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Decisione

12.2019.175

Deposito giudiziale

25 febbraio 2020Italiano13 min

i presunti “danni derivanti dall’asportazione di parti costitutive all’immobile”

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.175

Lugano

25 febbraio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2018.6386

della Pretcon cui l'istante ha chiesto l'autorizzazione a depositare in

giudizio, in via principale presso l’UE di Lugano e in via subordinata presso

la Pretura, l'importo di fr. 500'000.- oggetto di trattenuta nell’ambito della

compravendita di cui al suo rogito n. __________;

domanda non contestata

da PI 1 (rappr. da PA 4 ) e avversata da AP 1 , e AP 2

(tutti rappr. da PA 1 ), che il Pretore aggiunto, con decisione 30 settembre

2019, ha accolto nella sua richiesta subordinata;

appellanti AP 1 e AP 2,

che con appello 11 ottobre 2019 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l'istante con

osservazioni (recte: risposta) 4 novembre 2019 ha postulato la reiezione

dell'appello, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto della replica

spontanea 18 novembre 2019 di AP 1 e AP 2;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con rogito n. __________

del 18 dicembre 2015 (doc. B) della notaia avv. AO 1 (in seguito: notaia o

istante), AP 1 e AP 2 (in seguito: venditori) hanno venduto a PI 1 (in seguito:

acquirente) la villa di cui al fondo n. __________ RFD di __________ per un

prezzo di fr. 19'800'000.-, a quel momento già bonificato da quest’ultimo sul

conto clienti della notaia; nella clausola VI.c, denominata “trattenuta

tempestiva immissione in possesso”, le parti hanno concordato che “l’immissione

in possesso è pattuita per la data di consegna così come definito in seguito

(clausola VII.7 … che segue” [secondo la quale “l’immissione in possesso

è pattuita al massimo per il giorno 29.02.2016 … Entro al massimo tale data la

venditrice si impegna a mettere l’immobile vuoto a disposizione dell’acquirente”]

“). Per tale motivo, considerato che il trapasso di proprietà anticipa

l’immissione in possesso, verrà trattenuto un deposito di fr. 500'000.- … a

garanzia della tempestiva immissione in possesso. Questo importo sarà svincolato

a ricezione del verbale di consegna. Eventuali ritardi non saranno considerati

come un rapporto di locazione fra le parti”;

che con e-mail 2 marzo

2016 (doc. 3) la notaia, in vista della consegna delle chiavi della villa concordata

per il successivo 4 marzo, ha consigliato ai venditori, per chiarezza, “di

allestire una breve e succinta dichiarazione che conferma la consegna delle

chiavi necessarie”; il 4 marzo 2016, dopo aver consegnato le chiavi a un

rappresentante dell’acquirente, i venditori hanno pertanto trasmesso per e-mail

alla notaia una copia del relativo verbale di consegna (doc. 3 e 4);

che con scritto 25 marzo

2016 (doc. C) l’acquirente, facendo riferimento a un non meglio precisato “non

conforme adempimento contrattuale (con evidenze in ambito altresì di responsabilità

aquiliana risp. penale) da parte dei venditori”, ha diffidato la notaia a

non svincolare / liberare l’importo di fr. 500'000.- trattenuto in virtù della

clausola VI.c; da parte loro i venditori, con lettera 31 marzo 2016 (doc. D),

hanno preteso l’immediata e integrale liberazione di quella somma;

che il litigio tra

l’acquirente e i venditori, per il denaro trattenuto dalla notaia, è proseguito

innanzi alle autorità giudiziarie ed esecutive: il 31 maggio 2016 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 5, su richiesta dell’acquirente, ha

sequestrato tra le altre cose il credito dei venditori verso la notaia, per

presunti “danni derivanti dall’asportazione di parti costitutive

all’immobile” di fr. 663'991.90 più interessi (doc. E); il 1° giugno 2016

l’UE di Lugano ha notificato alla notaia il sequestro del credito avvisandola

che “se e in quanto il debito è esigibile, siete diffidata a pagarlo

immediatamente presso l’Ufficio o a dichiarare subito se riconoscete il debito

o se lo contestate e per quali motivi” (doc. F); il 25 gennaio 2017 (doc.

