12.2019.177
Azione di regresso dell'amministratore formale avverso l'amministratore di fatto - contratto di mandato fiduciario - responsabilità condivisa
22 febbraio 2021Italiano25 min
sociali e fiscali incombeva a questi ultimi che devono pertanto essere condannanti
Source ti.ch
Incarto
n.
12.2019.177
Lugano
22 febbraio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.158
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del
25 giugno 2015 da
AP
1
rappr. da PA 1
contro
AO 1
rappr.
dall’ PA 2
AO 2
rappr.
dall’ PA 3
con cui l’attore ha chiesto
la condanna delle controparti, in solido, al pagamento di fr. 53'600.- oltre
interessi e accessori,
domanda a cui si sono
opposti i convenuti e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha respinto
con sentenza del 19 settembre 2019,
appellante l’attore
con atto di appello di data 21 ottobre 2019 con cui chiede, in via principale,
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione
e, in via subordinata, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli
atti al Pretore affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione, protestate
tasse, spese e ripetibili,
mentre i convenuti con
risposte di data 2 dicembre e 5 dicembre 2019 postulano la reiezione
dell’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1. AP 1 - di professione fiduciario
commercialista e immobiliare iscritto all’albo cantonale - è stato amministratore
unico, con diritto di firma individuale, di R__________ SA (in seguito: R__________)
- società attiva in ambito edile e di genio civile – dal 5 aprile 2006 al 21
luglio 2009, data della sua radiazione dal registro di commercio.
AO 1 e la figlia AO 2 hanno entrambi svolto un
ruolo in seno a R__________. In particolare, AO 2 ha lavorato, a tempo
parziale, alle dipendenze della società occupandosi (essenzialmente) del
segretariato mentre che AO 1, pur non figurando formalmente tra i dipendenti
dell’impresa, ne ha seguito l’attività sui cantieri, si è occupato delle
assunzioni dei collaboratori e ha tenuto i contatti coi clienti. Sia AO 1 che
la figlia AO 2 hanno negato di essere azionisti della società.
La contabilità di R__________ era tenuta da NA__________,
società fiduciaria facente capo proprio a AP 1, che ne era l’amministratore
unico.
R__________ si è trovata in mora col pagamento
dei contributi paritetici, omissione per cui è stata ripetutamente diffidata e
precettata e che ha determinato il rilascio di vari attestati di carenza beni. Stando
a quanto indicato al registro di commercio, la società è stata “sciolta in
seguito a fallimento pronunciato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello (...) del 17.08.2010 a far tempo dal 19.08.2010”.
In seguito “la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di
attivi con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 18.02.2011”. R__________
è poi stata radiata d’ufficio in data 24 settembre 2014.
2. Con decisione dell’11 novembre 2011 la Cassa
di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha condannato AP 1 a risarcire
l’importo di CHF 57'485.95 in applicazione dell’art. 52 LAVS per i contributi
paritetici non soluti durante il periodo da gennaio 2007 a giugno 2009;
giudizio che questi ha impugnato contestando la propria responsabilità e sostenendo
di aver assunto la carica di amministratore a titolo fiduciario su richiesta di
AO 1 e della figlia AO 2 i quali sarebbero stati i veri organi di fatto della
società, tesi che la Cassa non ha però accolto. La decisione è cresciuta in
giudicato, dopo essere stata confermata in tre gradi di giudizio (doc. 6 e G,
nonché incarto richiamato dalla Cassa). AP 1 ha concluso un accordo transattivo
con la Cassa a cui ha versato, a estinzione del debito, l’importo di fr.
45'500.- (doc. O). Egli ha pure pagato la somma di fr. 8’100.- a titolo di
imposte alla fonte arretrate per gli anni 2008 e 2009 che non erano state pagate
da R__________ (doc. O).
In data 11 luglio 2012 la Cassa ha emanato nei
confronti di AO 1 e di AO 2 due decisioni intese al risarcimento del danno giusta
l’art. 52 LAVS che hanno fatto oggetto di opposizione e sono poi state
annullate in data 5 novembre 2012 (doc. 4 e 5 nonché incarto richiamato dalla
Cassa).
