12.2019.185
Lavoro - licenziamento in tronco - bonus
2 settembre 2020Italiano24 min
invitandolo a un successivo incontro sul tema a quattro con E__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.185
Lugano
2 settembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.21 (già
inc. n. OR.2015.271) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 -
promossa con petizione 7 dicembre 2015 da
AP
1
rappr. dagli avv. PA 1,
contro
AO
1
rappr. dallo studio legale PA
2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre
interessi al 5% dal 6 marzo 2015;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 1° ottobre 2019 ha respinto;
appellante l'attore con
appello 4 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione, con conseguente accertamento del
carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato e condanna della
controparte al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6
marzo 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
risposta 12 dicembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto degli ulteriori scritti
19 dicembre 2019 dell'attore e 23 dicembre 2019 della convenuta;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con
contratto di lavoro 8 novembre 2011 (doc. C) AP 1 è stato assunto a tempo
indeterminato da AO 1 in qualità di gestore patrimoniale dei portafogli della
clientela, incaricato pure della costituzione e della gestione di fondi, nonché
di negoziatore su mercati non regolamentati quali Forex, e, dal 13 dicembre
2012 (doc. D), è stato pure nominato membro del consiglio di amministrazione
della società. Il 25 settembre 2013 le parti hanno poi sottoscritto un nuovo
contratto di lavoro (doc. E), modificando, tra le altre cose, gli accordi in
merito al salario e aumentando il periodo di disdetta a 6 mesi.
Con raccomandata 6 marzo
2015 (doc. M) AO 1 ha rescisso con effetto immediato sia il contratto di lavoro
sia il contratto di membro del consiglio di amministrazione.
2. Ottenuta la
necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 7 dicembre 2015 AP 1, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento immediato, ha convenuto
in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenerne la condanna al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre
interessi al 5% dal 6 marzo 2015, somma corrispondente al salario fisso dovuto
fino alla scadenza del periodo di disdetta (fr. 85'000.- lordi), all’indennità
per licenziamento ingiustificato pari a 4 mensilità (fr. 56'666.65 lordi), al
bonus e alla partecipazione alle performances generate dal team
“portfolio management” (fr. 80'000.- lordi), alla partecipazione alle revenues
generate dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr.
208'000.- lordi) e alla partecipazione alle revenues generate da __________
tra gennaio e febbraio 2015 (fr. 7'300.- lordi).
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
3. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il
Pretore, con decisione 12 giugno 2017, ha respinto la petizione, ponendo la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15’000.- a carico dell’attore,
facendogli altresì obbligo di rifondere alla controparte fr. 33’000.- a titolo
di ripetibili.
Con giudizio 26 novembre
2018 (inc. n. 12.2017.110) la scrivente Camera ha annullato tale pronuncia e ha
ritornato al Pretore gli atti per la continuazione della causa ai sensi dei
considerandi, ritenuto che il successivo ricorso in materia civile interposto dalla
convenuta contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Prima
Corte civile del Tribunale federale con sentenza 25 gennaio 2019 (inc. n.
4A_19/2019).
4. Completata
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con
la decisione 1° ottobre 2019 qui impugnata, ha nuovamente respinto la
petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 18’000.-
a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 38’000.-
a titolo di ripetibili.
5. Con l’appello 4
novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 12 dicembre
2019 (a cui hanno fatto seguito gli ulteriori scritti 19 dicembre 2019 e 23
dicembre 2019 delle parti), l'attore ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione, con conseguente accertamento del
carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato e condanna della
controparte al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6
marzo 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
sulle
richieste dell’attore
inerenti al carattere ingiustificato del suo licenziamento in tronco
6. Il Pretore ha
ritenuto giustificato il licenziamento ex art. 337 CO dell’attore ed ha
pertanto escluso il buon fondamento delle sue relative pretese, quella
costituita dal salario fisso dovuto fino alla scadenza del periodo di disdetta
(fr. 85'000.- lordi) e quella volta alla concessione di un’indennità per
licenziamento ingiustificato corrispondente a 4 salari mensili (fr. 56'666.65
lordi).
