12.2019.191
Tutela casi manifesti - appello irricevibile
25 febbraio 2020Italiano8 min
Locarno la sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.191
Lugano
25 febbraio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.588
della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città - promossa nella procedura
sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti con istanza 24 giugno
2019 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. da: RA 1
con cui l’istante ha
chiesto, in via supercautelare, di ordinare all’ Ufficio di esecuzione di
Locarno la sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________
e del “pignoramento del 13.05.2019” e, in via principale, l’accertamento
dell’inesistenza dei debiti di fr. 4'008.60, fr. 4'077.15 e di fr. 809.25
nonché l’annullamento dei precetti esecutivi n__________, n. __________ e n. __________
dell’UE di Locarno, con protesta delle spese giudiziarie;
domande avversate dalla
convenuta e che il Pretore supplente della Giurisdizione di Locarno-Città con
sentenza 30 ottobre 2019 ha “respinto in ordine”;
appellante l’istante
con appello 15 novembre 2019 con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza nonché di “imporre” alla convenuta “la
dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto del dare-avere del
passato periodo”, di restituire il “capitale … anticipato” e la “sospensione
di morosità fintanto che la presente causa non è definitivamente risolta”;
ritenuto che l’appello
non è stato notificato alla controparte per la risposta;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
considerato
in fatto in
diritto: che AP 1 è affiliato presso la AO 1 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
che,
a seguito del mancato pagamento dei premi, la AO 1 ha escusso in più occasioni AP
1: con precetto esecutivo (PE) n. __________ del 2 agosto 2018 per l’incasso di
fr. 4'077.15 (premi per l’anno 2018, doc. G2), con PE n. __________ del 29
gennaio 2019 per fr. 809.- (premi da ottobre a dicembre 2016, doc. G13), con PE
n. 2723109 del 1° marzo 2019 per fr. 4'008.60 (premi per il 2017, doc. G11) e con
PE n. __________ del 26 aprile 2019 per fr. 5'237.30 (premi 2015 e gennaio –
agosto 2016, F5);
che
le opposizioni interposte da AP 1 ai PE menzionati sono state rigettate dalla AO
1 con le decisioni 30 agosto 2018 (doc. E2), 18 febbraio 2019 (doc. G12), 21
marzo 2019 (doc. G9) e 16 maggio 2019 (doc. F4), contro le quali AP 1 ha sistematicamente
interposto opposizione alla Cassa malati ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA
(doc. E1, G12, G9, F2);
che
l’UE di Locarno ha dato seguito alle esecuzioni menzionate, inviando gli avvisi
di pignoramento 9 aprile 2019 (doc. G7), 3 maggio 2019 (doc. G4), 15 maggio
2019 (doc. G3) e 8 luglio 2019 (doc. F1);
che
con istanza 24 giugno 2019, nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti ai sensi dell’art. 257 CPC, AP 1 ha convenuto in giudizio AO
1 chiedendo, in via supercautelare, di ordinare all’ UE di Locarno la
Considerandi
sospensione delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e del
“pignoramento del 13.05.2019” e, in via principale, l’accertamento dell’inesistenza
dei debiti di fr. 4'008.60, fr. 4'077.15 e di fr. 809.25 nonché l’annullamento
dei precetti esecutivi n. __________, n. __________ e n. __________ dell’UE di
Locarno;
che
la convenuta con risposta 9 agosto 2019 si è opposta alle richieste
dell’istante, osservando come l’istante non abbia pagato i premi dovuti in base
alle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (LAMal)
dal 1° gennaio 2015;
che
con sentenza 30 ottobre 2019 il Pretore supplente ha “respinto in ordine
(non entrata in merito)” l’istanza, ritenendo non adempiuti i presupposti
dell’art. 257 CPC per riconoscere a AP 1 la tutela giurisdizionale in procedura
sommaria nei casi manifesti; egli, sulla base dei documenti prodotti
dall’istante, ha in particolare rilevato come la circostanza secondo cui la AO
1.
non avrebbe emesso alcuna decisione sulle sue contestazioni circa l’ammontare
dei premi, rispettivamente sulle opposizioni da lui inoltrate contro le
decisioni di rigetto “non comporta sic et sempliciter l’inesistenza del
debito”, non competendo al giudice civile “l’accertamento di un diniego di
giustizia da parte dell’assicuratore per le cure mediche di base”;
che
con appello di data 15 novembre 2019 l’istante ha chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nonché di “imporre”
alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto
del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale …
anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa
non è definitivamente risolta”;
che
l’appello non è stato notificato alla AO 1;
che
l’obbligo di motivazione previsto all’art. 311 cpv. 1 CPC comporta che l’atto
di appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima
istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe
errato e con ciò da riformare;
che
in concreto l’appellante non si confronta in alcun modo con le argomentazioni
del primo giudice, limitandosi a rinviare a quanto già espresso nell’istanza,
ciò che rende l’appello irricevibile;
che
ampiamente irricevibili siccome nuove (art. 317 cpv. 2 CPC) risultano pure le
ulteriori richieste formulate dall’istante in questa sede di “imporre”
alla convenuta “la dovuta collaborazione”, di rilasciare un “resoconto
del dare-avere del passato periodo”, di restituire il “capitale …
anticipato” e la “sospensione di morosità fintanto che la presente causa
non è definitivamente risolta”; le stesse esulano peraltro dalla competenza
di questa Camera;
che
abbondanzialmente va pure rilevato come nel merito l’istante nemmeno allega i
motivi da cui dedurre l’inesistenza dei debiti oggetto della presente causa,
non essendo sufficiente al riguardo la circostanza che la Cassa malati non
avrebbe emesso le decisioni sulle opposizioni da lui interposte,
rispettivamente non avrebbe dato seguito a quanto imposto dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni con la sentenza dell’8 giugno 2017;
che
nell’ambito dell’incasso dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie l’assicuratore è autorizzato, ai sensi dell’art. 79 LEF, a
rigettare l’opposizione al precetto esecutivo interposto dall’assicurato (DTF
121.
V 110 e riferimenti; sentenza del TF 9C-492/2019 del 24 ottobre 2019): tali
decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA);
che,
in concreto, dagli atti non risulta che l’assicuratore ha emanato una decisione
formale sulle opposizioni interposte dall’assicurato contro i rigetti delle
opposizioni; in quest’ultima evenienza l’istante può rivolgersi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni invocando una ritardata o denegata giustizia ai
sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA;
che
dagli atti risulta altresì come l’Ufficio di esecuzione ha dato seguito alle
esecuzioni e inviato all’istante gli avvisi di pignoramento; eventuali lagnanze
sull’operato dell’Ufficio di esecuzione vanno fatte valere, se del caso, alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale autorità di
vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF;
che,
infine, vale la pena segnalare l’esistenza dell’Ufficio di mediazione
dell’assicurazione malattie (https://www.om-kv.ch/it/compito),
il quale interviene in caso di liti tra una persona assicurata e la sua cassa
malati nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria LAMal, ad eccezione dei casi
in cui la cassa ha già emesso una decisione formale oppure quando un'azione
civile è già pendente davanti a un tribunale;
che
in definitiva, l’appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto;
che,
viste le particolari circostanze, si rinuncia al prelievo delle spese
processuali secondo la soccombenza (art. 106 CPC e art. 9 cpv. 3 LTG); non si
assegnano ripetibili alla controparte, alla quale l’appello non è stato
notificato; il valore litigioso della procedura di appello, determinante ai
fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 14'132.30 come
indicato dal Pretore supplente.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L’appello 15 novembre 2019
di AP 1 è respinto per quanto ricevibile.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).