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Decisione

12.2019.176

Responsabilità della banca - furto di dati bancari del cliente - risarcimento di un debito e/o di una multa fiscale

12 novembre 2020Italiano25 min

I. L’appello 14 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 settembre 2019 della

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.176

Lugano

12 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2011.117

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29

settembre 2011 da

AO 1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

AP

1

rappr. dall’avv. dott. RA

1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di EUR 1'200'000.- e di CHF 55'749.80 oltre interessi al 5% dal 21

aprile 2010 su EUR 1'050'030.- e su CHF 50'000.-, dal 28 novembre 2008 su EUR

100'000.-, dal 14 gennaio 2011 su EUR 9'678.-, dal 7 febbraio 2011 su EUR

6'240.- e dal 13 dicembre 2010 su CHF 5'749.80, somme aumentate in replica a EUR

1'206'292.- e a CHF 55'749.80 oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010 su EUR

1'050'030.- e su CHF 50'000.-, dal 28 novembre 2008 su EUR 100'000.-, dal 14

gennaio 2011 su EUR 9'678.-, dal 7 febbraio 2011 su EUR 6'240.-, dal 13

dicembre 2010 su CHF 5'749.80 e dal 22 settembre 2011 su EUR 6'292.-, ritenuto

che le pretese attoree sono state ulteriormente modificate in sede

conclusionale nel senso della condanna della convenuta in via principale al

pagamento di EUR 1'074'674.30 oltre interessi al 5% dal 21 aprile 2010 su EUR

1'003'071.- e dal 29 settembre 2011 su EUR 71'603.30, di CHF 97'094.78 oltre

interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su CHF 41'344.96 e dal 29 settembre 2011 su

CHF 55'749.82 e di USD 667.04 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su USD

667.04 o controvalore in CHF, in via subordinata di EUR 738'099.37 oltre

interessi al 5% dal 15 dicembre 2009 su EUR 135'388.06, dal 21 aprile 2010 su

EUR 531’108.- e dal 29 settembre 2011 su EUR 71'603.30, di CHF 97'094.78 oltre

interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su CHF 41'344.96 e dal 29 settembre 2011

su CHF 55'749.82 e di USD 667.04 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su

USD 667.04 o controvalore in CHF, e in via ancor più subordinata di EUR 358'194.30

oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2010 su EUR 286'591.- e dal 29 settembre

2011 su EUR 71'603.30, di CHF 97'094.78 oltre interessi al 5% dal 23 dicembre

2008 su CHF 41'344.96 e dal 29 settembre 2011 su CHF 55'749.82 e di USD 667.04

oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 2008 su USD 667.04 o controvalore in CHF;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 13 settembre 2019 ha parzialmente

accolto, condannando quella parte al pagamento di EUR 286'591.- oltre interessi

al 5% dal 15 dicembre 2010, di CHF 47'094.76 oltre interessi al 5% dal 13

dicembre 2010 su CHF 5'749.80 e dal 22 aprile 2010 su CHF 41'344.96 e di USD

667.04 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2010;

appellante la convenuta con appello 14 ottobre 2019,

con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con risposta 2 dicembre 2019 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 30

novembre 2000 (doc. D) il cittadino francese domiciliato in Italia AO 1 ha

aperto presso la succursale di __________ dell’allora __________ SA, ora AP 1

(cfr. doc. E), il conto n. __________, che è poi diventato il conto cifrato n. __________,

sul quale, tra fine 2008 e inizio 2009 (cfr. doc. I-M), ha fatto affluire gli

averi da lui depositati sul conto n. __________ presso __________.

Il 25 settembre 2008 (doc.

H) P__________ __________, società __________ riconducibile a AO 1, ha aperto

presso la succursale di __________ di AP 1 il conto n. __________. Su questa

relazione sono poi affluiti (cfr. doc. Z), il 31 ottobre 2008, gli averi

depositati sul conto n. __________ aperto il 28 luglio 2005 (doc. F) presso la

succursale di __________ di AP 1 a nome di I__________ __________, società __________

riconducibile sempre a AO 1, e, il 24 marzo 2009, gli averi di quest’ultimo depositati

sul conto cifrato n. __________.

