12.2019.188
Banca - responsabilità per la mancata immediata conversione in CHF di una somma bonificata in EUR al cliente
7 gennaio 2021Italiano24 min
conseguenza la decisione 14 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.188
Lugano
7 gennaio 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.103
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 13
maggio 2016 da
AO
1
rappr. da PA 2
contro
AP
1
rappr. da PA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di
CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015 nonché l’accertamento
che nessuna spesa poteva essere posta a suo carico in relazione alla tenuta del
conto in EUR n. __________;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 14 ottobre 2019 ha parzialmente
accolto, e meglio limitatamente alla pretesa volta al pagamento di CHF 173'446.11
oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015;
appellante la convenuta con appello 12 novembre 2019,
con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 13 gennaio 2020 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 6
novembre 2014 (doc. 9) la cittadina __________ domiciliata in Svizzera AO 1 ha
aperto presso la __________ __________ di AP 1 il conto di base in CHF n. __________,
di cui si è fatta rilasciare l’IBAN __________, doc. B). Essa aveva allora spiegato
al consulente della banca __________ P__________ che sul conto avrebbero in
particolare dovuto esserle bonificati, a breve, circa EUR 1'000'000.-.
2.
Il 3 dicembre 2014 (doc. 10) __________
P__________ ha comunicato al notaio __________ H__________, su richiesta di
quest’ultimo (il quale in precedenza gli aveva detto o comunque gli aveva lasciato
intendere di essere stato incaricato dell’esecuzione del versamento di quella
somma, cfr. doc. 12: “lui sa già tutto”), gli IBAN delle rubriche in CHF
(__________) rispettivamente in EUR (__________) del conto aperto a nome di AO
1.
Il 5 gennaio 2015 la banca ha ricevuto un bonifico di
EUR 994'673.56 a favore di AO 1 proveniente dalla figlia B__________ __________
e lo ha accreditato, così come indicato nell’ordine di bonifico, munito del relativo
IBAN, sulla sua rubrica in EUR (ritenuto che l’avviso di accredito in tal senso
all’indirizzo di AO 1 è stato allestito il 26 gennaio 2015, cfr. doc. 7).
Il
9 gennaio 2015 il notaio __________ H__________ ha telefonato in banca per sapere
se e quando il bonifico era stato effettuato (doc. 16), ricevendo da __________
P__________ l’informazione che il bonifico in questione, per l’appunto di EUR
994'673.-, era avvenuto in una data imprecisata, era stato ricevuto il 5
gennaio 2015 ed era stato accreditato con valuta 6 gennaio 2015.
Alle
13.49 del 15 gennaio 2015, dopo che verso le 10.30 di quel giorno la Banca
Nazionale Svizzera aveva comunicato l’abbandono della soglia minima di cambio
di 1.- EUR per 1.20 CHF in vigore dal 6 settembre 2011 (ciò che aveva sin da
subito portato a un cambio CHF/EUR di circa 1 a 1), il notaio __________ H__________
ha telefonato in banca (doc. 19), chiedendo di effettuare una verifica sul
conto di AO 1, e meglio - come rilevato dalla convenuta con la risposta (ad 14)
e non contestato dall’attrice nella replica (ad 14) - di verificare se la somma
bonificatale in EUR fosse stata nel frattempo convertita in CHF.
3. Il 23
gennaio 2015 AO 1, a seguito del ricevimento il 19 gennaio 2015 di due invii
denominati “attestazione bancaria per scopo fiscale al 31 dicembre 2014”
attestanti l’esistenza a quel momento di due rubriche a suo nome in CHF e in
EUR entrambe con saldo pari a zero (doc. D), ha comunicato alla banca la sua
sorpresa “poiché non ho mai avuto l’intenzione, né ho aperto, un conto corrente
in EUR e non ho mai ricevuto da parte di AP 1 comunicazione dell’apertura del
conto corrente in EUR” e ha chiesto la chiusura di quest’ultimo conto
corrente (doc. E).
