12.2019.219
Provvedimento cautelare, divieto di disporre delle quote sociali, presupposti e misure d'esecuzione
6 aprile 2020Italiano23 min
capitale nominale della società __________, __________ (pari a nominali € 5'000.-),
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.219
Lugano
6 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.289
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22
luglio 2019 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di
fare divieto alla
convenuta di alienare, trasferire, mettere a pegno o
disporre in altro modo delle quote
sociali da lei detenute della società ____________________,
con sede in __________ (__________) e
codice fiscale no. __________, pari a nominali € 5'000.-, così come di farle divieto di
esprimere voto favorevole, astenersi o non
partecipare, in sede di assemblea dei soci
__________, a delibere di aumento di capitale sociale
o di riduzione di capitale sociale;
richiesta accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare lo
stesso giorno (inc.
CA.2019.290), e che la convenuta ha contestato con osservazioni 30
luglio 2019,
postulando subordinatamente che l’accoglimento dell’istanza fosse
condizionato alla
prestazione di una garanzia pari ad almeno fr. 18'000'000.-;
vista la decisione 18 ottobre 2018 con cui il Pretore, a conferma
del provvedimento
supercautelare ordinato, ha accolto l’istanza, corredandola con le
comminatorie dell’art.
292 CPS e della multa disciplinare e respingendo l’istanza di
prestazione di una
garanzia della convenuta (inc. CA.2019.289);
appellante la convenuta, che con appello 27 dicembre 2019 ha
chiesto la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza o
subordinatamente di condizionarla
alla prestazione della citata garanzia, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante con osservazioni 31 gennaio 2020 ha postulato la
reiezione del
gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Fra AO 1 e AP 1 è pendente una procedura di merito (OR.2019.36)
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella quale la prima
ha chiesto di condannare la seconda al trasferimento della quota del 50% del
capitale nominale della società __________, __________ (pari a nominali € 5'000.-),
in esecuzione di relative pattuizioni contrattuali, mentre la convenuta si è opposta
a fronte di varie contestazioni, fra cui un asserito mancato adempimento degli
obblighi contrattuali della controparte e la presunta nullità del contratto.
B.
Con istanza supercautelare e cautelare 22 luglio 2019 AO 1 ha
chiesto al medesimo Pretore, riferendosi alla vertenza di merito, di fare
divieto alla convenuta di alienare, trasferire, mettere a pegno o
disporre in altro modo delle quote sociali da lei detenute della società __________,
così come di farle divieto di esprimere voto favorevole, astenersi o non
partecipare, in sede di assemblea dei soci della predetta società, a delibere
di aumento di capitale sociale o di riduzione di capitale sociale, con
comminatoria dell’art. 292 CPS nei confronti degli organi della convenuta.
C.
Con decisione supercautelare di medesima data, il Pretore aggiunto
ha accolto l’istanza inaudita altera parte, con la comminatoria
dell’art. 292 CPS e di due diverse multe disciplinari nei confronti della
convenuta, una in caso di violazione del divieto, e l’altra per ogni giorno di
ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini impartiti.
D.
Con osservazioni 30 luglio 2019 AP 1 si è opposta all’istanza,
postulando in subordine che il suo accoglimento fosse condizionato alla
prestazione di una garanzia, nella forma di una fideiussione di una primaria
banca svizzera pari ad almeno fr. 18'000'000.- (quantificata in base al
potenziale valore di __________, ritenuto che il prezzo per la cessione del 50% delle sue quote ammonterebbe
all’incirca a € 9'000'000.-).
E.
Con replica spontanea 6 agosto 2019 e duplica spontanea 12 agosto
2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le
proprie tesi e contestando quelle avverse.
F.
Con decisione 18 dicembre 2019 il Pretore ha accolto l’istanza,
confermando il provvedimento ordinato in via supercautelare, e respingendo la
richiesta di prestazione di garanzia della convenuta. Le misure sono state
corredate dalla comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CPS nei confronti
della convenuta (nella persona del suo amministratore unico __________ G__________),
da una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione dei divieti e da
una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo.
