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Decisione

12.2019.182

Contratto di lavoro, salario minimo previsto dal CNL per il settore dell'informatica

20 gennaio 2020Italiano14 min

stato poi impiegato dalla medesima società mediante un contratto a tempo indeterminato,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.182

Lugano

20 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.464

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28

dicembre 2017 da

AO

1

patrocinato dall’ PA 1

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente la condanna di AP

1 al pagamento di fr. 22'619.05 oltre accessori (pretese salariali) e il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________;

pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore

aggiunto ha accolto con decisione 26 settembre 2019;

appellante la convenuta,

che con appello 30 ottobre 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso

di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attore con

risposta 9 dicembre 2019 ha postulato preliminarmente l’esecuzione anticipata

della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia (art. 315

cpv. 2 CPC), e in via principale l’irricevibilità del gravame, subordinatamente

la sua reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

viste le osservazioni 19

dicembre 2019 dell’appellante, che si è opposto alle richieste di controparte

di esecuzione anticipata della decisione e prestazione di una garanzia;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Dal 22 aprile 2013 al 31 dicembre

2013 AO 1 è stato impiegato da AP 1), __________, quale programmatore

informatico al 100% con contratto di lavoro a tempo determinato, per uno

stipendio mensile lordo di fr. 2'400.- (doc. C). Dal 9 gennaio 2014 egli è

stato poi impiegato dalla medesima società mediante un contratto a tempo indeterminato,

per un salario lordo di fr. 1'700.- mensili e fr. 600.- quale rimborso mensile

netto per spese di trasferta (doc. D), salario dal 1° gennaio 2015 aumentato a

fr. 2'000.- lordi al mese e due bonus semestrali (doc. E).

B.

Con

scritto 31 luglio 2015, il dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con

effetto al 30 settembre 2015 (doc. F). Con successiva comunicazione 20 marzo

2017, egli ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di fr. 22'619.05

quale differenza fra il minimo salariale previsto dal Contratto normale di

lavoro (CNL) per il settore dell’informatica e il salario effettivamente

percepito, di importo inferiore (doc. I e J), escutendola poi per il medesimo

importo con PE n. __________ dell’UE di __________, avverso il quale la società

ha sollevato opposizione (doc. K).

C.

Previo

ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 dicembre 2017 AO 1 ha

convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,

postulandone la condanna al pagamento di fr. 22'619.05 oltre accessori per il

periodo da settembre 2014 (data di entrata in vigore del CNL) a settembre 2015 (v.

doc. H) e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di __________.

D.

Con osservazioni

2 febbraio 2018 la convenuta si è opposta alla petizione, producendo un terzo

contratto di lavoro a suo dire sottoscritto dalle parti e contenente una

percentuale d’impiego inferiore (60%, vedi doc. 3) e contestando sia le pretese

salariali della controparte, sia l’applicabilità del CNL, avendo l’attore effettuato

un numero di ore inferiore a quanto indicato, rispettivamente avendo egli lavorato

quale dipendente distaccato esclusivamente su territorio italiano ed essendo

dunque soggetto al salario minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale

di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese nel settore

terziario, commercio e servizi (doc. 4) ivi vigente, che sarebbe stato

rispettato.

E.

Al dibattimento

del 2 marzo 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie posizioni,

laddove l’attore ha altresì prodotto uno scritto di replica, con il quale ha in

particolare contestato la validità e autenticità del doc. 3, ribadito

l’applicabilità del diritto svizzero sia in virtù della scelta operata dalle

parti all’interno dei contratti di lavoro di cui ai doc. C e D (i cui relativi

pt. 7 statuiscono pure l’applicazione della Legge federale del 28 settembre

1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al

contratto collettivo di lavoro), e anche in considerazione dell’art. 14 cpv. 1

del Regolamento CEE n. 1408/71.

F.

Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 26

settembre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, accertando in

sintesi l’applicabilità del diritto svizzero e del CNL per il settore

dell’informatica e il buon fondamento delle pretese salariali dell’attore.

G. Con atto di appello 30 ottobre

2019 la convenuta si è aggravata contro tale decisione, postulandone l’annullamento

e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. L’appellante ha

osservato altresì di essere attualmente in fase di liquidazione, producendo il

suo estratto RC aggiornato e la nuova procura (doc. D e E).

H.

