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Decisione

12.2019.187

Procedura nei casi manifesti: espulsione del conduttore in mora, Procedura nei casi manifesti preclusione del convenuto: richiesta di rinvio dell’udienza tardiva e non motivata; fatti non contestati

15 gennaio 2020Italiano9 min

i giudici d’appello dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.187

Lugano

15 gennaio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1178

della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 4 ottobre 2019

da

AO

1

rappr. da: RA 1

contro

AP

1

Chiedente, nella

procedura sommaria nei casi manifesti, l’espulsione del convenuto dall’ente

locato, e che il Pretore ha accolto con decisione 6 novembre 2019, a margine

dell’udienza alla quale il convenuto non è comparso;

appellante il

convenuto con appello 7/14 novembre 2019, con il quale chiede di annullare

la decisione impugnata;

preso atto delle

osservazioni 29 novembre 2019 con cui l’istante si oppone al gravame;

letti ed esaminati gli

atti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. AO

1 ha ceduto in locazione uno spazio commerciale situato al piano terreno e al

primo piano di uno stabile sito in __________ a __________ a __________ Sagl.

Nel 2016 quest’ultima ha ceduto in sublocazione parte della superfice

menzionata a AP 1. A seguito di difficoltà sorte tra loro, la sublocatrice e il

subconduttore, con scrittura privata (doc. C) hanno deciso di comune accordo di

terminare il rapporto di sublocazione a far tempo dal 31 dicembre 2016. Dal 1°

gennaio 2017 la superfice occupata da AP 1 sarebbe divenuta oggetto di un nuovo

contratto di locazione da stipulare direttamente con AO 1 (doc. C). Il 13

febbraio 2017 AO 1 ha inviato a AP 1 un contratto di locazione commerciale

concernente l’oggetto menzionato, da questi mai controfirmato (doc. D).

2. Con

scritto 4 luglio 2019 la rappresentante di AO 1 ha notificato a AP 1 una

diffida per il pagamento di fr. 75'000.- a titolo di pigioni scoperte dal 1° gennaio

2017 al 30 giugno 2019, con la comminatoria della disdetta in caso di mancato

pagamento entro i termini ivi indicati (doc. A).

3. In

data 8 agosto 2019AO 1, per il tramite della sua rappresentante, ha comunicato a

AP 1, mediante il modulo ufficiale, la disdetta del contratto avente per

oggetto il locale commerciale sito in via __________ a __________ per il 30

settembre 2019 (doc. B).

4. AO

1, costatato che non era avvenuta la riconsegna del locale, con istanza 4

ottobre 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona

l’espulsione immediata del conduttore.

5. Con

invio raccomandato 7 ottobre 2019 il Pretore ha citato le parti a comparire il

4 novembre 2019 alle 14.30 per procedere al contraddittorio, avvertendole in

merito alle conseguenze di una mancata comparsa ai sensi dell’art. 234 CPC. Con

scritto 30 ottobre 2019, ricevuto dalla Pretura il 4 novembre 2019, AP 1 ha

chiesto il rinvio dell’udienza “a causa di un impegno di lavoro non

programmato”.

6. All’udienza

del 4 novembre 2019 per la parte convenuta nessuno ha fatto atto di comparsa.

Il Pretore, dopo avere intimato alla locatrice la richiesta di rinvio della

controparte, l’ha respinta, considerato che la stessa gli era pervenuta solo

quel giorno ed era quindi intempestiva e che i motivi a sua giustificazione

della stessa non risultavano né documentati né comprovati. Nel merito,

l’istante ha confermato la domanda di espulsione, precisando che il contratto

di locazione era stato concluso verbalmente e per atti concludenti sulla base della

scrittura privata (doc. C) e del “contratto di locazione commerciale”

inviato al conduttore ma da questi mai ritornato firmato (doc. D).

7. Con

decisione 6 novembre 2019 il Pretore, esaminati gli atti, ha ritenuto i fatti

non contestati. Accertata l’esistenza di una valida disdetta straordinaria per

mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, ha considerato adempiuti i

presupposti per ordinarne lo sfratto nella procedura sommaria nei casi

manifesti, che ha pronunciato, con le comminatorie di rito.

8. AP

1 ha inoltrato in data 7 novembre 2019 un appello, completato il 14 novembre

2019, rilevando una violazione del suo diritto di essere sentito per non essere

stato “avvisato tempestivamente (anche telefonicamente) che l’udienza

si sarebbe tenuta comunque”.

Con osservazioni (correttamente:

risposta) 29 novembre 2019 l’istante ha chiesto di respingere l’appello.

8.1 Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.), garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui violazione implica di

principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2 con rinvio). Qualora

una parte sia impossibilitata a partecipare a un'udienza, essa può chiederne il

rinvio. Secondo l'art. 135 lett. b CPC il giudice può

rinviare la comparizione se una richiesta è presentata tempestivamente e i motivi sono sufficienti. Nell'esercitare il suo potere di

apprezzamento il giudice non deve interpretare blandamente la norma, ma deve

procedere a una ponderazione tra l'interesse a una trattazione celere della

causa e il diritto di essere sentito delle parti (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art.

