12.2019.182
Contratto di lavoro, salario minimo previsto dal CNL per il settore dell'informatica
20 gennaio 2020Italiano14 min
stato poi impiegato dalla medesima società mediante un contratto a tempo indeterminato,
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.182
Lugano
20 gennaio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.464
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28
dicembre 2017 da
AO
1
patrocinato dall’ PA 1
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna di AP
1 al pagamento di fr. 22'619.05 oltre accessori (pretese salariali) e il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________;
pretesa avversata dalla convenuta e che il Pretore
aggiunto ha accolto con decisione 26 settembre 2019;
appellante la convenuta,
che con appello 30 ottobre 2019 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con
risposta 9 dicembre 2019 ha postulato preliminarmente l’esecuzione anticipata
della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia (art. 315
cpv. 2 CPC), e in via principale l’irricevibilità del gravame, subordinatamente
la sua reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
viste le osservazioni 19
dicembre 2019 dell’appellante, che si è opposto alle richieste di controparte
di esecuzione anticipata della decisione e prestazione di una garanzia;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Dal 22 aprile 2013 al 31 dicembre
2013 AO 1 è stato impiegato da AP 1), __________, quale programmatore
informatico al 100% con contratto di lavoro a tempo determinato, per uno
stipendio mensile lordo di fr. 2'400.- (doc. C). Dal 9 gennaio 2014 egli è
stato poi impiegato dalla medesima società mediante un contratto a tempo indeterminato,
per un salario lordo di fr. 1'700.- mensili e fr. 600.- quale rimborso mensile
netto per spese di trasferta (doc. D), salario dal 1° gennaio 2015 aumentato a
fr. 2'000.- lordi al mese e due bonus semestrali (doc. E).
B.
Con
scritto 31 luglio 2015, il dipendente ha disdetto il contratto di lavoro con
effetto al 30 settembre 2015 (doc. F). Con successiva comunicazione 20 marzo
2017, egli ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di fr. 22'619.05
quale differenza fra il minimo salariale previsto dal Contratto normale di
lavoro (CNL) per il settore dell’informatica e il salario effettivamente
percepito, di importo inferiore (doc. I e J), escutendola poi per il medesimo
importo con PE n. __________ dell’UE di __________, avverso il quale la società
ha sollevato opposizione (doc. K).
C.
Previo
ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 dicembre 2017 AO 1 ha
convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,
postulandone la condanna al pagamento di fr. 22'619.05 oltre accessori per il
periodo da settembre 2014 (data di entrata in vigore del CNL) a settembre 2015 (v.
doc. H) e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di __________.
D.
Con osservazioni
2 febbraio 2018 la convenuta si è opposta alla petizione, producendo un terzo
contratto di lavoro a suo dire sottoscritto dalle parti e contenente una
percentuale d’impiego inferiore (60%, vedi doc. 3) e contestando sia le pretese
salariali della controparte, sia l’applicabilità del CNL, avendo l’attore effettuato
un numero di ore inferiore a quanto indicato, rispettivamente avendo egli lavorato
quale dipendente distaccato esclusivamente su territorio italiano ed essendo
dunque soggetto al salario minimo previsto dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese nel settore
terziario, commercio e servizi (doc. 4) ivi vigente, che sarebbe stato
rispettato.
E.
Al dibattimento
del 2 marzo 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie posizioni,
laddove l’attore ha altresì prodotto uno scritto di replica, con il quale ha in
particolare contestato la validità e autenticità del doc. 3, ribadito
l’applicabilità del diritto svizzero sia in virtù della scelta operata dalle
parti all’interno dei contratti di lavoro di cui ai doc. C e D (i cui relativi
pt. 7 statuiscono pure l’applicazione della Legge federale del 28 settembre
1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al
contratto collettivo di lavoro), e anche in considerazione dell’art. 14 cpv. 1
del Regolamento CEE n. 1408/71.
F.
Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 26
settembre 2019 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, accertando in
sintesi l’applicabilità del diritto svizzero e del CNL per il settore
dell’informatica e il buon fondamento delle pretese salariali dell’attore.
G. Con atto di appello 30 ottobre
2019 la convenuta si è aggravata contro tale decisione, postulandone l’annullamento
e la sua riforma nel senso di respingere la petizione. L’appellante ha
osservato altresì di essere attualmente in fase di liquidazione, producendo il
suo estratto RC aggiornato e la nuova procura (doc. D e E).
H.
