12.2019.198
Consulente della controparte - erroneità di una sua dichiarazione - responsabilità
10 marzo 2021Italiano32 min
conoscenza del disastro finanziario dell’operazione immobiliare, rispettivamente
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.198
Lugano
10 marzo 2021/lk
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2015.15 della
Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con due petizioni datate
7 settembre 2015 da
__________
AP 1
AP 2
entrambi
patrocinati dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
con cui gli attori hanno chiesto, da un lato, di
accogliere la petizione di AP 1 e AP 2 e di condannare la convenuta a versare
loro, quali creditori solidali, l’importo di fr. 180'000.00, oltre a fr. 15'000.00
a titolo di rimborso spese legali, per un totale di fr. 195'000.00, oltre agli
interessi di mora ex art. 104 cpv. 1 CO pari al 5% dal 6 dicembre 2012, e
dall’altro di accogliere la petizione di __________ S__________ e condannare la
convenuta a versarle l’importo di fr. 75'000.00 oltre a fr. 12'000.00 a titolo
di rimborso spese legali, per un totale di fr. 87'000.00, oltre agli interessi
di mora ex art. 104 cpv. 1 CO pari al 5% dal 19 dicembre 2012, il tutto con
protesta di tasse, spese e ripetibili;
domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione delle petizioni e che
il Pretore aggiunto supplente con decisione 25 ottobre
2019 ha integralmente respinto, caricando la tassa di giustizia di fr. 10'000.-
e le spese di fr. 5'000.- a __________ S__________, AP 1 e AP 2, in solido,
nonché condannando quest’ultimi, sempre in via solidale, a rifondere alla
convenuta fr. 15'000.- a titolo di ripetibili;
appellanti gli attori AP 1 e AP 2 con appello 26 novembre 2019, con cui hanno chiesto in
via principale l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio dell’incarto
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud affinché completi
l’istruttoria e emetta una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma
della sentenza impugnata nel senso che la petizione di AP 1 e AP 2 venga
accolta e la convenuta sia condannata a versare loro, creditori solidali,
l’importo di fr. 180'000.- oltre a quello di fr. 15'000.- a titolo di rimborso
per spese legali, per complessivi fr. 195'000.-, oltre interessi di mora al 5%
dal 6 dicembre 2012, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
preso atto che la convenuta non ha prodotto alcun
allegato responsivo entro il termine fissatole;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto di compravendita rogato dal notaio avv. __________
T__________ il 4 giugno 2012, __________ D__________ ha venduto a AP 1 e AP 2
le unità di PPP n. __________5 (del valore di 83 millesimi) e __________6 (del
valore di 125 millesimi), comproprietà del fondo base part. __________ RFD del
Comune di __________, relativi agli appartamenti n. 2 e n. 3 dello stabile su
via __________, a quel momento ancora in fase di ristrutturazione, ad un prezzo
di fr. 261’000.- per la prima e fr. 400'000.- per la seconda.
Il 27 agosto 2012 __________ D__________
ha concluso un contratto analogo con __________ S__________ avente per oggetto
l’unità PPP n. __________4 dello stesso fondo.
Dovendo gli immobili acquistati essere
consegnati dopo la loro ristrutturazione completa, il pagamento del prezzo di
quelli delle parti ancora qui in causa (ma le stesse disposizioni sono state
concordate anche con __________ S__________ e altri acquirenti) è stato
suddiviso in tre tranches: una prima di fr. 80'000.- rispettivamente fr.
120'000.- quale acconto, versato prima della sottoscrizione del contratto sul
conto clienti del notaio, da liberare a favore del venditore ad avvenuta
iscrizione del trapasso di proprietà; una seconda di fr. 100'000.-
rispettivamente fr. 150'000.- quale secondo acconto da versare sempre sul conto
clienti del notaio una volta terminata la costruzione grezza; e una terza, a
saldo, da versare sul conto del notaio alla consegna degli appartamenti,
fissata per il 30 novembre 2012, dietro presentazione del certificato di
abitabilità e consegna di una dichiarazione di tacitazione degli artigiani e/o
di rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale.
In merito al secondo acconto, che risulta
qui essere quello determinante, è stato concordato che esso sarebbe dipeso
dalla trasmissione da parte del venditore al notaio rogante e agli acquirenti
di una dichiarazione d’attestazione dell’avvenuto compimento della costruzione
grezza debitamente controfirmata dall’arch. AO 1, incaricata inizialmente delle
pratiche per la domanda di costruzione e dell’allestimento dei piani esecutivi
e, dall’8 novembre 2012, anche della direzione dei lavori. Di quelle somme ¼
avrebbe dovuto essere trattenuto sul suo conto dal notaio a garanzia del
pagamento della tassa sugli utili immobiliari, mentre il resto avrebbe dovuto
essere girato al venditore entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento.