I) la notaia, che in precedenza aveva contestato l’esigibilità e il buon fondamento

del credito (doc. G), ha provveduto a bonificare la somma all’UE di Lugano; il

3 dicembre 2018 (doc. L) l’UE di Lugano, con l’accordo dell’acquirente e dei

venditori, ha revocato il sequestro del credito, con le relative notifiche, a

seguito della prestazione di altre garanzie da parte di questi ultimi e ha

comunicato alla notaia di volerle ritornare il denaro;

che con istanza 20

dicembre 2018, promossa in procedura sommaria (art. 248 lett. e e 250 lett. a

n. 3 e 6 CPC), la notaia ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, chiedendo di essere autorizzata a depositare in giudizio, in via principale

presso l’UE di Lugano e in via subordinata presso la Pretura, l'importo di fr.

500'000.- oggetto della trattenuta;

che solo i venditori si

sono opposti all’istanza;

che con decisione 30

settembre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza nella sua richiesta

subordinata (dispositivo n. 1), ponendo a carico dei venditori le spese

processuali di fr. 250.- e obbligandoli altresì in solido a pagare fr. 1'250.- per

ripetibili (dispositivo n. 3): egli ha in sostanza ritenuto che tra tutte le

parti in causa si era perfezionato un contratto di escrow e che, come risultava

dalla motivazione nella sentenza di merito tra i venditori e la notaia (inc. n.

OR.2016.200) da lui resa quel medesimo giorno, i parametri contrattuali per

bonificare il denaro ai venditori o all’acquirente, stante pure l’esistenza di

una lite tra costoro (inc. n. OR.2017.65), non erano realizzati;

che il 3 ottobre 2019 l’UE

di Lugano ha bonificato alla Pretura la somma di fr. 500'000.- ancora

depositata presso di sé;

che con l’appello 11

ottobre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 4 novembre

2019 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 18 novembre 2019), i venditori

hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere

l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi: essi hanno affermato

che l’istante, avendo a suo tempo bonificato all’UE di Lugano la somma

litigiosa (doc. I) dopo essere stata informata che “se e in quanto il debito

è esigibile, siete diffidata a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio” (doc.

F), aveva già implicitamente ammesso di essere debitrice nei loro confronti

di quell’importo; e hanno evidenziato che in ogni caso le condizioni per la

liberazione a loro favore della somma previste dal tenore del contratto di escrow

erano perfettamente adempiute;

che, pur non essendo stati

formalmente convenuti nella causa di deposito giudiziale (che proceduralmente

costituisce una vertenza in materia di volontaria giurisdizione, cfr. Girsberger/Hermann, Basler Kommentar, 6ª

ed., n. 4 ad art. 168 CO; Probst,

Commentaire Romand, 2ª ed., n. 11 ad art. 168 CO; Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 32 ad art. 96 CO con

rif. a n. 91 ad art. 92 CO), i venditori, che per altro avevano già presentato

le loro osservazioni in prima sede e sono toccati direttamente dal provvedimento

adottato dal Pretore aggiunto, sono di principio legittimati ad appellare la

decisione di quest’ultimo (cfr. Seiler,

Die Berufung nach ZPO, n. 294; DTF 136 III 178 consid. 5.2; TF 5P.212/2005 del

22 agosto 2005 consid. 2.2; cfr. pure, in tema di deposito giudiziale, II CCA

30 novembre 2016 inc. n. 12.2016.172); ciò premesso, va invece disatteso

l’assunto dell’istante, secondo cui il fatto che la decisione pretorile non sia

entrata nel merito della vertenza (decisa con un’altra sentenza di pari data),

non costituisca re iudicata e sia già stata nel frattempo eseguita, sarebbe

tale da far venir meno il loro interesse degno di protezione ad appellare: a

parte che la decisione pretorile è in realtà entrata nel merito della lite

(tant’è che essa è stata persino accolta) e che la sentenza di merito di cui

all’inc. n. OR.2016.200 è nel frattempo pure stata impugnata (per cui il suo

esito e le sue motivazioni non possono essere qui vincolanti), è in effetti incontestabile