Con
risposta 9 dicembre 2019 l’attore ha postulato preliminarmente l’esecuzione
anticipata della decisione e subordinatamente la prestazione di una garanzia da
parte dell’appellante (art. 315 cpv. 2 CPC), in considerazione del suo scioglimento e degli intenti a
suo dire dilatori del gravame, e
in via principale l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione,
subordinatamente la sua reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
I.
Con osservazioni
19 dicembre 2019 l’appellante si è riconfermata nelle proprie richieste,
rilevando che nell’ambito della liquidazione societaria è già stato accantonato
un importo corrispondente a un’eventuale soccombenza in giudizio (doc. G), e
che per contro il pagamento di somme alla controparte, cittadino straniero,
sarebbe difficilmente recuperabile in caso di accoglimento del gravame,
contestando le richieste avverse di prestazione di una garanzia e di esecuzione
anticipata della decisione.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione
impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente
superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio
impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie,
l’appello 30 ottobre 2019 è tempestivo.
2.
L’appellante chiede il conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame, laddove tale richiesta è tuttavia superflua, precludendo l’appello
automaticamente l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata (art. 315
cpv. 1 CPC).
Avendo
l’appellato postulato per contro l’esecuzione anticipata della decisione e
subordinatamente la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC), tali
questioni sarebbero da trattare preliminarmente. I documenti prodotti
dall’appellante a tal riguardo sarebbero pure ammissibili ai sensi dell’art.
317.
CPC. Si può tuttavia prescindere da un tale esame, siccome l’appello è
irricevibile, come si dirà qui di seguito.
3.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio
pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
4.
Con la decisione impugnata, il primo giudice ha dapprima osservato
che l’attore ha sempre lavorato al 100% per la convenuta quale programmatore
informatico, senza mai ricevere alcun rimprovero e anzi beneficiando di bonus e
di un aumento salariale sulla base dei contratti doc. C e D, negando la valenza
probatoria del doc. 3 prodotto dalla convenuta (contratto di lavoro del 29
dicembre 2014), ritenuto che il tema delle ore lavorate, eccepito dalla
convenuta, non è rilevante. Tali accertamenti non sono contestati con
l’appello.
5.
Il Pretore aggiunto ha nel seguito rilevato che il fatto che il
dipendente abbia lavorato in Italia non lo rendeva un lavoratore distaccato, non
essendo egli stato formalmente inquadrato come tale, per cui le norme relative
ai lavoratori distaccati non erano rilevanti, dovendosi per contro applicare il
diritto svizzero quale diritto scelto espressamente dalle parti nei due
contratti doc. C e D. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile il CNL per il
settore dell’informatica, dichiarato di natura imperativa dal Consiglio di
Stato ai sensi dell’art. 360a seg. CO e in vigore dal 1. settembre 2014 e
dunque nel periodo a cui l’attore ha riferito le proprie pretese salariali. Peraltro,
anche qualora il dipendente potesse essere considerato quale lavoratore
distaccato, il diritto svizzero sarebbe comunque applicabile in virtù dell’art.
14.
Reg. CEE n. 1408/1 (recte: 1408/71).
5.1
Con
il gravame l’appellante osserva che AO 1 è da considerare quale lavoratore
distaccato, in quanto svolgeva il proprio lavoro presso gli uffici del cliente
finale, essendo emerso da svariati riscontri istruttori che egli non ha mai
svolto prestazioni su suolo elvetico, ciò che l’attore stesso ha ammesso nel
suo interrogatorio, precisando pure che riceveva le informazioni sui compiti da
svolgere dal capo progetto della ditta italiana per la quale lavorava. Di
conseguenza, a mente dell’appellante, alla fattispecie dev’essere applicata la
Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, il
cui art. 3 prevede che, qualora un lavoratore sia impiegato all’estero, il
datore di lavoro deve garantirgli le condizioni di lavoro e di occupazione previste
nello Stato in cui è fornita la prestazione. Ne conseguirebbe l’applicabilità del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole
e medie imprese nel settore terziario, commercio e servizi, in vigore dal 1° luglio
2013.
al 30 giugno 2016 (doc. 4), e i minimi salariali ivi previsti, nel
concreto rispettati.
5.2
Ora,
tali censure propongono una propria versione dei fatti priva di critiche
puntuali alle argomentazioni pretorili, laddove l’appellante non si confronta con
le considerazioni relative al mancato inquadramento formale del dipendente
quale lavoratore distaccato, alla scelta del diritto svizzero contenuta nei due
contratti, al campo di applicazione del CNL per il settore dell’informatica e
al Reg. CEE n. 1408/71. Le censure sono dunque irricevibili per carenza di
motivazione (art. 310 e 311 CPC).