3. Previo tentativo di conciliazione
(CM.2014.419), in data 25 giugno 2015 AP 1 ha inoltrato una petizione alla
Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AO 1 e di AO 2 al pagamento
dell’importo fr. 53'600.-, oltre interessi. In breve, egli ha sostenuto che i
convenuti erano gli amministratori di fatto di R__________, mentre lui aveva
funto solo da prestanome in quanto AO 1, a causa della sua situazione di
insolvenza, non poteva ricoprire la carica di amministratore formale. A riprova
di ciò AP 1 avrebbe subito conferito a AO 1 e a AO 2 le procure generali doc. C
e D che li autorizzavano a svolgere tutta l’amministrazione ordinaria e
straordinaria. AP 1 ha quindi rimproverato alle controparti di avergli
scientemente sottaciuto l’andamento societario, tanto da giustificare
finalmente le sue dimissioni. Egli ha imputato ai convenuti l’esclusiva
responsabilità del danno subito dalla Cassa e, di conseguenza, da lui stesso;
da qui la presente azione di regresso.
Con scritti di risposta separati AO 1 e AO 2 si sono
integralmente opposti alla petizione. In primis, essi hanno eccepito
l’intervenuta prescrizione dell’azione di regresso. I convenuti hanno poi
negato di essere stati organi di fatto di R__________ e di aver avuto un potere
decisionale al suo interno. Essi hanno quindi posto l’accento sugli obblighi
che incombevano all’attore in quanto amministratore della società e hanno
sostenuto che quest’ultimo era l’unico responsabile del mancato pagamento dei
tributi dovuti. I convenuti hanno altresì negato di aver ricevuto le procure
generali prodotte agli atti dall’attore e hanno affermato di essere venuti a
conoscenza della loro esistenza unicamente a fine luglio 2012 nell’ambito dei
procedimenti avviati dalla Cassa nei loro confronti (doc. 3). AO 1 ha pure invocato
la carenza di legittimazione attiva dell’attore.
In sede di replica e
duplica le parti hanno approfondito e ribadito le rispettive antitetiche
posizioni. In particolare, l’attore ha contestato la prescrizione dell’azione e
ha sostenuto che l’azione di regresso da lui intentata traeva fondamento da un
rapporto contrattuale e sottostava pertanto al termine di prescrizione quinquennale
di cui agli art. 128 CO e art. 760 CO e non a quello annuale invocato dai
convenuti. Egli ha fatto altresì riferimento al termine di due anni di cui
all’art. 52 cpv. 3 LAVS.
Tutte le parti hanno
chiesto l’assunzione di mezzi di prova. Richiesta ribadita in sede di prime
arringhe e su cui il Pretore ha statuito con ordinanza del 24 marzo 2016 con la
quale ha ammesso alcuni testimoni e l’interrogatorio di AO 1 e di AO 2 mentre
che ha respinto le domande di edizione di documenti dai convenuti, dalla Cassa,
dall’UE, dall’UF e dalla Banca __________ avanzate da AP 1 come pure la richiesta
di ispezione a RC, ritenendo queste richieste imprecise, inquisitorie e comunque
non atte a provare il ruolo di amministratori di fatto dei convenuti.
In data 7 novembre 2016
l’attore ha chiesto una modifica dell’ordinanza sulle prove nel senso di ammettere
le domande di edizione e, in subordine, ha postulato l’assunzione di nuove
prove. Richieste respinte dal Pretore con decisione del 18 agosto 2017, confermata
dalla Terza Camera Civile del Tribunale d’appello in data 4 gennaio 2018.
Esperita
l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale
presentando tre memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le
rispettive antitetiche allegazioni e domande.
