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Decisione

12.2019.216

Lodo - inammissibilità del ricorso per nullità - multa per temerarietà al patrocinatore

31 gennaio 2020Italiano9 min

i ricorsi alla Commissione speciale (CSR) è quella della terza parte del CPC,

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.216

Lugano

31 gennaio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per giudicare il ricorso per nullità 20 dicembre 2019 inoltrato da

RI

1

rappr. dal RA 1

contro il

lodo arbitrale 19 novembre 2019 della Commissione speciale di ricorso ai sensi

dell’art. 52 del Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato

presso le Case per anziani del Canton Ticino (CCL-ROCA), chiamata a statuire

sul ricorso contro la decisione 3 aprile 2019 della Commissione paritetica

cantonale delle Case per anziani nella vertenza che oppone la ricorrente alla

CO

1

patrocinata dall’ PA 1

chiedente

la nullità della decisione impugnata in virtù del vecchio art. 36 lett. h e f

CIA (legge abrogata il 1. gennaio 2011);

rilevato

che il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

letto il

lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1. RI 1 ha lavorato in

qualità di assistente di cura alle dipendenze dell’istituto per anziani CO 1 di

__________ per molti anni.

A partire dal 1. gennaio

2018 ella ha ridotto il grado di occupazione all’80%, con uno stipendio lordo

mensile di fr. 3'992.70.

Il nuovo contratto di

lavoro sottoscritto a tal fine nel dicembre 2017 sanciva esplicitamente

l’applicabilità al rapporto di lavoro del Contratto collettivo di lavoro per il

personale occupato presso le Case per anziani e altri enti del Canton Ticino

(CCL-ROCA) e con esso le parti riconoscevano la Commissione paritetica,

rispettivamente la Commissione speciale di ricorso, quali tribunali arbitrali

competenti a dirimere qualsiasi contestazione derivante dal rapporto

lavorativo.

In data 16 novembre 2018,

la CO 1 ha notificato ad RI 1 la disdetta ordinaria del contratto di lavoro.

2. Con ricorso 12

dicembre 2018 RI 1 ha impugnato di fronte alla Commissione paritetica cantonale

delle case per anziani la decisione di disdetta 16 novembre 2018, invocandone

l’annullamento e, nel contempo, chiedendo di attestare la nullità del contratto

di lavoro sottoscritto il 1. gennaio 2018 e il ripristino di quello, con una

percentuale lavorativa del 100%, in vigore sino al 31 dicembre 2017, con il

riconoscimento di un’indennità pari a tre mensilità di stipendio per il danno

causatole.

Con decisione 3 aprile

2019 la suddetta Commissione paritetica ha respinto integralmente il ricorso.

3. Con ricorso 6 maggio

2019 RI 1 è insorta di fronte alla Commissione speciale di ricorso ai sensi

dell’art. 52 CCL-ROCA contro la decisione della Commissione paritetica

chiedendo che venisse decretata la sua riassunzione al 100% e, in via

subordinata, in caso di reiezione della domanda principale, la condanna della

controparte al versamento di un indennizzo del danno patito pari a tre

mensilità di stipendio. La CO 1, con la sua risposta, ha postulato la reiezione

delle domande ricorsuali.

In occasione dell’udienza

di discussione del 19 novembre 2019 la ricorrente ha informato l’autorità

giudicante d’aver trovato un nuovo impiego, chiedendo quindi di limitare il

giudizio alla richiesta di indennizzo. Dal canto suo, l’istituto per anziani si

è opposto alla richiesta rilevando la legittimità della disdetta e

sottolineando come la dipendente non avesse sofferto alcun danno economico

poiché, avendo subito un infortunio ed essendo stata colpita da una malattia

durante il termine di disdetta, lo stipendio le era stato versato sino a fine

luglio 2019.

Con decisione 19 novembre

2019, la Commissione speciale ha respinto il ricorso, prescindendo dal caricare

tasse e spese e dall’assegnare ripetibili.

4. Contro quest’ultimo

giudizio, in data 20 dicembre 2019, RI 1 ha interposto di fronte a questa

Camera ricorso per nullità ai sensi del Concordato intercantonale sull’arbitrato

(CIA) e del relativo Decreto legislativo cantonale.

In data 4 gennaio 2020

ella ha parallelamente depositato di fronte al Tribunale federale un ricorso

contro la stessa decisione (inc. TF 4A_3/2020).

5. Giusta l’art. 60 CPC

il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali, tra i

quali riveste un ruolo primario proprio la sua competenza per materia e per

territorio (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC).

Il CCL-ROCA, applicabile

alla fattispecie in base agli accordi contrattuali conclusi tra le parti,

regola anche la trattazione delle vertenze tra personale impiegato nelle case

per anziani e il datore di lavoro, istituendo una Commissione paritetica cantonale

(art. 51) e, quale seconda istanza di giudizio, una Commissione speciale di

ricorso (art. 52).

La procedura cui soggiacciono

Fatti

i ricorsi alla Commissione speciale (CSR) è quella della terza parte del CPC,

cioè quella che regola l’arbitrato (art. 353 seg. CPC) e il lodo emanato è

impugnabile ai sensi degli art. 389 seg. CPC (art. 52 CCL-ROCA).