2. In data 8 novembre 2012 il venditore, la sua
incaricata delle vendite __________ C__________ e AO 1 hanno scritto agli
acquirenti dei vari appartamenti che a seguito di “problemi di coordinazione
dei lavori causati dal capo cantiere” vi erano dei ritardi nei lavori che
rendevano impossibile rispettare i termini di consegna contrattualmente
previsti, che sarebbero stati posticipati al 30 gennaio 2013, informando nel
contempo che la settimana seguente sarebbero stati ultimati i lavori al grezzo
(doc. E).
Con scritto 12 novembre 2012 l’arch. AO
1 ha in seguito confermato agli acquirenti che il grezzo dei vari appartamenti
era stato terminato (doc. G). In realtà, a quel momento, seppur mancassero
pochi giorni, le opere grezze non erano ancora state concluse.
In data 6 dicembre 2012 il notaio ha
così disposto del denaro versato sul suo conto dai coniugi AP 1AP 2, che gli
avevano a quel momento già fatto pervenire l’intero prezzo concordato, con
pagamenti per fr. 180'000.-, composti da una girata di fr. 50'000.- a __________
D__________ su un conto del Credito Bergamasco di __________, fr. 69'000.-
sempre a lui girati su un conto presso la Banque Nationale Agricole in __________
e fr. 61'000.- a terzi come “apporto di capitale e società” (doc. O).
3. Il 18 dicembre 2012 AO 1 ha scritto a __________ D__________,
nel frattempo divenuto irreperibile, dando disdetta con effetto immediato dal
contratto con lui concluso a causa, nonostante il versamento al
venditore/committente da parte dei comproprietari della seconda tranche del
prezzo, del mancato pagamento del suo onorario e degli artigiani attivi sul
cantiere, che avevano nel frattempo chiesto e ottenuto l’iscrizione a Registro
fondiario delle ipoteche legali sulle singole unità immobiliari che componevano
il fondo base (doc. 2).
In effetti gli artigiani intervenuti sul cantiere del
fondo part. n. __________ RFD di __________, confrontati con i mancati
pagamenti degli acconti loro dovuti avevano interrotto i lavori e deciso di
tutelarsi.
A
seguito di una denuncia effettuata il 18 dicembre 2012 da AP 1 e AP 2,
unitamente ai neo comproprietari delle altre PPP __________ S__________, __________
E__________, __________ B__________ E__________ e __________ St__________, è
stato aperto un procedimento penale nei confronti di __________ D__________.
4. Dopo aver promosso infruttuosamente la procedura di
tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC) ed aver ottenuto la necessaria
autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), nel termine trimestrale previsto dalla
legge, __________ S__________, AP 1 e AP 2 hanno, con due petizioni congiunte 7
settembre 2015, convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione
di Mendrisio-Sud AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento a AP 1 e AP 2 di
fr. 180'000.- oltre fr. 15'000.- a titolo di rimborso spese legali, più
interessi di mora a partire dal 6 dicembre 2012, e al pagamento a __________ S__________
di fr. 75'000.- oltre fr. 12'000.- per spese legali e interessi di mora a
partire dal 19 dicembre 2012, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Le pretese sono state fondate sulla responsabilità
contrattuale e, in subordine, aquiliana ai sensi dell’art. 41 CO della
convenuta, che avrebbe a loro detta commesso un atto contrario ai suoi doveri
di fedeltà e informazione e finanche illecito dichiarando, contrariamente alla
realtà, che i lavori grezzi erano terminati.
La convenuta si è opposta
alle petizioni chiedendone la reiezione integrale.
5. Con decisione 25 ottobre 2019 il Pretore aggiunto
supplente ha, con due punti distinti del dispositivo come richiesto dagli
attori nei loro allegati, respinto la petizione 7 settembre 2015 di __________
S__________ e respinto la petizione 7 settembre 2015 di AP 1 e AP 2, caricando
solidalmente la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15'000.- a __________
S__________, AP 1 e AP 2 e condannando gli attori a rifondere, sempre in via
solidale, fr. 15'000.- alla convenuta a titolo di ripetibili.
In sostanza, il primo giudice ha innanzitutto
chiarito che non avendo la convenuta firmato alcun atto notarile, nemmeno ha
aderito alle clausole contrattuali ivi contenute. In effetti a suo dire, dopo
l’esame delle varie deposizioni, discordanti tra loro al punto da elidersi
vicendevolmente, la sua presenza alla rogazione non è stata provata (sentenza
impugnata, pag. 10), essendo stata dimostrata unicamente quella nello studio
legale del notaio, dove aveva discusso con gli acquirenti di dettagli
costruttivi. A prescindere da ciò, ha precisato il Pretore aggiunto supplente, determinante
è il fatto che non vi è prova che AO 1 avesse, né esplicitamente né per atti
concludenti, manifestato ai contraenti la volontà d’assoggettarsi alla clausola
che implicava il suo intervento, rispettivamente di assumere precisi obblighi e
dunque responsabilità nei confronti degli attori, tantomeno nella forma di un
contratto di mandato.
Esclusa una responsabilità di natura
contrattuale, il primo giudice ha affrontato e pure escluso sia una
responsabilità di natura extracontrattuale, non essendo realizzati né il reato
di falsità in documenti (art. 251 CP) né quello di truffa, sia una
responsabilità fondata sulla fiducia.
