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Decisione

12.2019.183

Azione di rivendicazione di un certificato azionario; esistenza di un valido contratto di cessione delle azioni, autenticità del documento, condizioni per il trasferimento di azioni nominative

20 agosto 2020Italiano31 min

al n. 50 dal valore nominale di fr. 1'000.- cadauna) di I__________ SA, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.183

Lugano

20 agosto 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella

causa - inc. n. OR.2018.10 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord

- promossa con petizione 11 giugno 2018 da:

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinato dall’avv. PA 1

con cui l’attrice ha chiesto

di essere riconosciuta quale titolare del certificato azionario no. 1 di I__________

SA, __________, e di condannare la controparte all’immediata restituzione del

titolo;

pretesa avversata dal convenuto, e che il Pretore ha accolto con decisione

1° ottobre

2019;

appellante il convenuto con appello 31

ottobre 2019, con cui ha chiesto in via

preliminare la sospensione della

procedura di appello, e nel merito la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere

la petizione, in subordine l’annullamento

del giudizio e il rinvio dell’incarto al

primo giudice per il completamento della procedura

istruttoria, con protesta di spese e

ripetibili di entrambe le sedi, per poi avanzare, il 26

novembre 2019, un’istanza di adozione di

provvedimenti supercautelari e cautelari in

pendenza di appello;

richiamate le separate decisioni 3

dicembre 2019 con cui questa Camera ha respinto

sia l’istanza di sospensione della

procedura, sia l’istanza di adozione di provvedimenti

supercautelari e cautelari;

vista la risposta 6 dicembre 2019 dell’appellata,

che ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e

ripetibili;

considerati altresì l’istanza 2 giugno

2020 dell’appellante tendente all’ammissione di un

nuovo mezzo di prova, le osservazioni 10

giugno 2020 dell’appellata (pure corredate da

nuovi mezzi di prova) e lo scritto 22 giugno

2020 dell’appellante;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Il 23 novembre 2017 AO 1 ha inoltrato presso il Pretore della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord un’istanza di ammortamento titoli relativa al

certificato azionario no. 1 a lei intestato (per 50 azioni nominative dal n. 1

al n. 50 dal valore nominale di fr. 1'000.- cadauna) di I__________ SA, __________,

società di cui è amministratrice unica (inc. SO.2017.876).

Essa ha rilevato in sintesi che la società, costituita il 13

dicembre 2001, era inizialmente denominata L’A__________ SA e che i

relativi azionisti erano lei medesima (1 azione), suo padre R__________

__________ (1 azione) e suo marito (98 azioni). Il 23 gennaio 2008 la ragione

sociale è stata modificata in “I__________” e AP 1 avrebbe ceduto a lei

48 azioni, e al di lei fratello S__________ __________ 50 azioni. R__________ __________

le avrebbe inoltre ceduto la sua azione, per cui la stessa sarebbe divenuta

proprietaria di 50 azioni. Il 23 gennaio 2008 sarebbero dunque stati emessi, in

favore dei due azionisti AO 1 e S__________ __________, due nuovi certificati

azionari di I__________ SA incorporanti ciascuno 50 azioni di

nominali fr. 1'000.-, con distruzione di quelli precedenti (v. doc. F di

cui all’inc. SO.2017.876). Quello detenuto dall’istante sarebbe poi risultato

irreperibile.

B.

Con osservazioni 12 aprile e 14 maggio 2018 AP 1 ha prodotto

l’originale del suddetto certificato azionario, depositandolo presso la

Pretura, rivendicandone la titolarità e opponendosi all’istanza di ammortamento

titoli.

C.

Con petizione 11 giugno 2018, entro il termine assegnatole dal

Pretore, AO 1 ha inoltrato l’azione di rivendicazione del certificato giusta

l’art. 985 cpv. 1 CO, rilevando di esserne la titolare e chiedendone la

restituzione, segnatamente a fronte dei documenti di cessione delle azioni recanti la firma di AP 1 (doc. A ed E), del libro

delle azioni (doc. I), della documentazione bancaria relativa alla società (doc.

J) e del fatto di avere per anni percepito i dividendi societari, unitamente al

fratello, senza che la controparte eccepisse alcunché (v. doc. B). La procedura di ammortamento titoli è stata nel frattempo sospesa.

D.

Con risposta 14 agosto 2018 AP 1 si è opposto alla petizione,

contestando che sia mai avvenuta qualsivoglia cessione delle azioni come pure

l’autenticità dei doc. A ed E, rilevando altresì la nullità dei

due certificati azionari di I__________ SA, emessi prima dell’iscrizione a

registro della società. Il convenuto

ha pure osservato di essere sempre stato l’amministratore di fatto della società

e ha postulato l’adozione di provvedimenti cautelari e supercautelari,

segnatamente la sospensione di AO 1 dalla carica di amministratrice unica di I__________,

la cancellazione del suo diritto di firma a RC e l’amministrazione d’ufficio

della società, istanza che è stata rubricata dal Pretore con il numero di incarto

CA.2018.38.

