12.2019.195
Contratto preliminare di compravendita immobilaire - nullità per vizio di forma - indebito arricchimento - società semplice - legittimazione attiva
17 novembre 2020Italiano22 min
circostanza, e in particolare l’avvenuto ricevimento di tutti gli acconti, vi sono
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.195
Lugano
17 novembre 2020/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.28 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 febbraio
2018 (recte: 2019) da
AO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. dott. PA
1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di EUR 1'500'000.- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 2008 e di
EUR 150.- al giorno dal 1° aprile 2010;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione sia in ordine sia nel merito, e che il Pretore con
decisione 24 ottobre 2019 ha parzialmente accolto, condannando quella parte al
pagamento di EUR 1'500'000.- oltre interessi al 5% dal 31 marzo 2010;
appellante la convenuta con appello 25 novembre 2019, con cui ha chiesto in
via principale rispettivamente subordinata la riforma del querelato giudizio
nel senso di dichiarare irricevibile la petizione rispettivamente di respingerla,
e in via ulteriormente subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio
degli atti al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e
l’emanazione di una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre l'attore con risposta 23 gennaio 2020 ha
postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
viste la replica spontanea
30 gennaio 2020 della convenuta e la duplica spontanea 13 febbraio 2020
dell’attore;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con scritto
denominato “prenotazione di immobile” (doc. C), allestito nella forma
scritta semplice all’indirizzo di M__________ Ltd., agente in qualità di “rappresentante
della parte operatrice” - che a quel momento era stata indicata essere i “proprietari
… dei lotti di cui al mappale n. __________ e n. __________ di __________ via __________”
-, e sottoscritto il 20 dicembre 2007 da AO 1, quest’ultimo ha proposto
irrevocabilmente alla prima, che si riservava di accettare entro il 10 gennaio
2008, “di promettere di acquistare” dalla stessa per un prezzo di EUR
1'500'000.- “l’unità immobiliare ad uso abitativo posta al primo piano fuori
terra del blocco B, composta di 2.5 locali, pari a mq 61.20 lordi, oltre a
tutte le pertinenze, gli accessori, le parti comuni, le quote di comproprietà,
le servitù attive o passive, che risulteranno afferenti alla stessa, a seguito del
frazionamento e accatastamento delle singole unità”, aggiungendo poi che il
prezzo sarebbe stato corrisposto come segue: “EUR 500'000.- mediante
bonifico bancario contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta;
EUR 500'000.- mediante bonifico bancario alla stipula del preliminare di
compravendita; EUR 500'000.- alla data di inizio cantieramento dell’area da
edificare, comunque non oltre il 30 gennaio 2008”. In calce allo scritto,
il 22 dicembre 2007 __________ M__________ - che allora era stato indicato
agire in nome e per conto di M__________ Ltd. - ha dichiarato “si accetta la
presente prenotazione alle condizioni ivi menzionate”. Lo scritto terminava
con un’ulteriore indicazione “ok x accettazione” sottoscritta sempre da __________
M__________, questa volta in rappresentanza di AP 1.
Il 20 dicembre 2007
(doc. F p. 1-3) la B__________ (in seguito: B__________), agenzia di __________,
ha bonificato su un conto intestato a M__________ Ltd. la somma di
EUR 500'000.- con la
causale “canale prenotazione unità immobiliare __________”, avvisando
che avrebbe addebitato in modo corrispondente il conto aperto presso di lei da __________
O__________ e AO 1.
2. Con
contratto denominato “preliminare di compravendita immobiliare” (doc.
