12.2019.199
Scioglimento d'ufficio di una società anonima per assenza di domicilio (ORC) e scioglimento in via di fallimento, coordinazione fra le due procedure
11 maggio 2020Italiano19 min
Pertanto, la decisione 23 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è annullata.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.199
Lugano
11 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
chiamata
a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1
della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 26 novembre
2019 di
RI
1
contro
la
decisione 23 ottobre 2019 con cui l'Ufficio del registro di commercio,
Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio di __________ in
liquidazione, __________, di cui il ricorrente è amministratore unico, in
applicazione dell’art. 153b ORC (inc. n. 195.511.423 - 16294/2019);
viste la risposta 17 gennaio 2020
dell’Ufficio del registro di commercio, la replica 28
febbraio 2020 della ricorrente e la
duplica 25 marzo 2020 dell’Ufficio del registro di
commercio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Il recapito (o domicilio
legale) iscritto nel registro di commercio della società RI 1 in liquidazione
risulta essere in __________, Stabile __________, __________.
2.
Con raccomandata 3 settembre
2019 l’Ufficio del registro di commercio (URC), informato da un terzo che la
suddetta società non disponeva più di un domicilio legale nel luogo della sua
sede statutaria, l’ha diffidata, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC,
a procedere alla notificazione del nuovo domicilio legale o a comunicare la
validità di quello attualmente iscritto a registro entro un termine di 30
giorni, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di
scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda (art. 943 cpv. 1 CO).
3.
Essendo l’invio raccomandato
stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è
irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 20
settembre 2019 l’URC ha ripetuto la diffida di cui sopra ai sensi dell’art.
153a cpv. 3 ORC, assegnando alla società un ultimo termine di 30 giorni per
ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per notificare
all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione. Nel frattempo,
con decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 17 settembre 2019 la
società è stata sciolta in seguito a fallimento a far tempo dal 18 settembre
2019.
4.
Rilevato come anche il
predetto termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 23 ottobre 2019
l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2
ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale
liquidatore il suo amministratore unico RA 1 (dispositivo n. 1), ha ordinato
l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.
2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr.
495.- (dispositivo n. 3), a carico della società e del suo amministratore unico
in solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr. 500.- (dispositivo n.
4) personalmente a carico dell’amministratore unico (dispositivo n. 5).
5.
Con ricorso 26 novembre 2019 RA
1 ha impugnato la suddetta decisione postulandone l’annullamento integrale,
subordinatamente l’annullamento dei dispositivi n. 4 e 5 nella misura in cui lo
coinvolgono, e in via ancora più subordinata, nel caso fosse tenuto a pagare
l’ammenda personalmente e tasse e spese in solido con la società, a ridurre
quest’ultime a fr. 100.- per quanto riguarda l’ammenda, e a fr. 210.-
complessivi per quanto riguarda le spese. In sintesi, il ricorrente ha rilevato
che in seguito al fallimento societario, pronunciato prima che scadesse il
termine della diffida 3 settembre 2019, egli ha perso ogni potere di
rappresentanza della società (art. 740 cpv. 5 CO) e non ha conseguentemente
violato alcun obbligo di notifica. Rilevando poi che la suddetta prima diffida non
è mai stata recapitata alla società, e che lui non ne ha ricevuta alcuna copia,
ha evidenziato come la successiva pubblicazione sul FUSC non contenesse la
comminatoria relativa all’ammenda, per cui essa non avrebbe potuto essere
inflitta. Il ricorrente aggiunge che il procedimento innanzi all’URC sarebbe
stato comunque da sospendere ai sensi dell’art. 207 cpv. 2 LEF.
Subordinatamente, nel caso in cui l’ammenda, le tasse e le spese a suo carico
venissero mantenute, il ricorrente sottolinea come esse siano sproporzionate.
In particolare, l’ammenda decisa dall’URC, corrispondente all’importo massimo
previsto dall’art. 943 CO, sarebbe immotivata ed eccessiva e da ridurre a fr.
100.-, alla luce della complessità e delle incertezze legate al caso in esame,
ove contestualmente alla perdita di domicilio è stato aperto il fallimento
della società. Per il resto, le tasse di diffida sarebbero state illecitamente
conteggiate doppiamente (art. 9 cpv. 1 lett. h e 12 dell'Ordinanza
federale sulle tasse in materia di registro di commercio), per cui postula di annullare la tassa di cui all’art.
9 cpv. 1 lett. h OTRC, mentre quella dell’art. 12 OTRC, non essendo la
riscossione dell’importo massimo ivi previsto giustificata, dovrebbe essere
ridotta al minimo (fr. 50.-). Quanto alle spese amministrative, pari a fr.
