12.2019.176
Responsabilità della banca - furto di dati bancari del cliente - risarcimento di un debito e/o di una multa fiscale
12 novembre 2020Italiano25 min
I. L’appello 14 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 settembre 2019 della
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.176
Lugano
12 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.117
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29
settembre 2011 da
AO 1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
AP
1
rappr. dall’avv. dott. RA
1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di EUR 1'200'000.- e di CHF 55'749.80 oltre interessi al 5% dal 21
aprile 2010 su EUR 1'050'030.- e su CHF 50'000.-, dal 28 novembre 2008 su EUR
100'000.-, dal 14 gennaio 2011 su EUR 9'678.-, dal 7 febbraio 2011 su EUR
6'240.- e dal 13 dicembre 2010 su CHF 5'749.80, somme aumentate in replica a EUR
1'206'292.- e a CHF 55'749.80 oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010 su EUR
1'050'030.- e su CHF 50'000.-, dal 28 novembre 2008 su EUR 100'000.-, dal 14
gennaio 2011 su EUR 9'678.-, dal 7 febbraio 2011 su EUR 6'240.-, dal 13
dicembre 2010 su CHF 5'749.80 e dal 22 settembre 2011 su EUR 6'292.-, ritenuto
che le pretese attoree sono state ulteriormente modificate in sede
conclusionale nel senso della condanna della convenuta in via principale al
pagamento di EUR 1'074'674.30 oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010 su EUR
1'003'071.- e dal 29 settembre 2011 su EUR 71'603.30, di CHF 97'094.78 oltre
interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su CHF 41'344.96 e dal 29 settembre 2011 su
CHF 55'749.82 e di USD 667.04 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su USD
667.04 o controvalore in CHF, in via subordinata di EUR 738'099.37 oltre
interessi al 5% dal 15 dicembre 2009 su EUR 135'388.06, dal 21 aprile 2010 su
EUR 531’108.- e dal 29 settembre 2011 su EUR 71'603.30, di CHF 97'094.78 oltre
interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su CHF 41'344.96 e dal 29 settembre 2011
su CHF 55'749.82 e di USD 667.04 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su
USD 667.04 o controvalore in CHF, e in via ancor più subordinata di EUR 358'194.30
oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2010 su EUR 286'591.- e dal 29 settembre
2011 su EUR 71'603.30, di CHF 97'094.78 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre
2008 su CHF 41'344.96 e dal 29 settembre 2011 su CHF 55'749.82 e di USD 667.04
oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su USD 667.04 o controvalore in CHF;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 13 settembre 2019 ha parzialmente
accolto, condannando quella parte al pagamento di EUR 286'591.- oltre interessi
al 5% dal 15 dicembre 2010, di CHF 47'094.76 oltre interessi al 5% dal 13
dicembre 2010 su CHF 5'749.80 e dal 22 aprile 2010 su CHF 41'344.96 e di USD
667.04 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2010;
appellante la convenuta con appello 14 ottobre 2019,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con risposta 2 dicembre 2019 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 30
novembre 2000 (doc. D) il cittadino francese domiciliato in Italia AO 1 ha
aperto presso la succursale di __________ dell’allora __________ SA, ora AP 1
(cfr. doc. E), il conto n. __________, che è poi diventato il conto cifrato n. __________,
sul quale, tra fine 2008 e inizio 2009 (cfr. doc. I-M), ha fatto affluire gli
averi da lui depositati sul conto n. __________ presso __________.
Il 25 settembre 2008 (doc.
H) P__________ __________, società __________ riconducibile a AO 1, ha aperto
presso la succursale di __________ di AP 1 il conto n. __________. Su questa
relazione sono poi affluiti (cfr. doc. Z), il 31 ottobre 2008, gli averi
depositati sul conto n. __________ aperto il 28 luglio 2005 (doc. F) presso la
succursale di __________ di AP 1 a nome di I__________ __________, società __________
riconducibile sempre a AO 1, e, il 24 marzo 2009, gli averi di quest’ultimo depositati
sul conto cifrato n. __________.
2. L’11 marzo
2010
(doc. 1) AP 1 ha comunicato a tutti i suoi clienti di essere
stata vittima di un importante furto di dati bancari, tra i quali, da quanto
aveva potuto accertare solo di recente, figuravano verosimilmente quelli relativi
ai conti aperti prima dell’ottobre 2006; il furto dei dati bancari, avvenuto 3
anni prima, era stato commesso da un informatico ex dipendente della banca -
risultato poi essere __________ F__________ - che aveva poi trasmesso detti
dati alle autorità __________. La banca ha allora precisato che le informazioni
trafugate, frutto di reato, sarebbero state difficilmente utilizzabili.