D), allestito nella forma scritta semplice e sottoscritto il 10 gennaio 2008 dalla
“promittente parte acquirente” AO 1 e da __________ M__________ in
rappresentanza della “promittente parte venditrice” AP 1, le parti, dopo
aver premesso che “in data 20/12/2007 AO 1, tramite la M__________ Ltd. ha
sottoscritto la prenotazione d’immobile relativa all’unità immobiliare ad uso
abitativo posta al primo piano fuori terra del blocco B, composta di 2.5
locali, pari a mq 61.20, oltre a tutte le pertinenze, gli accessori, le parti
comuni, le quote di comproprietà (per così totali mq 68), nonché le servitù
attive o passive, che risulteranno afferenti alla stessa, a seguito del
frazionamento e accatastamento delle singole unità”, che “in data 22/12/2007
la società M__________ Ltd. … ha comunicato l’accettazione a cura della
promittente parte venditrice della prenotazione di cui sopra, fissando la data
del preliminare integrativo di compravendita … per il giorno 10 gennaio 2008”,
che “richiamato per intero il contenuto della prenotazione d’immobile
20/12/2007, valida a tutti gli effetti di legge, … le parti intendono con questo
atto integrare tale documento, confermando quanto pattuito ed accettato” e
che “alla data odierna AO 1 ha versato già la somma di EUR 500'000.- a
titolo di primo acconto prezzo, mediante bonifico bancario B__________ agenzia
di __________, su c/c della M__________ Ltd., a favore della promittente parte
venditrice”, hanno pattuito, per quanto qui interessa, quanto segue: che “1)
le premesse sono parte sostanziale e fondamentale della presente scrittura”;
che “2) la promittente parte venditrice si impegna a cedere e vendere alla
promittente parte acquirente, che accetta, l’edificanda unità immobiliare, sita
in __________, Via __________” oggetto della predetta prenotazione; che “3)
la vendita sarà effettuata a corpo e non a misura, al prezzo già stabilito ed
accettato dalle parti, fisso ed invariabile, in EUR 1'500'000.-”; che “4)
il prezzo di EUR 1'500'000.- sarà pagato nei seguenti modi e scadenze: quanto
ad EUR 500'000.- già versati in data 20/12/2007 e, con la firma della
promittente parte venditrice, posta in calcio alla presente, se ne convalida la
ricevuta; quanto ad EUR 500'000.- da versarsi entro e non oltre il 15 gennaio
2008, mediante bonifico bancario da B__________ agenzia di __________; quanto
ad EUR 500'000.- da versarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2008, mediante
bonifico bancario da B__________ agenzia di __________”; che “5) la
consegna degli immobili è prevista … per il 31 dicembre 2009”, termine non prorogabile
“oltre il 31 marzo 2010”; che “6) la promittente parte acquirente,
scaduto tale termine massimo, come stabilito del 31 marzo 2010, potrà a suo
esclusivo ed insindacabile giudizio, pretendere l’adempimento con la consegna
dell’unità immobiliare e l’esecuzione, a regola d’arte, dell’immobile stesso,
oppure risolvere, di pieno diritto, il presente contratto con restituzione da
parte della promittente parte venditrice, di tutte le somme pagate sino ad
allora, oltre ad una penalità omnicomprensiva, pattuita sin d’ora, nella
percentuale del 7% annuo, calcolato sull’intera somma del prezzo pagato”,
ritenuto che “il calcolo delle penalità comprenderà il periodo dall’01
gennaio 2008 al 31 marzo 2010 e, l’intera somma (capitale + penalità) dovrà
essere restituita entro e non oltre sessanta giorni dalla data di messa in
mora, da inviare con raccomandata … alla parte inadempiente”, fermo
restando che “ogni giorno di ritardo, oltre il sessantesimo giorno, maturerà
a favore della promittente parte acquirente, oltre alla penalità già fissata in
percentuale del sette per cento annuo, un’ulteriore penalità giornaliera di EUR
150.- il tutto da calcolarsi dall’01 aprile 2010 sino al soddisfo totale di
tutte le somme in restituzione (capitale + penalità in percentuale e
giornaliera)”; e che “13) il presente contratto è assoggettato alle
disposizioni di legge vigenti in Svizzera”.
