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Decisione

12.2019.185

Lavoro - licenziamento in tronco - bonus

2 settembre 2020Italiano24 min

invitandolo a un successivo incontro sul tema a quattro con E__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.185

Lugano

2 settembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.21 (già

inc. n. OR.2015.271) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 -

promossa con petizione 7 dicembre 2015 da

AP

1

rappr. dagli avv. PA 1,

contro

AO

1

rappr. dallo studio legale PA

2

con cui l’attore ha chiesto

la condanna della convenuta al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre

interessi al 5% dal 6 marzo 2015;

domanda avversata dalla

convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con

decisione 1° ottobre 2019 ha respinto;

appellante l'attore con

appello 4 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione, con conseguente accertamento del

carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato e condanna della

controparte al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6

marzo 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con

risposta 12 dicembre 2019 ha postulato la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili;

preso atto degli ulteriori scritti

19 dicembre 2019 dell'attore e 23 dicembre 2019 della convenuta;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con

contratto di lavoro 8 novembre 2011 (doc. C) AP 1 è stato assunto a tempo

indeterminato da AO 1 in qualità di gestore patrimoniale dei portafogli della

clientela, incaricato pure della costituzione e della gestione di fondi, nonché

di negoziatore su mercati non regolamentati quali Forex, e, dal 13 dicembre

2012 (doc. D), è stato pure nominato membro del consiglio di amministrazione

della società. Il 25 settembre 2013 le parti hanno poi sottoscritto un nuovo

contratto di lavoro (doc. E), modificando, tra le altre cose, gli accordi in

merito al salario e aumentando il periodo di disdetta a 6 mesi.

Con raccomandata 6 marzo

2015 (doc. M) AO 1 ha rescisso con effetto immediato sia il contratto di lavoro

sia il contratto di membro del consiglio di amministrazione.

2. Ottenuta la

necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 7 dicembre 2015 AP 1, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento immediato, ha convenuto

in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenerne la condanna al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre

interessi al 5% dal 6 marzo 2015, somma corrispondente al salario fisso dovuto

fino alla scadenza del periodo di disdetta (fr. 85'000.- lordi), all’indennità

per licenziamento ingiustificato pari a 4 mensilità (fr. 56'666.65 lordi), al

bonus e alla partecipazione alle performances generate dal team

“portfolio management” (fr. 80'000.- lordi), alla partecipazione alle revenues

generate dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr.

208'000.- lordi) e alla partecipazione alle revenues generate da __________

tra gennaio e febbraio 2015 (fr. 7'300.- lordi).

La convenuta si è

integralmente opposta alla petizione.

3. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il

Pretore, con decisione 12 giugno 2017, ha respinto la petizione, ponendo la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15’000.- a carico dell’attore,

facendogli altresì obbligo di rifondere alla controparte fr. 33’000.- a titolo

di ripetibili.

Con giudizio 26 novembre

2018 (inc. n. 12.2017.110) la scrivente Camera ha annullato tale pronuncia e ha

ritornato al Pretore gli atti per la continuazione della causa ai sensi dei

considerandi, ritenuto che il successivo ricorso in materia civile interposto dalla

convenuta contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Prima

Corte civile del Tribunale federale con sentenza 25 gennaio 2019 (inc. n.

4A_19/2019).

4. Completata

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con

la decisione 1° ottobre 2019 qui impugnata, ha nuovamente respinto la

petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 18’000.-

a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 38’000.-

a titolo di ripetibili.

5. Con l’appello 4

novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 12 dicembre

2019 (a cui hanno fatto seguito gli ulteriori scritti 19 dicembre 2019 e 23

dicembre 2019 delle parti), l'attore ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere la petizione, con conseguente accertamento del

carattere ingiustificato del suo licenziamento immediato e condanna della

controparte al pagamento di fr. 436'966.65 lordi oltre interessi al 5% dal 6

marzo 2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

sulle

richieste dell’attore

inerenti al carattere ingiustificato del suo licenziamento in tronco

6. Il Pretore ha

ritenuto giustificato il licenziamento ex art. 337 CO dell’attore ed ha

pertanto escluso il buon fondamento delle sue relative pretese, quella

costituita dal salario fisso dovuto fino alla scadenza del periodo di disdetta

(fr. 85'000.- lordi) e quella volta alla concessione di un’indennità per

licenziamento ingiustificato corrispondente a 4 salari mensili (fr. 56'666.65

lordi).