E.

Con replica 11 settembre 2018 e duplica 19 novembre 2018 le parti

hanno ulteriormente sostanziato le proprie posizioni. In sede istruttoria, il

Pretore ha in particolare ammesso l’audizione dell’avv. __________ F__________

(teste richiesto dall’attrice), in seguito non assunta a causa del rifiuto del

convenuto di svincolarlo dal segreto professionale. In occasione del verbale di

udienza 25 febbraio 2019, il Pretore ha altresì ordinato all’attrice, in

applicazione dell’art. 180 CPC, di produrre gli originali dei doc. A ed E, richiesta

ribadita con ordinanza 22 marzo 2019. Con scritto 12 aprile 2019 l’attrice ha

comunicato al giudice di non aver rinvenuto i suddetti originali nella documentazione

di I__________ SA e di avere contattato l’Ufficio LAFE di Lugano per verificare

se fossero in suo possesso. Con ordinanza 15 aprile 2019 il Pretore ha dunque

ordinato all’Autorità di I istanza LAFE la produzione degli originali in questione.

Stante l’esito negativo del richiamo (v. scritto 9 maggio 2019 della suddetta

Autorità), il medesimo con ordinanza 21 maggio 2019 ha rinnovato la sua

richiesta nei confronti dell’attrice, che con scritto 27 maggio 2019 ha tuttavia

ribadito di non essere in possesso degli originali, che era la controparte a

tenere i rapporti con l’avv. __________ F__________ per le pratiche concernenti

i cambiamenti statutari della società e la cessione delle azioni e che i

documenti in questione sono stati sottoposti e ritenuti validi da varie autorità.

Di qui la richiesta al Pretore di valutare d’ufficio la validità dei doc. A ed

E.

F.

Dopo la chiusura dell’istruttoria e la produzione degli allegati

scritti conclusivi, con decisione 1° ottobre 2019 il Pretore ha accolto la

petizione, riconoscendo AO 1 quale titolare del certificato azionario no. 1 di I__________

SA, decretandone la consegna alla medesima, accertando in sintesi la validità

della cessione e del certificato azionario in questione. Le spese

processuali, di complessivi fr. 1’300.-, sono state poste a carico del

convenuto, pure condannato a versare alla controparte fr. 3'800.- per

ripetibili.

G.

AP 1 è insorto con appello 31 ottobre 2019, con cui ha chiesto in

via preliminare la sospensione della procedura di appello e nel merito la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, subordinatamente

l’annullamento del giudizio e il rinvio dell’incarto al primo giudice per il

completamento della procedura istruttoria, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi.

H.

In data 26 novembre 2019 l’appellante ha pure inoltrato a questa

Camera un’istanza di adozione di provvedimenti supercautelari (inaudita

altera parte) e cautelari, respinta con decisione 3 dicembre 2019. Con

separata decisione di pari data, questa Camera ha pure respinto l’istanza di

sospensione della procedura di secondo grado contenuta nell’appello.

I.

Con risposta 6 dicembre 2019 AO 1ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

J.

Con istanza 2 giugno 2020 l’appellante ha postulato l’assunzione di

un nuovo mezzo di prova, ovvero un’asserita convocazione all'Assemblea

straordinaria della I__________ SA indirizzatagli in data 28 maggio 2020. Con

osservazioni 10 giugno 2020 l’appellata si è opposta all’istanza, producendo a sua

volta nuovi mezzi di prova. Con scritto 22 giugno 2020, l’appellante si è riconfermato

nella propria tesi, contestando quella avversa.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 31 ottobre 2019 contro la decisione

1° ottobre 2019 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 6 dicembre

2019.

dell’appellata.

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime. L’appello viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui

rispetta i principi sopraindicati. A tal proposito si può preliminarmente

osservare che, laddove l’appellante contesta al Pretore un atteggiamento

prevenuto nei suoi confronti o la mancata considerazione della situazione

personale delle parti, compresi i conflitti coniugali e famigliari, senza

tuttavia confrontarsi con la decisione pretorile o censurare puntualmente

eventuali violazioni procedurali, tali riflessioni non costituiscono delle

valide censure.

3.

Con l’impugnata decisione il

Pretore ha dapprima esaminato i documenti prodotti dalla parte attrice a

supporto dell’avvenuta cessione delle azioni e in particolare i due contratti

di cessione delle azioni di cui al doc. E fra AP 1 e AO 1 (48 azioni),

rispettivamente fra il primo e S__________ __________ (50 azioni), entrambi

datati 8 gennaio 2008, come pure lo scritto 23 gennaio 2008 indirizzato a I__________

