12.2019.214
Exequatur, concetto di "decisione", traduzione della documentazione
3 aprile 2020Italiano10 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.214
Lugano
3 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.4999
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 15
ottobre 2019 da
CO 1 (Francia)
patrocinata dall’ PA 2
contro
RE
1 (Francia)
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare
esecutiva in Svizzera
l’Ordonnance R.G. n. 16/02150 del 13
settembre 2017 della Cour d’Appel de Versailles,
nonché di decretare sulla base di tale decisione, in virtù
dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF
(titolo di rigetto definitivo dell’opposizione), il
sequestro di ogni e qualsiasi avere
patrimoniale di proprietà della convenuta o credito
di quest’ultima presso A__________
, Viale __________, __________, fino a concorrenza di
€ 248'023.-
(fr. 272’254.85) oltre interessi;
istanza che il Pretore con Decisione 16 ottobre 2019 ha accolto;
e ora sul Reclamo 18 dicembre 2019 con cui la convenuta ha
postulato la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur e
conseguentemente di
annullare integralmente la decisione, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le
sedi;
mentre l’istante con risposta 6 marzo 2020 si è opposta al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con Ordonnance R.G. n.
16/02150 del 13 settembre 2017 la Cour d’Appel de Versailles (Francia)
ha condannato la società RE 1 a pagare a CO 1 l’importo di € 238'023.- (tasse
comprese) oltre alle spese di € 10'000.- (doc. A).
2.
Con istanza 15 ottobre 2019 CO
1 ha postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il
riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera del suddetto
giudizio e, a fronte di tale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, il
sequestro dei beni della convenuta presso A__________, __________, fino a
concorrenza di € 248'023.- (fr. 272’254.85) oltre interessi.
3.
Con decisione 16 ottobre 2019
il Pretore ha accolto l’istanza, ponendo
la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'500.-, a carico della
convenuta. In sintesi, con
il dispositivo 1.1 il primo
giudice ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera l’Ordonnance
del giudice francese sulla base della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre
2007 (Convenzione di Lugano, CLug), per
poi disporre su tale base, con dispositivo 1.2, il sequestro dei beni della
convenuta così come richiesto dall’istante.
4.
Con reclamo 18
dicembre 2019 RE 1 si è aggravata contro tale decisione, chiedendone la riforma
nel senso di non riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il giudizio
francese, di annullare pertanto la decisione di exequatur di cui al dispositivo
1.1 e conseguentemente di annullare integralmente la decisione pretorile
(ritenuto che, con separata opposizione ai sensi dell’art. 278 cpv. 1 LEF
innanzi al medesimo Pretore, la reclamante ha altresì contestato la decisione
di sequestro).
5.
Con risposta 6 marzo 2020 CO 1
si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione.
6.
Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione
d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta
l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv. 5 CLug, il ricorso contro la dichiarazione di
esecutività dev’essere proposto entro il termine di due mesi dalla
notificazione della stessa se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è
domiciliata in uno stato diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione
di esecutività. Nella fattispecie, il reclamo 18 dicembre 2019 è tempestivo.
7.
Quanto alla competenza
funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne solo
il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la
decisione impugnata verte su una questione di diritto delle obbligazioni,
spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
8.
Preliminarmente, siccome la reclamante postula il conferimento dell’effetto
sospensivo all’impugnativa, occorre precisare che, giusta l’art. 327a cpv. 2
CPC, il reclamo ha effetto sospensivo, riservati i provvedimenti conservativi
quali il sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF, che mantengono dunque la loro
efficacia.
9.
Con il gravame, la reclamante critica innanzitutto il primo giudice
per non averle offerto la possibilità di esprimersi in prima istanza, violando
il suo diritto di essere sentita e di ottenere una decisione sufficientemente
motivata.
9.1 Qualora
l’istante postuli un sequestro sulla base dell’art. 271 cpv. 1 n.
6 LEF e invochi quale titolo una decisione straniera da eseguire secondo la
CLug, il giudice si pronuncia anche sull’esecutività della stessa (art. 271
cpv. 3 LEF). Allo scopo di preservare l’effetto sorpresa, la procedura di emissione
del decreto di sequestro è unilaterale (ovvero non lascia spazio al
contraddittorio), così come lo è la contestuale procedura di exequatur giusta
l’art. 41 CLug, secondo cui la decisione estera è dichiarata esecutiva
immediatamente dopo l’espletamento delle formalità di cui all’art. 53 CLug (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano
Übereinkommen, 2011, op. cit., n. 42 seg. ad art. 41 CLug; Messaggio
concernente il decreto federale sull’approvazione e l’attuazione della
revisione della Convenzione di Lugano del 18 febbraio 2009 in: FF
2009, p. 1470). La procedura di exequatur è invece contraddittoria in seconda
sede, laddove ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è
stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la
dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi di diniego contemplati
dalla Convenzione di Lugano (segnatamente dagli art. 34 e 35 CLug, per un
approfondimento v. IICCA del 23 maggio 2019, inc. 12.2019.47, consid. 11).
