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Decisione

12.2019.199

Scioglimento d'ufficio di una società anonima per assenza di domicilio (ORC) e scioglimento in via di fallimento, coordinazione fra le due procedure

11 maggio 2020Italiano19 min

Pertanto, la decisione 23 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è annullata.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.199

Lugano

11 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

chiamata

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 26 novembre

2019 di

RI

1

contro

la

decisione 23 ottobre 2019 con cui l'Ufficio del registro di commercio,

Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio di __________ in

liquidazione, __________, di cui il ricorrente è amministratore unico, in

applicazione dell’art. 153b ORC (inc. n. 195.511.423 - 16294/2019);

viste la risposta 17 gennaio 2020

dell’Ufficio del registro di commercio, la replica 28

febbraio 2020 della ricorrente e la

duplica 25 marzo 2020 dell’Ufficio del registro di

commercio;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Il recapito (o domicilio

legale) iscritto nel registro di commercio della società RI 1 in liquidazione

risulta essere in __________, Stabile __________, __________.

2.

Con raccomandata 3 settembre

2019 l’Ufficio del registro di commercio (URC), informato da un terzo che la

suddetta società non disponeva più di un domicilio legale nel luogo della sua

sede statutaria, l’ha diffidata, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC,

a procedere alla notificazione del nuovo domicilio legale o a comunicare la

validità di quello attualmente iscritto a registro entro un termine di 30

giorni, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di

scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda (art. 943 cpv. 1 CO).

3.

Essendo l’invio raccomandato

stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è

irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 20

settembre 2019 l’URC ha ripetuto la diffida di cui sopra ai sensi dell’art.

153a cpv. 3 ORC, assegnando alla società un ultimo termine di 30 giorni per

ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per notificare

all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione. Nel frattempo,

con decreto della Pretura del Distretto di Bellinzona del 17 settembre 2019 la

società è stata sciolta in seguito a fallimento a far tempo dal 18 settembre

2019.

4.

Rilevato come anche il

predetto termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 23 ottobre 2019

l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2

ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale

liquidatore il suo amministratore unico RA 1 (dispositivo n. 1), ha ordinato

l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n.

2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr.

495.- (dispositivo n. 3), a carico della società e del suo amministratore unico

in solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr. 500.- (dispositivo n.

4) personalmente a carico dell’amministratore unico (dispositivo n. 5).

5.

Con ricorso 26 novembre 2019 RA

1 ha impugnato la suddetta decisione postulandone l’annullamento integrale,

subordinatamente l’annullamento dei dispositivi n. 4 e 5 nella misura in cui lo

coinvolgono, e in via ancora più subordinata, nel caso fosse tenuto a pagare

l’ammenda personalmente e tasse e spese in solido con la società, a ridurre

quest’ultime a fr. 100.- per quanto riguarda l’ammenda, e a fr. 210.-

complessivi per quanto riguarda le spese. In sintesi, il ricorrente ha rilevato

che in seguito al fallimento societario, pronunciato prima che scadesse il

termine della diffida 3 settembre 2019, egli ha perso ogni potere di

rappresentanza della società (art. 740 cpv. 5 CO) e non ha conseguentemente

violato alcun obbligo di notifica. Rilevando poi che la suddetta prima diffida non

è mai stata recapitata alla società, e che lui non ne ha ricevuta alcuna copia,

ha evidenziato come la successiva pubblicazione sul FUSC non contenesse la

comminatoria relativa all’ammenda, per cui essa non avrebbe potuto essere

inflitta. Il ricorrente aggiunge che il procedimento innanzi all’URC sarebbe

stato comunque da sospendere ai sensi dell’art. 207 cpv. 2 LEF.

Subordinatamente, nel caso in cui l’ammenda, le tasse e le spese a suo carico

venissero mantenute, il ricorrente sottolinea come esse siano sproporzionate.

In particolare, l’ammenda decisa dall’URC, corrispondente all’importo massimo

previsto dall’art. 943 CO, sarebbe immotivata ed eccessiva e da ridurre a fr.

100.-, alla luce della complessità e delle incertezze legate al caso in esame,

ove contestualmente alla perdita di domicilio è stato aperto il fallimento

della società. Per il resto, le tasse di diffida sarebbero state illecitamente

conteggiate doppiamente (art. 9 cpv. 1 lett. h e 12 dell'Ordinanza

federale sulle tasse in materia di registro di commercio), per cui postula di annullare la tassa di cui all’art.

9 cpv. 1 lett. h OTRC, mentre quella dell’art. 12 OTRC, non essendo la

riscossione dell’importo massimo ivi previsto giustificata, dovrebbe essere

ridotta al minimo (fr. 50.-). Quanto alle spese amministrative, pari a fr.

