Lexipedia

Decisione

12.2019.198

Consulente della controparte - erroneità di una sua dichiarazione - responsabilità

10 marzo 2021Italiano32 min

conoscenza del disastro finanziario dell’operazione immobiliare, rispettivamente

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.198

Lugano

10 marzo 2021/lk

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2015.15 della

Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con due petizioni datate

7 settembre 2015 da

__________

AP 1

AP 2

entrambi

patrocinati dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

con cui gli attori hanno chiesto, da un lato, di

accogliere la petizione di AP 1 e AP 2 e di condannare la convenuta a versare

loro, quali creditori solidali, l’importo di fr. 180'000.00, oltre a fr. 15'000.00

a titolo di rimborso spese legali, per un totale di fr. 195'000.00, oltre agli

interessi di mora ex art. 104 cpv. 1 CO pari al 5% dal 6 dicembre 2012, e

dall’altro di accogliere la petizione di __________ S__________ e condannare la

convenuta a versarle l’importo di fr. 75'000.00 oltre a fr. 12'000.00 a titolo

di rimborso spese legali, per un totale di fr. 87'000.00, oltre agli interessi

di mora ex art. 104 cpv. 1 CO pari al 5% dal 19 dicembre 2012, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili;

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la

reiezione delle petizioni e che

il Pretore aggiunto supplente con decisione 25 ottobre

2019 ha integralmente respinto, caricando la tassa di giustizia di fr. 10'000.-

e le spese di fr. 5'000.- a __________ S__________, AP 1 e AP 2, in solido,

nonché condannando quest’ultimi, sempre in via solidale, a rifondere alla

convenuta fr. 15'000.- a titolo di ripetibili;

appellanti gli attori AP 1 e AP 2 con appello 26 novembre 2019, con cui hanno chiesto in

via principale l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio dell’incarto

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud affinché completi

l’istruttoria e emetta una nuova decisione e, in via subordinata, la riforma

della sentenza impugnata nel senso che la petizione di AP 1 e AP 2 venga

accolta e la convenuta sia condannata a versare loro, creditori solidali,

l’importo di fr. 180'000.- oltre a quello di fr. 15'000.- a titolo di rimborso

per spese legali, per complessivi fr. 195'000.-, oltre interessi di mora al 5%

dal 6 dicembre 2012, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le

sedi;

preso atto che la convenuta non ha prodotto alcun

allegato responsivo entro il termine fissatole;

letti ed esaminati gli atti

e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con contratto di compravendita rogato dal notaio avv. __________

T__________ il 4 giugno 2012, __________ D__________ ha venduto a AP 1 e AP 2

le unità di PPP n. __________5 (del valore di 83 millesimi) e __________6 (del

valore di 125 millesimi), comproprietà del fondo base part. __________ RFD del

Comune di __________, relativi agli appartamenti n. 2 e n. 3 dello stabile su

via __________, a quel momento ancora in fase di ristrutturazione, ad un prezzo

di fr. 261’000.- per la prima e fr. 400'000.- per la seconda.

Il 27 agosto 2012 __________ D__________

ha concluso un contratto analogo con __________ S__________ avente per oggetto

l’unità PPP n. __________4 dello stesso fondo.

Dovendo gli immobili acquistati essere

consegnati dopo la loro ristrutturazione completa, il pagamento del prezzo di

quelli delle parti ancora qui in causa (ma le stesse disposizioni sono state

concordate anche con __________ S__________ e altri acquirenti) è stato

suddiviso in tre tranches: una prima di fr. 80'000.- rispettivamente fr.

120'000.- quale acconto, versato prima della sottoscrizione del contratto sul

conto clienti del notaio, da liberare a favore del venditore ad avvenuta

iscrizione del trapasso di proprietà; una seconda di fr. 100'000.-

rispettivamente fr. 150'000.- quale secondo acconto da versare sempre sul conto

clienti del notaio una volta terminata la costruzione grezza; e una terza, a

saldo, da versare sul conto del notaio alla consegna degli appartamenti,

fissata per il 30 novembre 2012, dietro presentazione del certificato di

abitabilità e consegna di una dichiarazione di tacitazione degli artigiani e/o

di rinuncia all’iscrizione dell’ipoteca legale.

In merito al secondo acconto, che risulta

qui essere quello determinante, è stato concordato che esso sarebbe dipeso

dalla trasmissione da parte del venditore al notaio rogante e agli acquirenti

di una dichiarazione d’attestazione dell’avvenuto compimento della costruzione

grezza debitamente controfirmata dall’arch. AO 1, incaricata inizialmente delle

pratiche per la domanda di costruzione e dell’allestimento dei piani esecutivi

e, dall’8 novembre 2012, anche della direzione dei lavori. Di quelle somme ¼

avrebbe dovuto essere trattenuto sul suo conto dal notaio a garanzia del

pagamento della tassa sugli utili immobiliari, mentre il resto avrebbe dovuto

essere girato al venditore entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento.