Dopo essere poi stata
informata dalla banca che la somma di EUR 994'673.56 bonificatale dalla figlia era
stata sin dall’inizio accreditata, e in seguito era sempre rimasta, sulla sua rubrica
in EUR senza essere mai stata convertita in CHF, essa, ottenuto finalmente il
17 aprile 2015 (doc. I) che quell’importo fosse convertito in tale valuta, il 30
aprile 2015 (doc. N) ha preteso il risarcimento del danno subito, pari alla
differenza di cambio fra il tasso del 6 gennaio 2015 e quello del 17 aprile
2015.
4. Con
petizione 13 maggio 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad
agire (doc. R), ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di
CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015, somma
corrispondente alla differenza fra i CHF che essa, cambiando gli EUR 994'673.56,
avrebbe ottenuto il 6 gennaio 2015 (CHF 1'195'420.53) e quelli che aveva invece
incassato il 21 aprile 2015 (CHF 1'021'974.41), nonché l’accertamento che
nessuna spesa poteva essere posta a suo carico in relazione alla tenuta del
conto in EUR n. __________. Essa ha rilevato di aver sin dall’inizio impartito
l’istruzione di convertire in CHF gli EUR che le sarebbero stati bonificati, di
non aver mai richiesto prima del 15 gennaio 2015 l’apertura di una rubrica in
EUR, di cui per altro mai era stata messa a conoscenza, e di non essere stata informata
prima di quella data che la somma bonificatale le fosse invece stata
accreditata in tale valuta.
La
convenuta si è opposta alla petizione.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
decisione 14 ottobre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato la convenuta al pagamento di
CHF 173'446.11 oltre interessi al 5% dal 6 gennaio al 21 aprile 2015, ponendo
la tassa di giustizia e le spese, di complessivi di CHF 5’240.-, a carico della
convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 13’000.- per
ripetibili. Egli ha in sostanza ritenuto fondata unicamente la pretesa attorea
volta al risarcimento della perdita
subita a seguito della differenza di
cambio CHF/EUR.
6.
Con l’appello 12 novembre 2019
che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 13 gennaio 2020, la
convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, e dunque anche per quanto riguardava la pretesa
ammessa dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
7. Il Pretore ha ritenuto che la pretesa dell’attrice
dovesse essere accolta già per il fatto che l’istruzione data dall’attrice a __________
P__________ di aprire una relazione bancaria in CHF e non in EUR, nonostante essa
gli avesse comunicato che su quel conto doveva arrivare almeno un importo di
circa EUR 1'000'000.-, che non era la valuta del conto, dimostrava chiaramente
che l’intendimento di quest’ultima era quello di convertire immediatamente quella
somma in CHF. In tali circostanze, l’iniziativa della convenuta di aprire un
conto in EUR, senza aver ricevuto alcuna istruzione in tal senso dall’attrice e
senza averla poi informata (le istruzioni date dal notaio __________ H__________
e le informative fornite a quest’ultimo essendo invece irrilevanti, siccome
dalla sua testimonianza non risultava che egli fosse al beneficio di una
procura sul conto o che, contrariamente a quanto da lui stesso preteso nel doc.
19, fosse il rappresentante dell’attrice), costituiva una violazione del
contratto di mandato pacificamente venuto in essere tra le parti in causa.
Era invece a torto che la convenuta si
era prevalsa della clausola contenuta nell’art. 8 delle condizioni generali
(doc. C), secondo cui “i versamenti in una moneta per la quale non risulta
aperto un conto corrispondente possono essere accreditati su un conto già esistente
oppure essere lasciati nella moneta originaria; la banca è autorizzata altresì
ad aprire nuovi conti a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti
in moneta straniera”: la clausola, oltre ad essere inapplicabile siccome palesemente
viziata da inusualità, non poteva infatti essere intesa come un’autorizzazione
ad agire contrariamente alle istruzioni del cliente e senza neppure avergliene
data comunicazione.
Non era infine stato provato che prima del
15 gennaio 2015 l’attrice fosse stata informata dalla convenuta o dal notaio __________
H__________, che nella sua testimonianza lo aveva negato, che la banca aveva
aperto un conto in EUR e che la somma bonificatale le era stata accreditata in tale
valuta.
8. Con la prima
censura d’appello la convenuta ha contestato, sia in fatto che in diritto, la
conclusione pretorile secondo cui al momento dell’apertura del conto __________
P__________ avrebbe ricevuto dall’attrice l’istruzione di far immediatamente convertire
in CHF ogni eventuale somma che le sarebbe stata bonificata in EUR. La censura merita
di essere accolta.
