12.2019.3
Contratto di lavoro, abusività della disdetta, certificato di lavoro
13 marzo 2020Italiano48 min
non avrebbe seguito le istruzioni del responsabile della redazione (doc. L). Con
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.3
Lugano
13 marzo 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.390
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 5
novembre 2015 da
AP
1
patrocinata dall’ PA 1
contro
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'000.-
oltre accessori a
titolo di salario lordo, fr. 13'000.- oltre accessori a titolo
d’indennità per disdetta abusiva
del contratto di lavoro, fr. 5'000.- (importo poi aumentato a fr.
10'000.-) a titolo di
risarcimento del danno e del torto morale e al rilascio di un certificato
di lavoro completo
ex art. 330a cpv. 1 CO che desse atto della qualità
del suo lavoro e del suo
comportamento corretto;
richieste avversate dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con
decisione 21
novembre 2018 ha parzialmente accolto riconoscendo all’attrice di
fr. 400.- lordi oltre
interessi del 5% dal 16 marzo 2015 e determinando il
contenuto del certificato di lavoro
completo da rilasciarle;
appellanti entrambe le parti:
l’attrice, che con appello 7 gennaio 2019 ha chiesto la
riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue pretese
pecuniarie e modificare il
contenuto del certificato di lavoro da rilasciarle, dichiarando
subordinatamente di
rinunciare all’attestato e protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
la convenuta, che con risposta e appello incidentale 7
febbraio 2019 ha postulato, oltre
che la reiezione del gravame della controparte, la riforma della
decisione pretorile nel
senso di respingere anche la pretesa attorea di fr. 400.- e
modificare il tenore del
certificato di lavoro da rilasciare alla controparte, pure con
protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
vista la risposta all’appello incidentale 13 marzo 2019
dell’appellante principale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
AP 1 ha lavorato alle dipendenze della AO 1 (qui di seguito: “__________”)
dal mese di marzo 2007, quale giornalista del settimanale “__________” (doc. 2,
doc. 3). Essa è stata assunta quale collaboratrice esterna, e si è dapprima
occupata di moda, costume, arte e interviste, mentre dal gennaio 2010 è stata
incaricata di curare la rubrica settimanale di critica televisiva “__________”
e di realizzare interviste a pagina intera a personaggi di spicco (doc. C),
venendo retribuita con un importo fisso (da ultimo fr. 400.-) per ogni articolo
pubblicato.
B.
Con raccomandata 6 marzo 2015 la datrice di lavoro ha
comunicato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 30
giugno 2015 (doc. A), per poi precisare, con scritto 18 marzo 2015, i motivi
del licenziamento, ovvero che quest’ultima in svariate occasioni non si sarebbe
attenuta ai limiti della rubrica “__________” e, nonostante ripetuti richiami,
non avrebbe seguito le istruzioni del responsabile della redazione (doc. L). Con
scritto 13 aprile 2015 la dipendente si è opposta alla disdetta, definendola
abusiva (doc. S).
C.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con
petizione 5 novembre 2015 AP 1 ha convenuto AO 1innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 1, postulandone la condanna al pagamento di fr.
2'000.- oltre accessori a titolo di salario lordo per quattro articoli rifiutati
e una rubrica a torto annullata durante il periodo di disdetta, di fr. 13'000.-
oltre accessori a titolo d’indennità per disdetta abusiva (art. 336 seg. CO), di
fr. 5'000.- a titolo di risarcimento del danno e del torto morale, e al
rilascio di un certificato di lavoro completo ex art. 330a cpv. 1 CO che desse
atto della qualità del suo lavoro e del suo comportamento
corretto. Con riferimento all’indennità per disdetta abusiva, l’attrice ha
rilevato che essa è stata pronunciata a causa di divergenze sorte dopo la
pubblicazione, nella sua rubrica settimanale, di un articolo critico nei
confronti di __________ __________ nella sua veste di presentatore del
programma televisivo “__________” (la cui famiglia sarebbe vicina alla convenuta
e in particolare al suo direttore __________ E__________), e la pubblicazione
di un’intervista a pagina intera al direttore __________ contenente opinioni
critiche sul __________, pure avente legami con la convenuta. Quanto al
risarcimento del danno e del torto morale, l’attrice ha sostenuto che la
controparte avrebbe gravemente e ripetutamente violato la sua
personalità (art. 328 CO).
D.
Con osservazioni 2 febbraio 2016 la convenuta si è opposta alla
petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando che la disdetta è stata
pronunciata siccome la giornalista in svariate occasioni non si è attenuta alle
istruzioni ricevute e ai limiti contenutistici della sua rubrica, profondendosi
in particolare in attacchi personali e commenti politici fuori luogo e
ricevendo numerosi richiami e avvertimenti sul possibile licenziamento. Per tali
motivi essa ha rifiutato tre (e non quattro) articoli durante il periodo di
disdetta, mentre un altro è stato annullato, prima ancora di richiederlo, per
motivi di spazio. La convenuta ha pure contestato di avere violato la
personalità dell’attrice, rispettivamente ha rilevato di avere già predisposto
un attestato di lavoro (doc. 20), non potendo però in esso dare atto del
comportamento corretto della collaboratrice.
E.
In occasione dell’udienza di dibattimento del 23 febbraio 2016,
l’attrice ha prodotto un allegato di replica con cui ha ulteriormente sostanziato
le proprie posizioni e ha indicato l’auspicato contenuto del certificato di
lavoro richiesto (attestante in particolare che “La signora __________ ha
sempre mantenuto un comportamento corretto verso i suoi superiori e colleghi di
redazione, e ha sempre svolto i suoi compiti con impegno, competenza e onestà”),
scritto al quale la convenuta ha ribattuto con duplica 18 marzo 2016,
riconfermandosi nelle proprie posizioni e contestando quelle avverse.
F.
Esperita l’istruttoria, in sede di udienza del 12 marzo 2018 si sono
svolte le arringhe finali con produzione di memoriali scritti conclusivi di
entrambe le parti. In tale occasione l’attrice ha aumentato a fr. 10'000.- la
sua pretesa di risarcimento del danno e del torto morale.
G. Con
decisione 21 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 400.- oltre
interessi del 5% dal 16 marzo 2015 quale retribuzione lorda per
un articolo da lei redatto e a torto non pubblicato, e a rilasciarle un
attestato di lavoro completo dal seguente tenore:
“La signora __________, nata il __________, è stata
collaboratrice di __________, settimanale edito dalla __________, dal 1° marzo
2007 al 30 giugno 2015, in qualità di giornalista. Prima come inviata alle
capitali della moda (Milano e Parigi in particolare), dove ha raccolto le
tendenze e intervistato i protagonisti; poi – dal 2010 – come critica
televisiva, autrice di analisi sui dati d’ascolto (in collaborazione con __________)
e curatrice delle interviste ai personaggi della tv (locali, nazionali e
internazionali).
Ha sempre svolto i suoi compiti con impegno,
competenza e onestà. In taluni casi non si è attenuta alle direttive che le
erano state impartite dai suoi superiori e dunque il suo comportamento sul
posto di lavoro non è sempre stato ineccepibile.
Lascia la convenuta libera da ogni impegno, ad
eccezione del riserbo professionale.
Formuliamo i migliori auguri per l’avvenire”.
H.
Con atto di appello 7 gennaio 2019 l’attrice si
è aggravata contro tale giudizio postulandone la riforma nel senso di
accogliere integralmente le sue pretese pecuniarie e modificare il contenuto
del certificato di lavoro da rilasciarle, dichiarando subordinatamente di
rinunciare al certificato e protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
I.