35.-, esse non sarebbero fondate su alcuna base legale, e andrebbero dunque
annullate.
6.
Con risposta 17 gennaio 2020
l’Ufficio del registro di commercio si è opposto al gravame postulando la conferma
della decisione impugnata. Esso ha innanzitutto rilevato che la procedura di
iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 153a ORC è stata avviata prima della
dichiarazione di fallimento, e che la lacuna a livello di domicilio sussisteva
già, secondo la segnalazione giunta presso l’ufficio, in data 30 agosto 2019.
Inoltre, la lettera di diffida del 3 settembre 2019 è stata inviata in copia anche
all’amministratore unico, ritenuto altresì che il testo della pubblicazione
della diffida ex art. 153a ORC nel FUSC è utilizzato in maniera identica in
tutta la Svizzera. L’URC ha pure evidenziato come la società che si trova in
fallimento abbia comunque il dovere di mantenere aggiornati i fatti iscritti
nel registro di commercio, e ciò fino alla cancellazione della stessa, e che giusta
l’art. 740 cpv. 5 CO, durante la liquidazione in via di fallimento gli organi
della società mantengono la facoltà di rappresentarla nella misura in cui ciò
sia necessario. Essi in particolare non perdono tutti i poteri di rappresentare
la società, ma solo quello di disporre del patrimonio di quest’ultima (art. 204
LEF), conservando quello di stabilire un recapito e notificarlo all’URC, laddove
l’Ufficio fallimenti non vi è autorizzato, non essendo compreso nell’elenco
esaustivo di persone abilitate ai sensi dell’art. 17 ORC. Ne discende che, se
il ricorrente avesse rispettato il suo obbligo di notifica, la procedura di cui
trattasi non si sarebbe resa necessaria. Inoltre, l’URC osserva che l’art. 207
LEF non prevede la sospensione automatica delle procedure amministrative, bensì
soltanto una sospensione su decisione dell’autorità nella misura in cui la
procedura influisca sulla composizione della massa, condizione che non risulta
adempiuta nella fattispecie. Per quanto riguarda l’ammenda, essa è stata
quantificata secondo le circostanze del caso concreto, anche in considerazione
del fatto che la diffida 3 settembre 2019 è stata anche inviata personalmente
all’AU senza che questo abbia in alcun modo fornito un riscontro. Infine, per
quanto riguarda le tasse e le spese, l’URC ha rilevato che, in applicazione dell’art.
21 ORC, le persone tenute alla notifica rispondono personalmente del loro
pagamento in solido con la società, e che le tasse di cui all’art. 9 cpv. 1
lett. h e quella di cui all’art. 12 OTRC sarebbero dovute entrambe, riguardando
la prima l’invio della diffida e il relativo dispendio amministrativo, e la
seconda l’iscrizione d’ufficio, quantificata nel caso concreto nell’importo
massimo previsto dalla norma in funzione della forma giuridica e
dell’importanza economica della società (società anonima). Quanto alle spese
amministrative di complessivi fr. 35.-, esse sono costituite dal costo per
l’invio di due raccomandate (fr. 10.- ciascuna) e dal costo per la
pubblicazione della diffida nel FUSC (fr. 15.-), come da fattura allegata.
7.
Con replica 28 febbraio 2020
il ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e ha in particolare ribadito
di non aver mai ricevuto copia della diffida 3 settembre 2019, osservando
altresì che la società, a fronte del suo tracollo finanziario, non aveva più i
mezzi per far fronte alla pigione, è stata sfrattata ed è nel seguito fallita,
di qui l’assenza di un valido domicilio. A suo dire, la decisione dell’URC non
sarebbe in ogni caso stata necessaria, potendo esso attendere l’imminente
cancellazione della società conseguente alla sospensione della procedura di
fallimento per mancanza di attivo, né sarebbe stato necessario iscrivere un
nuovo recapito che non fosse presso l’amministrazione del fallimento, ritenuto
che ciò è del tutto estraneo alla realtà. In caso contrario, ritiene che il
dovere di notifica incombesse all’amministrazione del fallimento, avendo lui
perso ogni relativa facoltà al momento della dichiarazione di fallimento. Il
ricorrente ha pure rilevato che la procedura in esame avrebbe un impatto sulla
composizione della massa ai sensi dell’art. 207 LEF, comportando essa delle
spese. A proposito di tali spese, ha contestato l’importanza economica che
l’URC ha attribuito alla società, in realtà dotata del capitale minimo previsto
dalla legge, come pure il costo per l’invio di una raccomandata.