Qualche giorno dopo,
in occasione dell’incontro avuto con i consulenti __________ della banca, AO 1
è stato informato, sulla base del documento interno “L68” (ora allegato al
verbale di audizione testimoniale di __________ H__________), che diversi dati
bancari relativi al suo conto cifrato n. __________ e al conto n. __________
intestato a I__________ __________ risultavano effettivamente essere contenuti
nei dischetti che erano stati consegnati alle autorità __________.
A fronte di questa
situazione AO 1, i cui conti bancari non erano stati dichiarati al fisco
italiano, il 21 aprile 2010 (doc. T) ha deciso di aderire al cosiddetto “scudo
fiscale”, provvedimento che, pagando tutta una serie di importi, permetteva di
regolarizzare la sua posizione fiscale con l’Italia.
3. Con
petizione 29 settembre 2011 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione
ad agire (doc. A), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di
una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari EUR 1'206'292.- e
CHF 55'749.80 oltre interessi a EUR 1'074'674.30 (in via subordinata EUR
738'099.37 e in via ancor più subordinata EUR 358'194.30), a CHF 97'094.78 e a USD
667.04 oltre interessi. Egli in via principale ha preteso il risarcimento degli
importi pagati per aderire allo “scudo fiscale”, pari al 7% dei suoi averi (EUR
1'003’071.-), dell’imposta italiana sui redditi maturati dopo il 31 dicembre
2008 (EUR 46'959.-), delle spese della fiduciaria incaricata delle procedure di
rimpatrio (EUR 18'404.30), delle spese legali per il suo patrocinio nella
procedura di verifica presso la Guardia di Finanza (EUR 6'240.-), dei costi e delle
commissioni legati all’operatività, dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2010, dei
fondi trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04), del torto morale
(CHF 50'000.-) e delle spese legali preprocessuali (CHF 5'749.80); in via
subordinata, ritenendo che la controparte avrebbe quanto meno dovuto avvertirlo
prima del 15 dicembre 2009, quando gli sarebbe stato possibile “scudare” i suoi
averi a migliori condizioni, ossia con un’aliquota pari al 5% dei suoi averi, conoscenza
che oltretutto avrebbe comportato il mancato trasferimento degli averi detenuti
presso __________, ha ridotto la pretesa relativa al risarcimento degli importi
corrisposti per aderire allo “scudo fiscale” al 7% pagato sugli averi trasferiti
da __________ e alla differenza del 2% (7% meno 5%) sui suoi rimanenti averi (EUR
666'496.06); e in via ancor più subordinata ha ridotto la pretesa relativa al
risarcimento degli importi pagati per aderire allo “scudo fiscale” alla sola
differenza del 2% su tutti i suoi averi (EUR 286’591.-).
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
4. Con
decisione 13 settembre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della
petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 286'591.-, di CHF
47'094.76 e di USD 667.04 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia e le
spese di complessivi di CHF 16'500.-, nonché le spese peritali di CHF 16'524.-,
per 1/3 a carico della convenuta e per 2/3 a carico dell’attore, tenuto altresì
a rifondere alla controparte CHF 25’500.- per ripetibili. Egli ha ritenuto
fondate solo la pretesa attorea volta alla restituzione delle somme pagate per
aderire allo “scudo fiscale” formulata in via ancor più subordinata (EUR
286’591.-), quella avente per oggetto la rifusione delle spese legali
preprocessuali (CHF 5'749.80) e quella finalizzata al risarcimento dei costi e
delle commissioni legati all’operatività, dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile
2010, dei fondi trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04).
5. Con l’appello 14
ottobre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 dicembre
2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, e dunque anche per quanto riguardava le tre
posizioni ammesse dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi.