Con risposta 7 febbraio 2019 la
convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha
sollevato appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione pretorile
nel senso di respingere anche la pretesa attorea di fr. 400.-,
modificare alcune frasi del certificato di lavoro e il dispositivo sulle spese,
addossando alla controparte le spese processuali per malafede e temerarietà
(art. 115 CPC) e aumentando le ripetibili in suo favore.
J.
Con risposta all’appello incidentale 13 marzo 2019, l’appellante
principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone l’integrale
reiezione e l’aggravio delle spese a carico della controparte.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). Sia l’appello principale, sia la risposta e appello incidentale, sia
la risposta all’appello incidentale sono tempestivi.
In merito all’appello principale dell’attrice
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria
tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,
esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa
nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena
l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non
contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a
critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi
già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella
misura in cui rispetta i principi sopraindicati.
3.
Nell’impugnata decisione, il
Pretore aggiunto ha respinto la pretesa attorea di versamento di un’indennità
di fr. 13'000.- ai sensi dell’art. 336a CO siccome il licenziamento dell’attrice non può essere
considerato abusivo. Quest’ultima non ha difatti spiegato né tantomeno dimostrato,
malgrado l’onere della prova a lei incombente, quali diritti della sua
personalità siano stati gravemente violati nell’ambito del suo licenziamento,
in che modo e in quali circostanze. Piuttosto, giusta quanto emerso
dall’istruttoria, i motivi reali della disdetta sono quelli indicati dalla
convenuta e espressi nel doc. L, ovvero il mancato ossequio, malgrado numerosi
richiami, delle direttive impartite da __________ E__________ e __________ S__________
(rispettivamente direttore della convenuta e redattore responsabile del
settimanale) a partire dal 2012 relativamente alla rubrica “__________”, ovvero
di limitarsi alla critica del programma, evitare critiche personali e offensive,
evitare regolamenti di conti personali e non entrare in questioni politiche. Le
direttive e i richiami sono stati elencati dal Pretore aggiunto a p. 4-5
dell’impugnata sentenza sulla base dei documenti agli atti (doc. 4-8, 10, 12 e
14) e di quanto dichiarato dagli stessi __________ E__________ __________ S__________
nei loro interrogatori, da ritenere validi mezzi di prova richiesti e
implementati anche dalla stessa attrice. Il primo giudice ha poi citato gli
attacchi personali contenuti nell’articolo del 25 agosto 2014 su __________ __________
di cui al doc. J, e l’articolo del 2 marzo 2015 inerente alle programmazioni
elettorali __________ (doc. 15), dopo il quale è stata pronunciata la disdetta
(doc. 16). Il Pretore aggiunto ha altresì rimarcato che la lettura di questi
pezzi da parte del redattore responsabile non significa approvazione da parte
della convenuta, siccome il direttore di quest’ultima e superiore gerarchico ha
poi manifestato il suo disappunto con le
e-mail di cui ai doc. 10 e 16.
4.
L’appellante si oppone,
rilevando che il primo giudice avrebbe
erroneamente apprezzato i mezzi di prova agli atti, trascurando
l’alleggerimento dell’onere probatorio in suo favore a fronte delle difficoltà
nel portare la prova dell’abusività di una disdetta (potendo bastare
l’esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività verosimile,
rispettivamente la scarsa plausibilità o pretestuosità dei motivi invocati dal
datore di lavoro), e ignorando le prove da lei presentate, attestanti i reali
motivi del licenziamento. A suo modo di vedere, per le ragioni che verranno
esposte nel seguito della presente decisione, non vi sarebbero prove che
attestino la ricezione di istruzioni nella misura indicata dal primo giudice e
relative violazioni, quanto piuttosto elementi a sostegno del contrario. I
motivi invocati dalla datrice di lavoro sarebbero pretestuosi, evidenziando
piuttosto i riscontri istruttori il reale motivo che ha condotto al
licenziamento, ovvero la redazione di un articolo critico verso una persona
(rispettivamente una famiglia) intoccabile avente svariati legami con la
convenuta (doc. J). La disdetta sarebbe dunque abusiva e gravemente lesiva dei
suoi basilari diritti della personalità (art. 328 CO).
5.
In linea di principio,
un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle parti
liberamente, per qualsiasi causa rispettivamente senza causa, ossequiando
unicamente i termini di disdetta contrattuali o legali. Nell'art. 336 CO vengono per contro elencati
alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la
caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza risarcitoria a carico di
chi la pronuncia (DTF 125 III 70, consid. 2a). Per costanti dottrina e
giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e non esaustiva e serve
quindi a concretizzare il principio generale della buona fede e del divieto
d'abuso, offrendo i parametri di valutazione di ogni altra fattispecie affinché
senso e scopo della norma vengano rispettati. In generale, per essere abusiva,
la disdetta deve fondarsi su un motivo riprovevole secondo i canoni sociali di valutazione, ovvero nel
senso di un abuso della libertà accordata alle parti. In tal senso, possono essere abusive le disdette
fondate essenzialmente sulla persona del lavoratore, ma non quelle fondate su circostanze
oggettive quali motivi economici, divergenze concernenti l'organizzazione
aziendale, l'impostazione del lavoro o la qualità del lavoro prestato, il
comportamento o il rispetto degli obblighi contrattuali e legali (IICCA del 2
maggio 2008, inc. 12.2007.166, consid. 6; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., art. 336 CO, p. 330 seg.). Il primo giudice ha inoltre già esposto la
giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’abusività di una disdetta
per i modi in cui è pronunciata, oppure laddove data da un datore di lavoro che
ha violato in modo grave i diritti della personalità del lavoratore (consid.
7.1
dell’impugnato giudizio, al quale si rinvia). Per decidere se sono dati i
presupposti dell’art. 336 CO, il giudice deve individuare, secondo un ampio criterio di apprezzamento, il vero
motivo che sta alla base della disdetta. L'onere della prova circa la sua
abusività incombe al lavoratore licenziato (art. 8 CC). Viste tuttavia le
oggettive difficoltà nel portare tale prova, trattandosi di dimostrare la
natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel non esigere una prova assoluta, bastando al
proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività
altamente verosimile, rispettivamente tali da far apparire non reali i motivi
avanzati dal datore di lavoro (DTF 130 III 699, consid. 4.1; IICCA del 1°
ottobre 2015, inc. 12.2013.199, consid. 5).
6.
L’appellante contesta
innanzitutto il valore di svariate prove che il Pretore aggiunto ha posto alla
base della propria decisione.
6.1
Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe
errato ad attribuire peso probatorio agli interrogatori di __________ E__________
e __________ S__________ (quando una deposizione avrebbe avuto maggior valore),
che non sarebbero mezzi di prova, ma al massimo indizi soggettivi e allegazioni
di evidente parzialità, connotati inoltre da contraddizioni palesi che lei
stessa si attendeva (motivo per il quale ha richiesto i suddetti interrogatori).
Le loro dichiarazioni inoltre non avrebbero alcun valore probatorio nella
misura in cui sono riferite a fatti non percepiti direttamente, a deduzioni,
giudizi o valutazioni. In particolare, __________ E__________ non ha mai
lavorato a __________ nella redazione del settimanale, non ne seguiva
l’attività e non ha mai avuto contatti diretti con lei, per cui non può
riferire in merito al suo lavoro e ai suoi rapporti professionali con la redazione.