Il giudice di prime cure ha
innanzitutto premesso che la convenuta, visto che l’attore rivestiva al suo
interno un doppio ruolo di responsabilità, da un lato nella sua funzione di
gestore patrimoniale e dall’altro nella sua qualità di membro del consiglio
d’amministrazione, poteva esigere da lui un elevato grado di diligenza e di
fedeltà ai sensi dell’art. 321a CO.
Ciò posto, egli ha
accertato che l’attore ad inizio gennaio 2015 aveva abbozzato la struttura di
una nuova società, inviandola poi per e-mail ad almeno tre persone, tra cui D__________
__________ (anch’egli gestore patrimoniale della convenuta e membro del consiglio
d’amministrazione della stessa), C__________ __________ (consulente e persona
di riferimento della convenuta presso __________) ed E__________ __________ (ex
collega dell’attore presso __________); che l’attore in quello stesso mese
aveva organizzato sul tema un incontro a quattro, coinvolgendo, oltre che D__________
__________ e E__________ __________, anche L__________ __________ (fiduciario
esterno); che l’attore aveva in seguito sviluppato quella nuova struttura
societaria, preparando una prima presentazione, poi inviata e discussa per
e-mail ad altre persone; e che, nel febbraio 2015, l’attore aveva quindi
inviato una seconda presentazione a M__________ __________ (fiduciario esterno).
Ne ha pertanto concluso che l’attore, in costanza di contratto di lavoro, non
solo si stava adoperando per organizzare una nuova attività, ciò che in sé gli
sarebbe stato anche consentito, ma soprattutto, in grave violazione del suo
obbligo di fedeltà, aveva agito alle spalle del suo datore di lavoro, sviluppando
un progetto concorrenziale, utilizzando risorse della società e tentando di
coinvolgere un collega di lavoro (D__________ __________) e il consulente
bancario della stessa (C__________ __________), con il che neppure era
necessario chiarire se tali attività fossero state svolte in tempo di lavoro o
se l’attore avesse minacciato e danneggiato gli interessi della società a
favore dei propri.
Il primo giudice ha quindi
ritenuto che la scoperta di quanto l’attore stava effettuando avesse effettivamente
fatto venire meno il rapporto di fiducia tra le parti e che il suo
licenziamento in tronco, giustificato, fosse tempestivo: l’istruttoria aveva in
effetti permesso di accertare che l’ultima settimana di febbraio 2015 la
convenuta, non appena aveva scoperto l’esistenza degli e-mail inviati
dall’attore a terze persone, gli aveva chiesto verbalmente e per scritto dei
chiarimenti, riservandosi di prendere dei provvedimenti a tutela dei suoi
interessi; che, non avendo ricevuto da lui alcuna risposta, al suo rientro
dalle vacanze lo aveva convocato alla riunione del consiglio d’amministrazione del
3 marzo 2015, nell’ambito della quale lo aveva nuovamente invitato a chiarire le
circostanze fattuali, opportunità che questi non aveva colto, rifiutando di
rispondere e delegando un tale compito al suo legale; e che, dopo avergli
concesso un ulteriore termine di 24 ore per chiarire la sua posizione e
rassegnare le dimissioni ed aver preso atto dello scritto 6 marzo 2015 con cui costui
tramite il suo legale aveva contestato ogni addebito e nel contempo aveva
rifiutato di dimettersi, lo aveva licenziato in tronco quello stesso giorno.
7. Preliminarmente si
osserva che la domanda d’appello volta ad accertare il carattere ingiustificato
del licenziamento immediato dell’attore è inammissibile, poiché presentata per
la prima volta solo in questa sede senza che siano date le condizioni per una
mutazione dell’azione (art. 317 cpv. 2 CPC). Oltretutto, essendo aperta la via
dell’azione di condanna, per altro effettivamente avviata dall’attore, la
domanda di accertamento sarebbe comunque stata improponibile (TF 4C.357/2002
del 4 aprile 2003 consid. 1.2, 4A_512/2014 del 22 ottobre 2015).