8.1. La convenuta ha
ragione laddove ha evidenziato, in fatto, che, contrariamente a quanto
accertato dal giudice di prime cure, non si poteva ritenere che __________ P__________
avesse a suo tempo ricevuto dall’attrice l’istruzione di non aprire un conto
bancario (anche) in EUR, oltre che beninteso a quello di base in CHF.
Non è innanzitutto vero, ma
in ogni caso ciò sarebbe irrilevante, che tale circostanza, addotta
asseritamente dall’attrice alle cifre 1-3 della petizione (risposta all’appello
p. 7), non sarebbe nemmeno stata contestata nella risposta di causa: in quei
punti della petizione l’attrice si era in effetti limitata a sostenere di aver
allora chiesto l’apertura di un conto in CHF, per cui una contestazione da
parte della convenuta, comunque avvenuta a p. 9 della risposta (laddove aveva
sostenuto che “non corrisponde al vero che e contrasta con le risultanze
documentali che l’attrice avrebbe chiesto di aprire una relazione
esclusivamente in CHF”), neppure si sarebbe imposta.
Nessuna delle prove
assunte ed in particolare nemmeno quelle menzionate in questa sede dall’attrice
(risposta all’appello p. 7) hanno inoltre permesso di confermare quella
circostanza: il fatto che all’attrice sia stato subito rilasciato un documento
riportante l’IBAN del conto in CHF (doc. B), che __________ P__________ abbia
riferito che “l’attrice non mi disse di non aprire un conto in EUR, ma non
mi disse neppure di aprirne uno in questa valuta” (verbale 29 settembre
2017 p. 5) e che la stessa attrice nella sua deposizione abbia dichiarato di
avergli detto che “che volevo aprire un conto in franchi svizzeri”
(verbale 29 settembre 2017 p. 7) è ancora lungi dal provare quanto accertato
dal Pretore.
8.2. Da parte sua l’attrice,
sempre con riferimento ai fatti rilevanti, ha rimproverato al giudice di prime
cure di non aver accertato che al momento dell’apertura del conto essa aveva
comunicato a __________ P__________ che le somme che le sarebbero state
bonificate dovevano essere direttamente accreditate in CHF, visto che essa
aveva la necessità di estinguere un suo debito ipotecario in CHF. Il rilievo è
solo in parte fondato.
Non è innanzitutto vero
che l’istruzione di accreditare direttamente sul suo conto in CHF le somme
bonificatele in EUR, addotta dall’attrice alla cifra 3 della petizione
(risposta all’appello p. 9), sarebbe persino rimasta incontestata negli
allegati preliminari: la convenuta, a p. 9, 11 e 14 della duplica, aveva in
effetti sottolineato che “non corrisponde al vero e si contesta che detto
bonifico doveva essere convertito in franchi svizzeri” e che “si
contesta l’affermazione di controparte nella misura in cui indica che l’importo
che sarebbe stato ricevuto in EUR era da accreditare sul conto in CHF”,
aggiungendo che “è insostenibile l’affermazione di controparte secondo cui «la
signora AO 1 attendeva semplicemente una somma di denaro dalla figlia, a titolo
di mutuo da accreditare sul conto franchi»”.
È invece vero che al
momento dell’apertura del conto __________ P__________ era stato informato
dall’attrice che le somme che le sarebbero pervenute sarebbero state usate, almeno
in parte, per ammortizzare un debito ipotecario in CHF, tale circostanza
essendo stata ammessa dalla convenuta a p. 7 della risposta (laddove aveva dato
“atto che durante tale riunione sono anche stati oggetto di discussione
l’eventualità … dell’ammortamento di crediti ipotecari”) e confermata da __________
P__________ (secondo cui “in occasione di questo appuntamento ricordo che
l’attrice mi disse … che una parte dei fondi sarebbero stati usati per un
ammortamento ipotecario di immobili”, verbale 29 settembre 2017 p. 5). Non
è per contro stato provato, non essendo sufficiente quanto deposto dall’attrice
(secondo cui “tale importo doveva essere versato su un conto in franchi
svizzeri perché volevo estinguere un mutuo ipotecario in franchi svizzeri ...