6.2
La censura non può essere seguita. Innanzitutto le
dichiarazioni che una parte fa a proprio favore, sia nella forma dell’interrogatorio, sia in quella
della deposizione, sono dei mezzi di prova previsti dalla legge (art. 168 cpv.
1.
lit. f CPC), pur avendo un valore
probatorio molto limitato e dovendo quindi essere suffragate da ulteriori
elementi (v. DTF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2). Esse vanno dunque
inserite nell’opportuno contesto, e meglio poste a confronto con le circostanze
del caso concreto, con le allegazioni e le contestazioni delle parti e con le
altre risultanze istruttorie. Detto questo, il giudice apprezza liberamente i
mezzi di prova, valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC). Non si può dunque
negare a priori il peso probatorio dei suddetti interrogatori, ritenuto che nel
prosieguo della presente decisione si esaminerà il loro contenuto e la loro
congruenza con le ulteriori prove agli atti. L’appellante inoltre non spiega da
quali palesi contraddizioni essi sarebbero viziati, venendo meno al proprio
onere di motivazione, per cui la censura è in parte irricevibile (art. 310 e
311.
CPC). Quanto all’asserita debolezza di dichiarazioni relative a fatti non
percepiti direttamente, l’appellante si riferisce unicamente a __________ E__________,
ma la censura non può essere accolta: svariati riscontri agli atti confermano
il suo coinvolgimento con il settimanale, non solo nella sua qualità formale di
direttore, ma anche concretamente, tramite contatti regolari, colloqui, controlli,
formulazione di proposte, suggerimenti e critiche (v. audizione di __________ Z__________,
verbale del 26 aprile 2017, p. 4; audizione di __________ M__________, verbale
del 27 aprile 2017, p. 4-5; interrogatorio di __________ S__________, verbale
del 1° febbraio 2017, p. 2-3; interrogatorio di __________ E__________, verbale
del 23 gennaio 2017, p. 2-3), per cui le sue dichiarazioni sono senz’altro da
prendere in considerazione.
6.3
L’appellante sostiene altresì che i documenti citati dal primo giudice non avrebbero
piena forza probatoria e non potrebbero dunque confermare gli interrogatori di
cui sopra. Trattasi a suo modo di vedere di e-mail (doc. 4-6, 8, 10, 12 e 14)
già di per sé meno attendibili di altri documenti cartacei e comunque contestate
in prima sede ai sensi dell’art. 178 CPC, ove aveva evidenziato che
un’ulteriore e-mail del 25 agosto 2014 prodotta in causa dalla convenuta è
stata modificata, circostanza che il primo giudice a torto non ha ritenuto
sufficiente per mettere in dubbio l’autenticità delle altre comunicazioni (v.
ordinanza del 12 dicembre 2017). Quanto al doc. 7 (ovvero una lettera che __________
S__________ le avrebbe trasmesso), essa non l’avrebbe mai ricevuto, essendo
soltanto il caporedattore a sostenere ciò.
6.4
Anche queste censure sono irricevibili per carenza
di motivazione, rispettivamente sono infondate nel merito. Il Pretore aggiunto nell’ordinanza
12.
dicembre 2017 ha infatti rilevato che le citate e-mail sono formalmente e
apparentemente corrette (di qui la presunzione di fatto circa la loro
autenticità) e che l’attrice non ha sostanziato concreti motivi a sostegno del
contrario, non potendo bastare il fatto che una singola e-mail prodotta in
edizione dalla convenuta abbia subito qualche piccola e insignificante modifica
nella copia trasmessa a un terzo. L’appellante si limita a opporre a tale
accertamento una propria personale opinione, ancora una volta senza mettere
sufficientemente in discussione i citati documenti. Quanto al doc. 7, il
caporedattore __________ S__________ ha dichiarato nel suo interrogatorio di
averglielo trasmesso, e altri due redattori, ovvero __________ Z__________ e __________ M__________, hanno
confermato nella loro audizione di averlo a suo tempo letto, rispettivamente di
averne ricevuto copia, e che l’intenzione del caporedattore era di spedirlo
all’attrice (verbale del 26 aprile 2017, p. 2 e 6; verbale del 27 aprile 2017,
p. 2). Ne discende che, in mancanza di sufficienti contestazioni, si deve
ammettere anche l’autenticità del doc. 7 e la sua trasmissione all’attrice.
7.
L’appellante critica
il primo giudice per aver accertato l’esistenza di istruzioni di __________ S__________
e di __________ E__________ sin dal 2012.
7.1
A suo dire, l’unica persona autorizzata a
impartirle delle istruzioni era __________ S__________, quale direttore del
giornale dotato di un’ampia autonomia decisionale e incaricato del controllo
dei giornalisti, della supervisione del loro lavoro e degli articoli da
pubblicare, e non __________ E__________, nemmeno attivo in redazione, di
professione ingegnere e non qualificabile quale direttore, bensì quale editore
(laddove secondo quanto stabilito dal Consiglio svizzero della stampa,
l’intervento diretto dell’editore nella parte redazionale di un giornale è
escluso).
7.2
La censura non può essere seguita. In primo luogo,
il ruolo della convenuta e dei suoi
organi non può essere ridotto a quello di semplice editore. Il Pretore aggiunto
ha difatti già specificato che il settimanale costituisce il suo organo
ufficiale di informazione (v. doc. 3, art. 68), questione con la quale
l’appellante non si confronta. Ne deriva un’identificazione fra l’editore e il
settimanale, rispettivamente i suoi contenuti (v. doc. 5 e 10; teste __________
M__________, verbale del 27 aprile 2017, p. 5; interrogatorio di __________ S__________,
verbale del 1° febbraio 2017, p. 2; interrogatorio di __________ E__________, verbale
23.
gennaio 2017, p. 2-3), per cui nella fattispecie la definizione di una linea
aziendale e di direttive nell’interesse della società appare del tutto
legittima. Non si vede dunque perché __________ E__________, che risulta direttore
della convenuta e del settimanale __________ e gerarchicamente superiore al caporedattore
(v. doc. 2, 5 e 21; audizione di __________ Z__________, verbale del 26 aprile
2017, p. 4-5; audizione di __________ M__________, verbale del 27 aprile 2017,
p. 4-5; interrogatorio di __________ E__________, verbale 23 gennaio 2017, p.
2-3; interrogatorio di __________ S__________, verbale del 1° febbraio 2017, p.
1-3) e che come detto era coinvolto nella gestione del settimanale (v. sopra,
consid. 6.2) non potesse impartire delle istruzioni alla redazione. La
decisione pretorile resiste pertanto alla critica su questo punto.
7.3
A
dire dell’appellante, non vi sarebbero prove che attestino la ricezione di
istruzioni, né al momento dell’avvio della rubrica “__________”, né nel 2012.
Ciò sarebbe smentito da diverse prove agli atti, attestanti piuttosto che, fino
alla pubblicazione del pezzo su __________ ____________________ nel 2014 (doc.
J), non le era stata impartita alcuna istruzione e godeva della libertà di
critica. Le sarebbero dunque state imposte delle limitazioni soltanto
successivamente a tale articolo.