9.2 Ne
deriva che la decisione del Pretore non ha violato il diritto di
essere sentita della reclamante, che è già sufficientemente salvaguardato dalla
possibilità, prevista dall’art. 43 CLug, di proporre un ricorso contro la
decisione di exequatur (v. anche DTF 135 III 324, consid. 3.3).
10.
La reclamante sostiene altresì che il Pretore si sarebbe
limitato a una parziale valutazione formale della fattispecie in contrasto con
quanto stabilito dall’art. 53 CLug, non avendo esaminato la portata dell’Ordonnance
R.G. n. 16/02150, che non sarebbe una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug suscettibile
di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, non costituendo
pertanto neppure un valido titolo per decretare il sequestro giusta l’art. 271
cpv. 1 n. 6 LEF. Tuttavia, la Convenzione di Lugano prevede una
definizione ampia del concetto di “decisione”, che secondo l’art. 32 CLug
comprende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa
da un giudice di uno Stato vincolato dalla convenzione, quale ad esempio
decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, purché sia frutto di un
procedimento rispettoso dei diritti contraddittori delle parti (v. DTF
139 III 232, consid. 2.3; DTF 5 ottobre 2010 4A_145/2010,
consid. 4.2). Nel caso concreto, l’Ordonnance R.G. n. 16/02150 della
Corte d’appello francese è
palesemente una decisione emessa da un organo
giurisdizionale di uno stato contraente, e la reclamante non fornisce alcun
elemento a sostegno del contrario, né sostiene che i suoi diritti al
contraddittorio siano stati violati (ritenuto peraltro che, come opportunamente
rileva la resistente, RE 1 ha avuto possibilità di esprimersi innanzi al
giudice francese, v. doc. A). La censura è dunque irricevibile per carenza di
motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC) e destituita di fondamento, per cui la
decisione pretorile resiste alla critica anche su questo punto.
11.
La reclamante critica infine il Pretore per non avere preteso dalla
controparte la produzione di una traduzione autenticata del giudizio francese,
a suo dire necessaria ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 CLug. Anche in questo caso,
la censura è tuttavia inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.
11.1 L’adempimento dei presupposti di cui all’art. 38 CLug (esecutività
della decisione estera) e 53 CLug (produzione di una copia della decisione che
presenti tutte le condizioni di autenticità e dell’allegato V CLug) non è
controverso in questa sede. Giusta l’art. 55 cpv. 2 CLug, qualora il
giudice o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una
traduzione dei documenti richiesti. Trattasi dunque di una facoltà, e non di un
obbligo del giudice, a dipendenza delle sue conoscenze linguistiche e della
necessità di ottenere una traduzione per poter esaminare l’istanza di exequatur
(v. Naegeli in: Dasser/Oberhammer [ed.],
Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2ª ed. 2011, n. 17 seg. ad art. 55 CLug).
11.2 Ora,
nel caso concreto, la decisione è in lingua francese, ovvero una delle lingue
ufficiali della Confederazione. L’istante in prima sede ha altresì prodotto una
propria traduzione in italiano del giudizio (doc. B), offrendo al giudice di
prime cure la presentazione di una traduzione autenticata qualora fosse stato
ritenuto necessario. Così non è stato, nel senso che il Pretore ha ritenuto
sufficienti i documenti prodotti e la comprensibilità della decisione.
Peraltro,
la reclamante non spiega perché tale questione sarebbe rilevante ai fini del
giudizio, e neppure contesta la corrispondenza della traduzione italiana con il
testo originale francese, come a giusta ragione ha sottolineato la resistente
nella sua risposta al reclamo.
12.
Per tutti questi motivi, i presupposti per il riconoscimento e la dichiarazione
di esecutività del giudizio estero risultano adempiuti, né la reclamante ha
fatto valere alcun motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano (v.
sopra, consid. 9.1). La decisione di exequatur 16 ottobre 2019 del Pretore deve
pertanto essere confermata.
13.
Ne consegue che il reclamo 18 dicembre 2019 di RE 1 è
respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese processuali e le ripetibili
di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52
CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 CPC), fermo
restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’art.
13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza
della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la
procedura di reclamo. Il valore litigioso della presente procedura,
determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 248'023.- (fr. 272’254.85).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 18
dicembre 2019 di RE 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
di seconda sede, pari a fr. 2’000.-, sono poste a carico della reclamante, che rifonderà
alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).