SA con cui AP 1 comunicava l’avvenuta cessione (doc. A). Il giudice di prima

sede, dopo avere esposto la dottrina riferita all’art. 178 CPC, ha rilevato che

il convenuto si è limitato a osservare di non ricordare di avere mai firmato i suddetti documenti e di non averli mai

visti, ciò che non assurge a contestazione sufficientemente concreta e motivata

atta a far sorgere dei dubbi sull’autenticità dei medesimi. L’ulteriore

contestazione del convenuto, contenuta nelle conclusioni scritte, secondo cui

la falsità dei documenti si dedurrebbe anche dal prezzo irrisorio della cessione, è per contro nuova e irricevibile,

e non sarebbe comunque stata atta a mutare l’esito del giudizio, essendo la

cessione avvenuta in favore della moglie. Dovendo pertanto l’autenticità dei

doc. A ed E essere presunta, l’attrice non doveva fornire particolari

dimostrazioni, né la richiesta del giudice di produzione degli originali ai

sensi dell’art. 180 CPC comporta un capovolgimento dell’onere probatorio. Del

resto l’attrice, malgrado non abbia prodotto gli originali richiesti, aveva

chiamato quale teste l’avv. __________ F__________, che avrebbe con tutta

probabilità potuto apportare elementi utili a tal riguardo (v. richiamo doc. da

Autorità di I istanza LAFE, scritto 9 maggio 2019), ed è stato il convenuto a

impedirne l’assunzione, rifiutandosi di rilasciargli lo svincolo dal segreto

professionale. Inoltre, la tesi attorea è pure suffragata dal libro dei soci di

I__________ SA e dal formulario A relativo alla relazione bancaria di I__________

SA presso la Banca __________ (doc. I e J di cui all’inc. SO.2017.876), da cui

si evince che AO 1 e S__________ __________ sono gli unici azionisti societari.

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante critica il Pretore per aver ammesso l’autenticità dei doc. A ed E,

ribadendo le contestazioni avanzate in prima sede e sostenendo che le stesse

sono supportate dalle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio, ove ha

ribadito di non avere mai visto i doc. A ed E e di non ricordare di averli mai

sottoscritti e ha evidenziato l’irrazionalità di cedere alla moglie ciò che già

apparteneva a entrambi in quanto sposati, peraltro al prezzo irrisorio di fr.

48.-, poi nemmeno ricevuto, ragione per cui la cessione non si sarebbe mai

concretizzata (interrogatorio di AP 1, verbale del 25 febbraio 2019, p. 7; v.

anche interrogatorio di AO 1, verbale del 25 febbraio 2019, p. 4). A supporto

della presunta contraffazione dei documenti vi sarebbe pure da considerare il potere

e il margine di manovra a disposizione della controparte quale amministratrice

unica della società. Egli avrebbe dunque sufficientemente motivato le sue

allegazioni (bastando d’altronde la gradazione probatoria della

verosimiglianza), tant’è che il Pretore si è avvalso dell’art. 180 CPC per

ordinare la produzione in originale dei documenti. L’argomentazione relativa al

prezzo sarebbe stata inoltre a torto giudicata tardiva dal primo giudice,

poiché con le conclusioni scritte, le parti possono esprimersi sulle risultanze

probatorie (art. 232 cpv. 1 CPC). A dire dell’appellante, e differentemente da

quanto osservato dal Pretore, tale questione sarebbe rilevante, poiché nella

fattispecie l’ipotesi di una cessione a basso prezzo in favore della moglie non

rientrerebbe in considerazione, non essendo necessaria a fronte del vincolo

coniugale. Il mancato fondamento della

posizione dell’attrice emergerebbe pure dai comportamenti contraddittori di quest’ultima,

la quale oltre a riconoscere che I__________ SA era gestita di fatto dal

marito, prima della vertenza in esame non si è mai interessata alla società né

tantomeno alle azioni, rivendicando le medesime soltanto a seguito della

separazione dal marito. Inoltre, la controparte ha dichiarato in sede di

interrogatorio che i certificati azionari di L’A__________ SA sono stati

fisicamente distrutti, ciò che cozzerebbe con la produzione agli atti dei

medesimi quale doc. G.

L’appellante ritiene altresì che la parte avversa non ha dimostrato l’autenticità dei documenti mediante

prove concrete, non avendo neppure prodotto gli originali dei doc. A ed E, malgrado la

richiesta del primo giudice (di qui l’assenza di valore probatorio delle fotocopie

agli atti ex art. 164 CPC). Il Pretore avrebbe dunque erroneamente apprezzato

le prove e gli elementi a disposizione e avrebbe arbitrariamente sollevato

l’attrice dal proprio onere probatorio (ordinando persino all’Autorità LAFE di

produrre gli originali), accontentandosi delle fotocopie agli atti (malgrado in

precedenza, avvalendosi dell’art. 180 CPC, avesse mostrato di nutrire dei dubbi

in proposito ai suddetti documenti) e rifiutando per contro ingiustificatamente

diverse prove offerte dal convenuto.