2. L’11 marzo

2010

(doc. 1) AP 1 ha comunicato a tutti i suoi clienti di essere

stata vittima di un importante furto di dati bancari, tra i quali, da quanto

aveva potuto accertare solo di recente, figuravano verosimilmente quelli relativi

ai conti aperti prima dell’ottobre 2006; il furto dei dati bancari, avvenuto 3

anni prima, era stato commesso da un informatico ex dipendente della banca -

risultato poi essere __________ F__________ - che aveva poi trasmesso detti

dati alle autorità __________. La banca ha allora precisato che le informazioni

trafugate, frutto di reato, sarebbero state difficilmente utilizzabili.

Qualche giorno dopo,

in occasione dell’incontro avuto con i consulenti __________ della banca, AO 1

è stato informato, sulla base del documento interno “L68” (ora allegato al

verbale di audizione testimoniale di __________ H__________), che diversi dati

bancari relativi al suo conto cifrato n. __________ e al conto n. __________

intestato a I__________ __________ risultavano effettivamente essere contenuti

nei dischetti che erano stati consegnati alle autorità __________.

A fronte di questa

situazione AO 1, i cui conti bancari non erano stati dichiarati al fisco

italiano, il 21 aprile 2010 (doc. T) ha deciso di aderire al cosiddetto “scudo

fiscale”, provvedimento che, pagando tutta una serie di importi, permetteva di

regolarizzare la sua posizione fiscale con l’Italia.

3. Con

petizione 29 settembre 2011 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione

ad agire (doc. A), ha

convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di

una somma poi ridotta in sede conclusionale dagli originari EUR 1'206'292.- e

CHF 55'749.80 oltre interessi a EUR 1'074'674.30 (in via subordinata EUR

738'099.37 e in via ancor più subordinata EUR 358'194.30), a CHF 97'094.78 e a USD

667.04 oltre interessi. Egli in via principale ha preteso il risarcimento degli

importi pagati per aderire allo “scudo fiscale”, pari al 7% dei suoi averi (EUR

1'003’071.-), dell’imposta italiana sui redditi maturati dopo il 31 dicembre

2008 (EUR 46'959.-), delle spese della fiduciaria incaricata delle procedure di

rimpatrio (EUR 18'404.30), delle spese legali per il suo patrocinio nella

procedura di verifica presso la Guardia di Finanza (EUR 6'240.-), dei costi e delle

commissioni legati all’operatività, dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2010, dei

fondi trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04), del torto morale

(CHF 50'000.-) e delle spese legali preprocessuali (CHF 5'749.80); in via

subordinata, ritenendo che la controparte avrebbe quanto meno dovuto avvertirlo

prima del 15 dicembre 2009, quando gli sarebbe stato possibile “scudare” i suoi

averi a migliori condizioni, ossia con un’aliquota pari al 5% dei suoi averi, conoscenza

che oltretutto avrebbe comportato il mancato trasferimento degli averi detenuti

presso __________, ha ridotto la pretesa relativa al risarcimento degli importi

corrisposti per aderire allo “scudo fiscale” al 7% pagato sugli averi trasferiti

da __________ e alla differenza del 2% (7% meno 5%) sui suoi rimanenti averi (EUR

666'496.06); e in via ancor più subordinata ha ridotto la pretesa relativa al

risarcimento degli importi pagati per aderire allo “scudo fiscale” alla sola

differenza del 2% su tutti i suoi averi (EUR 286’591.-).

