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Decisione

12.2019.219

Provvedimento cautelare, divieto di disporre delle quote sociali, presupposti e misure d'esecuzione

6 aprile 2020Italiano23 min

capitale nominale della società __________, __________ (pari a nominali € 5'000.-),

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.219

Lugano

6 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. CA.2019.289

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 22

luglio 2019 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

con cui l’istante ha chiesto, in via supercautelare e cautelare, di

fare divieto alla

convenuta di alienare, trasferire, mettere a pegno o

disporre in altro modo delle quote

sociali da lei detenute della società ____________________,

con sede in __________ (__________) e

codice fiscale no. __________, pari a nominali € 5'000.-, così come di farle divieto di

esprimere voto favorevole, astenersi o non

partecipare, in sede di assemblea dei soci

__________, a delibere di aumento di capitale sociale

o di riduzione di capitale sociale;

richiesta accolta dal Pretore aggiunto in via supercautelare lo

stesso giorno (inc.

CA.2019.290), e che la convenuta ha contestato con osservazioni 30

luglio 2019,

postulando subordinatamente che l’accoglimento dell’istanza fosse

condizionato alla

prestazione di una garanzia pari ad almeno fr. 18'000'000.-;

vista la decisione 18 ottobre 2018 con cui il Pretore, a conferma

del provvedimento

supercautelare ordinato, ha accolto l’istanza, corredandola con le

comminatorie dell’art.

292 CPS e della multa disciplinare e respingendo l’istanza di

prestazione di una

garanzia della convenuta (inc. CA.2019.289);

appellante la convenuta, che con appello 27 dicembre 2019 ha

chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza o

subordinatamente di condizionarla

alla prestazione della citata garanzia, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 31 gennaio 2020 ha postulato la

reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Fra AO 1 e AP 1 è pendente una procedura di merito (OR.2019.36)

innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella quale la prima

ha chiesto di condannare la seconda al trasferimento della quota del 50% del

capitale nominale della società __________, __________ (pari a nominali € 5'000.-),

in esecuzione di relative pattuizioni contrattuali, mentre la convenuta si è opposta

a fronte di varie contestazioni, fra cui un asserito mancato adempimento degli

obblighi contrattuali della controparte e la presunta nullità del contratto.

B.

Con istanza supercautelare e cautelare 22 luglio 2019 AO 1 ha

chiesto al medesimo Pretore, riferendosi alla vertenza di merito, di fare

divieto alla convenuta di alienare, trasferire, mettere a pegno o

disporre in altro modo delle quote sociali da lei detenute della società __________,

così come di farle divieto di esprimere voto favorevole, astenersi o non

partecipare, in sede di assemblea dei soci della predetta società, a delibere

di aumento di capitale sociale o di riduzione di capitale sociale, con

comminatoria dell’art. 292 CPS nei confronti degli organi della convenuta.

C.

Con decisione supercautelare di medesima data, il Pretore aggiunto

ha accolto l’istanza inaudita altera parte, con la comminatoria

dell’art. 292 CPS e di due diverse multe disciplinari nei confronti della

convenuta, una in caso di violazione del divieto, e l’altra per ogni giorno di

ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini impartiti.

D.

Con osservazioni 30 luglio 2019 AP 1 si è opposta all’istanza,

postulando in subordine che il suo accoglimento fosse condizionato alla

prestazione di una garanzia, nella forma di una fideiussione di una primaria

banca svizzera pari ad almeno fr. 18'000'000.- (quantificata in base al

potenziale valore di __________, ritenuto che il prezzo per la cessione del 50% delle sue quote ammonterebbe

all’incirca a € 9'000'000.-).

E.

Con replica spontanea 6 agosto 2019 e duplica spontanea 12 agosto

2019 le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni, approfondendo le

proprie tesi e contestando quelle avverse.

F.

Con decisione 18 dicembre 2019 il Pretore ha accolto l’istanza,

confermando il provvedimento ordinato in via supercautelare, e respingendo la

richiesta di prestazione di garanzia della convenuta. Le misure sono state

corredate dalla comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CPS nei confronti

della convenuta (nella persona del suo amministratore unico __________ G__________),

da una multa disciplinare di fr. 5'000.- in caso di violazione dei divieti e da

una multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo.

