12.2019.190
Istanza di ricusazione - ripetibili - reclamo
3 febbraio 2020Italiano9 min
i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tante, II CCA 14 giugno 2019
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.190
Lugano
3 febbraio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.13 della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud - promossa con petizione 27 marzo 2018 da
CO 2
CO 3
tutti rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 1
nonché
nella causa - inc. n. OR.2018.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
sud - promossa con petizione 27 marzo 2018 da
CO 1
rappr. da PA 2
contro
RE
1
rappr. da PA 1
volte
ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di vari importi per la
difettosità di un immobile compravenduto;
e ora sulla domanda di
ricusazione presentata da tutti gli attori il 21 ottobre 2019 nei confronti
del Pretore della giurisdizione di __________ __________, domanda
avversata da quest’ultimo e dalla convenuta, e che il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio nord con decisione 6 novembre 2019 (inc. n.
SO.2019.741) ha respinto, condannando altresì gli attori in solido a pagare le
spese processuali di
fr. 110.- e a rifondere sempre in solido alla controparte le ripetibili di fr.
150.-;
reclamante la convenuta con
reclamo 14 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di aumentare a fr. 1'367.80 le ripetibili a suo favore, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con
osservazioni (recte: risposta) 4 dicembre 2019 hanno postulato la
reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con due separate petizioni
datate 27 marzo 2018 CO 2 e CO 3 con la prima, rispettivamente CO 1 con la
seconda, hanno convenuto in giudizio RE 1 innanzi alla Pretura della
giurisdizione di __________ per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
350'000.-rispettivamente di almeno fr. 230'000.-;
che nelle more della
causa, con istanza 21 ottobre 2019, tutti gli attori hanno chiesto la
ricusazione del giudice adito, il Pretore __________, per la sua presunta
prevenzione nei loro confronti, e il conseguente annullamento della decisione da
lui resa in calce al verbale di udienza 17 ottobre 2019, con la quale, a
seguito della mancata presentazione dei quesiti peritali, aveva dichiarato
chiusa l’istruttoria e citato le parti al dibattimento finale;
che il Pretore si è
opposto all'istanza con osservazioni 25 ottobre 2019 e la convenuta con
osservazioni del 4 novembre seguente;
che con decisione 6
novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha respinto
l’istanza di ricusazione, condannando tra le altre cose gli attori in solido, “in
base al principio della soccombenza”, a rifondere alla controparte un’indennità
per ripetibili di fr. 150.-;
che con il reclamo 14
novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dagli attori con risposta 4 dicembre
2019, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di
aumentare a fr. 1'367.80 le ripetibili dovute a suo favore, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi: essa ha rilevato che l’istanza di
ricusa, inoltrata nell’ambito di due importanti cause creditorie, aveva
comportato per il suo patrocinatore un impegno di almeno 4 ore a fr. 280.-
l’una e spese di fr. 150.-, a cui doveva essere aggiunta l’IVA del 7.7%;
che la decisione sulle
spese giudiziarie, con cui in pratica il Pretore fissa le spese processuali e
assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv.
1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello
se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso di quest’ultima
è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), oppure
mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a quell’importo (art.
319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia
di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia dato unicamente il rimedio
del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la decisione finale possa essere
impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ed.,
Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che nel caso di specie,
essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo pretorile in
materia di ripetibili in una vertenza patrimoniale con un valore litigioso
superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella composizione di un giudice unico
(art. 48 lett. b n. 7a LOG), è senz’altro competente a statuire sul reclamo della
convenuta, inoltrato tempestivamente;
che,
per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode
di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di
abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra
Fatti
i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (per tante, II CCA 14 giugno 2019
inc. n. 12.2017.160, 4 novembre 2019 inc. n. 12. 2019.80);
che,
in forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere
stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino dunque in
base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: RTar);
che,
per le pratiche con un valore determinato o determinabile, l’art. 11 RTar
dispone che in presenza di una causa con un valore tra i fr. 100'000.- e i fr. 500’000.-
le ripetibili devono essere determinate tra il 6% e il 9% del valore litigioso
(cpv. 1), ritenuto che in presenza di una procedura civile speciale le stesse
devono essere calcolate tra il 20% e il 70% di quanto risulta dal capoverso 1
(cpv. 2 lett. b); per le pratiche con un valore non determinato o non
determinabile, l’art. 12 RTar dispone per contro che le ripetibili devono
essere stabilite in base al tempo di lavoro applicando, per l’avvocato, una
tariffa oraria di fr. 280.-;
che, nel caso in esame, in
cui sono in discussione le ripetibili da riconoscere per il patrocinio in una
procedura di ricusazione innestata in una causa patrimoniale, ci si potrebbe invero
chiedere se la problematica debba essere risolta in base all’art. 11 cpv. 2 lett.
b RTar o piuttosto in base all’art. 12 RTar;
che il quesito può tutto
sommato rimanere irrisolto, visto e considerato che la somma di fr. 1'367.80 rivendicata
Considerandi
in questa sede della convenuta a titolo di ripetibili, calcolata già solo in virtù
dell’art. 12 RTar, che è di gran lunga più favorevole per gli attori, si è
rivelata persino contenuta: è in effetti incontestabile che la critica lettura dell’istanza
di ricusazione, di 5 pagine e corredata da 8 documenti, ma soprattutto fondata
su 3 argomentazioni distinte (l’immediata e non motivata chiusura
dell’istruttoria senza aver lasciato trascorrere il termine di 10 giorni per
eventualmente impugnare il giudizio con cui aveva dichiarato decaduta la prova
peritale, la successiva fissazione alla controparte di un termine troppo lungo
per esprimersi sulla loro istanza di concessione del termine suppletorio per
presentare i quesiti peritali e la precedente gestione non corretta
dell’istanza di edizione documenti dall’impresa __________) non immediatamente confutabili
(tant’è che in questa sede gli attori hanno dovuto concedere che le “questioni”
trattate nella ricusa, più che essere semplici, erano “non particolarmente
complesse”, cfr. risposta p. 3), e il successivo allestimento, dopo una
richiesta di proroga del termine per esprimersi, di un allegato scritto di
osservazioni, di 5 pagine, costituivano attività senz’altro tali da comportare
ragionevolmente, per un avvocato diligente, un impegno orario pari alle 4 ore esposte
(con un onorario di almeno fr. 1'120.- e spese di fr. 150.-, il tutto oltre all’IVA
del 7.7%), le 2 ore che gli attori hanno in questa sede ritenuto congrue
risultando ampiamente insufficienti;
che
in tali circostanze, il reclamo della convenuta deve essere accolto, la somma di
fr. 150.- attribuita dal Pretore - che invero, contrariamente a quanto ora
preteso dagli attori, non poteva ovviamente tener conto del loro intento di
ritirare l’istanza di ricusazione, che per loro stessa ammissione “non è
stato possibile comunicare in tempo utile” (cfr. risposta p. 2) - risultando
manifestamente non conforme alle norme tariffarie;
che
le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate tenendo conto
del valore qui litigioso di fr. 1'217.80 e, per le ripetibili, considerando pure
l’art. 13 cpv. 1 RTar, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il
reclamo 14 novembre 2019 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il
dispositivo n. 2 della decisione 6 novembre 2019 del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio nord, per il resto invariato, è riformato nel senso
che le ripetibili dovute in solido da CO 2, CO 3 e CO 1 a favore di RE 1 sono
aumentate da fr. 150.- a fr. 1'367.80.
2. Le spese processuali
della procedura di reclamo di fr. 150.- sono poste a carico dei resistenti in
solido, che rifonderanno alla reclamante, sempre in solido, fr. 270.- per
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).