12.2019.178
Appalto, ammontare della mercede
17 febbraio 2021Italiano35 min
inizialmente pattuita di fr. 380'000.-, dei lavori supplementari eseguiti “extra
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.178
Lugano
17 febbraio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.32 della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 30
dicembre 2015 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinato dall’ PA 2
con cui l’attrice ha
chiesto l’iscrizione in suo favore di tre ipoteche legali
definitive degli artigiani e degli imprenditori sulle PPP n. __________ (per fr. 21'280.- oltre interessi), __________ (per
fr. 7'520.- oltre interessi) e __________ (per fr. 30'320.- oltre interessi) di
cui al fondo base n. __________ RFD di __________, tutte di proprietà del
convenuto, nonché la condanna del medesimo al pagamento di
fr. 80'000.- oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2015 e di fr.
280.- oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2015;
domande avversate dal
convenuto, che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento in suo favore di fr. 122'505.- (importo
poi ridotto a fr. 94'793.-) oltre a IVA e interessi;
vista la decisione 16
settembre 2019 del Pretore, che ha respinto l’azione principale e accolto
parzialmente quella riconvenzionale nella misura di
fr. 49'831.96 oltre IVA e interessi del 5% dall’8 febbraio 2016;
appellante AP 1 con
atto di appello del 23 ottobre 2019, con cui ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di iscrivere in via definitiva le richieste
ipoteche legali sulle PPP n. __________ e __________, confermare la garanzia di
fr. 26'600.- nel frattempo versata in sostituzione dell’ipoteca legale sulla
PPP n. __________, condannare la controparte al pagamento di fr. 67'736.07 e
fr. 280.- oltre interessi e respingere la domanda riconvenzionale di quest’ultima,
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre AO 1 con risposta
23 dicembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Nell’aprile 2014 AO 1 ha concluso un contratto d’appalto con __________
SA (v. doc. FF e doc. 4) avente per oggetto l’esecuzione di opere da impresario
costruttore in relazione alla ristrutturazione di un immobile sito sulla part.
n. __________ RFD di __________ (parziale demolizione della
vecchia struttura e costruzione di un nuovo immobile di quattro appartamenti),
di proprietà del committente stesso. Il fondo è stato successivamente
costituito in proprietà per piani (PPP da __________ a __________), tre delle
quali appartenenti a quest’ultimo (n. __________, __________ e __________),
mentre la quarta (n. __________) appartiene a D__________ __________.
B.
In seguito la G__________ SA (qui di seguito “G__________”) è stata
allontanata dal cantiere dal committente, che l’ha sostituita con AP 1 (qui di
seguito “AP 1”), con la quale ha concluso, in data 28 agosto 2014, un nuovo
contratto d’appalto, sempre avente per oggetto la medesima opera (doc. G). Il
contratto stabiliva una mercede di fr. 380'000.- (oltre IVA all’8%, per
complessivi fr. 410'400.-) sulla base dei preventivi 13 e 22 agosto 2014.
Quest’ultimo in particolare prevedeva una mercede complessiva netta di fr.
530'000.-, da cui dedurre l’importo di
fr. 150'000.- corrispondente ai lavori già eseguiti da G__________ (doc. G). Il
contratto faceva altresì riferimento al “modulo d’offerta no. 01” (doc.
H). I lavori sono terminati a luglio 2015.
C.
Con scritto 19 ottobre 2015 AP 1 ha trasmesso al committente il
conteggio finale, chiedendo il versamento di un saldo pari a
fr. 80'000.- oltre IVA (doc. T). Il calcolo teneva conto della mercede
inizialmente pattuita di fr. 380'000.-, dei lavori supplementari eseguiti “extra
contratto” (fr. 154'620.-) e degli acconti già ricevuti (fr. 453'448.-).
D.
Con due separate istanze del 24 novembre 2015 AP
1 ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord l’iscrizione di
un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e imprenditori (art. 837 cpv. 1
cifra 3, 839 e 961 CC) sulle tre PPP di proprietà di AO 1 (inc. CA.2015.69 e SO.2015.753)
e su quella di proprietà di __________ F__________ (inc. CA.2015.70 e SO.2015.754). La
seconda istanza è stata nel seguito ritirata, con conseguente stralcio della
procedura e aggravio delle spese (fr. 80.-) a carico della ditta. La prima
istanza è invece sfociata in un accordo transattivo, sulla base del quale il
Pretore con decisione 21 dicembre 2015 ha ordinato l’iscrizione di un’ipoteca
legale provvisoria a carico dei fogli PPP __________, __________ e __________,
sempre con aggravio delle spese (fr. 200.-) a carico di AP 1, assegnandole nel
contempo un termine di 30 giorni per promuovere l’azione di accertamento del
credito e di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale.
E.
Con petizione 30 dicembre 2015 AP 1 ha postulato l’iscrizione
definitiva delle suddette ipoteche legali a carico delle PPP __________,
__________ e __________, nonché la condanna di AO 1 al pagamento di fr.
80'000.- oltre interessi del 5% dal 24 novembre 2015 (saldo finale della
mercede dovuta) e di fr. 280.- oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2015 (rimborso delle spese processuali sostenute per le due procedure di
iscrizione provvisoria delle ipoteche legali). In particolare, l’attrice ha specificato
alcune posizioni che compongono la mercede richiesta per le opere “extra
contratto” (fr. 154'620.-), ovvero i maggiori costi per le opere relative a
lavori di scavo e alla costruzione di un muro esterno di sostegno (fr.
59'824.-, cfr. doc. T, posizione 2 e doc. S) e l’esecuzione di opere aggiuntive
che inizialmente si supponeva essere state già eseguite da G__________ (fr.
