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Decisione

12.2019.177

Azione di regresso dell'amministratore formale avverso l'amministratore di fatto - contratto di mandato fiduciario - responsabilità condivisa

22 febbraio 2021Italiano25 min

sociali e fiscali incombeva a questi ultimi che devono pertanto essere condannanti

Source ti.ch

Incarto

n.

12.2019.177

Lugano

22 febbraio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.158

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del

25 giugno 2015 da

AP

1

rappr. da PA 1

contro

AO 1

rappr.

dall’ PA 2

AO 2

rappr.

dall’ PA 3

con cui l’attore ha chiesto

la condanna delle controparti, in solido, al pagamento di fr. 53'600.- oltre

interessi e accessori,

domanda a cui si sono

opposti i convenuti e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha respinto

con sentenza del 19 settembre 2019,

appellante l’attore

con atto di appello di data 21 ottobre 2019 con cui chiede, in via principale,

la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione

e, in via subordinata, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli

atti al Pretore affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione, protestate

tasse, spese e ripetibili,

mentre i convenuti con

risposte di data 2 dicembre e 5 dicembre 2019 postulano la reiezione

dell’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1. AP 1 - di professione fiduciario

commercialista e immobiliare iscritto all’albo cantonale - è stato amministratore

unico, con diritto di firma individuale, di R__________ SA (in seguito: R__________)

- società attiva in ambito edile e di genio civile – dal 5 aprile 2006 al 21

luglio 2009, data della sua radiazione dal registro di commercio.

AO 1 e la figlia AO 2 hanno entrambi svolto un

ruolo in seno a R__________. In particolare, AO 2 ha lavorato, a tempo

parziale, alle dipendenze della società occupandosi (essenzialmente) del

segretariato mentre che AO 1, pur non figurando formalmente tra i dipendenti

dell’impresa, ne ha seguito l’attività sui cantieri, si è occupato delle

assunzioni dei collaboratori e ha tenuto i contatti coi clienti. Sia AO 1 che

la figlia AO 2 hanno negato di essere azionisti della società.

La contabilità di R__________ era tenuta da NA__________,

società fiduciaria facente capo proprio a AP 1, che ne era l’amministratore

unico.

R__________ si è trovata in mora col pagamento

dei contributi paritetici, omissione per cui è stata ripetutamente diffidata e

precettata e che ha determinato il rilascio di vari attestati di carenza beni. Stando

a quanto indicato al registro di commercio, la società è stata “sciolta in

seguito a fallimento pronunciato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello (...) del 17.08.2010 a far tempo dal 19.08.2010”.

In seguito “la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di

attivi con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 18.02.2011”. R__________

è poi stata radiata d’ufficio in data 24 settembre 2014.

2. Con decisione dell’11 novembre 2011 la Cassa

di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha condannato AP 1 a risarcire

l’importo di CHF 57'485.95 in applicazione dell’art. 52 LAVS per i contributi

paritetici non soluti durante il periodo da gennaio 2007 a giugno 2009;

giudizio che questi ha impugnato contestando la propria responsabilità e sostenendo

di aver assunto la carica di amministratore a titolo fiduciario su richiesta di

AO 1 e della figlia AO 2 i quali sarebbero stati i veri organi di fatto della

società, tesi che la Cassa non ha però accolto. La decisione è cresciuta in

giudicato, dopo essere stata confermata in tre gradi di giudizio (doc. 6 e G,

nonché incarto richiamato dalla Cassa). AP 1 ha concluso un accordo transattivo

con la Cassa a cui ha versato, a estinzione del debito, l’importo di fr.

45'500.- (doc. O). Egli ha pure pagato la somma di fr. 8’100.- a titolo di

imposte alla fonte arretrate per gli anni 2008 e 2009 che non erano state pagate

da R__________ (doc. O).

In data 11 luglio 2012 la Cassa ha emanato nei

confronti di AO 1 e di AO 2 due decisioni intese al risarcimento del danno giusta

l’art. 52 LAVS che hanno fatto oggetto di opposizione e sono poi state

annullate in data 5 novembre 2012 (doc. 4 e 5 nonché incarto richiamato dalla

Cassa).