5.3
Abbondanzialmente,
si possono fare le seguenti considerazioni. L’art. 3 della Direttiva 96/71/CE
si limita a imporre agli Stati membri dell’UE di garantire, all’interno del
proprio territorio, le condizioni minime di lavoro e occupazione da loro
previste anche ai lavoratori distaccati, indipendentemente dalla legislazione
applicabile al rapporto di lavoro. La competenza del Pretore aggiunto a
dirimere la controversia in esame non è contestata dall’appellante e si fonda
sull’art. 19 cifra 1 CLug (v. anche gli art. 115 cpv. 1 LDIP e 34 cpv. 1 CPC).
Per determinare, in una fattispecie internazionale, quale sia il diritto
applicabile, il giudice svizzero si avvale della LDIP. In particolare, l’art.
121.
cpv. 3 LDIP consente alle parti di scegliere, quale diritto applicabile,
quello dello Stato in cui il datore di lavoro ha domicilio, com’è avvenuto nel
caso concreto. Ritenuto che i due contratti doc. C e D prevedono l’impiego del
dipendente quale programmatore informatico presso una datrice di lavoro
svizzera con sede a __________, un salario in franchi e contributi sociali
secondo il sistema svizzero, precisando i medesimi che il luogo di lavoro
sarebbe stato la sede luganese della datrice di lavoro oppure la sede o il
luogo scelto dai clienti, e richiedendo la datrice di lavoro per il proprio
dipendente un permesso G quale frontaliere, non si vede perché l’applicabilità
del CNL debba dipendere dalla successiva decisione della società, d’intesa con
i clienti, di assegnare al dipendente incarichi in Italia invece che in
Svizzera. Del resto, anche volendo esaminare l’art. 19 LDIP (considerazione di
norme straniere di applicazione necessaria, l’art. 15 LDIP non essendo per
contro applicabile vista l’espressa scelta del diritto operata dalle parti, v.
cpv. 2), una deroga dal diritto concretamente applicabile si imporrebbe solo in
caso di necessità, e meglio in caso di interessi degni di protezione
manifestamente preponderanti, ad esempio nell’ambito della tutela del
lavoratore. Ora, nel caso di specie, un’applicazione di norme di diritto
italiano (CCL) non si giustifica, prevedendo il diritto svizzero una tutela del
lavoratore non solo equivalente, bensì più estesa, per cui tale situazione è
pure conforme, ad esempio, all’art. 8 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 593/2008
(Regolamento Roma I).
6.
Il primo giudice nel proseguo della propria decisione ha accertato
il livello di formazione dell’attore e il derivante salario minimo previsto dal
CNL per il settore dell’informatica, per poi stabilire la differenza fra il
salario ivi stabilito e quello concretamente percepito. Dette considerazioni
non sono censurate con l’appello.
7.
Il Pretore aggiunto ha altresì osservato che l’attesa del dipendente
prima di rivendicare le pretese salariali in questione non gli nuoce, essendo
l’unico ostacolo all’incasso del dovuto, peraltro di carattere imperativo,
l’istituto della prescrizione, comunque non intervenuta e mai eccepita. Dall’incarto
dell’Ispettorato del lavoro non può inoltre essere dedotto alcunché a favore
della convenuta, essendo in particolare irrilevante se dallo stesso emerga o
meno il dovere della datrice di lavoro di pagare al dipendente un’eventuale
differenza salariale, rientrando la questione nella competenza del giudice.
8.
L’appellante non si confronta sufficientemente con i suddetti
accertamenti, bensì si limita ad affermare, quanto al primo tema, che la
mancata contestazione del salario da parte del dipendente è emersa dalle
testimonianze agli atti, e quanto al secondo tema, che dall’incarto
dell’Ispettorato del lavoro non risulta un suo obbligo di pagare differenze
salariali al dipendente. Trattasi ancora una volta di contestazioni generiche e
del tutto soggettive, da dichiarare irricevibili (art. 310 e 311 CPC).
9.
Ne consegue che l’appello dev’essere dichiarato irricevibile. Con
l’emanazione della presente decisione, le richieste dell’appellato di
autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione e subordinatamente di
ordinare all’appellante la prestazione di una garanzia (art. 315 cpv. 2 CPC)
divengono prive d’oggetto.
10.
Vertendo
la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con
un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di seconda
sede, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di fr.
15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
1. L’appello
30 ottobre 2019 di AP 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’appellante rifonderà all’appellato fr. 1'000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
In
presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile
solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento
del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).