L’11 gennaio 2008 prima
(doc. F p. 4-6) e il 29 gennaio 2008 poi (doc. F p. 7-9) B__________, agenzia
di __________, ha bonificato due volte sul medesimo conto intestato a M__________
Ltd. la somma di EUR 500'000.- sempre con la causale “canale prenotazione
unità immobiliare __________”, avvisando che avrebbe addebitato in modo
corrispondente il conto aperto presso di lei da __________ O__________ e AO 1.
3. Il 9 aprile
2010 (doc. G) il legale di AO 1 ha notificato a “AP 1” la risoluzione del “preliminare
di compravendita immobiliare”, invitando quest’ultima a versargli, entro e
non oltre il 31 maggio 2010, salva l’ulteriore penalità di EUR 150.-
giornalieri da calcolarsi dal 1° aprile 2010 sino al soddisfo totale di tutte
le somme da restituire, la somma in capitale di EUR 1'500'000.- già versata,
oltre alla penalità omnicomprensiva del 7%. Invano.
4. Con petizione 20
febbraio 2019 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc.
O), ha
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR
1'500'000.- oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 2008 e di EUR 150.- al giorno
dal 1° aprile 2010. Egli in sintesi ha preteso, in virtù del punto 6) del “preliminare
di compravendita immobiliare” (doc. D), la rifusione del prezzo, aumentato
delle due penalità stabilite contrattualmente, quella omnicomprensiva del 7% annuo
e quella giornaliera.
La
convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
5. Con
decisione 24 ottobre 2019 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 1'500'000.- oltre interessi al
5% dal 31 marzo 2010 (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia e le spese
di complessivi di CHF 12'500.- a carico della convenuta, tenuta altresì a
rifondere alla controparte CHF 44’200.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli,
dopo aver accertato la nullità per vizio di forma del “preliminare di
compravendita immobiliare” (doc. D), non allestito nella forma pubblica, e
di tutte le obbligazioni in esso assunte, ha in sostanza ritenuto che
all’attore potesse unicamente essere riconosciuta, in base alle norme
sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO), la pretesa volta alla
restituzione del prezzo, oltre ai relativi interessi di mora al 5%.
6. Con l’appello
25 novembre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 23
gennaio 2020 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 30 gennaio 2020 e
la duplica spontanea 13 febbraio 2020), la convenuta ha chiesto in via
principale rispettivamente subordinata di riformare il querelato giudizio nel
senso di dichiarare irricevibile la petizione rispettivamente di respingerla, e
in via ulteriormente subordinata di annullarlo con conseguente rinvio degli
atti al primo giudice per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di
una nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
7. Ancorché
eccepita solo in via ulteriormente subordinata, la censura della convenuta relativa
alla violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) per il fatto
che il giudice di prime cure non aveva assunto alcuna prova e in particolare
non aveva proceduto all’interrogatorio dell’avv. __________ G__________ - censura
che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e
l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di
successo nel merito - va trattata preliminarmente (DTF 124 V 90 consid. 2, 127
V 431 consid. 3d/aa, 141 V 495 consid. 2.2).
Essa deve senz’altro essere
disattesa. La convenuta non ha in effetti spiegato, in generale, quali
sarebbero state le prove non assunte dal giudice di prime cure di cui
pretendeva ora l’assunzione e soprattutto quale sarebbe stata la loro
rilevanza, ovvero quali circostanze avrebbero in tal modo potuto essere dimostrate.
Per quanto riguarda invece l’interrogatorio del suo liquidatore avv. __________
G__________, da lei esplicitamente richiesto, si osserva che la motivazione che
avrebbe dovuto giustificarne l’assunzione, ossia il fatto che costui avrebbe
confermato che essa non aveva mai ricevuto le somme richieste in restituzione
dall’attore, non è in realtà rilevante per l’esito della lite, per le ragioni
che verranno esposte più avanti (consid. 9.1.2).