35.-, esse non sarebbero fondate su alcuna base legale, e andrebbero dunque

annullate.

6.

Con risposta 17 gennaio 2020

l’Ufficio del registro di commercio si è opposto al gravame postulando la conferma

della decisione impugnata. Esso ha innanzitutto rilevato che la procedura di

iscrizione d’ufficio ai sensi dell’art. 153a ORC è stata avviata prima della

dichiarazione di fallimento, e che la lacuna a livello di domicilio sussisteva

già, secondo la segnalazione giunta presso l’ufficio, in data 30 agosto 2019.

Inoltre, la lettera di diffida del 3 settembre 2019 è stata inviata in copia anche

all’amministratore unico, ritenuto altresì che il testo della pubblicazione

della diffida ex art. 153a ORC nel FUSC è utilizzato in maniera identica in

tutta la Svizzera. L’URC ha pure evidenziato come la società che si trova in

fallimento abbia comunque il dovere di mantenere aggiornati i fatti iscritti

nel registro di commercio, e ciò fino alla cancellazione della stessa, e che giusta

l’art. 740 cpv. 5 CO, durante la liquidazione in via di fallimento gli organi

della società mantengono la facoltà di rappresentarla nella misura in cui ciò

sia necessario. Essi in particolare non perdono tutti i poteri di rappresentare

la società, ma solo quello di disporre del patrimonio di quest’ultima (art. 204

LEF), conservando quello di stabilire un recapito e notificarlo all’URC, laddove

l’Ufficio fallimenti non vi è autorizzato, non essendo compreso nell’elenco

esaustivo di persone abilitate ai sensi dell’art. 17 ORC. Ne discende che, se

il ricorrente avesse rispettato il suo obbligo di notifica, la procedura di cui

trattasi non si sarebbe resa necessaria. Inoltre, l’URC osserva che l’art. 207

LEF non prevede la sospensione automatica delle procedure amministrative, bensì

soltanto una sospensione su decisione dell’autorità nella misura in cui la

procedura influisca sulla composizione della massa, condizione che non risulta

adempiuta nella fattispecie. Per quanto riguarda l’ammenda, essa è stata

quantificata secondo le circostanze del caso concreto, anche in considerazione

del fatto che la diffida 3 settembre 2019 è stata anche inviata personalmente

all’AU senza che questo abbia in alcun modo fornito un riscontro. Infine, per

quanto riguarda le tasse e le spese, l’URC ha rilevato che, in applicazione dell’art.

21 ORC, le persone tenute alla notifica rispondono personalmente del loro

pagamento in solido con la società, e che le tasse di cui all’art. 9 cpv. 1

lett. h e quella di cui all’art. 12 OTRC sarebbero dovute entrambe, riguardando

la prima l’invio della diffida e il relativo dispendio amministrativo, e la

seconda l’iscrizione d’ufficio, quantificata nel caso concreto nell’importo

massimo previsto dalla norma in funzione della forma giuridica e

dell’importanza economica della società (società anonima). Quanto alle spese

amministrative di complessivi fr. 35.-, esse sono costituite dal costo per

l’invio di due raccomandate (fr. 10.- ciascuna) e dal costo per la

pubblicazione della diffida nel FUSC (fr. 15.-), come da fattura allegata.

7.

Con replica 28 febbraio 2020

il ricorrente si è riconfermato nelle proprie tesi e ha in particolare ribadito

di non aver mai ricevuto copia della diffida 3 settembre 2019, osservando

altresì che la società, a fronte del suo tracollo finanziario, non aveva più i

mezzi per far fronte alla pigione, è stata sfrattata ed è nel seguito fallita,

di qui l’assenza di un valido domicilio. A suo dire, la decisione dell’URC non

sarebbe in ogni caso stata necessaria, potendo esso attendere l’imminente

cancellazione della società conseguente alla sospensione della procedura di

fallimento per mancanza di attivo, né sarebbe stato necessario iscrivere un

nuovo recapito che non fosse presso l’amministrazione del fallimento, ritenuto

che ciò è del tutto estraneo alla realtà. In caso contrario, ritiene che il

dovere di notifica incombesse all’amministrazione del fallimento, avendo lui

perso ogni relativa facoltà al momento della dichiarazione di fallimento. Il

ricorrente ha pure rilevato che la procedura in esame avrebbe un impatto sulla

composizione della massa ai sensi dell’art. 207 LEF, comportando essa delle

spese. A proposito di tali spese, ha contestato l’importanza economica che

l’URC ha attribuito alla società, in realtà dotata del capitale minimo previsto

dalla legge, come pure il costo per l’invio di una raccomandata.

