Lexipedia

Decisione

12.2019.188

Banca - responsabilità per la mancata immediata conversione in CHF di una somma bonificata in EUR al cliente

7 gennaio 2021Italiano24 min

conseguenza la decisione 14 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.188

Lugano

7 gennaio 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.103

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13

maggio 2016 da

AO

1

rappr. da PA 2

contro

AP

1

rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di

CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015 nonché l’accertamento

che nessuna spesa poteva essere posta a suo carico in relazione alla tenuta del

conto in EUR n. __________;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14 ottobre 2019 ha parzialmente

accolto, e meglio limitatamente alla pretesa volta al pagamento di CHF 173'446.11

oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015;

appellante la convenuta con appello 12 novembre 2019,

con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente

la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 13 gennaio 2020 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 6

novembre 2014 (doc. 9) la cittadina __________ domiciliata in Svizzera AO 1 ha

aperto presso la __________ __________ di AP 1 il conto di base in CHF n. __________,

di cui si è fatta rilasciare l’IBAN __________, doc. B). Essa aveva allora spiegato

al consulente della banca __________ P__________ che sul conto avrebbero in

particolare dovuto esserle bonificati, a breve, circa EUR 1'000'000.-.

2.

Il 3 dicembre 2014 (doc. 10) __________

P__________ ha comunicato al notaio __________ H__________, su richiesta di

quest’ultimo (il quale in precedenza gli aveva detto o comunque gli aveva lasciato

intendere di essere stato incaricato dell’esecuzione del versamento di quella

somma, cfr. doc. 12: “lui sa già tutto”), gli IBAN delle rubriche in CHF

(__________) rispettivamente in EUR (__________) del conto aperto a nome di AO

1.

Il 5 gennaio 2015 la banca ha ricevuto un bonifico di

EUR 994'673.56 a favore di AO 1 proveniente dalla figlia B__________ __________

e lo ha accreditato, così come indicato nell’ordine di bonifico, munito del relativo

IBAN, sulla sua rubrica in EUR (ritenuto che l’avviso di accredito in tal senso

all’indirizzo di AO 1 è stato allestito il 26 gennaio 2015, cfr. doc. 7).

Il

9 gennaio 2015 il notaio __________ H__________ ha telefonato in banca per sapere

se e quando il bonifico era stato effettuato (doc. 16), ricevendo da __________

P__________ l’informazione che il bonifico in questione, per l’appunto di EUR

994'673.-, era avvenuto in una data imprecisata, era stato ricevuto il 5

gennaio 2015 ed era stato accreditato con valuta 6 gennaio 2015.

Alle

13.49 del 15 gennaio 2015, dopo che verso le 10.30 di quel giorno la Banca

Nazionale Svizzera aveva comunicato l’abbandono della soglia minima di cambio

di 1.- EUR per 1.20 CHF in vigore dal 6 settembre 2011 (ciò che aveva sin da

subito portato a un cambio CHF/EUR di circa 1 a 1), il notaio __________ H__________

ha telefonato in banca (doc. 19), chiedendo di effettuare una verifica sul

conto di AO 1, e meglio - come rilevato dalla convenuta con la risposta (ad 14)

e non contestato dall’attrice nella replica (ad 14) - di verificare se la somma

bonificatale in EUR fosse stata nel frattempo convertita in CHF.

3. Il 23

gennaio 2015 AO 1, a seguito del ricevimento il 19 gennaio 2015 di due invii

denominati “attestazione bancaria per scopo fiscale al 31 dicembre 2014”

attestanti l’esistenza a quel momento di due rubriche a suo nome in CHF e in

EUR entrambe con saldo pari a zero (doc. D), ha comunicato alla banca la sua

sorpresa “poiché non ho mai avuto l’intenzione, né ho aperto, un conto corrente

in EUR e non ho mai ricevuto da parte di AP 1 comunicazione dell’apertura del

conto corrente in EUR” e ha chiesto la chiusura di quest’ultimo conto

corrente (doc. E).

