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Decisione

12.2019.210

Scioglimento della società per lacune organizzative, assenza dell'ufficio di revisione; mancato pagamento dell'anticipo

19 febbraio 2020Italiano9 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.210

Lugano

19 febbraio 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.1000

della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7

novembre 2019 da

AO

1

contro

AP

1

chiedente l’adozione

delle misure previste dall’art. 731b CO, siccome la società è priva di

un ufficio di

revisione abilitato e non ha rinunciato alla revisione limitata (art. 727 seg.

CO);

domanda accolta dal

Pretore con Decisione 4 dicembre 2019, con la quale ha sciolto la

società convenuta e

ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

appellante

la convenuta con appello 12 dicembre 2019, con cui ha chiesto di annullare

il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento;

visti

gli ulteriori scritti 3 gennaio 2020 e 11 febbraio 2020 dell’appellante;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che costatata una lacuna

organizzativa della società AP 1, priva di un organo di revisione abilitato

senza che vi sia stata una rinuncia alla revisione limitata ai termini di legge

(art. 727 seg. CO e 62 ORC), l'Ufficio del registro di commercio (qui di

seguito: URC) l’ha invano diffidata, dapprima tramite raccomandata 13 giugno

2019 (ritornata al mittente con la dicitura “non ritirato”, v. doc. B e

C), e in seguito tramite pubblicazione sul FUSC del 20 settembre 2019 (doc. D),

a ripristinare la situazione legale e a notificare la pertinente iscrizione

entro il termine di 30 giorni, menzionando le prescrizioni determinanti e le

conseguenze giuridiche nel caso della loro violazione (art. 154 cpv. 1, 2 e 2bis

ORC);

che in assenza di

riscontri, con istanza 7 novembre 2019 l’URC ha convenuto la AP 1 innanzi alla

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo che nei suoi confronti

fossero adottate le misure necessarie (art. 731b e 941a cpv. 1 CO, art. 154

cpv. 3 ORC);

che con la sua istanza

l’URC ha pure segnalato al Pretore l’esistenza di attestati di carenza beni a

carico della società (doc. E);

che in data 12 novembre

2019 il Pretore ha fissato alla convenuta, con notifica al recapito postale

dell’amministratore unico (AU) __________ H__________, un termine di 15 giorni

per ripristinare la situazione legale (designazione di un ufficio di revisione

abilitato), pena lo scioglimento e la messa in liquidazione della società

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

che il Pretore, preso atto del mancato ripristino della situazione

legale entro il termine assegnato, con Decisione 4 dicembre 2019 ha accolto

l'istanza e disposto lo scioglimento della società in applicazione dell’art.

731b cpv. 1bis n. 3 CO, ordinandone la liquidazione in via di fallimento

e ponendo le spese processuali, pari a fr. 100.-, a carico della medesima;

che con scritto recante la

data del 14 dicembre 2019, ma in realtà pervenuto a questa Camera già il 12

dicembre 2019, l’AU __________ H__________, agendo per conto della società, ha

presentato “ricorso” (correttamente: appello) contro il suddetto

giudizio, sottolineando l’interesse dell’azionista al mantenimento dell’iscrizione

della ditta e l’intenzione di ripristinare la situazione legale mediante nomina

dell’ufficio di revisione, chiedendo pertanto la sospensione della procedura di

liquidazione;

che il rimedio, diretto

contro una decisione finale emanata in una procedura sommaria dal valore

litigioso superiore a fr. 10'000.-, è tempestivo (art. 250 lett. c n. 6, 308

cpv. 1 lett. a e 314 CPC);

che con scritto 12

dicembre 2019 l’appellante è stata invitata dal Presidente di questa Camera a

versare l’importo di fr. 800.- entro il 30 dicembre 2019 in garanzia delle

spese processuali presumibili;

che con scritto 3 gennaio

2020 l’appellante ha informato questa Camera della momentanea impossibilità,

per la società, di versare l’anticipo richiesto e ha postulato la proroga del

termine, ritenuti gli sforzi ancora infruttuosi dell’azionista nel reperire

investitori o acquirenti e lo stallo della situazione, considerato il periodo

festivo e di fine anno;

che il 7 gennaio 2020 è

stato assegnato all’appellante un ultimo termine improrogabile scadente il 27

gennaio 2020 per versare l’anticipo di fr. 800.-, con l’avvertenza che in caso

di mancato pagamento la Camera non sarebbe entrata nel merito dell’appello ai

sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;

che il 27 gennaio 2020,

ovvero l’ultimo giorno del termine suppletorio, sul conto del Tribunale

d’appello CH50 0900 0000 6901 0370 9 sono stati accreditati fr. 793.73 (EUR

750.- al corso di cambio di 1.0583);

che l’importo mancante

(fr. 6.27) è stato versato sul conto suddetto solamente in data 10 febbraio

2020 (accredito di fr. 7.-), per cui l’ultimo termine improrogabile per versare

l’intero anticipo richiesto non è stato salvaguardato, ritenuto che esso era

perentorio, che l’appellante nemmeno ha inoltrato un’istanza di assistenza

giudiziaria atta a sospenderlo e che l’assegnazione di un ulteriore termine era

esclusa (v. ad esempio Urwyler/Grütter

in: Brunner/Gasser/ Schwander [ed.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2. ed.,

n. 5 ad art. 101; Suter/Von Holzen

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3.