8.
Con duplica 25 marzo 2020
l’URC si è pure riconfermato nella propria posizione, rilevando di aver inviato
copia della diffida 3 settembre 2019 allo stesso recapito ora utilizzato dal
ricorrente per la procedura di seconda sede ed evidenziando come le difficoltà
finanziarie non giustificherebbero la negligenza dell’amministratore unico, che
manteneva l’obbligo di notificare un nuovo valido domicilio legale almeno
provvisorio, ad esempio la domiciliazione presso una terza persona così come
previsto dall’art. 117 cpv. 3 ORC. Inoltre, l’assenza di domicilio ostacolava
qualsiasi terzo che desiderasse contattare la società, e tale difficoltà è
stata per l’appunto l’origine della segnalazione che ha dato l’avvio alla
procedura.
9.
Il ricorso in esame,
presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel
termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv. 4
ORC), è senz’altro tempestivo.
10. Giusta I’art. 165 cpv. 3 lett. b ORC, il diritto di
ricorrere è dato in particolare alle persone e agli enti giuridici direttamente
interessati da un’iscrizione d’ufficio. Nella fattispecie il ricorrente, che ha
presentato il gravame a titolo personale ed è amministratore unico della
società, è senz’altro legittimato a presentare l’impugnativa nella misura in
cui il contestato giudizio lo riguarda personalmente. Ciò è sicuramente il caso
per quanto concerne l’ammenda, ma anche per la decisione di scioglimento e le
relative conseguenze. Difatti, la decisione determina sia il suo obbligo di
rispondere di tasse e spese in solido con la società (art. 21 cpv. 1 OTRC), sia
il suo ruolo di liquidatore.
11. Ai sensi degli art. 27 ORC e 937 CO, ogni modifica dei
fatti esposti nel registro di commercio deve esservi iscritta, e ciò dal
momento della loro prima iscrizione a quello della loro cancellazione (v. Zihler in: Handelsregisterverordnung
[HRegV], SHK, 2013, n. 4 ad art. 27 ORC). Ciò vale in particolare anche per il
domicilio legale della società anonima (art. 2 lett. c e 45 cpv. 1 lett. c
ORC), che deve poter essere raggiungibile nel luogo della sua sede statutaria
da qualsiasi terzo che volesse mettersi in contatto con la medesima. In caso di
assenza di un proprio domicilio legale, la società può domiciliarsi presso una
terza persona, nel senso che un domiciliatario può concedere alla società un
domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima (art. 117 cpv. 3 ORC). I
suddetti oneri di notifica incombono agli organi societari (art. 17 cpv. 1
lett. c ORC) rispettivamente, in caso di cancellazione, ai liquidatori (art. 17
cpv. 1 lett. i ORC e art. 746 CO).
12. Nel caso in cui l’Ufficio del Registro di commercio accerti
che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale,
questi avvia la procedura di cui all’art. 153a seg. ORC, diffidando la società
a ripristinare la situazione legale. Qualora ciò non dovesse avvenire l’URC, in
applicazione dell’art. 153b cpv. 1 lett. a e b ORC, sancisce lo scioglimento
della società e designa i membri dell’organo superiore di direzione o di
amministrazione in qualità di liquidatori. La norma non prevede un’immediata
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (come fa invece
l’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO per le lacune organizzative di competenza del
giudice civile), bensì la liquidazione secondo le norme del Codice delle
obbligazioni. Nel caso di una società anonima, in applicazione degli art. 739 seg.
CO, i liquidatori devono in particolare allestire un bilancio, informare i
creditori dello scioglimento e diffidarli a notificare i loro crediti, ultimare
gli affari in corso, realizzare gli attivi e adempiere gli obblighi della
società. Nel momento in cui dovessero constatare un sovra-indebitamento
societario, essi hanno il dovere di avvisare il giudice, che pronuncerà il
fallimento.
13. A ben vedere, un ulteriore tratto che accomuna la
carenza a livello di domicilio e le ulteriori lacune organizzative societarie è
il fatto che le norme della LEF relative al fallimento non possono esservi integralmente
applicate. Lo scioglimento
d’ufficio non è difatti una dichiarazione di fallimento che possa essere
annullata o revocata ai sensi degli art. 174 o 194 LEF, laddove tali lacune, in
assenza di ripristino della situazione legale, impongono lo scioglimento a
prescindere dall’eventuale assenza di sovra-indebitamento o dalla possibilità
di un risanamento societario (v. DTF 4A_75/ 2017 del 22 maggio 2017, consid. 3.5 e 3.6 e Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu
Art. 731b OR, AJP 17 [2008], p. 1388 n. 13 e 1391, n. 3 lett. b).