6. Il Pretore, dopo
aver disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha accertato che
la responsabilità della convenuta ex art. 398 CO era di principio innescata, in
quanto il furto dei dati bancari dell’attore era stato perpetrato da un proprio
dipendente e siccome essa aveva provveduto a rendere edotto il cliente a tale
proposito solo nel marzo 2010 e dunque tardivamente. Preso atto che le
informazioni da lei date alla stampa nel dicembre 2009 (doc. 2), secondo cui i
dati rubati riguardavano solo 8-10 clienti, si erano poi rivelate errate e che a
quel momento, a fronte di un’informativa corretta, sarebbe stato possibile aderire
allo “scudo fiscale” con un’aliquota pari al 5% degli averi interessati, egli
ha innanzitutto condannato la convenuta a risarcire all’attore, che aveva poi dovuto
“scudare” i suoi averi con un’aliquota del 7%, la relativa differenza del 2%
(EUR 286’591.-). La pretesa avente per oggetto le spese legali preprocessuali (CHF
5'749.80) è stata pure ammessa, ritenuto che quegli oneri erano direttamente
funzionali alle violazioni contrattuali commesse dalla convenuta, la cui
gravità e urgenza giustificavano senz’altro che l’attore avesse fatto capo
all’ausilio di un legale, nei termini appunto contenuti nella fattura (doc.
EE). La medesima logica valeva infine anche per quanto riguardava i costi e le
commissioni legati all’operatività, per il periodo dal 23 dicembre 2008 al 21
aprile 2010, dei denari trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04),
ritenuto che l’attore non li avrebbe trasferiti presso la convenuta ma avrebbe
certamente provveduto a “scudarli” già allora se fosse stato tempestivamente
edotto del fatto che i suoi dati bancari potevano rientrare tra quelli che
erano stati oggetto di un furto.
7. La convenuta ha
contestato di aver violato gli obblighi contrattuali con riferimento alle
informazioni da lei fornite all’attore, che a suo dire sarebbero state sempre conformi
a quelle che erano le sue reali conoscenze. A torto.
7.1. L’istruttoria di causa
ha permesso di accertare che, nell’estate del 2008, l’esistenza di un possibile
furto di dati bancari dei clienti della convenuta da parte di un suo dipendente
era stata inizialmente segnalata dal Ministero Pubblico del Confederazione ai
soli vertici della sede centrale della convenuta (rogatoria __________ p. 3 segg.).
Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, quando l’esistenza del furto di quei
dati, a quel momento apparentemente relativi a 7 clienti, e la loro consegna
alle autorità __________ erano stati confermati dalle autorità inquirenti, tutti
gli organi della sede centrale della convenuta sono stati informati e, dopo
aver inoltrato una denuncia penale contro il loro ormai ex dipendente, hanno
immediatamente istituto una “task force” interna per accertare come ciò potesse
essere avvenuto e soprattutto per stabilire cosa fosse stato trafugato, ovvero
quanti e quali clienti fossero interessati dal furto (rogatoria __________ P__________
p. 3 segg.; rogatoria __________ W__________ p. 4 segg.; rogatoria __________ Z__________
p. 2 segg.). Il 9 dicembre 2009, sulla base di quanto ulteriormente rivelato
loro dalle autorità inquirenti, essi hanno poi diramato un comunicato stampa
(doc. 2), indicando che, da quanto risultava fino ad allora, il numero dei clienti
potenzialmente toccati dal furto dei dati sarebbe stato inferiore a 10 (“less
than 10”); un’analoga informativa è stata data anche a tutti i funzionari
della banca, compresi quelli della succursale di __________ (testi __________ B__________
p. 6, __________ H__________ p. 2, __________ F__________ p. 8 seg., __________
D__________ p. 4). Nel marzo 2010, una volta ricevuta una copia di tutti i dati
trafugati, si è tuttavia appurato che in realtà il furto dei dati aveva riguardato
quasi la totalità dei 24'000 clienti dell’istituto bancario (rogatoria __________
W__________ p. 12; rogatoria __________ Z__________ p. 3), ciò che ha obbligato
la convenuta a trasmettere loro il menzionato scritto dell’11 marzo 2010 (doc.
1).
Questi
comportamenti della convenuta non sono problematici.