che il fatto che l’UE di Lugano, che per altro nemmeno era debitore solidale

con l’istante, abbia nel frattempo provveduto a bonificare alla Pretura la

somma di fr. 500'000.- non costituisca un atto di acquiescenza o di desistenza

di una parte, rispettivamente non sia tale da far divenire priva d’oggetto o

d’interesse la lite;

che giusta l’art. 96 CO il

debitore può tra le altre cose procedere al deposito giudiziale, se

l’adempimento della prestazione dovuta non può aver luogo, né in confronto del

creditore né di un suo rappresentante, per un’incertezza non colposa sulla

persona del creditore, ritenuto che l’art. 168 CO è invece applicabile, quale

norma speciale dell’art. 96 CO, se è controverso a chi spetti il credito (DTF 143

III 102 consid. 2.1); sia l’art. 96 CO sia l’art. 168 CO presuppongono

l’esistenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore (DTF 134

III 348 consid. 5.1);

che in base alla dottrina

non si è in presenza di un’incertezza non colposa sulla persona del creditore qualora

l’insicurezza sia stata provocata dal debitore (segnatamente redigendo un

contratto non chiaro, cfr. Staehelin,

Die Hinterlegung zu Handen wes Rechtes und der Prätendentenstreit, in: BJM 1972

p. 227; Weber, Berner Kommentar, 2ª

ed., n. 24 ad art. 96 CO), qualora il creditore sia in possesso di un documento

attestante quella sua qualità (a meno che il debitore abbia motivi fondati per

metterne in dubbio la validità, cfr. Weber,

op. cit., n. 20 ad art. 96 CO), oppure qualora il debitore possieda un

documento da cui risulti in modo univoco chi sia il vero creditore (Staehelin, op. cit., ibidem; Weber, op. cit., n. 20 ad art. 96 CO);

atteso che l’incertezza non colposa sulla persona del creditore può essere

ammessa solo in presenza di seri dubbi che non possano essere chiariti dal

debitore nonostante un diligente esame dei fatti (cfr. Staehelin, op. cit., p. 228; Weber,

op. cit., n. 21 ad art. 96 CO; DTF 59 II 226 consid. 2), la dottrina ne ha pure

dedotto che un notaio può prevalersi dell’istituto del deposito giudiziale solo

in casi eccezionali (cfr. Weber, op. cit., n. 23 ad art. 96 CO,

che motiva la conclusione rilevando che un notaio dev’essere in grado di esaminare

la situazione giuridica in modo completo);

che nella presente

fattispecie l’istante, che è una notaia, non poteva in buona fede prevalersi

dell’esistenza di una eventuale situazione di incertezza non colposa sulla

persona del creditore;

che innanzitutto essa, previo

esame della situazione giuridica, avrebbe dovuto escludere l’esistenza di una

situazione di incertezza sulla persona del creditore (come parrebbe aver già

fatto, almeno implicitamente, allorché aveva bonificato all’UE di Lugano la

somma litigiosa, dopo essere stata informata che “se e in quanto il debito è

esigibile, siete diffidata a pagarlo immediatamente presso l’Ufficio”): a

fronte di una clausola del rogito denominata “trattenuta tempestiva

immissione in possesso” e in base alla quale le parti, dopo aver premesso

che “l’immissione in possesso è pattuita” per “al massimo … il giorno

29.02.2016” (il rinvio alla clausola VII.7 era infatti riferito solo per

definire “la data di consegna”)