3. Previo tentativo di conciliazione

(CM.2014.419), in data 25 giugno 2015 AP 1 ha inoltrato una petizione alla

Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AO 1 e di AO 2 al pagamento

dell’importo fr. 53'600.-, oltre interessi. In breve, egli ha sostenuto che i

convenuti erano gli amministratori di fatto di R__________, mentre lui aveva

funto solo da prestanome in quanto AO 1, a causa della sua situazione di

insolvenza, non poteva ricoprire la carica di amministratore formale. A riprova

di ciò AP 1 avrebbe subito conferito a AO 1 e a AO 2 le procure generali doc. C

e D che li autorizzavano a svolgere tutta l’amministrazione ordinaria e

straordinaria. AP 1 ha quindi rimproverato alle controparti di avergli

scientemente sottaciuto l’andamento societario, tanto da giustificare

finalmente le sue dimissioni. Egli ha imputato ai convenuti l’esclusiva

responsabilità del danno subito dalla Cassa e, di conseguenza, da lui stesso;

da qui la presente azione di regresso.

Con scritti di risposta separati AO 1 e AO 2 si sono

integralmente opposti alla petizione. In primis, essi hanno eccepito

l’intervenuta prescrizione dell’azione di regresso. I convenuti hanno poi

negato di essere stati organi di fatto di R__________ e di aver avuto un potere

decisionale al suo interno. Essi hanno quindi posto l’accento sugli obblighi

che incombevano all’attore in quanto amministratore della società e hanno

sostenuto che quest’ultimo era l’unico responsabile del mancato pagamento dei

tributi dovuti. I convenuti hanno altresì negato di aver ricevuto le procure

generali prodotte agli atti dall’attore e hanno affermato di essere venuti a

conoscenza della loro esistenza unicamente a fine luglio 2012 nell’ambito dei

procedimenti avviati dalla Cassa nei loro confronti (doc. 3). AO 1 ha pure invocato

la carenza di legittimazione attiva dell’attore.

In sede di replica e

duplica le parti hanno approfondito e ribadito le rispettive antitetiche

posizioni. In particolare, l’attore ha contestato la prescrizione dell’azione e

ha sostenuto che l’azione di regresso da lui intentata traeva fondamento da un

rapporto contrattuale e sottostava pertanto al termine di prescrizione quinquennale

di cui agli art. 128 CO e art. 760 CO e non a quello annuale invocato dai

convenuti. Egli ha fatto altresì riferimento al termine di due anni di cui

all’art. 52 cpv. 3 LAVS.

Tutte le parti hanno

chiesto l’assunzione di mezzi di prova. Richiesta ribadita in sede di prime

arringhe e su cui il Pretore ha statuito con ordinanza del 24 marzo 2016 con la

quale ha ammesso alcuni testimoni e l’interrogatorio di AO 1 e di AO 2 mentre

che ha respinto le domande di edizione di documenti dai convenuti, dalla Cassa,

dall’UE, dall’UF e dalla Banca __________ avanzate da AP 1 come pure la richiesta

di ispezione a RC, ritenendo queste richieste imprecise, inquisitorie e comunque

non atte a provare il ruolo di amministratori di fatto dei convenuti.

In data 7 novembre 2016

l’attore ha chiesto una modifica dell’ordinanza sulle prove nel senso di ammettere

le domande di edizione e, in subordine, ha postulato l’assunzione di nuove

prove. Richieste respinte dal Pretore con decisione del 18 agosto 2017, confermata

dalla Terza Camera Civile del Tribunale d’appello in data 4 gennaio 2018.

Esperita

l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale

presentando tre memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le

rispettive antitetiche allegazioni e domande.

4. Con

decisione del 19 settembre 2019 il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato

le allegazioni delle parti alla luce del materiale processuale e delle

risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che la tesi attorea secondo

cui i convenuti erano gli organi materiali della società fosse priva di

fondamento. In particolare, egli ha ritenuto che, preso atto del funzionamento gestionale