7.2. A non essere corretto,
nei confronti dei clienti, e con ciò a costituire una violazione contrattuale
nei loro confronti è invece il fatto che gli organi della convenuta, a far
tempo dall’inizio del 2009, quando - come detto - l’esistenza del furto dei
dati, sia pure apparentemente relativi a 7 clienti, e la loro consegna alle
autorità __________ erano stati ormai confermati, e fino al marzo 2010 si sono
ben guardati, nonostante, per loro stessa ammissione (appello p. 13; rogatoria __________
P__________ p. 8 e 10; rogatoria __________ W__________ p. 21; rogatoria __________
Z__________ p. 3 e 9), fossero sempre e ancora all’oscuro di cosa fosse stato
rubato e a chi, dall’invitare i consulenti delle varie succursali ad informare compiutamente
tutti i clienti dell’esistenza di quel furto, e soprattutto del conseguente
rischio che i loro dati potessero essere giunti nelle mani di autorità fiscali
estere, ciò che ha fatto sì che a questi ultimi sia poi stata fornita un’informativa
rivelatasi in seguito errata (rogatoria __________ W__________ p. 19: “Diejenigen
[Kunden], die hier als “less than 10” bezeichnet sind wurden
informiert. Alle anderen nicht”; teste __________ H__________ p. 3: “In
sintesi, dicevamo ai nostri clienti che questa lista di dieci nominativi, ma
forse anche meno, riguardava clienti residenti in __________ che erano già
stati contattati dalla banca. Ciò significava che, se non vi era stato contatto
da parte della banca, rispettivamente non vi era residenza fiscale in __________,
il cliente non faceva parte di questa lista”; teste __________ D__________
p. 5: “A tutti i clienti che mi hanno chiesto informazioni a gennaio /
febbraio 2010 ho detto che non erano sulla lista dei dieci clienti di cui ero
stato informato dalla direzione della banca. Questa spiegazione l’ho data anche
al signor AO 1”; teste __________ R__________ p. 2: “In occasione
dell’incontro a fine 2009 … il signor AO 1 pose di nuovo il quesito a D__________,
visto che erano uscite ulteriori notizie sul furto di dati che riguardavano
proprio AP 1. D__________ risposte che riguardava AP 1 __________ e soltanto 8
o 9 clienti di __________, e che in nessun caso era coinvolta la sede di __________”).
Essi hanno di fatto deciso, per evitare il panico nella clientela, che avrebbe
potuto avere conseguenze disastrose per la banca, di omettere qualsiasi
informazione ai clienti fintanto che non fosse risultato chi era toccato dal
furto (rogatoria __________ W__________ p. 9: “Es war ein potentiell
gefährliches Ereignis, über das wir möglichst viel herausfinden mussten, um den
Schaden in Grenzen zu halten”; p. 15: “Es wurde beschlossen, dass man
die Kunden informieren würde, sobald man klare überprüfbare Erkenntnisse hätte
darüber, wer von den Kunden in welchem Umfange vom Datendiebstahl betroffen ist”;
p. 20: “Wir kamen zum Schluss, dass wir zu wenig Kenntnisse hatten, um
Kunden zu informieren, solange wir nicht Klarheit darüber hatten, welche Kunden
mit welchen Daten von Datendiebstahl betroffen waren. Wir konnten nicht 25'000
Leute in Angst und Schrecken versetzen, ohne zu wissen, was gestohlen worden
war. Sobald wir es wussten, haben wir begonnen, die Kunden zu informieren”).
In tal modo hanno però consapevolmente, e illecitamente, anteposto i loro
interessi a quelli dei loro clienti.
8. Passando ora ad
esaminare le varie posizioni di danno ammesse dal giudice di prime cure, si
osserva che la convenuta ha innanzitutto contestato che all’attore potesse
essere risarcita la somma di EUR 286’591.-, corrispondente alla differenza tra l’”imposta
straordinaria” da lui pagata per aver aderito allo “scudo fiscale” il 20
aprile 2010 (pari al 7% dei suoi averi) e quella che avrebbe pagato se, a
seguito di una corretta informativa, avesse provveduto a “scudarli” prima del
15 dicembre 2009 (pari al 5% dei suoi averi). A ragione.
