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Decisione

12.2019.195

Contratto preliminare di compravendita immobilaire - nullità per vizio di forma - indebito arricchimento - società semplice - legittimazione attiva

17 novembre 2020Italiano22 min

circostanza, e in particolare l’avvenuto ricevimento di tutti gli acconti, vi sono

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.195

Lugano

17 novembre 2020/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.28 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 febbraio

2018 (recte: 2019) da

AO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

AP

1

rappr. dall’avv. dott. PA

1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta

al pagamento di EUR 1'500'000.- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 2008 e di

EUR 150.- al giorno dal 1° aprile 2010;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione della petizione sia in ordine sia nel merito, e che il Pretore con

decisione 24 ottobre 2019 ha parzialmente accolto, condannando quella parte al

pagamento di EUR 1'500'000.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2010;

appellante la convenuta con appello 25 novembre 2019, con cui ha chiesto in

via principale rispettivamente subordinata la riforma del querelato giudizio

nel senso di dichiarare irricevibile la petizione rispettivamente di respingerla,

e in via ulteriormente subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio

degli atti al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e

l’emanazione di una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

mentre l'attore con risposta 23 gennaio 2020 ha

postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

viste la replica spontanea

30 gennaio 2020 della convenuta e la duplica spontanea 13 febbraio 2020

dell’attore;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con scritto

denominato “prenotazione di immobile” (doc. C), allestito nella forma

scritta semplice all’indirizzo di M__________ Ltd., agente in qualità di “rappresentante

della parte operatrice” - che a quel momento era stata indicata essere i “proprietari

… dei lotti di cui al mappale n. __________ e n. __________ di __________ via __________”

-, e sottoscritto il 20 dicembre 2007 da AO 1, quest’ultimo ha proposto

irrevocabilmente alla prima, che si riservava di accettare entro il 10 gennaio

2008, “di promettere di acquistare” dalla stessa per un prezzo di EUR

1'500'000.- “l’unità immobiliare ad uso abitativo posta al primo piano fuori

terra del blocco B, composta di 2.5 locali, pari a mq 61.20 lordi, oltre a

tutte le pertinenze, gli accessori, le parti comuni, le quote di comproprietà,

le servitù attive o passive, che risulteranno afferenti alla stessa, a seguito del

frazionamento e accatastamento delle singole unità”, aggiungendo poi che il

prezzo sarebbe stato corrisposto come segue: “EUR 500'000.- mediante

bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta;

EUR 500'000.- mediante bonifico bancario alla stipula del preliminare di

compravendita; EUR 500'000.- alla data di inizio cantieramento dell’area da

edificare, comunque non oltre il 30 gennaio 2008”. In calce allo scritto,

il 22 dicembre 2007 __________ M__________ - che allora era stato indicato

agire in nome e per conto di M__________ Ltd. - ha dichiarato “si accetta la

presente prenotazione alle condizioni ivi menzionate”. Lo scritto terminava

con un’ulteriore indicazione “ok x accettazione” sottoscritta sempre da __________

M__________, questa volta in rappresentanza di AP 1.

Il 20 dicembre 2007

(doc. F p. 1-3) la B__________ (in seguito: B__________), agenzia di __________,

ha bonificato su un conto intestato a M__________ Ltd. la somma di

EUR 500'000.- con la

causale “canale prenotazione unità immobiliare __________”, avvisando

che avrebbe addebitato in modo corrispondente il conto aperto presso di lei da __________

O__________ e AO 1.

2. Con

contratto denominato “preliminare di compravendita immobiliare” (doc.