Infine, a titolo abbondanziale, il Pretore aggiunto
supplente ha affrontato la tematica dell’esistenza di un danno e del nesso
causale adeguato, concludendo per la negativa: per quanto riguarda il primo,
sia per l’assenza delle necessarie allegazioni che per quella di prove
sufficienti, mentre che per quanto concerne il secondo, giudicando dati gli
estremi di una sua interruzione imputabile al comportamento scellerato di __________
D__________.
6. La sentenza di primo grado è stata impugnata
unicamente da AP 1 e AP 2, mentre __________ S__________ non ha ritenuto di
dover ricorrere.
Con atto d’appello 26 novembre 2019 essi
hanno criticato il Pretore aggiunto supplente per avere:
- erroneamente concluso che la presenza alla rogazione
dell’arch. AO 1 non era provata, elidendosi a suo dire le testimonianze delle
parti sull’argomento;
- erroneamente accertato che fosse impossibile ritenere
che la convenuta avesse manifestato ai contraenti la volontà di assoggettarsi
alla clausola della compravendita;
- erroneamente stabilito che era da escludere in quanto
non provata l’assunzione da parte di AO 1 di qualsivoglia obbligazione di
natura contrattuale nei confronti degli attori;
- erroneamente escluso l’esistenza del presupposto
dell’illiceità in ambito di responsabilità extracontrattuale siccome non
realizzati i reati penali di falsità in documenti e truffa;
- erroneamente escluso la responsabilità basata sulla
fiducia;
- erroneamente negato l’esistenza del danno e del nesso
causale e
- erroneamente riconosciuto, nella messa a carico di
tassa di giustizia e ripetibili, un rapporto di solidarietà tra i coniugi AP
1AP 2 e __________ S__________, che in realtà non sussiste, così come non si
giustifica e risulta dunque essere sbagliato aver deciso congiuntamente i due petita
che sono invece stati formulati distintamente nelle petizioni.
AO 1 non ha preso posizione sull’appello.
Rapporto contrattuale tra AO 1 e i coniugi AP 1AP 2
7. Gli appellanti sostengono che il Pretore aggiunto
supplente ha sbagliato a concludere che la convenuta non avesse un’obbligazione
di natura contrattuale con loro, non riconoscendo che ella era ben conscia
della propria funzione nell’ambito della compravendita. Ella, per volontà delle
parti, era stata incaricata di svolgere la funzione di arbitratore, ovvero di
pronunciarsi su un fatto contestato o potenzialmente contestato ma rilevante ai
fini del rapporto giuridico sussistente tra i mandanti. Questo sarebbe
attestato dall’uso del termine “confermare” nella dichiarazione del 12
novembre 2012.
È a loro detta indubbio che tra le parti
si sia perfezionato un rapporto contrattuale, la cui natura, verosimilmente di
mandato, non sarebbe determinante valendo in ogni caso i principi della
responsabilità di cui all’art. 97 CO.
Per la valutazione dell’esistenza di un
legame contrattuale sarebbero determinanti anche degli elementi che hanno
preceduto e seguito sia la stipulazione del contratto di compravendita, sia la
dichiarazione. Elementi che il primo giudice non ha invece considerato. Si
tratta in particolare del fatto che l’architetta svolgeva già attività di
progettazione per gli attori prima del rogito, come attestato dall’e-mail C__________/AO
1 del 29 maggio 2012. Il rapporto è poi continuato e si è sviluppato
ulteriormente anche dopo la rogazione, come dimostra l’e-mail del 14 giugno
2012 C__________/AO 1 e la corrispondenza AP 1AP 2/C__________.
L’esistenza del legame contrattuale è
poi attestata dall’invio ai signori AP 1AP 2 della ricapitolazione 11 ottobre
2012 dei costi extra tra i quali risultavano gli onorari che la stessa AO 1
fatturava loro.
Le comunicazioni tra le parti erano
mediate da __________ C__________ e __________ Sv__________ solo per questioni
linguistiche.
Per gli appellanti al momento della
dichiarazione del 12 novembre 2012 essi riponevano piena fiducia nella
convenuta poiché essa li seguiva assiduamente e direttamente quale mandataria
per gli interventi e le misure non comprese nel contratto di compravendita/appalto
con __________ D__________ e poiché ella aveva assunto un ruolo equidistante e
di garante assegnatole dalle parti nel rogito.
Il Pretore aggiunto supplente avrebbe pure omesso di
considerare che i coniugi AP 1AP 2 avevano impostato l’operazione immobiliare
di __________ in maniera differente dagli altri condomini, avendo essi sin
dall’inizio depositato l’intero prezzo presso il notaio incaricato, divenendo
subito proprietari delle due PPP, e che essi avevano gestito in maniera
autonoma gli aspetti edilizi relativi ai loro appartamenti, sviluppando un
rapporto contrattuale con l’architetta convenuta: l’obbligo di diligenza di
quest’ultima derivava quindi dagli impegni presi nel rogito ma emanava anche
dal mandato diretto ricevuto dagli acquirenti. Ella era quindi tenuta ai doveri
di diligenza e informazione che gravano il lavoratore (art. 398 CO) e avrebbe
così dovuto confidare ai suoi mandanti le perplessità che nutriva su __________
D__________ e soprattutto non avrebbe dovuto allestire una dichiarazione falsa
e in contrasto con gli interessi dei suoi clienti.