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

4. Con

decisione 13 settembre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della

petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 286'591.-, di CHF

47'094.76 e di USD 667.04 oltre interessi, ponendo la tassa di giustizia e le

spese di complessivi di CHF 16'500.-, nonché le spese peritali di CHF 16'524.-,

per 1/3 a carico della convenuta e per 2/3 a carico dell’attore, tenuto altresì

a rifondere alla controparte CHF 25’500.- per ripetibili. Egli ha ritenuto

fondate solo la pretesa attorea volta alla restituzione delle somme pagate per

aderire allo “scudo fiscale” formulata in via ancor più subordinata (EUR

286’591.-), quella avente per oggetto la rifusione delle spese legali

preprocessuali (CHF 5'749.80) e quella finalizzata al risarcimento dei costi e

delle commissioni legati all’operatività, dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile

2010, dei fondi trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04).

5. Con l’appello 14

ottobre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 dicembre

2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione, e dunque anche per quanto riguardava le tre

posizioni ammesse dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

6. Il Pretore, dopo

aver disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha accertato che

la responsabilità della convenuta ex art. 398 CO era di principio innescata, in

quanto il furto dei dati bancari dell’attore era stato perpetrato da un proprio

dipendente e siccome essa aveva provveduto a rendere edotto il cliente a tale

proposito solo nel marzo 2010 e dunque tardivamente. Preso atto che le

informazioni da lei date alla stampa nel dicembre 2009 (doc. 2), secondo cui i

dati rubati riguardavano solo 8-10 clienti, si erano poi rivelate errate e che a

quel momento, a fronte di un’informativa corretta, sarebbe stato possibile aderire

allo “scudo fiscale” con un’aliquota pari al 5% degli averi interessati, egli

ha innanzitutto condannato la convenuta a risarcire all’attore, che aveva poi dovuto

“scudare” i suoi averi con un’aliquota del 7%, la relativa differenza del 2%

(EUR 286’591.-). La pretesa avente per oggetto le spese legali preprocessuali (CHF

5'749.80) è stata pure ammessa, ritenuto che quegli oneri erano direttamente

funzionali alle violazioni contrattuali commesse dalla convenuta, la cui

gravità e urgenza giustificavano senz’altro che l’attore avesse fatto capo

all’ausilio di un legale, nei termini appunto contenuti nella fattura (doc.

EE). La medesima logica valeva infine anche per quanto riguardava i costi e le

commissioni legati all’operatività, per il periodo dal 23 dicembre 2008 al 21

aprile 2010, dei denari trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04),

ritenuto che l’attore non li avrebbe trasferiti presso la convenuta ma avrebbe

certamente provveduto a “scudarli” già allora se fosse stato tempestivamente

edotto del fatto che i suoi dati bancari potevano rientrare tra quelli che

erano stati oggetto di un furto.

7. La convenuta ha

contestato di aver violato gli obblighi contrattuali con riferimento alle

informazioni da lei fornite all’attore, che a suo dire sarebbero state sempre conformi

a quelle che erano le sue reali conoscenze. A torto.

7.1. L’istruttoria di causa

ha permesso di accertare che, nell’estate del 2008, l’esistenza di un possibile

furto di dati bancari dei clienti della convenuta da parte di un suo dipendente

era stata inizialmente segnalata dal Ministero Pubblico del Confederazione ai

soli vertici della sede centrale della convenuta (rogatoria __________ p. 3 segg.).

Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, quando l’esistenza del furto di quei

dati, a quel momento apparentemente relativi a 7 clienti, e la loro consegna

alle autorità __________ erano stati confermati dalle autorità inquirenti, tutti

gli organi della sede centrale della convenuta sono stati informati e, dopo

aver inoltrato una denuncia penale contro il loro ormai ex dipendente, hanno

immediatamente istituto una “task force” interna per accertare come ciò potesse

essere avvenuto e soprattutto per stabilire cosa fosse stato trafugato, ovvero

quanti e quali clienti fossero interessati dal furto (rogatoria __________ P__________

p. 3 segg.; rogatoria __________ W__________ p. 4 segg.; rogatoria __________ Z__________