e amministrativo di R__________ descritto dai testi, “l’attore sapeva o

avrebbe dovuto sapere prestando la diligenza minima insita nella sua funzione

Fatti

di amministratore formale” del mancato pagamento dei contributi paritetici

per il periodo dal 2007 al giugno 2009 e questo in quanto lo stesso conosceva

la situazione contabile della società - che veniva tenuta da NA__________,

fiduciaria a lui riconducibile - e sapeva che la stessa impiegava dei

lavoratori. Sempre per il primo giudice dagli atti non risultava che, tramite

accordo interno, i convenuti si fossero assunti questo onere sgravando di

riflesso l’attore e, tantomeno, che tra le parti fosse stato concluso un

contratto di mandato. In relazione alle due procure generali doc. C e D, il

Pretore ha osservato che trattasi di atti unilaterali e non di contratti e che,

oltretutto, entrambi i convenuti avevano negato di averle ricevute. Visto

l’esito, il Pretore non ha approfondito la questione della prescrizione,

precisando nondimeno che quella societaria di un anno era ampiamento scaduta

mentre che quella contrattuale ai sensi dell’art. 128 CO non lo era. Per le

stesse ragioni è rimasta indecisa pure l’obiezione di carente legittimazione

attiva sollevata da AO 1.

5. Con atto

di appello di data 21 ottobre 2019 AP 1 censura un’errata applicazione del

diritto e un errato e incompleto accertamento dei fatti. Egli ricorre inoltre

contro il rifiuto del Pretore di accogliere le sue domande di edizione

documenti (appello, pagg. 3, 8 e seg.). Riproponendo sostanzialmente quanto

addotto in prima sede l’appellante ribadisce la tesi secondo cui sarebbe

dimostrato che gli appellati erano organi di fatto della società e che esisteva

un mandato nei suoi confronti in virtù del quale AO 1 gli avrebbe conferito

l’incarico di rappresentarlo nel CdA di R__________ (appello, pag. 9 in fine).

L’appellante prosegue quindi illustrando una serie di elementi che

comproverebbero il potere gestionale e dirigenziale esercitato da AO 1 e da AO

2. A detta di AP 1, la responsabilità per il mancato pagamento degli oneri

sociali e fiscali incombeva a questi ultimi che devono pertanto essere condannanti

a risarcirlo per titolo di regresso per quanto da lui versato. Da ultimo, egli

nega che sia intervenuta la prescrizione dell’azione e sostiene l’applicabilità

alla fattispecie degli art. 128 cpv. 3 e 760 cpv. 1 CO che prevedono una

prescrizione di cinque anni, rispettivamente un’applicazione per analogia

dell’art. 52 cpv. 3 LAVS prevedente una prescrizione di due anni.

6.

Nelle controversie patrimoniali

con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il

medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello,

presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima

istanza, è tempestivo, così come lo sono le risposte degli appellati, inoltrate

nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

7. Per

quanto attiene alle contestazioni appellatorie inerenti alla reiezione da parte

del Pretore delle sue domande di edizione documenti (appello, pag. 3 seg.), è

necessario ricordare che benché l’art. 152 CPC codifichi il diritto delle parti

all’assunzione dei mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme

prescritte, questo diritto non è assoluto ma è controbilanciato dalla facoltà

che ha il giudice di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove. Il

giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se

quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio

convincimento o se non li ritiene pertinenti (per tutti Trezzini in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 1, n. 5

segg. ad art. 152 CPC), eventualità che si realizzano in concreto

Come meglio emergerà

anche dai considerandi che seguono, nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma

l’appellante, le decisioni pretorili (cfr. ordinanze del 24 marzo 2016 e del 18

agosto 2017) che hanno portato al rigetto delle richieste attoree si rivelano

corrette. Le domande di edizione di documenti e di informazioni presentate da AP

1 in prima sede e da questi riproposte in sede di appello (appello, pag. 9, a

cui si rinvia) presentano infatti varie criticità che ostano alla loro

ammissione. In particolare, la richiesta di edizione rivolta alla Cassa denota

carattere inquisitorio e non è atta a dimostrare il ruolo di organo di fatto degli

appellati; come correttamente evidenziato dal Pretore, le domande di edizione

nei confronti di __________ non sono state debitamente motivate e non

soddisfano i requisiti dell’art. 229 CPC (cfr. ordinanza del 18 agosto 2017 a

cui si rinvia); la richiesta nei confronti di Banca __________ non è giudicata

idonea a fornire nuovi e/o decisivi elementi che vadano al di là di quanto già

emerso in fase istruttoria e questo benché - come si vedrà in seguito - questa

Camera condivida solo in parte le valutazioni pretorili (consid. 8.1 e 8.2). Su

questo punto l’appello va quindi respinto.