Dopo essere poi stata

informata dalla banca che la somma di EUR 994'673.56 bonificatale dalla figlia era

stata sin dall’inizio accreditata, e in seguito era sempre rimasta, sulla sua rubrica

in EUR senza essere mai stata convertita in CHF, essa, ottenuto finalmente il

17 aprile 2015 (doc. I) che quell’importo fosse convertito in tale valuta, il 30

aprile 2015 (doc. N) ha preteso il risarcimento del danno subito, pari alla

differenza di cambio fra il tasso del 6 gennaio 2015 e quello del 17 aprile

2015.

4. Con

petizione 13 maggio 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad

agire (doc. R), ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di

CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015, somma

corrispondente alla differenza fra i CHF che essa, cambiando gli EUR 994'673.56,

avrebbe ottenuto il 6 gennaio 2015 (CHF 1'195'420.53) e quelli che aveva invece

incassato il 21 aprile 2015 (CHF 1'021'974.41), nonché l’accertamento che

nessuna spesa poteva essere posta a suo carico in relazione alla tenuta del

conto in EUR n. __________. Essa ha rilevato di aver sin dall’inizio impartito

l’istruzione di convertire in CHF gli EUR che le sarebbero stati bonificati, di

non aver mai richiesto prima del 15 gennaio 2015 l’apertura di una rubrica in

EUR, di cui per altro mai era stata messa a conoscenza, e di non essere stata informata

prima di quella data che la somma bonificatale le fosse invece stata

accreditata in tale valuta.

La

convenuta si è opposta alla petizione.

5. Esperita

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con

decisione 14 ottobre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,

ha condannato la convenuta al pagamento di

CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015, ponendo

la tassa di giustizia e le spese, di complessivi di CHF 5’240.-, a carico della

convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 13’000.- per

ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto fondata unicamente la pretesa attorea

volta al risarcimento della perdita

subita a seguito della differenza di

cambio CHF/EUR.

6.

Con l’appello 12 novembre 2019

che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13 gennaio 2020, la

convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione, e dunque anche per quanto riguardava la pretesa

ammessa dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi.

7. Il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice

dovesse essere accolta già per il fatto che l’istruzione data dall’attrice a __________

P__________ di aprire una relazione bancaria in CHF e non in EUR, nonostante essa

gli avesse comunicato che su quel conto doveva arrivare almeno un importo di

circa EUR 1'000'000.-, che non era la valuta del conto, dimostrava chiaramente

che l’intendimento di quest’ultima era quello di convertire immediatamente quella

somma in CHF. In tali circostanze, l’iniziativa della convenuta di aprire un

conto in EUR, senza aver ricevuto alcuna istruzione in tal senso dall’attrice e

senza averla poi informata (le istruzioni date dal notaio __________ H__________

e le informative fornite a quest’ultimo essendo invece irrilevanti, siccome

dalla sua testimonianza non risultava che egli fosse al beneficio di una

procura sul conto o che, contrariamente a quanto da lui stesso preteso nel doc.

19, fosse il rappresentante dell’attrice), costituiva una violazione del

contratto di mandato pacificamente venuto in essere tra le parti in causa.

Era invece a torto che la convenuta si

era prevalsa della clausola contenuta nell’art. 8 delle condizioni generali

(doc. C), secondo cui “i versamenti in una moneta per la quale non risulta

aperto un conto corrispondente possono essere accreditati su un conto già esistente

oppure essere lasciati nella moneta originaria; la banca è autorizzata altresì

ad aprire nuovi conti a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti

in moneta straniera”: la clausola, oltre ad essere inapplicabile siccome palesemente

viziata da inusualità, non poteva infatti essere intesa come un’autorizzazione

ad agire contrariamente alle istruzioni del cliente e senza neppure avergliene

data comunicazione.

Non era infine stato provato che prima del

15 gennaio 2015 l’attrice fosse stata informata dalla convenuta o dal notaio __________

H__________, che nella sua testimonianza lo aveva negato, che la banca aveva

aperto un conto in EUR e che la somma bonificatale le era stata accreditata in tale

valuta.

8. Con la prima

censura d’appello la convenuta ha contestato, sia in fatto che in diritto, la

conclusione pretorile secondo cui al momento dell’apertura del conto __________

P__________ avrebbe ricevuto dall’attrice l’istruzione di far immediatamente convertire

in CHF ogni eventuale somma che le sarebbe stata bonificata in EUR. La censura merita

di essere accolta.