8. Come accennato, il primo giudice ha sancito che,
indipendentemente dalla presenza dell’architetta alla rogazione vera e propria,
dal fascicolo processuale non è possibile concludere che la convenuta avesse
manifestato ai contraenti, né esplicitamente né per atti concludenti, la
volontà di assoggettarsi alla clausola della compravendita che implicava il suo
intervento. Invano, a mente sua, nel carteggio processuale si cercherebbe un
riscontro circa la volontà di AO 1 di assumere precisi obblighi e di
conseguenza anche una precisa responsabilità nei confronti dei procedenti;
tantomeno nella forma del contratto di mandato, essendo tale contratto, di
norma e in presenza di professionisti, di natura sinallagmatica e prevedendo il
pagamento di un onorario da parte del mandante, cosa che nel presente caso non
sussiste.
D’altronde nemmeno gli attori si sono
spinti nei loro interrogatori a sostenere che la convenuta avesse loro promesso
una certa attività di controllo nel loro interesse, rispettivamente avesse
lasciato loro credere per atti concludenti di accettare di assumere detta
incombenza, essendosi limitati a confermare che il suo intervento si riferiva a
dettagli costruttivi, in conformità con il suo ruolo di progettista e, poi, di direttrice
dei lavori incaricata dal venditore.
Di conseguenza, per il primo giudice,
andava esclusa perché non provata l’assunzione da parte di AO 1 di una
qualsivoglia obbligazione di natura contrattuale nei confronti delle parti
acquirenti qui attrici. In tal modo il suo intervento del 12 novembre 2012 era
legato esclusivamente al suo ruolo di direttrice dei lavori, come specificato
nella dichiarazione stessa, mandataria di __________ D__________.
9. Argomentando come sopra esposto, gli appellanti non
spiegano in quale maniera la mera presenza di AO 1 al momento della firma
avrebbe comportato la conclusione di un contratto tra lei e gli acquirenti,
così come non spiegano perché il solo essere pienamente cosciente - come da lei
stessa ammesso e accertato nella sentenza impugnata - del fatto che la sua
conferma della conclusione dei lavori allo stato grezzo avrebbe comportato il
versamento della seconda rata del prezzo, dovrebbe indurre a concludere per
l’esistenza di un vincolo di natura contrattuale con gli acquirenti.
La conoscenza dei contenuti dei rogiti
di compravendita e in particolare della clausola relativa al suo coinvolgimento
nell’allestimento della dichiarazione di compimento della costruzione grezza
non ha rilevanza, come rettamente indicato dal primo giudice, poiché a fare
stato è unicamente la volontà della convenuta di impegnarsi nei confronti dei coniugi
AP 1AP 2 a fungere da giudice neutro (arbitratore), da garante, nell’attestare
lo stato di avanzamento dei lavori.
Una simile intenzione non risulta però essere
mai stata espressa esplicitamente da AO 1 e nemmeno è possibile desumerla dal
suo comportamento.
Il testo del contratto non fornisce
alcun sostegno alla tesi attorea, anzi. Dalla formula “A tale fine il
venditore invierà al notaio rogante e all’acquirente una dichiarazione che
attesti l’avvenuto compimento della costruzione grezza, debitamente
controfirmata dall’architetto progettista AO 1, __________” non è possibile
ricavare l’assunzione di una posizione neutrale ed equidistante dell’architetta
indicata, che appare essere piuttosto un ausiliario del venditore chiamato in
causa come tecnico tenuto conto dell’oggetto del documento. Si fosse trattato
di un arbitratore neutrale, la dichiarazione sarebbe stata demandata
interamente a lei e non lasciata nelle mani di una delle parti.
A giusto titolo la sentenza impugnata
lega pertanto l’intervento della convenuta nella redazione dello scritto 12
novembre 2012 al suo ruolo di direttrice dei lavori (e di progettista prima),
quindi di mandataria di __________ D__________, non dei coniugi AP 1AP 2.
10. Scartata questa ipotesi, nemmeno è possibile seguire gli appellanti
laddove sostengono che, in ogni caso, essi avrebbero stretto un rapporto
contrattuale con la convenuta per la personalizzazione dei loro appartamenti
secondo le loro esigenze specifiche, che ne avrebbe comportato
l’assoggettamento all’obbligo di diligenza e informazione nei loro confronti in
base al quale ella sarebbe stata tenuta a ragguagliarli sulla reale situazione
del cantiere e sui suoi dubbi circa la persona di __________ D__________.