135 CPC), esigendo perlomeno che il richiedente renda verosimile il motivo d'impedimento

e l'impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, così come, ove

invochi concomitanze con altri impegni professionali, che gli stessi non sono

stati appositamente assunti o misconoscendo la data di udienza già fissata in

precedenza. Ciò vale a maggior ragione per le procedure semplificate e

sommarie, che hanno una componente endogena di celerità, cosicché una maggiore

severità è immanente alla loro natura (sentenza della CEF inc.

14.2015.144 del 17 novembre 2015, consid. 2.3; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa

ed., Vol. 1, n. 5 ad art. 135 CPC). La richiesta di rinvio dev'essere formulata

non appena la parte è a conoscenza del motivo giustificante il rinvio. Una

richiesta formulata il giorno precedente l'udienza o addirittura il giorno

stesso, sarà accolta soltanto se è invocato un motivo grave (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 135 CPC).

Non esiste alcun diritto al rinvio di una comparizione; in difetto di risposta alla

richiesta di rinvio la parte richiedente deve presumere che questa è stata

respinta e che la data della comparizione resta valida. Se la parte richiedente

non compare all’udienza senza essersi informata sulla decisione di rinvio, si

applicano le conseguenze della mancata comparizione (sentenza del TF del 13

maggio 2014 5A_121/2014 consid. 3.3).

8.2 In

concreto, contrariamente a quanto pretende l’appellante, il Pretore non ha

violato il suo diritto di essere sentito per non averlo avvisato che l’udienza

si sarebbe tenuta comunque, atteso che in assenza di risposta alla richiesta di

rinvio incombeva a lui farsi parte diligente (sentenza del TF del 13 maggio

2014 5A_121/2014 consid. 3.3), ciò che non è avvenuto. La richiesta di rinvio

dell’udienza, giunta in Pretura il giorno stesso dell’udienza, è chiaramente

intempestiva, tanto più che l’udienza era stata fissata il 7 ottobre 2019,

ossia con oltre tre settimane di anticipo. Del resto l’appellante non contesta

la tardività della richiesta né pretende di essere stato impossibilitato a

inoltrarla prima. Egli nemmeno rende verosimile il motivo dell'impedimento. Motivi

professionali non sono di principio idonei a giustificare una richiesta di

rinvio, salvo casi particolari (cfr. BSK ZPO-Brändli/Bühler, n. 23 ad art. 135 CPC; Weber in: Oberhammer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, n. 3 ad art. 135 CPC; Huber

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 10 ad art.

135), che qui neppure sono fatti valere. L’appellante non pretende nemmeno che

l'impegno lavorativo fosse strettamente personale da non potere essere svolto

da altri, né che dalla citazione all'udienza fosse intervenuto un grave motivo

o un'urgenza tale da impedirgli di presentarsi il giorno fissato, l’impegno di

lavoro “non programmato” menzionato nella richiesta non essendo comunque

stato reso verosimile con adeguati giustificativi. In

queste circostanze la decisione del primo giudice di non concedere un rinvio

non costituisce pertanto un errore di diritto.

9. L’udienza

del 4 novembre 2019 è avvenuta dopo regolare e valida notifica in assenza del

convenuto senza valida giustificazione, di modo che egli è precluso e non può

dunque più contestare i fatti esposti dall’istante. Le nuove argomentazioni sviluppate

e i nuovi documenti da lui prodotti in questa sede non possono essere ammessi,

Fatti

i giudici d’appello dovendo decidere solo sulla base delle argomentazioni e

delle prove assunte dal giudice di prima sede (sentenza del Tribunale federale

4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II CCA 12 marzo 2013,

inc. 12.2013.30). L’appello, fondato su nuove argomentazioni e nuovi mezzi di

prova è pertanto irricevibile e non può essere esaminato nel merito. Lo stesso

si rileverebbe comunque infondato: l’obiezione circa un asserito accordo di

sospensione del pagamento delle pigioni “fino all’ottenimento dei relativi

permessi” per “esercitare la mia attività in piena libertà, oltre

che non sufficientemente sostanziata di modo che è inammissibile, risulta

ininfluente ai fini del giudizio a fronte della mora nel pagamento delle

pigioni e di una conseguente valida disdetta ai sensi dell’art. 257d cpv. 2 CO.

L’esistenza di un tale accordo non può infatti essere dedotta dal solo fatto di

non avere ricevuto alcuna richiesta da parte della locatrice di ritornare il

contratto firmato o di “rientrare con gli affitti arretrati” per tutto il

periodo della locazione.

10. La tassa di

giustizia è fissata in applicazione dell’art. 9 cpv. 3 LTG. A RA 1 che non ha

dimostrato di essere una rappresentante professionalmente qualificata ai sensi

dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC (in relazione con l’art. 12 cpv. 1 lett. a

della Legge cantonale di complemento al CPC) e non ha chiesto un’indennità per

inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non possono essere

riconosciute ripetibili.

11. Il valore

litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale è inferiore a fr.

15'000.-.

Per

questi motivi

decide:

1. L’appello 7/14

novembre di AP 1, è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese processuali

di complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).