12.2019.197
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti - spese e ripetibili - esigenze di motivazione - reclamo
13 maggio 2020Italiano10 min
all’8% del valore litigioso, è di per sé rispettosa del parametro di cui all’art.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.197
Lugano
13 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4620
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 26
settembre 2019 da
RE
1
rappr. dall’avv. PA 1
contro
CO
1
rappr. dagli avv. e PA 2
con cui l’istante
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68’500.- oltre
interessi al 5% dal 2 aprile 2019 nonché il rigetto in via definitiva, in tale
misura, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 12 novembre 2019
ha dichiarato irricevibile, ponendo a carico dell’istante la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.- e l’indennità per ripetibili di
fr. 5’500.-;
reclamante
l’istante, con
reclamo 25 novembre 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di ridurre a fr. 1'500.- la tassa di giustizia e le spese poste a suo
carico rispettivamente a fr. 2’000.- le ripetibili da lui dovute, con spese e
ripetibili di secondo grado a carico dello Stato;
mentre
la convenuta, con risposta
23 dicembre 2019, ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con istanza 26 settembre 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), RE 1 ha convenuto in
giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per
ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 68’500.- oltre interessi al 5% dal
2 aprile 2019 nonché il rigetto in via definitiva, in tale misura,
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano: la somma
azionata era riferita a lavori da lui svolti in relazione ai fondi n. __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________ (progettazione,
presentazione di domande di costruzione, varianti e domande di demolizione),
nonché alla negoziazione della compravendita di un ulteriore sedime destinato
alla costruzione di alcuni garage interrati;
che
la convenuta si è opposta all’istanza e le parti, nei rispettivi allegati
spontanei di replica e di duplica, si sono poi confermate nelle loro antitetiche
posizioni;
che
con decisione 12 novembre 2019 il Pretore, non ritenendo date le condizioni per
accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ha dichiarato
irricevibile l’istanza (dispositivo n. 1) e ha posto a carico dell’istante la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2’000.- come pure l’indennità
per ripetibili di fr. 5’500.- (dispositivo n. 2);
che
con reclamo 25 novembre 2019, avversato dalla convenuta con risposta 23
dicembre 2019, l’istante ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel
senso di ridurre la tassa di giustizia e le spese a complessivi fr. 1'500.- e
l’indennità per ripetibili a fr. 2’000.-, con spese e ripetibili di secondo
grado a carico dello Stato: oltre ad aver lamentato una carente motivazione del
giudizio sulle spese e sulle ripetibili, in sé tale da imporre l’annullamento
del relativo dispositivo, ha ritenuto eccessive le somme attribuite dal primo
giudice, che oltretutto avrebbe inutilmente prolungato la procedura, aumentando
così l’entità delle spese giudiziarie;
che
la decisione sulle spese giudiziarie, con cui il Pretore fissa le spese processuali
e assegna le ripetibili, è di regola parte della decisione finale (art. 104
cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante
appello se, pronunciata in una controversia patrimoniale, il valore litigioso
di quest’ultima è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2
CPC), oppure mediante reclamo, se il suo valore litigioso è inferiore a
quell’importo (art. 319 lett. a CPC); in virtù dell’art. 110 CPC, laddove il
dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente è tuttavia
dato unicamente il rimedio del reclamo, e ciò a prescindere dal fatto che la
decisione finale possa essere impugnata mediante appello o reclamo (Trezzini, Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2ª ed., Vol. 1, p. 565 ad art. 110);
che
nel caso concreto, essendo stato impugnato a titolo indipendente il dispositivo
pretorile in materia di spese e ripetibili in una vertenza patrimoniale con un
valore litigioso superiore a fr. 10'000.-, questa Camera, nella
composizione di un giudice unico (art. 48 lett. b n. 7a LOG), è competente a
statuire sul reclamo dell’istante, inoltrato tempestivamente;
che,
preliminarmente, va senz’altro disattesa la censura con cui l’istante ha lamentato
una carente motivazione del giudizio pretorile in materia di spese e
ripetibili: la giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di ricordare che in
linea di principio la decisione sull’ammontare delle spese e delle ripetibili
non dev’essere motivata, e che, quando esiste una tariffa o una norma legale
che ne fissa il minimo e il massimo, il giudice deve unicamente motivare le sua
decisione se non si attiene a tali limiti, se degli elementi straordinari sono
invocati dalla parte interessata o ancora qualora - per quanto riguarda le
ripetibili - il giudice si scosti dalla nota d’onorario prodotta e conceda un
importo inferiore o superiore a quelli abituali (DTF 139 V 496 consid. 5; TF
4A_361/2015 del 14 settembre 2016 consid. 8): nel caso di specie l’istante non
ha assolutamente preteso, ancor prima di averlo provato, che ricorresse una di
queste eccezionali condizioni;
che,
passando ora ad esaminare il merito del reclamo, è ampiamente a torto che l’istante ha
rimproverato al Pretore di aver esaminato la tematica della ricevibilità
dell’istanza solo al termine della causa, invece di averla decisa
