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Decisione

12.2019.213

Exequatur, concetto di "decisione", traduzione della documentazione

3 aprile 2020Italiano10 min

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.213

Lugano

3 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4997

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 15

ottobre 2019 da

CO 1 (Francia)

patrocinata dall’ PA 2

contro

RE 1 (Francia)

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare

esecutivo in Svizzera il

Jugement N.R.G. 18/82352 del 22 novembre 2018 del Juge de l’Exécution del Tribunal

de Grande Instance de Paris, nonché di

decretare sulla base di tale decisione, in virtù

dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione), il sequestro di

ogni e qualsiasi avere patrimoniale di proprietà

della convenuta o credito di quest’ultima

presso A__________, __________, __________ __________,

fino a

concorrenza di € 255'960.66 (fr. 280'968.02) oltre interessi;

istanza che il Pretore con Decisione 16 ottobre 2019 ha accolto;

e ora sul Reclamo 18 dicembre 2019 con cui la convenuta ha

postulato la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur e

conseguentemente di

annullare integralmente la decisione, con protesta di spese e ripetibili

di entrambe le

sedi;

mentre l’istante con risposta 6 marzo 2020 si è opposta al reclamo chiedendone

l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i

documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con decisione 22 novembre 2018 (Jugement N.R.G. 18/82352), il

giudice dell’esecuzione del Tribunal de Grande Instance de Paris (Francia)

ha condannato la società RE 1 a pagare a CO 1 l’importo di € 254'460.66 oltre

interessi legali dal 29 novembre 2017 (capitalizzati annualmente) e spese pari

a € 1'500.-.

2.

Con istanza 15 ottobre 2019 CO 1 ha postulato innanzi al Pretore del

Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di

esecutività in Svizzera della suddetta decisione e, a fronte di tale titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione, il sequestro dei beni della convenuta

presso A__________, __________ fino a concorrenza di € 255'960.66 (pari a fr. 280'968.02) oltre interessi.

3.

Con decisione 16 ottobre 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, a

carico della convenuta. In sintesi, il primo giudice con il dispositivo

1.1 ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione 22 novembre

2018 del giudice francese sulla base della Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug),

per poi disporre su tale base, con dispositivo 1.2, il sequestro

dei beni della convenuta così come richiesto dall’istante.

4.

Con reclamo 18 dicembre 2019 RE 1

si è aggravata contro tale decisione, chiedendone la riforma nel senso di non

riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il giudizio francese, di

annullare pertanto la decisione di exequatur di cui al dispositivo 1.1 e

conseguentemente di annullare integralmente la decisione pretorile (ritenuto

che con separata opposizione ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF innanzi al

medesimo Pretore, la reclamante ha altresì contestato la decisione di

sequestro).

5.

Con risposta 6 marzo 2020 CO 1 si è opposta al reclamo, postulandone la

reiezione.

6.

Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante

reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il

caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in

particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione

d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta

l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv. 5 CLug, il ricorso contro la dichiarazione di

esecutività dev’essere proposto entro il termine di due mesi dalla

notificazione della stessa se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è

domiciliata in uno stato diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione

di esecutività. Nella fattispecie, il reclamo 18 dicembre 2019 è tempestivo.

7.

Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo,

che nel caso di specie concerne solo il riconoscimento e l’esecuzione della

sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata si fonda su una

questione di diritto delle obbligazioni, spetta a questa Camera (art. 48 lett.

b n. 5 LOG).

8.

Preliminarmente, siccome la reclamante postula il conferimento

dell’effetto sospensivo all’impugnativa, occorre precisare che, giusta l’art.

327a cpv. 2 CPC, il reclamo ha effetto sospensivo, riservati i provvedimenti

conservativi quali il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF, che mantengono

dunque la loro efficacia.

9.

Con il gravame, la reclamante critica innanzitutto il primo giudice

per non averle offerto la possibilità di esprimersi in prima istanza, violando

il suo diritto di essere sentita e di ottenere una decisione sufficientemente

motivata.

9.1 Qualora

l’istante postuli un sequestro sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.

6 LEF e invochi quale titolo una decisione straniera da eseguire secondo la

CLug, il giudice si pronuncia anche sull’esecutività della stessa (art. 271

cpv. 3 LEF). Allo scopo di preservare l’effetto sorpresa, la procedura di emissione

del decreto di sequestro è unilaterale (ovvero non lascia spazio al

contraddittorio), così come lo è la contestuale procedura di exequatur giusta

l’art. 41 CLug, secondo cui la decisione estera è dichiarata esecutiva

immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53 CLug (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano

Übereinkommen, 2011, op. cit., n. 42 seg. ad art. 41 CLug; Messaggio

concernente il decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della

revisione della Convenzione di Lugano del 18 febbraio 2009 in: FF

2009, p. 1470). La procedura di exequatur è invece contraddittoria in seconda

sede, laddove ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è

stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la

dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi di diniego contemplati

dalla Convenzione di Lugano (segnatamente dagli art. 34 e 35 CLug, per un

approfondimento v. IICCA del 23 maggio 2019, inc. 12.2019.47, consid. 11).