8.1. Nella sentenza 4A_21/2017
del 29 giugno 2017 il Tribunale federale ha confermato la propria prassi,
secondo cui un debito fiscale e/o una
multa fiscale non sono scaricabili su terzi, nemmeno se questi oneri sono stati
imposti al contribuente a seguito dell'errore del suo mandatario, aggiungendo
che quest’ultimo potrebbe essere reso responsabile soltanto se, a causa di un
suo errore, il contribuente pagasse imposte e/o multe fiscali che di per sé non
sarebbero dovute, circostanza che egli deve provare (consid. 4.4). Nella
fattispecie allora in esame, confrontato con il rimprovero dell’allora attrice alla
banca convenuta di non averla tempestivamente informata del furto della “lista
F__________” e di averle così impedito di regolarizzare volontariamente
la propria posizione con il beneficio delle agevolazioni previste dello “scudo
fiscale”, il Tribunale federale ha ritenuto che la “sanzione quadro RW”
che la prima era stata obbligata a pagare al fisco italiano a seguito dei
successivi accertamenti da parte della Guardia di Finanza non costituisse un
danno risarcibile dalla seconda: qualora la “sanzione quadro RW” andasse
considerata alla stregua di una multa fiscale, essa sarebbe stata in effetti
irrisarcibile in base alla giurisprudenza, ritenuto che l’Alta Corte nella sentenza
DTF 134 III 59 non aveva affatto definito l’eccezione alla regola adottata invece
dai giudici cantonali (per il fatto che le violazioni contrattuali della
convenuta avevano indotto l’allora attrice a credere di essere protetta dal
segreto bancario e a non usufruire dello “scudo fiscale”) ed anzi aveva
chiarito che l’addossamento della multa fiscale al mandatario rimaneva
ipotizzabile solo nel caso in cui il contribuente, tenuto conto del rapporto
contrattuale, fosse stato sanzionato senza aver commesso una colpa propria, ciò
che però non era la situazione del contribuente - come era l’allora attrice,
perfettamente consapevole della sua posizione fiscale irregolare in Italia -
che aveva assunto consapevolmente dei rischi e che avrebbe dovuto riconoscere
ed evitare l’infrazione fiscale anche senza le informazioni del consulente (consid.
4.6 e 4.7); qualora invece la “sanzione quadro RW” non avesse avuto
carattere penale e non fosse stata equiparabile a una multa fiscale, l’esito
non sarebbe stato diverso, dovendosi in tal caso ritenere rilevante l’aspetto
causale, secondo cui all'origine della sanzione vi era in ogni caso la
decisione consapevole dell'allora attrice di non dichiarare in Italia il conto
bancario svizzero e di non aver voluto approfittare dei diversi “scudi
fiscali” per mettersi in regola (consid. 4.5 e 4.8).
8.2. Nel caso di specie, l’attore, riferendosi all’”imposta
straordinaria” (del 5% in caso di “regolarizzazione” entro il 15 dicembre
2009, in seguito aumentata al 6% in caso di “regolarizzazione” entro il 28
febbraio 2010 e al 7% in caso di “regolarizzazione” entro il 30 aprile 2010)
prevista dapprima dall’art. 13bis del Decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78,
convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 “conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali” (doc. N e O) e poi riproposta, con gli inasprimenti di cui si è
detto, nell’art. 1 n. 2 del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 “proroga di
termini previsti da disposizioni legislative” (doc. Q), ha ribadito in questa
sede, fondandosi sul parere giuridico dell’avv. prof. __________ C__________ (doc.
3 d’appello) da lui già prodotto in prima istanza, che la stessa, ritenuta dal
giudice di prime cure essere una ripresa dell’onere fiscale scoperto, ossia un
onere fiscale vero e proprio, non sarebbe in realtà né un’imposta o un tributo né
una sanzione fiscale, ma rappresenterebbe un corrispettivo, ossia un emolumento
per l’acquisizione dell’immunità fiscale e penale a fronte delle violazioni commesse. Il rilievo, per altro in chiara contraddizione
con quanto dichiarato dallo stesso attore negli allegati preliminari secondo
cui l’”imposta straordinaria” non aveva natura penale ma meramente fiscale (replica p. 7),
dev’essere disatteso. Innanzitutto si osserva che la produzione,
reiterata in questa sede, del parere giuridico di cui si è detto è irrita,
atteso che l’attore, in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv.
