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Decisione

12.2019.3

Contratto di lavoro, abusività della disdetta, certificato di lavoro

13 marzo 2020Italiano48 min

non avrebbe seguito le istruzioni del responsabile della redazione (doc. L). Con

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.3

Lugano

13 marzo 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. SE.2015.390

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 5

novembre 2015 da

AP

1

patrocinata dall’ PA 1

contro

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2'000.-

oltre accessori a

titolo di salario lordo, fr. 13'000.- oltre accessori a titolo

d’indennità per disdetta abusiva

del contratto di lavoro, fr. 5'000.- (importo poi aumentato a fr.

10'000.-) a titolo di

risarcimento del danno e del torto morale e al rilascio di un certificato

di lavoro completo

ex art. 330a cpv. 1 CO che desse atto della qualità

del suo lavoro e del suo

comportamento corretto;

richieste avversate dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con

decisione 21

novembre 2018 ha parzialmente accolto riconoscendo all’attrice di

fr. 400.- lordi oltre

interessi del 5% dal 16 marzo 2015 e determinando il

contenuto del certificato di lavoro

completo da rilasciarle;

appellanti entrambe le parti:

l’attrice, che con appello 7 gennaio 2019 ha chiesto la

riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue pretese

pecuniarie e modificare il

contenuto del certificato di lavoro da rilasciarle, dichiarando

subordinatamente di

rinunciare all’attestato e protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

la convenuta, che con risposta e appello incidentale 7

febbraio 2019 ha postulato, oltre

che la reiezione del gravame della controparte, la riforma della

decisione pretorile nel

senso di respingere anche la pretesa attorea di fr. 400.- e

modificare il tenore del

certificato di lavoro da rilasciare alla controparte, pure con

protesta di spese e ripetibili

di entrambe le sedi;

vista la risposta all’appello incidentale 13 marzo 2019

dell’appellante principale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

AP 1 ha lavorato alle dipendenze della AO 1 (qui di seguito: “__________”)

dal mese di marzo 2007, quale giornalista del settimanale “__________” (doc. 2,

doc. 3). Essa è stata assunta quale collaboratrice esterna, e si è dapprima

occupata di moda, costume, arte e interviste, mentre dal gennaio 2010 è stata

incaricata di curare la rubrica settimanale di critica televisiva “__________”

e di realizzare interviste a pagina intera a personaggi di spicco (doc. C),

venendo retribuita con un importo fisso (da ultimo fr. 400.-) per ogni articolo

pubblicato.

B.

Con raccomandata 6 marzo 2015 la datrice di lavoro ha

comunicato alla dipendente la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 30

giugno 2015 (doc. A), per poi precisare, con scritto 18 marzo 2015, i motivi

del licenziamento, ovvero che quest’ultima in svariate occasioni non si sarebbe

attenuta ai limiti della rubrica “__________” e, nonostante ripetuti richiami,

non avrebbe seguito le istruzioni del responsabile della redazione (doc. L). Con

scritto 13 aprile 2015 la dipendente si è opposta alla disdetta, definendola

abusiva (doc. S).

C.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con

petizione 5 novembre 2015 AP 1 ha convenuto AO 1innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 1, postulandone la condanna al pagamento di fr.

2'000.- oltre accessori a titolo di salario lordo per quattro articoli rifiutati

e una rubrica a torto annullata durante il periodo di disdetta, di fr. 13'000.-

oltre accessori a titolo d’indennità per disdetta abusiva (art. 336 seg. CO), di

fr. 5'000.- a titolo di risarcimento del danno e del torto morale, e al

rilascio di un certificato di lavoro completo ex art. 330a cpv. 1 CO che desse

atto della qualità del suo lavoro e del suo comportamento

corretto. Con riferimento all’indennità per disdetta abusiva, l’attrice ha

rilevato che essa è stata pronunciata a causa di divergenze sorte dopo la

pubblicazione, nella sua rubrica settimanale, di un articolo critico nei

confronti di __________ __________ nella sua veste di presentatore del

programma televisivo “__________” (la cui famiglia sarebbe vicina alla convenuta

e in particolare al suo direttore __________ E__________), e la pubblicazione

di un’intervista a pagina intera al direttore __________ contenente opinioni

critiche sul __________, pure avente legami con la convenuta. Quanto al

risarcimento del danno e del torto morale, l’attrice ha sostenuto che la

controparte avrebbe gravemente e ripetutamente violato la sua

personalità (art. 328 CO).

D.