In qualità di progettista e direttrice
dei lavori, AO 1 è sempre stata attiva sulla scorta del mandato conferitole da __________
D__________, che comprendeva appunto anche la progettazione e l’esecuzione dei
dettagli costruttivi dei singoli appartamenti secondo le disposizioni dei nuovi
proprietari.
Le corrispondenze elettroniche
intercorse tra __________ C__________ e AO 1 citate dagli appellanti,
contrariamente a quanto essi vorrebbero, confermano esattamente l’inesistenza
di un rapporto contrattuale diretto tra le parti qui in causa.
Le varie e-mail richiamate nell’allegato
ricorsuale attestano che i coniugi AP 1AP 2 non hanno intrattenuto relazioni
dirette con l’architetta di intensità tale da vincolarsi vicendevolmente, ma il
tutto sia sempre avvenuto tramite la mediazione attiva e di centrale importanza
della responsabile dell’agenzia R__________ incaricata da __________ D__________:
era quest’ultima a dirigere le discussioni sui vari aspetti edificatori ancora
aperti con i singoli proprietari, a sottoporre i piani per le loro unità PPP
agli acquirenti e a raccogliere le loro critiche con i loro desiderata
per poi riportarli alla convenuta e con essa fare in modo che venissero
esaminati e se possibile soddisfatti. Non risulta quindi che vi sia stata una
discussione diretta tra gli attori e la convenuta in merito a questi piani.
Il fatto che gli acquirenti avessero
istaurato con la convenuta un rapporto amichevole come sostenuto (ma non
certamente dimostrato dal solo fatto che in un’e-mail agli atti l’abbiano
chiamata per nome proprio) e il fatto che in uno scritto abbiano asserito che
lei avrebbe loro riferito che era necessario scendere in Ticino per discutere
della cucina e scegliere il granito da inserirvi (e-mail del 14 giugno 2012)
non hanno alcun valore probatorio risolutivo. Dagli atti di causa si delinea
per contro un ruolo centrale e di dominio nei rapporti con gli acquirenti da
parte di __________ C__________ per conto di R__________ che si concilia
perfettamente con quello di rappresentante del venditore e che esclude
l’esistenza di un legame contrattuale tra le parti qui in causa.
In tale contesto, il fatto che i coniugi
AP 1AP 2 abbiano versato subito il denaro dell’intero prezzo all’avvocato, che
lo ha trattenuto in deposito sul suo conto per poi liberarlo secondo le
modalità previste dal contratto, non ha alcuna influenza sui rapporti tra le
parti che, in quanto tali, non divergono da quelli degli altri acquirenti con AO
1 (come confermato, ad esempio in merito al momento di iscrizione del trapasso
di proprietà, da un semplice controllo a Registro fondiario).
Lo stesso vale per la ricapitolazione
dei costi extra allegata all’e-mail 11 ottobre 2012 inviato da __________ Sv__________
a AP 2: la fatturazione di fr. 1'500.- e fr. 2'000.- per onorario d’architetto
tra i costi supplementari dei loro appartamenti, tra l’altro trasmessa
all’attrice da R__________ e non da AO 1, induce anzi a concludere che si
tratti sempre e comunque di prestazioni, seppur individualizzate, scaturenti
dal contratto di compravendita/appalto con __________ D__________. Prestazioni
per le quali non è neppure stata apportata prova di un pagamento diretto alla
progettista.
A corroborare la tesi della mancata
conclusione di un contratto vi è, quale elemento in più, il fatto, di per sé
non decisivo, che gli attori non hanno scelto l’architetta ma si sono trovati a
trattare con lei sulla base delle scelte del venditore.
Ciò posto, è a giusta ragione che il
primo giudice ha escluso la possibilità per gli attori di fondare le proprie
pretese sulla responsabilità contrattuale di AO 1 nei loro confronti.
Presenza di AO 1 alla rogazione degli
atti e conoscenza dei loro contenuti
11. Tenuto conto di quanto precede, la presenza o meno della convenuta alla
rogazione delle compravendite risulta perdere ogni rilevanza per il giudizio e
non necessita di essere trattata nonostante le contestazioni in merito
sollevate dagli appellanti.
Di riflesso, l’audizione di __________
Sv__________ richiesta con l’appello non avrebbe alcuna utilità ai fini del
giudizio e deve per ciò solo essere respinta.
Responsabilità aquiliana della
convenuta
12.
Come accennato in precedenza, gli
appellanti contestano al primo giudice di aver erroneamente escluso l’esistenza
del presupposto dell’illiceità: in effetti, una valutazione corretta delle
fattispecie evocate di falsità di documenti (art. 251 CP) e truffa (art. 146
CP) avrebbe dovuto portare alla conclusione della loro realizzazione.