In relazione all’applicazione dell’art. 180 CPC, il

Pretore avrebbe anche violato il suo diritto di essere sentito: per quanto è

dato capire, l’appellante sostiene che questi avrebbe dovuto emettere una

duplice disposizione ordinatoria ed esprimersi sia in relazione ai motivi di

dubbio sull’autenticità dei documenti, sia sul relativo rimedio, ovvero la produzione

di un originale o di una copia certificata autentica. Essendosi espresso

solamente sulla seconda questione, il Pretore avrebbe impedito al convenuto di

ulteriormente motivare le proprie contestazioni.

Pure a torto il giudice di prima sede si sarebbe espresso

su una prova neppure assunta, ovvero l’audizione dell’avv. __________ F__________,

valutando negativamente la decisione del convenuto di non svincolarlo dal

segreto professionale malgrado ciò rientrasse nelle sue facoltà e ipotizzando

arbitrariamente, a suo sfavore, la rilevanza della suddetta prova e addirittura

il suo contenuto, nella misura in cui ha lasciato intendere che essa avrebbe

supportato la tesi attorea. L’appellante rileva inoltre di non essere tenuto a

giustificare il suo rifiuto e di avere comunque avuto buoni motivi per non

rilasciare lo svincolo, siccome il teste era il legale di entrambe le parti

oltre a essere l’avvocato “storico” del padre della moglie (R__________ __________)

e ad aver patrocinato la famiglia __________ anche in cause contro il convenuto

medesimo o società a lui intestate.

L’appellante rileva pure che due documenti prodotti in

replica dall’attrice (doc. G e H) riguardano comunicazioni fra lui e l’avv. __________

F__________ (suo precedente patrocinatore) e che essi avrebbero dovuto essere esclusi

in quanto coperti dal segreto professionale. Malgrado ciò, il Pretore li ha

ammessi in occasione dell’udienza 21 gennaio 2018 (recte: 2019), in

quanto a suo dire i documenti prodotti da una parte in causa non possono essere

estromessi.

Tale agire, a mente dell’appellante,

dimostrerebbe l’arbitrio del giudice di prime cure, siccome ogni e qualsiasi

prova dell’attrice è stata ritenuta ammissibile e comprovante, mentre quelle

offerte dal convenuto sono state respinte senza sufficiente e valida

motivazione, e le sue contestazioni sono state evase in maniera succinta o

neanche considerate.

5.

Le censure relative alla

violazione del diritto di essere sentito e a un asserito comportamento

contraddittorio del Pretore sono destituite di fondamento.

5.1

L’art. 180 CPC prevede che, qualora vi sia motivo di dubitare

dell’autenticità di un documento, il giudice o una parte possano esigere la

produzione dell’originale o di una copia certificata autentica. Il menzionato

disposto conferisce al giudice un ampio margine di apprezzamento. Egli non è

tenuto a dar seguito alla richiesta di una parte, se questa non è supportata da

contestazioni sufficientemente sostanziate, e può d’altra parte ordinare

d’ufficio la produzione dell’originale senza dover addurre particolari

giustificazioni, e ciò mediante una disposizione ordinatoria ai sensi dell’art.

124.

CPC (Weibel in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

3ª ed., n. 9 ad art. 180), che per sua natura è liberamente modificabile in

ogni tempo, non cresce in regiudicata e non vincola il giudice nell’emanazione

della decisione di merito (STF 4A_329/2019 del 25 novembre 2019, consid. 2.2.2;

STF 5A_723/2016 del 20 ottobre 2017, consid. 3.4; Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., vol. 1, n. 22

seg. ad art. 124 CPC). Il rifiuto

della parte richiesta di produrre l’originale va considerato nell’ambito

dell’apprezzamento delle prove, tenuto conto delle motivazioni addotte, ai

sensi dell’art. 164 CPC (IICCA del 17

aprile 2019, inc. 12.2017.198,

consid. 6 e riferimenti ivi citati; IICCA del 14 aprile 2016, inc. 12.2013.134,

consid. 6.3).

5.2

Nel caso concreto, l’appellante nemmeno sostiene di

avere rivolto al Pretore un’istanza volta alla produzione degli originali dei

doc. A ed E, risultando piuttosto dagli atti che il primo giudice l’abbia

sancita d’ufficio in occasione dell’udienza 25 febbraio 2019 e in due

successive ordinanze (v. sopra consid. E), dopo che il convenuto aveva avuto

ampie possibilità di sollevare e sostanziare le proprie contestazioni, per cui

il suo diritto di essere sentito non è stato leso in alcun modo. Il Pretore ha

del resto ordinato il richiamo dall’Autorità LAFE poiché l’attrice ha

ipotizzato che gli originali fossero in suo possesso e ha comunicato che tale

ufficio avrebbe rilasciato informazioni solo su ordine del giudice, ciò che

rientrava nelle sue prerogative. Aggiungasi che, come detto, la richiesta di

produzione degli originali non poteva essere vincolante per la decisione di

merito relativa all’autenticità dei documenti, nel senso che il giudice di

prime cure, alla luce del suo margine di apprezzamento, poteva e doveva

considerare tutte le circostanze concrete, fra cui l’esito della sua richiesta

ai sensi dell’art. 180 CPC, il comportamento e le eventuali giustificazioni

della parte che non vi ha ottemperato e la forza delle contestazioni della

controparte. A tal riguardo, il suo agire non presta dunque il fianco a critica

alcuna.

