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Decisione

12.2019.191

Tutela casi manifesti - appello irricevibile

25 febbraio 2020Italiano8 min

Locarno la sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

12.2019.191

Lugano

25 febbraio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Ceschi

Corecco

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.588

della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa nella procedura

sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con istanza 24 giugno

2019 da

AP

1

contro

AO

1

rappr. da: RA 1

con cui l’istante ha

chiesto, in via supercautelare, di ordinare all’ Ufficio di esecuzione di

Locarno la sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________

e del “pignoramento del 13.05.2019” e, in via principale, l’accertamento

dell’inesistenza dei debiti di fr. 4'008.60, fr. 4'077.15 e di fr. 809.25

nonché l’annullamento dei precetti esecutivi n__________, n. __________ e n. __________

dell’UE di Locarno, con protesta delle spese giudiziarie;

domande avversate dalla

convenuta e che il Pretore supplente della Giurisdizione di Locarno-Città con

sentenza 30 ottobre 2019 ha “respinto in ordine”;

appellante l’istante

con appello 15 novembre 2019 con cui chiede la riforma del querelato giudizio

nel senso di accogliere l’istanza nonché di “imporre” alla convenuta “la

dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto del dare-avere del

passato periodo”, di restituire il “capitale … anticipato” e la “sospensione

di morosità fintanto che la presente causa non è definitivamente risolta”;

ritenuto che l’appello

non è stato notificato alla controparte per la risposta;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

considerato

in fatto in

diritto: che AP 1 è affiliato presso la AO 1 per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

che,

a seguito del mancato pagamento dei premi, la AO 1 ha escusso in più occasioni AP

1: con precetto esecutivo (PE) n. __________ del 2 agosto 2018 per l’incasso di

fr. 4'077.15 (premi per l’anno 2018, doc. G2), con PE n. __________ del 29

gennaio 2019 per fr. 809.- (premi da ottobre a dicembre 2016, doc. G13), con PE

n. 2723109 del 1° marzo 2019 per fr. 4'008.60 (premi per il 2017, doc. G11) e con

PE n. __________ del 26 aprile 2019 per fr. 5'237.30 (premi 2015 e gennaio –

agosto 2016, F5);

che

le opposizioni interposte da AP 1 ai PE menzionati sono state rigettate dalla AO

1 con le decisioni 30 agosto 2018 (doc. E2), 18 febbraio 2019 (doc. G12), 21

marzo 2019 (doc. G9) e 16 maggio 2019 (doc. F4), contro le quali AP 1 ha sistematicamente

interposto opposizione alla Cassa malati ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA

(doc. E1, G12, G9, F2);

che

l’UE di Locarno ha dato seguito alle esecuzioni menzionate, inviando gli avvisi

di pignoramento 9 aprile 2019 (doc. G7), 3 maggio 2019 (doc. G4), 15 maggio

2019 (doc. G3) e 8 luglio 2019 (doc. F1);

che

con istanza 24 giugno 2019, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale

nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, AP 1 ha convenuto in giudizio AO

1 chiedendo, in via supercautelare, di ordinare all’ UE di Locarno la

Considerandi

sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e del

“pignoramento del 13.05.2019” e, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza

dei debiti di fr. 4'008.60, fr. 4'077.15 e di fr. 809.25 nonché l’annullamento

dei precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UE di

Locarno;

che

la convenuta con risposta 9 agosto 2019 si è opposta alle richieste

dell’istante, osservando come l’istante non abbia pagato i premi dovuti in base

alle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal)

dal 1° gennaio 2015;

che

con sentenza 30 ottobre 2019 il Pretore supplente ha “respinto in ordine

(non entrata in merito)” l’istanza, ritenendo non adempiuti i presupposti

dell’art. 257 CPC per riconoscere a AP 1 la tutela giurisdizionale in procedura

sommaria nei casi manifesti; egli, sulla base dei documenti prodotti

dall’istante, ha in particolare rilevato come la circostanza secondo cui la AO

1.

non avrebbe emesso alcuna decisione sulle sue contestazioni circa l’ammontare

dei premi, rispettivamente sulle opposizioni da lui inoltrate contro le

decisioni di rigetto “non comporta sic et sempliciter l’inesistenza del

debito”, non competendo al giudice civile “l’accertamento di un diniego di

giustizia da parte dell’assicuratore per le cure mediche di base”;

che

con appello di data 15 novembre 2019 l’istante ha chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nonché di “imporre”

alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto

del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale …

anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa

non è definitivamente risolta”;

che

l’appello non è stato notificato alla AO 1;

che

l’obbligo di motivazione previsto all’art. 311 cpv. 1 CPC comporta che l’atto

di appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima

istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe

errato e con ciò da riformare;

che

in concreto l’appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni

del primo giudice, limitandosi a rinviare a quanto già espresso nell’istanza,

ciò che rende l’appello irricevibile;

che

ampiamente irricevibili siccome nuove (art. 317 cpv. 2 CPC) risultano pure le

ulteriori richieste formulate dall’istante in questa sede di “imporre”

alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto

del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale …

anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa

non è definitivamente risolta”; le stesse esulano peraltro dalla competenza

di questa Camera;

che

abbondanzialmente va pure rilevato come nel merito l’istante nemmeno allega i

motivi da cui dedurre l’inesistenza dei debiti oggetto della presente causa,

non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che la Cassa malati non

avrebbe emesso le decisioni sulle opposizioni da lui interposte,

rispettivamente non avrebbe dato seguito a quanto imposto dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni con la sentenza dell’8 giugno 2017;

che

nell’ambito dell’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie l’assicuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 LEF, a

rigettare l’opposizione al precetto esecutivo interposto dall’assicurato (DTF

121.

V 110 e riferimenti; sentenza del TF 9C-492/2019 del 24 ottobre 2019): tali

decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA);

che,

in concreto, dagli atti non risulta che l’assicuratore ha emanato una decisione

formale sulle opposizioni interposte dall’assicurato contro i rigetti delle

opposizioni; in quest’ultima evenienza l’istante può rivolgersi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni invocando una ritardata o denegata giustizia ai

sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA;

che

dagli atti risulta altresì come l’Ufficio di esecuzione ha dato seguito alle

esecuzioni e inviato all’istante gli avvisi di pignoramento; eventuali lagnanze

sull’operato dell’Ufficio di esecuzione vanno fatte valere, se del caso, alla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di

vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF;

che,

infine, vale la pena segnalare l’esistenza dell’Ufficio di mediazione

dell’assicurazione malattie (https://www.om-kv.ch/it/compito),

il quale interviene in caso di liti tra una persona assicurata e la sua cassa

malati nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria LAMal, ad eccezione dei casi

in cui la cassa ha già emesso una decisione formale oppure quando un'azione

civile è già pendente davanti a un tribunale;

che

in definitiva, l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto;

che,

viste le particolari circostanze, si rinuncia al prelievo delle spese

processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3 LTG); non si

assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato

notificato; il valore litigioso della procedura di appello, determinante ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 14'132.30 come

indicato dal Pretore supplente.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L’appello 15 novembre 2019

di AP 1 è respinto per quanto ricevibile.

2. Non si prelevano

spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).