7.4
Il semplice fatto che __________ S__________ e
__________ E__________ abbiano osservato che la critica ai programmi televisivi
e ai loro conduttori era consentita, e che __________ Z__________ abbia
confermato che non vi erano preclusioni in tal senso, non è atto a rimettere in
discussione il giudizio pretorile, contrariamente a quanto sostiene
l’appellante. In primo luogo, __________ Z__________ ha semplicemente riferito
di non conoscere quali fossero le
direttive per la rubrica “__________” e di supporre che fossero quelle
normalmente accettate per la critica, ovvero che fosse verificabile, oggettiva,
corretta e veritiera (verbale del 26 aprile 2017, p. 5). In secondo luogo è pacifico che l’attrice potesse, e anzi fosse
stata espressamente incaricata di occuparsi della critica televisiva (che
comprendeva pure la critica ai relativi conduttori). Le istruzioni accertate dal
primo giudice erano piuttosto volte a impedire che tali critiche trascendessero
in attacchi personali, commenti offensivi o esternazioni politiche. L’appellante
nemmeno può essere seguita quando sostiene che l’assenza di istruzioni sarebbe
attestata dall’approvazione e successiva pubblicazione, nel corso degli anni,
di ben 290 articoli da lei redatti (contenenti anche critiche o questioni
politiche, v. doc. E) e dagli apprezzamenti da essa ricevuti per quei pezzi, né
quando sostiene che la ricezione di istruzioni solo dal 2014 sarebbe dimostrata
dal doc. 14 e dallo sms ivi contenuto del
24.
ottobre 2014. Dai riscontri
agli atti, tali istruzioni e la loro comunicazione all’attrice sin dal 2012
(talvolta preventivamente, talvolta a posteriori dopo la pubblicazione di un
articolo) emergono chiaramente. Lo confermano non solo gli interrogatori di __________
E__________ (verbale del 23 gennaio 2017,
p. 3) e di __________ S__________ (verbale del 1° febbraio 2017, p. 4-6 e verbale del 9 maggio 2017, p. 1 seg. e 7-8),
ma anche i doc. 4-8, 10, 12 e 14 già citati dal Pretore aggiunto. In
particolare, il caporedattore ha dichiarato che i paletti posti all’attrice si
sono cristallizzati con il tempo e che “all’inizio le veniva concessa più
libertà, ma quando ci siamo accorti che lei ne approfittava per regolare sue
questioni personali le sono stati posti dei limiti più stretti” (verbale 9
maggio 2017, p. 7-8). Con il doc. P, ovvero un’email del 24 ottobre 2014 della
redazione del settimanale, i suddetti limiti sono stati (temporaneamente)
aumentati, nel senso che all’attrice è stato pure indicato di non presentare
più pezzi riferiti alla televisione locale o nazionale, e ciò in ragione
dell’assenza del caporedattore per vacanze e del mancato ossequio alla promessa
fatta a quest’ultimo prima della sua partenza, ovvero di non inserire stoccate
a __________ nei suoi articoli (doc. 13.1 e 13.2, v. anche interrogatorio di __________
S__________, verbale del 9 maggio 2017, p. 4-5 e audizione di __________ Z__________,
verbale del 26 aprile 2017, p. 3-4 e 9).
7.5
L’appellante rileva che le istruzioni devono
rispettare il contratto, la personalità del lavoratore e la buona fede, e che
il diritto del datore di lavoro di impartire tali istruzioni è limitato quando
la prestazione del lavoratore richiede una certa creatività. La censura è
tuttavia irricevibile per carente motivazione e carente confronto con il
giudizio pretorile, poiché l’appellante non si riferisce concretamente alle
direttive qui in esame, spiegando perché esse sarebbero ingiustificate. Ad ogni
modo, non si vede perché la convenuta non potesse nel caso concreto richiedere
alla sua collaboratrice esterna di redigere articoli solo relativamente a
determinati temi, o di mantenere la sua critica a livelli moderati e non offensivi,
considerate anche le peculiarità del giornale (v. sopra. consid. 7.2) e gli
interessi della convenuta, laddove il caporedattore ha osservato che, quale
filosofia, __________ __________ e il settimanale __________ non volevano
scontentare i propri consumatori e desideravano una linea editoriale moderata, poco
profilata e polarizzata, ciò che era anche noto alla giornalista (v. verbale
del 1° febbraio 2017, p. 2 e doc. 5). Anche quando quest’ultima sostiene che una
delle contestate istruzioni di __________ S__________, ovvero di “evitare
regolamenti di questioni personali”, sarebbe del tutto impraticabile,
essendo tale comportamento indistinguibile dall’espressione di una semplice
opinione, la censura non è atta a mutare l’impugnato giudizio, poiché dai
riscontri agli atti è evidente che il direttore e il caporedattore le avessero
chiesto di evitare in particolare di approfittare dei propri articoli per
inserirvi degli attacchi a persone con cui in passato aveva notoriamente avuto
degli screzi, citandone persino i nomi (v. doc. 4 e 7), ciò che in ogni caso si
inseriva nel più ampio divieto di effettuare attacchi personali invece di
limitarsi alla semplice critica del programma televisivo e della sua
conduzione.
8.
L’appellante critica altresì
il Pretore aggiunto per avere ammesso la violazione, da parte sua, delle
istruzioni impartite e per avere ritenuto tali violazioni quali motivo del
licenziamento. Essa sottolinea che i documenti agli atti attestano la sua
disponibilità a modificare i propri articoli, come è accaduto in svariate
occasioni (v. ad esempio il doc. MMMM), che essi erano soggetti al controllo e
approvazione del caporedattore e che tutti (tranne forse uno) sono stati
pubblicati, ciò che dimostra la loro conformità e idoneità, ritenuto pure che
altri suoi articoli passati (v. plico doc. E) o articoli scritti da __________
G__________ (doc. HHH) conterrebbero delle critiche ben più pesanti di quelle
ora a lei contestate. Rileva altresì che numerosi documenti agli atti
dimostrano l’apprezzamento del caporedattore, di colleghi giornalisti e di
lettori per i suoi articoli, rispettivamente che il caporedattore l’ha spesso
ringraziata per l’ottimo lavoro svolto e ha anche preso le sue difese (doc. 5,
H, OO, AAA, BBB e altri).
In particolare, l’articolo di
cui al doc. J su __________ non costituirebbe una violazione di istruzioni, mai
ricevute sino a quel momento, e sarebbe conforme alla sua libertà di opinione e
alle regole universali della critica televisiva e della satira dei personaggi
pubblici, critiche già espresse in passato anche nei confronti della medesima
persona senza ricevere rimproveri di sorta. Il suddetto articolo è stato
approvato dal caporedattore e pubblicato (ritenuto che in caso di disaccordo
egli aveva il dovere di imporre delle modifiche), ed è stato da questi peraltro
apprezzato e difeso, come pure è stato apprezzato da numerosi lettori (v. doc.
DD, HH, SSS e TTT, e-mail del 26 agosto 2014 di cui al doc. 4 prodotto in
edizione dalla convenuta). A mente dell’appellante, esso nemmeno ha sconfinato
nell’attacco personale, non contiene offese, non riferisce fatti falsi, né
insinua che __________ ha ottenuto la conduzione del programma grazie a suo
padre.