preliminarmente o comunque dopo aver effettuato l’usuale udienza di
discussione, ciò che avrebbe causato un aumento della tassa di giustizia e
delle ripetibili poi poste a suo carico: a parte il fatto che nessuna norma di
legge imponeva al Pretore di decidere preliminarmente quella tematica (tanto è
vero che giusta l’art. 125 lett. a CPC il giudice poteva - ma non doveva -
limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni), si osserva in
effetti che neppure l’istante gli aveva a suo tempo proposto di agire in tal
modo e anzi era stato proprio lui, dopo aver preso atto, senza aver obiettato,
dell’intenzione del giudice di rinunciare all’udienza di discussione e di
fissare alla convenuta un termine per le osservazioni, rispettivamente dopo
aver ricevuto le osservazioni di risposta di quest’ultima, a voler presentare
un allegato di replica spontanea (a cui ha fatto seguito la duplica spontanea
della controparte), sicché è malvenuto a dolersi ora del modo di procedere
adottato dal primo giudice (II CCA 27 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.11, 7
dicembre 2006 inc. n. 12.2006.213, 2 marzo 2016 inc. n. 12.2015.24);
che,
per giurisprudenza invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle
ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in sede
appello o di reclamo solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non
è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi delle
tariffe applicabili (per tante: II CCA 14 giugno 2019 inc. n. 12.2017.160, 4
novembre 2019 inc. n. 12.2019.80);
che nell’ambito di una causa promossa nella procedura sommaria di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti l’art. 9 cpv. 2 LTG permette al
giudice di prelevare una tassa di giustizia da fr. 100.- a fr. 20'000.- (atteso
che in presenza di altre procedure sommarie con un valore litigioso come quello
in esame di fr. 68'500.- l’art. 9 cpv. 1 LTG permetterebbe di prelevare una
tassa di giustizia da fr. 1’500.- a fr. 4'000.-);
che nel caso di specie il giudice di prime cure ha esposto una
tassa di giustizia, comprensiva delle spese, di fr. 2’000.-, ciò che rientra perfettamente
nei parametri sopra indicati; tenuto inoltre conto che la causa, ancorché
risoltasi con un giudizio di irricevibilità (ma solo per l’assenza dei
requisiti per accordare la tutela giurisdizionale nei casi manifesti, v. art.
257 cpv. 3 CPC), era stata svolta nella sua interezza e aveva comportato un
impegno sostanzialmente analogo a quello necessario per rendere una decisione
di merito, la sua conclusione non presta il fianco a critiche e su questo punto
il reclamo va pertanto respinto;
che per le procedure civili speciali come quella in parola l’art.
11 cpv. 2 lett. b RTar consente di attribuire un’indennità per ripetibili tra
il 20% e il 70% dell’importo calcolato secondo il cpv. 1 del citato articolo (il
quale per un valore litigioso oltre i fr. 50'000.- e fino a fr. 100'000.-
prescrive una fascia tra l’8% e il 15%), ossia tra l’1.6% e il 10.5% del valore
litigioso, ritenuto che, in applicazione dell’art. 13 cpv. 2 RTar, se la causa
non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di
irricevibilità, le ripetibili calcolate in base alle norme precedenti possono
essere ridotte in misura adeguata, il che, per giurisprudenza invalsa (II CCA 3
marzo 2015 inc. n. 12.2014.125, 24 maggio 2018 inc. n. 12.2018.38), va fatto mediando
l’onorario ad valorem con quello ad horam (in base alla nota formula (2 x
OV x OA) : (OV + OA), cfr. Cocchi/Trezzini, CPC/TI,
m. 36 segg. ad art. 150);
che nella fattispecie il giudice di prime cure non ha invero indicato
Fatti
i parametri da lui applicati per determinare l’indennità per ripetibili in fr.
5'500.-;
che è sin d’ora evidente che tale somma, pari sostanzialmente
all’8% del valore litigioso, è di per sé rispettosa del parametro di cui all’art.
11 cpv. 2 lett. b RTar;
che la somma attribuita non appare eccessiva o abusiva nemmeno laddove si applichi la disposizione
- per altro solo potestativa - di cui all’art. 13 cpv. 2 RTar: in tal caso, secondo questa Camera, l’indennità
per ripetibili, oltre all’onorario calcolato in base al criterio ad valorem,
che concretamente avrebbe potuto essere stabilito nella percentuale media del 6.05%
ossia in fr. 4'150.-, avrebbe in effetti dovuto tenere conto anche delle ore di lavoro impiegate dal
legale della controparte, il quale, confrontato con due allegati entrambi di 5 pagine, corredati
Considerandi
da complessivi 19 documenti, aveva inoltrato due allegati entrambi di 11 pagine, con un dispendio di tempo oggettivamente
quantificabile in almeno 15 ore lavorative, e che, sulla base dell’art. 12 RTar
(fr. 280.- all’ora, importo da
ritenersi congruo all’importanza della causa), avrebbe giustificato un onorario ad
horam di almeno fr. 4’200.-; in tali circostanze, tenuto conto dell’IVA e
delle spese vive, le ripetibili da attribuire non sarebbero state
significativamente distanti da quelle assegnate dal Pretore;
che
in ogni caso, dunque, l’importo attribuito dal primo giudice a titolo di
ripetibili, che rientra tra i minimi e i massimi della tariffa, non può essere
considerato eccessivo o abusivo: ciò conduce alla reiezione del reclamo anche
su questo punto;
che
le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono la soccombenza
del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. Il reclamo 25 novembre
2019 dell’RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 300.- sono
poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte identico importo
a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).