p. 2 segg.). Il 9 dicembre 2009, sulla base di quanto ulteriormente rivelato

loro dalle autorità inquirenti, essi hanno poi diramato un comunicato stampa

(doc. 2), indicando che, da quanto risultava fino ad allora, il numero dei clienti

potenzialmente toccati dal furto dei dati sarebbe stato inferiore a 10 (“less

than 10”); un’analoga informativa è stata data anche a tutti i funzionari

della banca, compresi quelli della succursale di __________ (testi __________ B__________

p. 6, __________ H__________ p. 2, __________ F__________ p. 8 seg., __________

D__________ p. 4). Nel marzo 2010, una volta ricevuta una copia di tutti i dati

trafugati, si è tuttavia appurato che in realtà il furto dei dati aveva riguardato

quasi la totalità dei 24'000 clienti dell’istituto bancario (rogatoria __________

W__________ p. 12; rogatoria __________ Z__________ p. 3), ciò che ha obbligato

la convenuta a trasmettere loro il menzionato scritto dell’11 marzo 2010 (doc.

1).

Questi

comportamenti della convenuta non sono problematici.

7.2. A non essere corretto,

nei confronti dei clienti, e con ciò a costituire una violazione contrattuale

nei loro confronti è invece il fatto che gli organi della convenuta, a far

tempo dall’inizio del 2009, quando - come detto - l’esistenza del furto dei

dati, sia pure apparentemente relativi a 7 clienti, e la loro consegna alle

autorità __________ erano stati ormai confermati, e fino al marzo 2010 si sono

ben guardati, nonostante, per loro stessa ammissione (appello p. 13; rogatoria __________

P__________ p. 8 e 10; rogatoria __________ W__________ p. 21; rogatoria __________

Z__________ p. 3 e 9), fossero sempre e ancora all’oscuro di cosa fosse stato

rubato e a chi, dall’invitare i consulenti delle varie succursali ad informare compiutamente

tutti i clienti dell’esistenza di quel furto, e soprattutto del conseguente

rischio che i loro dati potessero essere giunti nelle mani di autorità fiscali

estere, ciò che ha fatto sì che a questi ultimi sia poi stata fornita un’informativa

rivelatasi in seguito errata (rogatoria __________ W__________ p. 19: “Diejenigen

[Kunden], die hier als “less than 10” bezeichnet sind wurden

informiert. Alle anderen nicht”; teste __________ H__________ p. 3: “In

sintesi, dicevamo ai nostri clienti che questa lista di dieci nominativi, ma

forse anche meno, riguardava clienti residenti in __________ che erano già

stati contattati dalla banca. Ciò significava che, se non vi era stato contatto

da parte della banca, rispettivamente non vi era residenza fiscale in __________,

il cliente non faceva parte di questa lista”; teste __________ D__________

p. 5: “A tutti i clienti che mi hanno chiesto informazioni a gennaio /

febbraio 2010 ho detto che non erano sulla lista dei dieci clienti di cui ero

stato informato dalla direzione della banca. Questa spiegazione l’ho data anche

al signor AO 1”; teste __________ R__________ p. 2: “In occasione

dell’incontro a fine 2009 … il signor AO 1 pose di nuovo il quesito a D__________,

visto che erano uscite ulteriori notizie sul furto di dati che riguardavano

proprio AP 1. D__________ risposte che riguardava AP 1 __________ e soltanto 8

o 9 clienti di __________, e che in nessun caso era coinvolta la sede di __________”).