6.

Nemmeno le ulteriori censure

contenute nell’appello riescono a sovvertire l’accertamento pretorile relativo

all’autenticità dei documenti in questione.

6.1

L’argomentazione appellatoria relativa alla reiezione

ingiustificata di mezzi di prova e la richiesta subordinata contenuta nel petitum

di rinviare l’incarto al primo giudice per il completamento

dell’istruttoria sono irricevibili per carenza di motivazione (art. 310 e 311

CPC), poiché l’appellante non indica le prove che vorrebbe far assumere né

tantomeno spiega perché esse sarebbero state rilevanti ai fini della presente

causa.

6.2

Quanto all’asserita tempestività delle sue allegazioni

relative al prezzo di cessione delle azioni, si osserva che le parti hanno il

dovere di proporre in modo concentrato tutti i propri argomenti di attacco,

rispettivamente di difesa, nelle scritture preliminari. La parte attrice ha

l’onere di allegare e dimostrare i fatti che permettono di statuire sulla

pretesa dedotta in giudizio, mentre la parte convenuta ha quello di sollevare

le contestazioni atte a minarne il fondamento, sostanziandole in maniera che la

controparte sia posta nella condizione di prendere posizione, specificare la

propria tesi e addurre le prove atte a dimostrarla. Dopo l’apertura del

dibattimento, nuove allegazioni di fatto sono ammissibili solo nei limiti di

cui all’art. 229 CPC, per cui la loro adduzione solamente allo stadio delle

memorie conclusive è di principio tardiva e irricevibile, anche perché ciò

limiterebbe in maniera importante il diritto di essere sentito della

controparte, in particolare per quanto attiene alla possibilità di addurre

eventuali nuovi elementi di prova a sostegno del contrario (IICCA del 28

novembre 2018, inc. 12.2017.61, consid. 6; Trezzini,

op. cit., n. 61 ad art. 55 e n. 2. ad art. 229). Il diritto conferito alle

parti dall’art. 232 cpv. 1 CPC di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul

merito della lite non sovverte tali considerazioni, poiché ciò può avvenire

unicamente nell’ambito del perimetro fattuale debitamente e ritualmente

allegato. In altre parole, le memorie conclusive non possono servire a

modificare o completare i fatti con l’ausilio delle risultanze istruttorie (Willisegger in: Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 10-12 ad art. 232).

6.3

A fronte di tali considerazioni, l’introduzione della

nuova argomentazione relativa al prezzo delle azioni solo in sede istruttoria e

successivamente nelle conclusioni è in effetti tardiva, ciò che conduce alla

conferma dell’accertamento pretorile. Lo stesso si può dire dell’argomentazione

riguardante l’asserita irrazionalità della cessione, questione pure menzionata,

a dire dello stesso appellante, in sede di interrogatorio e non risultante

dalla decisione impugnata. Ad ogni modo, nessuna delle due è convincente,

poiché il prezzo concordato e la cessione delle azioni non risultano inusuali a

fronte del vincolo coniugale e delle circostanze del caso concreto. Giusta

quanto emerso dagli atti, L’A__________ SA era una società “dormiente” che non

ha mai avuto una reale attività (interrogatorio di AP 1, verbale del 25

febbraio 2019, p. 5). La modifica dello scopo e della ragione sociale è da ricondurre

all’intenzione del padre dell’attrice, R__________ __________, di cedere alla

medesima e al fratello S__________ __________ diverse quote di PPP di cui al

fondo base part. __________ RFD di __________, e meglio site nel complesso

immobiliare “P__________”, facendole confluire in una società da questi

controllata, ciò che non solo è stato spiegato dall’attrice nella replica e nel

suo interrogatorio (verbale del 25 febbraio 2019, p. 3), ma è anche stato

confermato da AP 1 nello scritto 10 ottobre 2007 prodotto dall’attrice quale

doc. F. Per quanto riguarda invece la corresponsione effettiva del prezzo, lo

stesso contratto doc. E (punto 2b) recita: “il prezzo della cessione viene

fissato a corpo in Fr. 48.-- (quarantotto). La firma della parte venditrice sul

presente contratto vale quietanza”.