4. Con
decisione del 19 settembre 2019 il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato
le allegazioni delle parti alla luce del materiale processuale e delle
risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che la tesi attorea secondo
cui i convenuti erano gli organi materiali della società fosse priva di
fondamento. In particolare, egli ha ritenuto che, preso atto del funzionamento gestionale
e amministrativo di R__________ descritto dai testi, “l’attore sapeva o
avrebbe dovuto sapere prestando la diligenza minima insita nella sua funzione
Fatti
di amministratore formale” del mancato pagamento dei contributi paritetici
per il periodo dal 2007 al giugno 2009 e questo in quanto lo stesso conosceva
la situazione contabile della società - che veniva tenuta da NA__________,
fiduciaria a lui riconducibile - e sapeva che la stessa impiegava dei
lavoratori. Sempre per il primo giudice dagli atti non risultava che, tramite
accordo interno, i convenuti si fossero assunti questo onere sgravando di
riflesso l’attore e, tantomeno, che tra le parti fosse stato concluso un
contratto di mandato. In relazione alle due procure generali doc. C e D, il
Pretore ha osservato che trattasi di atti unilaterali e non di contratti e che,
oltretutto, entrambi i convenuti avevano negato di averle ricevute. Visto
l’esito, il Pretore non ha approfondito la questione della prescrizione,
precisando nondimeno che quella societaria di un anno era ampiamento scaduta
mentre che quella contrattuale ai sensi dell’art. 128 CO non lo era. Per le
stesse ragioni è rimasta indecisa pure l’obiezione di carente legittimazione
attiva sollevata da AO 1.
5. Con atto
di appello di data 21 ottobre 2019 AP 1 censura un’errata applicazione del
diritto e un errato e incompleto accertamento dei fatti. Egli ricorre inoltre
contro il rifiuto del Pretore di accogliere le sue domande di edizione
documenti (appello, pagg. 3, 8 e seg.). Riproponendo sostanzialmente quanto
addotto in prima sede l’appellante ribadisce la tesi secondo cui sarebbe
dimostrato che gli appellati erano organi di fatto della società e che esisteva
un mandato nei suoi confronti in virtù del quale AO 1 gli avrebbe conferito
l’incarico di rappresentarlo nel CdA di R__________ (appello, pag. 9 in fine).
L’appellante prosegue quindi illustrando una serie di elementi che
comproverebbero il potere gestionale e dirigenziale esercitato da AO 1 e da AO
2. A detta di AP 1, la responsabilità per il mancato pagamento degli oneri
sociali e fiscali incombeva a questi ultimi che devono pertanto essere condannanti
a risarcirlo per titolo di regresso per quanto da lui versato. Da ultimo, egli
nega che sia intervenuta la prescrizione dell’azione e sostiene l’applicabilità
alla fattispecie degli art. 128 cpv. 3 e 760 cpv. 1 CO che prevedono una
prescrizione di cinque anni, rispettivamente un’applicazione per analogia
dell’art. 52 cpv. 3 LAVS prevedente una prescrizione di due anni.
6.
Nelle controversie patrimoniali
con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il
medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello,
presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima
istanza, è tempestivo, così come lo sono le risposte degli appellati, inoltrate
nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
7. Per
quanto attiene alle contestazioni appellatorie inerenti alla reiezione da parte
del Pretore delle sue domande di edizione documenti (appello, pag. 3 seg.), è
necessario ricordare che benché l’art. 152 CPC codifichi il diritto delle parti
all’assunzione dei mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme
prescritte, questo diritto non è assoluto ma è controbilanciato dalla facoltà
che ha il giudice di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove. Il
giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se
quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento o se non li ritiene pertinenti (per tutti Trezzini in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 1, n. 5
segg. ad art. 152 CPC), eventualità che si realizzano in concreto
Come meglio emergerà
anche dai considerandi che seguono, nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma
l’appellante, le decisioni pretorili (cfr. ordinanze del 24 marzo 2016 e del 18
agosto 2017) che hanno portato al rigetto delle richieste attoree si rivelano
corrette. Le domande di edizione di documenti e di informazioni presentate da AP
1 in prima sede e da questi riproposte in sede di appello (appello, pag. 9, a
cui si rinvia) presentano infatti varie criticità che ostano alla loro
ammissione. In particolare, la richiesta di edizione rivolta alla Cassa denota
carattere inquisitorio e non è atta a dimostrare il ruolo di organo di fatto degli
appellati; come correttamente evidenziato dal Pretore, le domande di edizione
nei confronti di __________ non sono state debitamente motivate e non
soddisfano i requisiti dell’art. 229 CPC (cfr. ordinanza del 18 agosto 2017 a
cui si rinvia); la richiesta nei confronti di Banca __________ non è giudicata
idonea a fornire nuovi e/o decisivi elementi che vadano al di là di quanto già
emerso in fase istruttoria e questo benché - come si vedrà in seguito - questa
Camera condivida solo in parte le valutazioni pretorili (consid. 8.1 e 8.2). Su
questo punto l’appello va quindi respinto.