D), allestito nella forma scritta semplice e sottoscritto il 10 gennaio 2008 dalla

“promittente parte acquirente” AO 1 e da __________ M__________ in

rappresentanza della “promittente parte venditrice” AP 1, le parti, dopo

aver premesso che “in data 20/12/2007 AO 1, tramite la M__________ Ltd. ha

sottoscritto la prenotazione d’immobile relativa all’unità immobiliare ad uso

abitativo posta al primo piano fuori terra del blocco B, composta di 2.5

locali, pari a mq 61.20, oltre a tutte le pertinenze, gli accessori, le parti

comuni, le quote di comproprietà (per così totali mq 68), nonché le servitù

attive o passive, che risulteranno afferenti alla stessa, a seguito del

frazionamento e accatastamento delle singole unità”, che “in data 22/12/2007

la società M__________ Ltd. … ha comunicato l’accettazione a cura della

promittente parte venditrice della prenotazione di cui sopra, fissando la data

del preliminare integrativo di compravendita … per il giorno 10 gennaio 2008”,

che “richiamato per intero il contenuto della prenotazione d’immobile

20/12/2007, valida a tutti gli effetti di legge, … le parti intendono con questo

atto integrare tale documento, confermando quanto pattuito ed accettato” e

che “alla data odierna AO 1 ha versato già la somma di EUR 500'000.- a

titolo di primo acconto prezzo, mediante bonifico bancario B__________ agenzia

di __________, su c/c della M__________ Ltd., a favore della promittente parte

venditrice”, hanno pattuito, per quanto qui interessa, quanto segue: che “1)

le premesse sono parte sostanziale e fondamentale della presente scrittura”;

che “2) la promittente parte venditrice si impegna a cedere e vendere alla

promittente parte acquirente, che accetta, l’edificanda unità immobiliare, sita

in __________, Via __________” oggetto della predetta prenotazione; che “3)

la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura, al prezzo già stabilito ed

accettato dalle parti, fisso ed invariabile, in EUR 1'500'000.-”; che “4)

il prezzo di EUR 1'500'000.- sarà pagato nei seguenti modi e scadenze: quanto

ad EUR 500'000.- già versati in data 20/12/2007 e, con la firma della

promittente parte venditrice, posta in calcio alla presente, se ne convalida la

ricevuta; quanto ad EUR 500'000.- da versarsi entro e non oltre il 15 gennaio

2008, mediante bonifico bancario da B__________ agenzia di __________; quanto

ad EUR 500'000.- da versarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2008, mediante

bonifico bancario da B__________ agenzia di __________”; che “5) la

consegna degli immobili è prevista … per il 31 dicembre 2009”, termine non prorogabile

“oltre il 31 marzo 2010”; che “6) la promittente parte acquirente,

scaduto tale termine massimo, come stabilito del 31 marzo 2010, potrà a suo

esclusivo ed insindacabile giudizio, pretendere l’adempimento con la consegna

dell’unità immobiliare e l’esecuzione, a regola d’arte, dell’immobile stesso,

oppure risolvere, di pieno diritto, il presente contratto con restituzione da

parte della promittente parte venditrice, di tutte le somme pagate sino ad

allora, oltre ad una penalità omnicomprensiva, pattuita sin d’ora, nella

percentuale del 7% annuo, calcolato sull’intera somma del prezzo pagato”,

ritenuto che “il calcolo delle penalità comprenderà il periodo dall’01

gennaio 2008 al 31 marzo 2010 e, l’intera somma (capitale + penalità) dovrà

essere restituita entro e non oltre sessanta giorni dalla data di messa in

mora, da inviare con raccomandata … alla parte inadempiente”, fermo

restando che “ogni giorno di ritardo, oltre il sessantesimo giorno, maturerà

a favore della promittente parte acquirente, oltre alla penalità già fissata in

percentuale del sette per cento annuo, un’ulteriore penalità giornaliera di EUR

150.- il tutto da calcolarsi dall’01 aprile 2010 sino al soddisfo totale di

tutte le somme in restituzione (capitale + penalità in percentuale e

giornaliera)”; e che “13) il presente contratto è assoggettato alle

disposizioni di legge vigenti in Svizzera”.

