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Decisione

12.2019.186

Società anonima - scioglimento per mancanza di domicilio - ricorso

20 dicembre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e

dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di

specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;

che la presente procedura

avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere

passiva di fronte all’ingiunzione, avesse ripristinato tempestivamente la

Considerandi

situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo carico le spese

processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012

4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24

giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre

2013.

inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015

inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);

che in definitiva il

ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che

precedono.

Dispositivo

Per questi motivi

decide: 1. Il ricorso 20 dicembre 2018 di RI 1 in liquidazione è parzialmente

accolto nel senso che i dispositivi n. 1

e 2 della decisione 10 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio sono

annullati.

Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata viene modificato e l’ammenda

ridotta a fr. 100.-, mentre i dispositivi n. 3 e 5 rimangono invariati.

2. Le spese processuali

di fr. 200.-, anticipate dalla ricorrente, sono poste integralmente a suo

carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

(Giudice Bozzini)

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).