G. Con

appello 27 dicembre 2019 AP 1 è insorta contro tale giudizio, postulandone la

riforma nel senso di respingere l’istanza o subordinatamente di condizionarla alla

prestazione della citata garanzia. Con osservazioni (recte: risposta) 31

gennaio 2020 AO 1 ha postulato la reiezione del gravame.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. b CPC prevede che sono impugnabili mediante

appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari,

posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie, considerato che il valore delle quote in questione,

così come stimato in vari accordi contrattuali (v. doc. E, F e G di cui

all’inc. OR.2019.36), ammonta a svariati

milioni di euro, il valore litigioso supera ampiamente la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la

procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie sia l’appello sia le osservazioni (recte:

risposta) dell’appellata sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Essa non può

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’impugnativa in vari passaggi non contiene delle critiche puntuali al

giudizio di prima istanza ma ripropone, a tratti anche testualmente (con un

procedimento di copia e incolla), ampi estratti delle sue osservazioni di prima

sede, ciò che è inammissibile. L’appello viene pertanto esaminato

unicamente nella misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.

Vertendo la presente controversia su una misura cautelare, si può

preliminarmente ricordare che, giusta l’art. 261 cpv. 1 CPC, il giudice ordina

i necessari provvedimenti cautelari quando l’istante rende verosimile che un

suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e la lesione è tale da

arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). L’adozione di un

provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza cumulativa dei seguenti

presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela

giurisdizionale di merito (fumus boni iuris), l’esistenza di una lesione

o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un

pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità. Nella

fattispecie, il Pretore ha accertato l’adempimento di tutti questi presupposti

da parte dell’istante, accogliendo pertanto il provvedimento richiesto,

corredandolo di misure esecutive e respingendo la richiesta di prestazione di

garanzia della controparte.

4.

Con l’impugnativa in esame, l’appellante contesta in sintesi

l’adempimento delle suddette condizioni, le misure esecutive sancite dal primo

giudice e la reiezione della postulata garanzia, richiamando in particolare

l’incarto di merito OR.2019.36.

5.

Innanzitutto, quanto al fumus boni iuris, l’appellante

critica il Pretore in quanto a suo dire egli si sarebbe limitato ad accertare

che l’adempimento delle pattuizioni contrattuali fra le parti è controverso,

che l’istruttoria nella causa di merito è in corso e che AP 1 ha offerto un

ampio materiale testimoniale, senza tuttavia esprimere un parere di

verosimiglianza. L’appellante aggiunge che la pretesa dell’attrice sarebbe

tutt’altro che liquida, che non vi sarebbe alcun documento a comprova del

pagamento integrale del prezzo di compravendita delle quote, che fra le parti

nemmeno sarebbe stato stipulato un vero e proprio contratto di compravendita (v.

doc. 19) e che parte della somma versata dalla controparte giungerebbe probabilmente

da fonte illecita, laddove quest’ultima avrebbe persino ammesso che le

pattuizioni fra le parti potrebbero essere nulle.

5.1

Premesso

che l’appellante a tal riguardo non censura una carente motivazione della

decisione pretorile e una violazione del suo diritto di essere sentito, il Pretore

ha essenzialmente osservato che, a fronte delle pattuizioni contrattuali delle

parti relative al trasferimento delle quote sociali, incomberà all’istruttoria

nella causa di merito determinare, in base ai rispettivi oneri probatori, se le

parti hanno adempiuto ai propri obblighi contrattuali. In particolare, ha

evidenziato che l’attrice dovrà dimostrare l’integrale pagamento del prezzo

(questione da approfondire sulla base dei documenti prodotti e dei testimoni

richiesti), mentre la convenuta dovrà dimostrare ulteriori fatti che ostino al

postulato trasferimento delle quote. In altre parole, il primo giudice ha

ritenuto che in quello stadio della procedura la posizione dell’istante potesse

ritenersi verosimile.

5.2

Ricordato

che la gradazione probatoria richiesta in ambito cautelare è quella della

verosimiglianza semplice, laddove è sufficiente che il giudice ritenga,

nell’ambito del potere di apprezzamento a sua disposizione, che la pretesa

dell’istante possa essere fondata e avere possibilità di successo, senza dovere

escludere la possibilità di un esito opposto, l’affermazione dell’appellante

secondo cui la controparte avrebbe riconosciuto la potenziale nullità delle

pattuizioni è palesemente pretestuosa, siccome quest’ultima si è limitata a

riportare la tesi avversa, sempre contestata e nemmeno approfondita né nella

procedura cautelare di primo grado né in questa sede, per cui non occorre qui

esaminarla. Quando poi l’appellante sostiene che dal doc. 19 si evincerebbe che

la natura del contratto si avvicina a quella di un contratto finanziario

piuttosto che a una compravendita, la censura è irricevibile per carente

motivazione (art. 310 e 311 CPC), siccome essa non spiega quali conclusioni se

ne dovrebbero trarre e perché ciò sarebbe determinante ai fini del giudizio.