L’11 gennaio 2008 prima

(doc. F p. 4-6) e il 29 gennaio 2008 poi (doc. F p. 7-9) B__________, agenzia

di __________, ha bonificato due volte sul medesimo conto intestato a M__________

Ltd. la somma di EUR 500'000.- sempre con la causale “canale prenotazione

unità immobiliare __________”, avvisando che avrebbe addebitato in modo

corrispondente il conto aperto presso di lei da __________ O__________ e AO 1.

3. Il 9 aprile

2010 (doc. G) il legale di AO 1 ha notificato a “AP 1” la risoluzione del “preliminare

di compravendita immobiliare”, invitando quest’ultima a versargli, entro e

non oltre il 31 maggio 2010, salva l’ulteriore penalità di EUR 150.-

giornalieri da calcolarsi dal 1° aprile 2010 sino al soddisfo totale di tutte

le somme da restituire, la somma in capitale di EUR 1'500'000.- già versata,

oltre alla penalità omnicomprensiva del 7%. Invano.

4. Con petizione 20

febbraio 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.

O), ha

convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR

1'500'000.- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 2008 e di EUR 150.- al giorno

dal 1° aprile 2010. Egli in sintesi ha preteso, in virtù del punto 6) del “preliminare

di compravendita immobiliare” (doc. D), la rifusione del prezzo, aumentato

delle due penalità stabilite contrattualmente, quella omnicomprensiva del 7% annuo

e quella giornaliera.

La

convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

5. Con

decisione 24 ottobre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,

ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 1'500'000.- oltre interessi al

5% dal 31 marzo 2010 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia e le spese

di complessivi di CHF 12'500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a

rifondere alla controparte CHF 44’200.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli,

dopo aver accertato la nullità per vizio di forma del “preliminare di

compravendita immobiliare” (doc. D), non allestito nella forma pubblica, e

di tutte le obbligazioni in esso assunte, ha in sostanza ritenuto che

all’attore potesse unicamente essere riconosciuta, in base alle norme

sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), la pretesa volta alla

restituzione del prezzo, oltre ai relativi interessi di mora al 5%.

6. Con l’appello

25 novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 23

gennaio 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 30 gennaio 2020 e

la duplica spontanea 13 febbraio 2020), la convenuta ha chiesto in via

principale rispettivamente subordinata di riformare il querelato giudizio nel

senso di dichiarare irricevibile la petizione rispettivamente di respingerla, e

in via ulteriormente subordinata di annullarlo con conseguente rinvio degli

atti al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di

una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

7. Ancorché

eccepita solo in via ulteriormente subordinata, la censura della convenuta relativa

alla violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) per il fatto

che il giudice di prime cure non aveva assunto alcuna prova e in particolare

non aveva proceduto all’interrogatorio dell’avv. __________ G__________ - censura

che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e

l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di

successo nel merito - va trattata preliminarmente (DTF 124 V 90 consid. 2, 127

V 431 consid. 3d/aa, 141 V 495 consid. 2.2).

Essa deve senz’altro essere

disattesa. La convenuta non ha in effetti spiegato, in generale, quali

sarebbero state le prove non assunte dal giudice di prime cure di cui

pretendeva ora l’assunzione e soprattutto quale sarebbe stata la loro

rilevanza, ovvero quali circostanze avrebbero in tal modo potuto essere dimostrate.

Per quanto riguarda invece l’interrogatorio del suo liquidatore avv. __________

G__________, da lei esplicitamente richiesto, si osserva che la motivazione che

avrebbe dovuto giustificarne l’assunzione, ossia il fatto che costui avrebbe

confermato che essa non aveva mai ricevuto le somme richieste in restituzione

dall’attore, non è in realtà rilevante per l’esito della lite, per le ragioni

che verranno esposte più avanti (consid. 9.1.2).