G. Con
appello 27 dicembre 2019 AP 1 è insorta contro tale giudizio, postulandone la
riforma nel senso di respingere l’istanza o subordinatamente di condizionarla alla
prestazione della citata garanzia. Con osservazioni (recte: risposta) 31
gennaio 2020 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante
appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,
posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che il valore delle quote in questione,
così come stimato in vari accordi contrattuali (v. doc. E, F e G di cui
all’inc. OR.2019.36), ammonta a svariati
milioni di euro, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la
procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte:
risposta) dell’appellata sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’impugnativa in vari passaggi non contiene delle critiche puntuali al
giudizio di prima istanza ma ripropone, a tratti anche testualmente (con un
procedimento di copia e incolla), ampi estratti delle sue osservazioni di prima
sede, ciò che è inammissibile. L’appello viene pertanto esaminato
unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
3.
Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può
preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina
i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un
suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da
arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un
provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti
presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela
giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione
o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un
pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Nella
fattispecie, il Pretore ha accertato l’adempimento di tutti questi presupposti
da parte dell’istante, accogliendo pertanto il provvedimento richiesto,
corredandolo di misure esecutive e respingendo la richiesta di prestazione di
garanzia della controparte.
4.
Con l’impugnativa in esame, l’appellante contesta in sintesi
l’adempimento delle suddette condizioni, le misure esecutive sancite dal primo
giudice e la reiezione della postulata garanzia, richiamando in particolare
l’incarto di merito OR.2019.36.
5.
Innanzitutto, quanto al fumus boni iuris, l’appellante
critica il Pretore in quanto a suo dire egli si sarebbe limitato ad accertare
che l’adempimento delle pattuizioni contrattuali fra le parti è controverso,
che l’istruttoria nella causa di merito è in corso e che AP 1 ha offerto un
ampio materiale testimoniale, senza tuttavia esprimere un parere di
verosimiglianza. L’appellante aggiunge che la pretesa dell’attrice sarebbe
tutt’altro che liquida, che non vi sarebbe alcun documento a comprova del
pagamento integrale del prezzo di compravendita delle quote, che fra le parti
nemmeno sarebbe stato stipulato un vero e proprio contratto di compravendita (v.
doc. 19) e che parte della somma versata dalla controparte giungerebbe probabilmente
da fonte illecita, laddove quest’ultima avrebbe persino ammesso che le
pattuizioni fra le parti potrebbero essere nulle.
5.1
Premesso
che l’appellante a tal riguardo non censura una carente motivazione della
decisione pretorile e una violazione del suo diritto di essere sentito, il Pretore
ha essenzialmente osservato che, a fronte delle pattuizioni contrattuali delle
parti relative al trasferimento delle quote sociali, incomberà all’istruttoria
nella causa di merito determinare, in base ai rispettivi oneri probatori, se le
parti hanno adempiuto ai propri obblighi contrattuali. In particolare, ha
evidenziato che l’attrice dovrà dimostrare l’integrale pagamento del prezzo
(questione da approfondire sulla base dei documenti prodotti e dei testimoni
richiesti), mentre la convenuta dovrà dimostrare ulteriori fatti che ostino al
postulato trasferimento delle quote. In altre parole, il primo giudice ha
ritenuto che in quello stadio della procedura la posizione dell’istante potesse
ritenersi verosimile.
5.2
Ricordato
che la gradazione probatoria richiesta in ambito cautelare è quella della
verosimiglianza semplice, laddove è sufficiente che il giudice ritenga,
nell’ambito del potere di apprezzamento a sua disposizione, che la pretesa
dell’istante possa essere fondata e avere possibilità di successo, senza dovere
escludere la possibilità di un esito opposto, l’affermazione dell’appellante
secondo cui la controparte avrebbe riconosciuto la potenziale nullità delle
pattuizioni è palesemente pretestuosa, siccome quest’ultima si è limitata a
riportare la tesi avversa, sempre contestata e nemmeno approfondita né nella
procedura cautelare di primo grado né in questa sede, per cui non occorre qui
esaminarla. Quando poi l’appellante sostiene che dal doc. 19 si evincerebbe che
la natura del contratto si avvicina a quella di un contratto finanziario
piuttosto che a una compravendita, la censura è irricevibile per carente
motivazione (art. 310 e 311 CPC), siccome essa non spiega quali conclusioni se
ne dovrebbero trarre e perché ciò sarebbe determinante ai fini del giudizio.