Con osservazioni 2 febbraio 2016 la convenuta si è opposta alla

petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando che la disdetta è stata

pronunciata siccome la giornalista in svariate occasioni non si è attenuta alle

istruzioni ricevute e ai limiti contenutistici della sua rubrica, profondendosi

in particolare in attacchi personali e commenti politici fuori luogo e

ricevendo numerosi richiami e avvertimenti sul possibile licenziamento. Per tali

motivi essa ha rifiutato tre (e non quattro) articoli durante il periodo di

disdetta, mentre un altro è stato annullato, prima ancora di richiederlo, per

motivi di spazio. La convenuta ha pure contestato di avere violato la

personalità dell’attrice, rispettivamente ha rilevato di avere già predisposto

un attestato di lavoro (doc. 20), non potendo però in esso dare atto del

comportamento corretto della collaboratrice.

E.

In occasione dell’udienza di dibattimento del 23 febbraio 2016,

l’attrice ha prodotto un allegato di replica con cui ha ulteriormente sostanziato

le proprie posizioni e ha indicato l’auspicato contenuto del certificato di

lavoro richiesto (attestante in particolare che “La signora __________ ha

sempre mantenuto un comportamento corretto verso i suoi superiori e colleghi di

redazione, e ha sempre svolto i suoi compiti con impegno, competenza e onestà”),

scritto al quale la convenuta ha ribattuto con duplica 18 marzo 2016,

riconfermandosi nelle proprie posizioni e contestando quelle avverse.

F.

Esperita l’istruttoria, in sede di udienza del 12 marzo 2018 si sono

svolte le arringhe finali con produzione di memoriali scritti conclusivi di

entrambe le parti. In tale occasione l’attrice ha aumentato a fr. 10'000.- la

sua pretesa di risarcimento del danno e del torto morale.

G. Con

decisione 21 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 400.- oltre

interessi del 5% dal 16 marzo 2015 quale retribuzione lorda per

un articolo da lei redatto e a torto non pubblicato, e a rilasciarle un

attestato di lavoro completo dal seguente tenore:

“La signora __________, nata il __________, è stata

collaboratrice di __________, settimanale edito dalla __________, dal 1° marzo

2007 al 30 giugno 2015, in qualità di giornalista. Prima come inviata alle

capitali della moda (Milano e Parigi in particolare), dove ha raccolto le

tendenze e intervistato i protagonisti; poi – dal 2010 – come critica

televisiva, autrice di analisi sui dati d’ascolto (in collaborazione con __________)

e curatrice delle interviste ai personaggi della tv (locali, nazionali e

internazionali).

Ha sempre svolto i suoi compiti con impegno,

competenza e onestà. In taluni casi non si è attenuta alle direttive che le

erano state impartite dai suoi superiori e dunque il suo comportamento sul

posto di lavoro non è sempre stato ineccepibile.

Lascia la convenuta libera da ogni impegno, ad

eccezione del riserbo professionale.

Formuliamo i migliori auguri per l’avvenire”.

H.

Con atto di appello 7 gennaio 2019 l’attrice si

è aggravata contro tale giudizio postulandone la riforma nel senso di

accogliere integralmente le sue pretese pecuniarie e modificare il contenuto

del certificato di lavoro da rilasciarle, dichiarando subordinatamente di

rinunciare al certificato e protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

I.

Con risposta 7 febbraio 2019 la

convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, e ha

sollevato appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione pretorile

nel senso di respingere anche la pretesa attorea di fr. 400.-,

modificare alcune frasi del certificato di lavoro e il dispositivo sulle spese,

addossando alla controparte le spese processuali per malafede e temerarietà

(art. 115 CPC) e aumentando le ripetibili in suo favore.

J.

Con risposta all’appello incidentale 13 marzo 2019, l’appellante

principale si è opposta al gravame della controparte, postulandone l’integrale

reiezione e l’aggravio delle spese a carico della controparte.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). Sia l’appello principale, sia la risposta e appello incidentale, sia

la risposta all’appello incidentale sono tempestivi.

In merito all’appello principale dell’attrice

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Essa non può dunque limitarsi a proporre una propria

tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali,

esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa

nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena

l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non

contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a

critiche generiche non debitamente motivate, riprendendo apoditticamente tesi

già esposte in prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella

misura in cui rispetta i principi sopraindicati.

3.