8. L’appellante

prosegue censurando il mancato riconoscimento da parte del Pretore del ruolo di

organo di fatto di AO 1 e di AO 2. A detta dello stesso, questo ruolo emergerebbe

in modo chiaro dalle risultanze istruttorie che proverebbero come i due si

siano “occupati in esclusiva degli aspetti gestionali ed amministrativi

della R__________” (appello, pag. 6). Essi sarebbero pertanto i soli

responsabili del mancato pagamento dei tributi.

8.1. La contestazione

si rivela - parzialmente - fondata. Per quanto attiene a AO 1, infatti,

l’istruttoria ha evidenziato che questi - pur non figurando né tra i dipendenti

né tra gli organi formali di R__________ - svolgeva un ruolo cardine all’interno

della società dove si occupava, tra le altre cose, della gestione dei cantieri,

dell’assunzione delle maestranze, dei contatti con i clienti e - in parte -

pure della gestione finanziaria, ciò che emerge in maniera chiara dalle

dichiarazioni rese dai testi e dalla figlia AO 2.

Più

nel dettaglio, in relazione al ruolo operativo ricoperto da AO 1, Mi__________,

responsabile tecnico di R__________, si è così espresso “(…) aiutavo a

seguire il cantiere, di cui si occupava maggiormente il sig.AO 1. I capitolati

e le offerte, così come anche le liquidazioni, erano allestite dal sig. AO 1.

Era sempre AO 1 che si occupava dei contatti con i clienti e di reperire gli

appalti. Io ero stipendiato di R__________ e gli stipendi mi venivano pagati da

AO 2. Le direttive agli operai sui cantieri erano per lo più impartire da AO 1

(…)” (audizione del 21 giugno 2016, pag. 2). A sua volta, Av__________,

impiegato quale manovale muratore di R__________, ha affermato che “sono

stato assunto in questa società dal sig. AO 1. Era sempre AO 1 che seguiva gli

operai e andava sui cantieri a seguire i lavori (…) Quando non mi sono stati

pagati gli stipendi da R__________ mi sono rivolto a AO 1 per chiedere

spiegazioni e lui mi promise che avrebbe pagato gli stipendi a breve”

(audizione del 21 giugno 2016, pag. 3). Per sua parte Ro__________, anch’egli manovale

alle dipendenze della società, esprimendosi sulla funzione ricoperta dal qui

appellato ha precisato che “era il sig. AO 1 che si occupava di dare le

direttive agli operai e che andava sul cantiere per questo (…). La paga ci

veniva consegnata negli uffici in via C__________ dai sig.ri AO 2 e AO 1 (…)” (audizione

del 21 giugno 2016, pag. 4).

A titolo di

complemento vale inoltre la pena ricordare che sia Mi__________ (audizione

cit., pag. 1 seg.) che Ro__________ (audizione cit., pag. 4) hanno riferito di

aver lavorato per l’impresa Te__________ Sagl, poi fallita, di AO 1 era

titolare e di essere poi stati invitati da quest’ultimo ad andare a lavorare

per la nuova società, circostanza che - già solo alla luce di quanto sin qui

illustrato - lascia ragionevolmente ritenere che il convenuto era coinvolto

nella gestione di questa nuova impresa.

Particolarmente

significative si rivelano inoltre le dichiarazioni di AO 2 dalle quali

traspaiono competenze di AO 1 non solo in ambito operativo ma (per quanto in

maniera più limitata) pure in ambito finanziario. In sede di interrogatorio

formale l’appellata si è così espressa: “(…) Per la R__________ svolgevo in

genere mansioni di segretariato. Ricordo che io registravo le ore di lavoro

degli operai dipendenti di R__________, le inviavo alla sig.ra Ri____________________

di Na__________ che si occupava della contabilità, successivamente mettevo i

soldi nella busta paga e li consegnavo agli operai. Era mio papà AO 1 che

andava a prendere i soldi che io poi mettevo nella busta paga degli operai, io

non avevo diritto di firma in banca (Banca __________) (…). I lavori amministrativi

e di segretariato per R__________ li svolgevo solo io (…). Era mio papà

unitamente al geometra che si occupava dei cantieri. Probabilmente era mio

padre che si occupava dei contratti con i clienti. Era mio papà con il geometra

che dava gli ordini e le disposizioni agli operai sui cantieri. (…) Le

liquidazioni e i capitolati erano compito di mio papà, io non me ne occupavo.”