Quanto all’articolo di cui al
doc. 15 relativo alla programmazione elettorale __________, il plico doc. E
dimostra come il tema politico potesse essere affrontato, mentre l’e-mail 2
marzo 2015 del caporedattore a __________ E__________ (v. doc. 6 prodotto in
edizione dalla convenuta) attesta che il primo non ritenesse l’articolo
problematico, esprimendo pure perplessità sul licenziamento deciso dal
direttore. Tutto ciò dimostrerebbe come i motivi invocati per il licenziamento
non siano plausibili né sufficientemente dimostrati, e che il licenziamento sia
stato un’imposizione per aver colpito __________ e la sua famiglia e per la
polemica che ne è derivata (v. anche doc. O, HH), tanto che poi al diretto
interessato è stato concesso un articolo riparatore (doc. N), e lo stesso __________
S__________ ha osservato che __________ E__________ è una persona vendicativa
(doc. M). La stessa controparte ha inoltre ammesso che già solo tale articolo
avrebbe giustificato un licenziamento in tronco, per cui secondo l’appellante
sarebbe dimostrato “che senza il pezzo Doc. J non vi sarebbe stato alcun
licenziamento” (p. 21 del gravame), considerato che se un motivo invocato è
abusivo e senza di esso il licenziamento non sarebbe stato pronunciato, allora
il licenziamento stesso è abusivo. Infine, l’appellante osserva che i documenti
citati dal primo giudice non attesterebbero violazioni, bensì un semplice
scambio di opinioni riferito a pochi articoli, e che il doc. 7 non avrebbe nulla a che vedere con i motivi della
disdetta invocati nel doc. L, bensì con un contrasto avuto sul posto di lavoro
con altre due collaboratrici (v. anche doc. 23).
8.1
Ora, nella fattispecie, le competenze e le capacità
dell’appellante quale giornalista non sono minimamente in discussione. È anche
vero ciò che sostiene l’appellante, ovvero che i suoi pezzi venivano
essenzialmente pubblicati, ciò che presupponeva l’approvazione del
caporedattore (mentre l’apprezzamento di uno o più lettori è nel concreto
irrilevante). Dalle risultanze agli atti emerge pure chiaramente la diversa
visione del caporedattore e del direttore del settimanale relativamente ai
limiti della critica consentita, laddove __________ S__________ ha in svariate
occasioni manifestato il suo apprezzamento per la critica incisiva e per i
commenti arguti e pungenti dell’attrice, mentre __________ E__________ ha
sempre desiderato un atteggiamento più moderato e prudente, anche in considerazione
delle caratteristiche del settimanale e degli interessi di __________ __________.
È tuttavia altrettanto palese che l’attrice fosse consapevole della visione di __________
E__________, delle sue richieste e dei suoi rimproveri, come pure che questi fosse
gerarchicamente superiore al caporedattore e avesse dunque l’ultima parola (v. interrogatorio
di __________ S__________ verbale del 1° febbraio 2017, p. 2-3 e 5-6 e verbale del 9
maggio 2017, p. 6), ritenuto che comunque il caporedattore in svariate
occasioni ha condiviso i rimproveri del direttore (v. doc. 4, 6, 7 e 14). Del
resto, le direttive erano chiare, e l’attrice non può sostenere che non vi
fosse vincolata paragonando i suoi articoli a quelli di altri giornalisti (ad
esempio __________ __________) nemmeno dipendenti del settimanale. __________ Z__________
ha altresì riferito che l’attrice, con il trascorrere del tempo, consegnava gli
articoli sempre più in prossimità della scadenza (v. verbale del 26 aprile 2017,
p. 2-3/7), e il caporedattore ha osservato che la conseguenza era un controllo
più superficiale degli articoli, ciò che nei confronti dell’attrice generava
problemi (verbale del 1° febbraio 2017, p. 3). Egli ha difatti dichiarato che:
“gli articoli dell’attrice spesso richiedevano una certa attenzione poiché
per capirne il significato recondito bisognava avere il tempo necessario. A
volte questi articoli erano ambigui. Gli articoli dell’attrice anche se ambigui
sono stati comunque pubblicati poiché di questa ambiguità ci si è accorti a
posteriori”, e anche che: “Il problema della redazione era di non sapere
quale mina vagante si celasse negli articoli dell’attrice” (verbale del 1°
febbraio 2017, p. 5-6 e verbale del 9 maggio 2017, p. 4). __________ S__________
ha pure evidenziato che le limitazioni, le critiche e il suo atteggiamento
verso l’attrice hanno avuto un’evoluzione, nel senso che l’attrice inizialmente
era più libera (desiderando lui stesso una maggiore critica all’interno del
settimanale) e che i limiti le sono stati imposti nel corso del tempo, a causa degli
attacchi e delle provocazioni contenuti nei suoi articoli e dell’intervento di __________
E__________ (v. anche consid. 7.4), rispettivamente che egli ha continuato a
supportare l’attrice malgrado i numerosi e ripetuti richiami nella speranza che
essa capisse quali fossero i paletti da rispettare e adeguasse il suo
comportamento, ciò che non è avvenuto e ha irrimediabilmente incrinato il
rapporto di fiducia con il direttore e la redazione, per cui anche lui alla
fine si è dovuto ricredere (v. verbale
del 1° febbraio 2017 p. 5-6, verbale del 9 maggio 2017, p. 2-3 e 7-8). Aggiungasi che quando l’appellante si limita
a riferire che determinati temi o determinate critiche erano in passato
consentiti, senza alcun concreto riferimento, la censura è troppo generica e
insufficientemente motivata, per cui non è ricevibile.
8.2
Relativamente all’articolo di cui al doc. J
(agosto 2014), è pur vero che il caporedattore ha approvato la sua
pubblicazione e l’ha anche difeso (dichiarando però anche di avere imposto
l’eliminazione di un passaggio eccessivamente offensivo e che alcuni
apprezzamenti da lui espressi riguardavano non tanto il suo contenuto, quanto
la tempestività della sua consegna, v. verbale del 9 maggio 2017, p. 5-6). È
tuttavia altrettanto certo che il divieto di effettuare attacchi personali e
critiche offensive le era già stato impartito, che il direttore __________ E__________
ha nel seguito manifestato la sua contrarietà (doc. 10 e 12), e che in effetti
il pezzo insinuava nemmeno velatamente che __________ avesse ottenuto il posto
grazie all’influenza del padre. Ad ogni modo, dagli atti non risulta che, dopo
la pubblicazione del pezzo, il direttore o la redazione si siano accaniti nei
confronti dell’attrice, quanto piuttosto che i toni siano rimasti pacati e che
la successiva intervista a __________ di cui al doc. N sia stata pensata per
offrire al medesimo il diritto di esprimere la propria posizione (v. doc. 2-4
prodotti in edizione dalla convenuta; teste __________ Z__________, verbale del
26.
aprile 2017, p. 8; teste __________ M__________, verbale del 27 aprile 2017,
p. 7).
Quanto al doc. 15, è normale che la critica a
un dibattito televisivo riferito alle elezioni tocchi il tema della politica o
il comportamento dei politici presenti, ritenuto che la giornalista non ha
preso parti né ha espresso opinioni riguardo a temi specifici. Ad ogni modo, la
sua critica si è estesa non solo al programma, ma all’intera campagna
elettorale, e ha suscitato l’immediata reazione di disappunto di __________ E__________,
che ha a quel punto maturato la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione
(doc. 16).
Oltre a ciò, i
riscontri agli atti attestano chiaramente i numerosi rimproveri ricevuti dall’attrice,
sia preventivi (nel senso che le sono state imposte delle modifiche ai suoi
pezzi), sia successivi alla pubblicazione, provenienti dal caporedattore, oppure indirettamente dal
direttore, con la richiesta di trasmetterli alla diretta interessata, ciò che __________
S__________ ha confermato di avere sempre fatto (v. doc. 4-8, 10, 12, 14; verbale
del 1° febbraio 2017, p. 5-6, verbale del 9 maggio 2017, p. 2-3). Essi riguardano,
come già evidenziato dal primo giudice, l’atteggiamento provocatorio della
giornalista, gli attacchi sferrati, talvolta per regolare questioni personali, le
critiche offensive o fuori tema, gli attacchi alla __________, rispettivamente le
critiche __________ come organizzazione e le difficoltà di collaborazione sorte
a causa del suo atteggiamento di chiusura e del mancato rispetto delle
gerarchie all’interno della redazione, problematiche palesemente evincibili
anche dal doc. 7, dagli interrogatori e dalle audizioni testimoniali (interrogatorio
di __________ S__________, verbale del 1° febbraio 2017, p. 3-6 e verbale del 9
maggio 2017, p. 1-5 e 9; teste __________ Z__________, verbale del 26 aprile
2017, p. 3 e 9; teste __________ M__________, verbale del 27 aprile 2017, p.