8. La
convenuta, con la sua domanda principale d’appello, ha ribadito la richiesta di
dichiarare irricevibile la petizione per il fatto che la stessa sarebbe stata
promossa dal solo attore anziché congiuntamente da quest’ultimo e da __________
O__________, in qualità di litisconsorti necessari, in quanto titolari del
conto asseritamente oggetto dell’addebito del prezzo di EUR 1'500'000.- (cfr.
doc. F).
Il rilievo è
infondato. A parte il fatto che, come per altro rilevato anche dal giudice di
prime cure, l’ipotetica mancata partecipazione nel processo di uno dei titolari
di una pretesa in proprietà comune non sarebbe in sé tale da comportare
l’irricevibilità della petizione ma semmai la sua reiezione per carenza di
legittimazione attiva (Gabellon/Tedjani,
La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de
procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.; DTF 137 III 455 consid. 3.5, 140 III 598
consid. 3.2, 142 III 782 consid. 3.1.2 e 3.1.4; TF 4A_217/2017 del 4 agosto
2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3), si osserva in effetti che la restituzione del
prezzo pagato in forza di un contratto preliminare di compravendita immobiliare
poi rivelatosi nullo per vizio di forma (art. 216 cpv. 2 e 11 cpv. 2 CO; DTF
106 II 146 consid. 3; TF 4A_573/2016 del 19 settembre 2017 consid. 4.2.3) dev’essere
fatta valere in causa proprio dalla parte che era contrattualmente tenuta al
pagamento del prezzo, che nel caso di specie era per l’appunto il solo attore
(cfr. doc. C e D), poco importando invece se il relativo versamento sia poi
stato concretamente effettuato da lui oppure, su suo ordine, da terze persone
(TF 4C.253/2000 del 30 gennaio 2001 consid. 2).
9. Con la sua domanda subordinata
d’appello la convenuta ha postulato l’integrale reiezione della petizione
dell’attore.
9.1. Contrariamente a quanto
preteso dalla convenuta, il giudizio pretorile con cui essa è stata condannata
a restituire il prezzo di EUR 1'500'000.- può senz’altro essere confermato.
9.1.1. Preliminarmente si
osserva che la nullità per vizio di forma del “preliminare di compravendita
immobiliare” (doc. D) e, prima di lui, dell’accordo relativo alla “prenotazione
di immobile” (doc. C), firmati da __________ M__________ in nome e per
conto della convenuta in un momento in cui ne era l’amministratore unico con
diritto di firma individuale (cfr. doc. B), comporta unicamente la nullità
degli impegni allora assunti dalle rispettive parti contraenti. Non è per
contro vero che essa comporterebbe anche la nullità di tutto ciò che era stato riportato
in quei due documenti, segnatamente delle ammissioni / dichiarazioni rese nelle
loro premesse rispettivamente delle indicazioni per l’esecuzione fornite da una
parte all’indirizzo della rispettiva controparte.
Sempre a titolo preliminare
si osserva che il fatto che __________ M__________ abbia firmato in nome e per
conto della convenuta anche altri documenti dopo il 10 dicembre 2009, data dalla
quale, pur essendo pacificamente sempre rimasto alle dipendenze della stessa (e
ciò siccome costei non ha mai sostenuto il contrario), non ne era però più l’amministratore
unico con diritto di firma individuale (cfr. doc. B), esclude solo che quest’ultima
possa essere vincolata dal suo operato. Nondimeno, le circostanze da lui
ammesse / dichiarate allora restano di principio valide.