In merito al pagamento delle fatture ella ha inoltre precisato che “Ero io

che mi occupavo materialmente di questi pagamenti tramite l’ebanking, era però

mio papà che mi diceva quanto e a chi pagare. Il materiale di cantiere veniva

pagato spesso cash dagli operai, ai quali R__________ aveva consegnato denaro

necessario. Mi è capitato di ritirare dei PE emessi a carico di R__________,

dei quali non ho avvertito Na__________. Ho però consegnato questi PE a mio

papà AO 1. Io non trasmettevo i PE emessi a carico di R__________ a Na__________,

in quanto non era mio compito, ritenuto che di ciò si occupava mio padre. (…). (interrogatorio

del 14 ottobre 2016, pag. 2 seg.).

A non averne dubbio le

mansioni e le attribuzioni di AO 1, che emergono dalle audizioni riportate qui

sopra, la cui veridicità non è stata da questi contestata, sono quelle di una

persona che esercita un reale potere gestionale e dirigenziale in seno alla

società - sia in ambito operativo che finanziario; un potere pertanto atto a

influire in maniera significativa sulla determinazione della volontà della

società stessa e che - malgrado la strenua negazione del diretto interessato - porta

questa Camera a definire lo stesso quale organo di fatto di R__________, ai

sensi della giurisprudenza (per tutte DTF 132 III 523 consid. 4.5 con rinvii). La

valutazione pretorile che nega questa qualifica è pertanto errata.

Doveroso, da ultimo, un

appunto in relazione all’atteggiamento assunto in sede giudiziaria dallo stesso

AO 1; questi, dopo aver inizialmente fermamente negato ogni suo coinvolgimento

nella R__________ (cfr. doc. 4 indirizzato alla Cassa in cui ha affermato di “non

aver mai avuto mansioni di sorta in seno la R__________ (…). Del pari

contestato è l’assunto secondo cui l’opponente prendesse delle decisioni operative

(…) essendo egli estraneo alla R__________”, pag. 2), innanzi al Pretore -

confrontato con l’evidenza delle risultanze istruttorie - ha infine dovuto

ammettere di essere stato operativo in seno alla società pur cercando di ridimensionare

il proprio ruolo (conclusioni, pag. 5). Ora, un tale atteggiamento si scontra

con il precetto della buona fede processuale e mina la credibilità del

convenuto.

8.2. Discorso

diverso va invece fatto in relazione a AO 2. Essa figura infatti tra i dipendenti

della società (doc. P e Q) e - stando a quanto emerso in istruttoria - era

incaricata del segretariato. L’appellata ha precisato di essersi occupata, in

particolare, della registrazione delle ore lavorative degli operai, dell’emissione

delle fatture, della trasmissione a NA__________ dei dati necessari alla

contabilità, della consegna delle buste paga e dei pagamenti ebanking

(interrogatorio cit., pag. 2 seg.); parole che hanno trovato sostanziale

conferma nelle dichiarazioni rese dai testi (audizioni cit. di Mi__________,

pag. 2, di Av__________, pag. 3, e di Ro__________ pag. 4).

Si tratta

invero di incombenze che rientrano tra i compiti usuali di una segretaria e che

non bastano certo per qualificare la stessa quale organo di fatto. Diversamente

da quanto sembra credere l’appellante (appello, pag. 7), nell’era digitale l’esecuzione

di pagamenti tramite l’ebanking non ha nulla di eccezionale e fa parte di

quelle mansioni che una segretaria può essere chiamata a svolgere dal proprio datore

di lavoro.

Le (sole) dichiarazioni

della teste __________ Ri__________, direttrice di N__________ SA e convivente

di AP 1, secondo cui entrambi i convenuti si erano fatti carico integralmente

della gestione (operativa e finanziaria) della società escludendo dalla stessa AP

1 e privandolo nel contempo della possibilità di controllare la regolarità di

pagamenti, in particolare dei tributi, non sono sufficienti per qualificare AO

Considerandi

2.

quale organo di fatto (audizione del 15 giugno 2016, pag. 2 segg. a cui si

rinvia). Per quanto attiene alla stessa la contestazione appellatoria va

pertanto respinta.