A loro detta, infatti, allestendo il
documento sapendo perfettamente che i lavori della parte grezza dell’opera non
erano ancora stati completati, essendo cosciente che l’attestazione serviva per
dare il nulla osta al pagamento della seconda rata ed essendo ormai noto che __________
D__________ stesse mettendo in atto un’azione truffaldina, la convenuta avrebbe
agito intenzionalmente, per dolo eventuale: ella sapeva che attestando il falso
il denaro degli acquirenti sarebbe stato trasferito senza controllo in favore
del venditore e che gli attori correvano in concreto il rischio di rimanere con
un pugno di mosche in mano. AO 1, infatti, prima di allestire il doc. G,
nutriva a loro dire forti dubbi che gli artigiani sarebbero stati pagati, tanto
da interpellare il notaio e __________ D__________ stesso, era perfettamente a
conoscenza della situazione finanziariamente catastrofica del cantiere e del
fatto che la seconda rata avrebbe dovuto servire per finanziare il
proseguimento dei lavori, non per pagare quelli al grezzo, e poco dopo tale
dichiarazione ha dichiarato che la situazione stava precipitando.
In relazione al reato di truffa, oltre
ad aver valutato in maniera sbagliata la sussistenza del dolo, almeno
eventuale, il Pretore aggiunto supplente avrebbe commesso un errore
nell’escludere l’inganno astuto perché per gli appellanti, profani in ambito di
costruzioni, era difficile se non impossibile verificare la veridicità delle
dichiarazioni.
13. Il Pretore aggiunto supplente, affrontando la sussistenza di una
responsabilità aquiliana della convenuta ai sensi dell’art. 41 CO, ha come
prima cosa esaminato se il reato di falsità in documenti ex art. 251 CP cui si
sono richiamati gli attori nei loro allegati, era realizzato, giungendo alla conclusione
che gli estremi per la sua ammissione non erano dati. Egli, definendo già di
per sé dubbia la qualifica della dichiarazione del 12 novembre 2012 quale
documento ai sensi della norma penale, in particolare in assenza
dell’assunzione del ruolo di garante (o di qualsiasi altro impegno verso gli
attori) dell’architetta, ha escluso l’adempimento dei presupposti soggettivi
del reato, non avendo la convenuta agito intenzionalmente, ovvero nell’intento
di nuocere al patrimonio delle parti attrici o di procacciare a __________ D__________
un indebito profitto, essendo stato il suo scopo unicamente quello di fare in
modo che gli artigiani venissero pagati per il lavoro svolto.
In seconda battuta, il Pretore aggiunto supplente ha
anche escluso la realizzazione del reato di truffa (art. 146 CP), non essendo
dato alcuno dei suoi presupposti: l’inganno astuto non sussiste essendo quella
addebitata a AO 1 una semplice menzogna, facilmente verificabile dalle presunte
vittime, così come non vi è prova alcuna che ella avesse l’intenzione di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
14. Le considerazioni degli appellanti sono in gran parte irricevibili per
carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi a proporre una versione
dei fatti differente da quella esposta nella sentenza impugnata, senza tuttavia
debitamente illustrare per quali ragioni di fatto o di diritto le
argomentazioni pretorili sarebbero errate e con ciò da modificare.
In particolare, a proposito della
falsità in documenti (i cui presupposti sono stati dettagliatamente esposti nel
querelato giudizio, cui si rinvia), essi non spiegano perché e su quali basi
sarebbe stato noto a AO 1 al momento dell’allestimento della dichiarazione del
Fatti
12 novembre 2012 che __________ D__________ stava mettendo in atto un’azione
truffaldina, così come che sapeva che dichiarando il falso gli acquirenti, a
seguito del pagamento del secondo acconto, correvano il concreto rischio di
veder svanire il proprio denaro, così come non chiariscono in base a quali
risultanze sostengono che la convenuta nutriva forti dubbi che gli artigiani
sarebbero stati effettivamente pagati (non bastando certo fare riferimento a
una non meglio precisata richiesta di ragguagli all’avvocato rogante e,
addirittura, allo stesso venditore), nonché che sarebbe stata perfettamente a
conoscenza del disastro finanziario dell’operazione immobiliare, rispettivamente
cosa attesterebbero circa l’aspetto soggettivo del reato al momento
(determinante) del suo compimento presunto le sue dichiarazioni formulate un
mese dopo la dichiarazione.
Inoltre nemmeno spiegano perché lo
scritto in questione costituirebbe un documento ai sensi dell’art. 251 CP,
nonostante il primo giudice abbia, a ragione, esplicitamente considerata dubbia
la questione.
Con riferimento al reato di truffa
previsto dall’art. 146 CP (a proposito del quale pure si rinvia alla sentenza
impugnata per l’esposizione dei presupposti), gli appellanti non specificano su
quali elementi fondano la loro tesi in base alla quale l’inganno astuto escluso
in prima sede sarebbe dato per il fatto - anch’esso non dimostrato - che per
loro sarebbe stato molto difficile se non impossibile verificare la veridicità
delle dichiarazioni dell’architetta. In realtà, come giustamente concluso dal
primo giudice, quanto scritto dalla convenuta nel controverso documento
costituisce una semplice menzogna, la cui infondatezza poteva essere
smascherata senza sforzo alcuno, con un semplice sopralluogo o una telefonata a
uno degli artigiani, come ad esempio dimostrato dalle dichiarazioni del teste __________
E__________ (verbale 16 ottobre 2017, pag. 2), che ha riconosciuto di essersi
recato sul cantiere il 26 novembre 2012 e di aver immediatamente notato
dall’assenza di componenti fondamentali che i lavori al grezzo non erano per
nulla terminati.