dissi a P__________ che l’importo del mutuo ipotecario da estinguere era di CHF
900'000.-”, verbale 29 settembre 2017 p. 7), le cui dichiarazioni, non
confermate da altre risultanze istruttorie, hanno oltretutto una forza
probatoria ridotta (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo
2018 consid. 4.2.2), che le somme bonificatele in EUR avrebbero dovuto essere
convertite in CHF immediatamente al momento del loro ricevimento, tanto più che
nemmeno era stato preteso e provato che l’ammortamento del mutuo ipotecario, subordinato
alla sua disdetta con un preavviso di 6 mesi che a quel momento non era ancora
stata significata dall’attrice (“il mutuo ipotecario presso la Banca __________
scadeva il 30 giugno 2015 e se volevo estinguerlo dovevo dare la disdetta 6 mesi
prima, e dunque era importante che questo importo arrivasse entro il 31
dicembre 2014. Nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per
sapere se era arrivato l’importo in questione, poiché ormai a quella data non
potevo più disdire per il 30 giugno 2015 il mutuo ipotecario presso la Banca __________”,
verbale 29 settembre 2017 p. 8), avrebbe potuto e dovuto avvenire subito.
8.3. Nel caso di specie, contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dal solo fatto, appurato ai
considerandi precedenti, che __________ P__________ fosse stato richiesto
dall’attrice di aprire una relazione bancaria di base in CHF e fosse stato
informato che su quel conto sarebbe stato bonificato un importo di circa EUR
1'000'000.- destinato ad essere in parte usato per ammortizzare un debito
ipotecario in CHF (senza però che sia stato provato che l’operazione poteva e
doveva avvenire immediatamente al momento del ricevimento del denaro), non si
può assolutamente ancora concludere, in diritto, ed in particolare in base al
principio dell’affidamento (art. 18 CO), che il consulente della banca e con
lui la convenuta fossero confrontati con l’istruzione di convertire
immediatamente in CHF tutte le somme che le sarebbero state bonificate in EUR. L’esistenza
di un’istruzione in tal senso non è stata dimostrata.
9. In un
secondo capitolo la convenuta ha ribadito che la clausola contenuta nell’art. 8
delle condizioni generali (doc. C) le permetteva non solo di lasciare nella
moneta originaria i versamenti effettuati in una moneta per la quale non
risultava essere stato aperto un conto corrispondente ma anche di aprire nuovi
conti (o rubriche) a nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti
in moneta straniera, aggiungendo che non poteva invece essere condivisa l’opposta
conclusione pretorile secondo cui una tale clausola, oltre ad essere
inapplicabile siccome palesemente insolita, non avrebbe potuto essere intesa
come un’autorizzazione ad agire contrariamente alle istruzioni del cliente e
senza neppure avergliene data comunicazione. La censura è fondata.
9.1. È innanzitutto a
ragione che la convenuta ha rilevato che l’attrice non aveva mai sostenuto che
la clausola potesse essere insolita per cui il giudice di prime cure non
avrebbe potuto escluderne l’applicazione sulla base di quell’argomentazione
(art. 55 CPC). Nulla permette comunque di ritenere che una clausola del genere
fosse effettivamente insolita e con ciò inapplicabile.
9.2. Non avendo l’attrice
dato, o provato di aver dato, un’istruzione in senso contrario (cfr. supra
consid. 8.3) e non risultando che la clausola in questione esigeva che il
cliente fosse preventivamente informato nel caso in cui la banca avesse lasciato
nella moneta originaria i versamenti effettuati in una moneta per la quale non
risultava essere stato aperto un conto corrispondente rispettivamente avesse aperto
nuovi conti (o rubriche) - che non era pertanto un mero conto transitorio - a
nome del titolare per la contabilizzazione di versamenti in moneta straniera, nemmeno
le ulteriori motivazioni esposte dal giudice di prime cure nella sua decisione per
escluderne l’applicazione possono essere condivise.