Il giudice di prime cure ha

innanzitutto premesso che la convenuta, visto che l’attore rivestiva al suo

interno un doppio ruolo di responsabilità, da un lato nella sua funzione di

gestore patrimoniale e dall’altro nella sua qualità di membro del consiglio

d’amministrazione, poteva esigere da lui un elevato grado di diligenza e di

fedeltà ai sensi dell’art. 321a CO.

Ciò posto, egli ha

accertato che l’attore ad inizio gennaio 2015 aveva abbozzato la struttura di

una nuova società, inviandola poi per e-mail ad almeno tre persone, tra cui D__________

__________ (anch’egli gestore patrimoniale della convenuta e membro del consiglio

d’amministrazione della stessa), C__________ __________ (consulente e persona

di riferimento della convenuta presso __________) ed E__________ __________ (ex

collega dell’attore presso __________); che l’attore in quello stesso mese

aveva organizzato sul tema un incontro a quattro, coinvolgendo, oltre che D__________

__________ e E__________ __________, anche L__________ __________ (fiduciario

esterno); che l’attore aveva in seguito sviluppato quella nuova struttura

societaria, preparando una prima presentazione, poi inviata e discussa per

e-mail ad altre persone; e che, nel febbraio 2015, l’attore aveva quindi

inviato una seconda presentazione a M__________ __________ (fiduciario esterno).

Ne ha pertanto concluso che l’attore, in costanza di contratto di lavoro, non

solo si stava adoperando per organizzare una nuova attività, ciò che in sé gli

sarebbe stato anche consentito, ma soprattutto, in grave violazione del suo

obbligo di fedeltà, aveva agito alle spalle del suo datore di lavoro, sviluppando

un progetto concorrenziale, utilizzando risorse della società e tentando di

coinvolgere un collega di lavoro (D__________ __________) e il consulente

bancario della stessa (C__________ __________), con il che neppure era

necessario chiarire se tali attività fossero state svolte in tempo di lavoro o

se l’attore avesse minacciato e danneggiato gli interessi della società a

favore dei propri.

Il primo giudice ha quindi

ritenuto che la scoperta di quanto l’attore stava effettuando avesse effettivamente

fatto venire meno il rapporto di fiducia tra le parti e che il suo

licenziamento in tronco, giustificato, fosse tempestivo: l’istruttoria aveva in

effetti permesso di accertare che l’ultima settimana di febbraio 2015 la

convenuta, non appena aveva scoperto l’esistenza degli e-mail inviati

dall’attore a terze persone, gli aveva chiesto verbalmente e per scritto dei

chiarimenti, riservandosi di prendere dei provvedimenti a tutela dei suoi

interessi; che, non avendo ricevuto da lui alcuna risposta, al suo rientro

dalle vacanze lo aveva convocato alla riunione del consiglio d’amministrazione del

3 marzo 2015, nell’ambito della quale lo aveva nuovamente invitato a chiarire le

circostanze fattuali, opportunità che questi non aveva colto, rifiutando di

rispondere e delegando un tale compito al suo legale; e che, dopo avergli

concesso un ulteriore termine di 24 ore per chiarire la sua posizione e

rassegnare le dimissioni ed aver preso atto dello scritto 6 marzo 2015 con cui costui

tramite il suo legale aveva contestato ogni addebito e nel contempo aveva

rifiutato di dimettersi, lo aveva licenziato in tronco quello stesso giorno.

7. Preliminarmente si

osserva che la domanda d’appello volta ad accertare il carattere ingiustificato

del licenziamento immediato dell’attore è inammissibile, poiché presentata per

la prima volta solo in questa sede senza che siano date le condizioni per una

mutazione dell’azione (art. 317 cpv. 2 CPC). Oltretutto, essendo aperta la via

dell’azione di condanna, per altro effettivamente avviata dall’attore, la

domanda di accertamento sarebbe comunque stata improponibile (TF 4C.357/2002

del 4 aprile 2003 consid. 1.2, 4A_512/2014 del 22 ottobre 2015).