9.1.2. Visto quanto precede,
le diverse e spesso capziose censure sollevate dalla convenuta possono essere
evase come segue:
a) A fronte
dell’ammissione contenuta nelle premesse del “preliminare di compravendita
immobiliare” (doc. D), che erano
“parte sostanziale e
fondamentale” di quell’atto, secondo cui “in data 22/12/2007 la società M__________
Ltd. … ha comunicato l’accettazione a cura della promittente parte venditrice”
- che era allora stata indicata essere la convenuta - “della prenotazione di
cui sopra, fissando la data del preliminare integrativo di compravendita … per
il giorno 10 gennaio 2008”, rispettivamente secondo cui “richiamato per
intero il contenuto della prenotazione d’immobile 20/12/2007”, ossia il
doc. C, “le parti”, e meglio l’attore e la convenuta, “intendono con
questo atto integrare tale documento, confermando quanto pattuito ed accettato”,
è ormai incontestabile che M__________ Ltd., nonostante nell’accordo denominato
“prenotazione di immobile” (doc. C) avesse indicato impropriamente di
agire in qualità di “rappresentante della parte operatrice” che si
indentificava nei “proprietari dei lotti di cui al mappale n. __________ e
n. __________ di __________ via __________”, stava in realtà agendo in nome
e per conto della convenuta, che in precedenza aveva lasciato intendere
all’attore di essere la proprietaria dei fondi, e non certo in rappresentanza
della Comunione ereditaria composta da C__________ __________, Cl__________ __________,
P__________ __________ e __________ T__________ rispettivamente di __________ N__________
che pure risultavano esserne ancora gli effettivi proprietari (cfr. doc. E, P2
e P3): del resto nell’accordo denominato “prenotazione di immobile”
(doc. C), oltretutto firmato dalla convenuta “ok per accettazione”, questi
ultimi non erano mai stati menzionati e anche nei relativi allegati da A a D
(prodotti in causa quali doc. T) era stato volutamente omesso / tolto qualsiasi
riferimento a costoro.
In ogni caso l’impropria formulazione
adottata nel doc. C risulta nell’occasione essere stata rettificata e così accettata
dalle parti.
b) A fronte dell’altra ammissione
contenuta nella premessa del “preliminare di compravendita immobiliare”
(doc. D), che - come detto - era “parte sostanziale e fondamentale” di
quell’atto, rispettivamente nel suo punto 4), secondo cui “alla data odierna”
l’attore “ha versato già la somma di EUR 500'000.- a titolo di primo acconto
prezzo, mediante bonifico bancario B__________ agenzia di __________, su c/c
della M__________ Ltd., a favore della promittente parte venditrice” - che
era allora stata indicata essere la convenuta - rispettivamente secondo cui con
riferimento agli EUR 500'000.- già versati in data 20 dicembre 2007, “con la
firma della promittente parte venditrice, posta in calcio alla presente, se ne
convalida la ricevuta”, è incontestabile che la convenuta aveva con ciò dato
atto che l’attore, versando l’importo di EUR 500'000.- mediante bonifico
bancario B__________ agenzia di __________ su c/c della M__________ Ltd. (come
per altro risultava anche dal bonifico e dalla lettera di addebitamento di cui
ai doc. F p. 1-3) a favore della convenuta, aveva regolarmente pagato il primo
acconto, che in tal modo era oltretutto stato da lei validamente ricevuto, per
il tramite di quella società, con effetto liberatorio.
c) A fronte dell’ulteriore
ammissione contenuta nel punto 4) del “preliminare di compravendita
immobiliare” (doc. D), secondo cui gli altri due acconti di EUR 500'000
dovevano essere versati “entro e non oltre il 15 gennaio 2008” rispettivamente
“entro e non oltre il 31 gennaio 2008”, entrambi “mediante bonifico
bancario da B__________ agenzia di __________”, è incontestabile che la
convenuta aveva in tal modo comunicato all’attore che anche questi due acconti potevano
e dovevano essere soluti secondo le medesime modalità adottate con riferimento
al primo acconto.
d) L’obiezione della convenuta
secondo cui l’attore non avrebbe versato i 3 acconti di EUR 500'000.- ciascuno,
rispettivamente essa non li avrebbe mai ricevuti, è ampiamente infondata.