Nell’impugnata decisione, il

Pretore aggiunto ha respinto la pretesa attorea di versamento di un’indennità

di fr. 13'000.- ai sensi dell’art. 336a CO siccome il licenziamento dell’attrice non può essere

considerato abusivo. Quest’ultima non ha difatti spiegato né tantomeno dimostrato,

malgrado l’onere della prova a lei incombente, quali diritti della sua

personalità siano stati gravemente violati nell’ambito del suo licenziamento,

in che modo e in quali circostanze. Piuttosto, giusta quanto emerso

dall’istruttoria, i motivi reali della disdetta sono quelli indicati dalla

convenuta e espressi nel doc. L, ovvero il mancato ossequio, malgrado numerosi

richiami, delle direttive impartite da __________ E__________ e __________ S__________

(rispettivamente direttore della convenuta e redattore responsabile del

settimanale) a partire dal 2012 relativamente alla rubrica “__________”, ovvero

di limitarsi alla critica del programma, evitare critiche personali e offensive,

evitare regolamenti di conti personali e non entrare in questioni politiche. Le

direttive e i richiami sono stati elencati dal Pretore aggiunto a p. 4-5

dell’impugnata sentenza sulla base dei documenti agli atti (doc. 4-8, 10, 12 e

14) e di quanto dichiarato dagli stessi __________ E__________ __________ S__________

nei loro interrogatori, da ritenere validi mezzi di prova richiesti e

implementati anche dalla stessa attrice. Il primo giudice ha poi citato gli

attacchi personali contenuti nell’articolo del 25 agosto 2014 su __________ __________

di cui al doc. J, e l’articolo del 2 marzo 2015 inerente alle programmazioni

elettorali __________ (doc. 15), dopo il quale è stata pronunciata la disdetta

(doc. 16). Il Pretore aggiunto ha altresì rimarcato che la lettura di questi

pezzi da parte del redattore responsabile non significa approvazione da parte

della convenuta, siccome il direttore di quest’ultima e superiore gerarchico ha

poi manifestato il suo disappunto con le

e-mail di cui ai doc. 10 e 16.

4.

L’appellante si oppone,

rilevando che il primo giudice avrebbe

erroneamente apprezzato i mezzi di prova agli atti, trascurando

l’alleggerimento dell’onere probatorio in suo favore a fronte delle difficoltà

nel portare la prova dell’abusività di una disdetta (potendo bastare

l’esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività verosimile,

rispettivamente la scarsa plausibilità o pretestuosità dei motivi invocati dal

datore di lavoro), e ignorando le prove da lei presentate, attestanti i reali

motivi del licenziamento. A suo modo di vedere, per le ragioni che verranno

esposte nel seguito della presente decisione, non vi sarebbero prove che

attestino la ricezione di istruzioni nella misura indicata dal primo giudice e

relative violazioni, quanto piuttosto elementi a sostegno del contrario. I

motivi invocati dalla datrice di lavoro sarebbero pretestuosi, evidenziando

piuttosto i riscontri istruttori il reale motivo che ha condotto al

licenziamento, ovvero la redazione di un articolo critico verso una persona

(rispettivamente una famiglia) intoccabile avente svariati legami con la

convenuta (doc. J). La disdetta sarebbe dunque abusiva e gravemente lesiva dei

suoi basilari diritti della personalità (art. 328 CO).

5.

In linea di principio,

un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle parti

liberamente, per qualsiasi causa rispettivamente senza causa, ossequiando

unicamente i termini di disdetta contrattuali o legali. Nell'art. 336 CO vengono per contro elencati

alcuni motivi che, se realizzati, non invalidano la disdetta ma la

caratterizzano come abusiva, con possibile conseguenza risarcitoria a carico di

chi la pronuncia (DTF 125 III 70, consid. 2a). Per costanti dottrina e

giurisprudenza, questa elencazione è esemplificativa e non esaustiva e serve

quindi a concretizzare il principio generale della buona fede e del divieto

d'abuso, offrendo i parametri di valutazione di ogni altra fattispecie affinché

senso e scopo della norma vengano rispettati. In generale, per essere abusiva,

la disdetta deve fondarsi su un motivo riprovevole secondo i canoni sociali di valutazione, ovvero nel

senso di un abuso della libertà accordata alle parti. In tal senso, possono essere abusive le disdette

fondate essenzialmente sulla persona del lavoratore, ma non quelle fondate su circostanze

oggettive quali motivi economici, divergenze concernenti l'organizzazione

aziendale, l'impostazione del lavoro o la qualità del lavoro prestato, il

comportamento o il rispetto degli obblighi contrattuali e legali (IICCA del 2

maggio 2008, inc. 12.2007.166, consid. 6; Brühwiler,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., art. 336 CO, p. 330 seg.). Il primo giudice ha inoltre già esposto la

giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’abusività di una disdetta

per i modi in cui è pronunciata, oppure laddove data da un datore di lavoro che

ha violato in modo grave i diritti della personalità del lavoratore (consid.

