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Decisione

12.2019.197

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - spese e ripetibili - esigenze di motivazione - reclamo

13 maggio 2020Italiano10 min

all’8% del valore litigioso, è di per sé rispettosa del parametro di cui all’art.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.197

Lugano

13 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4620

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 26

settembre 2019 da

RE

1

rappr. dall’avv. PA 1

contro

CO

1

rappr. dagli avv. e PA 2

con cui l’istante

ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68’500.- oltre

interessi al 5% dal 2 aprile 2019 nonché il rigetto in via definitiva, in tale

misura, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda

avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il

Pretore con decisione 12 novembre 2019

ha dichiarato irricevibile, ponendo a carico dell’istante la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.- e l’indennità per ripetibili di

fr. 5’500.-;

reclamante

l’istante, con

reclamo 25 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio

nel senso di ridurre a fr. 1'500.- la tassa di giustizia e le spese poste a suo

carico rispettivamente a fr. 2’000.- le ripetibili da lui dovute, con spese e

ripetibili di secondo grado a carico dello Stato;

mentre

la convenuta, con risposta

23 dicembre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di

spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti

prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

con istanza 26 settembre 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), RE 1 ha convenuto in

giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 68’500.- oltre interessi al 5% dal

2 aprile 2019 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura,

dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano: la somma

azionata era riferita a lavori da lui svolti in relazione ai fondi n. __________,

__________, __________ e __________ RFD di __________ (progettazione,

presentazione di domande di costruzione, varianti e domande di demolizione),

nonché alla negoziazione della compravendita di un ulteriore sedime destinato

alla costruzione di alcuni garage interrati;

che

la convenuta si è opposta all’istanza e le parti, nei rispettivi allegati

spontanei di replica e di duplica, si sono poi confermate nelle loro antitetiche

posizioni;

che

con decisione 12 novembre 2019 il Pretore, non ritenendo date le condizioni per

accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ha dichiarato

irricevibile l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto a carico dell’istante la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.- come pure l’indennità

per ripetibili di fr. 5’500.- (dispositivo n. 2);

che

con reclamo 25 novembre 2019, avversato dalla convenuta con risposta 23

dicembre 2019, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel

senso di ridurre la tassa di giustizia e le spese a complessivi fr. 1'500.- e

l’indennità per ripetibili a fr. 2’000.-, con spese e ripetibili di secondo

grado a carico dello Stato: oltre ad aver lamentato una carente motivazione del

giudizio sulle spese e sulle ripetibili, in sé tale da imporre l’annullamento

del relativo dispositivo, ha ritenuto eccessive le somme attribuite dal primo

giudice, che oltretutto avrebbe inutilmente prolungato la procedura, aumentando

così l’entità delle spese giudiziarie;

che

la decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali

e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104

cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante

appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso

di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a

quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il

dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia

dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la

decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);

che

nel caso concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo

pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un

valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella

composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è competente a

statuire sul reclamo dell’istante, inoltrato tempestivamente;

che,

preliminarmente, va senz’altro disattesa la censura con cui l’istante ha lamentato

una carente motivazione del giudizio pretorile in materia di spese e

ripetibili: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di ricordare che in

linea di principio la decisione sull’ammontare delle spese e delle ripetibili

non dev’essere motivata, e che, quando esiste una tariffa o una norma legale

che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve unicamente motivare le sua

decisione se non si attiene a tali limiti, se degli elementi straordinari sono

invocati dalla parte interessata o ancora qualora - per quanto riguarda le

ripetibili - il giudice si scosti dalla nota d’onorario prodotta e conceda un

importo inferiore o superiore a quelli abituali (DTF 139 V 496 consid. 5; TF

4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8): nel caso di specie l’istante non

ha assolutamente preteso, ancor prima di averlo provato, che ricorresse una di

queste eccezionali condizioni;

che,

passando ora ad esaminare il merito del reclamo, è ampiamente a torto che l’istante ha

rimproverato al Pretore di aver esaminato la tematica della ricevibilità

dell’istanza solo al termine della causa, invece di averla decisa

preliminarmente o comunque dopo aver effettuato l’usuale udienza di

discussione, ciò che avrebbe causato un aumento della tassa di giustizia e

delle ripetibili poi poste a suo carico: a parte il fatto che nessuna norma di

legge imponeva al Pretore di decidere preliminarmente quella tematica (tanto è

vero che giusta l’art. 125 lett. a CPC il giudice poteva - ma non doveva -

limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni), si osserva in

effetti che neppure l’istante gli aveva a suo tempo proposto di agire in tal

modo e anzi era stato proprio lui, dopo aver preso atto, senza aver obiettato,

dell’intenzione del giudice di rinunciare all’udienza di discussione e di

fissare alla convenuta un termine per le osservazioni, rispettivamente dopo

aver ricevuto le osservazioni di risposta di quest’ultima, a voler presentare

un allegato di replica spontanea (a cui ha fatto seguito la duplica spontanea

della controparte), sicché è malvenuto a dolersi ora del modo di procedere

adottato dal primo giudice (II CCA 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.11, 7