Con

risposta 9 dicembre 2019 l’attore ha postulato preliminarmente l’esecuzione

anticipata della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia da

parte dell’appellante (art. 315 cpv. 2 CPC), in considerazione del suo scioglimento e degli intenti a

suo dire dilatori del gravame, e

in via principale l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione,

subordinatamente la sua reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

I.

Con osservazioni

19 dicembre 2019 l’appellante si è riconfermata nelle proprie richieste,

rilevando che nell’ambito della liquidazione societaria è già stato accantonato

un importo corrispondente a un’eventuale soccombenza in giudizio (doc. G), e

che per contro il pagamento di somme alla controparte, cittadino straniero,

sarebbe difficilmente recuperabile in caso di accoglimento del gravame,

contestando le richieste avverse di prestazione di una garanzia e di esecuzione

anticipata della decisione.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie

patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione

impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente

superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,

l’appello 30 ottobre 2019 è tempestivo.

2.

L’appellante chiede il conferimento dell’effetto sospensivo al

gravame, laddove tale richiesta è tuttavia superflua, precludendo l’appello

automaticamente l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315

cpv. 1 CPC).

Avendo

l’appellato postulato per contro l’esecuzione anticipata della decisione e

subordinatamente la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC), tali

questioni sarebbero da trattare preliminarmente. I documenti prodotti

dall’appellante a tal riguardo sarebbero pure ammissibili ai sensi dell’art.

317.

CPC. Si può tuttavia prescindere da un tale esame, siccome l’appello è

irricevibile, come si dirà qui di seguito.

3.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio

pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

4.

Con la decisione impugnata, il primo giudice ha dapprima osservato

che l’attore ha sempre lavorato al 100% per la convenuta quale programmatore

informatico, senza mai ricevere alcun rimprovero e anzi beneficiando di bonus e

di un aumento salariale sulla base dei contratti doc. C e D, negando la valenza

probatoria del doc. 3 prodotto dalla convenuta (contratto di lavoro del 29

dicembre 2014), ritenuto che il tema delle ore lavorate, eccepito dalla

convenuta, non è rilevante. Tali accertamenti non sono contestati con

l’appello.

5.

Il Pretore aggiunto ha nel seguito rilevato che il fatto che il

dipendente abbia lavorato in Italia non lo rendeva un lavoratore distaccato, non

essendo egli stato formalmente inquadrato come tale, per cui le norme relative

ai lavoratori distaccati non erano rilevanti, dovendosi per contro applicare il

diritto svizzero quale diritto scelto espressamente dalle parti nei due

contratti doc. C e D. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile il CNL per il

settore dell’informatica, dichiarato di natura imperativa dal Consiglio di

Stato ai sensi dell’art. 360a seg. CO e in vigore dal 1. settembre 2014 e

dunque nel periodo a cui l’attore ha riferito le proprie pretese salariali. Peraltro,

anche qualora il dipendente potesse essere considerato quale lavoratore

distaccato, il diritto svizzero sarebbe comunque applicabile in virtù dell’art.

14.

Reg. CEE n. 1408/1 (recte: 1408/71).

5.1

Con

il gravame l’appellante osserva che AO 1 è da considerare quale lavoratore

distaccato, in quanto svolgeva il proprio lavoro presso gli uffici del cliente

finale, essendo emerso da svariati riscontri istruttori che egli non ha mai

svolto prestazioni su suolo elvetico, ciò che l’attore stesso ha ammesso nel

suo interrogatorio, precisando pure che riceveva le informazioni sui compiti da

svolgere dal capo progetto della ditta italiana per la quale lavorava. Di

conseguenza, a mente dell’appellante, alla fattispecie dev’essere applicata la

Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996

relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, il

cui art. 3 prevede che, qualora un lavoratore sia impiegato all’estero, il

datore di lavoro deve garantirgli le condizioni di lavoro e di occupazione previste

nello Stato in cui è fornita la prestazione. Ne conseguirebbe l’applicabilità del

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole

e medie imprese nel settore terziario, commercio e servizi, in vigore dal 1° luglio

2013.

al 30 giugno 2016 (doc. 4), e i minimi salariali ivi previsti, nel

concreto rispettati.

5.2

Ora,

tali censure propongono una propria versione dei fatti priva di critiche

puntuali alle argomentazioni pretorili, laddove l’appellante non si confronta con

le considerazioni relative al mancato inquadramento formale del dipendente

quale lavoratore distaccato, alla scelta del diritto svizzero contenuta nei due

contratti, al campo di applicazione del CNL per il settore dell’informatica e

al Reg. CEE n. 1408/71. Le censure sono dunque irricevibili per carenza di

motivazione (art. 310 e 311 CPC).