8.1. La convenuta ha

ragione laddove ha evidenziato, in fatto, che, contrariamente a quanto

accertato dal giudice di prime cure, non si poteva ritenere che __________ P__________

avesse a suo tempo ricevuto dall’attrice l’istruzione di non aprire un conto

bancario (anche) in EUR, oltre che beninteso a quello di base in CHF.

Non è innanzitutto vero, ma

in ogni caso ciò sarebbe irrilevante, che tale circostanza, addotta

asseritamente dall’attrice alle cifre 1-3 della petizione (risposta all’appello

p. 7), non sarebbe nemmeno stata contestata nella risposta di causa: in quei

punti della petizione l’attrice si era in effetti limitata a sostenere di aver

allora chiesto l’apertura di un conto in CHF, per cui una contestazione da

parte della convenuta, comunque avvenuta a p. 9 della risposta (laddove aveva

sostenuto che “non corrisponde al vero che e contrasta con le risultanze

documentali che l’attrice avrebbe chiesto di aprire una relazione

esclusivamente in CHF”), neppure si sarebbe imposta.

Nessuna delle prove

assunte ed in particolare nemmeno quelle menzionate in questa sede dall’attrice

(risposta all’appello p. 7) hanno inoltre permesso di confermare quella

circostanza: il fatto che all’attrice sia stato subito rilasciato un documento

riportante l’IBAN del conto in CHF (doc. B), che __________ P__________ abbia

riferito che “l’attrice non mi disse di non aprire un conto in EUR, ma non

mi disse neppure di aprirne uno in questa valuta” (verbale 29 settembre

2017 p. 5) e che la stessa attrice nella sua deposizione abbia dichiarato di

avergli detto che “che volevo aprire un conto in franchi svizzeri”

(verbale 29 settembre 2017 p. 7) è ancora lungi dal provare quanto accertato

dal Pretore.

8.2. Da parte sua l’attrice,

sempre con riferimento ai fatti rilevanti, ha rimproverato al giudice di prime

cure di non aver accertato che al momento dell’apertura del conto essa aveva

comunicato a __________ P__________ che le somme che le sarebbero state

bonificate dovevano essere direttamente accreditate in CHF, visto che essa

aveva la necessità di estinguere un suo debito ipotecario in CHF. Il rilievo è

solo in parte fondato.

Non è innanzitutto vero

che l’istruzione di accreditare direttamente sul suo conto in CHF le somme

bonificatele in EUR, addotta dall’attrice alla cifra 3 della petizione

(risposta all’appello p. 9), sarebbe persino rimasta incontestata negli

allegati preliminari: la convenuta, a p. 9, 11 e 14 della duplica, aveva in

effetti sottolineato che “non corrisponde al vero e si contesta che detto

bonifico doveva essere convertito in franchi svizzeri” e che “si

contesta l’affermazione di controparte nella misura in cui indica che l’importo

che sarebbe stato ricevuto in EUR era da accreditare sul conto in CHF”,

aggiungendo che “è insostenibile l’affermazione di controparte secondo cui «la

signora AO 1 attendeva semplicemente una somma di denaro dalla figlia, a titolo

di mutuo da accreditare sul conto franchi»”.

È invece vero che al

momento dell’apertura del conto __________ P__________ era stato informato

dall’attrice che le somme che le sarebbero pervenute sarebbero state usate, almeno

in parte, per ammortizzare un debito ipotecario in CHF, tale circostanza

essendo stata ammessa dalla convenuta a p. 7 della risposta (laddove aveva dato

“atto che durante tale riunione sono anche stati oggetto di discussione

l’eventualità … dell’ammortamento di crediti ipotecari”) e confermata da __________

P__________ (secondo cui “in occasione di questo appuntamento ricordo che

l’attrice mi disse … che una parte dei fondi sarebbero stati usati per un

ammortamento ipotecario di immobili”, verbale 29 settembre 2017 p. 5). Non

è per contro stato provato, non essendo sufficiente quanto deposto dall’attrice

(secondo cui “tale importo doveva essere versato su un conto in franchi

svizzeri perché volevo estinguere un mutuo ipotecario in franchi svizzeri ...