8. L’appellante
prosegue censurando il mancato riconoscimento da parte del Pretore del ruolo di
organo di fatto di AO 1 e di AO 2. A detta dello stesso, questo ruolo emergerebbe
in modo chiaro dalle risultanze istruttorie che proverebbero come i due si
siano “occupati in esclusiva degli aspetti gestionali ed amministrativi
della R__________” (appello, pag. 6). Essi sarebbero pertanto i soli
responsabili del mancato pagamento dei tributi.
8.1. La contestazione
si rivela - parzialmente - fondata. Per quanto attiene a AO 1, infatti,
l’istruttoria ha evidenziato che questi - pur non figurando né tra i dipendenti
né tra gli organi formali di R__________ - svolgeva un ruolo cardine all’interno
della società dove si occupava, tra le altre cose, della gestione dei cantieri,
dell’assunzione delle maestranze, dei contatti con i clienti e - in parte -
pure della gestione finanziaria, ciò che emerge in maniera chiara dalle
dichiarazioni rese dai testi e dalla figlia AO 2.
Più
nel dettaglio, in relazione al ruolo operativo ricoperto da AO 1, Mi__________,
responsabile tecnico di R__________, si è così espresso “(…) aiutavo a
seguire il cantiere, di cui si occupava maggiormente il sig.AO 1. I capitolati
e le offerte, così come anche le liquidazioni, erano allestite dal sig. AO 1.
Era sempre AO 1 che si occupava dei contatti con i clienti e di reperire gli
appalti. Io ero stipendiato di R__________ e gli stipendi mi venivano pagati da
AO 2. Le direttive agli operai sui cantieri erano per lo più impartire da AO 1
(…)” (audizione del 21 giugno 2016, pag. 2). A sua volta, Av__________,
impiegato quale manovale muratore di R__________, ha affermato che “sono
stato assunto in questa società dal sig. AO 1. Era sempre AO 1 che seguiva gli
operai e andava sui cantieri a seguire i lavori (…) Quando non mi sono stati
pagati gli stipendi da R__________ mi sono rivolto a AO 1 per chiedere
spiegazioni e lui mi promise che avrebbe pagato gli stipendi a breve”
(audizione del 21 giugno 2016, pag. 3). Per sua parte Ro__________, anch’egli manovale
alle dipendenze della società, esprimendosi sulla funzione ricoperta dal qui
appellato ha precisato che “era il sig. AO 1 che si occupava di dare le
direttive agli operai e che andava sul cantiere per questo (…). La paga ci
veniva consegnata negli uffici in via C__________ dai sig.ri AO 2 e AO 1 (…)” (audizione
del 21 giugno 2016, pag. 4).
A titolo di
complemento vale inoltre la pena ricordare che sia Mi__________ (audizione
cit., pag. 1 seg.) che Ro__________ (audizione cit., pag. 4) hanno riferito di
aver lavorato per l’impresa Te__________ Sagl, poi fallita, di AO 1 era
titolare e di essere poi stati invitati da quest’ultimo ad andare a lavorare
per la nuova società, circostanza che - già solo alla luce di quanto sin qui
illustrato - lascia ragionevolmente ritenere che il convenuto era coinvolto
nella gestione di questa nuova impresa.
Particolarmente
significative si rivelano inoltre le dichiarazioni di AO 2 dalle quali
traspaiono competenze di AO 1 non solo in ambito operativo ma (per quanto in
maniera più limitata) pure in ambito finanziario. In sede di interrogatorio
formale l’appellata si è così espressa: “(…) Per la R__________ svolgevo in
genere mansioni di segretariato. Ricordo che io registravo le ore di lavoro
degli operai dipendenti di R__________, le inviavo alla sig.ra Ri____________________
di Na__________ che si occupava della contabilità, successivamente mettevo i
soldi nella busta paga e li consegnavo agli operai. Era mio papà AO 1 che
andava a prendere i soldi che io poi mettevo nella busta paga degli operai, io
non avevo diritto di firma in banca (Banca __________) (…). I lavori amministrativi
e di segretariato per R__________ li svolgevo solo io (…). Era mio papà
unitamente al geometra che si occupava dei cantieri. Probabilmente era mio
padre che si occupava dei contratti con i clienti. Era mio papà con il geometra
che dava gli ordini e le disposizioni agli operai sui cantieri. (…) Le
liquidazioni e i capitolati erano compito di mio papà, io non me ne occupavo.”