Pure irricevibile, in quanto generica, per nulla sostanziata né corredata da concreti

riferimenti agli atti è l’allusione dell’appellante a una presunta provenienza

illecita della somma a lei versata e alle richieste di chiarimento da lei

infruttuosamente avanzate in tal senso. Quanto all’asserita assenza di

documenti che indichino il versamento del prezzo, nell’incarto di merito vi

sono svariati documenti, richiamati nell’istanza cautelare, attestanti accordi

fra le parti (rispettivamente fra l’istante e società poi fusionate con la

convenuta) in relazione alle suddette quote, ove il loro valore veniva

inizialmente stimato in € 9'045'676.50 (doc. E e F), mentre dal doc. G il 50%

(rispettivamente il 24.8%) delle quote sembrerebbe corrispondere a €

6'045'676.5 (rispettivamente a € 3'000'000.-). Dal doc. G emerge pure che al 9

aprile 2015, AO 1 aveva già versato alla controparte € 3'000'000.-. Dai doc. H;

I e L risulta poi che __________ G__________ il 17 ottobre 2017 ha confermato

la ricezione di € 6'045'680.-, rappresentante l’integrale prezzo di acquisto

del 50% di __________, impegnandosi ad attuare il trasferimento

delle quote. La censura appellatoria è pertanto infondata,

ritenuto che tali aspetti dovranno essere approfonditi nella procedura di merito.

5.3

Ne

discende che l’accertamento pretorile relativo alla parvenza di buon fondamento

della causa di merito avviata dall’istante resiste alla critica e dev’essere

confermato.

6.

Relativamente alla minaccia di lesione dei diritti dell’istante e al

rischio di pregiudizio difficilmente riparabile, il primo giudice ha rilevato

come la disposizione delle quote da parte della convenuta comporterebbe la

perdita della prestazione individuale pretesa dall’istante (ovvero il trapasso

delle quote in suo favore), che dev’essere tutelata e non equivale a una mera

prestazione pecuniaria, considerato altresì che tale rischio non recede

dinnanzi alla promessa di esecuzione volontaria della controparte.

6.1

L’appellante

sostiene invece che il rischio di lesione non sussiste, e che esso non sarebbe

in ogni caso difficilmente riparabile. In primo luogo rileva che, malgrado il

lungo tempo trascorso dall’inizio della controversia e la sua possibilità di

vendere le quote a terzi, essa non ha mai intrapreso atti tali da mettere in

pericolo gli asseriti diritti della controparte. L’appellante sottolinea

altresì di non essere intenzionata a trasferire le quote a terzi. Al contrario,

nella propria risposta di merito 11 luglio 2019 (p. 9), essa ha segnalato la propria

disponibilità a cedere alla controparte l’intera proprietà di __________, ovvero

anche la rimanente quota del 50% di cui è proprietaria. Sarebbe ad ogni modo contrario

ai suoi stessi interessi pregiudicare il valore della suddetta società, essendo

piuttosto il suo interesse quello di mantenerne inalterato il valore o

aumentarlo, in previsione della vendita della restante quota del 50% in suo

possesso. L’appellante rileva pure come l’attrice non possa pretendere la

prestazione individuale, ossia il trapasso delle quote, poiché esse non sono

individualizzate, né sono oggetti ben determinati, rappresentando solo quote di

valore della società. La controparte non potrebbe dunque chiedere il passaggio

di proprietà delle quote a suo nome presso il Registro delle Imprese italiano,

ritenuto che se le quote saranno vendute a terzi, essa potrà chiedere il

risarcimento dei relativi danni. Inoltre, la controparte non subirebbe alcun

danno qualora il capitale sociale della società dovesse aumentare, poiché otterrebbe

comunque la metà delle quote della società, che anzi corrisponderebbe a un

valore nominale maggiore.

6.2

La

tesi secondo cui il trasferimento delle quote sarebbe inattuabile è

irricevibile, siccome mai avanzata in prima sede, né presentata in questa sede

argomentando sulla base dell’art. 317 CPC. Peraltro, già precedentemente all’insorgere

della causa giudiziaria la convenuta si è in svariati documenti impegnata, a

determinate condizioni, a trasferire le quote (doc. E, pt.