2. In data 8 novembre 2012 il venditore, la sua

incaricata delle vendite __________ C__________ e AO 1 hanno scritto agli

acquirenti dei vari appartamenti che a seguito di “problemi di coordinazione

dei lavori causati dal capo cantiere” vi erano dei ritardi nei lavori che

rendevano impossibile rispettare i termini di consegna contrattualmente

previsti, che sarebbero stati posticipati al 30 gennaio 2013, informando nel

contempo che la settimana seguente sarebbero stati ultimati i lavori al grezzo

(doc. E).

Con scritto 12 novembre 2012 l’arch. AO

1 ha in seguito confermato agli acquirenti che il grezzo dei vari appartamenti

era stato terminato (doc. G). In realtà, a quel momento, seppur mancassero

pochi giorni, le opere grezze non erano ancora state concluse.

In data 6 dicembre 2012 il notaio ha

così disposto del denaro versato sul suo conto dai coniugi AP 1AP 2, che gli

avevano a quel momento già fatto pervenire l’intero prezzo concordato, con

pagamenti per fr. 180'000.-, composti da una girata di fr. 50'000.- a __________

D__________ su un conto del Credito Bergamasco di __________, fr. 69'000.-

sempre a lui girati su un conto presso la Banque Nationale Agricole in __________

e fr. 61'000.- a terzi come “apporto di capitale e società” (doc. O).

3. Il 18 dicembre 2012 AO 1 ha scritto a __________ D__________,

nel frattempo divenuto irreperibile, dando disdetta con effetto immediato dal

contratto con lui concluso a causa, nonostante il versamento al

venditore/committente da parte dei comproprietari della seconda tranche del

prezzo, del mancato pagamento del suo onorario e degli artigiani attivi sul

cantiere, che avevano nel frattempo chiesto e ottenuto l’iscrizione a Registro

fondiario delle ipoteche legali sulle singole unità immobiliari che componevano

il fondo base (doc. 2).

In effetti gli artigiani intervenuti sul cantiere del

fondo part. n. __________ RFD di __________, confrontati con i mancati

pagamenti degli acconti loro dovuti avevano interrotto i lavori e deciso di

tutelarsi.

A

seguito di una denuncia effettuata il 18 dicembre 2012 da AP 1 e AP 2,

unitamente ai neo comproprietari delle altre PPP __________ S__________, __________

E__________, __________ B__________ E__________ e __________ St__________, è

stato aperto un procedimento penale nei confronti di __________ D__________.

4. Dopo aver promosso infruttuosamente la procedura di

tentativo di conciliazione (art. 197 segg. CPC) ed aver ottenuto la necessaria

autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), nel termine trimestrale previsto dalla

legge, __________ S__________, AP 1 e AP 2 hanno, con due petizioni congiunte 7

settembre 2015, convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione

di Mendrisio-Sud AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento a AP 1 e AP 2 di

fr. 180'000.- oltre fr. 15'000.- a titolo di rimborso spese legali, più

interessi di mora a partire dal 6 dicembre 2012, e al pagamento a __________ S__________

di fr. 75'000.- oltre fr. 12'000.- per spese legali e interessi di mora a

partire dal 19 dicembre 2012, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Le pretese sono state fondate sulla responsabilità

contrattuale e, in subordine, aquiliana ai sensi dell’art. 41 CO della

convenuta, che avrebbe a loro detta commesso un atto contrario ai suoi doveri

di fedeltà e informazione e finanche illecito dichiarando, contrariamente alla

realtà, che i lavori grezzi erano terminati.

La convenuta si è opposta

alle petizioni chiedendone la reiezione integrale.

5. Con decisione 25 ottobre 2019 il Pretore aggiunto

supplente ha, con due punti distinti del dispositivo come richiesto dagli

attori nei loro allegati, respinto la petizione 7 settembre 2015 di __________

S__________ e respinto la petizione 7 settembre 2015 di AP 1 e AP 2, caricando

solidalmente la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 15'000.- a __________

S__________, AP 1 e AP 2 e condannando gli attori a rifondere, sempre in via

solidale, fr. 15'000.- alla convenuta a titolo di ripetibili.

In sostanza, il primo giudice ha innanzitutto

chiarito che non avendo la convenuta firmato alcun atto notarile, nemmeno ha

aderito alle clausole contrattuali ivi contenute. In effetti a suo dire, dopo

l’esame delle varie deposizioni, discordanti tra loro al punto da elidersi

vicendevolmente, la sua presenza alla rogazione non è stata provata (sentenza

impugnata, pag. 10), essendo stata dimostrata unicamente quella nello studio

legale del notaio, dove aveva discusso con gli acquirenti di dettagli

costruttivi. A prescindere da ciò, ha precisato il Pretore aggiunto supplente, determinante

è il fatto che non vi è prova che AO 1 avesse, né esplicitamente né per atti

concludenti, manifestato ai contraenti la volontà d’assoggettarsi alla clausola

che implicava il suo intervento, rispettivamente di assumere precisi obblighi e

dunque responsabilità nei confronti degli attori, tantomeno nella forma di un

contratto di mandato.