6.4

Nemmeno le ulteriori argomentazioni dell’appellante sono

atte a mettere in discussione l’autenticità dei doc. A ed E. Laddove ha

osservato di non ricordare di avere mai sottoscritto i documenti e di non averli

mai visti, la debolezza di tali dichiarazioni è già stata evidenziata dal primo

giudice e dev’essere confermata in questa sede. L’appellante non spiega perché il

“margine di manovra” della controparte, in virtù della sua funzione di organo, avrebbe

favorito una presunta falsificazione dei doc. A ed E, né la censura, oltremodo

generica e insufficiente, è stata trattata dal giudice di prime cure, di qui la

sua dubbia ricevibilità e in ogni caso la sua infondatezza. Ugualmente, le

asserite contraddizioni dell’attrice non scalfiscono la presunzione di

autenticità dei documenti. Il fatto che vi sia agli atti una fotocopia dei

certificati azionari di L’A__________ SA non esclude che gli originali siano

stati distrutti e nulla ha a che vedere con l’autenticità dei documenti in

questione. Inoltre, la gestione societaria non è da confondere con la posizione

di azionista, ritenuto pure che la vertenza trae origine dallo smarrimento del

certificato azionario n. 1. Non risulta che prima dell’insorgere della controversia

AO 1 abbia riconosciuto la posizione di azionista di AP 1, né sorprende che la

questione abbia assunto rilevanza solo a seguito del guastarsi dei rapporti fra

le parti e della relativa separazione. Inoltre l’appellante, oltre a non aver

evidenziato nemmeno in questa sede elementi concreti a sostegno di una

falsificazione della sua firma o dei documenti stessi, nemmeno si è confrontato

con gli ulteriori elementi citati dal primo giudice a sostegno dell’autenticità

dei documenti e della composizione dell’azionariato, ovvero il libro delle

azioni e la documentazione bancaria della società. Ne discende che anche sotto

questo aspetto, la decisione pretorile resiste alla critica.

6.5

La sentenza pretorile neppure può essere sovvertita dalla

censura dell’appellante riferita ai doc. G e H (a suo dire da estromettere

dagli atti), siccome la stessa è irricevibile per carente motivazione (art. 310

e 311 CPC). L’appellante non spiega quale influenza abbiano avuto questi

documenti per l’esito del giudizio, ritenuto che lo stesso neppure li menziona.

6.6

Quanto alla mancata produzione degli originali doc. A ed E da

parte dell’attrice, come visto, la circostanza non conduce forzatamente alla

negazione della valenza probatoria dei documenti prodotti in copia, dipendendo

ciò piuttosto dai motivi addotti dalla parte richiesta (ritenuto che l’art. 164

CPC si riferisce al rifiuto indebito di cooperare) e dall’apprezzamento delle

circostanze concrete (art. 157 CPC). Il giudice poteva dunque sia considerare le

prove offerte dall’attrice, e nello specifico il teste avv. __________ F__________,

sia rilevare che lo stesso disponesse di informazioni utili a tal riguardo

(circostanza che l’appellante non contesta) e che la testimonianza non ha

potuto essere assunta per decisione del convenuto, ciò che costituisce un fatto

oggettivo che ancora non comporta una presunzione del contenuto della

testimonianza. A fronte di tali circostanze, dei tentativi fatti dall’attrice

per reperire gli originali, delle motivazioni addotte per giustificare la loro

mancata produzione (v. anche sopra consid. E) e della già citata debolezza

delle contestazioni del convenuto, la decisione del primo giudice di ammettere

l’autenticità dei doc. A ed E dev’essere pertanto condivisa.

7.

Con l’impugnata decisione il

Pretore ha altresì accertato la validità dei due nuovi certificati azionari intestati a AO 1 e S__________

__________. Difatti l’art. 644 cpv. 1 CO (il quale prevede che le azioni emesse prima dell’iscrizione della società

sono nulle), sanziona con la nullità le azioni emesse prima che la società

abbia ottenuto la personalità giuridica. Nel caso di specie nondimeno, la

società ha acquisito la personalità giuridica nel 2001 (quando essa era ancora

denominata L’A__________ SA) e non l’ha mai perduta, e in particolare non l’ha

persa nel 2008, quando è semplicemente avvenuta una modifica della ragione

sociale. Ne discende che i due certificati non possono essere considerati

nulli, ritenuto altresì che un’eventuale nullità viene sanata se il consiglio di amministrazione (come nel caso

concreto) non si accinge, in tempi ragionevoli, a cambiare dette azioni.

8.

L’appellante contesta pure

questo accertamento, sostenendo che nel caso in esame una sanatoria per il

tramite del CdA non fosse possibile poiché questo era composto unicamente da AO

1.

(la quale peraltro avrebbe ripetutamente violato i suoi doveri di organo). La

censura è tuttavia irricevibile ai sensi degli art. 310 e 311 CPC, poiché

l’appellante non si confronta con la motivazione principale addotta dal giudice

di prima sede (ovvero l’inapplicabilità dell’art. 644 cpv. 1 CO e il costante

mantenimento della personalità giuridica da parte della società malgrado la

modifica di ragione e scopo sociali), bensì solamente con quella abbondanziale.

Anche sotto questo aspetto, l’appello non può quindi trovare accoglimento.

9.