L’art. 389 cpv. 1 CPC

stabilisce che il lodo arbitrale è impugnabile mediante ricorso al Tribunale

federale. Un’eccezione a questo principio è possibile solo se le parti, tramite

una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo,

hanno stabilito che il lodo può essere impugnato mediante ricorso davanti al

tribunale cantonale competente secondo l’art. 356 cpv. 1 CPC (art. 390 CPC).

6. Il Concordato

intercantonale sull’arbitrato (CIA) e il relativo Decreto legislativo di

applicazione cantonale, per contro, sono stati abrogati con l’entrata in vigore

del CPC unificato, ben 9 anni orsono (il 1. gennaio 2011).

È quindi

completamente errato

e finanche difficilmente giustificabile,

soprattutto per un patrocinatore professionista, il richiamo a queste normative

effettuato con il ricorso.

7. Nel

caso che

occupa, le parti hanno semplicemente concordato di vincolarsi al CCL-ROCA e di

sottoporsi al giudizio delle due commissioni speciali per il settore. Nulla per

contro è stato pattuito in merito alla possibilità di impugnare le decisioni

della Commissione speciale di ricorso di fronte a un tribunale cantonale.

Pertanto trova applicazione l’art. 389 cpv. 1 CPC e il lodo 19 novembre 2019

non poteva che essere contestato di fronte al Tribunale federale.

Ne deriva che la scrivente

seconda Camera civile del Tribunale d’appello non è competente per dirimere la

vertenza. Il ricorso è di conseguenza inammissibile (art. 59 cpv. 1 CPC).

8. Trattandosi

di

una procedura in materia di diritto del lavoro non devono di principio essere

prelevate spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Quale deroga a questa

Considerandi

norma, l’art. 115 CPC stabilisce che, in caso di malafede o temerarietà

processuali, le spese possono essere addossate a una parte anche nelle

procedure gratuite.

Se, tuttavia

l’atteggiamento processuale temerario o in malafede è da imputare

esclusivamente al patrocinatore della parte, trova applicazione l’art. 128 cpv.

3.

CPC, che prevede la possibilità di infliggergli una multa disciplinare fino a

fr. 2'000.-.

Il Tribunale federale ha spiegato già tempo fa, con riferimento

ad una norma cantonale analoga, che una sanzione è giustificata qualora la

persona da sanzionare moltiplica le procedure inutili o si ostina a sostenere

dei mezzi infondati (STF 4P.38/2005 del 3 maggio 2005, consid. 3.3.2; DTF 120

III 107 consid. 4b e 111 Ia 148 consid. 4). In altre parole, il litigante

temerario è colui che agisce o si difende in giudizio con la consapevolezza del

proprio torto o con un’imprudenza esagerata che si concretizza nel mancato

impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far apparire ingiusta la

propria domanda o risposta.

Nella fattispecie la

temerarietà dell’azione è manifesta così come lo è il fatto che non sia

imputabile alla parte stessa, RI 1, che essendo residente in Italia e non

avendo conoscenze specifiche di diritto elvetico, si è affidata al RA 1. In

effetti, in base a una valutazione della situazione di fatto e di diritto

giudiziosa e certamente esigibile, soprattutto da parte di un patrocinatore professionista

come il RA 1, sarebbe potuto emergere con facilità che un ricorso a un’istanza

cantonale non era proponibile. A qualsiasi rappresentante minimamente diligente

non poteva non essere noto che il CIA e le relative norme cantonali sono state

abrogate da ben 9 anni e che da allora a fare stato sono quelle del CPC, che

regolano in maniera inequivocabile la questione della competenza a statuire sui

ricorsi contro le sentenze della Commissione speciale di ricorso.

Detto ciò, a confermare la

temerarietà e la leggerezza del comportamento processuale del rappresentante

della lavoratrice contribuisce pure il fatto che questi abbia trasmesso,

praticamente simultaneamente, il ricorso contro la decisione contestata a due tribunali

differenti (Tribunale d’appello ticinese e Tribunale federale) senza

preoccuparsi di verificare quale dei due è in realtà competente.

A fronte di un simile

atteggiamento, si giustifica di infliggere al RA 1 e, per esso, al suo

segretario __________ D__________ quale estensore del ricorso, una multa di fr.

300.-.

Per contro, in assenza di

una colpa imputabile a RI 1, non sussistono gli estremi per l’applicazione

dell’art. 115 CPC. Pertanto non vengono prelevate spese processuali, né si

riconoscono ripetibili alla RI 1, alla quale il ricorso nemmeno è stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. Il

ricorso 20 dicembre 2019 di RI 1 è inammissibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si riconoscono ripetibili.

3. Al

RA 1 e, per esso, a __________ D__________ è inflitta una multa ai sensi

dell’art. 128 cpv. 3 CPC di fr. 300.-.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Commissione

speciale di ricorso ai sensi dell’art. 52 CCL-ROCA, CP 748, Lugano

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).