Esclusa una responsabilità di natura

contrattuale, il primo giudice ha affrontato e pure escluso sia una

responsabilità di natura extracontrattuale, non essendo realizzati né il reato

di falsità in documenti (art. 251 CP) né quello di truffa, sia una

responsabilità fondata sulla fiducia.

Infine, a titolo abbondanziale, il Pretore aggiunto

supplente ha affrontato la tematica dell’esistenza di un danno e del nesso

causale adeguato, concludendo per la negativa: per quanto riguarda il primo,

sia per l’assenza delle necessarie allegazioni che per quella di prove

sufficienti, mentre che per quanto concerne il secondo, giudicando dati gli

estremi di una sua interruzione imputabile al comportamento scellerato di __________

D__________.

6. La sentenza di primo grado è stata impugnata

unicamente da AP 1 e AP 2, mentre __________ S__________ non ha ritenuto di

dover ricorrere.

Con atto d’appello 26 novembre 2019 essi

hanno criticato il Pretore aggiunto supplente per avere:

- erroneamente concluso che la presenza alla rogazione

dell’arch. AO 1 non era provata, elidendosi a suo dire le testimonianze delle

parti sull’argomento;

- erroneamente accertato che fosse impossibile ritenere

che la convenuta avesse manifestato ai contraenti la volontà di assoggettarsi

alla clausola della compravendita;

- erroneamente stabilito che era da escludere in quanto

non provata l’assunzione da parte di AO 1 di qualsivoglia obbligazione di

natura contrattuale nei confronti degli attori;

- erroneamente escluso l’esistenza del presupposto

dell’illiceità in ambito di responsabilità extracontrattuale siccome non

realizzati i reati penali di falsità in documenti e truffa;

- erroneamente escluso la responsabilità basata sulla

fiducia;

- erroneamente negato l’esistenza del danno e del nesso

causale e

- erroneamente riconosciuto, nella messa a carico di

tassa di giustizia e ripetibili, un rapporto di solidarietà tra i coniugi AP

1AP 2 e __________ S__________, che in realtà non sussiste, così come non si

giustifica e risulta dunque essere sbagliato aver deciso congiuntamente i due petita

che sono invece stati formulati distintamente nelle petizioni.

AO 1 non ha preso posizione sull’appello.

Rapporto contrattuale tra AO 1 e i coniugi AP 1AP 2

7. Gli appellanti sostengono che il Pretore aggiunto

supplente ha sbagliato a concludere che la convenuta non avesse un’obbligazione

di natura contrattuale con loro, non riconoscendo che ella era ben conscia

della propria funzione nell’ambito della compravendita. Ella, per volontà delle

parti, era stata incaricata di svolgere la funzione di arbitratore, ovvero di

pronunciarsi su un fatto contestato o potenzialmente contestato ma rilevante ai

fini del rapporto giuridico sussistente tra i mandanti. Questo sarebbe

attestato dall’uso del termine “confermare” nella dichiarazione del 12

novembre 2012.

È a loro detta indubbio che tra le parti

si sia perfezionato un rapporto contrattuale, la cui natura, verosimilmente di

mandato, non sarebbe determinante valendo in ogni caso i principi della

responsabilità di cui all’art. 97 CO.

Per la valutazione dell’esistenza di un

legame contrattuale sarebbero determinanti anche degli elementi che hanno

preceduto e seguito sia la stipulazione del contratto di compravendita, sia la

dichiarazione. Elementi che il primo giudice non ha invece considerato. Si

tratta in particolare del fatto che l’architetta svolgeva già attività di

progettazione per gli attori prima del rogito, come attestato dall’e-mail C__________/AO

1 del 29 maggio 2012. Il rapporto è poi continuato e si è sviluppato

ulteriormente anche dopo la rogazione, come dimostra l’e-mail del 14 giugno

2012 C__________/AO 1 e la corrispondenza AP 1AP 2/C__________.

L’esistenza del legame contrattuale è

poi attestata dall’invio ai signori AP 1AP 2 della ricapitolazione 11 ottobre

2012 dei costi extra tra i quali risultavano gli onorari che la stessa AO 1

fatturava loro.

Le comunicazioni tra le parti erano

mediate da __________ C__________ e __________ Sv__________ solo per questioni

linguistiche.

Per gli appellanti al momento della

dichiarazione del 12 novembre 2012 essi riponevano piena fiducia nella

convenuta poiché essa li seguiva assiduamente e direttamente quale mandataria

per gli interventi e le misure non comprese nel contratto di compravendita/appalto

con __________ D__________ e poiché ella aveva assunto un ruolo equidistante e

di garante assegnatole dalle parti nel rogito.