A fronte di simili carenti
contestazioni, le conclusioni di prima sede - condivise nel merito da questa
Camera - non possono che essere confermate.
Responsabilità fondata sulla fiducia
15. Per gli appellanti la convenuta dovrebbe in ogni caso essere chiamata a
rispondere sulla base della responsabilità fondata sulla fiducia.
A loro dire, in effetti, il Pretore
aggiunto supplente avrebbe erroneamente escluso anche questa ipotesi,
dimenticando che i coniugi AP 1AP 2 potevano invece considerare in buona fede
la dichiarazione del 12 novembre 2012 come una garanzia da parte di AO 1
dell’adempimento delle condizioni per il riversamento del secondo acconto al
venditore, ritenuto che l’architetta era perfettamente a conoscenza dello scopo
del documento.
16. Il Pretore aggiunto supplente, esposti i principi per l’ammissione di
una responsabilità fondata sulla fiducia, l’ha esclusa non sussistendo nella
fattispecie una relazione contrattuale tra le parti e non essendo emersa dagli
atti alcuna discussione particolare tra loro in relazione alla dichiarazione
circa lo stato di avanzamento dei lavori che avrebbe dovuto essere rilasciata
da __________ D__________ e confermata da AO 1. A suo avviso è legittimo
ritenere che le aspettative d’informazione e protezione nate negli acquirenti
derivassero dalla relativa clausola contenuta nel rogito, alla quale tuttavia
quest’ultima era risultata estranea e della quale non è emerso che le parti
abbiano mai discusso.
17. Sul tema, va detto che il Tribunale federale riconosce da tempo la figura
giuridica della responsabilità in base alla fiducia come titolo di
responsabilità a sé stante, collocabile tra la responsabilità contrattuale e
quella per delitto (DTF 133 III 449 consid. 4.1. e cit.; STF 4C.365/2004 del 25
febbraio 2005 consid. 3).
Tale responsabilità, sussidiaria a quella
contrattuale, può trovare riconoscimento solo in maniera restrittiva: la
protezione non è concessa a coloro che sono solo vittime della propria
imprudenza e fiducia o della realizzazione di rischi commerciali generali, ma
solo a coloro la cui fiducia giustificata viene abusata (DTF 124 III 297 consid.
6a; 121 III 350 consid. 6c; 120 II 331 consid. 5a).
Presupposti per l’ammissione di una responsabilità in
base alla fiducia sono: l’esistenza di una relazione giuridica particolare tra
le parti, ossia di un rapporto speciale di fiducia dal quale nascono doveri di
protezione e di informazione fondati sulla buona fede (DTF 134 III 390 consid.
4.3.2; 130 III 345 consid. 2.2); l’esistenza di un comportamento tale da far nascere
nel danneggiato aspettative sufficientemente concrete e determinate; e la
delusione di questa aspettativa in violazione del principio della buona fede.
18. In concreto, gli elementi addotti dagli appellanti non sono atti a
scalfire la posizione del primo giudice.
In effetti, detto che non vi è prova che
le parti fossero legate contrattualmente, non è certamente sufficiente per
ammettere di trovarsi di fronte a una responsabilità fondata sulla fiducia
sostenere che esse collaboravano direttamente alla pianificazione degli
appartamenti, nella scelta dei materiali e nella ricerca delle soluzioni
personalizzate, nonché che l’architetta era presente alle rogazioni, seguiva,
gestiva e conosceva ogni dettaglio dell’operazione immobiliare, poiché si
Considerandi
tratta proprio di compiti e attività intrinseche al ruolo di un progettista e
direttore dei lavori incaricato dal venditore/committente, per il quale agisce
e al quale solo è vincolato e deve rispondere, che non necessitano di alcun
legame giuridico diretto con gli acquirenti.
A giusta ragione il Pretore aggiunto
supplente ha dunque escluso che la convenuta avesse ricoperto un ruolo di
garante nei confronti degli attori così come che questi potessero
legittimamente credere che ciò fosse avvenuto.
Danno e nesso causale
19.
Quale ulteriore punto debole della sentenza gli appellanti hanno
eccepito che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il danno da
loro patito dovesse essere esaminato anche in base al valore delle singole
unità di PPP, poiché il danno consisterebbe unicamente nell’importo di fr.
180'000.- che è stato liberato come secondo acconto a seguito della
dichiarazione della convenuta e che essi mai più potranno recuperare, oltre ai
fr. 15'000.- per spese legali.
Nella sentenza il giudice si è limitato
a sollevare la tematica, indicando che per calcolare l’entità del danno sarebbe
stato necessario conoscere il valore delle singole unità immobiliari, e
accertare in quale misura gli artigiani siano stati effettivamente pagati per i
lavori svolti, rispettivamente quali pretese hanno avanzato, dati che a suo
avviso mancano completamente. Così come non è dato a sapere nulla sui fr.