In merito al pagamento delle fatture ella ha inoltre precisato che “Ero io
che mi occupavo materialmente di questi pagamenti tramite l’ebanking, era però
mio papà che mi diceva quanto e a chi pagare. Il materiale di cantiere veniva
pagato spesso cash dagli operai, ai quali R__________ aveva consegnato denaro
necessario. Mi è capitato di ritirare dei PE emessi a carico di R__________,
dei quali non ho avvertito Na__________. Ho però consegnato questi PE a mio
papà AO 1. Io non trasmettevo i PE emessi a carico di R__________ a Na__________,
in quanto non era mio compito, ritenuto che di ciò si occupava mio padre. (…). (interrogatorio
del 14 ottobre 2016, pag. 2 seg.).
A non averne dubbio le
mansioni e le attribuzioni di AO 1, che emergono dalle audizioni riportate qui
sopra, la cui veridicità non è stata da questi contestata, sono quelle di una
persona che esercita un reale potere gestionale e dirigenziale in seno alla
società - sia in ambito operativo che finanziario; un potere pertanto atto a
influire in maniera significativa sulla determinazione della volontà della
società stessa e che - malgrado la strenua negazione del diretto interessato - porta
questa Camera a definire lo stesso quale organo di fatto di R__________, ai
sensi della giurisprudenza (per tutte DTF 132 III 523 consid. 4.5 con rinvii). La
valutazione pretorile che nega questa qualifica è pertanto errata.
Doveroso, da ultimo, un
appunto in relazione all’atteggiamento assunto in sede giudiziaria dallo stesso
AO 1; questi, dopo aver inizialmente fermamente negato ogni suo coinvolgimento
nella R__________ (cfr. doc. 4 indirizzato alla Cassa in cui ha affermato di “non
aver mai avuto mansioni di sorta in seno la R__________ (…). Del pari
contestato è l’assunto secondo cui l’opponente prendesse delle decisioni operative
(…) essendo egli estraneo alla R__________”, pag. 2), innanzi al Pretore -
confrontato con l’evidenza delle risultanze istruttorie - ha infine dovuto
ammettere di essere stato operativo in seno alla società pur cercando di ridimensionare
il proprio ruolo (conclusioni, pag. 5). Ora, un tale atteggiamento si scontra
con il precetto della buona fede processuale e mina la credibilità del
convenuto.
8.2. Discorso
diverso va invece fatto in relazione a AO 2. Essa figura infatti tra i dipendenti
della società (doc. P e Q) e - stando a quanto emerso in istruttoria - era
incaricata del segretariato. L’appellata ha precisato di essersi occupata, in
particolare, della registrazione delle ore lavorative degli operai, dell’emissione
delle fatture, della trasmissione a NA__________ dei dati necessari alla
contabilità, della consegna delle buste paga e dei pagamenti ebanking
(interrogatorio cit., pag. 2 seg.); parole che hanno trovato sostanziale
conferma nelle dichiarazioni rese dai testi (audizioni cit. di Mi__________,
pag. 2, di Av__________, pag. 3, e di Ro__________ pag. 4).
Si tratta
invero di incombenze che rientrano tra i compiti usuali di una segretaria e che
non bastano certo per qualificare la stessa quale organo di fatto. Diversamente
da quanto sembra credere l’appellante (appello, pag. 7), nell’era digitale l’esecuzione
di pagamenti tramite l’ebanking non ha nulla di eccezionale e fa parte di
quelle mansioni che una segretaria può essere chiamata a svolgere dal proprio datore
di lavoro.
Le (sole) dichiarazioni
della teste __________ Ri__________, direttrice di N__________ SA e convivente
di AP 1, secondo cui entrambi i convenuti si erano fatti carico integralmente
della gestione (operativa e finanziaria) della società escludendo dalla stessa AP
1 e privandolo nel contempo della possibilità di controllare la regolarità di
pagamenti, in particolare dei tributi, non sono sufficienti per qualificare AO
Considerandi
2.
quale organo di fatto (audizione del 15 giugno 2016, pag. 2 segg. a cui si
rinvia). Per quanto attiene alla stessa la contestazione appellatoria va
pertanto respinta.