dicembre 2006 inc. n. 12.2006.213, 2 marzo 2016 inc. n. 12.2015.24);

che,

per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in sede

appello o di reclamo solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non

è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle

tariffe applicabili (per tante: II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4

novembre 2019 inc. n. 12.2019.80);

che nell’ambito di una causa promossa nella procedura sommaria di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti l’art. 9 cpv. 2 LTG permette al

giudice di prelevare una tassa di giustizia da fr. 100.- a fr. 20'000.- (atteso

che in presenza di altre procedure sommarie con un valore litigioso come quello

in esame di fr. 68'500.- l’art. 9 cpv. 1 LTG permetterebbe di prelevare una

tassa di giustizia da fr. 1’500.- a fr. 4'000.-);

che nel caso di specie il giudice di prime cure ha esposto una

tassa di giustizia, comprensiva delle spese, di fr. 2’000.-, ciò che rientra perfettamente

nei parametri sopra indicati; tenuto inoltre conto che la causa, ancorché

risoltasi con un giudizio di irricevibilità (ma solo per l’assenza dei

requisiti per accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, v. art.

257 cpv. 3 CPC), era stata svolta nella sua interezza e aveva comportato un

impegno sostanzialmente analogo a quello necessario per rendere una decisione

di merito, la sua conclusione non presta il fianco a critiche e su questo punto

il reclamo va pertanto respinto;

che per le procedure civili speciali come quella in parola l’art.

11 cpv. 2 lett. b RTar consente di attribuire un’indennità per ripetibili tra

il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1 del citato articolo (il

quale per un valore litigioso oltre i fr. 50'000.- e fino a fr. 100'000.-

prescrive una fascia tra l’8% e il 15%), ossia tra l’1.6% e il 10.5% del valore

litigioso, ritenuto che, in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 RTar, se la causa

non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di

irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono

essere ridotte in misura adeguata, il che, per giurisprudenza invalsa (II CCA 3

marzo 2015 inc. n. 12.2014.125, 24 maggio 2018 inc. n. 12.2018.38), va fatto mediando

l’onorario ad valorem con quello ad horam (in base alla nota formula (2 x

OV x OA) : (OV + OA), cfr. Cocchi/Trezzini, CPC/TI,

m. 36 segg. ad art. 150);

che nella fattispecie il giudice di prime cure non ha invero indicato

Fatti

i parametri da lui applicati per determinare l’indennità per ripetibili in fr.

5'500.-;

che è sin d’ora evidente che tale somma, pari sostanzialmente

all’8% del valore litigioso, è di per sé rispettosa del parametro di cui all’art.

11 cpv. 2 lett. b RTar;

che la somma attribuita non appare eccessiva o abusiva nemmeno laddove si applichi la disposizione

- per altro solo potestativa - di cui all’art. 13 cpv. 2 RTar: in tal caso, secondo questa Camera, l’indennità

per ripetibili, oltre all’onorario calcolato in base al criterio ad valorem,

che concretamente avrebbe potuto essere stabilito nella percentuale media del 6.05%

ossia in fr. 4'150.-, avrebbe in effetti dovuto tenere conto anche delle ore di lavoro impiegate dal

legale della controparte, il quale, confrontato con due allegati entrambi di 5 pagine, corredati

Considerandi

da complessivi 19 documenti, aveva inoltrato due allegati entrambi di 11 pagine, con un dispendio di tempo oggettivamente

quantificabile in almeno 15 ore lavorative, e che, sulla base dell’art. 12 RTar

(fr. 280.- all’ora, importo da

ritenersi congruo all’importanza della causa), avrebbe giustificato un onorario ad

horam di almeno fr. 4’200.-; in tali circostanze, tenuto conto dell’IVA e

delle spese vive, le ripetibili da attribuire non sarebbero state

significativamente distanti da quelle assegnate dal Pretore;

che

in ogni caso, dunque, l’importo attribuito dal primo giudice a titolo di

ripetibili, che rientra tra i minimi e i massimi della tariffa, non può essere

considerato eccessivo o abusivo: ciò conduce alla reiezione del reclamo anche

su questo punto;

che

le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza

del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. Il reclamo 25 novembre

2019 dell’RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 300.- sono

poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte identico importo

a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).