Ciò non toglie che
la questione potrà essere trattata, a titolo pregiudiziale, nell’ambito dell’esame
sull’azione di condanna.
8. In questa sede l’attore
ha ritenuto che le risultanze istruttorie, se interpretate correttamente,
avrebbero permesso di confermare il carattere ingiustificato del suo
licenziamento e con ciò il buon fondamento delle pretese relative al salario
fisso nel periodo di disdetta e all’indennità per licenziamento ingiustificato.
A torto.
8.1. L’attore ha innanzitutto
sostenuto che il fatto che il suo progetto relativo a un’ipotetica nuova
società fosse ancora in uno stadio embrionale e non fosse poi stato
concretizzato non sarebbe in sé sufficiente a far venir meno il rapporto di
fiducia tra le parti.
La censura è infondata. È
in effetti incontestabile che nelle particolari circostanze l’elaborazione da
parte sua di un progetto relativo a una nuova società, poi oggetto di un
successivo sviluppo, potesse oggettivamente essere inteso, a prescindere dal
suo ulteriore grado di evoluzione, come un atto contrario all’obbligo di fedeltà
tale da compromettere la fiducia riposta in lui dalla convenuta. In base alle
prove da lui qui menzionate, segnatamente dei doc. 8, 9, 11-13, 17-21 e 23-25, nemmeno
si può poi ritenere con l’attore che quel progetto fosse in realtà solo astratto
/ teorico o costituisse una semplice ipotesi di lavoro.
8.2. L’attore ha in seguito
evidenziato che in base alla giurisprudenza le circostanze rimproverategli in
concreto dal giudice di prime cure - segnatamente il fatto che egli, in
costanza di contratto di lavoro, avesse agito alle spalle del suo datore di
lavoro e si fosse adoperato per organizzare una nuova attività, sviluppando un
progetto concorrenziale, utilizzando risorse della società e tentando di
coinvolgere il collega di lavoro D__________ __________ e il consulente
bancario della stessa C__________ __________ - non sarebbero comunque state costitutive
di una violazione del suo obbligo di fedeltà, visto che non aveva svolto alcuna
attività concorrenziale, non aveva cercato di dirottare dei clienti e non aveva
cercato di reclutare, tanto meno insistentemente, dei colleghi, segnatamente il
collega D__________ __________.
L’attore ha invero ragione
laddove ha preteso che secondo la giurisprudenza, prima della fine del rapporto
di lavoro, nulla impedisce a un lavoratore di intraprendere dei preparativi in
vista di mettersi per conto proprio, fermo restando che l’obbligo di fedeltà
gli vieta invece, prima della fine del contratto, di iniziare a fare
concorrenza al suo datore di lavoro, di reclutare suoi dipendenti o di sottrargli
della clientela (DTF 117 II 72 consid. 4a, 138 III 67 consid. 2.3.5). Ed è pure
a ragione che egli ha aggiunto che, per quanto riguarda il divieto di reclutare
Fatti
i dipendenti del suo datore di lavoro, la giurisprudenza ha precisato che, per
assurgere a grave violazione del dovere di fedeltà e giustificare un
licenziamento in tronco, non basta che il dipendente sia stato oggetto di una
mera proposta ma occorre che la stessa gli sia stata formulata con una certa
insistenza (TF 4C.2/2003 del 25 marzo 2003 consid. 6.2; CCR 10 aprile 2019 inc.