dissi a P__________ che l’importo del mutuo ipotecario da estinguere era di CHF

900'000.-”, verbale 29 settembre 2017 p. 7), le cui dichiarazioni, non

confermate da altre risultanze istruttorie, hanno oltretutto una forza

probatoria ridotta (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo

2018 consid. 4.2.2), che le somme bonificatele in EUR avrebbero dovuto essere

convertite in CHF immediatamente al momento del loro ricevimento, tanto più che

nemmeno era stato preteso e provato che l’ammortamento del mutuo ipotecario, subordinato

alla sua disdetta con un preavviso di 6 mesi che a quel momento non era ancora

stata significata dall’attrice (“il mutuo ipotecario presso la Banca __________

scadeva il 30 giugno 2015 e se volevo estinguerlo dovevo dare la disdetta 6 mesi

prima, e dunque era importante che questo importo arrivasse entro il 31

dicembre 2014. Nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per

sapere se era arrivato l’importo in questione, poiché ormai a quella data non

potevo più disdire per il 30 giugno 2015 il mutuo ipotecario presso la Banca __________”,

verbale 29 settembre 2017 p. 8), avrebbe potuto e dovuto avvenire subito.

8.3. Nel caso di specie, contrariamente

a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dal solo fatto, appurato ai

considerandi precedenti, che __________ P__________ fosse stato richiesto

dall’attrice di aprire una relazione bancaria di base in CHF e fosse stato

informato che su quel conto sarebbe stato bonificato un importo di circa EUR

1'000'000.- destinato ad essere in parte usato per ammortizzare un debito

ipotecario in CHF (senza però che sia stato provato che l’operazione poteva e

doveva avvenire immediatamente al momento del ricevimento del denaro), non si

può assolutamente ancora concludere, in diritto, ed in particolare in base al

principio dell’affidamento (art. 18 CO), che il consulente della banca e con

lui la convenuta fossero confrontati con l’istruzione di convertire

immediatamente in CHF tutte le somme che le sarebbero state bonificate in EUR. L’esistenza

di un’istruzione in tal senso non è stata dimostrata.

9. In un

secondo capitolo la convenuta ha ribadito che la clausola contenuta nell’art. 8

delle condizioni generali (doc. C) le permetteva non solo di lasciare nella

moneta originaria i versamenti effettuati in una moneta per la quale non

risultava essere stato aperto un conto corrispondente ma anche di aprire nuovi

conti (o rubriche) a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti

in moneta straniera, aggiungendo che non poteva invece essere condivisa l’opposta

conclusione pretorile secondo cui una tale clausola, oltre ad essere

inapplicabile siccome palesemente insolita, non avrebbe potuto essere intesa

come un’autorizzazione ad agire contrariamente alle istruzioni del cliente e

senza neppure avergliene data comunicazione. La censura è fondata.

9.1. È innanzitutto a

ragione che la convenuta ha rilevato che l’attrice non aveva mai sostenuto che

la clausola potesse essere insolita per cui il giudice di prime cure non

avrebbe potuto escluderne l’applicazione sulla base di quell’argomentazione

(art. 55 CPC). Nulla permette comunque di ritenere che una clausola del genere

fosse effettivamente insolita e con ciò inapplicabile.

9.2. Non avendo l’attrice

dato, o provato di aver dato, un’istruzione in senso contrario (cfr. supra

consid. 8.3) e non risultando che la clausola in questione esigeva che il

cliente fosse preventivamente informato nel caso in cui la banca avesse lasciato

nella moneta originaria i versamenti effettuati in una moneta per la quale non

risultava essere stato aperto un conto corrispondente rispettivamente avesse aperto

nuovi conti (o rubriche) - che non era pertanto un mero conto transitorio - a

nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti in moneta straniera, nemmeno

le ulteriori motivazioni esposte dal giudice di prime cure nella sua decisione per

escluderne l’applicazione possono essere condivise.