Pure irricevibile, in quanto generica, per nulla sostanziata né corredata da concreti
riferimenti agli atti è l’allusione dell’appellante a una presunta provenienza
illecita della somma a lei versata e alle richieste di chiarimento da lei
infruttuosamente avanzate in tal senso. Quanto all’asserita assenza di
documenti che indichino il versamento del prezzo, nell’incarto di merito vi
sono svariati documenti, richiamati nell’istanza cautelare, attestanti accordi
fra le parti (rispettivamente fra l’istante e società poi fusionate con la
convenuta) in relazione alle suddette quote, ove il loro valore veniva
inizialmente stimato in € 9'045'676.50 (doc. E e F), mentre dal doc. G il 50%
(rispettivamente il 24.8%) delle quote sembrerebbe corrispondere a €
6'045'676.5 (rispettivamente a € 3'000'000.-). Dal doc. G emerge pure che al 9
aprile 2015, AO 1 aveva già versato alla controparte € 3'000'000.-. Dai doc. H;
I e L risulta poi che __________ G__________ il 17 ottobre 2017 ha confermato
la ricezione di € 6'045'680.-, rappresentante l’integrale prezzo di acquisto
del 50% di __________, impegnandosi ad attuare il trasferimento
delle quote. La censura appellatoria è pertanto infondata,
ritenuto che tali aspetti dovranno essere approfonditi nella procedura di merito.
5.3
Ne
discende che l’accertamento pretorile relativo alla parvenza di buon fondamento
della causa di merito avviata dall’istante resiste alla critica e dev’essere
confermato.
6.
Relativamente alla minaccia di lesione dei diritti dell’istante e al
rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, il primo giudice ha rilevato
come la disposizione delle quote da parte della convenuta comporterebbe la
perdita della prestazione individuale pretesa dall’istante (ovvero il trapasso
delle quote in suo favore), che dev’essere tutelata e non equivale a una mera
prestazione pecuniaria, considerato altresì che tale rischio non recede
dinnanzi alla promessa di esecuzione volontaria della controparte.
6.1
L’appellante
sostiene invece che il rischio di lesione non sussiste, e che esso non sarebbe
in ogni caso difficilmente riparabile. In primo luogo rileva che, malgrado il
lungo tempo trascorso dall’inizio della controversia e la sua possibilità di
vendere le quote a terzi, essa non ha mai intrapreso atti tali da mettere in
pericolo gli asseriti diritti della controparte. L’appellante sottolinea
altresì di non essere intenzionata a trasferire le quote a terzi. Al contrario,
nella propria risposta di merito 11 luglio 2019 (p. 9), essa ha segnalato la propria
disponibilità a cedere alla controparte l’intera proprietà di __________, ovvero
anche la rimanente quota del 50% di cui è proprietaria. Sarebbe ad ogni modo contrario
ai suoi stessi interessi pregiudicare il valore della suddetta società, essendo
piuttosto il suo interesse quello di mantenerne inalterato il valore o
aumentarlo, in previsione della vendita della restante quota del 50% in suo
possesso. L’appellante rileva pure come l’attrice non possa pretendere la
prestazione individuale, ossia il trapasso delle quote, poiché esse non sono
individualizzate, né sono oggetti ben determinati, rappresentando solo quote di
valore della società. La controparte non potrebbe dunque chiedere il passaggio
di proprietà delle quote a suo nome presso il Registro delle Imprese italiano,
ritenuto che se le quote saranno vendute a terzi, essa potrà chiedere il
risarcimento dei relativi danni. Inoltre, la controparte non subirebbe alcun
danno qualora il capitale sociale della società dovesse aumentare, poiché otterrebbe
comunque la metà delle quote della società, che anzi corrisponderebbe a un
valore nominale maggiore.
6.2
La
tesi secondo cui il trasferimento delle quote sarebbe inattuabile è
irricevibile, siccome mai avanzata in prima sede, né presentata in questa sede
argomentando sulla base dell’art. 317 CPC. Peraltro, già precedentemente all’insorgere
della causa giudiziaria la convenuta si è in svariati documenti impegnata, a
determinate condizioni, a trasferire le quote (doc. E, pt.