n. 16.2017.10). Sennonché, nel caso concreto, è in realtà incontestabile che
l’attore, pur non avendo svolto alcuna attività concorrenziale alla convenuta e
non avendo cercato di dirottare suoi clienti, abbia effettivamente cercato di
coinvolgere il collega D__________ __________ nel nuovo progetto societario,
sia inviandogli un e-mail contenente la bozza della struttura della nuova
società (doc. 13, che per inciso prevedeva l’attiva partecipazione nella stessa
di costui, indicato con il suo nome di battesimo “D__________”), sia
invitandolo a un successivo incontro sul tema a quattro con E__________ __________
e L__________ __________ (teste E__________ __________, verbale 16 marzo 2017
p. 2). Quanto all’insistenza della proposta di coinvolgimento, lo stesso attore
ha pacificamente fatto notare in questa sede (appello p. 12) che D__________ __________,
sentito in qualità di testimone, aveva riferito, previa visione del doc. 13,
che “con AP 1 ero stato chiaro sul fatto che non ero interessato a nessuna
attività imprenditoriale … ho più volte detto a AP 1 di non voler far parte di
un progetto imprenditoriale in generale” (verbale 13 ottobre 2016 p. 6),
con il che si può senz’altro ritenere che egli non solo sia stato richiesto di
partecipare a quel progetto ma lo sia stato a diverse riprese (“più volte”),
ed in particolare nelle due modalità evocate in precedenza, ciò che concretizza
quella certa insistenza richiesta dalla giurisprudenza.
8.3. L’attore ha poi
ritenuto che il Pretore non avrebbe potuto concludere per l’esistenza di una
grave violazione del suo obbligo di fedeltà senza aver dapprima accertato, ciò
che per altro non sarebbe stato assolutamente provato, che egli con il
comportamento rimproveratogli aveva nel contempo minacciato e danneggiato gli
interessi della società a favore dei propri.
Il rilievo è infondato. Se
è vero che l’obbligo di fedeltà impone al lavoratore di astenersi da tutto ciò
che potrebbe danneggiare economicamente il datore di lavoro (DTF 117 II 72
consid. 4a, 117 II 560 consid. 3a) e che dunque ogni suo comportamento in tal
senso è costitutivo di una violazione dell’art. 321a CO, è però altrettanto
vero che una violazione dell’obbligo di fedeltà ai sensi dell’art. 321a CO può
essere ammessa anche in presenza di atti preparativi da lui messi in atto in
vista di mettersi per conto proprio, alle restrittive condizioni di cui si è
detto nel considerando precedente, effettivamente verificatesi.
8.4. L’attore ha quindi ritenuto
che l’atteggiamento concretamente tenuto nei suoi confronti dalla convenuta tra
fine febbraio e inizio marzo 2015, in realtà interpretato erroneamente nel
giudizio impugnato, dimostrava in ogni caso che il rapporto di fiducia tra le parti
non era ancora definitivamente compromesso così da giustificare la notifica di
un licenziamento immediato.
Contrariamente a quanto
preteso dall’attore, l’accertamento dei fatti da parte del giudice di prime
cure è stato corretto: è in effetti incontestabile che con lo scritto 23
febbraio 2015 (doc. H) prima e nel corso della riunione del consiglio
d’amministrazione del 3 marzo 2015 (doc. K, che faceva esplicito riferimento a
quanto scritto nel doc. H) poi egli sia stato richiesto di fornire entro un determinato
termine i necessari chiarimenti sul tema con la comminatoria di un possibile
licenziamento in tronco (doc. H: “qualora tali informazioni dovessero essere
confermate, il suo agire sarebbe di tale gravità da rompere ogni rapporto di
fiducia con la società e giustificare una risoluzione immediata del rapporto di
lavoro …
Qualora non dovesse dar seguito esaustivamente e per iscritto
alle presenti richieste nei termini assegnati, la mia mandante riterrà da lei
violati gli obblighi contrattuali e si riserverà di prendere con effetto
immediato tutte le misure a tutela dei propri interessi”; doc. K: “o questi
chiarisce immediatamente la sua posizione, assumendo le proprie responsabilità
e rassegnando le dimissioni, o la società dovrà attivarsi procedendo con il licenziamento
ed avviando le vie legali a tutela dei propri interessi. … Il consiglio di
amministrazione gli fissa un termine di 24 h (entro le 10.30 del 4 marzo 2015)
per una sua presa di posizione, tramite l’avv. PA 1, a sapere se intende
lasciare spontaneamente la società e dimissionare dal consiglio di
amministrazione, o se sarà compito della società provvedervi”).