9.3. L’accredito sulla

rubrica in EUR del conto dell’attrice da parte della convenuta risulta in

definitiva legittimo e ciò anche qualora, come preteso dall’attrice, __________

P__________ non fosse stato a suo tempo autorizzato a comunicare al notaio __________

H__________ l’IBAN di quella rubrica: in base alla clausola l’accredito avrebbe

in effetti potuto avvenire con quelle stesse modalità anche se, per ipotesi, il

notaio __________ H__________ non fosse stato in possesso dell’IBAN di quella

rubrica e nell’ordine di bonifico fosse dunque stato indicato che la somma

bonificata in EUR doveva essere accreditata sulla rubrica in CHF.

10. Assodato con ciò che

la convenuta non aveva violato il contratto con l’attrice (e se anche lo avesse

fatto ciò non sarebbe stato causale, cfr. supra consid. 9.3) laddove il

14 novembre 2014 (cfr. doc. D), in vista del preannunciato accredito in EUR, aveva

aperto una nuova rubrica in EUR a nome di quest’ultima e il 6 gennaio 2015 (cfr.

doc. 7) aveva poi provveduto ad accreditare su quella rubrica il bonifico di

EUR 994'673.56, resta da esaminare se la convenuta possa essere tenuta al

risarcimento nei confronti della controparte per non averle trasmesso, prima

del 15 gennaio 2015, né gli estratti conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche

in CHF e in EUR né soprattutto l’avviso dell’accredito di EUR 994'673.56 con

valuta 6 gennaio 2015.

Il quesito dev’essere

risolto negativamente.

10.1. Questa Camera ha in

effetti maturato il convincimento che, al di là del fatto che il notaio __________

H__________ fosse stato o meno il rappresentante dell’attrice e dunque le

istruzioni / informative da lui date e/o ricevute potessero o meno esserle

imputate direttamente, l’attrice stessa prima del 15 gennaio 2015 era senz’altro

a conoscenza del fatto che la somma bonificatale era stata accreditata dalla

convenuta nella sua rubrica in EUR e ciononostante non aveva avuto nulla da

ridire.

10.1.1. Certo, il notaio __________

H__________ ha affermato che “non ho informato l’attrice che era

stato accreditato in erogazione del mutuo un importo in EUR sul suo conto

presso la convenuta … ripeto che di ciò non ho informato la signora AO 1”

(verbale 29 settembre 2017 p. 2) e anche l’attrice ha a sua volta dichiarato

che “l’avv. H__________ non mi ha detto che era arrivato l’importo in EUR; …

anche mia figlia non mi ha dato notizia dell’arrivo dell’importo in EUR”

(verbale 29 settembre 2017 p. 7).

10.1.2. Ma queste due

dichiarazioni non sono assolutamente credibili.

10.1.2.1. La testimonianza con cui

il notaio __________ H__________ ha negato di aver informato l’attrice che la

somma bonificatale era stata accreditata dalla convenuta nella sua rubrica in

EUR è incongruente. A parte il fatto che egli in almeno altre due occasioni

aveva riferito i fatti in modo erroneo (rilevando da una parte che “nei

rapporti con AP 1 non mi sono mai presentato come rappresentante di AO 1”

salvo poi aver dovuto prendere atto che “mi viene mostrato il doc. 19, con

riferimento alla parte in cui dico alla segretaria di P__________ che avevo la

facoltà di rappresentare l’attrice: preciso che posso aver detto ciò” ed

evidenziando dall’altra che “ho saputo da P__________ …, e meglio penso

nella seconda metà di gennaio 2015, della valuta con cui B__________ __________

aveva effettuato il versamento in favore dell’attrice” salvo poi aver

dovuto prendere atto, dopo che “mi viene mostrato il doc. 16”, che

l’informazione gli era stata data da __________ P__________ già il 9 gennaio

2015, cfr. verbale 29 settembre 2017 p. 3 seg.), sicché in generale la sua

credibilità risulta già parzialmente compromessa, si osserva che costui, oltre

ad aver ammesso di aver informato dell’avvenuto bonifico B__________ __________

(verbale 29 settembre 2017 p. 2), ha per finire concesso che “può quindi

essere che con la telefonata di cui al doc. 16” - come detto del 9 gennaio

2015 - “io cercassi di sapere se i soldi erano arrivati vista la premura

dell’attrice di cui ho detto prima”, aggiungendo che il fatto che nella

telefonata di cui al doc. 19 - come detto del 15 gennaio 2015 - egli si fosse

definito quale rappresentante dell’attrice era da ricondurre alla sua “preoccupazione