Il Pretore ha infine osservato

che il convenuto ha eccepito l’inesistenza di qualsiasi valida girata delle

azioni nominative della società L’A__________ SA, ma che essendo ciò avvenuto

solo con le conclusioni di causa, l’allegazione era tardiva e irricevibile e

non poteva essere esaminata. Il primo giudice ha concluso che la cessione delle

azioni è validamente avvenuta e che l’attrice è così diventata azionista

relativamente a 50 azioni e proprietaria del certificato azionario n. 1.

10.

L’appellante si oppone,

rilevando di avere sempre contestato in prima sede, sin dagli allegati

introduttivi, che vi fosse stata una valida cessione dei titoli, rinviando ai

relativi scritti. In sede di interrogatorio la controparte ha inoltre affermato

che i certificati azionari della società L’A__________ SA sono stati sostituiti

con i nuovi certificati di I__________ SA, mentre lui ha dichiarato di non

avere apposto alcuna girata sui titoli. Ritenuto che alla chiusura

dell’istruttoria, le parti hanno il diritto di esprimersi sulle risultanze

probatorie e sul merito della lite con le memorie scritte conclusive (art. 232

cpv. 1 CPC), egli si sarebbe pertanto limitato a riprendere i suoi argomenti di

causa, filtrandoli alla luce delle risultanze processuali e sviluppando nel

dettaglio il ragionamento giuridico a sostegno della sua tesi secondo cui non

vi sarebbe mai stata una valida cessione. Tale modo di procedere sarebbe dunque

conforme alle regole procedurali e alla ripartizione dell’onere probatorio,

secondo cui era l’attrice a dover comprovare tutte le condizioni atte a

supportare la sua tesi, compresa l’esistenza di una valida girata. Trattasi del

resto, a mente dell’appellante, di una questione puramente giuridica che il

primo giudice doveva esaminare d’ufficio (art. 57 CPC). L’appellante rileva poi

in sintesi che il valido trasferimento delle azioni nominative necessita la

girata (art. 684 cpv. 2 e 967 cpv. 2 CO) oppure, quale surrogato, una

dichiarazione scritta di cessione, ma solo se ciò non sia escluso

contrattualmente o statutariamente. A suo dire, nel caso concreto, una valida cessione

presupponeva forzatamente la girata, poiché il contratto doc. E la indicava

esplicitamente quale modalità di trasferimento dei titoli (doc. E, pto. 2 lett.

c). Non essendo ciò avvenuto, rispettivamente non avendolo la controparte

dimostrato (ritenuto che sulle fotocopie dei certificati azionari di L’A__________

SA prodotti quale doc. G non risulta alcuna girata), la petizione sarebbe

dunque stata da respingere.

10.1

Per quanto concerne l’allegazione di nuovi fatti e

la portata dell’art. 232 CPC, si rinvia a quanto già esposto in precedenza (v. consid.

6.2). Si può qui osservare che nella fattispecie, l’attrice ha preteso di

essere divenuta proprietaria delle azioni sulla base di una valida cessione, a

suo dire dimostrata dai doc. A ed E, mentre il convenuto si è opposto rilevando

l’assenza di qualsivoglia cessione, menzionando tuttavia negli allegati

introduttivi, a supporto della sua tesi, soltanto la presunta falsità dei

documenti prodotti dalla controparte. Aggiungasi che l’eccezione dell’inesistenza

di una valida girata (ovvero di un’annotazione apposta sul retro del titolo sottoscritta

dal cedente e attestante l’avvenuta cessione) non può essere considerata di

mero diritto. La sua presentazione dopo l’apertura del dibattimento era

piuttosto sottoposta ai requisiti dell’art. 229 CPC, laddove nel caso concreto

il convenuto avrebbe in buona fede dovuto proporla negli allegati introduttivi

per dare alla controparte modo di controbattere, segnatamente di offrire una

prova a sostegno del contrario (essendo nel caso concreto una prova documentale

da escludere vista la presumibile distruzione degli originali dei certificati

azionari di L’A__________ SA) o di spiegare perché la questione non avrebbe

rilevanza ai fini del giudizio. Ne consegue che la decisione del Pretore di

ritenere la contestazione tardiva dev’essere condivisa.

10.2

Anche volendo esaminare la censura, l’appello

non avrebbe migliore sorte.

10.3

Giusta l’art. 684 cpv. 2 CO in connessione con

l’art. 967 CO, il trasferimento delle azioni nominative in virtù di un

negozio giuridico, quali titoli all’ordine, può farsi mediante consegna

all’acquirente del titolo girato. Secondo costante dottrina e giurisprudenza,

la dichiarazione di cessione ai sensi degli art. 164 seg. CO costituisce

tuttavia un valido surrogato della girata, a meno che gli statuti societari lo

escludano (du

Pasquier/Wolf/ Oertle in: Basler

Kommentar OR II, 5a ed. 2016, n. 5 ad art. 684; Furter

in: Basler Kommentar, Wertpapierrecht, n. 9 e 10 ad art. 967 CO; Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12.

ed. 2018, § 16, p. 546, n. 406;