In merito al primo acconto
già si è detto (cfr. supra lett. b) che esso, per esplicita ammissione
della convenuta, era stato versato dall’attore il 20 dicembre 2007 mediante
bonifico bancario B__________ agenzia di __________ (come per altro si evinceva
anche dal bonifico e dalla lettera di addebito del 20 dicembre 2007 di cui ai
doc. F p. 1-3), ed era stato da lei ricevuto, per il tramite di M__________
Ltd., con effetto liberatorio, come risultava dalla quietanza da lei rilasciata
al punto 4) del “preliminare di compravendita immobiliare” (doc. D).
Quanto al versamento da
parte dell’attore, rispettivamente al ricevimento da parte della convenuta, dei
due ulteriori acconti dovuti “entro e non oltre il 15 gennaio 2008” rispettivamente
“entro e non oltre il 31 gennaio 2008”, entrambi “mediante bonifico
bancario da B__________ agenzia di __________”, gli stessi sono stati a
loro volta sufficientemente dimostrati dall’istruttoria.
Fatti
I bonifici e le lettere di
addebitamento dell’11 e del 29 gennaio 2008 (doc. F p. 4-6 e p. 7-9) sono di
per sé dimostrativi dell’avvenuto pagamento. Ad ulteriormente comprovare la
circostanza, e in particolare l’avvenuto ricevimento di tutti gli acconti, vi sono
in ogni caso le dichiarazioni rese per scritto il 19 maggio 2010 (doc. H) e il
1° giugno 2010 (doc. S) da __________ M__________, in questa sede non (più)
eccepite di falso dalla convenuta (come per altro da lei esplicitamente ammesso,
con riferimento al doc. H, a p. 19 della replica spontanea). Con lettera 19
maggio 2010 (doc. H), esprimendosi con riferimento alla “vostra del 09
aprile 2010” (ossia alla missiva di cui al doc. G con cui l’attore, tramite
il suo legale, aveva notificato la risoluzione del “preliminare di
compravendita immobiliare” con l’invito a versargli, entro e non oltre il
31 maggio 2010, salva l’ulteriore penalità di EUR 150.- giornalieri da
calcolarsi dal 1° aprile 2010 sino al soddisfo totale di tutte le somme da
restituire, la somma in capitale di EUR 1'500'000.- già versata, oltre alla
penalità omnicomprensiva del 7%), __________ M__________ - che in tal modo, per
evadere un’ulteriore obiezione della convenuta, aveva ammesso di aver ricevuto
quella comunicazione nonostante fosse stata indirizzata a “AP 1”, che non era
l’esatta denominazione della convenuta, e in “Via __________ - __________”,
che non era più la sede della stessa (cfr. doc. B) - aveva in effetti dichiarato
“prendiamo atto della decisione del vostro assistito … e Le confermiamo
l’accettazione ed applicazione dell’art. 6 del relativo contratto”,
comunicando altresì la disponibilità “come da vostre istruzioni con relativa
causale specifica” di onorare “il totale rimborso previsto in 3 tranche
di pari importo nel periodo dal 21.06.2010 al 30.06.2010, omnicomprensivi della
penalità maturata”, il tutto ammettendo con ciò, almeno implicitamente,
l’avvenuto pagamento e il relativo ricevimento dei tre acconti di EUR 500'000.-
ciascuno. Nel verbale 1° giugno 2010 (doc. S), nel quale era oltretutto stato indicato,
con riferimento alla corrispondenza intercorsa tra le parti il 9 aprile 2010 (doc.
G) e il 19 maggio 2010 (doc. H), che i relativi “testi devono integralmente
intendersi qui ripetuti e trascritti”, __________ M__________ aveva persino
dato atto dell’esistenza del “capitale versato tra fine di dic. 2007 e
gennaio 2008 = EUR 1'500'000.-”. Come detto, il fatto che a quel momento
egli, pur avendo dichiarato di agire in rappresentanza della convenuta, non
fosse più amministratore unico con diritto di firma individuale della stessa
(cfr. doc. B), nulla toglie, pur escludendo che egli potesse vincolare la
convenuta con riferimento alla disponibilità a restituire gli acconti, alla valenza
probatoria di quanto da lui allora dichiarato, almeno implicitamente, in merito
al versamento rispettivamente al ricevimento dei vari acconti.