Essi hanno di fatto deciso, per evitare il panico nella clientela, che avrebbe

potuto avere conseguenze disastrose per la banca, di omettere qualsiasi

informazione ai clienti fintanto che non fosse risultato chi era toccato dal

furto (rogatoria __________ W__________ p. 9: “Es war ein potentiell

gefährliches Ereignis, über das wir möglichst viel herausfinden mussten, um den

Schaden in Grenzen zu halten”; p. 15: “Es wurde beschlossen, dass man

die Kunden informieren würde, sobald man klare überprüfbare Erkenntnisse hätte

darüber, wer von den Kunden in welchem Umfange vom Datendiebstahl betroffen ist”;

p. 20: “Wir kamen zum Schluss, dass wir zu wenig Kenntnisse hatten, um

Kunden zu informieren, solange wir nicht Klarheit darüber hatten, welche Kunden

mit welchen Daten von Datendiebstahl betroffen waren. Wir konnten nicht 25'000

Leute in Angst und Schrecken versetzen, ohne zu wissen, was gestohlen worden

war. Sobald wir es wussten, haben wir begonnen, die Kunden zu informieren”).

In tal modo hanno però consapevolmente, e illecitamente, anteposto i loro

interessi a quelli dei loro clienti.

8. Passando ora ad

esaminare le varie posizioni di danno ammesse dal giudice di prime cure, si

osserva che la convenuta ha innanzitutto contestato che all’attore potesse

essere risarcita la somma di EUR 286’591.-, corrispondente alla differenza tra l’”imposta

straordinaria” da lui pagata per aver aderito allo “scudo fiscale” il 20

aprile 2010 (pari al 7% dei suoi averi) e quella che avrebbe pagato se, a

seguito di una corretta informativa, avesse provveduto a “scudarli” prima del

15 dicembre 2009 (pari al 5% dei suoi averi). A ragione.

8.1. Nella sentenza 4A_21/2017

del 29 giugno 2017 il Tribunale federale ha confermato la propria prassi,

secondo cui un debito fiscale e/o una

multa fiscale non sono scaricabili su terzi, nemmeno se questi oneri sono stati

imposti al contribuente a seguito dell'errore del suo mandatario, aggiungendo

che quest’ultimo potrebbe essere reso responsabile soltanto se, a causa di un

suo errore, il contribuente pagasse imposte e/o multe fiscali che di per sé non

sarebbero dovute, circostanza che egli deve provare (consid. 4.4). Nella

fattispecie allora in esame, confrontato con il rimprovero dell’allora attrice alla

banca convenuta di non averla tempestivamente informata del furto della “lista

F__________” e di averle così impedito di regolarizzare volontariamente

la propria posizione con il beneficio delle agevolazioni previste dello “scudo

fiscale”, il Tribunale federale ha ritenuto che la “sanzione quadro RW”

che la prima era stata obbligata a pagare al fisco italiano a seguito dei

successivi accertamenti da parte della Guardia di Finanza non costituisse un

danno risarcibile dalla seconda: qualora la “sanzione quadro RW” andasse

considerata alla stregua di una multa fiscale, essa sarebbe stata in effetti

irrisarcibile in base alla giurisprudenza, ritenuto che l’Alta Corte nella sentenza

DTF 134 III 59 non aveva affatto definito l’eccezione alla regola adottata invece

dai giudici cantonali (per il fatto che le violazioni contrattuali della

convenuta avevano indotto l’allora attrice a credere di essere protetta dal

segreto bancario e a non usufruire dello “scudo fiscale”) ed anzi aveva

chiarito che l’addossamento della multa fiscale al mandatario rimaneva

ipotizzabile solo nel caso in cui il contribuente, tenuto conto del rapporto

contrattuale, fosse stato sanzionato senza aver commesso una colpa propria, ciò

che però non era la situazione del contribuente - come era l’allora attrice,

perfettamente consapevole della sua posizione fiscale irregolare in Italia -

che aveva assunto consapevolmente dei rischi e che avrebbe dovuto riconoscere

ed evitare l’infrazione fiscale anche senza le informazioni del consulente (consid.