70'054.- che in sede di conclusioni gli attori hanno dichiarato di avere
ricevuto da un soggetto terzo a titolo di risarcimento.
Essendosi il primo giudice limitato a
sollevare, a giusta ragione, la problematica senza nulla decidere in merito,
non è necessario trattare queste critiche d’appello.
20.
Oltre a ciò i coniugi AP 1AP 2 criticano la sentenza per aver negato
l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’agire della convenuta e
l’insorgere del danno. A loro dire, il Pretore aggiunto supplente avrebbe
commesso un errore a considerare il comportamento di __________ D__________
tale da interromperlo, poiché AO 1 era a conoscenza del fatto che questi non
pagasse gli artigiani e pertanto poteva e doveva nutrire seri dubbi circa la
sua onestà.
Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha sancito
che, se da un lato appare lecito ammettere che la dichiarazione fallace della
convenuta ha comportato la liberazione da parte del notaio del denaro a favore
del venditore, dall’altro il fatto che quest’ultimo, contrariamente alle
rassicurazioni date da lui stesso e dal notaio, sia fuggito con i soldi senza
pagare gli artigiani, ha costituito un evento tanto imprevedibile, eccezionale
e straordinario, da relegare in secondo piano l’agire di AO 1, che con non
avrebbe causato alcun danno se __________ D__________ avesse rispettato gli
impegni contrattuali.
Come indicato rettamente nel querelato giudizio,
sussiste un nesso di causalità adeguata quando un determinato comportamento,
secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, è
idoneo a provocare un risultato come quello che si è prodotto (DTF 139 V 176 consid. 8.4.2 pag. 190; 129 II 312 consid. 3.3 pag. 318; 123 III 110 consid. 3a pag. 112). Una colpa del leso o di un
terzo interrompe il nesso di causalità adeguata se è così grave e
insensata da rilegare in secondo piano il comportamento del danneggiatore, al
punto che esso non appare più come la causa adeguata del danno (DTF 127 III 453 consid. 5d con rinvii).
Nella fattispecie, a giusta ragione e in contrasto con
le tesi degli appellanti, la fuga di __________ D__________ con il denaro è,
nel contesto nel quale si sono svolti i fatti, un atto talmente straordinario e
imprevedibile da prevalere sulle altre concause del danno, in particolare la
dichiarazione contraria alla realtà, e annullarne la valenza ai fini risarcitori.
Il fatto che la convenuta fosse stata al corrente del
mancato pagamento degli artigiani non doveva indurla a pensare che il
venditore, invece di pagarli, si sarebbe reso uccel di bosco non appena
ricevuto il denaro del secondo acconto. Dagli atti non emergono elementi che
consentano di affermare che un simile esito era prevedibile. Non corrisponde
certamente al normale andamento delle cose che del denaro sbloccato per pagare
degli artigiani che sino a quel momento non erano stati tacitati venga sottratto
dal beneficiario in maniera illecita. Se così fosse, gli stessi acquirenti, i
referenti della R__________, il notaio rogante e soprattutto gli artigiani,
coscienti che in base alla dichiarazione del 12 novembre 2012 una ingente somma
sarebbe stata liberata nelle mani di __________ D__________, avrebbero adottato
le dovute precauzioni e se del caso bloccato il trasferimento.
Le generiche e non sostanziate contestazioni degli
appellanti non sono atte a intaccare queste conclusioni. Così come non sono
atte a destituire di fondamento la tesi pretorile secondo la quale è più che
verosimile che il venditore sarebbe sparito con i soldi anche qualora la
convenuta avesse atteso sino alla reale conclusione dei lavori della struttura
grezza, cagionando agli attori un danno economico, seppur di entità
potenzialmente inferiore.
Dispositivo della sentenza impugnata
21.
Nonostante gli attori abbiano
nell’introduzione del loro allegato ricorsuale anche accennato alla volontà di
criticare le modalità con cui il dispositivo della querelata sentenza è stato
allestito (in particolare la decisione di riunire la decisione dei due petita
in un solo punto) e di contestare la solidarietà tra loro e __________ S__________
nella messa a carico degli oneri processuali, essi hanno poi omesso di
sviluppare queste tematiche, violando il loro dovere di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). Non è pertanto necessario procedere a un esame della valenza della
decisione pretorile; la questione potendo rimanere aperta, non è nemmeno
necessario procedere a una modifica dei relativi dispositivi che, nonostante
avrebbero potuto essere redatti meglio, non sono certamente carenti al punto da
imporre un intervento d’ufficio.
Oneri processuali
22.
Ne discende che l’appello
presentato da AP 1 e AP 2 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile
e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).
Le spese processuali
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 195’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Il valore di causa supera
ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF
per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
Non si assegnano
ripetibili, l’appellata non avendo reagito in alcuna maniera all’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 26
novembre 2019 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza la
sentenza 25 ottobre 2019 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è
confermata.
2. Gli oneri processuali
di fr. 8’000.- sono a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili
d’appello.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.
30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).