5.4; doc. F, pt. 2.2; doc. doc. G, pt. 4; doc. I, pt. C), per cui la

censura risulta pure contraria alla buona fede (art. 2 CC e 52 CPC). Si può

comunque aggiungere che la tutela giurisdizionale può evidentemente riguardare

sia diritti materiali, sia diritti immateriali, e che qualora un trasferimento

fisico delle quote non fosse possibile, la convenuta in caso di soccombenza dovrà

comunque mettere la controparte nelle condizioni di poter esercitare i

derivanti diritti.

6.3

Quanto

all’eventuale possibilità per l’istante di richiedere un risarcimento dei

danni, l’appellante non si confronta debitamente con l’accertamento pretorile

secondo cui è una prestazione individuale a dover essere tutelata (la quale non

è equivalente a una prestazione pecuniaria, v. ad esempio Güngerich in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band II, Berna 2012, n. 37 ad art. 261 CPC), considerato

che nella causa di merito AO 1 ha postulato il trapasso delle quote, e non il

risarcimento dei danni. La censura è dunque irricevibile per carenza di motivazione

e infondata nel merito.

6.4

L’appellante

non si confronta neppure con l’accertamento pretorile secondo cui una promessa

di prestazione volontaria non fa recedere il bisogno di tutela giurisdizionale

dell’istante. Evidentemente, il fatto che la convenuta non abbia compiuto atti

pregiudizievoli in passato, o che sostenga di non volerne compiere il futuro

malgrado ne avrebbe la possibilità concreta, non è sufficiente per tutelare la

pretesa dell’istante. Peraltro, la convenuta sarebbe in grado di pregiudicare i

diritti dell’istante anche senza danneggiare direttamente __________.

6.5

Anche

quando l’appellante sostiene che un aumento di capitale sociale non potrebbe

danneggiare la controparte, la censura non convince. Nell’incarto di merito risultano

diversi contratti con diverse società, in cui queste si impegnano, in diverse

modalità, a trasferire il 50% delle quote in loro possesso, rispettivamente il

50% del capitale sociale (doc. E, F e G), laddove in base all’interpretazione

che si darà dei contratti, un aumento del capitale sociale (rispettivamente il

subentro di nuovi soci) potrebbe modificare i diritti di controllo della

società.

6.6

Ne

discende che, sotto questi aspetti, il giudizio pretorile resiste alla critica.

7.

Nell’impugnata decisione, il giudice di prima sede ha accertato

l’urgenza del provvedimento in virtù della natura mobiliare delle quote

sociali, assai facilmente disponibili.

7.1

L’appellante

si oppone, evidenziando come la vertenza abbia avuto inizio nel giugno 2018

(doc. N), quando si è rifiutata di adempiere al contratto. Già da tale momento

essa, se lo avesse voluto, avrebbe potuto compiere azioni a danno della

controparte, ma non lo ha mai fatto, né quest’ultima ha nel relativo periodo richiesto

una tutela cautelare, per cui l’appellante non vede perché la situazione

dovrebbe essere cambiata e denotare ora, a distanza di più di un anno,

un’urgenza che prima non aveva.

7.2

L’inerzia

preprocessuale, rispettivamente un ritardo nell’agire, possono in effetti costituire

un indizio che la tutela giudiziaria non sia necessaria. Una relativa richiesta

potrebbe altresì costituire un abuso di diritto, da ammettersi in ogni caso con

cautela e alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. L’istante

potrebbe difatti aver voluto prendersi il tempo per comprendere la fattispecie,

valutare l'evolversi della situazione o tentare un approccio transattivo (Sprecher in: Spühler/Tenchio/ Infanger [ed.], Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 261 CPC; Rüetschi, Die Verwirkung des Anspruchs

auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, in: sic! 2002, p. 418 seg.; DTF

117.

II 575, consid. 4b).

7.3

Nella

fattispecie, l’istante ha fatto valere una minaccia di lesione (e non una

lesione già avverata) che può avvenire in ogni tempo, come correttamente già osservato

dal primo giudice.