8.

Con duplica 25 marzo 2020

l’URC si è pure riconfermato nella propria posizione, rilevando di aver inviato

copia della diffida 3 settembre 2019 allo stesso recapito ora utilizzato dal

ricorrente per la procedura di seconda sede ed evidenziando come le difficoltà

finanziarie non giustificherebbero la negligenza dell’amministratore unico, che

manteneva l’obbligo di notificare un nuovo valido domicilio legale almeno

provvisorio, ad esempio la domiciliazione presso una terza persona così come

previsto dall’art. 117 cpv. 3 ORC. Inoltre, l’assenza di domicilio ostacolava

qualsiasi terzo che desiderasse contattare la società, e tale difficoltà è

stata per l’appunto l’origine della segnalazione che ha dato l’avvio alla

procedura.

9.

Il ricorso in esame,

presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv. 4

ORC), è senz’altro tempestivo.

10. Giusta I’art. 165 cpv. 3 lett. b ORC, il diritto di

ricorrere è dato in particolare alle persone e agli enti giuridici direttamente

interessati da un’iscrizione d’ufficio. Nella fattispecie il ricorrente, che ha

presentato il gravame a titolo personale ed è amministratore unico della

società, è senz’altro legittimato a presentare l’impugnativa nella misura in

cui il contestato giudizio lo riguarda personalmente. Ciò è sicuramente il caso

per quanto concerne l’ammenda, ma anche per la decisione di scioglimento e le

relative conseguenze. Difatti, la decisione determina sia il suo obbligo di

rispondere di tasse e spese in solido con la società (art. 21 cpv. 1 OTRC), sia

il suo ruolo di liquidatore.

11. Ai sensi degli art. 27 ORC e 937 CO, ogni modifica dei

fatti esposti nel registro di commercio deve esservi iscritta, e ciò dal

momento della loro prima iscrizione a quello della loro cancellazione (v. Zihler in: Handelsregisterverordnung

[HRegV], SHK, 2013, n. 4 ad art. 27 ORC). Ciò vale in particolare anche per il

domicilio legale della società anonima (art. 2 lett. c e 45 cpv. 1 lett. c

ORC), che deve poter essere raggiungibile nel luogo della sua sede statutaria

da qualsiasi terzo che volesse mettersi in contatto con la medesima. In caso di

assenza di un proprio domicilio legale, la società può domiciliarsi presso una

terza persona, nel senso che un domiciliatario può concedere alla società un

domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima (art. 117 cpv. 3 ORC). I

suddetti oneri di notifica incombono agli organi societari (art. 17 cpv. 1

lett. c ORC) rispettivamente, in caso di cancellazione, ai liquidatori (art. 17

cpv. 1 lett. i ORC e art. 746 CO).

12. Nel caso in cui l’Ufficio del Registro di commercio accerti

che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale,

questi avvia la procedura di cui all’art. 153a seg. ORC, diffidando la società

a ripristinare la situazione legale. Qualora ciò non dovesse avvenire l’URC, in

applicazione dell’art. 153b cpv. 1 lett. a e b ORC, sancisce lo scioglimento

della società e designa i membri dell’organo superiore di direzione o di

amministrazione in qualità di liquidatori. La norma non prevede un’immediata

liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (come fa invece

l’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO per le lacune organizzative di competenza del

giudice civile), bensì la liquidazione secondo le norme del Codice delle

obbligazioni. Nel caso di una società anonima, in applicazione degli art. 739 seg.

CO, i liquidatori devono in particolare allestire un bilancio, informare i

creditori dello scioglimento e diffidarli a notificare i loro crediti, ultimare

gli affari in corso, realizzare gli attivi e adempiere gli obblighi della

società. Nel momento in cui dovessero constatare un sovra-indebitamento

societario, essi hanno il dovere di avvisare il giudice, che pronuncerà il

fallimento.

13. A ben vedere, un ulteriore tratto che accomuna la

carenza a livello di domicilio e le ulteriori lacune organizzative societarie è

il fatto che le norme della LEF relative al fallimento non possono esservi integralmente

applicate. Lo scioglimento

d’ufficio non è difatti una dichiarazione di fallimento che possa essere

annullata o revocata ai sensi degli art. 174 o 194 LEF, laddove tali lacune, in

assenza di ripristino della situazione legale, impongono lo scioglimento a

prescindere dall’eventuale assenza di sovra-indebitamento o dalla possibilità

di un risanamento societario (v. DTF 4A_75/ 2017 del 22 maggio 2017, consid. 3.5 e 3.6 e Lorandi,

Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu

Art. 731b OR, AJP 17 [2008], p. 1388 n. 13 e 1391, n. 3 lett. b).