1 CPC), non ha spiegato per quale ragione il giudice di prime cure avrebbe
sbagliato a considerarlo da un lato tardivo siccome versato agli atti solo con
le conclusioni e dall’altro privo di valenza probatoria in quanto assimilabile
a una mera allegazione di parte. Ad ogni buon conto, per la dottrina italiana, quell’”imposta
straordinaria”, come si evince dalla sua denominazione, costituiva proprio una
sorta di imposta (cfr. Angela Monti,
Il nuovo “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009: prime
considerazioni, p. 9, in: https://www.aodv231.it/images/atti/Monti_art__riv_fisv_int_II_parte.pdf)
ed in particolare un’imposta “sostitutiva” (Ilaria
De Pasquale, Lo “scudo” fiscale: problemi interpretativi e riflessioni
sulla natura giuridica dell’istituto, n. 5, in: http://www.rivistatrimestraledirittotributario.it/scudo-fiscale-riflessioni-natura-giuridica-dell-istituto);
la sua natura giuridica quale imposta non è per altro stata messa in dubbio
nemmeno dalla giurisprudenza italiana
(Corte di cassazione, Sezione 4, n. 50308/14 del 2 dicembre 2014, in: https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=303613&cat=ULTFIS&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Fiscale;
Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 28775/15 del 10 giugno 2015, in: https://admin.abc.sm/upload/5741/dominici-associati/cassazione-dominus.pdf;
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 27894/18 del 26 settembre 2018, in:
8.3. A ben vedere, tale questione, alla luce del
pacifico accertamento che i conti dell’attore non erano stati dichiarati al
fisco italiano (replica p. 3, 7 e 8, conclusioni p. 5) e che egli, sia pure
consapevole del rischio corso (replica p. 4), non avrebbe voluto approfittare, se
non vi fosse stato in tal modo “costretto”, dei diversi “scudi fiscali” per
mettersi in regola (petizione p. 7 seg. e 13 seg.; replica p. 6 e 16; testi __________ R__________ p. 2 segg., __________
Z__________ p. 7), avrebbe persino potuto
rimanere irrisolta.
In effetti, qualora l’”imposta
straordinaria” potesse essere
considerata alla stregua di un’imposta (o di una multa fiscale), essa sarebbe
stata irrisarcibile in base alla giurisprudenza, dovendosi in tal caso applicare
per analogia - ritenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di
prime cure, l’attore, pagando il 21 aprile 2010 con l’aliquota del 7%, non ha
pagato un’imposta che di per sé non sarebbe stata allora dovuta - gli insegnamenti
contenuti nei consid. 4.4, 4.6 e 4.7 della sentenza TF 4A_21/2017 del 29
giugno 2017. Qualora invece l’”imposta
straordinaria” non avesse avuto
carattere fiscale (o penale), l’esito non sarebbe stato diverso, dovendosi in
tal caso ritenere rilevante, come risultava dai consid. 4.4, 4.5 e 4.8 della sentenza
TF 4A_21/2017 del 29 giugno 2017, anch’essi
applicabili per analogia, l’aspetto causale, secondo cui all'origine del pagamento
della stessa vi era in ogni caso la decisione consapevole dell'attore di non aver
dichiarato in Italia i propri conti bancari svizzeri e di non aver voluto
approfittare dei diversi “scudi fiscali” per mettersi in regola.
In entrambe le
ipotesi l’attore non poteva pertanto pretendere dalla convenuta il risarcimento
di quanto pagato a questo titolo.
9. La convenuta non può
invece essere seguita laddove ha censurato il giudizio pretorile che l’aveva
obbligata a risarcire i costi e le commissioni legati all’operatività, per il
periodo dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2010, dei denari che l’attore aveva
provveduto a trasferire da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04), somme di
cui non avrebbe in effetti beneficiato se lo avesse reso debitamente edotto del
fatto che i suoi dati bancari potevano rientrare tra quelli che erano stati
oggetto di un furto.
Non è innanzitutto dato di
sapere per quale motivo il fatto che l’imposta sostitutiva di cui allo “scudo
fiscale” non sia - come detto - risarcibile farebbe venir meno anche la
possibilità di scaricare su di lei i costi riferiti alle commissioni e ai costi
legati all’operatività dei denari trasferiti dall’attore da __________.
Non è poi vero che
l’attore, affermando unicamente che “se la banca avesse adempiuto ai propri
obblighi nei” suoi “confronti, segnatamente per quanto attiene al dovere
di discrezionalità e di informazione, egli non avrebbe proceduto ad effettuare
il rimpatrio degli averi inizialmente depositati presso __________ e non
avrebbe pertanto dovuto pagare l’imposta sostitutiva relativa a tale importo,
dell’ordine di ca. USD 10'000'000.-, né le relative commissioni alla banca”
(petizione p. 14) e “non avrebbe inoltre dovuto sostenere alcun costo legato
alla costituzione e gestione della società P__________ SA e all’apertura del
conto intestato a quest’ultima società” (petizione p. 15), non avrebbe “maggiormente”
sostanziato quella pretesa (ritenuto che la convenuta, esprimendosi in questi
termini, a ben vedere nemmeno ha preteso che l’attore non l’avrebbe sostanziata
sufficientemente). Si aggiunga che in ogni caso l’attore aveva ulteriormente
sostanziato la pretesa in altri passaggi della petizione (a p. 13 e 15) e della
replica (a p. 4 seg.).
