12.2019.212
Decreto ingiuntivo italiano ex art. 658 e 664 CPCIt - riconoscimento ed exequatur - reclamo
18 giugno 2020Italiano9 min
I. Il reclamo 18
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.212
Lugano
18 giugno 2020/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4887
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 9
ottobre 2019 da
CO
1
rappr. dall’avv. PA 2
contro
RE
1
rappr. dall’avv. PA 1
con cui l’istante ha
chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il decreto ingiuntivo
n. __________ (N.R.G. __________) emesso il 19 luglio 2018 dal Tribunale
Ordinario di __________ (I) e di decretare il sequestro sino a concorrenza di
CHF 11'950.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2018 del salario percepito
dal convenuto presso C__________ __________, domanda che il Pretore con
decisione 18 ottobre 2019 ha accolto;
ed ora sul reclamo 18
dicembre 2019 con cui il convenuto ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’istanza protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi, al quale l’istante si è integralmente opposta pure con
protesta di spese e ripetibili con risposta 26 marzo 2020;
letti e
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con decreto
ingiuntivo n. ____________________ (N.R.G. __________) del 19 luglio 2018 (doc.
B e doc. E), dichiarato provvisoriamente esecutivo, il Tribunale Ordinario di __________
(I), su ricorso 11 giugno 2018 ex art. 658 e 664 CPCIt di CO 1, ha ingiunto a RE
1, per quanto qui interessa, di pagare immediatamente alla parte ricorrente,
per le causali di cui al ricorso stesso, la somma di EUR 12’336.- a titolo di
canoni di locazione scaduti sino ad allora, oltre ai canoni a scadere fino
all’effettivo rilascio dell’immobile, agli interessi legali delle singole
scadenze al saldo e alle spese della procedura d’ingiunzione, liquidate in EUR 450.-
per compenso, maggiorato nella misura del 15% quale rimborso forfetario delle
spese più IVA e CPA e spese documentate, avvertendolo che nel termine di 40
giorni dalla notifica aveva diritto di proporre opposizione e che in mancanza
il decreto sarebbe diventato definitivo.
Con decreto 3 settembre
2019 (doc. E ultima pagina), preso atto che nel termine stabilito non era stata
proposta opposizione, il decreto ingiuntivo in questione è stato dichiarato definitivamente
esecutivo, come per altro risulta anche dall’attestazione rilasciata il 4 settembre
2019 (doc. D e doc. E prima pagina) in forza degli art. 54 e 58 della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di
Lugano [CLug]).
2. Con istanza 9 ottobre
2019, poi completata con scritto 17 ottobre 2019, CO 1 ha convenuto in giudizio
RE 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo di
riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il menzionato decreto ingiuntivo
del Tribunale Ordinario di __________ (I), relativo a una pretesa contrattuale
(e meglio a canoni locativi non pagati), e di decretare il sequestro sino a
concorrenza di CHF 11'950.- oltre interessi al 5% dal 3 settembre 2018 del
salario da lui percepito presso C__________ __________, domanda che il Pretore,
con decisione 18 ottobre 2019, ha accolto, ponendo la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.- a carico del convenuto.
3. Con il reclamo 18
dicembre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 26 marzo
2020, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere l’istanza, protestando le spese e le ripetibili di entrambe le sedi.
4. Giusta l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un
ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla Camera
civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b n. 5 e
lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con cognizione
piena dei motivi di diniego (art. 327a cpv. 1 CPC) e previa possibilità, almeno
per la parte convenuta in prima sede nell’ambito di una procedura unilaterale,
di addurre nuovi fatti e di assumere nuove prove (DTF 138 III 82 consid. 3.5.3;
TF 24 gennaio 2013 5A_568/2012 consid. 4, 27 luglio 2015 5A_818/2014 consid.
4.1; II CCA 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167) -
rigetta o revoca il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività solo per
uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug
(cpv. 1), fermo restando che in nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II CCA 18 ottobre 2011 inc. n.
12.2011.113, 2 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120). Per
costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera
eccessivamente restrittiva (Staehelin/Bopp,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2ª ed., n.
2 ad art. 45
CLug; Hofmann/Kunz,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug), consente tuttavia di rimettere in
discussione anche i presupposti per l’exequatur, i presupposti per la decisione
di exequatur di primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni
procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Staehelin/Bopp, op. cit., n.