Ciò non toglie che

la questione potrà essere trattata, a titolo pregiudiziale, nell’ambito dell’esame

sull’azione di condanna.

8. In questa sede l’attore

ha ritenuto che le risultanze istruttorie, se interpretate correttamente,

avrebbero permesso di confermare il carattere ingiustificato del suo

licenziamento e con ciò il buon fondamento delle pretese relative al salario

fisso nel periodo di disdetta e all’indennità per licenziamento ingiustificato.

A torto.

8.1. L’attore ha innanzitutto

sostenuto che il fatto che il suo progetto relativo a un’ipotetica nuova

società fosse ancora in uno stadio embrionale e non fosse poi stato

concretizzato non sarebbe in sé sufficiente a far venir meno il rapporto di

fiducia tra le parti.

La censura è infondata. È

in effetti incontestabile che nelle particolari circostanze l’elaborazione da

parte sua di un progetto relativo a una nuova società, poi oggetto di un

successivo sviluppo, potesse oggettivamente essere inteso, a prescindere dal

suo ulteriore grado di evoluzione, come un atto contrario all’obbligo di fedeltà

tale da compromettere la fiducia riposta in lui dalla convenuta. In base alle

prove da lui qui menzionate, segnatamente dei doc. 8, 9, 11-13, 17-21 e 23-25, nemmeno

si può poi ritenere con l’attore che quel progetto fosse in realtà solo astratto

/ teorico o costituisse una semplice ipotesi di lavoro.

8.2. L’attore ha in seguito

evidenziato che in base alla giurisprudenza le circostanze rimproverategli in

concreto dal giudice di prime cure - segnatamente il fatto che egli, in

costanza di contratto di lavoro, avesse agito alle spalle del suo datore di

lavoro e si fosse adoperato per organizzare una nuova attività, sviluppando un

progetto concorrenziale, utilizzando risorse della società e tentando di

coinvolgere il collega di lavoro D__________ __________ e il consulente

bancario della stessa C__________ __________ - non sarebbero comunque state costitutive

di una violazione del suo obbligo di fedeltà, visto che non aveva svolto alcuna

attività concorrenziale, non aveva cercato di dirottare dei clienti e non aveva

cercato di reclutare, tanto meno insistentemente, dei colleghi, segnatamente il

collega D__________ __________.

L’attore ha invero ragione

laddove ha preteso che secondo la giurisprudenza, prima della fine del rapporto

di lavoro, nulla impedisce a un lavoratore di intraprendere dei preparativi in

vista di mettersi per conto proprio, fermo restando che l’obbligo di fedeltà

gli vieta invece, prima della fine del contratto, di iniziare a fare

concorrenza al suo datore di lavoro, di reclutare suoi dipendenti o di sottrargli

della clientela (DTF 117 II 72 consid. 4a, 138 III 67 consid. 2.3.5). Ed è pure

a ragione che egli ha aggiunto che, per quanto riguarda il divieto di reclutare

Fatti

i dipendenti del suo datore di lavoro, la giurisprudenza ha precisato che, per

assurgere a grave violazione del dovere di fedeltà e giustificare un

licenziamento in tronco, non basta che il dipendente sia stato oggetto di una

mera proposta ma occorre che la stessa gli sia stata formulata con una certa

insistenza (TF 4C.2/2003 del 25 marzo 2003 consid. 6.2; CCR 10 aprile 2019 inc.

n. 16.2017.10). Sennonché, nel caso concreto, è in realtà incontestabile che

l’attore, pur non avendo svolto alcuna attività concorrenziale alla convenuta e

non avendo cercato di dirottare suoi clienti, abbia effettivamente cercato di

coinvolgere il collega D__________ __________ nel nuovo progetto societario,

sia inviandogli un e-mail contenente la bozza della struttura della nuova

società (doc. 13, che per inciso prevedeva l’attiva partecipazione nella stessa

di costui, indicato con il suo nome di battesimo “D__________”), sia

invitandolo a un successivo incontro sul tema a quattro con E__________ __________