In tali circostanze, come
per altro sempre rilevato dal primo giudice, nemmeno si può poi condividere l’ulteriore
assunto dell’attore secondo cui il fatto che in quest’ultima riunione gli sia
stata concessa la facoltà di eventualmente dimissionare o egli fosse stato
persino invitato ad agire in tal modo, rispettivamente che dopo quella riunione
egli sia stato esonerato dall’obbligo di presenza, potesse e dovesse
ragionevolmente essere inteso nel senso che la convenuta non considerava ancora
date le condizioni per un suo licenziamento immediato.
sulla
pretesa dell’attore
a titolo di bonus e di partecipazione alle performances generate dal
team “portfolio management”
9. Il giudice di prime
cure ha respinto la pretesa attorea a titolo di bonus e di partecipazione alle performances
generate dal team “portfolio management” per l’anno 2014 (fr. 80'000.- lordi), rilevando
da un lato che la remunerazione variabile prevista nel nuovo contratto di
lavoro (doc. E, secondo cui “al dipendente può venire riconosciuto un bonus
annuo: la computazione della parte variabile potrà basarsi, oltre che sui
risultati complessivi del gruppo, anche sul contributo specifico del dipendente
nelle varie attività in cui verrà coinvolto”) non era determinata o
determinabile sulla base di obiettivi aziendali ma dipendeva anche dalla
valutazione della prestazione personale dell’attore da parte della convenuta,
per cui costituiva in realtà una mera gratificazione a carattere volontario, e osservando
dall’altro che l’attore in ogni caso non aveva versato agli atti alcun mezzo di
prova atto a confermare l’ammontare della sua pretesa.
10. In questa sede
l’attore ha ribadito il buon fondamento della pretesa a titolo di bonus e di
partecipazione alle performances generate dal team “portfolio
management”. A torto.
10.1. Egli ha dapprima evidenziato
che una corretta valutazione degli accordi contrattuali avrebbe portato a dire
che la quantificazione dell’importo dovuto a questo titolo era calcolabile sui
risultati complessivi (e oggettivi) del gruppo e sui risultati (sempre
oggettivi) del ramo di attività in cui operava il dipendente, e non era invece
discrezionale. Sennonché, a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo
di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha illustrato (e poi provato) le
ragioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato una tale conclusione, si
osserva che l’opposta conclusione resa dal Pretore è in realtà ineccepibile.
10.2. L’attore non può in
ogni caso essere seguito nemmeno laddove ha sostenuto di aver sufficientemente
provato l’entità della pretesa. Egli si è in effetti limitato ad evidenziare
che l’importo di fr. 80'000.- era stato calcolato su quanto corrisposto ad
altri membri del team e sulla base della performance complessiva
ottenuta per i clienti della società, la quale nel 2014 era stata più del
Considerandi
doppio di quella raggiunta nel 2013 e per la quale gli era stato corrisposto un
importo di fr. 40'000.- (doc. F), ma non ha tuttavia addotto alcuna prova che
attestasse l’ammontare del bonus corrisposto per il 2014 ad altri membri del
team, rispettivamente che confermasse che la performance complessiva
ottenuta per i clienti della società nel 2014 era stata più del doppio di
quella raggiunta nel 2013.
sulle pretese dell’attore
a titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato
finanziario” e alle revenues generate da __________
11.
Il giudice di prime
cure ha respinto anche le pretese attoree a titolo di partecipazione alle revenues
generate dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr.
208'000.- lordi) e alla partecipazione alle revenues generate da __________
tra gennaio e febbraio 2015 (fr. 7'300.- lordi), ritenendo da una parte che non
fosse stato sufficientemente provato che tali remunerazioni, previste a chiare
lettere nel precedente contratto di lavoro (doc. C, secondo cui “al
dipendente viene riconosciuto un bonus annuo, calcolato al 31.12 di ogni anno,
determinato come segue: il 30% dell’utile netto della società generato dalla
gestione di un fondo equity asimmetrico del quale il dipendente risulta esserne
il gestore e il 30% dei ricavi della società sulle negoziazioni dei prodotti
Forex al netto dei costi per i quali il dipendente risulta essere stato
negoziatore” ritenuto che “l’utile netto corrisponde ai ricavi lordi
generati dalle summenzionate due attività del dipendente meno i costi diretti
derivanti dal rapporto di lavoro o correlati con l’attività svolta (stipendio,
oneri sociali a carico della società, costi di rappresentanza, ecc.)”), ma
non più menzionate in quello nuovo (doc. E), continuassero nondimeno a essergli
dovute in base a un accordo verbale, e rilevando dall’altra che in ogni caso non
era stato fornito alcun mezzo di prova atto a confermare la loro entità,
ritenuto che i doc. Y e BB avevano il valore di mere allegazioni di parte, per
altro contestate dalla controparte, e che nessun teste aveva confermato
l’esattezza dei calcoli riportati negli stessi.