3 ad art. 45 CLug; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 19 seg., 24
seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA
7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30, 14
agosto 2012 inc. n. 12.2012.90, 3 aprile 2013 inc. n.
12.2012.135, 25 novembre 2013 inc. n. 12.2013.26, 19 febbraio 2016 inc. n.
12.2014.218/219, 19 maggio 2016 inc. n. 12.2015.127, 27 marzo 2017 inc. n.
12.2016.147, 21 maggio 2019 inc. n. 12.2018.167, 1 luglio 2019 inc. n.
12.2019.51).
5. Con il presente reclamo, inoltrato tempestivamente
all’autorità giudiziaria competente, il convenuto si è limitato a sostenere
che il decreto ingiuntivo di cui ai doc. B e doc. E, dichiarato immediatamente esecutivo
con la sua emanazione e, quindi, prima che egli fosse stato sentito e avesse
avuto la possibilità di opporsi, non costituiva una “decisione” ai sensi
dell’art. 32 CLug suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera.
5.1. Il Tribunale federale
ha già avuto modo di stabilire che un decreto ingiuntivo italiano costituisce
una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò passibile di essere
riconosciuto ed eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di
esecutività ed in particolare di quella, apposta per mancata opposizione o per
mancata attività dell’opponente, di cui all’art. 647 CPCIt (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 4A_145/2010 del 5
ottobre 2010 in RtiD I-2011 p. 783 consid. 4.1 e 4.2, 5A_48/2012 del 3 luglio
2012 consid. 2.1.2, 5D_190/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 5.2,
5A_752/2014 del 21 agosto 2015 consid. 2.4.1), ritenuto che ciò non è il caso
in presenza di un decreto ingiuntivo italiano dichiarato provvisoriamente
esecutivo giusta l’art. 642 CPCIt (DTF 139
III 232 consid. 2.1, 2.3 e 2.4; TF 5A_752/2014 del 21 agosto 2015
consid. 2.4.1 e 2.4.3.3).
5.2. Nella
presente fattispecie, è a torto che il convenuto ha ritenuto che il decreto ingiuntivo del 19 luglio 2018 non costituirebbe una decisione ai sensi dell’art.
32 CLug in quanto si trarrebbe, come nel caso di un decreto ingiuntivo
dichiarato provvisoriamente esecutivo
giusta l’art. 642 CPCIt,
di
un provvedimento reso inaudita altera parte, cioè prima che
il debitore ingiunto potesse esercitare il proprio diritto al contraddittorio. Il
decreto ingiuntivo in esame, reso - come detto - ex art. 658 e 664 CPCIt, non è
in effetti stato emanato inaudita altera parte, ma contro un soggetto
che, nell’ambito della contestuale intimazione dello sfratto per morosità, era
stato provocato a contraddire e non aveva ritenuto di farlo (Picardi, Codice di procedura civile, 3ª
ed., n. 5 ad art. 664 CPCIt; Cuffaro/Padovini,
Codice ipertestuale di locazione e condominio, n. 2 ad art. 664 CPCIt; Iaselli, Il decreto ingiuntivo e la
nuova procedura di opposizione, p. 62 seg.; Trimarchi, Codice delle locazioni,
p. 952; Gianna, Il decreto
ingiuntivo contestuale alla convalida di sfratto per morosità, in www.diritto.it/decreto-ingiuntivo-contestuale-alla-convalida-sfratto-morosita/).
Oltretutto, l’istante ha dimostrato che in
seguito, e meglio il 3 settembre 2019, quel decreto ingiuntivo era stato
dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione giusta l’art. 647
CPCIt (doc. D e doc. E prima e ultima pagina).
Tanto
basta per considerarlo una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug
suscettibile di essere riconosciuta ed eseguita in Svizzera.
6. Ne discende che il reclamo del convenuto dev’essere
respinto.
Le spese giudiziarie di questo giudizio, calcolate tenendo
conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza
(art. 106 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è
tenuto conto dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente
dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro
richiesto per la procedura di reclamo. Per l’impugnabilità al Tribunale
federale fa invece stato un valore litigioso di EUR 12’336.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
Fatti
I. Il reclamo 18
dicembre 2019 di RE 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese processuali di CHF 500.- sono a carico del reclamante, che rifonderà
alla controparte CHF 500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
inferiore a CHF 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).