e L__________ __________ (teste E__________ __________, verbale 16 marzo 2017

p. 2). Quanto all’insistenza della proposta di coinvolgimento, lo stesso attore

ha pacificamente fatto notare in questa sede (appello p. 12) che D__________ __________,

sentito in qualità di testimone, aveva riferito, previa visione del doc. 13,

che “con AP 1 ero stato chiaro sul fatto che non ero interessato a nessuna

attività imprenditoriale … ho più volte detto a AP 1 di non voler far parte di

un progetto imprenditoriale in generale” (verbale 13 ottobre 2016 p. 6),

con il che si può senz’altro ritenere che egli non solo sia stato richiesto di

partecipare a quel progetto ma lo sia stato a diverse riprese (“più volte”),

ed in particolare nelle due modalità evocate in precedenza, ciò che concretizza

quella certa insistenza richiesta dalla giurisprudenza.

8.3. L’attore ha poi

ritenuto che il Pretore non avrebbe potuto concludere per l’esistenza di una

grave violazione del suo obbligo di fedeltà senza aver dapprima accertato, ciò

che per altro non sarebbe stato assolutamente provato, che egli con il

comportamento rimproveratogli aveva nel contempo minacciato e danneggiato gli

interessi della società a favore dei propri.

Il rilievo è infondato. Se

è vero che l’obbligo di fedeltà impone al lavoratore di astenersi da tutto ciò

che potrebbe danneggiare economicamente il datore di lavoro (DTF 117 II 72

consid. 4a, 117 II 560 consid. 3a) e che dunque ogni suo comportamento in tal

senso è costitutivo di una violazione dell’art. 321a CO, è però altrettanto

vero che una violazione dell’obbligo di fedeltà ai sensi dell’art. 321a CO può

essere ammessa anche in presenza di atti preparativi da lui messi in atto in

vista di mettersi per conto proprio, alle restrittive condizioni di cui si è

detto nel considerando precedente, effettivamente verificatesi.

8.4. L’attore ha quindi ritenuto

che l’atteggiamento concretamente tenuto nei suoi confronti dalla convenuta tra

fine febbraio e inizio marzo 2015, in realtà interpretato erroneamente nel

giudizio impugnato, dimostrava in ogni caso che il rapporto di fiducia tra le parti

non era ancora definitivamente compromesso così da giustificare la notifica di

un licenziamento immediato.

Contrariamente a quanto

preteso dall’attore, l’accertamento dei fatti da parte del giudice di prime

cure è stato corretto: è in effetti incontestabile che con lo scritto 23

febbraio 2015 (doc. H) prima e nel corso della riunione del consiglio

d’amministrazione del 3 marzo 2015 (doc. K, che faceva esplicito riferimento a

quanto scritto nel doc. H) poi egli sia stato richiesto di fornire entro un determinato

termine i necessari chiarimenti sul tema con la comminatoria di un possibile

licenziamento in tronco (doc. H: “qualora tali informazioni dovessero essere

confermate, il suo agire sarebbe di tale gravità da rompere ogni rapporto di

fiducia con la società e giustificare una risoluzione immediata del rapporto di

lavoro …

Qualora non dovesse dar seguito esaustivamente e per iscritto

alle presenti richieste nei termini assegnati, la mia mandante riterrà da lei

violati gli obblighi contrattuali e si riserverà di prendere con effetto

immediato tutte le misure a tutela dei propri interessi”; doc. K: “o questi

chiarisce immediatamente la sua posizione, assumendo le proprie responsabilità

e rassegnando le dimissioni, o la società dovrà attivarsi procedendo con il licenziamento

ed avviando le vie legali a tutela dei propri interessi. … Il consiglio di

amministrazione gli fissa un termine di 24 h (entro le 10.30 del 4 marzo 2015)

per una sua presa di posizione, tramite l’avv. PA 1, a sapere se intende

lasciare spontaneamente la società e dimissionare dal consiglio di

amministrazione, o se sarà compito della società provvedervi”).