Il Pretore aggiunto supplente avrebbe pure omesso di

considerare che i coniugi AP 1AP 2 avevano impostato l’operazione immobiliare

di __________ in maniera differente dagli altri condomini, avendo essi sin

dall’inizio depositato l’intero prezzo presso il notaio incaricato, divenendo

subito proprietari delle due PPP, e che essi avevano gestito in maniera

autonoma gli aspetti edilizi relativi ai loro appartamenti, sviluppando un

rapporto contrattuale con l’architetta convenuta: l’obbligo di diligenza di

quest’ultima derivava quindi dagli impegni presi nel rogito ma emanava anche

dal mandato diretto ricevuto dagli acquirenti. Ella era quindi tenuta ai doveri

di diligenza e informazione che gravano il lavoratore (art. 398 CO) e avrebbe

così dovuto confidare ai suoi mandanti le perplessità che nutriva su __________

D__________ e soprattutto non avrebbe dovuto allestire una dichiarazione falsa

e in contrasto con gli interessi dei suoi clienti.

8. Come accennato, il primo giudice ha sancito che,

indipendentemente dalla presenza dell’architetta alla rogazione vera e propria,

dal fascicolo processuale non è possibile concludere che la convenuta avesse

manifestato ai contraenti, né esplicitamente né per atti concludenti, la

volontà di assoggettarsi alla clausola della compravendita che implicava il suo

intervento. Invano, a mente sua, nel carteggio processuale si cercherebbe un

riscontro circa la volontà di AO 1 di assumere precisi obblighi e di

conseguenza anche una precisa responsabilità nei confronti dei procedenti;

tantomeno nella forma del contratto di mandato, essendo tale contratto, di

norma e in presenza di professionisti, di natura sinallagmatica e prevedendo il

pagamento di un onorario da parte del mandante, cosa che nel presente caso non

sussiste.

D’altronde nemmeno gli attori si sono

spinti nei loro interrogatori a sostenere che la convenuta avesse loro promesso

una certa attività di controllo nel loro interesse, rispettivamente avesse

lasciato loro credere per atti concludenti di accettare di assumere detta

incombenza, essendosi limitati a confermare che il suo intervento si riferiva a

dettagli costruttivi, in conformità con il suo ruolo di progettista e, poi, di direttrice

dei lavori incaricata dal venditore.

Di conseguenza, per il primo giudice,

andava esclusa perché non provata l’assunzione da parte di AO 1 di una

qualsivoglia obbligazione di natura contrattuale nei confronti delle parti

acquirenti qui attrici. In tal modo il suo intervento del 12 novembre 2012 era

legato esclusivamente al suo ruolo di direttrice dei lavori, come specificato

nella dichiarazione stessa, mandataria di __________ D__________.

9. Argomentando come sopra esposto, gli appellanti non

spiegano in quale maniera la mera presenza di AO 1 al momento della firma

avrebbe comportato la conclusione di un contratto tra lei e gli acquirenti,

così come non spiegano perché il solo essere pienamente cosciente - come da lei

stessa ammesso e accertato nella sentenza impugnata - del fatto che la sua

conferma della conclusione dei lavori allo stato grezzo avrebbe comportato il

versamento della seconda rata del prezzo, dovrebbe indurre a concludere per

l’esistenza di un vincolo di natura contrattuale con gli acquirenti.

La conoscenza dei contenuti dei rogiti

di compravendita e in particolare della clausola relativa al suo coinvolgimento

nell’allestimento della dichiarazione di compimento della costruzione grezza

non ha rilevanza, come rettamente indicato dal primo giudice, poiché a fare

stato è unicamente la volontà della convenuta di impegnarsi nei confronti dei coniugi

AP 1AP 2 a fungere da giudice neutro (arbitratore), da garante, nell’attestare

lo stato di avanzamento dei lavori.

Una simile intenzione non risulta però essere

mai stata espressa esplicitamente da AO 1 e nemmeno è possibile desumerla dal

suo comportamento.

Il testo del contratto non fornisce

alcun sostegno alla tesi attorea, anzi. Dalla formula “A tale fine il

venditore invierà al notaio rogante e all’acquirente una dichiarazione che

attesti l’avvenuto compimento della costruzione grezza, debitamente

controfirmata dall’architetto progettista AO 1, __________” non è possibile

ricavare l’assunzione di una posizione neutrale ed equidistante dell’architetta

indicata, che appare essere piuttosto un ausiliario del venditore chiamato in

causa come tecnico tenuto conto dell’oggetto del documento. Si fosse trattato

di un arbitratore neutrale, la dichiarazione sarebbe stata demandata

interamente a lei e non lasciata nelle mani di una delle parti.

A giusto titolo la sentenza impugnata

lega pertanto l’intervento della convenuta nella redazione dello scritto 12

novembre 2012 al suo ruolo di direttrice dei lavori (e di progettista prima),

quindi di mandataria di __________ D__________, non dei coniugi AP 1AP 2.

10. Scartata questa ipotesi, nemmeno è possibile seguire gli appellanti

laddove sostengono che, in ogni caso, essi avrebbero stretto un rapporto

contrattuale con la convenuta per la personalizzazione dei loro appartamenti

secondo le loro esigenze specifiche, che ne avrebbe comportato

l’assoggettamento all’obbligo di diligenza e informazione nei loro confronti in

base al quale ella sarebbe stata tenuta a ragguagliarli sulla reale situazione

del cantiere e sui suoi dubbi circa la persona di __________ D__________.