14. Nella fattispecie, a fronte dell’esistenza di due procedimenti
paralleli, ovvero quello fallimentare ai sensi della LEF e quello di
scioglimento d’ufficio, occorre esaminare il rapporto fra le due procedure. Il Tribunale
federale ha affrontato la questione in alcuni casi riguardanti l’art. 731b CO,
ritenuto che tale giurisprudenza, in virtù delle similitudini sopra esposte, deve
trovare applicazione anche nelle fattispecie riguardanti l’art.153a seg. ORC. In
un primo caso, ove il Pretore aveva dapprima dichiarato il fallimento societario con un decreto impugnato sino all’Alta Corte, e nel
seguito pronunciato pure una
decisione di scioglimento in virtù dell’art. 731b CO, il Tribunale federale ha osservato che la società anonima si scioglie per la dichiarazione del
suo fallimento (art. 736 n. 3 CO) e che non è pertanto possibile applicare la
procedura dell'art. 731b CO dopo tale
dichiarazione, per poi rilevare nel caso concreto che la decisione di
scioglimento d’ufficio del Pretore avrebbe potuto esplicare i suoi effetti unicamente nell'eventualità
in cui il ricorso fosse stato accolto, e che in caso contrario sarebbe stata
inefficace, perché ordinava lo scioglimento di una società fallita e pertanto
già sciolta (DTF 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2). In una
successiva decisione, il Tribunale federale ha ribadito questo concetto,
osservando che se una società viene sciolta per fallimento, la procedura ai
sensi dell’art. 731b CO diviene priva d’oggetto, e viceversa (DTF 5A_137/2013
del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 seg.; v. anche Lorandi, op. cit, p. 1387 e Bohrer/Kummer, Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft,
3a ed. 2018, n. 75 ad art. 731b CO),
potendosene dunque dedurre il principio secondo cui un’istanza di fallimento o
di scioglimento con liquidazione della società diventa senza oggetto non appena
una precedente decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato
(v. CEF del 12 giugno 2014, inc.
14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare
stabilito all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid.
4 seg.).
15. Ora, nel caso concreto l’URC ha constatato la
verosimile assenza di domicilio legale di __________ in liquidazione il 30 agosto 2019. Il 3 settembre
2019 il suddetto ufficio ha inviato la prima diffida, che è tuttavia ritornata
al mittente a fronte dell’irreperibilità del destinatario. Contemporaneamente,
con decreto 17 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
dichiarato il fallimento della società a partire dal giorno successivo. La
decisione non è stata impugnata mediante reclamo nel termine di 10 giorni
previsto dall’art. 174 cpv. 1 LEF ed è dunque cresciuta in giudicato. Il 20
settembre 2019 l’URC ha pubblicato sul FUSC la seconda diffida ai sensi
dell’art. 153a cpv. 3 ORC, per poi pronunciare il 23 ottobre 2019, allo scadere
infruttuoso del termine, lo scioglimento d’ufficio della società. Si può
inoltre aggiungere che nel frattempo la procedura fallimentare già avviata ha
proseguito il suo corso ed è stata sospesa per mancanza di attivi (art. 230
LEF) con decreto pretorile 6 novembre 2019, ciò che ha condotto, ai sensi dell’art.
159 cpv. 5 lett. a ORC, alla cancellazione della società.
16. Tale modo di procedere non ossequia la giurisprudenza
summenzionata. L’URC, non appena venuto a conoscenza del fallimento e del
conseguente scioglimento della società, avrebbe dovuto terminare la propria
procedura in quanto divenuta priva d’oggetto, non potendo decretare lo
scioglimento d’ufficio e la messa in liquidazione di una società già sciolta
per via fallimentare, né nominare RA 1 quale liquidatore, essendo la
liquidazione societaria già seguita dall’amministrazione del fallimento. Ne
consegue che la decisione di scioglimento d’ufficio del 23 ottobre 2019
(dispositivi n. 1 e 2) dev’essere annullata. Lo stesso dicasi per le derivanti
tasse relative alle iscrizioni d’ufficio stabilite dall’URC e contenute nel
dispositivo n. 3 (v. anche art. 18 OTRC).