8.3
L’accertata
partecipazione di AO 1 alla gestione e alla formazione della volontà di R__________
e la conseguente sua qualifica quale organo di fatto hanno quale logica conseguenza
- alla luce della severa giurisprudenza federale e cantonale in materia di
responsabilità degli amministratori, siano essi formali o di fatto (per una
ricapitolazione dei principi si rinvia alla sentenza del TCA del 18 febbraio
2013.
inc. 13.2012.5 consid. 2.6 con riferimenti; anche sentenza TCA del 28
gennaio 2004 inc. 31.2003.18 consid. 2.10.2 con riferimenti) - il
riconoscimento di una responsabilità dello stesso AO 1 per le omissioni che
hanno portato all’accertata lesione dell’art. 52 LAVS di cui trattasi (doc. G)
come pure in relazione al mancato pagamento delle imposte alla fonte (doc. O).
In
concreto, questo accertamento non ha però quale conseguenza un esonero di
responsabilità per AP 1. Infatti, nella sua veste di amministratore formale
egli avrebbe (comunque) dovuto controllare il regolare pagamento dei tributi, ciò
che avrebbe potuto fare facilmente rivolgendosi direttamente alla Cassa,
rispettivamente all’autorità fiscale. In considerazione proprio delle criticità
evidenziate da AP 1 nei suoi allegati di causa (ritardi nella consegna della
documentazione contabile, spostamento dell’indirizzo societario, ecc.) siffatta
verifica si sarebbe rivelata non solo giustificata ma indispensabile. Le
mancanze di AP 1 sono state estremamente gravi, circostanza che non poteva
certo sfuggire allo stesso - è doveroso ricordarlo, un professionista del
settore fiduciario - e sono state accertate in maniera inequivocabile e
definitiva dalle competenti autorità, alle motivazioni delle cui sentenze si
rinvia (doc. G nonché sentenza TCA del 18 febbraio 2013 inc. 31.2012.5 consid.
2.6
e sentenza STFA del 12 giugno 2013 inc. 9C_212/2013 in inc. rich. dalla
Cassa). Proprio in ragione della grave violazione dei suoi doveri come
amministratore formale (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO) egli non può ragionevolmente
pretendere di essere sgravato integralmente dalle sue responsabilità rivalendosi
in toto sull’amministratore di fatto con il quale condivide la responsabilità delle
mancanze che hanno portato al mancato pagamento dei tributi qui in discussione.
Una
siffatta responsabilità non è di contro ravvisabile nei confronti di AO 2, non
ricoprendo la stessa alcuna funzione gestionale o dirigenziale all’interno di R__________.
9.
Accertato il ruolo di amministratore di fatto di AO 1 e la sua
corresponsabilità per le citate omissioni è ora necessario verificare su che basi
giuridiche AP 1 possa fondare la propria azione di regresso, e di riflesso se
la stessa sia tempestiva o piuttosto prescritta, come sostenuto dagli appellati.
In virtù di quanto
esposto in precedenza l’azione nei confronti di AO 2 si rivela priva di
fondamento.
10.
In
questa sede, AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto innanzi al
Pretore, sostiene “l’esistenza di un contratto di mandato (concluso
quantomeno implicitamente)” con AO 1 in virtù del quale avrebbe assunto la
carica di amministratore unico a titolo fiduciario per conto di quest’ultimo,
fungendo da prestanome. Il mandato si sarebbe “concretizzato per il tramite
delle due società” circostanza che con cambierebbe però la sostanza delle
cose (appello, pag. 7 e 9 in fine e seg.). Sempre secondo l’appellante la
presente azione trae pertanto fondamento da un rapporto contrattuale e sottostà
al termine di prescrizione quinquennale e non a quello annuale come invece
sostenuto dalle controparti.
10.1
Quanto
allegato dall’appellante è credibile. Assodato il ruolo di organo di fatto di AO
1.
pare infatti assai inverosimile che AP 1 abbia potuto assumere la funzione di
amministratore formale senza che vi fosse un accordo tra i due.