In qualità di progettista e direttrice

dei lavori, AO 1 è sempre stata attiva sulla scorta del mandato conferitole da __________

D__________, che comprendeva appunto anche la progettazione e l’esecuzione dei

dettagli costruttivi dei singoli appartamenti secondo le disposizioni dei nuovi

proprietari.

Le corrispondenze elettroniche

intercorse tra __________ C__________ e AO 1 citate dagli appellanti,

contrariamente a quanto essi vorrebbero, confermano esattamente l’inesistenza

di un rapporto contrattuale diretto tra le parti qui in causa.

Le varie e-mail richiamate nell’allegato

ricorsuale attestano che i coniugi AP 1AP 2 non hanno intrattenuto relazioni

dirette con l’architetta di intensità tale da vincolarsi vicendevolmente, ma il

tutto sia sempre avvenuto tramite la mediazione attiva e di centrale importanza

della responsabile dell’agenzia R__________ incaricata da __________ D__________:

era quest’ultima a dirigere le discussioni sui vari aspetti edificatori ancora

aperti con i singoli proprietari, a sottoporre i piani per le loro unità PPP

agli acquirenti e a raccogliere le loro critiche con i loro desiderata

per poi riportarli alla convenuta e con essa fare in modo che venissero

esaminati e se possibile soddisfatti. Non risulta quindi che vi sia stata una

discussione diretta tra gli attori e la convenuta in merito a questi piani.

Il fatto che gli acquirenti avessero

istaurato con la convenuta un rapporto amichevole come sostenuto (ma non

certamente dimostrato dal solo fatto che in un’e-mail agli atti l’abbiano

chiamata per nome proprio) e il fatto che in uno scritto abbiano asserito che

lei avrebbe loro riferito che era necessario scendere in Ticino per discutere

della cucina e scegliere il granito da inserirvi (e-mail del 14 giugno 2012)

non hanno alcun valore probatorio risolutivo. Dagli atti di causa si delinea

per contro un ruolo centrale e di dominio nei rapporti con gli acquirenti da

parte di __________ C__________ per conto di R__________ che si concilia

perfettamente con quello di rappresentante del venditore e che esclude

l’esistenza di un legame contrattuale tra le parti qui in causa.

In tale contesto, il fatto che i coniugi

AP 1AP 2 abbiano versato subito il denaro dell’intero prezzo all’avvocato, che

lo ha trattenuto in deposito sul suo conto per poi liberarlo secondo le

modalità previste dal contratto, non ha alcuna influenza sui rapporti tra le

parti che, in quanto tali, non divergono da quelli degli altri acquirenti con AO

1 (come confermato, ad esempio in merito al momento di iscrizione del trapasso

di proprietà, da un semplice controllo a Registro fondiario).

Lo stesso vale per la ricapitolazione

dei costi extra allegata all’e-mail 11 ottobre 2012 inviato da __________ Sv__________

a AP 2: la fatturazione di fr. 1'500.- e fr. 2'000.- per onorario d’architetto

tra i costi supplementari dei loro appartamenti, tra l’altro trasmessa

all’attrice da R__________ e non da AO 1, induce anzi a concludere che si

tratti sempre e comunque di prestazioni, seppur individualizzate, scaturenti

dal contratto di compravendita/appalto con __________ D__________. Prestazioni

per le quali non è neppure stata apportata prova di un pagamento diretto alla

progettista.

A corroborare la tesi della mancata

conclusione di un contratto vi è, quale elemento in più, il fatto, di per sé

non decisivo, che gli attori non hanno scelto l’architetta ma si sono trovati a

trattare con lei sulla base delle scelte del venditore.

Ciò posto, è a giusta ragione che il

primo giudice ha escluso la possibilità per gli attori di fondare le proprie

pretese sulla responsabilità contrattuale di AO 1 nei loro confronti.

Presenza di AO 1 alla rogazione degli

atti e conoscenza dei loro contenuti

11. Tenuto conto di quanto precede, la presenza o meno della convenuta alla

rogazione delle compravendite risulta perdere ogni rilevanza per il giudizio e

non necessita di essere trattata nonostante le contestazioni in merito

sollevate dagli appellanti.

Di riflesso, l’audizione di __________

Sv__________ richiesta con l’appello non avrebbe alcuna utilità ai fini del

giudizio e deve per ciò solo essere respinta.

Responsabilità aquiliana della

convenuta

12.

Come accennato in precedenza, gli

appellanti contestano al primo giudice di aver erroneamente escluso l’esistenza

del presupposto dell’illiceità: in effetti, una valutazione corretta delle

fattispecie evocate di falsità di documenti (art. 251 CP) e truffa (art. 146

CP) avrebbe dovuto portare alla conclusione della loro realizzazione.