9.2. È invece a ragione che
Considerandi
la convenuta ha escluso di poter essere obbligata a rifondere all’attore gli
interessi moratori sul capitale del 5% (dal 31 marzo 2010) attribuiti nella
decisione, che a suo dire non sarebbero mai stati rivendicati in causa da
costui.
Come si è detto, in
sede giudiziaria l’attore, nella convinzione (poi rivelatasi erronea) di
potersi prevalere di quanto previsto al punto 6) del “preliminare di
compravendita immobiliare” (doc. D), aveva unicamente rivendicato la
restituzione del prezzo versato (EUR 1'500'000.-) nonché le due penalità concordate
contrattualmente (ai sensi dell’art. 109 cpv. 2 CO e 160 segg. CO), quella
omnicomprensiva del 7% annuo (interessi al 7% dal 1° gennaio 2008) e quella
giornaliera (EUR 150.- al giorno dal 1° aprile 2010), senza aver fatto valere
eventuali interessi di mora (ai sensi dell’art. 104 CO). Oltretutto quando è
stato confrontato con l’eventualità, evocata dalla convenuta in sede di
risposta, che il contratto di cui al doc. D potesse essere nullo per vizio di
forma e con ciò le pretese previste contrattualmente da lui azionate potessero
essere respinte, si è limitato a sostenere che in tal caso egli “avrebbe
comunque diritto a vedersi restituita la somma versata” rispettivamente non
si vedeva “come possa essere negato il diritto del signor AO 1 a vedersi
restituito quanto meno l’importo di EUR 1'500'000.- versato in favore della
convenuta” (replica p. 6 seg.), ma non ha assolutamente preteso, nemmeno in
via subordinata, l’attribuzione di eventuali interessi di mora sul prezzo
versato, neppure menzionati.
In tali circostanze, in
virtù dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice di prime cure, avendo concluso per
l’infondatezza delle due pretese a titolo di penalità, avrebbe potuto e dovuto
condannare la convenuta unicamente al pagamento di EUR 1'500'000.-, ma senza
attribuzione di interessi di mora.
10.
In un ultimo capitolo la convenuta ha censurato
anche il dispositivo pretorile (n. 2) con cui, in manifesta contraddizione con
quanto indicato nei relativi considerandi secondo cui “stante la soccombenza
della convenuta per i 2/3 e dell’attrice per 1/3, le spese giudiziarie vanno
ripartite secondo questo medesimo schema” (decisione p. 3), la tassa di
giustizia e le spese di CHF 12'500.- (non però le ripetibili di CHF 44’200.-,
ripartite correttamente) erano state poste interamente a suo carico.
La
censura è fondata. Ritenuto che al momento dell’inoltro della petizione la
pretesa a titolo di capitale poi accolta dal giudice di prime cure “pesava” EUR
1'500'000.- e le due pretese a titolo di penalità invece respinte “pesavano”
complessivamente EUR 1'594'125.- (petizione p. 6), è a ragione che la convenuta
ha chiesto in questa sede di caricare le spese processuali alle parti in
ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili.
11.
Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello della convenuta, che la
petizione può essere accolta limitatamente a EUR 1'500'000.-.
Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per la procedura di
secondo grado esse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora
litigioso di EUR 1'500’000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
I. L’appello 25 novembre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 24 ottobre 2019 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP
1 è condannata a pagare a AO 1 EUR 1'500'000.-.
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi di CHF 12'500.-,
da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali della procedura d’appello di
CHF 35’000.- sono poste a carico dell’appellato per 1/3 e per 2/3 sono poste a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 10'000.- a titolo di
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).