7.1

dell’impugnato giudizio, al quale si rinvia). Per decidere se sono dati i

presupposti dell’art. 336 CO, il giudice deve individuare, secondo un ampio criterio di apprezzamento, il vero

motivo che sta alla base della disdetta. L'onere della prova circa la sua

abusività incombe al lavoratore licenziato (art. 8 CC). Viste tuttavia le

oggettive difficoltà nel portare tale prova, trattandosi di dimostrare la

natura della motivazione interiore di chi pronuncia la disdetta, dottrina e

giurisprudenza sono concordi nel non esigere una prova assoluta, bastando al

proposito l'esistenza di indizi convergenti tali da rendere l’abusività

altamente verosimile, rispettivamente tali da far apparire non reali i motivi

avanzati dal datore di lavoro (DTF 130 III 699, consid. 4.1; IICCA del 1°

ottobre 2015, inc. 12.2013.199, consid. 5).

6.

L’appellante contesta

innanzitutto il valore di svariate prove che il Pretore aggiunto ha posto alla

base della propria decisione.

6.1

Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe

errato ad attribuire peso probatorio agli interrogatori di __________ E__________

e __________ S__________ (quando una deposizione avrebbe avuto maggior valore),

che non sarebbero mezzi di prova, ma al massimo indizi soggettivi e allegazioni

di evidente parzialità, connotati inoltre da contraddizioni palesi che lei

stessa si attendeva (motivo per il quale ha richiesto i suddetti interrogatori).

Le loro dichiarazioni inoltre non avrebbero alcun valore probatorio nella

misura in cui sono riferite a fatti non percepiti direttamente, a deduzioni,

giudizi o valutazioni. In particolare, __________ E__________ non ha mai

lavorato a __________ nella redazione del settimanale, non ne seguiva

l’attività e non ha mai avuto contatti diretti con lei, per cui non può

riferire in merito al suo lavoro e ai suoi rapporti professionali con la redazione.

6.2

La censura non può essere seguita. Innanzitutto le

dichiarazioni che una parte fa a proprio favore, sia nella forma dell’interrogatorio, sia in quella

della deposizione, sono dei mezzi di prova previsti dalla legge (art. 168 cpv.

1.

lit. f CPC), pur avendo un valore

probatorio molto limitato e dovendo quindi essere suffragate da ulteriori

elementi (v. DTF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018, consid. 4.2.2). Esse vanno dunque

inserite nell’opportuno contesto, e meglio poste a confronto con le circostanze

del caso concreto, con le allegazioni e le contestazioni delle parti e con le

altre risultanze istruttorie. Detto questo, il giudice apprezza liberamente i

mezzi di prova, valutandoli nel loro insieme (art. 157 CPC). Non si può dunque

negare a priori il peso probatorio dei suddetti interrogatori, ritenuto che nel

prosieguo della presente decisione si esaminerà il loro contenuto e la loro

congruenza con le ulteriori prove agli atti. L’appellante inoltre non spiega da

quali palesi contraddizioni essi sarebbero viziati, venendo meno al proprio

onere di motivazione, per cui la censura è in parte irricevibile (art. 310 e

311.

CPC). Quanto all’asserita debolezza di dichiarazioni relative a fatti non

percepiti direttamente, l’appellante si riferisce unicamente a __________ E__________,

ma la censura non può essere accolta: svariati riscontri agli atti confermano

il suo coinvolgimento con il settimanale, non solo nella sua qualità formale di

direttore, ma anche concretamente, tramite contatti regolari, colloqui, controlli,

formulazione di proposte, suggerimenti e critiche (v. audizione di __________ Z__________,

verbale del 26 aprile 2017, p. 4; audizione di __________ M__________, verbale

del 27 aprile 2017, p. 4-5; interrogatorio di __________ S__________, verbale

del 1° febbraio 2017, p. 2-3; interrogatorio di __________ E__________, verbale

del 23 gennaio 2017, p. 2-3), per cui le sue dichiarazioni sono senz’altro da

prendere in considerazione.