A

proposito delle prime avvisaglie della controversia, con lo scritto doc. N del

9.

luglio 2018 __________ G__________ ha comunicato ad AO 1 la momentanea

impossibilità di trasferire le quote, riferendosi alla necessità che le banche

coinvolte approvassero gli accordi fra le parti, rispettivamente a divergenze

circa l’ammontare del prezzo da pagare e all’adempimento di ulteriori condizioni

affinché l’affare potesse essere portato a termine. Dall’incarto di merito

risulta altresì che le parti hanno intavolato delle trattative bonali non

andate a buon fine (v. ad esempio doc. 17 e 18). Con l’istanza cautelare, AO 1 ha

inoltre osservato che la decisione di richiedere provvedimenti cautelari dopo

l’inoltro della causa di merito deriva in particolare dal contenuto della

relativa risposta della controparte, ove questa ha per la prima volta eccepito

la presunta nullità del contratto, ovvero di non ritenersi vincolata a esso

(questione che l’appellante non ha contestato). Se ne deve dedurre che, se in

un primo tempo le parti discutevano sulle modalità di esecuzione del contratto

e sui relativi presupposti, dopo l’inoltro della causa giudiziaria la vertenza

si è estesa anche alla validità degli accordi. In considerazione di tali

circostanze, l’attesa dell’istante non appare in contrasto con la buona fede,

né tale da far decadere il suo diritto di chiedere un provvedimento cautelare,

per cui le censure appellatorie non sono idonee a sovvertire il giudizio di

prima sede.

8.

Il Pretore ha ritenuto le misure richieste proporzionali, siccome

non vi è un altro strumento meno invasivo per raggiungere lo scopo. L’appellante

non si confronta puntualmente con questo accertamento, nella misura in cui non

spiega quali misure meno invasive avrebbero potuto essere altrettanto idonee,

bensì si limita a ribadire che le postulate misure sarebbero inutili alla luce

del tempo trascorso e dell’assenza di minacce o di danno per la controparte,

questioni già risolte nei considerandi che precedono. L’appellante non può

essere seguita nemmeno quando sostiene che le misure sarebbero per lei gravose e

limiterebbero eccessivamente la sua attività. Essa non ha difatti contestato in

alcun modo l’assunto pretorile secondo cui essa, avendo dichiarato di essere

disposta a trasferire alla controparte tutte le quote societarie (e dunque di

non essere intenzionata a intraprendere gli atti potenzialmente lesivi che la

decisione pretorile ha inteso prevenire), non ha interesse degno di protezione

a opporsi all’istanza. Si ricorda a tal riguardo che l’appellante, con le

osservazioni di prima sede (pt. 1.4, p. 5), ha precisato di non avere disposto

delle quote e di non avere intrapreso aumenti o diminuzioni di capitale poiché non

lo ritiene né necessario, né utile. La censura è dunque irricevibile per

carenza di motivazione e infondata nel merito, per cui il giudizio di prima

sede merita conferma anche su questo punto.

9.

L’appellante osserva che le comminatorie di cui ai dispositivi 1.4 e

1.5

della decisione impugnata (multe disciplinari) esulano dal petitum

dell’istante, ma non muove critiche concrete al Pretore a tal riguardo, di qui

l’assenza di una valida censura. Quale questione di diritto, si può comunque

rilevare abbondanzialmente che, giusta l’art. 267 CPC, il giudice che ordina il

provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione. La

dottrina ritiene in buona parte che ciò comporta la facoltà del giudice di stabilire

d’ufficio le necessarie misure esecutive, in particolare nel caso delle multe

disciplinari di cui all’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC come quelle qui in

esame (Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2. ed. 2010, n. 1881; Staehelin/Staehelin/

Grolimund, Zivilprozessrecht, 2. ed. 2013, p. 435, n. 33; Bohnet in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [ed.], CPC Code de procédure

civile, 2011, n. 3 ad art. 267 CPC; Kellerhals

in: Berner Kommentar ZPO, Band II, n. 49 ad art. 343 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. II, n. 14 seg. ad

art. 267 CPC), o al massimo che possa bastare una generica richiesta da parte

dell’istante (Güngerich in: Berner

Kommentar ZPO, Band II, n. 2 ad art. 267 CPC; Kofmel

Ehrenzeller in: Oberhammer/ Domej/Haas

[ed.], Kurzkommentar ZPO, 2. ed. 2014, n. 2 ad art. 267 CPC), laddove

quest’ultima nella fattispecie ha richiesto esplicitamente la comminatoria

dell’art. 292 CPS.

10.