12.
In questa sede
l’attore ha ribadito il suo buon diritto alle pretese a titolo di
partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario” e
alle revenues generate da __________. La sua richiesta può essere
accolta limitatamente alla prima.
12.1
È innanzitutto a
ragione che l’attore, fondandosi sulla testimonianza di D__________ __________
e sulla deposizione di P__________ __________ (presidente del consiglio
d’amministrazione della convenuta, cfr. doc. B), ha sostenuto che tali
remunerazioni, ancorché non più menzionate nel nuovo contratto di lavoro (doc.
E), gli sarebbero comunque state garantite verbalmente.
Il primo, pur avendo osservato
che “io non ero a conoscenza dei dettagli del contratto di lavoro tra AP 1 e
la convenuta e segnatamente in merito alla sua retribuzione”, che “non
ho mai partecipato alla determinazione dettagliata della parte variabile dello
stipendio del signor AP 1” e che “non ho mai partecipato a discussione
in cui __________ indicasse a AP 1 quanto avrebbe percepito di bonus”, ha
in effetti dichiarato inequivocabilmente che “io ho saputo … che il signor AP
1.
prima che io arrivassi aveva uno stipendio fisso e una partecipazione ai
ricavi dell’operatività sul Forex” e che “ho poi saputo che vi è stata
una modifica contrattuale che non prevedeva più in termini formali, scritti
sul contratto, una partecipazione ai ricavi dell’operatività sul Forex”, aggiungendo
poi che “a me risulta che ci fosse un accordo verbale tra le parti che
prevedeva che a AP 1 fosse dovuto quanto pattuito in precedenza con il primo
contratto; concretamente le parti avevano concordato che quanto valeva con la
prima pattuizione scritta continuava a valere anche per il secondo contratto”
(verbale 6 maggio 2019 p. 6 seg.): atteso che, contrariamente a quanto ritenuto
dal giudice di prime cure, egli non si era limitato ad evidenziare che “questa
questione mi è stata riferita più volte dal signor AP 1”, ma aveva pure
fatto notare che la stessa “comunque è uscita anche in occasione di
discussioni avute con __________ alle quali io ho partecipato” (verbale 6
maggio 2019 p. 6), è indubbio che a questa testimonianza, per altro messa in dubbio
dalla controparte solo siccome si trattava di “un isolato e generico
riferimento” (risposta p. 7), possa essere attribuita una valenza
probatoria piena.
Quanto al secondo, se è vero
che sul tema in esame egli, negando l’esistenza di un accordo verbale in quei
termini, aveva reso una versione dei fatti del tutto opposta a quella fornita
dall’attore, e con lui da D__________ __________, è però altrettanto vero che
alcune sue ulteriori dichiarazioni contraddicevano quella sua versione.
Riferendosi al doc. BB, ossia all’e-mail inviatagli il 21 gennaio 2015
dall’attore concernente gli “__________ fees Q4 2014”, egli aveva in
effetti rilevato che quel documento “riporta gli anticipi sul bonus ricevuti
da AP 1 nel corso dell’anno” (verbale 27 maggio 2019 p. 5): esprimendosi in
tal modo, egli aveva tuttavia implicitamente ammesso che all’attore, in
pendenza del nuovo contratto di lavoro (doc. E), era già stata attribuita, e
dunque era dovuta, anche una parte della remunerazione che era espressamente
prevista nel precedente contratto e che non era più stata menzionata in quello
nuovo.
