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Decisione

12.2019.212

Decreto ingiuntivo italiano ex art. 658 e 664 CPCIt - riconoscimento ed exequatur - reclamo

18 giugno 2020Italiano9 min

I. Il reclamo 18

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.212

Lugano

18 giugno 2020/rn

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4887

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9

ottobre 2019 da

CO

1

rappr. dall’avv. PA 2

contro

RE

1

rappr. dall’avv. PA 1

con cui l’istante ha

chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo

n. __________ (N.R.G. __________) emesso il 19 luglio 2018 dal Tribunale

Ordinario di __________ (I) e di decretare il sequestro sino a concorrenza di

CHF 11'950.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2018 del salario percepito

dal convenuto presso C__________ __________, domanda che il Pretore con

decisione 18 ottobre 2019 ha accolto;

ed ora sul reclamo 18

dicembre 2019 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere l’istanza protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta pure con

protesta di spese e ripetibili con risposta 26 marzo 2020;

letti e

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con decreto

ingiuntivo n. ____________________ (N.R.G. __________) del 19 luglio 2018 (doc.

B e doc. E), dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale Ordinario di __________

(I), su ricorso 11 giugno 2018 ex art. 658 e 664 CPCIt di CO 1, ha ingiunto a RE

1, per quanto qui interessa, di pagare immediatamente alla parte ricorrente,

per le causali di cui al ricorso stesso, la somma di EUR 12’336.- a titolo di

canoni di locazione scaduti sino ad allora, oltre ai canoni a scadere fino

all’effettivo rilascio dell’immobile, agli interessi legali delle singole

scadenze al saldo e alle spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in EUR 450.-

per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfetario delle

spese più IVA e CPA e spese documentate, avvertendolo che nel termine di 40

giorni dalla notifica aveva diritto di proporre opposizione e che in mancanza

il decreto sarebbe diventato definitivo.

Con decreto 3 settembre

2019 (doc. E ultima pagina), preso atto che nel termine stabilito non era stata

proposta opposizione, il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato definitivamente

esecutivo, come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata il 4 settembre

2019 (doc. D e doc. E prima pagina) in forza degli art. 54 e 58 della

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di

Lugano [CLug]).

2. Con istanza 9 ottobre

2019, poi completata con scritto 17 ottobre 2019, CO 1 ha convenuto in giudizio

RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di

riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il menzionato decreto ingiuntivo

del Tribunale Ordinario di __________ (I), relativo a una pretesa contrattuale

(e meglio a canoni locativi non pagati), e di decretare il sequestro sino a

concorrenza di CHF 11'950.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2018 del

salario da lui percepito presso C__________ __________, domanda che il Pretore,

con decisione 18 ottobre 2019, ha accolto, ponendo la tassa di giustizia e le

spese di complessivi fr. 500.- a carico del convenuto.

3. Con il reclamo 18

dicembre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 26 marzo

2020, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.

4. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un

ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante

reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera

civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e

lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione

piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno

per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale,

di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 138 III 82 consid. 3.5.3;

TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid.

4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) -

rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per

uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug

(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare

oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n.

12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per

costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera

eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp,

Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.

2 ad art. 45

CLug; Hofmann/Kunz,

Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in

discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione

di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni

procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.

3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24

seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA

7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14

agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.

12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.

12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n.

12.2016.147, 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167, 1 luglio 2019 inc. n.

12.2019.51).

5. Con il presente reclamo, inoltrato tempestivamente

all’autorità giudiziaria competente, il convenuto si è limitato a sostenere

che il decreto ingiuntivo di cui ai doc. B e doc. E, dichiarato immediatamente esecutivo

con la sua emanazione e, quindi, prima che egli fosse stato sentito e avesse

avuto la possibilità di opporsi, non costituiva una “decisione” ai sensi

dell’art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera.

5.1. Il Tribunale federale

ha già avuto modo di stabilire che un decreto ingiuntivo italiano costituisce

una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere

riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di

esecutività ed in particolare di quella, apposta per mancata opposizione o per

mancata attività dell’opponente, di cui all’art. 647 CPCIt (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010 del 5

ottobre 2010 in RtiD I-2011 p. 783 consid. 4.1 e 4.2, 5A_48/2012 del 3 luglio

2012 consid. 2.1.2, 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 5.2,

5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1), ritenuto che ciò non è il caso

in presenza di un decreto ingiuntivo italiano dichiarato provvisoriamente

esecutivo giusta l’art. 642 CPCIt (DTF 139

III 232 consid. 2.1, 2.3 e 2.4; TF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015

consid. 2.4.1 e 2.4.3.3).

5.2. Nella

presente fattispecie, è a torto che il convenuto ha ritenuto che il decreto ingiuntivo del 19 luglio 2018 non costituirebbe una decisione ai sensi dell’art.

32 CLug in quanto si trarrebbe, come nel caso di un decreto ingiuntivo

dichiarato provvisoriamente esecutivo

giusta l’art. 642 CPCIt,

di

un provvedimento reso inaudita altera parte, cioè prima che

il debitore ingiunto potesse esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Il

decreto ingiuntivo in esame, reso - come detto - ex art. 658 e 664 CPCIt, non è

in effetti stato emanato inaudita altera parte, ma contro un soggetto

che, nell’ambito della contestuale intimazione dello sfratto per morosità, era

stato provocato a contraddire e non aveva ritenuto di farlo (Picardi, Codice di procedura civile, 3ª

ed., n. 5 ad art. 664 CPCIt; Cuffaro/Padovini,

Codice ipertestuale di locazione e condominio, n. 2 ad art. 664 CPCIt; Iaselli, Il decreto ingiuntivo e la

nuova procedura di opposizione, p. 62 seg.; Trimarchi, Codice delle locazioni,

p. 952; Gianna, Il decreto

ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità, in www.diritto.it/decreto-ingiuntivo-contestuale-alla-convalida-sfratto-morosita/).

Oltretutto, l’istante ha dimostrato che in

seguito, e meglio il 3 settembre 2019, quel decreto ingiuntivo era stato

dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione giusta l’art. 647

CPCIt (doc. D e doc. E prima e ultima pagina).

Tanto

basta per considerarlo una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug

suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera.

6. Ne discende che il reclamo del convenuto dev’essere

respinto.

Le spese giudiziarie di questo giudizio, calcolate tenendo

conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza

(art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è

tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente

dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro

richiesto per la procedura di reclamo. Per l’impugnabilità al Tribunale

federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 12’336.-.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

Fatti

I. Il reclamo 18

dicembre 2019 di RE 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese processuali di CHF 500.- sono a carico del reclamante, che rifonderà

alla controparte CHF 500.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

inferiore a CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).