Neppure è vero o comunque
rilevante il fatto che il perito giudiziario, che per il giudice di prime cure,
rispondendo alle domande n. 12 e 13, aveva quantificato la relativa pretesa in CHF
41'344.96 e in USD 667.04, avesse ammesso che quanto indicato nella sua risposta
“non riporta l’esatta cifra richiesta” che avrebbe piuttosto imposto di
“ricorrere a dei valori giornalieri medi, ritrovabili in Telekurs o
Bloomberg” (perizia p. 1), avesse osservato che la sua risposta “necessiterebbe
del dettaglio dei conti economici dell’istituto bancario” (perizia p. 2) e
avesse indicato che le commissioni e le retrocessioni - nelle valute oggetto
delle domande di causa (EUR e CHF) - sarebbero state pari a soli EUR 3'587.12 e
a CHF 1'281.70 (perizia p. 6 seg. ad 12): la prima considerazione è in effetti
riferita alle domande n. 1-6 (perizia p. 1), che qui non interessano; la seconda
è riferita alle provvigioni e/o alle retrocessioni ricevute dalla convenuta in
relazione a movimentazioni sul patrimonio del cliente, che l’esperto, dopo aver
precisato che “i fondi d’investimento e i prodotti strutturati, nel periodo
in analisi, non hanno mai avuto un’importanza rilevante” (perizia p. 2),
non ha poi però ritenuto di prendere in considerazione nei suoi calcoli; la
terza considerazione, di per sé pertinente, misconosce invece il fatto che la
convenuta non ha contestato in questa sede la mutazione dell’azione operata
dall’attore in sede conclusionale con riferimento a questa pretesa (passata
dagli originari EUR 100'000.-, richiesti con l’esplicita riserva nel petitum
di una loro modifica “a dipendenza della perizia giudiziaria” motivata a
p. 15 della petizione con il fatto di non essere “in grado di quantificare
precisamente questa posta di danno - che per altro dovrà essere espressa in
diverse valute -”, a CHF 41'344.96 e a USD 667.04).
È invece per la prima
volta solo in sede conclusionale, e con ciò in modo irricevibile (art. 229 e
contrario CPC), che la convenuta ha sostenuto che le commissioni sarebbero
state comunque pagate anche nel caso in cui i dati bancari dell’attore non
fossero stati sottratti, tanto più che il trasferimento dei denari da __________
era stato deciso per risparmiare sulle commissioni fatturate da quest’ultima, di
modo che non vi era alcun nesso di causalità tra il pagamento delle spese e
delle commissioni e l’erronea informativa sul furto dei suoi dati bancari. La
convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non ha oltretutto censurato l’assunto pretorile secondo cui il fatto che
l’attore avrebbe avuto queste spese anche se avesse lasciato i suoi averi
presso __________ non era stato provato.
10. Ritenuto che le spese legali preprocessuali erano
state assunte dall’attore sostanzialmente in vista e allo scopo di obbligare la
convenuta a risarcirgli importi milionari, che - come si è visto - sono tuttavia
risultati in larghissima misura infondati tranne per quanto riguardava l’importo
di CHF 41'344.96 e di USD 667.04 di cui si è appena detto, la relativa pretesa,
pari a CHF 5'749.80, deve infine essere respinta (TF 4A_63/2011 del 6 giugno
2011 consid. 6, 4A_21/2017 del 29 giugno 2017 consid. 4.7).
11. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che la
petizione può essere accolta limitatamente a CHF 41'344.96 e a USD 667.04 oltre
interessi.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di
secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora
litigioso di EUR 286'591.-, di CHF 47'094.76 e di USD 667.04.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 14 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 settembre 2019 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO
1
CHF 41'344.96 oltre interessi al
5% dal 22 aprile 2010 e USD 667.04 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2010.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi di CHF 16'500.-,
oltre le spese peritali di CHF 16’524.-, da anticipare così come anticipate, sono
poste a carico della convenuta per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico
dell’attore, che rifonderà alla controparte CHF 38’250.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali della procedura d’appello di
CHF 12’000.- sono poste a carico dell’appellante per 1/6 e per 5/6 sono poste a
carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte CHF 8’000.- a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).