1-4). Peraltro, in svariati scritti veniva espressamente citato un possibile
termine della collaborazione (v. doc. 5, 7, 12).
8.3
In considerazione di tutti questi elementi, se ne
deduce che il licenziamento dell’attrice nel marzo 2015, contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, non è stato pronunciato quale vendetta per
l’attacco sferrato a __________ __________ e alla sua famiglia. L’articolo di
cui al doc. J può in effetti aver spezzato definitivamente il rapporto di
fiducia, ma non ha rappresentato che il culmine di una serie di problematiche
emerse nel corso del tempo, rispettivamente ha manifestato una volta di più lo
scollamento fra lo stile di giornalismo desiderato e adottato dall’attrice e la
filosofia del settimanale voluta dalla dirigenza della convenuta, che quale
datrice di lavoro ha il diritto di scegliere, quali dipendenti, quelli che
condividono la propria impostazione, e interrompere, nei termini di legge, il
rapporto di collaborazione laddove ritenga che esso non possa più proseguire in
maniera fattiva. Non potendo pertanto la disdetta essere considerata abusiva
sotto questo aspetto, i relativi accertamenti pretorili resistono alla critica.
9.
L’appellante critica altresì
il primo giudice per non avere ammesso una lesione della sua personalità (art.
328.
CO). Siccome il Pretore aggiunto le ha tuttavia rimproverato di non avere
indicato a quali diritti della personalità si riferisse, l’appellante avrebbe
anzitutto dovuto confrontarsi con questo assunto e se del caso sconfessarlo
mediante opportuni riferimenti agli allegati di prima sede, ciò che non ha
fatto (art. 310 e 311 PC). Anche volendo prendere in considerazione le
argomentazioni contenute nel gravame, ovvero che sarebbero stati gravemente
lesi sia il suo onore professionale, sia la sua considerazione all’interno e
all’esterno del datore di lavoro, la censura è inadatta a contrastare il
giudizio impugnato. Nella misura in cui l’appellante si riferisce ai motivi
della disdetta, si è appena detto che essa non ne ha dimostrato l’abusività.
Nemmeno si può ammettere una tale violazione per il semplice fatto che __________
E__________, a seguito delle proteste di __________ relativamente all’articolo
riguardante il figlio, gli abbia privatamente inoltrato l’email da lui inviata
al caporedattore in cui esprimeva il suo disappunto per tale articolo. Per il
resto, nemmeno risulta che le critiche mosse all’attrice siano state inopportunamente
diffuse al di fuori della convenuta, oppure siano state inutilmente svilenti.
L’appellante del resto si limita a considerazioni del tutto generiche e
irricevibili quando osserva che il datore di lavoro non può avere comportamenti
vessatori o persecutori, o isolare ed escludere il lavoratore, o rileva che vi
sono stati alcuni contrasti fra lei e alcune collaboratrici. Ad ogni modo, dai
riscontri istruttori non solo non risultano vessazioni o un isolamento
dell’attrice, ma piuttosto che è stata la medesima ad assumere un atteggiamento
di chiusura nei confronti di due diverse redattrici (ovvero __________ S__________
e __________ M__________), che il settimanale ha intrapreso misure per evitare
conflitti e ha mostrato disponibilità nei suoi confronti (prima assegnandole
quale referente una nuova redattrice, e nel seguito, a seguito di contrasti
pure con quest’ultima, lo stesso caporedattore), rispettivamente ha mostrato
del tatto anche nel muoverle i rimproveri (v. interrogatorio di __________ S__________,
verbale del 1° febbraio 2017, p. 3 e 6 e verbale del 9 maggio 2017, p. 3; teste
__________ Z__________, verbale del 26 aprile 2017, p. 2 e 7). Ne discende che la
decisione pretorile dev’essere confermata anche su questo punto.
10.
L’appellante menziona il
diritto fondamentale della libertà di espressione ai sensi dell’art. 16 Cost, e
osserva che il diritto di esprimere il proprio punto di vista non può essere
sanzionato con un licenziamento. In realtà, tale censura non risulta nella
decisione pretorile, né peraltro viene approfondita con il gravame. Quale argomentazione
di diritto (art. 57 CPC), si può comunque osservare che i diritti fondamentali
hanno di principio efficacia nella relazione fra individui e Stato, e non fra
privati. In quest’ultimo ambito, i diritti fondamentali possono però avere
un’efficacia indiretta (“indirekte Drittwirkung”), nel senso che il
giudice deve garantire un’interpretazione del diritto privato che sia conforme
alla costituzione (v. anche art. 35 cpv. 1 e 3 Cost). Ciò è stato ad esempio
concretizzato con l’art. 336 cpv. 1 lett. b CO, il quale prevede che una
disdetta è abusiva se data perché il destinatario esercita un diritto
costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto
di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. Già
da una lettura di questa disposizione è evidente che non si tratta di una
protezione assoluta, dovendo avvenire una ponderazione fra il diritto
fondamentale e l’autonomia personale, l’interesse del datore di lavoro, il suo diritto
a dare istruzioni (art. 321d CO) e gli obblighi del dipendente (art. 321a CO). Quanto
alla presente fattispecie, la dipendente è stata licenziata mediante disdetta
ordinaria, rispettando i termini di preavviso, ciò che è conforme agli art. 335
e seg. CO. Si è inoltre già detto che le direttive impartite alla
collaboratrice erano legittime (v. sopra, consid. 7.5) e che la medesima non è
stata licenziata solamente perché ha espresso una propria opinione. Nel caso
concreto, l’autonomia privata del datore di lavoro, il suo diritto di impartire
delle istruzioni alla dipendente nell’interesse dell’azienda, di veder
rispettate le proprie gerarchie interne e di avere una collaborazione efficace all’interno
della redazione devono dunque essere tutelati.
11.
In sintesi, gli accertamenti
pretorili secondo cui l’appellante non ha dimostrato l’abusività della disdetta
del contratto di lavoro di cui al doc. A devono essere confermati, considerato
anche l’ampio potere di apprezzamento di cui disponeva il primo giudice. Per
tale motivo, non è necessario esaminare le argomentazioni dell’appellante
riguardanti i criteri per la fissazione di una relativa indennità.
12.
Sul tema del risarcimento del
danno e del torto morale, il Pretore aggiunto ha rilevato che i fatti indicati
dall’attrice (ossia che la controparte le avrebbe impedito di esercitare la sua attività nel corso del
periodo di disdetta, avrebbe riferito alla cassa disoccupazione dei fatti
errati e lesivi della sua personalità, avrebbe indebitamente omesso di
rilasciarle il certificato di lavoro richiesto e rifiutato di continuare a
titolo individuale l’assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso
di malattia) non costituiscono violazioni
dell’art. 328 CO e che in ogni caso quanto dichiarato dalla convenuta alla
Cassa di disoccupazione è conforme alle risultanze istruttorie. Il primo
giudice ha altresì evidenziato che l’attrice, gravata dell’onere della prova,
non ha né allegato, né tantomeno dimostrato, in cosa consisterebbe il danno
economico e il torto morale.