12.2
Ammessa con ciò
l’esistenza di una pattuizione tra le parti nel senso che le remunerazioni
previste a chiare lettere nel precedente contratto di lavoro (doc. C), ma non
più menzionate in quello nuovo (doc. E), continuavano nondimeno ad essergli
dovute in base ad un accordo verbale, resta da esaminare se l’attore abbia dimostrato
l’ammontare delle sue pretese.
12.2.1
Il quesito può
senz’altro essere risolto per l’affermativa per quanto riguarda la pretesa a
titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato
finanziario”. In questa sede l’attore ha in effetti rilevato con pertinenza che
l’entità della sua pretesa era provata dal documento riassuntivo di __________
relativo al “certificato finanziario” di cui al doc. T, dal quale si evinceva
che tra aprile 2014 e febbraio 2015 gli incassi a titolo di “executions fees”
erano stati di fr. 933'624.-. Ritenuto che la convenuta non ha preteso né tanto
meno dimostrato che le somme da dedurre a questi incassi a titolo di salario
fisso e di contributi sociali fossero superiori a quelle, di fr. 238'000.-, riportate
dall’attore nel calcolo di cui al doc. Y, è incontestabile, applicando al saldo
che ne derivava la percentuale retributiva del 30% concordata verbalmente, che
all’attore, come risulta dal doc. Y, spettino ancora fr. 208'786.-, da lui poi
arrotondati a fr. 208'000.-.
12.2.2
La soluzione è per
contro diversa per quanto riguarda la pretesa a titolo di partecipazione alle revenues
generate da __________. In questa sede l’attore si è in effetti limitato ad
evidenziare che la partecipazione ai ricavi dal fondo __________ era stata
confermata dal teste D__________ __________ e che l’importo dovutogli era stato
calcolato sulla base delle revenues generate dal fondo nel quarto
trimestre del 2014, di fr. 11'000.- (considerato corretto da __________ C__________
nella deposizione sopra menzionata), ma unicamente nella misura dei 2/3, ovvero
per i due mesi di gennaio e febbraio 2015, e ciò siccome egli era poi stato
ingiustamente allontanato dalla società. Questi scarsi elementi, uniti al fatto
che l’attore neppure ha censurato l’assunto pretorile secondo cui quanto
riportato nel doc. BB costituiva una semplice allegazione di parte, non sono
tuttavia sufficienti per concludere che la partecipazione alle revenues
generate dal fondo durante i mesi di gennaio e di febbraio 2015 ammontasse proprio
a fr. 7'300.-: in realtà né D__________ __________, nella sua testimonianza, né
__________ C__________, nel passaggio della sua deposizione menzionato
dall’attore e di cui già si è detto al consid. 12.1, si erano espressi sulla
correttezza o meno della partecipazione alle revenues generate dal fondo
nel periodo tra gennaio e febbraio 2015 ora rivendicata dall’attore; ma
quand’anche si volesse ammettere che __________ C__________, in quel passaggio
della sua deposizione, aveva confermato, almeno indirettamente, la correttezza
della partecipazione alle revenues generate dal fondo nel quarto
trimestre del 2014 riportata nel doc. BB, resterebbe in ogni caso il fatto che
non è stato preteso, ancor prima di essere stato provato, che la partecipazione
trimestrale alle revenues generate dal fondo fosse sempre costante nel
tempo di modo che, per i due mesi in discussione, bastasse far riferimento a
quanto dovuto per il periodo tra ottobre e dicembre 2014 e rivendicarla in
ragione di 2/3.
conclusione
13.
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione dev’essere
accolta limitatamente a fr. 208'000.- lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo
2015.
Le
spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore
litigioso di fr. 436'966.65, seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 4 novembre 2019 di AP 1 è parzialmente
accolto. Di conseguenza la
decisione 1° ottobre 2019 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 208'000.- lordi
(dai quali vanno dedotti i contributi sociali di legge) oltre interessi al 5%
dal 6 marzo 2015.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi di fr. 18’000.-
sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
II. Le spese processuali d’appello di fr. 18’000.- sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
III. Notificazione:
- avv. ;
- studio legale ;
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).