A loro detta, infatti, allestendo il

documento sapendo perfettamente che i lavori della parte grezza dell’opera non

erano ancora stati completati, essendo cosciente che l’attestazione serviva per

dare il nulla osta al pagamento della seconda rata ed essendo ormai noto che __________

D__________ stesse mettendo in atto un’azione truffaldina, la convenuta avrebbe

agito intenzionalmente, per dolo eventuale: ella sapeva che attestando il falso

il denaro degli acquirenti sarebbe stato trasferito senza controllo in favore

del venditore e che gli attori correvano in concreto il rischio di rimanere con

un pugno di mosche in mano. AO 1, infatti, prima di allestire il doc. G,

nutriva a loro dire forti dubbi che gli artigiani sarebbero stati pagati, tanto

da interpellare il notaio e __________ D__________ stesso, era perfettamente a

conoscenza della situazione finanziariamente catastrofica del cantiere e del

fatto che la seconda rata avrebbe dovuto servire per finanziare il

proseguimento dei lavori, non per pagare quelli al grezzo, e poco dopo tale

dichiarazione ha dichiarato che la situazione stava precipitando.

In relazione al reato di truffa, oltre

ad aver valutato in maniera sbagliata la sussistenza del dolo, almeno

eventuale, il Pretore aggiunto supplente avrebbe commesso un errore

nell’escludere l’inganno astuto perché per gli appellanti, profani in ambito di

costruzioni, era difficile se non impossibile verificare la veridicità delle

dichiarazioni.

13. Il Pretore aggiunto supplente, affrontando la sussistenza di una

responsabilità aquiliana della convenuta ai sensi dell’art. 41 CO, ha come

prima cosa esaminato se il reato di falsità in documenti ex art. 251 CP cui si

sono richiamati gli attori nei loro allegati, era realizzato, giungendo alla conclusione

che gli estremi per la sua ammissione non erano dati. Egli, definendo già di

per sé dubbia la qualifica della dichiarazione del 12 novembre 2012 quale

documento ai sensi della norma penale, in particolare in assenza

dell’assunzione del ruolo di garante (o di qualsiasi altro impegno verso gli

attori) dell’architetta, ha escluso l’adempimento dei presupposti soggettivi

del reato, non avendo la convenuta agito intenzionalmente, ovvero nell’intento

di nuocere al patrimonio delle parti attrici o di procacciare a __________ D__________

un indebito profitto, essendo stato il suo scopo unicamente quello di fare in

modo che gli artigiani venissero pagati per il lavoro svolto.

In seconda battuta, il Pretore aggiunto supplente ha

anche escluso la realizzazione del reato di truffa (art. 146 CP), non essendo

dato alcuno dei suoi presupposti: l’inganno astuto non sussiste essendo quella

addebitata a AO 1 una semplice menzogna, facilmente verificabile dalle presunte

vittime, così come non vi è prova alcuna che ella avesse l’intenzione di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

14. Le considerazioni degli appellanti sono in gran parte irricevibili per

carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi a proporre una versione

dei fatti differente da quella esposta nella sentenza impugnata, senza tuttavia

debitamente illustrare per quali ragioni di fatto o di diritto le

argomentazioni pretorili sarebbero errate e con ciò da modificare.

In particolare, a proposito della

falsità in documenti (i cui presupposti sono stati dettagliatamente esposti nel

querelato giudizio, cui si rinvia), essi non spiegano perché e su quali basi

sarebbe stato noto a AO 1 al momento dell’allestimento della dichiarazione del

Fatti

12 novembre 2012 che __________ D__________ stava mettendo in atto un’azione

truffaldina, così come che sapeva che dichiarando il falso gli acquirenti, a

seguito del pagamento del secondo acconto, correvano il concreto rischio di

veder svanire il proprio denaro, così come non chiariscono in base a quali

risultanze sostengono che la convenuta nutriva forti dubbi che gli artigiani

sarebbero stati effettivamente pagati (non bastando certo fare riferimento a

una non meglio precisata richiesta di ragguagli all’avvocato rogante e,

addirittura, allo stesso venditore), nonché che sarebbe stata perfettamente a

conoscenza del disastro finanziario dell’operazione immobiliare, rispettivamente

cosa attesterebbero circa l’aspetto soggettivo del reato al momento

(determinante) del suo compimento presunto le sue dichiarazioni formulate un

mese dopo la dichiarazione.

Inoltre nemmeno spiegano perché lo

scritto in questione costituirebbe un documento ai sensi dell’art. 251 CP,

nonostante il primo giudice abbia, a ragione, esplicitamente considerata dubbia

la questione.

Con riferimento al reato di truffa

previsto dall’art. 146 CP (a proposito del quale pure si rinvia alla sentenza

impugnata per l’esposizione dei presupposti), gli appellanti non specificano su

quali elementi fondano la loro tesi in base alla quale l’inganno astuto escluso

in prima sede sarebbe dato per il fatto - anch’esso non dimostrato - che per

loro sarebbe stato molto difficile se non impossibile verificare la veridicità

delle dichiarazioni dell’architetta. In realtà, come giustamente concluso dal

primo giudice, quanto scritto dalla convenuta nel controverso documento

costituisce una semplice menzogna, la cui infondatezza poteva essere

smascherata senza sforzo alcuno, con un semplice sopralluogo o una telefonata a

uno degli artigiani, come ad esempio dimostrato dalle dichiarazioni del teste __________

E__________ (verbale 16 ottobre 2017, pag. 2), che ha riconosciuto di essersi

recato sul cantiere il 26 novembre 2012 e di aver immediatamente notato

dall’assenza di componenti fondamentali che i lavori al grezzo non erano per

nulla terminati.