67'000.-, cfr. doc. T, posizione 1). A tal proposito, l’attrice ha rilevato che
l’importo di
fr. 150'000.- posto in deduzione dalla mercede complessiva di
fr. 530'000.- per tener conto dei lavori già effettuati dalla prima impresa è
stato quantificato solo sulla base delle informazioni fornite dalla medesima,
ritenuto che una verifica effettiva ha potuto accertare che le opere
concretamente eseguite da G__________ ammontavano unicamente a fr. 83'000.-.
F.
Con risposta 5 febbraio 2016
il convenuto si è opposto alla petizione, postulandone l’integrale reiezione e
la conseguente cancellazione delle tre ipoteche legali provvisoriamente
iscritte sulle PPP di sua proprietà, nonché la condanna della controparte al
versamento in suo favore di fr. 122'505.12 oltre IVA e interessi. In sintesi,
il convenuto ha rilevato di non dovere alcunché alla controparte, contestando
sia le argomentazioni concernenti il valore delle opere eseguite da G__________,
sia la mercede richiesta per gli asseriti lavori “extra contratto”, sia
la tempestività dell’istanza di iscrizione delle ipoteche legali. Con
contestuale domanda riconvenzionale il convenuto ha chiesto la rifusione degli
importi a suo dire da lui pagati in eccesso, e meglio fr. 73'448.- per acconti eccedenti
la mercede pattuita (fr. 453'448.- / fr. 380'000.-),
fr. 21'345.- quale ingiustificato pagamento di un importo esposto nella fattura
n. 6/14 (doc. P) e in realtà non a suo carico e
fr. 27'712.12 per le spese da lui sopportate per evitare che la gru telescopica
acquistata da AP 1 venisse asportata dal cantiere a causa del mancato
pagamento del prezzo di compravendita.
G. Con
replica e risposta riconvenzionale 14 marzo 2016, duplica e replica
riconvenzionale 15 aprile 2016 e duplica riconvenzionale 18 maggio 2016 le
parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando le
pretese avverse.
H.
Con scritto 13 gennaio 2016 (recte:
2017) AO 1 ha ritirato la sua pretesa di rifusione dell’importo di fr. 27'712.12
riferito alla gru telescopica, riducendo pertanto la sua domanda
riconvenzionale da fr. 122'505.12 a fr. 94'793.- oltre IVA
e interessi.
I.
In data 12 dicembre 2017 le parti hanno concordato
di sostituire l’ipoteca provvisoria gravante il foglio PPP n. __________ con una
garanzia di fr. 26'000.-, versata sul conto della Pretura (inc. SO.2017.862).
J.
Dopo l’esperimento dell’istruttoria (comprendente in particolare la perizia
7 dicembre 2018 dell’arch. __________ B__________) e la produzione degli
allegati conclusivi scritti, con decisione 17 febbraio 2021
il Pretore ha respinto la petizione, ordinando la cancellazione delle ipoteche
iscritte sulle PPP n. __________ e __________ e la liberazione in
favore di AO 1 della garanzia sostitutiva di fr. 26'000.-, e ha accolto
parzialmente la domanda riconvenzionale nella misura di fr.
49'831.96 oltre IVA e interessi del 5% dall’8 febbraio 2016. In
relazione all’azione principale, la tassa di giustizia e le spese, di
complessivi fr. 6’521.-, sono state poste a carico dell’attrice, pure
condannata a versare al convenuto fr. 6’000.- per ripetibili. Quanto all’azione
riconvenzionale, la tassa di giustizia e le spese, pari a complessivi fr. 7’721.-,
sono state poste per il 40% a carico della convenuta
riconvenzionale e per il 60% a carico dell’attore riconvenzionale, il
quale è stato condannato a versare alla controparte fr. 1'470.- per ripetibili parziali. In sintesi, il Pretore ha quantificato
le spettanze di AP 1 in fr. 403'616.04 IVA esclusa (fr. 380'000.-
+ fr. 23'616.04 per opere extra-contratto), stabilendo altresì il suo
diritto al pagamento dell’importo di fr. 21'345.- di cui alla fattura n. 6/14.
Avendo tuttavia AO 1 pagato acconti per complessivi fr. 453'448.04 (IVA
esclusa), la medesima non poteva pretendere alcun importo aggiuntivo, dovendo
piuttosto restituire al committente quanto da lui versato in eccesso.
K.
Con appello 23 ottobre 2019 AP 1 si è aggravata contro tale
giudizio, postulandone la riforma nel senso di iscrivere in via definitiva le
richieste ipoteche legali sulle PPP n. __________ e __________, confermare la
garanzia di fr. 26'600.- versata in sostituzione dell’ipoteca legale sulla PPP
n. __________, condannare la controparte al pagamento in suo favore di fr.
67'736.07 e fr. 280.- oltre interessi e respingere la domanda riconvenzionale
di quest’ultima, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L.
Con risposta 23 dicembre 2019 AO 1 si è opposto al gravame,
postulandone l’integrale reiezione.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 23 ottobre 2019 contro la decisione
16.
settembre 2019, notificata all’appellante il 24 settembre 2019, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 23
dicembre 2019 dell’appellato.
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime.
3.