9.3. L’accredito sulla
rubrica in EUR del conto dell’attrice da parte della convenuta risulta in
definitiva legittimo e ciò anche qualora, come preteso dall’attrice, __________
P__________ non fosse stato a suo tempo autorizzato a comunicare al notaio __________
H__________ l’IBAN di quella rubrica: in base alla clausola l’accredito avrebbe
in effetti potuto avvenire con quelle stesse modalità anche se, per ipotesi, il
notaio __________ H__________ non fosse stato in possesso dell’IBAN di quella
rubrica e nell’ordine di bonifico fosse dunque stato indicato che la somma
bonificata in EUR doveva essere accreditata sulla rubrica in CHF.
10. Assodato con ciò che
la convenuta non aveva violato il contratto con l’attrice (e se anche lo avesse
fatto ciò non sarebbe stato causale, cfr. supra consid. 9.3) laddove il
14 novembre 2014 (cfr. doc. D), in vista del preannunciato accredito in EUR, aveva
aperto una nuova rubrica in EUR a nome di quest’ultima e il 6 gennaio 2015 (cfr.
doc. 7) aveva poi provveduto ad accreditare su quella rubrica il bonifico di
EUR 994'673.56, resta da esaminare se la convenuta possa essere tenuta al
risarcimento nei confronti della controparte per non averle trasmesso, prima
del 15 gennaio 2015, né gli estratti conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche
in CHF e in EUR né soprattutto l’avviso dell’accredito di EUR 994'673.56 con
valuta 6 gennaio 2015.
Il quesito dev’essere
risolto negativamente.
10.1. Questa Camera ha in
effetti maturato il convincimento che, al di là del fatto che il notaio __________
H__________ fosse stato o meno il rappresentante dell’attrice e dunque le
istruzioni / informative da lui date e/o ricevute potessero o meno esserle
imputate direttamente, l’attrice stessa prima del 15 gennaio 2015 era senz’altro
a conoscenza del fatto che la somma bonificatale era stata accreditata dalla
convenuta nella sua rubrica in EUR e ciononostante non aveva avuto nulla da
ridire.
10.1.1. Certo, il notaio __________
H__________ ha affermato che “non ho informato l’attrice che era
stato accreditato in erogazione del mutuo un importo in EUR sul suo conto
presso la convenuta … ripeto che di ciò non ho informato la signora AO 1”
(verbale 29 settembre 2017 p. 2) e anche l’attrice ha a sua volta dichiarato
che “l’avv. H__________ non mi ha detto che era arrivato l’importo in EUR; …
anche mia figlia non mi ha dato notizia dell’arrivo dell’importo in EUR”
(verbale 29 settembre 2017 p. 7).
10.1.2. Ma queste due
dichiarazioni non sono assolutamente credibili.
10.1.2.1. La testimonianza con cui
il notaio __________ H__________ ha negato di aver informato l’attrice che la
somma bonificatale era stata accreditata dalla convenuta nella sua rubrica in
EUR è incongruente. A parte il fatto che egli in almeno altre due occasioni
aveva riferito i fatti in modo erroneo (rilevando da una parte che “nei
rapporti con AP 1 non mi sono mai presentato come rappresentante di AO 1”
salvo poi aver dovuto prendere atto che “mi viene mostrato il doc. 19, con
riferimento alla parte in cui dico alla segretaria di P__________ che avevo la
facoltà di rappresentare l’attrice: preciso che posso aver detto ciò” ed
evidenziando dall’altra che “ho saputo da P__________ …, e meglio penso
nella seconda metà di gennaio 2015, della valuta con cui B__________ __________
aveva effettuato il versamento in favore dell’attrice” salvo poi aver
dovuto prendere atto, dopo che “mi viene mostrato il doc. 16”, che
l’informazione gli era stata data da __________ P__________ già il 9 gennaio
2015, cfr. verbale 29 settembre 2017 p. 3 seg.), sicché in generale la sua
credibilità risulta già parzialmente compromessa, si osserva che costui, oltre
ad aver ammesso di aver informato dell’avvenuto bonifico B__________ __________
(verbale 29 settembre 2017 p. 2), ha per finire concesso che “può quindi
essere che con la telefonata di cui al doc. 16” - come detto del 9 gennaio
2015 - “io cercassi di sapere se i soldi erano arrivati vista la premura
dell’attrice di cui ho detto prima”, aggiungendo che il fatto che nella
telefonata di cui al doc. 19 - come detto del 15 gennaio 2015 - egli si fosse
definito quale rappresentante dell’attrice era da ricondurre alla sua “preoccupazione
… di sapere se i soldi … erano entrati a AP 1” (verbale 29 settembre 2017
p. 3 seg.). Ora, a fronte della “premura dell’attrice” di sapere se il
bonifico le era stato nel frattempo accreditato, è del tutto inverosimile che
egli, dopo aver raccolto quell’informazione dalla convenuta nell’ambito della
telefonata del 9 gennaio 2015 di cui al doc. 16, non abbia poi prontamente
provveduto a riportarne l’esito all’attrice. Quanto alla “preoccupazione”
per la posizione dell’attrice da lui esternata in occasione della telefonata
del 15 gennaio 2015, la stessa era evidentemente dovuta alla circostanza che
poche ore prima la Banca Nazionale Svizzera aveva comunicato l’abbandono della
soglia minima di cambio CHF/EUR, ciò che aveva causato un’importante perdita di
valore, pari a circa il 20%, delle somme, come quelle dell’attrice, che erano
state accreditate in EUR.