17. In effetti, essendo la lacuna a livello di domicilio
legale stata constatata dall’URC prima che la società venisse sciolta per
fallimento, questi ha correttamente avviato la procedura di cui all’art. 153a
ORC, per cui l’invio della diffida 3 settembre 2019 era del tutto legittimo. Ci
si potrebbe dunque chiedere se la relativa tassa, che l'URC ha fissato in fr. 100.- e inserito
nel dispositivo n. 3 appoggiandosi alla disposizione di carattere generale di
cui all'art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC, possa essere giustificata. La risposta deve
essere negativa. Una simile diffida ricadeva infatti nel campo di applicazione
dell'art. 12 OTRC, norma speciale applicabile alle diffide secondo gli art.
152-155 ORC, per cui, a tenore di quest'ultimo disposto, essa "è dovuta
soltanto se ha luogo l'iscrizione corrispondente". Nella fattispecie,
in assenza di iscrizione della decisione di scioglimento della società, che è
stata annullata in questa sede (cfr. sopra, consid. 16), non può dunque essere
nemmeno prelevata la suddetta tassa di diffida (v. IICCA del 21 novembre 2017, inc. 12.2017.107, consid. 2.2).
18. In siffatte circostanze, si giustifica di annullare
anche le relative spese amministrative di fr. 35.-, con conseguente
annullamento integrale anche del dispositivo n. 3. A tal proposito si può
comunque osservare, in via abbondanziale, che secondo quanto stabilito
dall’Alta Corte il diritto federale regola esaustivamente, per il tramite
dell’OTRC, tipologia e ammontare delle tasse da riscuotere nell’ambito
dell’attività dell’Ufficio del registro di commercio, senza prevedere alcuna
riserva in favore di relative regolamentazioni cantonali (DTF 124 III 259,
consid. 4). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che le spese effettive
sostenute dall’URC non costituiscono delle tasse e non dipendono da una
tariffa, e che esse possono essere aggiunte alle tasse poste a carico del
destinatario della prestazione, trovando peraltro ciò un fondamento nell’art.
21 cpv. 1 OTRC, secondo cui i citati destinatari rispondono personalmente delle
derivanti tasse e spese (DTF 4A.12/1999 del 02 marzo 2000 consid. 3 c; v. anche Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich, 4. Abteilung / 4. Kammer, decisione del 7 marzo 2012, inc. VB.2012.00096,
consid. 4.2).
19. Per quanto riguarda l’ammenda di cui all’art. 943 CO,
essa costituisce una multa (amministrativa) d'ordine e non ha carattere penale.
Essa è volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative del
registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso e,
più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del
registro di commercio a procedere in tal senso. Per questo motivo la sua
inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa
conseguenza (Eckert in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed., n. 1 seg. ad art. 943 CO; Vianin in: Commentaire Romand, Code des
obligations II, n. 1 seg. ad art. 943 CO). La determinazione dell'importo della
multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di
commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della
gravità della violazione,
ritenuto che la sanzione e il suo importo
devono inoltre essere brevemente motivati (IICCA del 10 maggio 2019, inc.
12.2019.48; II CCA del 5 ottobre 2017, inc. n. 12.2017.59).
Nella fattispecie, la diffida 3 settembre 2019
dell’URC non ha potuto essere notificata alla società, irreperibile
all’indirizzo indicato. Quanto alla copia della stessa indirizzata
personalmente all’organo, gli atti confermano che la stessa è stata predisposta,
ma nulla permette di dimostrare che sia stata effettivamente notificata ad RA 1,
in assenza di un invio raccomandato. L’URC ha successivamente pubblicato una
seconda diffida sul FUSC il 20 settembre 2019, ma la pubblicazione non contiene
alcun cenno alla comminatoria di cui all’art. 943 CO. Ne consegue che l’ammenda
non poteva essere inflitta, e che anche il dispositivo n. 4 della decisione
impugnata dev’essere annullato. Peraltro, l’ammontare massimo stabilito
dall’URC (pari a fr. 500.-) sarebbe stato manifestamente eccessivo alla luce
delle circostanze del caso concreto, caratterizzato da peculiarità e incertezze
procedurali affatto evidenti.
20. Per questi motivi, tutti i dispositivi della decisione
impugnata devono essere annullati, con conseguente accoglimento integrale del
ricorso 26 novembre 2019. Le spese procedurali sono a carico del Cantone,
mentre non si assegna alcuna indennità, non avendola del resto il ricorrente né
postulata, né motivata.
Per questi motivi
decide:
Fatti
I. Il ricorso 26 novembre 2019 di RA 1 è
accolto.
§
Pertanto, la decisione 23 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è annullata.
Considerandi
II. Per la procedura di secondo grado non si prelevano spese
processuali e non si attribuiscono indennità. L’anticipo versato dal ricorrente
gli verrà restituito.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).