14. Nella fattispecie, a fronte dell’esistenza di due procedimenti

paralleli, ovvero quello fallimentare ai sensi della LEF e quello di

scioglimento d’ufficio, occorre esaminare il rapporto fra le due procedure. Il Tribunale

federale ha affrontato la questione in alcuni casi riguardanti l’art. 731b CO,

ritenuto che tale giurisprudenza, in virtù delle similitudini sopra esposte, deve

trovare applicazione anche nelle fattispecie riguardanti l’art.153a seg. ORC. In

un primo caso, ove il Pretore aveva dapprima dichiarato il fallimento societario con un decreto impugnato sino all’Alta Corte, e nel

seguito pronunciato pure una

decisione di scioglimento in virtù dell’art. 731b CO, il Tribunale federale ha osservato che la società anonima si scioglie per la dichiarazione del

suo fallimento (art. 736 n. 3 CO) e che non è pertanto possibile applicare la

procedura dell'art. 731b CO dopo tale

dichiarazione, per poi rilevare nel caso concreto che la decisione di

scioglimento d’ufficio del Pretore avrebbe potuto esplicare i suoi effetti unicamente nell'eventualità

in cui il ricorso fosse stato accolto, e che in caso contrario sarebbe stata

inefficace, perché ordinava lo scioglimento di una società fallita e pertanto

già sciolta (DTF 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2). In una

successiva decisione, il Tribunale federale ha ribadito questo concetto,

osservando che se una società viene sciolta per fallimento, la procedura ai

sensi dell’art. 731b CO diviene priva d’oggetto, e viceversa (DTF 5A_137/2013

del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 seg.; v. anche Lorandi, op. cit, p. 1387 e Bohrer/Kummer, Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft,

3a ed. 2018, n. 75 ad art. 731b CO),

potendosene dunque dedurre il principio secondo cui un’istanza di fallimento o

di scioglimento con liquidazione della società diventa senza oggetto non appena

una precedente decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato

(v. CEF del 12 giugno 2014, inc.

14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare

stabilito all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid.

4 seg.).

15. Ora, nel caso concreto l’URC ha constatato la

verosimile assenza di domicilio legale di __________ in liquidazione il 30 agosto 2019. Il 3 settembre

2019 il suddetto ufficio ha inviato la prima diffida, che è tuttavia ritornata

al mittente a fronte dell’irreperibilità del destinatario. Contemporaneamente,

con decreto 17 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha

dichiarato il fallimento della società a partire dal giorno successivo. La

decisione non è stata impugnata mediante reclamo nel termine di 10 giorni

previsto dall’art. 174 cpv. 1 LEF ed è dunque cresciuta in giudicato. Il 20

settembre 2019 l’URC ha pubblicato sul FUSC la seconda diffida ai sensi

dell’art. 153a cpv. 3 ORC, per poi pronunciare il 23 ottobre 2019, allo scadere

infruttuoso del termine, lo scioglimento d’ufficio della società. Si può

inoltre aggiungere che nel frattempo la procedura fallimentare già avviata ha

proseguito il suo corso ed è stata sospesa per mancanza di attivi (art. 230

LEF) con decreto pretorile 6 novembre 2019, ciò che ha condotto, ai sensi dell’art.

159 cpv. 5 lett. a ORC, alla cancellazione della società.

16. Tale modo di procedere non ossequia la giurisprudenza

summenzionata. L’URC, non appena venuto a conoscenza del fallimento e del

conseguente scioglimento della società, avrebbe dovuto terminare la propria

procedura in quanto divenuta priva d’oggetto, non potendo decretare lo

scioglimento d’ufficio e la messa in liquidazione di una società già sciolta

per via fallimentare, né nominare RA 1 quale liquidatore, essendo la

liquidazione societaria già seguita dall’amministrazione del fallimento. Ne

consegue che la decisione di scioglimento d’ufficio del 23 ottobre 2019

(dispositivi n. 1 e 2) dev’essere annullata. Lo stesso dicasi per le derivanti

tasse relative alle iscrizioni d’ufficio stabilite dall’URC e contenute nel

dispositivo n. 3 (v. anche art. 18 OTRC).