Nella fattispecie, vi è
preliminarmente da osservare che la petizione 30 dicembre 2015 qui in esame, e
meglio l’azione condannatoria ivi contenuta, non è stata preceduta da alcun
tentativo di conciliazione. Con decisione 21 dicembre 2015, dopo l’iscrizione
provvisoria delle ipoteche legali richieste, il Pretore aveva assegnato all’attrice
un termine di 30 giorni per “l’inoltro della causa di accertamento del
credito e iscrizione dell’ipoteca legale definitiva” ai sensi dell’art. 961
cpv. 3 CC (ritenuto che l’iscrizione definitiva presuppone l’esame
pregiudiziale dell’esistenza del credito), e non altresì per l’azione
condannatoria, che può, ma non deve, esservi cumulata (v. art. 90 CPC e DTF 137
III 563, consid. 3.4). Ne consegue che la domanda di iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale era esente da conciliazione ai sensi dell’art. 198 lett. h
CPC, ma che lo stesso non valeva per la congiunta azione condannatoria, tenuto
conto che secondo il Tribunale federale, l’elenco di cui all’art. 198 CPC è
esaustivo e non include il cumulo di azioni (STF 4A_413/2012 del 14
gennaio 2013, consid. 5 e 6.1). La dottrina e la giurisprudenza dei tribunali
cantonali sono divise in merito alla ricevibilità di una simile azione condannatoria
in assenza di preventiva conciliazione, propendendo per l’una o per l’altra
soluzione con diverse argomentazioni. L’Obergericht del Canton Berna (II.
Zivilkammer) si è ad esempio espresso in favore di un’esenzione dall’obbligo di
conciliazione (decisione del 25 giugno 2015, ZK 15 153), mentre l’Obergericht
del Canton Zurigo (I. Zivilkammer) in una sua decisione del 17 settembre 2014
(LB130063) ha sancito l’irricevibilità della condannatoria per assenza del
presupposto processuale della preventiva conciliazione. Comunque sia la
questione, mai affrontata dalle parti né dal giudice di primo grado, non
necessita di essere risolta nella presente decisione, per i motivi che
seguiranno.
4.
Con l’impugnata decisione, il
Pretore ha innanzitutto esaminato il fondamento delle pretese attoree relative alle
opere extra-contratto, ovvero delle 16 posizioni enunciate nel doc. T
(complessivi fr. 154'620.-).
5.
Quanto alla prima voce di fr.
67'000.-, relativa ai presunti lavori non eseguiti da G__________
(contestazione della deduzione di fr. 150'000.-, a dire dell’attrice da ridurre
a fr. 83'000.-), il primo giudice ha in sintesi osservato che l’unico motivo
addotto dall’attrice per pretendere una remunerazione aggiuntiva risiede nella
sua asserita mancata possibilità di verificare lo stato del cantiere al momento
di subentrare nei lavori. Ciononostante, secondo quanto risulta dagli atti,
quest’ultima prima di allestire il preventivo 22 agosto 2014 non solo ha
ricevuto alcuni piani, il contratto concluso con G__________ e il capitolato
per le opere da impresario costruttore (v. replica 14 marzo 2016, p. 3; doc. EE
e FF; teste ing. __________ F__________, attivo sul cantiere in relazione alle
opere di ingegneria civile; teste arch. __________ L__________, direttore dei
lavori), ma ha anche potuto verificare lo stato del cantiere e allestire la sua
offerta definitiva prima dell’inizio dei lavori: difatti il presidente del CdA
di AP 1 __________ M__________ e almeno uno dei suoi figli hanno effettuato un
sopralluogo sul cantiere verso la fine di luglio 2014, rispettivamente nella
fase di transizione tra l’interruzione dei lavori da parte di G__________ e
l’inizio dei lavori da parte di AP 1, come confermato sia dai testi __________
F__________ e __________ L__________, sia dall’amministratore unico di G__________
__________ G__________. Il primo giudice ha aggiunto che il prezzo esposto nel
preventivo del 22 agosto 2014, sottoscritto da entrambe le parti e confermato
nel contratto 28 agosto 2014, costituisce un accordo vincolante. Esso poteva
dunque essere modificato con l’accordo delle parti oppure essere
unilateralmente annullato invocando un vizio di volontà (errore, dolo o timore
ai sensi degli art. 23 seg. CO) o una manifesta sproporzione giusta l’art. 21
CO, sennonché l’attrice non ha invocato nessuno dei predetti istituti,
esprimendo unicamente la volontà di rimettere in discussione la deduzione
operata e di voler essere retribuita per quanto fatto. Ad ogni modo, nessuna
delle succitate norme può trovare applicazione nel caso concreto, poiché gli
accordi sul prezzo sono il frutto di libere valutazioni e apprezzamenti delle
parti. L’attrice non è stata impedita di chiedere le informazioni ed eseguire
gli accertamenti che a suo modo di vedere riteneva necessari per stabilire il
valore delle opere eseguite da G__________ e la relativa deduzione da applicare
alla sua offerta, e ha poi espresso liberamente la sua volontà di aderire alle
condizioni convenute.
6.
Con il gravame, l’appellante
osserva a titolo preliminare che l’attività di G__________ si è limitata
all’esecuzione di alcuni lavori sull’arco di 4 mesi circa, mentre il suo
intervento ha riguardato tutto lo stabile e ha condotto alla realizzazione di 4
appartamenti, nonché che i lavori sono terminati il 31 luglio 2015 senza che
venisse effettuata una sola notifica per difetti. Trattasi di considerazioni
generali a valere quale premessa, non contenendo delle censure puntuali avverso
il giudizio pretorile.
7.
L’appellante ribadisce che, a suo
modo di vedere, l’importo di fr. 150'000.- sarebbe una mera stima comunicatale
da AO 1 e dall’arch. __________ L__________ (v. deposizione di __________ M__________,
verbale del 27 febbraio 2018, p. 5). La medesima vi avrebbe fatto affidamento,
non solo non avendo inizialmente potuto valutare l’entità del lavoro già svolto
fintanto che G__________ si trovava sul cantiere né misurare quanto eseguito,
ma anche in virtù del particolare rapporto di fiducia che la legava a AO 1, il
quale per un breve periodo (26 maggio
2015.