L’appellante

contesta altresì la possibilità concreta di comminare una multa disciplinare

per ogni giorno di ritardo in caso di mancato adempimento degli ordini del

Pretore (dispositivo 1.5), siccome nella fattispecie l’ordine cautelare

impostole consiste in un’omissione e non in un’azione. Ora, giusta la

giurisprudenza del Tribunale federale, la multa disciplinare secondo l'art. 343

cpv. 1 lett. c CPC è possibile e può essere idonea anche quando dev'essere

eseguito un obbligo di omettere, soprattutto se ha lo scopo di far cessare

all’interessato un comportamento illecito durevole o di sanzionare il mancato

adempimento di un divieto (DTF 142 III 587, consid. 5.2 e riferimenti ivi

citati). In tale senso, incomberà al giudice di prima sede stabilire con

separata decisione, nel caso in cui un tale comportamento lesivo si

manifesterà, se una multa per ogni giorno di ritardo sia giustificata, mentre

in caso contrario, la convenuta non ne subirebbe alcun pregiudizio.

11.

L’appellante

rimprovera al primo giudice una violazione del diritto di essere sentito di __________

G__________, al quale sono state indirizzate le comminatorie suddette malgrado

egli non sia stato coinvolto nella vertenza e non sia il destinatario della

decisione impugnata.

Ora, ad __________ G__________

non sono state impartite le suddette comminatorie quale persona fisica a sé

stante, bensì nella sua qualità di organo societario, ciò che è ammissibile (Kellerhals, op. cit., n. 50 ad art. 343

CPC). Come si evince dal relativo estratto del Registro di commercio, egli è

stato amministratore unico di AP 1 con diritto di firma individuale da dicembre

2000.

a febbraio 2020, e dunque sin dall’inizio della vertenza fra le parti. Ne

consegue che egli nel periodo in esame era l’unico organo atto a manifestare e

implementare la volontà della società ed era forzatamente a conoscenza dei temi

in discussione. Nello specifico, l’eventualità delle suddette misure

d’esecuzione era già ben nota alla convenuta, e di riflesso anche all’organo

societario, da una semplice lettura dell’istanza cautelare (che postulava una

comminatoria ex art. 292 CPS nei confronti degli organi della convenuta) e

della decisione supercautelare 22 luglio 2019 (ove le misure esecutive venivano

allargate alle multe disciplinari ai sensi dell’art. 343 cpv. 1 lett. b e c CPC),

tant’è che la società ha preso posizione sull’argomento con le sue osservazioni

30.

luglio 2019 (p. 6-7), evidenziando essa stessa come la comminatoria

dell’art. 292 CPS avrebbe dovuto indirizzarsi non tanto verso la società,

quanto piuttosto verso i suoi organi o rappresentanti. Del resto, come

opportunamente evidenzia la parte appellata, le contestazioni appellatorie

relative alle misure d’esecuzione del Pretore e la censura relativa al diritto

di essere sentito dell’organo non sono state presentate da __________ G__________,

bensì dalla società, per cui essa stessa non attua alcuna distinzione o cesura

fra lei e il suo organo societario. Ne discende la pretestuosità della censura,

che alla luce dei principi della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto

non merita tutela.

12.

Infine,

per quanto riguarda la garanzia ex art. 264 CPC postulata dalla convenuta, il

giudice di prime cure l’ha rifiutata in quanto essa non ha reso verosimile il

timore di subire un danno concreto, allegando solamente potenziali danni

teorici. Con il gravame, l’appellante non si confronta debitamente con questo

accertamento, limitandosi in larga parte a una ricopiatura delle osservazioni

di prima sede e ribadendo la possibilità teorica di un suo fallimento qualora

alcuni dei suoi redditi dovessero cessare e la possibilità di un aumento di

capitale fosse preclusa. Tali censure sono dunque irricevibili (art. 310 e 311

CPC). Anche quando l’appellante rileva che la controparte sarebbe solo

formalmente una società svizzera, avrebbe un patrimonio sconosciuto e

beneficiari, rispettivamente capitali, iraniani o malesi, non si vede come ciò

possa influire nella valutazione dell’ipotetico danno che le misure ordinate

potrebbero causarle (né essa lo spiega), trattandosi comunque di affermazioni

oltremodo generiche. Anche su questo punto, la decisione pretorile resiste

pertanto alla critica.

13.

Ne

consegue che l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC), e sono calcolate sulla base degli art. 2, 10 e 13 LTG, 11

e 13 RTar. Il valore litigioso, determinante per un eventuale ricorso al Tribunale

federale, supera agevolmente i fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF.

14.

Vertendo

su un appello contro una decisione adottata in procedura sommaria, il presente

giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico

giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 27

dicembre 2019 di AP 2è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese

processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà all’appellata fr. 3'500.- per ripetibili di seconda

sede.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il

ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile

o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF). Contro le decisioni in materia di misure cautelari il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).