In tali circostanze, come

per altro sempre rilevato dal primo giudice, nemmeno si può poi condividere l’ulteriore

assunto dell’attore secondo cui il fatto che in quest’ultima riunione gli sia

stata concessa la facoltà di eventualmente dimissionare o egli fosse stato

persino invitato ad agire in tal modo, rispettivamente che dopo quella riunione

egli sia stato esonerato dall’obbligo di presenza, potesse e dovesse

ragionevolmente essere inteso nel senso che la convenuta non considerava ancora

date le condizioni per un suo licenziamento immediato.

sulla

pretesa dell’attore

a titolo di bonus e di partecipazione alle performances generate dal

team “portfolio management”

9. Il giudice di prime

cure ha respinto la pretesa attorea a titolo di bonus e di partecipazione alle performances

generate dal team “portfolio management” per l’anno 2014 (fr. 80'000.- lordi), rilevando

da un lato che la remunerazione variabile prevista nel nuovo contratto di

lavoro (doc. E, secondo cui “al dipendente può venire riconosciuto un bonus

annuo: la computazione della parte variabile potrà basarsi, oltre che sui

risultati complessivi del gruppo, anche sul contributo specifico del dipendente

nelle varie attività in cui verrà coinvolto”) non era determinata o

determinabile sulla base di obiettivi aziendali ma dipendeva anche dalla

valutazione della prestazione personale dell’attore da parte della convenuta,

per cui costituiva in realtà una mera gratificazione a carattere volontario, e osservando

dall’altro che l’attore in ogni caso non aveva versato agli atti alcun mezzo di

prova atto a confermare l’ammontare della sua pretesa.

10. In questa sede

l’attore ha ribadito il buon fondamento della pretesa a titolo di bonus e di

partecipazione alle performances generate dal team “portfolio

management”. A torto.

10.1. Egli ha dapprima evidenziato

che una corretta valutazione degli accordi contrattuali avrebbe portato a dire

che la quantificazione dell’importo dovuto a questo titolo era calcolabile sui

risultati complessivi (e oggettivi) del gruppo e sui risultati (sempre

oggettivi) del ramo di attività in cui operava il dipendente, e non era invece

discrezionale. Sennonché, a parte il fatto che egli, in violazione del suo obbligo

di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), nemmeno ha illustrato (e poi provato) le

ragioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato una tale conclusione, si

osserva che l’opposta conclusione resa dal Pretore è in realtà ineccepibile.

10.2. L’attore non può in

ogni caso essere seguito nemmeno laddove ha sostenuto di aver sufficientemente

provato l’entità della pretesa. Egli si è in effetti limitato ad evidenziare

che l’importo di fr. 80'000.- era stato calcolato su quanto corrisposto ad

altri membri del team e sulla base della performance complessiva

ottenuta per i clienti della società, la quale nel 2014 era stata più del

Considerandi

doppio di quella raggiunta nel 2013 e per la quale gli era stato corrisposto un

importo di fr. 40'000.- (doc. F), ma non ha tuttavia addotto alcuna prova che

attestasse l’ammontare del bonus corrisposto per il 2014 ad altri membri del

team, rispettivamente che confermasse che la performance complessiva

ottenuta per i clienti della società nel 2014 era stata più del doppio di

quella raggiunta nel 2013.

sulle pretese dell’attore

a titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato

finanziario” e alle revenues generate da __________

11.

Il giudice di prime

cure ha respinto anche le pretese attoree a titolo di partecipazione alle revenues

generate dal “certificato finanziario” tra aprile 2014 e febbraio 2015 (fr.

208'000.- lordi) e alla partecipazione alle revenues generate da __________

tra gennaio e febbraio 2015 (fr. 7'300.- lordi), ritenendo da una parte che non

fosse stato sufficientemente provato che tali remunerazioni, previste a chiare

lettere nel precedente contratto di lavoro (doc. C, secondo cui “al

dipendente viene riconosciuto un bonus annuo, calcolato al 31.12 di ogni anno,

determinato come segue: il 30% dell’utile netto della società generato dalla

gestione di un fondo equity asimmetrico del quale il dipendente risulta esserne

il gestore e il 30% dei ricavi della società sulle negoziazioni dei prodotti

Forex al netto dei costi per i quali il dipendente risulta essere stato

negoziatore” ritenuto che “l’utile netto corrisponde ai ricavi lordi

generati dalle summenzionate due attività del dipendente meno i costi diretti

derivanti dal rapporto di lavoro o correlati con l’attività svolta (stipendio,

oneri sociali a carico della società, costi di rappresentanza, ecc.)”), ma

non più menzionate in quello nuovo (doc. E), continuassero nondimeno a essergli

dovute in base a un accordo verbale, e rilevando dall’altra che in ogni caso non

era stato fornito alcun mezzo di prova atto a confermare la loro entità,

ritenuto che i doc. Y e BB avevano il valore di mere allegazioni di parte, per

altro contestate dalla controparte, e che nessun teste aveva confermato

l’esattezza dei calcoli riportati negli stessi.