8.3

L’accertata

partecipazione di AO 1 alla gestione e alla formazione della volontà di R__________

e la conseguente sua qualifica quale organo di fatto hanno quale logica conseguenza

- alla luce della severa giurisprudenza federale e cantonale in materia di

responsabilità degli amministratori, siano essi formali o di fatto (per una

ricapitolazione dei principi si rinvia alla sentenza del TCA del 18 febbraio

2013.

inc. 13.2012.5 consid. 2.6 con riferimenti; anche sentenza TCA del 28

gennaio 2004 inc. 31.2003.18 consid. 2.10.2 con riferimenti) - il

riconoscimento di una responsabilità dello stesso AO 1 per le omissioni che

hanno portato all’accertata lesione dell’art. 52 LAVS di cui trattasi (doc. G)

come pure in relazione al mancato pagamento delle imposte alla fonte (doc. O).

In

concreto, questo accertamento non ha però quale conseguenza un esonero di

responsabilità per AP 1. Infatti, nella sua veste di amministratore formale

egli avrebbe (comunque) dovuto controllare il regolare pagamento dei tributi, ciò

che avrebbe potuto fare facilmente rivolgendosi direttamente alla Cassa,

rispettivamente all’autorità fiscale. In considerazione proprio delle criticità

evidenziate da AP 1 nei suoi allegati di causa (ritardi nella consegna della

documentazione contabile, spostamento dell’indirizzo societario, ecc.) siffatta

verifica si sarebbe rivelata non solo giustificata ma indispensabile. Le

mancanze di AP 1 sono state estremamente gravi, circostanza che non poteva

certo sfuggire allo stesso - è doveroso ricordarlo, un professionista del

settore fiduciario - e sono state accertate in maniera inequivocabile e

definitiva dalle competenti autorità, alle motivazioni delle cui sentenze si

rinvia (doc. G nonché sentenza TCA del 18 febbraio 2013 inc. 31.2012.5 consid.

2.6

e sentenza STFA del 12 giugno 2013 inc. 9C_212/2013 in inc. rich. dalla

Cassa). Proprio in ragione della grave violazione dei suoi doveri come

amministratore formale (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO) egli non può ragionevolmente

pretendere di essere sgravato integralmente dalle sue responsabilità rivalendosi

in toto sull’amministratore di fatto con il quale condivide la responsabilità delle

mancanze che hanno portato al mancato pagamento dei tributi qui in discussione.

Una

siffatta responsabilità non è di contro ravvisabile nei confronti di AO 2, non

ricoprendo la stessa alcuna funzione gestionale o dirigenziale all’interno di R__________.

9.

Accertato il ruolo di amministratore di fatto di AO 1 e la sua

corresponsabilità per le citate omissioni è ora necessario verificare su che basi

giuridiche AP 1 possa fondare la propria azione di regresso, e di riflesso se

la stessa sia tempestiva o piuttosto prescritta, come sostenuto dagli appellati.

In virtù di quanto

esposto in precedenza l’azione nei confronti di AO 2 si rivela priva di

fondamento.

10.

In

questa sede, AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto innanzi al

Pretore, sostiene “l’esistenza di un contratto di mandato (concluso

quantomeno implicitamente)” con AO 1 in virtù del quale avrebbe assunto la

carica di amministratore unico a titolo fiduciario per conto di quest’ultimo,

fungendo da prestanome. Il mandato si sarebbe “concretizzato per il tramite

delle due società” circostanza che con cambierebbe però la sostanza delle

cose (appello, pag. 7 e 9 in fine e seg.). Sempre secondo l’appellante la

presente azione trae pertanto fondamento da un rapporto contrattuale e sottostà

al termine di prescrizione quinquennale e non a quello annuale come invece

sostenuto dalle controparti.

10.1

Quanto

allegato dall’appellante è credibile. Assodato il ruolo di organo di fatto di AO

1.

pare infatti assai inverosimile che AP 1 abbia potuto assumere la funzione di

amministratore formale senza che vi fosse un accordo tra i due.