4.6 e 4.7); qualora invece la “sanzione quadro RW” non avesse avuto

carattere penale e non fosse stata equiparabile a una multa fiscale, l’esito

non sarebbe stato diverso, dovendosi in tal caso ritenere rilevante l’aspetto

causale, secondo cui all'origine della sanzione vi era in ogni caso la

decisione consapevole dell'allora attrice di non dichiarare in Italia il conto

bancario svizzero e di non aver voluto approfittare dei diversi “scudi

fiscali” per mettersi in regola (consid. 4.5 e 4.8).

8.2. Nel caso di specie, l’attore, riferendosi all’”imposta

straordinaria” (del 5% in caso di “regolarizzazione” entro il 15 dicembre

2009, in seguito aumentata al 6% in caso di “regolarizzazione” entro il 28

febbraio 2010 e al 7% in caso di “regolarizzazione” entro il 30 aprile 2010)

prevista dapprima dall’art. 13bis del Decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78,

convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 “conversione

in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti

anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni

internazionali” (doc. N e O) e poi riproposta, con gli inasprimenti di cui si è

detto, nell’art. 1 n. 2 del Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 “proroga di

termini previsti da disposizioni legislative” (doc. Q), ha ribadito in questa

sede, fondandosi sul parere giuridico dell’avv. prof. __________ C__________ (doc.

3 d’appello) da lui già prodotto in prima istanza, che la stessa, ritenuta dal

giudice di prime cure essere una ripresa dell’onere fiscale scoperto, ossia un

onere fiscale vero e proprio, non sarebbe in realtà né un’imposta o un tributo né

una sanzione fiscale, ma rappresenterebbe un corrispettivo, ossia un emolumento

per l’acquisizione dell’immunità fiscale e penale a fronte delle violazioni commesse. Il rilievo, per altro in chiara contraddizione

con quanto dichiarato dallo stesso attore negli allegati preliminari secondo

cui l’”imposta straordinaria” non aveva natura penale ma meramente fiscale (replica p. 7),

dev’essere disatteso. Innanzitutto si osserva che la produzione,

reiterata in questa sede, del parere giuridico di cui si è detto è irrita,

atteso che l’attore, in violazione del suo onere di motivazione (art. 311 cpv.

1 CPC), non ha spiegato per quale ragione il giudice di prime cure avrebbe

sbagliato a considerarlo da un lato tardivo siccome versato agli atti solo con

le conclusioni e dall’altro privo di valenza probatoria in quanto assimilabile

a una mera allegazione di parte. Ad ogni buon conto, per la dottrina italiana, quell’”imposta

straordinaria”, come si evince dalla sua denominazione, costituiva proprio una

sorta di imposta (cfr. Angela Monti,

Il nuovo “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 78/2009: prime

considerazioni, p. 9, in: https://www.aodv231.it/images/atti/Monti_art__riv_fisv_int_II_parte.pdf)

ed in particolare un’imposta “sostitutiva” (Ilaria

De Pasquale, Lo “scudo” fiscale: problemi interpretativi e riflessioni

sulla natura giuridica dell’istituto, n. 5, in: http://www.rivistatrimestraledirittotributario.it/scudo-fiscale-riflessioni-natura-giuridica-dell-istituto);

la sua natura giuridica quale imposta non è per altro stata messa in dubbio

nemmeno dalla giurisprudenza italiana

(Corte di cassazione, Sezione 4, n. 50308/14 del 2 dicembre 2014, in: https://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=303613&cat=ULTFIS&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Fiscale;

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, n. 28775/15 del 10 giugno 2015, in: https://admin.abc.sm/upload/5741/dominici-associati/cassazione-dominus.pdf;

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 27894/18 del 26 settembre 2018, in:

8.3. A ben vedere, tale questione, alla luce del

pacifico accertamento che i conti dell’attore non erano stati dichiarati al

fisco italiano (replica p. 3, 7 e 8, conclusioni p. 5) e che egli, sia pure

consapevole del rischio corso (replica p. 4), non avrebbe voluto approfittare, se

non vi fosse stato in tal modo “costretto”, dei diversi “scudi fiscali” per

mettersi in regola (petizione p. 7 seg. e 13 seg.; replica p. 6 e 16; testi __________ R__________ p. 2 segg., __________

Z__________ p. 7), avrebbe persino potuto

rimanere irrisolta.