8. La

convenuta, con la sua domanda principale d’appello, ha ribadito la richiesta di

dichiarare irricevibile la petizione per il fatto che la stessa sarebbe stata

promossa dal solo attore anziché congiuntamente da quest’ultimo e da __________

O__________, in qualità di litisconsorti necessari, in quanto titolari del

conto asseritamente oggetto dell’addebito del prezzo di EUR 1'500'000.- (cfr.

doc. F).

Il rilievo è

infondato. A parte il fatto che, come per altro rilevato anche dal giudice di

prime cure, l’ipotetica mancata partecipazione nel processo di uno dei titolari

di una pretesa in proprietà comune non sarebbe in sé tale da comportare

l’irricevibilità della petizione ma semmai la sua reiezione per carenza di

legittimazione attiva (Gabellon/Tedjani,

La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de

procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 140 III 598

consid. 3.2, 142 III 782 consid. 3.1.2 e 3.1.4; TF 4A_217/2017 del 4 agosto

2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3), si osserva in effetti che la restituzione del

prezzo pagato in forza di un contratto preliminare di compravendita immobiliare

poi rivelatosi nullo per vizio di forma (art. 216 cpv. 2 e 11 cpv. 2 CO; DTF

106 II 146 consid. 3; TF 4A_573/2016 del 19 settembre 2017 consid. 4.2.3) dev’essere

fatta valere in causa proprio dalla parte che era contrattualmente tenuta al

pagamento del prezzo, che nel caso di specie era per l’appunto il solo attore

(cfr. doc. C e D), poco importando invece se il relativo versamento sia poi

stato concretamente effettuato da lui oppure, su suo ordine, da terze persone

(TF 4C.253/2000 del 30 gennaio 2001 consid. 2).

9. Con la sua domanda subordinata

d’appello la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione

dell’attore.

9.1. Contrariamente a quanto

preteso dalla convenuta, il giudizio pretorile con cui essa è stata condannata

a restituire il prezzo di EUR 1'500'000.- può senz’altro essere confermato.

9.1.1. Preliminarmente si

osserva che la nullità per vizio di forma del “preliminare di compravendita

immobiliare” (doc. D) e, prima di lui, dell’accordo relativo alla “prenotazione

di immobile” (doc. C), firmati da __________ M__________ in nome e per

conto della convenuta in un momento in cui ne era l’amministratore unico con

diritto di firma individuale (cfr. doc. B), comporta unicamente la nullità

degli impegni allora assunti dalle rispettive parti contraenti. Non è per

contro vero che essa comporterebbe anche la nullità di tutto ciò che era stato riportato

in quei due documenti, segnatamente delle ammissioni / dichiarazioni rese nelle

loro premesse rispettivamente delle indicazioni per l’esecuzione fornite da una

parte all’indirizzo della rispettiva controparte.

Sempre a titolo preliminare

si osserva che il fatto che __________ M__________ abbia firmato in nome e per

conto della convenuta anche altri documenti dopo il 10 dicembre 2009, data dalla

quale, pur essendo pacificamente sempre rimasto alle dipendenze della stessa (e

ciò siccome costei non ha mai sostenuto il contrario), non ne era però più l’amministratore

unico con diritto di firma individuale (cfr. doc. B), esclude solo che quest’ultima

possa essere vincolata dal suo operato. Nondimeno, le circostanze da lui

ammesse / dichiarate allora restano di principio valide.