… di sapere se i soldi … erano entrati a AP 1” (verbale 29 settembre 2017

p. 3 seg.). Ora, a fronte della “premura dell’attrice” di sapere se il

bonifico le era stato nel frattempo accreditato, è del tutto inverosimile che

egli, dopo aver raccolto quell’informazione dalla convenuta nell’ambito della

telefonata del 9 gennaio 2015 di cui al doc. 16, non abbia poi prontamente

provveduto a riportarne l’esito all’attrice. Quanto alla “preoccupazione”

per la posizione dell’attrice da lui esternata in occasione della telefonata

del 15 gennaio 2015, la stessa era evidentemente dovuta alla circostanza che

poche ore prima la Banca Nazionale Svizzera aveva comunicato l’abbandono della

soglia minima di cambio CHF/EUR, ciò che aveva causato un’importante perdita di

valore, pari a circa il 20%, delle somme, come quelle dell’attrice, che erano

state accreditate in EUR.

10.1.2.2. Anche la deposizione con

cui l’attrice ha negato di aver ricevuto dalla figlia B__________ __________ e dal

notaio __________ H__________ una qualsiasi informazione sulla somma a lei

bonificata e accreditata è incongruente. Intanto si osserva che le

dichiarazioni da lei rilasciate in merito al suo disinteresse a disporre di una

tale informazione, invero già smentite anche dal notaio __________ H__________,

erano del tutto illogiche (non essendo comprensibile per quale ragione essa,

pur avendo dato atto con pertinenza che “avevo una certa urgenza a ricevere

l’importo in questione, poiché il mutuo ipotecario … scadeva il 30 giugno 2015

e se volevo estinguerlo … era importante che questo importo arrivasse

entro il 31 dicembre 2014”, avesse poi cambiato idea tanto che “non mi

sono informata verso la fine di dicembre 2014 se era già arrivato l’importo”

e neanche “nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per

sapere se era arrivato l’importo in questione”, verbale 29 settembre 2017

p. 8), ciò che in generale non concorre certo ad accrescere la sua credibilità,

tutt’altro. Ma in ogni caso, dalle dichiarazioni del notaio __________ H__________

si è potuto concludere da una parte che una tale informativa le era già stata

fornita da lui e dall’altra che egli aveva comunque informato a tale proposito B__________

__________, ciò che pure induce a ritenere, stante lo stretto rapporto di

parentela tra lei e l’attrice e gli ottimi rapporti che intercorrevano tra loro

(tali da aver indotto la prima a mutuare alla seconda gli EUR 994'673.56 oggetto

del bonifico), che un’analoga informativa possa esserle stata fornita anche da

quest’ultima (e ciò nonostante l’attrice si sia poi premurata di negarlo, cfr. verbale

29 settembre 2017 p. 7). Del resto, se non fosse già stata informata del

bonifico e dell’accredito in EUR nonché dell’importante perdita di valore che a

seguito dell’abbandono della soglia minima di cambio CHF/EUR da parte della

Banca Nazionale Svizzera le era in tal modo derivata, non si vede proprio per

quale motivo essa il 23 gennaio 2015 (doc. E), al ricevimento il 19 gennaio

2015 di due invii denominati “attestazione bancaria per scopo fiscale al 31

dicembre 2014” (doc. D), avrebbe deciso di comunicare alla convenuta la sua

sorpresa per l’esistenza anche di un conto in EUR e di chiederle la chiusura di

quel conto: in effetti a fronte di due documenti che attestavano solo l’esistenza

di due rubriche a suo nome in CHF e in EUR entrambe con saldo pari a zero (doc.

D), nessuna persona, a meno che intendesse poi contestare proprio un accredito

avvenuto nel frattempo nella rubrica in EUR, avrebbe ragionevolmente agito in

tal modo.

10.2. Ma a ben vedere l’esito

della causa non sarebbe stato diverso nemmeno se, per ipotesi, l’attrice prima

del 15 gennaio 2015 non fosse stata a conoscenza del fatto che la somma

bonificatale il 6 gennaio 2015 era stata accreditata nella sua rubrica in EUR.