– 31 agosto 2015) è addirittura stato il presidente del suo CdA con
diritto di firma individuale (doc. B). A suo dire, l’importo pattuito fra le
parti non ha potuto essere preventivamente verificato da qualcuno cognito in
materia, come l’arch. __________ L__________ o l’ing. __________ F__________.
Una debita verifica nel dettaglio dei lavori effettivamente eseguiti da G__________
neppure poteva essere effettuata sulla base di alcuni piani e del contratto, né
di una semplice visita del cantiere, in assenza di un descrittivo delle opere
che indicasse quantità e metrature di quanto eseguito e in assenza di
misurazioni, che neanche il convenuto pretende siano state realizzate prima
della fissazione dell’importo di fr. 150'000.-. Secondo la sua opinione, tale importo
sarebbe stato errato. Innanzitutto, il valore delle opere eseguite da G__________
ammonterebbe unicamente a fr. 83'000.-, come illustrato nel doc. O e nella
distinta di cui al doc. PP, confermata dai testi __________ G__________, __________
F__________ e __________ L__________. In aggiunta a ciò, l’istruttoria ha
dimostrato che la mercede riconosciuta a G__________ non inglobava soltanto
delle opere contrattuali/edificatorie (che potevano pertanto essere computate
nella somma globale d’appalto), ma anche opere a regia non previste
inizialmente nel contratto (v. teste __________ G__________, verbale del 16 maggio 2017, p. 3 a metà). Più
precisamente, l’importo totale relativo al lavoro eseguito da G__________ riguardava
all’incirca per 1/3 delle opere extra-contrattuali (v. anche perizia, domanda
3, p. 3 seg.), che dunque non dovevano essere dedotte nel preventivo. AO 1 e __________
L__________ dovevano saperlo, poiché hanno negoziato con G__________ la sua
liquidazione finale, fondandosi anche sui bollettini di lavoro allestiti da
quest’ultima per le opere extra-contrattuali (v. testi __________ G__________, ____________________
F__________ e __________ L__________). La controparte l’avrebbe pertanto ingannevolmente
indotta a ritenere che la cifra di fr. 150'000.- fosse veritiera e che si
riferisse a opere contrattuali, laddove conoscendo la reale situazione, AP 1 avrebbe
aumentato la propria pretesa di remunerazione perlomeno dell’importo pagato
alla ditta uscente per le opere extracontrattuali, ovvero fr. 47'002.54. Il
Pretore avrebbe dovuto considerare tale circostanza e applicare d’ufficio il
diritto anche senza l’espressa invocazione degli art. 24 o 28 CO, ritenuto che
il committente sarebbe pure tenuto a risarcirle il derivante danno sulla base
della culpa in contrahendo. A mente dell’appellante si dovrebbe pure
considerare che AO 1 ha pagato a G__________ un importo totale di fr. 144'210.-
e non di fr. 150'000.-.
8.
Ora, anche se il giudice deve
applicare d’ufficio il diritto (art. 57 CPC), ciò può solamente avvenire sulla
base di fatti correttamente e sufficientemente sostanziati.
In particolare, la questione delle opere
extra-contrattuali eseguite da G__________ (secondo il perito: pulizia e
sgombero di materiale della vecchia struttura presente sul fondo, ponteggi e
regie, per un totale di fr. 37'898.58), rispettivamente della distinzione fra
opere edificatorie e non edificatorie, non trova un chiaro fondamento nelle
allegazioni esposte dall’attrice nei suoi scritti introduttivi (quanto piuttosto
nelle sue conclusioni di causa, v. p. 8), per cui la sua ammissibilità in
questa sede (art. 317 CPC) è dubbia. Parimenti, negli allegati di prima sede
l’appellante non ha approfondito la tesi dell’errore, sostanziando
l’adempimento delle relative condizioni (errore su una determinata circostanza
di fatto, essenziale dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità
per la controparte, contestazione entro l’anno, v. art. 24 e 31 CO), né
tantomeno quella del dolo (approfondimenti pure assenti nel gravame). Essa si è
limitata ad osservare nella petizione (p. 4) e nella replica e risposta
riconvenzionale (p. 2-3) che l’importo di fr. 150'000.- sarebbe il mero frutto
di una comunicazione della controparte non verificabile prima dell’allestimento
dell’offerta e dell’inizio dei lavori per l’impossibilità di accedere al
cantiere, rispettivamente il risultato di una stima grossolana da lei eseguita
sulla base di alcuni documenti. Solamente con le conclusioni (v. p. 8) essa ha poi
aggiunto che il committente l’avrebbe ingannata comunicandole che i fr.
150'000.- spettanti a G__________ erano esclusivamente riferiti a opere
edificatorie (allegazione rimasta priva di riscontri probatori), senza
specificare quali di esse sarebbero sorprendentemente risultate inadempiute.
9.
Ad ogni modo, che alcune opere
eseguite da G__________ non fossero incluse nel suo contratto doc. FF e nella
mercede ivi pattuita e siano dunque state retribuite separatamente a regia, o
che esse non fossero di natura edificatoria, ancora non significa che le stesse
non riguardassero i lavori da impresario costruttore qui in oggetto (parziale
demolizione e costruzione di un nuovo immobile) o che esse non fossero
contemplate nell’importo globale calcolato nel preventivo di AP 1 (fr.