5.3

Abbondanzialmente,

si possono fare le seguenti considerazioni. L’art. 3 della Direttiva 96/71/CE

si limita a imporre agli Stati membri dell’UE di garantire, all’interno del

proprio territorio, le condizioni minime di lavoro e occupazione da loro

previste anche ai lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legislazione

applicabile al rapporto di lavoro. La competenza del Pretore aggiunto a

dirimere la controversia in esame non è contestata dall’appellante e si fonda

sull’art. 19 cifra 1 CLug (v. anche gli art. 115 cpv. 1 LDIP e 34 cpv. 1 CPC).

Per determinare, in una fattispecie internazionale, quale sia il diritto

applicabile, il giudice svizzero si avvale della LDIP. In particolare, l’art.

121.

cpv. 3 LDIP consente alle parti di scegliere, quale diritto applicabile,

quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha domicilio, com’è avvenuto nel

caso concreto. Ritenuto che i due contratti doc. C e D prevedono l’impiego del

dipendente quale programmatore informatico presso una datrice di lavoro

svizzera con sede a __________, un salario in franchi e contributi sociali

secondo il sistema svizzero, precisando i medesimi che il luogo di lavoro

sarebbe stato la sede luganese della datrice di lavoro oppure la sede o il

luogo scelto dai clienti, e richiedendo la datrice di lavoro per il proprio

dipendente un permesso G quale frontaliere, non si vede perché l’applicabilità

del CNL debba dipendere dalla successiva decisione della società, d’intesa con

i clienti, di assegnare al dipendente incarichi in Italia invece che in

Svizzera. Del resto, anche volendo esaminare l’art. 19 LDIP (considerazione di

norme straniere di applicazione necessaria, l’art. 15 LDIP non essendo per

contro applicabile vista l’espressa scelta del diritto operata dalle parti, v.

cpv. 2), una deroga dal diritto concretamente applicabile si imporrebbe solo in

caso di necessità, e meglio in caso di interessi degni di protezione

manifestamente preponderanti, ad esempio nell’ambito della tutela del

lavoratore. Ora, nel caso di specie, un’applicazione di norme di diritto

italiano (CCL) non si giustifica, prevedendo il diritto svizzero una tutela del

lavoratore non solo equivalente, bensì più estesa, per cui tale situazione è

pure conforme, ad esempio, all’art. 8 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 593/2008

(Regolamento Roma I).

6.

Il primo giudice nel proseguo della propria decisione ha accertato

il livello di formazione dell’attore e il derivante salario minimo previsto dal

CNL per il settore dell’informatica, per poi stabilire la differenza fra il

salario ivi stabilito e quello concretamente percepito. Dette considerazioni

non sono censurate con l’appello.

7.

Il Pretore aggiunto ha altresì osservato che l’attesa del dipendente

prima di rivendicare le pretese salariali in questione non gli nuoce, essendo

l’unico ostacolo all’incasso del dovuto, peraltro di carattere imperativo,

l’istituto della prescrizione, comunque non intervenuta e mai eccepita. Dall’incarto

dell’Ispettorato del lavoro non può inoltre essere dedotto alcunché a favore

della convenuta, essendo in particolare irrilevante se dallo stesso emerga o

meno il dovere della datrice di lavoro di pagare al dipendente un’eventuale

differenza salariale, rientrando la questione nella competenza del giudice.

8.

L’appellante non si confronta sufficientemente con i suddetti

accertamenti, bensì si limita ad affermare, quanto al primo tema, che la

mancata contestazione del salario da parte del dipendente è emersa dalle

testimonianze agli atti, e quanto al secondo tema, che dall’incarto

dell’Ispettorato del lavoro non risulta un suo obbligo di pagare differenze

salariali al dipendente. Trattasi ancora una volta di contestazioni generiche e

del tutto soggettive, da dichiarare irricevibili (art. 310 e 311 CPC).

9.

Ne consegue che l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Con

l’emanazione della presente decisione, le richieste dell’appellato di

autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione e subordinatamente di

ordinare all’appellante la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC)

divengono prive d’oggetto.

10.

Vertendo

la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con

un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di seconda

sede, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di fr.

15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

1. L’appello

30 ottobre 2019 di AP 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

In

presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile

solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento

del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).