Ove l’appellante sostiene che la sua personalità è
stata violata non solo a causa del comportamento della controparte dopo la disdetta,
ma anche a causa della disdetta stessa, e che il primo giudice non ha esaminato
tale argomentazione, la censura non merita accoglimento. Il Pretore aggiunto ha
spiegato perché la disdetta non può essere considerata abusiva e perché ha
negato la sussistenza di violazioni della personalità (consid. 7.1 seg. dell’impugnato
giudizio, ai quali si rinvia), e tali accertamenti sono stati qui confermati. Non
risultando i motivi della disdetta indicati dalla convenuta nel doc. L abusivi
o pretestuosi, non si può nemmeno ammettere che essa abbia fornito alla Cassa
di disoccupazione informazioni false, né da tale comunicazione si può dedurre
che essa abbia inammissibilmente diffuso, tantomeno su larga scala, discredito
ai danni dell’attrice, pregiudicando così il suo avvenire economico, per cui
anche le relative censure appellatorie sono infondate. Non avendo l’appellante
sostanziato né dimostrato come e perché la controparte le abbia indebitamente
causato un danno e una grave sofferenza morale, le ulteriori argomentazioni
relative alla quantificazione di tale danno non devono essere esaminate, in
quanto ininfluenti per l’esito del giudizio.
13.
L’appellante critica il primo
giudice per avere accertato il suo diritto a ricevere un compenso solamente in
relazione a un articolo (doc. 17.1), quando a suo modo di vedere tale compenso
sarebbe dovuto per altri tre articoli e per una rubrica cancellata.
Le argomentazioni secondo cui l’articolo su __________
(doc. 18.1) non ha violato alcuna inesistente istruzione e secondo cui un pezzo
simile su __________ è stato in passato pubblicato senza riserve e pagato (v.
plico doc. E) non costituiscono una valida censura sufficientemente motivata e
confrontata con gli accertamenti pretorili di cui al consid. 9.2 della
decisione impugnata (a cui si rinvia), bensì una semplice contrapposizione di
una propria tesi, pure infondata per il tenore dell’articolo, palesemente
offensivo e in contrasto con le istruzioni ricevute. Parimenti, avendo il
Pretore aggiunto evidenziato come il pezzo relativo alla nuova legge sulla
radio televisione (doc. 19.1) esulasse dal compito affidato all’attrice
(critica di programmi televisivi), l’appellante non vi oppone una valida
censura quando osserva genericamente che esso non era contrario ad alcuna
istruzione, che era conforme alla critica televisiva e che in passato alcuni
suoi pezzi con contenuti politici erano stati pubblicati. L’appellante muove le
stesse irricevibili contestazioni anche in relazione a un articolo riferito al
“__________” (ritenuto che dal doc. OOO1 si evince unicamente che l’attrice
prospettava la redazione di un articolo riferito non tanto alla critica
televisiva, quanto piuttosto agli indici di ascolto). Inoltre, con riferimento
a questa pretesa e a quella derivante dall’annullamento di una rubrica (doc. S
e U), l’appellante non si confronta neppure con l’accertamento pretorile
secondo cui essa non ha dimostrato di avere redatto e inviato alla redazione tali
pezzi (consid. 9.3, a cui si rinvia). Anche sotto questo aspetto, le censure
appellatorie sono irricevibili, per cui la decisione pretorile resiste alla
critica.
14.
L’appellante muove delle
contestazioni anche in relazione al contenuto dell’attestato di lavoro sancito
dal Pretore aggiunto. Laddove tuttavia espone generiche considerazioni
relativamente alla frase “lascia la convenuta libera da ogni impegno”
senza trarne delle conclusioni o esporre il pregiudizio che tale frase le
causerebbe, la censura è irricevibile per carenza di motivazione. L’appellante
nel seguito modifica la sua richiesta, nel senso che postula il rilascio di un
certificato parziale ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO, ovvero che non si
pronunci sulle sue prestazioni e la sua condotta, chiedendo conseguentemente di
mantenere solo il primo paragrafo del testo deciso dal Pretore aggiunto, e
subordinatamente dichiara di rinunciare al certificato. __________ __________
da parte sua non si oppone sufficientemente a tale richiesta, concentrandosi
piuttosto sul contenuto dell’attestato in relazione alla condotta dell’ex-collaboratrice
(ritenuto a più riprese scorretto), e osservando unicamente di avere già
proposto, con le sue osservazioni del 2 febbraio 2016, la consegna alla
controparte di un attestato parziale (v. doc. 20). In considerazione di ciò,
equivalendo l’attestato di lavoro parziale a un minus rispetto
all’attestato completo (v. IICCA del 24 novembre 2006, inc. 12.2005.160,
consid. 4) e potendo dunque la richiesta dell’appellante essere considerata
quale un’ammissibile limitazione dell’azione (art. 227 cpv. 3 e 317 CPC), essa
può dunque essere accolta, con la precisazione che oltre al primo paragrafo
devono essere mantenuti anche il terzo e il quarto, non debitamente contestati
con l’appello.
15.
In conclusione, la richiesta
di limitazione dell’azione di AP 1 dev’essere accolta ai sensi del considerando
precedente. Per il resto, l’appello è respinto, nella misura in cui ricevibile,
per cui l’appellante dev’essere considerata integralmente soccombente.
In merito all’appello incidentale della convenuta
16.
Con appello incidentale 7
febbraio 2019, integralmente contestato da AP 1 con risposta 13 marzo 2019, la AO
1.
ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere
anche la pretesa attorea di fr. 400.- relativa all’articolo di cui al doc. 17.1
e modificare alcune frasi del certificato di lavoro (“Ha svolto i suoi
compiti con impegno e competenza” e “Lascia l’azienda libera da ogni
impegno”), rimuovendo dunque le parole “sempre” e “onestà” e
sostituendo “convenuta” con “azienda”, contestando altresì la
quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede.
17.
Per quanto riguarda
l’attestato di lavoro, la richiesta di modifica dell’appellante è stata accolta
(v. consid. 14). Dovendo l’appellante incidentale rilasciare un attestato
parziale, le sue contestazioni relative al contenuto del secondo paragrafo, e
dunque alla condotta della controparte, sono dunque diventate prive d’oggetto.
Può invece essere accolta la sua richiesta di sostituire, nel terzo paragrafo,
la parola “convenuta” con la parola “azienda”, più idonea al
contenuto di un attestato di lavoro.
18.
Quanto all’articolo (doc.
17.1), il Pretore aggiunto ha osservato che esso è stato rifiutato a torto
poiché era conforme alle direttive della rubrica “__________” e poiché la frase
contestata dalla datrice di lavoro (“…per raccogliere ascolti ci vuole poco: basta uno stalentato impegnato
a fare di tutto per piacere agli altri”) non
presentava riferimenti a __________, neppure menzionato nel testo in questione,
ritenuto che la redazione avrebbe dovuto al massimo imporre una modifica
(stralcio della frase) e non respingere l’intero pezzo.
18.1
__________ __________ si oppone, evidenziando come la
presentazione di questo articolo costituisse una mancanza di rispetto e
un’ennesima provocazione nei confronti della redazione. Difatti, esso ricalcava
un precedente articolo presentato in due successive versioni dalla controparte
(doc. 13.2 e 13.3), ripetutamente bocciate poiché contenenti provocazioni nei confronti
di __________ e della __________, ed è da collegare a un ulteriore articolo che
l’attrice aveva proposto, senza successo, a un’altra testata (doc. 13.1) e che
le è stato in seguito trasmesso da terzi. Malgrado ciò, la collaboratrice dopo
la disdetta ha nuovamente ripresentato il pezzo quasi identico di cui al doc.