10.1.2.2. Anche la deposizione con
cui l’attrice ha negato di aver ricevuto dalla figlia B__________ __________ e dal
notaio __________ H__________ una qualsiasi informazione sulla somma a lei
bonificata e accreditata è incongruente. Intanto si osserva che le
dichiarazioni da lei rilasciate in merito al suo disinteresse a disporre di una
tale informazione, invero già smentite anche dal notaio __________ H__________,
erano del tutto illogiche (non essendo comprensibile per quale ragione essa,
pur avendo dato atto con pertinenza che “avevo una certa urgenza a ricevere
l’importo in questione, poiché il mutuo ipotecario … scadeva il 30 giugno 2015
e se volevo estinguerlo … era importante che questo importo arrivasse
entro il 31 dicembre 2014”, avesse poi cambiato idea tanto che “non mi
sono informata verso la fine di dicembre 2014 se era già arrivato l’importo”
e neanche “nelle prime settimane di gennaio non mi sono interessata per
sapere se era arrivato l’importo in questione”, verbale 29 settembre 2017
p. 8), ciò che in generale non concorre certo ad accrescere la sua credibilità,
tutt’altro. Ma in ogni caso, dalle dichiarazioni del notaio __________ H__________
si è potuto concludere da una parte che una tale informativa le era già stata
fornita da lui e dall’altra che egli aveva comunque informato a tale proposito B__________
__________, ciò che pure induce a ritenere, stante lo stretto rapporto di
parentela tra lei e l’attrice e gli ottimi rapporti che intercorrevano tra loro
(tali da aver indotto la prima a mutuare alla seconda gli EUR 994'673.56 oggetto
del bonifico), che un’analoga informativa possa esserle stata fornita anche da
quest’ultima (e ciò nonostante l’attrice si sia poi premurata di negarlo, cfr. verbale
29 settembre 2017 p. 7). Del resto, se non fosse già stata informata del
bonifico e dell’accredito in EUR nonché dell’importante perdita di valore che a
seguito dell’abbandono della soglia minima di cambio CHF/EUR da parte della
Banca Nazionale Svizzera le era in tal modo derivata, non si vede proprio per
quale motivo essa il 23 gennaio 2015 (doc. E), al ricevimento il 19 gennaio
2015 di due invii denominati “attestazione bancaria per scopo fiscale al 31
dicembre 2014” (doc. D), avrebbe deciso di comunicare alla convenuta la sua
sorpresa per l’esistenza anche di un conto in EUR e di chiederle la chiusura di
quel conto: in effetti a fronte di due documenti che attestavano solo l’esistenza
di due rubriche a suo nome in CHF e in EUR entrambe con saldo pari a zero (doc.
D), nessuna persona, a meno che intendesse poi contestare proprio un accredito
avvenuto nel frattempo nella rubrica in EUR, avrebbe ragionevolmente agito in
tal modo.
10.2. Ma a ben vedere l’esito
della causa non sarebbe stato diverso nemmeno se, per ipotesi, l’attrice prima
del 15 gennaio 2015 non fosse stata a conoscenza del fatto che la somma
bonificatale il 6 gennaio 2015 era stata accreditata nella sua rubrica in EUR.
