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Decisione

12.2019.190

Istanza di ricusazione - ripetibili - reclamo

3 febbraio 2020Italiano9 min

i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tante, II CCA 14 giugno 2019

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.190

Lugano

3 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.13 della Pretura della giurisdizione

di Mendrisio sud - promossa con petizione 27 marzo 2018 da

CO 2

CO 3

tutti rappr. da PA 2

contro

RE

1

rappr. da PA 1

nonché

nella causa - inc. n. OR.2018.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio

sud - promossa con petizione 27 marzo 2018 da

CO 1

rappr. da PA 2

contro

RE

1

rappr. da PA 1

volte

ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di vari importi per la

difettosità di un immobile compravenduto;

e ora sulla domanda di

ricusazione presentata da tutti gli attori il 21 ottobre 2019 nei confronti

del Pretore della giurisdizione di __________ __________, domanda

avversata da quest’ultimo e dalla convenuta, e che il Pretore della

giurisdizione di Mendrisio nord con decisione 6 novembre 2019 (inc. n.

SO.2019.741) ha respinto, condannando altresì gli attori in solido a pagare le

spese processuali di

fr. 110.- e a rifondere sempre in solido alla controparte le ripetibili di fr.

150.-;

reclamante la convenuta con

reclamo 14 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di aumentare a fr. 1'367.80 le ripetibili a suo favore, protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli attori con

osservazioni (recte: risposta) 4 dicembre 2019 hanno postulato la

reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con due separate petizioni

datate 27 marzo 2018 CO 2 e CO 3 con la prima, rispettivamente CO 1 con la

seconda, hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della

giurisdizione di __________ per ottenerne la condanna al pagamento di fr.

350'000.-rispettivamente di almeno fr. 230'000.-;

che nelle more della

causa, con istanza 21 ottobre 2019, tutti gli attori hanno chiesto la

ricusazione del giudice adito, il Pretore __________, per la sua presunta

prevenzione nei loro confronti, e il conseguente annullamento della decisione da

lui resa in calce al verbale di udienza 17 ottobre 2019, con la quale, a

seguito della mancata presentazione dei quesiti peritali, aveva dichiarato

chiusa l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;

che il Pretore si è

opposto all'istanza con osservazioni 25 ottobre 2019 e la convenuta con

osservazioni del 4 novembre seguente;

che con decisione 6

novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha respinto

l’istanza di ricusazione, condannando tra le altre cose gli attori in solido, “in

base al principio della soccombenza”, a rifondere alla controparte un’indennità

per ripetibili di fr. 150.-;

che con il reclamo 14

novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 4 dicembre

2019, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di

aumentare a fr. 1'367.80 le ripetibili dovute a suo favore, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha rilevato che l’istanza di

ricusa, inoltrata nell’ambito di due importanti cause creditorie, aveva

comportato per il suo patrocinatore un impegno di almeno 4 ore a fr. 280.-

l’una e spese di fr. 150.-, a cui doveva essere aggiunta l’IVA del 7.7%;

che la decisione sulle

spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e

assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.

1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello

se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima

è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure

mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art.

319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia

di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio

del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere

impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini,

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed.,

Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che nel caso di specie,

essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in

materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso

superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico

(art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo della

convenuta, inoltrato tempestivamente;

che,

per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode

di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di

abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra

Fatti

i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tante, II CCA 14 giugno 2019

inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80);

che,

in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere

stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in

base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);

che,

per le pratiche con un valore determinato o determinabile, l’art. 11 RTar

dispone che in presenza di una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 500’000.-

le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso

(cpv. 1), ritenuto che in presenza di una procedura civile speciale le stesse

devono essere calcolate tra il 20% e il 70% di quanto risulta dal capoverso 1

(cpv. 2 lett. b); per le pratiche con un valore non determinato o non

determinabile, l’art. 12 RTar dispone per contro che le ripetibili devono

essere stabilite in base al tempo di lavoro applicando, per l’avvocato, una

tariffa oraria di fr. 280.-;

che, nel caso in esame, in

cui sono in discussione le ripetibili da riconoscere per il patrocinio in una

procedura di ricusazione innestata in una causa patrimoniale, ci si potrebbe invero

chiedere se la problematica debba essere risolta in base all’art. 11 cpv. 2 lett.

b RTar o piuttosto in base all’art. 12 RTar;

che il quesito può tutto

sommato rimanere irrisolto, visto e considerato che la somma di fr. 1'367.80 rivendicata

Considerandi

in questa sede della convenuta a titolo di ripetibili, calcolata già solo in virtù

dell’art. 12 RTar, che è di gran lunga più favorevole per gli attori, si è

rivelata persino contenuta: è in effetti incontestabile che la critica lettura dell’istanza

di ricusazione, di 5 pagine e corredata da 8 documenti, ma soprattutto fondata

su 3 argomentazioni distinte (l’immediata e non motivata chiusura

dell’istruttoria senza aver lasciato trascorrere il termine di 10 giorni per

eventualmente impugnare il giudizio con cui aveva dichiarato decaduta la prova

peritale, la successiva fissazione alla controparte di un termine troppo lungo

per esprimersi sulla loro istanza di concessione del termine suppletorio per

presentare i quesiti peritali e la precedente gestione non corretta

dell’istanza di edizione documenti dall’impresa __________) non immediatamente confutabili

(tant’è che in questa sede gli attori hanno dovuto concedere che le “questioni”

trattate nella ricusa, più che essere semplici, erano “non particolarmente

complesse”, cfr. risposta p. 3), e il successivo allestimento, dopo una

richiesta di proroga del termine per esprimersi, di un allegato scritto di

osservazioni, di 5 pagine, costituivano attività senz’altro tali da comportare

ragionevolmente, per un avvocato diligente, un impegno orario pari alle 4 ore esposte

(con un onorario di almeno fr. 1'120.- e spese di fr. 150.-, il tutto oltre all’IVA

del 7.7%), le 2 ore che gli attori hanno in questa sede ritenuto congrue

risultando ampiamente insufficienti;

che

in tali circostanze, il reclamo della convenuta deve essere accolto, la somma di

fr. 150.- attribuita dal Pretore - che invero, contrariamente a quanto ora

preteso dagli attori, non poteva ovviamente tener conto del loro intento di

ritirare l’istanza di ricusazione, che per loro stessa ammissione “non è

stato possibile comunicare in tempo utile” (cfr. risposta p. 2) - risultando

manifestamente non conforme alle norme tariffarie;

che

le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto

del valore qui litigioso di fr. 1'217.80 e, per le ripetibili, considerando pure

l’art. 13 cpv. 1 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il

reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il

dispositivo n. 2 della decisione 6 novembre 2019 del Pretore della

giurisdizione di Mendrisio nord, per il resto invariato, è riformato nel senso

che le ripetibili dovute in solido da CO 2, CO 3 e CO 1 a favore di RE 1 sono

aumentate da fr. 150.- a fr. 1'367.80.

2. Le spese processuali

della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico dei resistenti in

solido, che rifonderanno alla reclamante, sempre in solido, fr. 270.- per

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).