È in effetti

incontestabile, quand’anche si volesse ammettere - senza tuttavia concederlo, atteso

che le clausole contrattuali (cfr. doc. C e 9) non si esprimevano sul tema e la

prassi bancaria prevede termini di trasmissione anche di 30 giorni o di un mese

(cfr. per esempio Banca __________, __________ __________, Banca Cantonale __________)

- che il fatto di non aver trasmesso prima del 15 gennaio 2015 né gli estratti

conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche in CHF e in EUR con saldo pari a zero

né l’avviso di accredito del bonifico ricevuto il 6 gennaio 2015 fosse

costitutivo di una violazione contrattuale, che quest’ultima non sarebbe stata

causale per l’insorgenza del danno preteso dall’attrice.

Come già detto, l’attrice aveva

sempre sostenuto di aver dato a __________ P__________ l’istruzione di

convertire immediatamente in CHF tutte le somme che le sarebbero state

bonificate in EUR. In tali circostanze essa, non essendo per altro prevedibile

che la Banca Nazionale Svizzera di lì a poco avrebbe abbandonato la soglia

minima di cambio CHF/EUR, non avrebbe con ogni evidenza avuto da ridire

qualora, sulla base degli estratti conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche

in CHF e in EUR, fosse venuta a conoscenza dell’esistenza di una rubrica in

quest’ultima valuta (come già accennato supra al consid. 10.1.2.2).

Ma non solo. L’attrice aveva

sempre sostenuto che il cambio in CHF delle somme bonificatele in EUR sarebbe

stato necessario per permetterle di estinguere un mutuo ipotecario. Ora, non

avendo essa poi provveduto, per sua stessa ammissione, a significare la

disdetta del mutuo ipotecario entro il termine del 31 dicembre 2014 (“il

mutuo ipotecario presso la Banca __________ scadeva il 30 giugno 2015 e se

volevo estinguerlo dovevo dare la disdetta 6 mesi prima, e dunque era

importante che questo importo arrivasse entro il 31 dicembre 2014. Nelle prime

settimane di gennaio non mi sono interessata per sapere se era arrivato

l’importo in questione, poiché ormai a quella data non potevo più disdire per il

30 giugno 2015 il mutuo ipotecario presso la Banca __________”, verbale 29

settembre 2017 p. 8), è chiaro che nel corso del mese di gennaio 2015, quando

cioè le somme le sono state bonificate, il prospettato ammortamento per il 30

giugno 2015 non era ormai più fattibile, per cui essa non aveva più la

necessità di convertire in CHF già allora le somme ricevute in EUR, con tra

l’altro le ulteriori spese a suo carico che ciò avrebbe comportato. Stando così

le cose e rammentato che in quel periodo, a fronte di una soglia minima di

cambio CHF/EUR - che, come detto, nessuno immaginava che sarebbe stata

abbondonata di lì a poco dalla Banca Nazionale Svizzera - ed in particolare di

un cambio CHF/EUR che superava di pochissimo 1.20 CHF per 1.- EUR, le sue

fluttuazioni verso il basso (potenzialmente a suo sfavore) sarebbero state minime

e tuttalpiù sarebbero state ipotizzabili delle sue fluttuazioni verso l’alto

(potenzialmente a suo favore), si può ritenere in base al corso ordinario della

vita che l’attrice, anche nel caso in cui avesse ricevuto prima del 15 gennaio

2015 l’avviso dell’accredito in EUR delle somme bonificatale in tale valuta, con

ogni evidenza non avrebbe comunque più dato alla convenuta, se non altro entro

quella data, l’istruzione di convertirle in CHF, per cui non può pretendere di

essere risarcita per la perdita di cambio che si è prodotta successivamente a

tale data.

11. Ne discende, in accoglimento dell’appello della

convenuta, che la petizione deve essere integralmente respinta.

Le spese

giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

106 cpv. 1 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado esse sono state

calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 173'446.11.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

Fatti

I. L’appello 12 novembre 2019 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la decisione 14 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2.

La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 5'240.-, da anticipare così

come anticipate, sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta

CHF 13'000.- a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 8’000.- sono a

carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 6'000.- per ripetibili

di appello.

III. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).