Oltre al comune buon
senso, suffragano ulteriormente le allegazioni attoree il fatto che AO 1 sia
stato l’amministratore unico della società sino a quando questa ha cambiato la
propria ragione sociale da No__________ SA a R__________ SA e AP 1 ne è diventato
l’amministratore unico (doc. B), la situazione debitoria di AO 1 (doc. E), la
presenza agli atti della procura generale che quest’ultimo nega di aver
ricevuto ma che innegabilmente egli ha esercitato nei fatti (ciò che come già
detto mina la sua credibilità), il conferimento di un mandato di gestione della
contabilità e di amministrazione da R__________ a NA__________ - circostanza confermata
dallo stesso AO 1 - e, da ultimo, pure le parole della teste __________ Ri__________
(audizione del 15 giugno 2016, pag. 2 segg. a cui si rinvia), per quanto le
stesse non rivestano un ruolo decisivo nella valutazione complessiva effettuata
da questa Camera. L’attendibilità di questa deposizione va infatti ammessa con riserva
per il fatto che in merito alla tematica delle procure e degli accordi tra le
parti ella non riferisce fatti di cui ha avuto conoscenza diretta ma riporta
quanto è venuta a sapere in maniera indiretta (verosimilmente dall’appellante
medesimo), circostanza che già da sola ne relativizza la portata probatoria.
Sulla base di questi
elementi occorre ammettere l’esistenza di un rapporto di mandato - concluso quantomeno
per atti concludenti - tra AO 1 e AP 1 e, di riflesso, riconoscere il
fondamento contrattuale dell’azione di regresso fatta valere in giudizio da
quest’ultimo. La stessa soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale
ed è tempestiva (art. 128 e 760 CO; cfr. Corboz
in: Commentaire Romand, CO II, n. 39 segg. ad art. 760 CO; Gericke/Waller in: Basler Kommentar, OR
II, n. 7 ad art. 760 CO).
10.2
È ora
necessario verificare in che misura detta azione possa essere accolta. Come illustrato
poc’anzi (consid 8.3), nel concreto caso, le violazioni imputabili a AP 1 sono particolarmente
biasimevoli. In primis, perché commesse da un professionista del ramo,
secondariamente, perché concernono il mancato pagamento dei tributi sociali e
delle imposte e danneggiano, pertanto, i lavoratori, la società e pure la
collettività, terzo, perché per l’appellante sarebbe stato estremamente facile
verificarne il regolare pagamento. Contrariamente a quanto sembra credere AP 1,
la venuta in essere di un contratto fiduciario non lo libera (integralmente) dalle
sue responsabilità.
In concreto, tra
amministratore di fatto e amministratore unico è ravvisabile unicamente una
corresponsabilità per le omissioni che hanno portato all’accertata lesione
dell’art. 52 LAVS nonché al mancato pagamento delle imposte alla fonte per gli
anni 2008 e 2009 da parte di R__________.
In assenza di ulteriori riscontri
questa Camera ritiene equo ripartire la responsabilità tra AP 1 e AO 1 in
ragione di metà ciascuno; ciò si traduce nell’accoglimento della pretesa qui
fatta valere in giudizio nella misura di fr. 26'800.-.
11.
Ne
discende il parziale accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza
impugnata ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili di prima e seconda sede seguono la rispettiva soccombenza delle
parti. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale
supera i fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 21 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza del 19 settembre 2019 del Pretore aggiunto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1.
In quanto presentata nei confronti della
convenuta AO 2 la petizione è respinta.
2.
In quanto presentata nei confronti del
convenuto AO 1 la petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AO 1 è condannato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 26’800.-
oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2013.
3.
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 3'150.- sono poste a carico di AP 1 in ragione di 2/3 e di AO 1
in ragione di 1/3. AP 1 rifonderà a AO 2 l’importo di fr. 4'300.- a titolo di
ripetibili. Le ripetibili tra AP 1 e AO 1 sono compensate.
4.
Invariato
II. Le spese processuali di appello di complessivi fr.
3’500.- sono poste a carico di AP 1 e di AO 1 in ragione di metà ciascuno. AP 1
verserà a AO 2 l’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.
Le ripetibili di appello tra AP 1 e AO 1 sono
compensate.
III. Notificazione:
- ;
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).