9.1.2. Visto quanto precede,

le diverse e spesso capziose censure sollevate dalla convenuta possono essere

evase come segue:

a) A fronte

dell’ammissione contenuta nelle premesse del “preliminare di compravendita

immobiliare” (doc. D), che erano

“parte sostanziale e

fondamentale” di quell’atto, secondo cui “in data 22/12/2007 la società M__________

Ltd. … ha comunicato l’accettazione a cura della promittente parte venditrice”

- che era allora stata indicata essere la convenuta - “della prenotazione di

cui sopra, fissando la data del preliminare integrativo di compravendita … per

il giorno 10 gennaio 2008”, rispettivamente secondo cui “richiamato per

intero il contenuto della prenotazione d’immobile 20/12/2007”, ossia il

doc. C, “le parti”, e meglio l’attore e la convenuta, “intendono con

questo atto integrare tale documento, confermando quanto pattuito ed accettato”,

è ormai incontestabile che M__________ Ltd., nonostante nell’accordo denominato

“prenotazione di immobile” (doc. C) avesse indicato impropriamente di

agire in qualità di “rappresentante della parte operatrice” che si

indentificava nei “proprietari dei lotti di cui al mappale n. __________ e

n. __________ di __________ via __________”, stava in realtà agendo in nome

e per conto della convenuta, che in precedenza aveva lasciato intendere

all’attore di essere la proprietaria dei fondi, e non certo in rappresentanza

della Comunione ereditaria composta da C__________ __________, Cl__________ __________,

P__________ __________ e __________ T__________ rispettivamente di __________ N__________

che pure risultavano esserne ancora gli effettivi proprietari (cfr. doc. E, P2

e P3): del resto nell’accordo denominato “prenotazione di immobile”

(doc. C), oltretutto firmato dalla convenuta “ok per accettazione”, questi

ultimi non erano mai stati menzionati e anche nei relativi allegati da A a D

(prodotti in causa quali doc. T) era stato volutamente omesso / tolto qualsiasi

riferimento a costoro.

In ogni caso l’impropria formulazione

adottata nel doc. C risulta nell’occasione essere stata rettificata e così accettata

dalle parti.

b) A fronte dell’altra ammissione

contenuta nella premessa del “preliminare di compravendita immobiliare”

(doc. D), che - come detto - era “parte sostanziale e fondamentale” di

quell’atto, rispettivamente nel suo punto 4), secondo cui “alla data odierna”

l’attore “ha versato già la somma di EUR 500'000.- a titolo di primo acconto

prezzo, mediante bonifico bancario B__________ agenzia di __________, su c/c

della M__________ Ltd., a favore della promittente parte venditrice” - che

era allora stata indicata essere la convenuta - rispettivamente secondo cui con

riferimento agli EUR 500'000.- già versati in data 20 dicembre 2007, “con la

firma della promittente parte venditrice, posta in calcio alla presente, se ne

convalida la ricevuta”, è incontestabile che la convenuta aveva con ciò dato

atto che l’attore, versando l’importo di EUR 500'000.- mediante bonifico

bancario B__________ agenzia di __________ su c/c della M__________ Ltd. (come

per altro risultava anche dal bonifico e dalla lettera di addebitamento di cui

ai doc. F p. 1-3) a favore della convenuta, aveva regolarmente pagato il primo

acconto, che in tal modo era oltretutto stato da lei validamente ricevuto, per

il tramite di quella società, con effetto liberatorio.

c) A fronte dell’ulteriore

ammissione contenuta nel punto 4) del “preliminare di compravendita

immobiliare” (doc. D), secondo cui gli altri due acconti di EUR 500'000

dovevano essere versati “entro e non oltre il 15 gennaio 2008” rispettivamente

“entro e non oltre il 31 gennaio 2008”, entrambi “mediante bonifico

bancario da B__________ agenzia di __________”, è incontestabile che la

convenuta aveva in tal modo comunicato all’attore che anche questi due acconti potevano

e dovevano essere soluti secondo le medesime modalità adottate con riferimento

al primo acconto.

d) L’obiezione della convenuta

secondo cui l’attore non avrebbe versato i 3 acconti di EUR 500'000.- ciascuno,

rispettivamente essa non li avrebbe mai ricevuti, è ampiamente infondata.