5.4; doc. F, pt. 2.2; doc. doc. G, pt. 4; doc. I, pt. C), per cui la
censura risulta pure contraria alla buona fede (art. 2 CC e 52 CPC). Si può
comunque aggiungere che la tutela giurisdizionale può evidentemente riguardare
sia diritti materiali, sia diritti immateriali, e che qualora un trasferimento
fisico delle quote non fosse possibile, la convenuta in caso di soccombenza dovrà
comunque mettere la controparte nelle condizioni di poter esercitare i
derivanti diritti.
6.3
Quanto
all’eventuale possibilità per l’istante di richiedere un risarcimento dei
danni, l’appellante non si confronta debitamente con l’accertamento pretorile
secondo cui è una prestazione individuale a dover essere tutelata (la quale non
è equivalente a una prestazione pecuniaria, v. ad esempio Güngerich in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, n. 37 ad art. 261 CPC), considerato
che nella causa di merito AO 1 ha postulato il trapasso delle quote, e non il
risarcimento dei danni. La censura è dunque irricevibile per carenza di motivazione
e infondata nel merito.
6.4
L’appellante
non si confronta neppure con l’accertamento pretorile secondo cui una promessa
di prestazione volontaria non fa recedere il bisogno di tutela giurisdizionale
dell’istante. Evidentemente, il fatto che la convenuta non abbia compiuto atti
pregiudizievoli in passato, o che sostenga di non volerne compiere il futuro
malgrado ne avrebbe la possibilità concreta, non è sufficiente per tutelare la
pretesa dell’istante. Peraltro, la convenuta sarebbe in grado di pregiudicare i
diritti dell’istante anche senza danneggiare direttamente __________.
6.5
Anche
quando l’appellante sostiene che un aumento di capitale sociale non potrebbe
danneggiare la controparte, la censura non convince. Nell’incarto di merito risultano
diversi contratti con diverse società, in cui queste si impegnano, in diverse
modalità, a trasferire il 50% delle quote in loro possesso, rispettivamente il
50% del capitale sociale (doc. E, F e G), laddove in base all’interpretazione
che si darà dei contratti, un aumento del capitale sociale (rispettivamente il
subentro di nuovi soci) potrebbe modificare i diritti di controllo della
società.
6.6
Ne
discende che, sotto questi aspetti, il giudizio pretorile resiste alla critica.
7.
Nell’impugnata decisione, il giudice di prima sede ha accertato
l’urgenza del provvedimento in virtù della natura mobiliare delle quote
sociali, assai facilmente disponibili.
7.1
L’appellante
si oppone, evidenziando come la vertenza abbia avuto inizio nel giugno 2018
(doc. N), quando si è rifiutata di adempiere al contratto. Già da tale momento
essa, se lo avesse voluto, avrebbe potuto compiere azioni a danno della
controparte, ma non lo ha mai fatto, né quest’ultima ha nel relativo periodo richiesto
una tutela cautelare, per cui l’appellante non vede perché la situazione
dovrebbe essere cambiata e denotare ora, a distanza di più di un anno,
un’urgenza che prima non aveva.
7.2
L’inerzia
preprocessuale, rispettivamente un ritardo nell’agire, possono in effetti costituire
un indizio che la tutela giudiziaria non sia necessaria. Una relativa richiesta
potrebbe altresì costituire un abuso di diritto, da ammettersi in ogni caso con
cautela e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. L’istante
potrebbe difatti aver voluto prendersi il tempo per comprendere la fattispecie,
valutare l'evolversi della situazione o tentare un approccio transattivo (Sprecher in: Spühler/Tenchio/ Infanger [ed.], Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 261 CPC; Rüetschi, Die Verwirkung des Anspruchs
auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, in: sic! 2002, p. 418 seg.; DTF
117.
II 575, consid. 4b).
7.3
Nella
fattispecie, l’istante ha fatto valere una minaccia di lesione (e non una
lesione già avverata) che può avvenire in ogni tempo, come correttamente già osservato
dal primo giudice.