561'024.- IVA esclusa secondo l’allegato n. 4 di cui al doc. G). Del resto,
l’appellante non risulta aver ripreso fedelmente il contratto doc. FF e la
mercede stabilita dal committente con G__________ (quest’ultima ammontante a
fr. 410'000.- IVA esclusa e dunque notevolmente inferiore a quella di cui al
doc. G), sottoponendo piuttosto una propria autonoma offerta. Lo stesso doc. G
non include solamente opere edificatorie, bensì anche di installazione del
cantiere, demolizione e smaltimento di materiale. L’appellante non
approfondisce tale questione, spiegando e dimostrando perché le opere a regia
di G__________, rispettivamente le relative opere non edificatorie non
potessero essere considerate nel preventivo doc. G. La stessa nemmeno illustra
debitamente quali opere comprese nella mercede complessiva di fr. 530'000.- e
che riteneva già eseguite, siano invece sorprendentemente risultate
inadempiute.
Che il valore complessivo dei lavori di G__________
fosse vicino alla cifra di fr. 150'000.- pattuita fra le parti è confermato sia
dalla perizia (p. 4), sia dalla somma effettivamente versata da AO 1, mentre
l’importo di fr. 83'000.- proposto da AP 1 (doc. O e PP) non ha trovato alcun
riscontro negli atti (né nella perizia, né nelle testimonianze di __________ F__________,
__________ L__________ o __________ G__________). L’appellante non mette in
discussione l’attendibilità dei testi, né l’esperimento di almeno un
sopralluogo sul cantiere, né la ricezione del contratto doc. FF, di alcuni
piani e del capitolato, né contesta in maniera convincente di avere avuto la
possibilità di chiedere alla committenza tutte le informazioni e i documenti
che riteneva necessari. Essa neppure in questa sede spiega e dimostra perché
non avrebbe potuto svolgere le misurazioni che riteneva opportune nella fase di
transizione menzionata dal primo giudice (tenuto pure conto delle ferie
dell’edilizia, v. teste __________ G__________,
verbale del 16 maggio 2017, p. 2), né può pretendere, quale impresa di
costruzioni, di non avere avuto le cognizioni per valutare la situazione e
formulare un’offerta accettabile per la controparte. In tal contesto, l’importo
di fr. 150'000.- è da considerare quale risultato delle trattative e delle
valutazioni delle due parti coinvolte. Lo stesso preventivo del 22 agosto 2014
indica che l’offerta ivi contenuta è definitiva, non menzionando pertanto una
situazione provvisoria in attesa di ulteriori accertamenti, per cui il
committente poteva in buona fede farvi affidamento. Non essendo dimostrato che
l’appellante abbia ricevuto informazioni erronee (ritenuto del resto che
l’istituto della culpa in contrahendo presuppone di principio la mancata
conclusione di un contratto), dovendosi confermare che la medesima è stata
posta nelle condizioni di poter valutare la situazione sul cantiere e maturare
liberamente una decisione, rispettivamente non emergendo sufficienti elementi
per ammettere un errore essenziale o un inganno, le argomentazioni contenute
nell’impugnativa non possono pertanto sovvertire il giudizio pretorile su
questo aspetto.
10.
Quanto alla posizione n. 2 di
cui al doc. T (pretesa aggiuntiva di fr. 59'824.- per maggiori costi di scavo e
costruzione del muro di sostegno al confine, v. anche doc. S), il Pretore ha
rilevato che per l’edificazione del muro era stato preventivato fra le parti un
prezzo forfettario e globale di fr. 15'000.- (doc. G, preventivo 13 agosto
2014, allegato n. 4, pos. 3). Invece, i lavori di scavo e trasporto del
materiale in discarica, compresi quelli necessari per il muro, erano
contemplati nel modulo d’offerta secondo prezzi unitari quantificati in
complessivi fr. 8'886.- (doc. G e doc. H, pag. 31 seg.). A tal riguardo, il
giudice di prima sede ha evidenziato che le condizioni per accogliere una
richiesta di maggiorazione di prezzi forfettari/ globali e di prezzi unitari
sono differenti: l’attrice avrebbe dunque dovuto illustrare in maniera distinta
quali maggiori lavori e spese si sarebbero resi necessari in relazione
all’opera per cui era previsto il prezzo a corpo e quali in relazione alle
opere di scavo per le quali erano previsti prezzi unitari. Ciò non è tuttavia avvenuto.
Per dimostrare la sua maggiore pretesa, essa ha versato agli atti il doc. S e
quantificato tutti i costi sulla base di prezzi unitari, stravolgendo pertanto
unilateralmente gli accordi iniziali. Il Pretore ne ha concluso che per l’importo
forfettario di fr. 15'000.- non è possibile ammettere alcuna maggiorazione. Per
quanto riguarda invece gli scavi parziali e i relativi prezzi unitari, il
perito ha potuto verificare e quantificare un prezzo congruo alle prestazioni
effettivamente svolte solo per tre posizioni di cui al doc. S, riguardanti lo
smaltimento e il trasporto del materiale di scavo, ammontante a complessivi fr.
22'305.04 (fr. 9'234.- + fr. 12'760.- + fr. 311.04, cfr. perizia, domanda 4,
pag. 4 seg.). Secondo quanto accertato dal giudice di prime cure, gli altri
quantitativi e costi esposti nel doc. S non possono per contro essere
riconosciuti poiché non risultano dimostrati, non disponendo il perito di dati
sufficienti per stabilirne la correttezza e la conformità. Il Pretore ha pertanto riconosciuto unicamente
un maggior prezzo per le opere di scavo, smaltimento e trasporto di fr. 13'419.04
(fr. 22'305.04 – fr. 8'886.-).
11.