In merito al primo acconto

già si è detto (cfr. supra lett. b) che esso, per esplicita ammissione

della convenuta, era stato versato dall’attore il 20 dicembre 2007 mediante

bonifico bancario B__________ agenzia di __________ (come per altro si evinceva

anche dal bonifico e dalla lettera di addebito del 20 dicembre 2007 di cui ai

doc. F p. 1-3), ed era stato da lei ricevuto, per il tramite di M__________

Ltd., con effetto liberatorio, come risultava dalla quietanza da lei rilasciata

al punto 4) del “preliminare di compravendita immobiliare” (doc. D).

Quanto al versamento da

parte dell’attore, rispettivamente al ricevimento da parte della convenuta, dei

due ulteriori acconti dovuti “entro e non oltre il 15 gennaio 2008” rispettivamente

“entro e non oltre il 31 gennaio 2008”, entrambi “mediante bonifico

bancario da B__________ agenzia di __________”, gli stessi sono stati a

loro volta sufficientemente dimostrati dall’istruttoria.

Fatti

I bonifici e le lettere di

addebitamento dell’11 e del 29 gennaio 2008 (doc. F p. 4-6 e p. 7-9) sono di

per sé dimostrativi dell’avvenuto pagamento. Ad ulteriormente comprovare la

circostanza, e in particolare l’avvenuto ricevimento di tutti gli acconti, vi sono

in ogni caso le dichiarazioni rese per scritto il 19 maggio 2010 (doc. H) e il

1° giugno 2010 (doc. S) da __________ M__________, in questa sede non (più)

eccepite di falso dalla convenuta (come per altro da lei esplicitamente ammesso,

con riferimento al doc. H, a p. 19 della replica spontanea). Con lettera 19

maggio 2010 (doc. H), esprimendosi con riferimento alla “vostra del 09

aprile 2010” (ossia alla missiva di cui al doc. G con cui l’attore, tramite

il suo legale, aveva notificato la risoluzione del “preliminare di

compravendita immobiliare” con l’invito a versargli, entro e non oltre il

31 maggio 2010, salva l’ulteriore penalità di EUR 150.- giornalieri da

calcolarsi dal 1° aprile 2010 sino al soddisfo totale di tutte le somme da

restituire, la somma in capitale di EUR 1'500'000.- già versata, oltre alla

penalità omnicomprensiva del 7%), __________ M__________ - che in tal modo, per

evadere un’ulteriore obiezione della convenuta, aveva ammesso di aver ricevuto

quella comunicazione nonostante fosse stata indirizzata a “AP 1”, che non era

l’esatta denominazione della convenuta, e in “Via __________ - __________”,

che non era più la sede della stessa (cfr. doc. B) - aveva in effetti dichiarato

“prendiamo atto della decisione del vostro assistito … e Le confermiamo

l’accettazione ed applicazione dell’art. 6 del relativo contratto”,

comunicando altresì la disponibilità “come da vostre istruzioni con relativa

causale specifica” di onorare “il totale rimborso previsto in 3 tranche

di pari importo nel periodo dal 21.06.2010 al 30.06.2010, omnicomprensivi della

penalità maturata”, il tutto ammettendo con ciò, almeno implicitamente,

l’avvenuto pagamento e il relativo ricevimento dei tre acconti di EUR 500'000.-

ciascuno. Nel verbale 1° giugno 2010 (doc. S), nel quale era oltretutto stato indicato,

con riferimento alla corrispondenza intercorsa tra le parti il 9 aprile 2010 (doc.

G) e il 19 maggio 2010 (doc. H), che i relativi “testi devono integralmente

intendersi qui ripetuti e trascritti”, __________ M__________ aveva persino

dato atto dell’esistenza del “capitale versato tra fine di dic. 2007 e

gennaio 2008 = EUR 1'500'000.-”. Come detto, il fatto che a quel momento

egli, pur avendo dichiarato di agire in rappresentanza della convenuta, non

fosse più amministratore unico con diritto di firma individuale della stessa

(cfr. doc. B), nulla toglie, pur escludendo che egli potesse vincolare la

convenuta con riferimento alla disponibilità a restituire gli acconti, alla valenza

probatoria di quanto da lui allora dichiarato, almeno implicitamente, in merito

al versamento rispettivamente al ricevimento dei vari acconti.