9.2 Ne

deriva che la decisione del Pretore non ha violato il diritto di

essere sentita della reclamante, che è già sufficientemente salvaguardato dalla

possibilità, prevista dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la

decisione di exequatur (v. anche DTF 135 III 324, consid. 3.3).

10.

La reclamante sostiene altresì che il Pretore si sarebbe

limitato a una parziale valutazione formale della fattispecie in contrasto con

quanto stabilito dall’art. 53 CLug, non avendo esaminato la portata del Jugement

N.R.G. 18/82352, che non sarebbe una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug suscettibile

di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non costituendo

pertanto neppure un valido titolo per decretare il sequestro giusta l’art. 271

cpv. 1 n. 6 LEF. Tuttavia, la Convenzione di Lugano prevede una

definizione ampia del concetto di “decisione”, che giusta l’art. 32 CLug

comprende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa

da un giudice di uno Stato vincolato dalla convenzione, quale ad esempio

decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, purché sia frutto di un

procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (v. DTF

139 III 232, consid. 2.3; DTF 5 ottobre 2010 4A_145/2010,

consid. 4.2). Nel caso concreto, il giudizio del Tribunal de Grande Instance

de Paris è

palesemente una decisione emessa da un organo

giurisdizionale di uno stato contraente, e la reclamante non fornisce alcun

elemento a sostegno del contrario, né sostiene che i suoi diritti al

contraddittorio siano stati violati (ritenuto peraltro che, come opportunamente

rileva la resistente, RE 1 ha avuto possibilità di esprimersi innanzi al

giudice francese, v. doc. A). La censura è dunque irricevibile per carenza di

motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC) e destituita di fondamento, per cui la

decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.

11.

La reclamante critica infine il Pretore per non avere preteso dalla

controparte la produzione di una traduzione autenticata del giudizio francese,

a suo dire necessaria ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 CLug. Anche in questo caso,

la censura è tuttavia inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.

11.1 L’adempimento dei presupposti di cui all’art. 38 CLug (esecutività

della decisione estera) e 53 CLug (produzione di una copia della decisione che

presenti tutte le condizioni di autenticità e dell’allegato V CLug) non è

controverso in questa sede. Giusta l’art. 55 cpv. 2 CLug, qualora il

giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una

traduzione dei documenti richiesti. Trattasi dunque di una facoltà, e non di un

obbligo del giudice, a dipendenza delle sue conoscenze linguistiche e della

necessità di ottenere una traduzione per poter esaminare l’istanza di exequatur

(v. Naegeli in: Dasser/Oberhammer [ed.],

Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2ª ed. 2011, n. 17 seg. ad art. 55 CLug).

11.2 Ora,

nel caso concreto, la decisione è in lingua francese, ovvero una delle lingue

ufficiali della Confederazione. L’istante in prima sede ha altresì prodotto una

propria traduzione in italiano del giudizio (doc. B), offrendo al giudice di

prime cure la presentazione di una traduzione autenticata qualora fosse stato

ritenuto necessario. Così non è stato, nel senso che il Pretore ha ritenuto

sufficienti i documenti prodotti e la comprensibilità della decisione.

Peraltro,

la reclamante non spiega perché tale questione sarebbe rilevante ai fini del

giudizio, e neppure contesta la corrispondenza della traduzione italiana con il

testo originale francese, come a giusta ragione ha sottolineato la resistente

nella sua risposta al reclamo.

12.

Per tutti questi motivi, i presupposti per il riconoscimento e la

dichiarazione di esecutività del giudizio estero risultano adempiuti, né la

reclamante ha fatto valere alcun motivo di diniego ai sensi della Convenzione

di Lugano (v. sopra, consid. 9.1). La decisione di exequatur 16 ottobre 2019

del Pretore deve pertanto essere confermata.

13.

Ne consegue che il reclamo 18 dicembre 2019 di RE 1 è respinto,

nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali e le ripetibili di

questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug

e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC), fermo

restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’art.

13 cpv. 1 RTar, dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza

della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la

procedura di reclamo. Il valore litigioso della presente procedura,

determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 255'960.66 (fr. 280'968.02).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

decide:

1. Il reclamo 18

dicembre 2019 di RE 1, __________ (Francia) è respinto, nella misura in cui

è ricevibile.

2. Le spese processuali

di seconda sede, pari a fr. 2'000.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà

alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

Fatti

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Considerandi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).