L’appellante si oppone a
questo accertamento. Essa rileva innanzitutto l’applicabilità delle norme SIA
118, ed. 2013 (doc. BB) richiamate dall’art. 1 del contratto doc. G, ed
evidenzia che il relativo art. 5 cpv. 2 impone al committente, e soprattutto a
quello assistito da una DL, di accertare in particolare la natura del terreno e
allegare tale informazione ai dati d’appalto, ritenuto che egli deve rispondere
di eventuali indicazioni difettose che hanno condotto all’allestimento di un
preventivo scorretto e conseguentemente pagare all’appaltatrice una
remunerazione supplementare (art. 58 cpv. 2 delle norme SIA 118). Nel caso
concreto, né AO 1 né l’arch. __________ L__________ o l’ing. __________ F__________
avrebbero adempiuto a tale obbligo (ciò che nemmeno il convenuto ha preteso in
causa). Essi non hanno comunicato alcunché e non hanno effettuato alcun
sondaggio del terreno. Anche nel doc. H (descrittivo dell’opera) non vi sono
indicazioni relative al muro, e le informazioni contenute alle p. 31 seg.
relative agli scavi parziali non hanno trovato corrispondenza nella reale
natura del terreno. In altre parole, il descrittivo dello scavo da eseguire
sarebbe stato manifestamente errato. Solo
al momento dello scavo si sono potute appurare la reale natura del terreno ove
andava edificato il muro (ben più complessa di quanto preventivato, vista la
presenza di massi nel sottosuolo), l’instabilità del muro già esistente e la
necessità di eseguire opere di consolidamento, con il conseguente aumento dei
costi (v. teste __________ P__________,
verbale 14 marzo 2017, p. 2). Per quanto è dato capire, l’appellante sostiene
altresì di essere stata nuovamente ingannata dal committente, il quale le
avrebbe comunicato che i costi per l’edificazione del muro (previsti nel doc. G
per fr. 15'000.-) dovevano essere compresi nella mercede complessiva del
contratto (che la stessa avrebbe ripreso “pari pari” dal contratto di G__________),
quando in realtà tale edificazione non era inizialmente contemplata né nel
capitolato doc. H, né nelle pattuizioni con G__________ (doc. FF), che intendeva
fatturarla separatamente (v. appello, p. 8). Pertanto, l’edificazione del muro
non sarebbe da conteggiare nel prezzo globale e meglio non si dovrebbe
ammettere la pattuizione di un prezzo globale a tal riguardo (che può essere
stabilito solamente sulla base di dati chiari e completi, v. art. 40 delle
norme SIA 118). La mercede andrebbe dunque quantificata sulla base dell’art. 374 CO (ovvero secondo il valore
del lavoro e le spese sostenute). Quanto al dettaglio di cui al doc. S relativo
ai maggiori costi per gli scavi, l’appellante sostiene di non aver in alcun
modo stravolto gli accordi, poiché la mercede per i lavori di scavo è sempre stata
di tipo unitario: se i quantitativi concreti sono risultati maggiori di quelli
previsti nel capitolato, essi sono da retribuire di conseguenza. A dire
dell’appellante, il perito (perizia, domande 4 e 5) ha confermato l’aumento dei
costi alla luce delle prestazioni concretamente eseguite, ha verificato le posizioni
di cui al doc. S e ha ritenuto di poterle confermare, colmando la mancanza di
riscontri documentali con la propria esperienza (laddove se non fosse stato
convinto del buon fondamento degli importi ivi esposti, lo avrebbe certamente
rimarcato). Egli ha solo corretto leggermente al ribasso la fatturazione
dell’appellante, ratificando sostanzialmente la fattura doc. S e stabilendo il
suo diritto a una maggiorazione di fr. 56'765.04. Il Pretore non avrebbe dunque
potuto discostarsi da tale accertamento e negare la sufficiente dimostrazione
del credito. Subordinatamente, l’appellante rileva che il committente nella sua
risposta (p. 6, v. anche doc. 6) ha perlomeno riconosciuto di essere debitore dell’importo
di fr. 30'000.- per la realizzazione del muro. All’importo di fr. 13'419.04 riconosciuto
dal Pretore per maggiori costi andrebbe perlomeno aggiunto tale importo, per un
totale di fr. 43'419.04.
12.
Nel caso in cui la mercede sia
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), il prezzo può essere
forfettario, globale o unitario. Di principio, il prezzo forfettario vincola le
parti ed esclude ogni aumento a favore dell’appaltatore con alcune eccezioni,
come ad esempio le modifiche di ordinazione concordate e accettate dai
contraenti, la presenza di circostanze straordinarie che non erano state
previste dalle parti o erano state dalle medesime espressamente escluse o un
aumento dei costi causato dal committente (Gauch,
Der Werkvertrag, 6° ed. 2019, n. 904; DTF 104 II 315; art. 373 cpv. 2 CO). Il prezzo
globale invece garantisce all’impresa a determinate condizioni, oltre che la
mercede stabilita, anche gli aumenti di prezzo per variazione del costo dei
salari e dei materiali. Il prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante in
anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità e può
quindi, per quanto riguarda il costo finale complessivo, variare a seconda
della misura e delle quantità effettivamente risultanti (IICCA del 26 maggio
1999, inc. 12.1998.284, consid. 2).
13.