9.2. È invece a ragione che

Considerandi

la convenuta ha escluso di poter essere obbligata a rifondere all’attore gli

interessi moratori sul capitale del 5% (dal 31 marzo 2010) attribuiti nella

decisione, che a suo dire non sarebbero mai stati rivendicati in causa da

costui.

Come si è detto, in

sede giudiziaria l’attore, nella convinzione (poi rivelatasi erronea) di

potersi prevalere di quanto previsto al punto 6) del “preliminare di

compravendita immobiliare” (doc. D), aveva unicamente rivendicato la

restituzione del prezzo versato (EUR 1'500'000.-) nonché le due penalità concordate

contrattualmente (ai sensi dell’art. 109 cpv. 2 CO e 160 segg. CO), quella

omnicomprensiva del 7% annuo (interessi al 7% dal 1° gennaio 2008) e quella

giornaliera (EUR 150.- al giorno dal 1° aprile 2010), senza aver fatto valere

eventuali interessi di mora (ai sensi dell’art. 104 CO). Oltretutto quando è

stato confrontato con l’eventualità, evocata dalla convenuta in sede di

risposta, che il contratto di cui al doc. D potesse essere nullo per vizio di

forma e con ciò le pretese previste contrattualmente da lui azionate potessero

essere respinte, si è limitato a sostenere che in tal caso egli “avrebbe

comunque diritto a vedersi restituita la somma versata” rispettivamente non

si vedeva “come possa essere negato il diritto del signor AO 1 a vedersi

restituito quanto meno l’importo di EUR 1'500'000.- versato in favore della

convenuta” (replica p. 6 seg.), ma non ha assolutamente preteso, nemmeno in

via subordinata, l’attribuzione di eventuali interessi di mora sul prezzo

versato, neppure menzionati.

In tali circostanze, in

virtù dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice di prime cure, avendo concluso per

l’infondatezza delle due pretese a titolo di penalità, avrebbe potuto e dovuto

condannare la convenuta unicamente al pagamento di EUR 1'500'000.-, ma senza

attribuzione di interessi di mora.

10.

In un ultimo capitolo la convenuta ha censurato

anche il dispositivo pretorile (n. 2) con cui, in manifesta contraddizione con

quanto indicato nei relativi considerandi secondo cui “stante la soccombenza

della convenuta per i 2/3 e dell’attrice per 1/3, le spese giudiziarie vanno

ripartite secondo questo medesimo schema” (decisione p. 3), la tassa di

giustizia e le spese di CHF 12'500.- (non però le ripetibili di CHF 44’200.-,

ripartite correttamente) erano state poste interamente a suo carico.

La

censura è fondata. Ritenuto che al momento dell’inoltro della petizione la

pretesa a titolo di capitale poi accolta dal giudice di prime cure “pesava” EUR

1'500'000.- e le due pretese a titolo di penalità invece respinte “pesavano”

complessivamente EUR 1'594'125.- (petizione p. 6), è a ragione che la convenuta

ha chiesto in questa sede di caricare le spese processuali alle parti in

ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili.

11.

Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che la

petizione può essere accolta limitatamente a EUR 1'500'000.-.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di

secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora

litigioso di EUR 1'500’000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

I. L’appello 25 novembre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 24 ottobre 2019 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione

1, è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP

1 è condannata a pagare a AO 1 EUR 1'500'000.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi di CHF 12'500.-,

da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione

di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

II. Le spese processuali della procedura d’appello di

CHF 35’000.- sono poste a carico dell’appellato per 1/3 e per 2/3 sono poste a

carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 10'000.- a titolo di

ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).