A fronte di simili carenti

contestazioni, le conclusioni di prima sede - condivise nel merito da questa

Camera - non possono che essere confermate.

Responsabilità fondata sulla fiducia

15. Per gli appellanti la convenuta dovrebbe in ogni caso essere chiamata a

rispondere sulla base della responsabilità fondata sulla fiducia.

A loro dire, in effetti, il Pretore

aggiunto supplente avrebbe erroneamente escluso anche questa ipotesi,

dimenticando che i coniugi AP 1AP 2 potevano invece considerare in buona fede

la dichiarazione del 12 novembre 2012 come una garanzia da parte di AO 1

dell’adempimento delle condizioni per il riversamento del secondo acconto al

venditore, ritenuto che l’architetta era perfettamente a conoscenza dello scopo

del documento.

16. Il Pretore aggiunto supplente, esposti i principi per l’ammissione di

una responsabilità fondata sulla fiducia, l’ha esclusa non sussistendo nella

fattispecie una relazione contrattuale tra le parti e non essendo emersa dagli

atti alcuna discussione particolare tra loro in relazione alla dichiarazione

circa lo stato di avanzamento dei lavori che avrebbe dovuto essere rilasciata

da __________ D__________ e confermata da AO 1. A suo avviso è legittimo

ritenere che le aspettative d’informazione e protezione nate negli acquirenti

derivassero dalla relativa clausola contenuta nel rogito, alla quale tuttavia

quest’ultima era risultata estranea e della quale non è emerso che le parti

abbiano mai discusso.

17. Sul tema, va detto che il Tribunale federale riconosce da tempo la figura

giuridica della responsabilità in base alla fiducia come titolo di

responsabilità a sé stante, collocabile tra la responsabilità contrattuale e

quella per delitto (DTF 133 III 449 consid. 4.1. e cit.; STF 4C.365/2004 del 25

febbraio 2005 consid. 3).

Tale responsabilità, sussidiaria a quella

contrattuale, può trovare riconoscimento solo in maniera restrittiva: la

protezione non è concessa a coloro che sono solo vittime della propria

imprudenza e fiducia o della realizzazione di rischi commerciali generali, ma

solo a coloro la cui fiducia giustificata viene abusata (DTF 124 III 297 consid.

6a; 121 III 350 consid. 6c; 120 II 331 consid. 5a).

Presupposti per l’ammissione di una responsabilità in

base alla fiducia sono: l’esistenza di una relazione giuridica particolare tra

le parti, ossia di un rapporto speciale di fiducia dal quale nascono doveri di

protezione e di informazione fondati sulla buona fede (DTF 134 III 390 consid.

4.3.2; 130 III 345 consid. 2.2); l’esistenza di un comportamento tale da far nascere

nel danneggiato aspettative sufficientemente concrete e determinate; e la

delusione di questa aspettativa in violazione del principio della buona fede.

18. In concreto, gli elementi addotti dagli appellanti non sono atti a

scalfire la posizione del primo giudice.

In effetti, detto che non vi è prova che

le parti fossero legate contrattualmente, non è certamente sufficiente per

ammettere di trovarsi di fronte a una responsabilità fondata sulla fiducia

sostenere che esse collaboravano direttamente alla pianificazione degli

appartamenti, nella scelta dei materiali e nella ricerca delle soluzioni

personalizzate, nonché che l’architetta era presente alle rogazioni, seguiva,

gestiva e conosceva ogni dettaglio dell’operazione immobiliare, poiché si

Considerandi

tratta proprio di compiti e attività intrinseche al ruolo di un progettista e

direttore dei lavori incaricato dal venditore/committente, per il quale agisce

e al quale solo è vincolato e deve rispondere, che non necessitano di alcun

legame giuridico diretto con gli acquirenti.

A giusta ragione il Pretore aggiunto

supplente ha dunque escluso che la convenuta avesse ricoperto un ruolo di

garante nei confronti degli attori così come che questi potessero

legittimamente credere che ciò fosse avvenuto.

Danno e nesso causale

19.

Quale ulteriore punto debole della sentenza gli appellanti hanno

eccepito che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il danno da

loro patito dovesse essere esaminato anche in base al valore delle singole

unità di PPP, poiché il danno consisterebbe unicamente nell’importo di fr.

180'000.- che è stato liberato come secondo acconto a seguito della

dichiarazione della convenuta e che essi mai più potranno recuperare, oltre ai

fr. 15'000.- per spese legali.

Nella sentenza il giudice si è limitato

a sollevare la tematica, indicando che per calcolare l’entità del danno sarebbe

stato necessario conoscere il valore delle singole unità immobiliari, e

accertare in quale misura gli artigiani siano stati effettivamente pagati per i

lavori svolti, rispettivamente quali pretese hanno avanzato, dati che a suo

avviso mancano completamente. Così come non è dato a sapere nulla sui fr.