Nella fattispecie, che siano emerse
alcune difficoltà nelle opere di scavo ed edificazione del muro è attestato
dalle testimonianze di __________ P__________ (verbale 14 marzo 2017, p. 2) e di __________
F__________ (verbale del 6 febbraio 2017, p. 2-3). Anche il perito, nel
rispondere alla domanda n. 5, ha indicato che a suo avviso “il superamento
del preventivo (importo stimato CHF 23'886.00) avrebbe potuto anche essere
giustificato, vista la complessità dell’opera da realizzare”. È pertanto verosimile
che AP 1 non abbia potuto preventivare i costi in maniera accurata,
rispettivamente è corretto affermare che i prezzi unitari debbano essere
aggiornati sulla base dei dati reali. Per contro, l’appellante non può essere
seguita quando sostiene genericamente, senza alcuna spiegazione, di avere
ripreso il contratto e la mercede pattuiti con G__________, rispettivamente di essersi
basata sul costo dell’opera stabilito da G__________ per allestire la propria
offerta (essendo già solo di primo acchito l’importo esposto nel doc. FF ben
inferiore a quello di cui al doc. G, v. anche sopra, consid. 9), né quando
sostiene di essere stata ingannata dal committente: trattasi di una mera
allegazione di parte priva di riscontri concreti, ritenuto peraltro che
l’ultima pagina del doc. FF (documento pacificamente trasmessole) illustrava
chiaramente che G__________ avrebbe fatturato separatamente la realizzazione
del muro. Il relativo importo forfettario di fr. 15'000.-, inserito nel
preventivo doc. G insieme al prezzo unitario per gli scavi (fr. 8'886.-) è
stato dunque liberamente pattuito fra le parti. D’altronde, nulla agli atti
permette di determinare se e di quanto eventualmente aumentare l’importo di fr.
15'000.-, non avendo il perito né potuto verificare la correttezza delle
relative posizioni esposte nel doc. S (perizia, p. 4 e 5), né fornito alcuna
indicazione sul valore dei lavori di realizzazione del muro, per cui a tal
proposito non può essere concessa alcuna maggiorazione, a conferma del giudizio
di primo grado. Analoghe lacune impediscono di determinare se e di quanto aumentare
ogni singola posizione di cui al doc. H (p. 31 seg.) relativa agli scavi
parziali, poiché né l’appellante né il perito hanno esposto le proprie
considerazioni riferendosi al capitolato. Il perito ha unicamente potuto
verificare e quantificare le 3 posizioni del doc. S di cui si è sopra riferito,
lasciando inalterati gli ulteriori importi indicati dall’attrice poiché non in
grado di verificarli, in assenza dei dati necessari (v. perizia, risposte 4 e
5). L’appellante non può pertanto essere seguita quando afferma che il perito
ha confermato la correttezza delle rimanenti posizioni di cui al doc. S.
Si può unicamente costatare (malgrado l’appellante non
esponga particolari considerazioni a tal proposito) che le tre posizioni
verificate e quantificate dal perito, relative allo smaltimento dei materiali
di scavo (complessivi fr. 22'305.04), possono essere individuate nell’importo
di fr. 3'456.- di cui alla p. 33 del doc. H (“trasporto al deposito di cantiere
o dell’impresa”), mentre gli ulteriori importi di cui al doc. H, riguardanti
diverse prestazioni, non possono essere posti in deduzione, come erroneamente
effettuato dal primo giudice. Ne discende che nella quantificazione del
maggiore costo per i lavori di scavo, dall’importo di fr. 22'305.04 accertato
dal perito dev’essere dedotto unicamente l’importo di fr. 3'456.-, per un
totale di fr. 18'849.04 di maggiori costi (invece che di fr. 13'419.04).
14.
L’appellante non può pretendere
che ai maggiori costi giudizialmente accertati per l’edificazione del muro e
per gli scavi venga aggiunto l’importo di fr. 30'000.-. Da un esame degli atti
non risulta difatti che AO 1 abbia riconosciuto tale importo quale maggiore
costo. Egli ha piuttosto sostenuto che in corso d’opera le parti avevano
concordato per tali lavori una mercede complessiva di fr. 30'000.- oltre IVA,
già oggetto di fatturazione e già saldata (v. risposta, p. 6 e 8). L’attrice
nella sua replica (p. 7) ha contestato tale cifra, a suo dire fissata
unilateralmente dal committente e da questi pure inserita nel doc. 6 senza
interpellarla, ritenuto che quest’ultimo documento faceva parte del piano di
acconti. In simili circostanze e in assenza di migliori spiegazioni, si può
unicamente constatare che AO 1 ha riconosciuto per tali opere un maggior costo
di fr. 6'114.- (fr. 30'000.- - fr. 23'886.-), inferiore a quello qui accertato di
fr. 18'849.04, che rimane pertanto immutato.
15.
Nel seguito della decisione,
il giudice di primo grado ha verificato le ulteriori posizioni di cui al doc. T
(dalla n. 3 alla n. 16), accogliendole solo in parte per l’ammontare
complessivo di fr. 10'197.-. Tali considerazioni non sono contestate con
l’appello e vanno qui confermate.
16.
In relazione alla pretesa
riconvenzionale avanzata da AO 1 chiedente la rifusione di fr. 21'345.- (importo
contenuto nella fattura n. 6 del 3 novembre 2014 di cui al doc. P e relativo
all’assistenza fornita da AP 1 alla
ditta K__________ per opere da fabbro), il Pretore l’ha respinta, rilevando che
tale posizione non era inclusa nell’allegato n. 3 del preventivo doc. G, per cui trattavasi di una prestazione
non compresa nell’importo di fr. 380'000.- a cui l’attrice aveva diritto e da
fatturare separatamente.
17.
A tal proposito,
l’appellante sostiene che il Pretore avrebbe dimenticato
di aggiungere questa cifra alle sue spettanze al momento del confronto fra le
stesse e quanto già pagato dal committente. Pertanto, anche nell’ipotesi di una
conferma degli importi accertati dal Pretore per le opere extra contratto, all’ammontare
di fr. 403'616.04 (oltre IVA) andrebbero
aggiunti fr. 21'345.-. L’appellato
si oppone, osservando unicamente che, a suo modo di vedere, essendo l’importo
già stato pagato, esso non può essere aggiunto agli importi pretesi da AP 1.