In effetti, qualora l’”imposta

straordinaria” potesse essere

considerata alla stregua di un’imposta (o di una multa fiscale), essa sarebbe

stata irrisarcibile in base alla giurisprudenza, dovendosi in tal caso applicare

per analogia - ritenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di

prime cure, l’attore, pagando il 21 aprile 2010 con l’aliquota del 7%, non ha

pagato un’imposta che di per sé non sarebbe stata allora dovuta - gli insegnamenti

contenuti nei consid. 4.4, 4.6 e 4.7 della sentenza TF 4A_21/2017 del 29

giugno 2017. Qualora invece l’”imposta

straordinaria” non avesse avuto

carattere fiscale (o penale), l’esito non sarebbe stato diverso, dovendosi in

tal caso ritenere rilevante, come risultava dai consid. 4.4, 4.5 e 4.8 della sentenza

TF 4A_21/2017 del 29 giugno 2017, anch’essi

applicabili per analogia, l’aspetto causale, secondo cui all'origine del pagamento

della stessa vi era in ogni caso la decisione consapevole dell'attore di non aver

dichiarato in Italia i propri conti bancari svizzeri e di non aver voluto

approfittare dei diversi “scudi fiscali” per mettersi in regola.

In entrambe le

ipotesi l’attore non poteva pertanto pretendere dalla convenuta il risarcimento

di quanto pagato a questo titolo.

9. La convenuta non può

invece essere seguita laddove ha censurato il giudizio pretorile che l’aveva

obbligata a risarcire i costi e le commissioni legati all’operatività, per il

periodo dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2010, dei denari che l’attore aveva

provveduto a trasferire da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04), somme di

cui non avrebbe in effetti beneficiato se lo avesse reso debitamente edotto del

fatto che i suoi dati bancari potevano rientrare tra quelli che erano stati

oggetto di un furto.

Non è innanzitutto dato di

sapere per quale motivo il fatto che l’imposta sostitutiva di cui allo “scudo

fiscale” non sia - come detto - risarcibile farebbe venir meno anche la

possibilità di scaricare su di lei i costi riferiti alle commissioni e ai costi

legati all’operatività dei denari trasferiti dall’attore da __________.

Non è poi vero che

l’attore, affermando unicamente che “se la banca avesse adempiuto ai propri

obblighi nei” suoi “confronti, segnatamente per quanto attiene al dovere

di discrezionalità e di informazione, egli non avrebbe proceduto ad effettuare

il rimpatrio degli averi inizialmente depositati presso __________ e non

avrebbe pertanto dovuto pagare l’imposta sostitutiva relativa a tale importo,

dell’ordine di ca. USD 10'000'000.-, né le relative commissioni alla banca”

(petizione p. 14) e “non avrebbe inoltre dovuto sostenere alcun costo legato

alla costituzione e gestione della società P__________ SA e all’apertura del

conto intestato a quest’ultima società” (petizione p. 15), non avrebbe “maggiormente”

sostanziato quella pretesa (ritenuto che la convenuta, esprimendosi in questi

termini, a ben vedere nemmeno ha preteso che l’attore non l’avrebbe sostanziata

sufficientemente). Si aggiunga che in ogni caso l’attore aveva ulteriormente

sostanziato la pretesa in altri passaggi della petizione (a p. 13 e 15) e della

replica (a p. 4 seg.).