ed., n. 9 ad art. 101);

che in

tali circostanze la Camera non può entrare nel merito dell’appello e deve

dichiararlo inammissibile;

che in ogni caso,

l’appello sarebbe stato comunque da respingere, essendo incontestabile che la

decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della società e di

ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era

ineccepibile (né l’appellante sostiene il contrario);

che difatti la società, in

modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non ha reagito né alle richieste

dell’URC di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti,

con la raccomandata del 13 giugno 2019 (doc. B e C) e con la pubblicazione sul

FUSC del 20 settembre 2019 (doc. D), né tantomeno alla diffida pretorile 12

novembre 2019 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal

senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello scioglimento della

società e della sua liquidazione, per cui da questo comportamento il giudice di

prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato

seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo

mancante (DTF 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013, consid. 2.1.6; DTF 4A_706/2012 del

29 luglio 2013, consid. 2.2.2; DTF 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid.

2.1.3; IICCA del 27 novembre 2019, inc. 12.2019.119);

che

oltretutto la convenuta neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione

di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò

che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo a evitare lo

scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione,

cfr. Lorandi, Konkursverfahren über

Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP

11/2008 p. 1386; Lorandi,

Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 1-2/2009

p. 91; DTF 136 III 369, consid. 11.4.3);

che ancora con scritto 11

febbraio 2020, l’appellante non ha preannunciato l’imminente ripristino della

situazione legale né tantomeno ha prodotto documenti atti a comprovare passi

concreti in tal senso, bensì si è limitata a riferire di tentativi volti a

reperire nuovi investitori e saldare i debiti societari, rispettivamente

dell’esistenza di cause giudiziarie all’estero e ad allegare documenti ivi

riferiti, questioni tuttavia che non attengono alla presente procedura ed erano

in larga parte proponibili innanzi al giudice di prima sede, per cui esse sono

ora tardive e irricevibili (art. 317 CPC);

che peraltro la sanatoria

nelle more di causa, soprattutto se in seconda sede, rappresenta una

possibilità che non può essere abusata mediante continui temporeggiamenti,

considerate oltretutto la celerità della procedura sommaria che qui ci occupa e

l’assenza di motivi concreti che avrebbero impedito all’appellante di nominare

tempestivamente un ufficio di revisione oppure di rinunciare a esso ai sensi

dell’art. 727a cpv. 2 CO;

che in siffatte

circostanze nemmeno si giustificava una sospensione del procedimento ai sensi

dell’art. 126 CPC (se la richiesta contenuta nell’appello di decretare la “sospensione

della procedura di liquidazione” fosse da intendere in tale maniera);

che se la suddetta

richiesta fosse stata invece tesa al conferimento

dell’effetto sospensivo all’appello, essa sarebbe stata superflua, visto che

l’art. 315 cpv. 1 CPC lo conferiva per legge, ed è ora superata dall’emanazione

del presente giudizio;

che per tutti i suesposti

motivi, l’appello è da dichiarare inammissibile per mancato tempestivo

versamento dell’anticipo, e sarebbe comunque da respingere nel merito, con

conseguente conferma della decisione pretorile;

che le spese giudiziarie di

questa procedura vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; DTF 4A_315/2010

del 19 agosto 2010, consid. 2; DTF 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6;

DTF 4A_106/2010 del 22 giugno 2010, consid. 6; IICCA del 25 agosto 2011, inc.

12.2011.133; IICCA del 29 aprile 2019, inc. 12.2019.2), seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 CPC) e sono calcolate secondo i dettami degli art. 2, 7, 9,13 e 21 LTG,

mentre non si attribuiscono ripetibili all’URC (che peraltro nemmeno si è

espresso nella procedura di seconda sede);

che visto l’esito della

causa, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella

composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC nonché la LTG

decide:

1. L’appello 12 dicembre 2019 di AP 1 è

inammissibile per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le

spese processuali della procedura di secondo grado, pari a fr. 400.-, sono a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

della Giurisdizione di Locarno-Campagna e all’Ufficio federale del registro di

commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).