12.

In questa sede

l’attore ha ribadito il suo buon diritto alle pretese a titolo di

partecipazione alle revenues generate dal “certificato finanziario” e

alle revenues generate da __________. La sua richiesta può essere

accolta limitatamente alla prima.

12.1

È innanzitutto a

ragione che l’attore, fondandosi sulla testimonianza di D__________ __________

e sulla deposizione di P__________ __________ (presidente del consiglio

d’amministrazione della convenuta, cfr. doc. B), ha sostenuto che tali

remunerazioni, ancorché non più menzionate nel nuovo contratto di lavoro (doc.

E), gli sarebbero comunque state garantite verbalmente.

Il primo, pur avendo osservato

che “io non ero a conoscenza dei dettagli del contratto di lavoro tra AP 1 e

la convenuta e segnatamente in merito alla sua retribuzione”, che “non

ho mai partecipato alla determinazione dettagliata della parte variabile dello

stipendio del signor AP 1” e che “non ho mai partecipato a discussione

in cui __________ indicasse a AP 1 quanto avrebbe percepito di bonus”, ha

in effetti dichiarato inequivocabilmente che “io ho saputo … che il signor AP

1.

prima che io arrivassi aveva uno stipendio fisso e una partecipazione ai

ricavi dell’operatività sul Forex” e che “ho poi saputo che vi è stata

una modifica contrattuale che non prevedeva più in termini formali, scritti

sul contratto, una partecipazione ai ricavi dell’operatività sul Forex”, aggiungendo

poi che “a me risulta che ci fosse un accordo verbale tra le parti che

prevedeva che a AP 1 fosse dovuto quanto pattuito in precedenza con il primo

contratto; concretamente le parti avevano concordato che quanto valeva con la

prima pattuizione scritta continuava a valere anche per il secondo contratto”

(verbale 6 maggio 2019 p. 6 seg.): atteso che, contrariamente a quanto ritenuto

dal giudice di prime cure, egli non si era limitato ad evidenziare che “questa

questione mi è stata riferita più volte dal signor AP 1”, ma aveva pure

fatto notare che la stessa “comunque è uscita anche in occasione di

discussioni avute con __________ alle quali io ho partecipato” (verbale 6

maggio 2019 p. 6), è indubbio che a questa testimonianza, per altro messa in dubbio

dalla controparte solo siccome si trattava di “un isolato e generico

riferimento” (risposta p. 7), possa essere attribuita una valenza

probatoria piena.

Quanto al secondo, se è vero

che sul tema in esame egli, negando l’esistenza di un accordo verbale in quei

termini, aveva reso una versione dei fatti del tutto opposta a quella fornita

dall’attore, e con lui da D__________ __________, è però altrettanto vero che

alcune sue ulteriori dichiarazioni contraddicevano quella sua versione.

Riferendosi al doc. BB, ossia all’e-mail inviatagli il 21 gennaio 2015

dall’attore concernente gli “__________ fees Q4 2014”, egli aveva in

effetti rilevato che quel documento “riporta gli anticipi sul bonus ricevuti

da AP 1 nel corso dell’anno” (verbale 27 maggio 2019 p. 5): esprimendosi in

tal modo, egli aveva tuttavia implicitamente ammesso che all’attore, in

pendenza del nuovo contratto di lavoro (doc. E), era già stata attribuita, e

dunque era dovuta, anche una parte della remunerazione che era espressamente

prevista nel precedente contratto e che non era più stata menzionata in quello

nuovo.

12.2

Ammessa con ciò

l’esistenza di una pattuizione tra le parti nel senso che le remunerazioni

previste a chiare lettere nel precedente contratto di lavoro (doc. C), ma non

più menzionate in quello nuovo (doc. E), continuavano nondimeno ad essergli

dovute in base ad un accordo verbale, resta da esaminare se l’attore abbia dimostrato

l’ammontare delle sue pretese.