e che “per tale motivo, considerato

che il trapasso di proprietà anticipa l’immissione in possesso, verrà

trattenuto un deposito di fr. 500'000.- … a garanzia della tempestiva

immissione in possesso”, avevano concordato che “questo importo sarà svincolato

a ricezione del verbale di consegna”, è in effetti incontestabile che

l’immissione in possesso, avvenuta il 4 marzo 2016, come attestato dal verbale

di consegna concordato e trasmesso quella data per e-mail alla notaia (doc. 3 e

4), avrebbe giustificato la liberazione della somma a favore dei venditori;

come risulta inequivocabilmente già dalla sua denominazione (“trattenuta

tempestiva immissione in possesso” e dalla sua finalità (“a garanzia

della tempestiva immissione in possesso”), la clausola VI.c attribuiva alla

notaia unicamente la facoltà di verificare se l’immissione in possesso fosse

stata “temporalmente” conforme a quanto previsto dal rogito, fermo restando che

il mancato ossequio del termine massimo del 29 febbraio 2016 non avrebbe avuto

alcuna conseguenza (per gli “eventuali ritardi” è stato solo previsto

che non avrebbero dato vita a “un rapporto di locazione”) o al più avrebbe

potuto comportare un risarcimento del danno per il ritardo, che tuttavia in concreto

non è mai stato evocato in causa dall’istante né è mai stato rivendicato

dall’acquirente; essa non attribuiva per contro alla notaia la facoltà di decidere

se l’immissione in possesso fosse stata “materialmente” conforme a quanto

previsto dal rogito, ovvero se al momento della consegna l’immobile presentasse

Fatti

i presunti “danni derivanti dall’asportazione di parti costitutive all’immobile”

rivendicati dall’acquirente (doc. E) e tali da eventualmente far venir meno, in

parte o del tutto, il credito dovuto ai venditori;

che se, per mera ipotesi, si

volesse anche ammettere l’esistenza di una situazione di incertezza sulla

persona del creditore, si dovrebbe in ogni caso concludere che la stessa non

poteva essere considerata non colposa, essendo stata provocata dalla notaia, rea

di aver redatto un rogito non chiaro sul tema;

che, per completezza di

motivazione, si osserva che l’insistenza della notaia a voler depositare

giudizialmente la somma (invece di riversarla ai venditori) appare finanche

Considerandi

incomprensibile, se solo si pensa che, prima dell’avvio della causa da parte

sua, l’UE di Lugano, con l’accordo dell’acquirente e dei venditori, aveva

provveduto a revocare il sequestro richiesto a suo tempo dall’acquirente sul

credito litigioso, in conseguenza della prestazione di altre garanzie da parte

dei venditori (doc. L): stando così le cose, nulla avrebbe a quel momento ostato

alla liberazione a questi ultimi del denaro trattenuto, ritenuto che le

contestazioni tra l’acquirente e in venditori in merito ai presunti “danni

derivanti dall’asportazione di parti costitutive all’immobile” sarebbero

comunque state decise da un giudice nell’ambito della causa di convalida del

sequestro (inc. n. OR.2017.65), per altro da tempo già pendente;

che, alla luce di quanto

precede, il deposito giudiziale ammesso dal Pretore aggiunto deve essere

annullato e l’appello dei venditori deve essere accolto, ritenuto che le spese giudiziarie

di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 500'000.-,

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 11

ottobre 2019 di AP 1 e AP 2 è

accolto. Di conseguenza la decisione 30 settembre 2019 del Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano, sezione 1,

è così riformata:

1. L’istanza è respinta.

3.

La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 250.-, da anticipare così

come anticipate, sono poste a carico dell’istante, che rifonderà a AP 1 e AP 2

fr. 1'250.- per ripetibili.

II. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono a carico

dell’appellata, che rifonderà agli appellanti fr. 1’000.- per ripetibili di

appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).