È in effetti
incontestabile, quand’anche si volesse ammettere - senza tuttavia concederlo, atteso
che le clausole contrattuali (cfr. doc. C e 9) non si esprimevano sul tema e la
prassi bancaria prevede termini di trasmissione anche di 30 giorni o di un mese
(cfr. per esempio Banca __________, __________ __________, Banca Cantonale __________)
- che il fatto di non aver trasmesso prima del 15 gennaio 2015 né gli estratti
conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche in CHF e in EUR con saldo pari a zero
né l’avviso di accredito del bonifico ricevuto il 6 gennaio 2015 fosse
costitutivo di una violazione contrattuale, che quest’ultima non sarebbe stata
causale per l’insorgenza del danno preteso dall’attrice.
Come già detto, l’attrice aveva
sempre sostenuto di aver dato a __________ P__________ l’istruzione di
convertire immediatamente in CHF tutte le somme che le sarebbero state
bonificate in EUR. In tali circostanze essa, non essendo per altro prevedibile
che la Banca Nazionale Svizzera di lì a poco avrebbe abbandonato la soglia
minima di cambio CHF/EUR, non avrebbe con ogni evidenza avuto da ridire
qualora, sulla base degli estratti conto al 31 dicembre 2014 delle due rubriche
in CHF e in EUR, fosse venuta a conoscenza dell’esistenza di una rubrica in
quest’ultima valuta (come già accennato supra al consid. 10.1.2.2).
Ma non solo. L’attrice aveva
sempre sostenuto che il cambio in CHF delle somme bonificatele in EUR sarebbe
stato necessario per permetterle di estinguere un mutuo ipotecario. Ora, non
avendo essa poi provveduto, per sua stessa ammissione, a significare la
disdetta del mutuo ipotecario entro il termine del 31 dicembre 2014 (“il
mutuo ipotecario presso la Banca __________ scadeva il 30 giugno 2015 e se
volevo estinguerlo dovevo dare la disdetta 6 mesi prima, e dunque era
importante che questo importo arrivasse entro il 31 dicembre 2014. Nelle prime
settimane di gennaio non mi sono interessata per sapere se era arrivato
l’importo in questione, poiché ormai a quella data non potevo più disdire per il
30 giugno 2015 il mutuo ipotecario presso la Banca __________”, verbale 29
settembre 2017 p. 8), è chiaro che nel corso del mese di gennaio 2015, quando
cioè le somme le sono state bonificate, il prospettato ammortamento per il 30
giugno 2015 non era ormai più fattibile, per cui essa non aveva più la
necessità di convertire in CHF già allora le somme ricevute in EUR, con tra
l’altro le ulteriori spese a suo carico che ciò avrebbe comportato. Stando così
le cose e rammentato che in quel periodo, a fronte di una soglia minima di
cambio CHF/EUR - che, come detto, nessuno immaginava che sarebbe stata
abbondonata di lì a poco dalla Banca Nazionale Svizzera - ed in particolare di
un cambio CHF/EUR che superava di pochissimo 1.20 CHF per 1.- EUR, le sue
fluttuazioni verso il basso (potenzialmente a suo sfavore) sarebbero state minime
e tuttalpiù sarebbero state ipotizzabili delle sue fluttuazioni verso l’alto
(potenzialmente a suo favore), si può ritenere in base al corso ordinario della
vita che l’attrice, anche nel caso in cui avesse ricevuto prima del 15 gennaio
2015 l’avviso dell’accredito in EUR delle somme bonificatale in tale valuta, con
ogni evidenza non avrebbe comunque più dato alla convenuta, se non altro entro
quella data, l’istruzione di convertirle in CHF, per cui non può pretendere di
essere risarcita per la perdita di cambio che si è prodotta successivamente a
tale data.
11. Ne discende, in accoglimento dell’appello della
convenuta, che la petizione deve essere integralmente respinta.
Le spese
giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.
106 cpv. 1 CPC), ritenuto che per la procedura di secondo grado esse sono state
calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di CHF 173'446.11.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
Fatti
I. L’appello 12 novembre 2019 di AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la decisione 14 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2.
La
tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 5'240.-, da anticipare così
come anticipate, sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta
CHF 13'000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 8’000.- sono a
carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante CHF 6'000.- per ripetibili
di appello.
III. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).