17.1, nel quale la stoccata riferita a __________ era ancora contenuta.
Trattasi dunque, a suo modo di vedere, di un comportamento che non dev’essere
tutelato.
18.2
Ora, a differenza dell’articolo di cui al doc. 13.1,
mai presentato ad __________ e mai pubblicato altrove, l’articolo di cui al
doc. 13.2 non presentava alcuna menzione esplicita relativa a __________. Esso
prendeva nondimeno spunto dal doc. 13.1 quando asseriva che “per accedere
alla conduzione in video bisognerebbe prima aver dimostrato una
predisposizione. Se non c’è predisposizione, o se la predisposizione è altra,
allora siamo nel campo della predestinazione”, per poi rafforzare il
concetto affermando che “per fare ascolti ci vuole poco: basta uno
stalentato impegnato a fare di tutto per piacere agli altri”. Considerando
il doc. 13.1 e le frasi appena citate nel loro insieme, la redazione del
settimanale ha chiesto alla collaboratrice di modificare il pezzo, ciò che ha
portato alla seconda versione di cui al doc. 13.2, priva delle frasi appena
citate ma respinto per un’ulteriore frecciata, siccome asseriva che il critico
televisivo __________ è stato “censurato da un quotidiano locale per
manifesta intelligenza”. Il pezzo di cui al doc. 17.1 riprende i contenuti
dei doc. 13.2 e 13.3, ma è privo delle frasi summenzionate, se non la seconda.
Da una parte, si riesce a comprendere perché la redazione abbia inteso questa
frase come una provocazione. Dall’altra, l’accertamento pretorile secondo cui quest’unica
frase di per sé non basta per ammettere attacchi concreti alla persona di __________
è condivisibile, considerata la sua genericità, il tempo trascorso dalla
pubblicazione del doc. J (sette mesi) e l’assenza della frase relativa alla
predestinazione, che più di tutte poteva alludere a una raccomandazione e
dunque richiamare alla memoria di un lettore medio l’articolo doc. J. In
siffatte circostanze, considerato l’ampio potere di apprezzamento di cui godeva
il primo giudice, il suo accertamento può essere confermato, con conseguente
reiezione della censura di __________.
19.
L’appellante incidentale contesta
altresì il dispositivo pretorile relativo alle spese giudiziarie, chiedendo che
alla controparte, malgrado la gratuità della procedura (art. 114 lett. c CPC),
vengano addossate le spese
processuali per malafede e temerarietà (art. 115 CPC), avendo essa assunto nel
corso della procedura giudiziaria un comportamento dilatorio, caratterizzato da
un’eccessiva produzione di scritti, documenti, istanze di produzione di nuovi
fatti e mezzi di prova e dalla richiesta di moltissimi testimoni, contestando
pure i fatti più evidenti. In considerazione di ciò, chiede altresì che
l’importo a lei riconosciuto a titolo di ripetibili sia aumentato (e meglio
stabilito “per una somma multipla di quell’importo, per tenere adeguatamente
conto dell’impegno richiesto”, v. appello incidentale, p. 27). Con la
risposta all’appello incidentale AP 1, oltre a opporsi alla richiesta della
parte avversa, sostiene che sia l’appello incidentale della controparte a
essere temerario, postulando che le vengano addossate spese processuali di
seconda sede a tal riguardo.
19.1
La richiesta dell’appellante incidentale relativa
alle spese processuali di prima sede dev’essere dichiarata inammissibile per
mancanza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), non
riguardando la questione i suoi interessi personali, bensì i rapporti fra la
controparte e lo Stato. Peraltro, i fatti riferiti dall’appellante incidentale
non sono sufficienti per ammettere malafede o temerarietà della parte avversa, tenuto
pure conto del diritto dell’attrice di approfondire le proprie tesi in giudizio
e avanzare le proprie richieste avvalendosi di tutti i mezzi resi disponibili
dal Codice procedurale. Lo stesso discorso vale per l’analoga richiesta
dell’appellante principale riferita all’appello incidentale, irricevibile e
comunque da respingere nel merito.
19.2
Quanto alla richiesta dell’appellante incidentale di
aumentare le ripetibili a lei assegnate dal primo giudice, per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in
appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se
gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa
applicabile (IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215/216, consid. 9.3). Nel
caso concreto, l’appellante incidentale non contesta il valore litigioso
stabilito nell’impugnata decisione (fr. 27'000.-), né le relative percentuali
di soccombenza (95% attrice, 5% convenuta), né sostiene che il primo giudice
non si sia attenuto ai limiti tariffali, che comunque nel concreto risultano
rispettati. L’appellante incidentale nemmeno formula una censura
sufficientemente motivata quando osserva genericamente che l’importo
assegnatole dovrebbe essere moltiplicato. Essa non indica difatti per quali
motivi la cifra stabilita dal Pretore aggiunto risulterebbe erronea e non
quantifica la cifra che a suo dire le sarebbe spettata, evidenziando nei
dettagli la sua attività processuale e il relativo dispendio orario. Ne
discende che la censura è irricevibile, e che la sentenza di primo grado
dev’essere confermata anche su questo aspetto.
20.
In definitiva, l’appello
incidentale dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile,
con conseguente conferma della decisione pretorile.
Sulle spese giudiziarie
21.
Nelle controversie derivanti
da un rapporto di lavoro, fino a un valore litigioso di fr. 30'000.-, non
vengono addossate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC).
Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv.
1.
e cpv. 2 lett. a e 13 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, seguono
la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC). Quelle inerenti
all’appello principale sono calcolate su un valore litigioso di fr. 27'000.-,
mentre quelle relative all’appello incidentale su un valore di fr. 2'400.-.
Questi importi sono determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC e il RTar
decide:
I. L’istanza di mutazione (limitazione) dell’azione 7
gennaio 2019 di AP 1 e la relativa mutata domanda sono accolte ai sensi dei
considerandi. Per il resto, l’appello 7 gennaio 2019 è respinto, nella
misura in cui è ricevibile.
§ Di conseguenza, la decisione pretorile 21 novembre
2018.
è così riformata:
1.
Invariato.
1.1
Invariato.
1.2
La __________
è condannata a rilasciare ad __________ un attestato di lavoro avente il
seguente tenore:
“La signora __________,
nata il __________, è stata collaboratrice di __________, settimanale edito
dalla __________, dal 1° marzo 2007 al 30 giugno 2015, in qualità di
giornalista. Prima come inviata alle capitali della moda (Milano e Parigi in
particolare), dove ha raccolto le tendenze e intervistato i protagonisti; poi –
dal 2010 – come critica televisiva, autrice di analisi sui dati d’ascolto (in
collaborazione con __________ e ____________________) e curatrice delle
interviste ai personaggi della tv (locali, nazionali e internazionali).
Lascia
l’azienda libera da ogni impegno, ad eccezione del riserbo professionale.
Formuliamo i
migliori auguri per l’avvenire”.
2.
Invariato.
3.
Invariato.
4.
Invariato.
II. Per la procedura d’appello non si prelevano
spese processuali. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili di
seconda sede.
III. L’appello incidentale 7 febbraio 2019 della AO 1
è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
IV. Per la procedura d’appello incidentale non si prelevano spese
processuali. La AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 600.- per ripetibili di seconda sede.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).