12.2.1

Il quesito può

senz’altro essere risolto per l’affermativa per quanto riguarda la pretesa a

titolo di partecipazione alle revenues generate dal “certificato

finanziario”. In questa sede l’attore ha in effetti rilevato con pertinenza che

l’entità della sua pretesa era provata dal documento riassuntivo di __________

relativo al “certificato finanziario” di cui al doc. T, dal quale si evinceva

che tra aprile 2014 e febbraio 2015 gli incassi a titolo di “executions fees”

erano stati di fr. 933'624.-. Ritenuto che la convenuta non ha preteso né tanto

meno dimostrato che le somme da dedurre a questi incassi a titolo di salario

fisso e di contributi sociali fossero superiori a quelle, di fr. 238'000.-, riportate

dall’attore nel calcolo di cui al doc. Y, è incontestabile, applicando al saldo

che ne derivava la percentuale retributiva del 30% concordata verbalmente, che

all’attore, come risulta dal doc. Y, spettino ancora fr. 208'786.-, da lui poi

arrotondati a fr. 208'000.-.

12.2.2

La soluzione è per

contro diversa per quanto riguarda la pretesa a titolo di partecipazione alle revenues

generate da __________. In questa sede l’attore si è in effetti limitato ad

evidenziare che la partecipazione ai ricavi dal fondo __________ era stata

confermata dal teste D__________ __________ e che l’importo dovutogli era stato

calcolato sulla base delle revenues generate dal fondo nel quarto

trimestre del 2014, di fr. 11'000.- (considerato corretto da __________ C__________

nella deposizione sopra menzionata), ma unicamente nella misura dei 2/3, ovvero

per i due mesi di gennaio e febbraio 2015, e ciò siccome egli era poi stato

ingiustamente allontanato dalla società. Questi scarsi elementi, uniti al fatto

che l’attore neppure ha censurato l’assunto pretorile secondo cui quanto

riportato nel doc. BB costituiva una semplice allegazione di parte, non sono

tuttavia sufficienti per concludere che la partecipazione alle revenues

generate dal fondo durante i mesi di gennaio e di febbraio 2015 ammontasse proprio

a fr. 7'300.-: in realtà né D__________ __________, nella sua testimonianza, né

__________ C__________, nel passaggio della sua deposizione menzionato

dall’attore e di cui già si è detto al consid. 12.1, si erano espressi sulla

correttezza o meno della partecipazione alle revenues generate dal fondo

nel periodo tra gennaio e febbraio 2015 ora rivendicata dall’attore; ma

quand’anche si volesse ammettere che __________ C__________, in quel passaggio

della sua deposizione, aveva confermato, almeno indirettamente, la correttezza

della partecipazione alle revenues generate dal fondo nel quarto

trimestre del 2014 riportata nel doc. BB, resterebbe in ogni caso il fatto che

non è stato preteso, ancor prima di essere stato provato, che la partecipazione

trimestrale alle revenues generate dal fondo fosse sempre costante nel

tempo di modo che, per i due mesi in discussione, bastasse far riferimento a

quanto dovuto per il periodo tra ottobre e dicembre 2014 e rivendicarla in

ragione di 2/3.

conclusione

13.

Ne discende, in

parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la petizione dev’essere

accolta limitatamente a fr. 208'000.- lordi oltre interessi al 5% dal 6 marzo

2015.

Le

spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore

litigioso di fr. 436'966.65, seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 4 novembre 2019 di AP 1 è parzialmente

accolto. Di conseguenza la

decisione 1° ottobre 2019 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, è

così riformata:

1. La petizione è parzialmente

accolta. Di conseguenza AO 1 è condannata a pagare a AP 1 fr. 208'000.- lordi

(dai quali vanno dedotti i contributi sociali di legge) oltre interessi al 5%

dal 6 marzo 2015.

2.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi di fr. 18’000.-

sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

II. Le spese processuali d’appello di fr. 18’000.- sono

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

III. Notificazione:

- avv. ;

- studio legale ;

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).