Neppure è vero o comunque

rilevante il fatto che il perito giudiziario, che per il giudice di prime cure,

rispondendo alle domande n. 12 e 13, aveva quantificato la relativa pretesa in CHF

41'344.96 e in USD 667.04, avesse ammesso che quanto indicato nella sua risposta

“non riporta l’esatta cifra richiesta” che avrebbe piuttosto imposto di

“ricorrere a dei valori giornalieri medi, ritrovabili in Telekurs o

Bloomberg” (perizia p. 1), avesse osservato che la sua risposta “necessiterebbe

del dettaglio dei conti economici dell’istituto bancario” (perizia p. 2) e

avesse indicato che le commissioni e le retrocessioni - nelle valute oggetto

delle domande di causa (EUR e CHF) - sarebbero state pari a soli EUR 3'587.12 e

a CHF 1'281.70 (perizia p. 6 seg. ad 12): la prima considerazione è in effetti

riferita alle domande n. 1-6 (perizia p. 1), che qui non interessano; la seconda

è riferita alle provvigioni e/o alle retrocessioni ricevute dalla convenuta in

relazione a movimentazioni sul patrimonio del cliente, che l’esperto, dopo aver

precisato che “i fondi d’investimento e i prodotti strutturati, nel periodo

in analisi, non hanno mai avuto un’importanza rilevante” (perizia p. 2),

non ha poi però ritenuto di prendere in considerazione nei suoi calcoli; la

terza considerazione, di per sé pertinente, misconosce invece il fatto che la

convenuta non ha contestato in questa sede la mutazione dell’azione operata

dall’attore in sede conclusionale con riferimento a questa pretesa (passata

dagli originari EUR 100'000.-, richiesti con l’esplicita riserva nel petitum

di una loro modifica “a dipendenza della perizia giudiziaria” motivata a

p. 15 della petizione con il fatto di non essere “in grado di quantificare

precisamente questa posta di danno - che per altro dovrà essere espressa in

diverse valute -”, a CHF 41'344.96 e a USD 667.04).

È invece per la prima

volta solo in sede conclusionale, e con ciò in modo irricevibile (art. 229 e

contrario CPC), che la convenuta ha sostenuto che le commissioni sarebbero

state comunque pagate anche nel caso in cui i dati bancari dell’attore non

fossero stati sottratti, tanto più che il trasferimento dei denari da __________

era stato deciso per risparmiare sulle commissioni fatturate da quest’ultima, di

modo che non vi era alcun nesso di causalità tra il pagamento delle spese e

delle commissioni e l’erronea informativa sul furto dei suoi dati bancari. La

convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non ha oltretutto censurato l’assunto pretorile secondo cui il fatto che

l’attore avrebbe avuto queste spese anche se avesse lasciato i suoi averi

presso __________ non era stato provato.

10. Ritenuto che le spese legali preprocessuali erano

state assunte dall’attore sostanzialmente in vista e allo scopo di obbligare la

convenuta a risarcirgli importi milionari, che - come si è visto - sono tuttavia

risultati in larghissima misura infondati tranne per quanto riguardava l’importo

di CHF 41'344.96 e di USD 667.04 di cui si è appena detto, la relativa pretesa,

pari a CHF 5'749.80, deve infine essere respinta (TF 4A_63/2011 del 6 giugno

2011 consid. 6, 4A_21/2017 del 29 giugno 2017 consid. 4.7).

11. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che la

petizione può essere accolta limitatamente a CHF 41'344.96 e a USD 667.04 oltre

interessi.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di

secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora

litigioso di EUR 286'591.-, di CHF 47'094.76 e di USD 667.04.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 14 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 settembre 2019 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta. Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO

1

CHF 41'344.96 oltre interessi al

5% dal 22 aprile 2010 e USD 667.04 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2010.

2.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi di CHF 16'500.-,

oltre le spese peritali di CHF 16’524.-, da anticipare così come anticipate, sono

poste a carico della convenuta per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico

dell’attore, che rifonderà alla controparte CHF 38’250.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali della procedura d’appello di

CHF 12’000.- sono poste a carico dell’appellante per 1/6 e per 5/6 sono poste a

carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte CHF 8’000.- a titolo di

ripetibili.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).