DTF 81 II 197, consid. 4; DTF 90 II 164, consid. 6; DTF 120 IV 276, consid. 3). Non è pertanto necessario che la dichiarazione di

cessione sia apposta direttamente sul titolo, né che essa contenga

espressamente il termine “cessione” o sia controfirmata dal cessionario,

ritenuto che essa può essere altresì contenuta nel contratto in cui la cessione

viene promessa (negozio giuridico o “Verpflichtungsgeschäft”). È

unicamente necessario che la dichiarazione di cessione avvenga in forma scritta

(art. 165 CO), contenga una sufficiente individualizzazione del credito, sia

sottoscritta dal cedente e se ne possa dedurre la volontà di quest’ultimo di

trasferire, con la sottoscrizione e la consegna della dichiarazione, il

relativo diritto al cessionario, rispettivamente che il cedente consideri la

cessione eseguita (atto di disposizione, o “Verfügungsgeschäft”, v. DTF 90 II 164, consid. 6 e 7; Becker in: Berner Kommentar OR, 2. ed., n. 3 ad

art. 165; Spirig in: Zürcher

Kommentar OR, 3. ed., n. 41 ad art. 165).

10.4

Ora, nel caso in esame, l’appellante non sostiene

che la dichiarazione di cessione, quale alternativa della girata, fosse esclusa

dagli statuti societari, né può la semplice formula di cui al punto 2c del

contratto doc. E, secondo cui “la parte venditrice si impegna a formalizzare

la cessione apponendo le necessarie girate sui titoli” essere in buona fede

interpretata quale esclusione di una diversa modalità di trasferimento. In

effetti il doc. A, ovvero lo scritto 23 gennaio 2008, indirizzato a I__________

SA e firmato da AP 1, con cui quest’ultimo conferma l’avvenuta cessione di 50

azioni a S__________ e di 48 azioni a AO 1, chiedendo conseguentemente “di

voler procedere alle necessarie variazioni a livello societario, segnatamente a

libro soci”, può essere considerato quale valida dichiarazione di cessione

ai sensi dell’art. 165 CO, per cui anche sotto tale aspetto, la decisione

pretorile resiste alla critica.

11.

Con istanza 2 giugno

2020.

l’appellante ha postulato l’assunzione di un nuovo mezzo di prova che a

suo dire dimostrerebbe la sua posizione di azionista e l’assenza di una valida

cessione delle azioni, ovvero un’asserita convocazione all'Assemblea

straordinaria della I__________ SA, indirizzatagli in data 28 maggio 2020. Con

osservazioni 10 giugno 2020 (contestate dalla controparte con scritto 22 giugno

2020) l’appellata si è opposta all’istanza, producendo a sua volta nuovi mezzi

di prova, in particolare per dimostrare che la convocazione in questione

riguardava l’assemblea straordinaria del Condominio “P__________”. L’appellata

ha in sintesi sottolineato che il suddetto Condominio era inizialmente

amministrato dalla stessa I__________ (la quale deteneva pure delle quote PPP del

complesso immobiliare, nel frattempo cedute) e che nel seguito la gestione è

stata assunta da C__________ SA, che ha convocato i comproprietari a

un’assemblea straordinaria per il 27 gennaio 2020. Avendo tuttavia AP 1

contestato la convocazione (quale amministratore unico di un condomino, ovvero

la S__________ SA), le varie parti coinvolte si sarebbero accordate nel senso

che I__________ SA avrebbe emesso una nuova convocazione per formalizzare il

cambio di amministrazione, ovvero il documento prodotto dalla controparte, come

peraltro già accertato dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord (v.

doc. 1-5 prodotti con lo scritto 10 giugno 2020).

12.

I nuovi documenti

sopra citati sono ammissibili ai sensi dell’art. 317 CPC, ma essi, e

specialmente la convocazione 28 maggio 2020, non mutano l’esito del giudizio.

In primo luogo, il cambio di gestione nell’amministrazione del Condominio

(subentro di C__________ SA) è confermato dagli atti. In secondo luogo, la

suddetta convocazione non specifica in alcun modo che essa riguarda l’assemblea

degli azionisti di I__________ SA. La stessa indica piuttosto che l’assemblea

si sarebbe svolta presso gli uffici di C__________ SA e che all’ordine del

giorno vi sarebbe pure stata la “Nomina nuova amministrazione”. Il

documento è quindi del tutto compatibile con la spiegazione fornita dall’appellata

e non apporta minimamente la prova che l’appellante invece pretende. A fronte

del contenzioso in atto è peraltro del tutto pretestuoso sostenere che I__________

SA avrebbe invitato AP 1 a un’assemblea societaria.

13.

Ne discende che l’appello deve

essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di

seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50’000.- (pari

al valore nominale complessivo delle azioni incorporate nel certificato

azionario n. 1), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Le spese

processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 3'500.-.

Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar,

tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 4'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello

31 ottobre 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3'500.-, sono a carico

dell’appellante. Quest’ultimo rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per

ripetibili.

III. Notificazione:

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).