Oltre al comune buon

senso, suffragano ulteriormente le allegazioni attoree il fatto che AO 1 sia

stato l’amministratore unico della società sino a quando questa ha cambiato la

propria ragione sociale da No__________ SA a R__________ SA e AP 1 ne è diventato

l’amministratore unico (doc. B), la situazione debitoria di AO 1 (doc. E), la

presenza agli atti della procura generale che quest’ultimo nega di aver

ricevuto ma che innegabilmente egli ha esercitato nei fatti (ciò che come già

detto mina la sua credibilità), il conferimento di un mandato di gestione della

contabilità e di amministrazione da R__________ a NA__________ - circostanza confermata

dallo stesso AO 1 - e, da ultimo, pure le parole della teste __________ Ri__________

(audizione del 15 giugno 2016, pag. 2 segg. a cui si rinvia), per quanto le

stesse non rivestano un ruolo decisivo nella valutazione complessiva effettuata

da questa Camera. L’attendibilità di questa deposizione va infatti ammessa con riserva

per il fatto che in merito alla tematica delle procure e degli accordi tra le

parti ella non riferisce fatti di cui ha avuto conoscenza diretta ma riporta

quanto è venuta a sapere in maniera indiretta (verosimilmente dall’appellante

medesimo), circostanza che già da sola ne relativizza la portata probatoria.

Sulla base di questi

elementi occorre ammettere l’esistenza di un rapporto di mandato - concluso quantomeno

per atti concludenti - tra AO 1 e AP 1 e, di riflesso, riconoscere il

fondamento contrattuale dell’azione di regresso fatta valere in giudizio da

quest’ultimo. La stessa soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale

ed è tempestiva (art. 128 e 760 CO; cfr. Corboz

in: Commentaire Romand, CO II, n. 39 segg. ad art. 760 CO; Gericke/Waller in: Basler Kommentar, OR

II, n. 7 ad art. 760 CO).

10.2

È ora

necessario verificare in che misura detta azione possa essere accolta. Come illustrato

poc’anzi (consid 8.3), nel concreto caso, le violazioni imputabili a AP 1 sono particolarmente

biasimevoli. In primis, perché commesse da un professionista del ramo,

secondariamente, perché concernono il mancato pagamento dei tributi sociali e

delle imposte e danneggiano, pertanto, i lavoratori, la società e pure la

collettività, terzo, perché per l’appellante sarebbe stato estremamente facile

verificarne il regolare pagamento. Contrariamente a quanto sembra credere AP 1,

la venuta in essere di un contratto fiduciario non lo libera (integralmente) dalle

sue responsabilità.

In concreto, tra

amministratore di fatto e amministratore unico è ravvisabile unicamente una

corresponsabilità per le omissioni che hanno portato all’accertata lesione

dell’art. 52 LAVS nonché al mancato pagamento delle imposte alla fonte per gli

anni 2008 e 2009 da parte di R__________.

In assenza di ulteriori riscontri

questa Camera ritiene equo ripartire la responsabilità tra AP 1 e AO 1 in

ragione di metà ciascuno; ciò si traduce nell’accoglimento della pretesa qui

fatta valere in giudizio nella misura di fr. 26'800.-.

11.

Ne

discende il parziale accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza

impugnata ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili di prima e seconda sede seguono la rispettiva soccombenza delle

parti. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale

supera i fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello 21 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza la sentenza del 19 settembre 2019 del Pretore aggiunto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1.

In quanto presentata nei confronti della

convenuta AO 2 la petizione è respinta.

2.

In quanto presentata nei confronti del

convenuto AO 1 la petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza AO 1 è condannato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 26’800.-

oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2013.

3.

La tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 3'150.- sono poste a carico di AP 1 in ragione di 2/3 e di AO 1

in ragione di 1/3. AP 1 rifonderà a AO 2 l’importo di fr. 4'300.- a titolo di

ripetibili. Le ripetibili tra AP 1 e AO 1 sono compensate.

4.

Invariato

II. Le spese processuali di appello di complessivi fr.

3’500.- sono poste a carico di AP 1 e di AO 1 in ragione di metà ciascuno. AP 1

verserà a AO 2 l’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.

Le ripetibili di appello tra AP 1 e AO 1 sono

compensate.

III. Notificazione:

- ;

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).