A
proposito delle prime avvisaglie della controversia, con lo scritto doc. N del
9.
luglio 2018 __________ G__________ ha comunicato ad AO 1 la momentanea
impossibilità di trasferire le quote, riferendosi alla necessità che le banche
coinvolte approvassero gli accordi fra le parti, rispettivamente a divergenze
circa l’ammontare del prezzo da pagare e all’adempimento di ulteriori condizioni
affinché l’affare potesse essere portato a termine. Dall’incarto di merito
risulta altresì che le parti hanno intavolato delle trattative bonali non
andate a buon fine (v. ad esempio doc. 17 e 18). Con l’istanza cautelare, AO 1 ha
inoltre osservato che la decisione di richiedere provvedimenti cautelari dopo
l’inoltro della causa di merito deriva in particolare dal contenuto della
relativa risposta della controparte, ove questa ha per la prima volta eccepito
la presunta nullità del contratto, ovvero di non ritenersi vincolata a esso
(questione che l’appellante non ha contestato). Se ne deve dedurre che, se in
un primo tempo le parti discutevano sulle modalità di esecuzione del contratto
e sui relativi presupposti, dopo l’inoltro della causa giudiziaria la vertenza
si è estesa anche alla validità degli accordi. In considerazione di tali
circostanze, l’attesa dell’istante non appare in contrasto con la buona fede,
né tale da far decadere il suo diritto di chiedere un provvedimento cautelare,
per cui le censure appellatorie non sono idonee a sovvertire il giudizio di
prima sede.
8.
Il Pretore ha ritenuto le misure richieste proporzionali, siccome
non vi è un altro strumento meno invasivo per raggiungere lo scopo. L’appellante
non si confronta puntualmente con questo accertamento, nella misura in cui non
spiega quali misure meno invasive avrebbero potuto essere altrettanto idonee,
bensì si limita a ribadire che le postulate misure sarebbero inutili alla luce
del tempo trascorso e dell’assenza di minacce o di danno per la controparte,
questioni già risolte nei considerandi che precedono. L’appellante non può
essere seguita nemmeno quando sostiene che le misure sarebbero per lei gravose e
limiterebbero eccessivamente la sua attività. Essa non ha difatti contestato in
alcun modo l’assunto pretorile secondo cui essa, avendo dichiarato di essere
disposta a trasferire alla controparte tutte le quote societarie (e dunque di
non essere intenzionata a intraprendere gli atti potenzialmente lesivi che la
decisione pretorile ha inteso prevenire), non ha interesse degno di protezione
a opporsi all’istanza. Si ricorda a tal riguardo che l’appellante, con le
osservazioni di prima sede (pt. 1.4, p. 5), ha precisato di non avere disposto
delle quote e di non avere intrapreso aumenti o diminuzioni di capitale poiché non
lo ritiene né necessario, né utile. La censura è dunque irricevibile per
carenza di motivazione e infondata nel merito, per cui il giudizio di prima
sede merita conferma anche su questo punto.
9.
L’appellante osserva che le comminatorie di cui ai dispositivi 1.4 e
1.5
della decisione impugnata (multe disciplinari) esulano dal petitum
dell’istante, ma non muove critiche concrete al Pretore a tal riguardo, di qui
l’assenza di una valida censura. Quale questione di diritto, si può comunque
rilevare abbondanzialmente che, giusta l’art. 267 CPC, il giudice che ordina il
provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione. La
dottrina ritiene in buona parte che ciò comporta la facoltà del giudice di stabilire
d’ufficio le necessarie misure esecutive, in particolare nel caso delle multe
disciplinari di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC come quelle qui in
esame (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2. ed. 2010, n. 1881; Staehelin/Staehelin/
Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. ed. 2013, p. 435, n. 33; Bohnet in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ed.], CPC Code de procédure
civile, 2011, n. 3 ad art. 267 CPC; Kellerhals
in: Berner Kommentar ZPO, Band II, n. 49 ad art. 343 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. II, n. 14 seg. ad
art. 267 CPC), o al massimo che possa bastare una generica richiesta da parte
dell’istante (Güngerich in: Berner
Kommentar ZPO, Band II, n. 2 ad art. 267 CPC; Kofmel
Ehrenzeller in: Oberhammer/ Domej/Haas
[ed.], Kurzkommentar ZPO, 2. ed. 2014, n. 2 ad art. 267 CPC), laddove
quest’ultima nella fattispecie ha richiesto esplicitamente la comminatoria
dell’art. 292 CPS.
10.