17. In effetti, essendo la lacuna a livello di domicilio

legale stata constatata dall’URC prima che la società venisse sciolta per

fallimento, questi ha correttamente avviato la procedura di cui all’art. 153a

ORC, per cui l’invio della diffida 3 settembre 2019 era del tutto legittimo. Ci

si potrebbe dunque chiedere se la relativa tassa, che l'URC ha fissato in fr. 100.- e inserito

nel dispositivo n. 3 appoggiandosi alla disposizione di carattere generale di

cui all'art. 9 cpv. 1 lett. h OTRC, possa essere giustificata. La risposta deve

essere negativa. Una simile diffida ricadeva infatti nel campo di applicazione

dell'art. 12 OTRC, norma speciale applicabile alle diffide secondo gli art.

152-155 ORC, per cui, a tenore di quest'ultimo disposto, essa "è dovuta

soltanto se ha luogo l'iscrizione corrispondente". Nella fattispecie,

in assenza di iscrizione della decisione di scioglimento della società, che è

stata annullata in questa sede (cfr. sopra, consid. 16), non può dunque essere

nemmeno prelevata la suddetta tassa di diffida (v. IICCA del 21 novembre 2017, inc. 12.2017.107, consid. 2.2).

18. In siffatte circostanze, si giustifica di annullare

anche le relative spese amministrative di fr. 35.-, con conseguente

annullamento integrale anche del dispositivo n. 3. A tal proposito si può

comunque osservare, in via abbondanziale, che secondo quanto stabilito

dall’Alta Corte il diritto federale regola esaustivamente, per il tramite

dell’OTRC, tipologia e ammontare delle tasse da riscuotere nell’ambito

dell’attività dell’Ufficio del registro di commercio, senza prevedere alcuna

riserva in favore di relative regolamentazioni cantonali (DTF 124 III 259,

consid. 4). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che le spese effettive

sostenute dall’URC non costituiscono delle tasse e non dipendono da una

tariffa, e che esse possono essere aggiunte alle tasse poste a carico del

destinatario della prestazione, trovando peraltro ciò un fondamento nell’art.

21 cpv. 1 OTRC, secondo cui i citati destinatari rispondono personalmente delle

derivanti tasse e spese (DTF 4A.12/1999 del 02 marzo 2000 consid. 3 c; v. anche Verwaltungsgericht des

Kantons Zürich, 4. Abteilung / 4. Kammer, decisione del 7 marzo 2012, inc. VB.2012.00096,

consid. 4.2).

19. Per quanto riguarda l’ammenda di cui all’art. 943 CO,

essa costituisce una multa (amministrativa) d'ordine e non ha carattere penale.

Essa è volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative del

registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso e,

più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del

registro di commercio a procedere in tal senso. Per questo motivo la sua

inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa

conseguenza (Eckert in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht II, 5a ed., n. 1 seg. ad art. 943 CO; Vianin in: Commentaire Romand, Code des

obligations II, n. 1 seg. ad art. 943 CO). La determinazione dell'importo della

multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di

commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della

gravità della violazione,

ritenuto che la sanzione e il suo importo

devono inoltre essere brevemente motivati (IICCA del 10 maggio 2019, inc.

12.2019.48; II CCA del 5 ottobre 2017, inc. n. 12.2017.59).

Nella fattispecie, la diffida 3 settembre 2019

dell’URC non ha potuto essere notificata alla società, irreperibile

all’indirizzo indicato. Quanto alla copia della stessa indirizzata

personalmente all’organo, gli atti confermano che la stessa è stata predisposta,

ma nulla permette di dimostrare che sia stata effettivamente notificata ad RA 1,

in assenza di un invio raccomandato. L’URC ha successivamente pubblicato una

seconda diffida sul FUSC il 20 settembre 2019, ma la pubblicazione non contiene

alcun cenno alla comminatoria di cui all’art. 943 CO. Ne consegue che l’ammenda

non poteva essere inflitta, e che anche il dispositivo n. 4 della decisione

impugnata dev’essere annullato. Peraltro, l’ammontare massimo stabilito

dall’URC (pari a fr. 500.-) sarebbe stato manifestamente eccessivo alla luce

delle circostanze del caso concreto, caratterizzato da peculiarità e incertezze

procedurali affatto evidenti.

20. Per questi motivi, tutti i dispositivi della decisione

impugnata devono essere annullati, con conseguente accoglimento integrale del

ricorso 26 novembre 2019. Le spese procedurali sono a carico del Cantone,

mentre non si assegna alcuna indennità, non avendola del resto il ricorrente né

postulata, né motivata.

Per questi motivi

decide:

Fatti

I. Il ricorso 26 novembre 2019 di RA 1 è

accolto.

§

Pertanto, la decisione 23 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio, Biasca, è annullata.

Considerandi

II. Per la procedura di secondo grado non si prelevano spese

processuali e non si attribuiscono indennità. L’anticipo versato dal ricorrente

gli verrà restituito.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF);

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).