di altre garanzie da parte
dei venditori (doc. L): stando così le cose, nulla avrebbe a quel momento ostato
alla liberazione a questi ultimi del denaro trattenuto, ritenuto che le
contestazioni tra l’acquirente e in venditori in merito ai presunti “danni
derivanti dall’asportazione di parti costitutive all’immobile” sarebbero
comunque state decise da un giudice nell’ambito della causa di convalida del
sequestro (inc. n. OR.2017.65), per altro da tempo già pendente;
che, alla luce di quanto
precede, il deposito giudiziale ammesso dal Pretore aggiunto deve essere
annullato e l’appello dei venditori deve essere accolto, ritenuto che le spese giudiziarie
di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 500'000.-,
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 11
ottobre 2019 di AP 1 e AP 2 è
accolto. Di conseguenza la decisione 30 settembre 2019 del Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano, sezione 1,
è così riformata:
1. L’istanza è respinta.
3.
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, da anticipare così
come anticipate, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà a AP 1 e AP 2
fr. 1'250.- per ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico
dell’appellata, che rifonderà agli appellanti fr. 1’000.- per ripetibili di
appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).