L’appellante
contesta altresì la possibilità concreta di comminare una multa disciplinare
per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini del
Pretore (dispositivo 1.5), siccome nella fattispecie l’ordine cautelare
impostole consiste in un’omissione e non in un’azione. Ora, giusta la
giurisprudenza del Tribunale federale, la multa disciplinare secondo l'art. 343
cpv. 1 lett. c CPC è possibile e può essere idonea anche quando dev'essere
eseguito un obbligo di omettere, soprattutto se ha lo scopo di far cessare
all’interessato un comportamento illecito durevole o di sanzionare il mancato
adempimento di un divieto (DTF 142 III 587, consid. 5.2 e riferimenti ivi
citati). In tale senso, incomberà al giudice di prima sede stabilire con
separata decisione, nel caso in cui un tale comportamento lesivo si
manifesterà, se una multa per ogni giorno di ritardo sia giustificata, mentre
in caso contrario, la convenuta non ne subirebbe alcun pregiudizio.
11.
L’appellante
rimprovera al primo giudice una violazione del diritto di essere sentito di __________
G__________, al quale sono state indirizzate le comminatorie suddette malgrado
egli non sia stato coinvolto nella vertenza e non sia il destinatario della
decisione impugnata.
Ora, ad __________ G__________
non sono state impartite le suddette comminatorie quale persona fisica a sé
stante, bensì nella sua qualità di organo societario, ciò che è ammissibile (Kellerhals, op. cit., n. 50 ad art. 343
CPC). Come si evince dal relativo estratto del Registro di commercio, egli è
stato amministratore unico di AP 1 con diritto di firma individuale da dicembre
2000.
a febbraio 2020, e dunque sin dall’inizio della vertenza fra le parti. Ne
consegue che egli nel periodo in esame era l’unico organo atto a manifestare e
implementare la volontà della società ed era forzatamente a conoscenza dei temi
in discussione. Nello specifico, l’eventualità delle suddette misure
d’esecuzione era già ben nota alla convenuta, e di riflesso anche all’organo
societario, da una semplice lettura dell’istanza cautelare (che postulava una
comminatoria ex art. 292 CPS nei confronti degli organi della convenuta) e
della decisione supercautelare 22 luglio 2019 (ove le misure esecutive venivano
allargate alle multe disciplinari ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC),
tant’è che la società ha preso posizione sull’argomento con le sue osservazioni
30.
luglio 2019 (p. 6-7), evidenziando essa stessa come la comminatoria
dell’art. 292 CPS avrebbe dovuto indirizzarsi non tanto verso la società,
quanto piuttosto verso i suoi organi o rappresentanti. Del resto, come
opportunamente evidenzia la parte appellata, le contestazioni appellatorie
relative alle misure d’esecuzione del Pretore e la censura relativa al diritto
di essere sentito dell’organo non sono state presentate da __________ G__________,
bensì dalla società, per cui essa stessa non attua alcuna distinzione o cesura
fra lei e il suo organo societario. Ne discende la pretestuosità della censura,
che alla luce dei principi della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto
non merita tutela.
12.
Infine,
per quanto riguarda la garanzia ex art. 264 CPC postulata dalla convenuta, il
giudice di prime cure l’ha rifiutata in quanto essa non ha reso verosimile il
timore di subire un danno concreto, allegando solamente potenziali danni
teorici. Con il gravame, l’appellante non si confronta debitamente con questo
accertamento, limitandosi in larga parte a una ricopiatura delle osservazioni
di prima sede e ribadendo la possibilità teorica di un suo fallimento qualora
alcuni dei suoi redditi dovessero cessare e la possibilità di un aumento di
capitale fosse preclusa. Tali censure sono dunque irricevibili (art. 310 e 311
CPC). Anche quando l’appellante rileva che la controparte sarebbe solo
formalmente una società svizzera, avrebbe un patrimonio sconosciuto e
beneficiari, rispettivamente capitali, iraniani o malesi, non si vede come ciò
possa influire nella valutazione dell’ipotetico danno che le misure ordinate
potrebbero causarle (né essa lo spiega), trattandosi comunque di affermazioni
oltremodo generiche. Anche su questo punto, la decisione pretorile resiste
pertanto alla critica.
13.
Ne
consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11
e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale
federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett.
b LTF.
14.
Vertendo
su un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, il presente
giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico
giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 27
dicembre 2019 di AP 2è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese
processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono poste a carico
dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'500.- per ripetibili di seconda
sede.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il
ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile
o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).