70'054.- che in sede di conclusioni gli attori hanno dichiarato di avere

ricevuto da un soggetto terzo a titolo di risarcimento.

Essendosi il primo giudice limitato a

sollevare, a giusta ragione, la problematica senza nulla decidere in merito,

non è necessario trattare queste critiche d’appello.

20.

Oltre a ciò i coniugi AP 1AP 2 criticano la sentenza per aver negato

l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra l’agire della convenuta e

l’insorgere del danno. A loro dire, il Pretore aggiunto supplente avrebbe

commesso un errore a considerare il comportamento di __________ D__________

tale da interromperlo, poiché AO 1 era a conoscenza del fatto che questi non

pagasse gli artigiani e pertanto poteva e doveva nutrire seri dubbi circa la

sua onestà.

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha sancito

che, se da un lato appare lecito ammettere che la dichiarazione fallace della

convenuta ha comportato la liberazione da parte del notaio del denaro a favore

del venditore, dall’altro il fatto che quest’ultimo, contrariamente alle

rassicurazioni date da lui stesso e dal notaio, sia fuggito con i soldi senza

pagare gli artigiani, ha costituito un evento tanto imprevedibile, eccezionale

e straordinario, da relegare in secondo piano l’agire di AO 1, che con non

avrebbe causato alcun danno se __________ D__________ avesse rispettato gli

impegni contrattuali.

Come indicato rettamente nel querelato giudizio,

sussiste un nesso di causalità adeguata quando un determinato comportamento,

secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, è

idoneo a provocare un risultato come quello che si è prodotto (DTF 139 V 176 consid. 8.4.2 pag. 190; 129 II 312 consid. 3.3 pag. 318; 123 III 110 consid. 3a pag. 112). Una colpa del leso o di un

terzo interrompe il nesso di causalità adeguata se è così grave e

insensata da rilegare in secondo piano il comportamento del danneggiatore, al

punto che esso non appare più come la causa adeguata del danno (DTF 127 III 453 consid. 5d con rinvii).

Nella fattispecie, a giusta ragione e in contrasto con

le tesi degli appellanti, la fuga di __________ D__________ con il denaro è,

nel contesto nel quale si sono svolti i fatti, un atto talmente straordinario e

imprevedibile da prevalere sulle altre concause del danno, in particolare la

dichiarazione contraria alla realtà, e annullarne la valenza ai fini risarcitori.

Il fatto che la convenuta fosse stata al corrente del

mancato pagamento degli artigiani non doveva indurla a pensare che il

venditore, invece di pagarli, si sarebbe reso uccel di bosco non appena

ricevuto il denaro del secondo acconto. Dagli atti non emergono elementi che

consentano di affermare che un simile esito era prevedibile. Non corrisponde

certamente al normale andamento delle cose che del denaro sbloccato per pagare

degli artigiani che sino a quel momento non erano stati tacitati venga sottratto

dal beneficiario in maniera illecita. Se così fosse, gli stessi acquirenti, i

referenti della R__________, il notaio rogante e soprattutto gli artigiani,

coscienti che in base alla dichiarazione del 12 novembre 2012 una ingente somma

sarebbe stata liberata nelle mani di __________ D__________, avrebbero adottato

le dovute precauzioni e se del caso bloccato il trasferimento.

Le generiche e non sostanziate contestazioni degli

appellanti non sono atte a intaccare queste conclusioni. Così come non sono

atte a destituire di fondamento la tesi pretorile secondo la quale è più che

verosimile che il venditore sarebbe sparito con i soldi anche qualora la

convenuta avesse atteso sino alla reale conclusione dei lavori della struttura

grezza, cagionando agli attori un danno economico, seppur di entità

potenzialmente inferiore.

Dispositivo della sentenza impugnata

21.

Nonostante gli attori abbiano

nell’introduzione del loro allegato ricorsuale anche accennato alla volontà di

criticare le modalità con cui il dispositivo della querelata sentenza è stato

allestito (in particolare la decisione di riunire la decisione dei due petita

in un solo punto) e di contestare la solidarietà tra loro e __________ S__________

nella messa a carico degli oneri processuali, essi hanno poi omesso di

sviluppare queste tematiche, violando il loro dovere di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). Non è pertanto necessario procedere a un esame della valenza della

decisione pretorile; la questione potendo rimanere aperta, non è nemmeno

necessario procedere a una modifica dei relativi dispositivi che, nonostante

avrebbero potuto essere redatti meglio, non sono certamente carenti al punto da

imporre un intervento d’ufficio.

Oneri processuali

22.

Ne discende che l’appello

presentato da AP 1 e AP 2 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile

e la decisione impugnata confermata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

Le spese processuali

della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 195’000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Il valore di causa supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

Non si assegnano

ripetibili, l’appellata non avendo reagito in alcuna maniera all’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 26

novembre 2019 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza la

sentenza 25 ottobre 2019 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è

confermata.

2. Gli oneri processuali

di fr. 8’000.- sono a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili

d’appello.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).