18.
Per determinare quale
parte può vantare un credito residuo nei confronti dell’altra, occorre
confrontare le pretese complessive di AP
1.
(contrattuali ed extracontrattuali) e quanto già pagato da AO 1 (fr. 453'448.-,
importo qui non controverso). Ora, in
questa sede nessuno contesta che la fattura n. 6 del 3 novembre 2014 di cui al doc. P per
complessivi fr. 64'600.- oltre IVA (di cui fr. 21'345.- per l’assistenza alla
ditta K__________), facente parte dello “Stato Avanzamento Lavori” (SAL) del 31
ottobre 2014, sia stata pagata, o che la stessa fosse dovuta. Secondo il Pretore, i fr. 21'345.- non erano compresi nel preventivo di fr.
380'000.- e sarebbero dunque da conteggiare quale opera extracontrattuale.
Sennonché ciò non può avvenire, perché l’attrice non lo ha mai preteso: anzi,
con la replica e risposta riconvenzionale 14 marzo 2016 (p. 7) ha rilevato che
la posizione era prevista contrattualmente e che era contenuta nel preventivo.
Più in generale, la medesima non l’ha mai rivendicata quale posizione
extracontrattuale, né includendola nel relativo importo complessivo di fr. 154'620.- (cfr. doc. S e T), né conteggiandola
separatamente. Non essendo
supportata da una debita allegazione di primo grado e da una corrispondente
richiesta di giudizio, la censura non può pertanto modificare il giudizio impugnato.
19.
Quando infine l’appellante
sostiene che, avendo AO 1 pagato acconti maggiori ai fr. 380'000.- pattuiti nel
doc. G, egli sarebbe stato consapevole che quanto commissionato e da lei
eseguito fosse nettamente superiore a quanto previsto nel contratto, la censura
è troppo generica e non basta per sovvertire il giudizio di primo grado e dimostrare
che tutto quanto versato a titolo di acconto fosse necessariamente dovuto. Il
pagamento degli acconti avviene d’altronde con la riserva, perlomeno implicita,
di una liquidazione finale ove il committente dovrà, a dipendenza delle
circostanze, versare il saldo di quanto non ancora remunerato oppure pretendere
la restituzione degli acconti versati in eccesso.
20.
Ne discende che l’appello dev’essere
parzialmente accolto solo in relazione all’ammontare dei maggiori costi per i
lavori di scavo (fr. 18'849.04 invece che fr. 13'419.04). Le spettanze
complessive dell’appaltatrice ammontano pertanto a fr. 409'046.04 (fr.
380'000.- + fr. 18'849.04 + fr. 10'197.-). Confrontate con le spettanze del
committente (fr. 453'448.-), ne deriva un saldo a favore di quest’ultimo di fr.
44'402.- (oltre a IVA e interessi) invece che di fr. 49'831.96. Il
dispositivo n. 2.1 della decisione pretorile viene conseguentemente modificato.
Vista la lieve entità della correzione, che riguarda unicamente una questione
di calcolo senza toccare i ragionamenti del primo giudice e i fondamenti della
sua decisione, si giustifica di lasciare immutate la quantificazione e la
ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado.
A tal riguardo, laddove l’appellante chiede, con
riferimento all’azione riconvenzionale, fr. 3'000.- di ripetibili per la
desistenza della controparte relativamente alla sua pretesa di fr. 27'712.12
(gru telescopica), la censura è insufficientemente motivata e comunque priva di
fondamento, poiché il primo giudice ne ha già tenuto conto nella commisurazione
della reciproca soccombenza: il confronto fra le pretese complessive
inizialmente avanzate da AO 1 e l’importo a esso riconosciuto corrisponde
difatti a una soccombenza di quest’ultimo pari all’incirca al 60%, così come
stabilito nella decisione impugnata e applicato anche nel calcolo delle
ripetibili parziali. In assenza di ulteriori contestazioni relative al calcolo
pretorile sulla base del RTar, l’importo attribuito dal primo giudice a AP 1
(fr. 1'470.-) dev’essere confermato. L’appellante sostiene poi che il Pretore
non ha spiegato come abbia calcolato le ripetibili di fr. 6'000.- da versare
alla controparte nell’ambito dell’azione principale, ma non contesta né il
valore litigioso indicato dal primo giudice (fr. 80'280.-), né il
suddetto l’importo, comunque inferiore al minimo tariffale previsto dall’art.
11.
cpv. 1 RTar e dunque per lei favorevole. Anche questo importo dev’essere
pertanto confermato.
21.
Le spese giudiziarie di seconda
sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 117'848.03 (fr.
67'736.07 + fr. 280.- + fr. 49'831.96), seguono la soccombenza dell’appellante, che può
considerarsi integrale (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base
agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate
sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto
delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4’000.-, per cui la somma di
fr. 7'200.- rivendicata dall’appellato senza motivazione e senza il supporto di
una nota d’onorario non può essere riconosciuta.
22.
Nella fattispecie sia il
valore litigioso della domanda principale che quello della domanda
riconvenzionale (art. 51 e 53 LTF) superano i fr. 30'000.- di cui all’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
23 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione 17 febbraio 2021 del Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così
riformata:
1. Invariato.
1.1. Invariato.
1.2. Invariato.
1.3. Invariato.
2. Invariato.
2.1. AP1,
è condannata a versare a
AO1,
fr. 44'402.- (+ IVA) oltre
interessi
del 5% dall’8 febbraio 2016.
2.2. Invariato.
3. Invariato.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte
fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).