6.3

L’appellante sostiene altresì che i documenti citati dal primo giudice non avrebbero

piena forza probatoria e non potrebbero dunque confermare gli interrogatori di

cui sopra. Trattasi a suo modo di vedere di e-mail (doc. 4-6, 8, 10, 12 e 14)

già di per sé meno attendibili di altri documenti cartacei e comunque contestate

in prima sede ai sensi dell’art. 178 CPC, ove aveva evidenziato che

un’ulteriore e-mail del 25 agosto 2014 prodotta in causa dalla convenuta è

stata modificata, circostanza che il primo giudice a torto non ha ritenuto

sufficiente per mettere in dubbio l’autenticità delle altre comunicazioni (v.

ordinanza del 12 dicembre 2017). Quanto al doc. 7 (ovvero una lettera che __________

S__________ le avrebbe trasmesso), essa non l’avrebbe mai ricevuto, essendo

soltanto il caporedattore a sostenere ciò.

6.4

Anche queste censure sono irricevibili per carenza

di motivazione, rispettivamente sono infondate nel merito. Il Pretore aggiunto nell’ordinanza

12.

dicembre 2017 ha infatti rilevato che le citate e-mail sono formalmente e

apparentemente corrette (di qui la presunzione di fatto circa la loro

autenticità) e che l’attrice non ha sostanziato concreti motivi a sostegno del

contrario, non potendo bastare il fatto che una singola e-mail prodotta in

edizione dalla convenuta abbia subito qualche piccola e insignificante modifica

nella copia trasmessa a un terzo. L’appellante si limita a opporre a tale

accertamento una propria personale opinione, ancora una volta senza mettere

sufficientemente in discussione i citati documenti. Quanto al doc. 7, il

caporedattore __________ S__________ ha dichiarato nel suo interrogatorio di

averglielo trasmesso, e altri due redattori, ovvero __________ Z__________ e __________ M__________, hanno

confermato nella loro audizione di averlo a suo tempo letto, rispettivamente di

averne ricevuto copia, e che l’intenzione del caporedattore era di spedirlo

all’attrice (verbale del 26 aprile 2017, p. 2 e 6; verbale del 27 aprile 2017,

p. 2). Ne discende che, in mancanza di sufficienti contestazioni, si deve

ammettere anche l’autenticità del doc. 7 e la sua trasmissione all’attrice.

7.

L’appellante critica

il primo giudice per aver accertato l’esistenza di istruzioni di __________ S__________

e di __________ E__________ sin dal 2012.

7.1

A suo dire, l’unica persona autorizzata a

impartirle delle istruzioni era __________ S__________, quale direttore del

giornale dotato di un’ampia autonomia decisionale e incaricato del controllo

dei giornalisti, della supervisione del loro lavoro e degli articoli da

pubblicare, e non __________ E__________, nemmeno attivo in redazione, di

professione ingegnere e non qualificabile quale direttore, bensì quale editore

(laddove secondo quanto stabilito dal Consiglio svizzero della stampa,

l’intervento diretto dell’editore nella parte redazionale di un giornale è

escluso).

7.2

La censura non può essere seguita. In primo luogo,

il ruolo della convenuta e dei suoi

organi non può essere ridotto a quello di semplice editore. Il Pretore aggiunto

ha difatti già specificato che il settimanale costituisce il suo organo

ufficiale di informazione (v. doc. 3, art. 68), questione con la quale

l’appellante non si confronta. Ne deriva un’identificazione fra l’editore e il

settimanale, rispettivamente i suoi contenuti (v. doc. 5 e 10; teste __________

M__________, verbale del 27 aprile 2017, p. 5; interrogatorio di __________ S__________,

verbale del 1° febbraio 2017, p. 2; interrogatorio di __________ E__________, verbale

23.

gennaio 2017, p. 2-3), per cui nella fattispecie la definizione di una linea

aziendale e di direttive nell’interesse della società appare del tutto

legittima. Non si vede dunque perché __________ E__________, che risulta direttore

della convenuta e del settimanale __________ e gerarchicamente superiore al caporedattore

(v. doc. 2, 5 e 21; audizione di __________ Z__________, verbale del 26 aprile

2017, p. 4-5; audizione di __________ M__________, verbale del 27 aprile 2017,

p. 4-5; interrogatorio di __________ E__________, verbale 23 gennaio 2017, p.

2-3; interrogatorio di __________ S__________, verbale del 1° febbraio 2017, p.

1-3) e che come detto era coinvolto nella gestione del settimanale (v. sopra,

consid. 6.2) non potesse impartire delle istruzioni alla redazione. La

decisione pretorile resiste pertanto alla critica su questo punto.

7.3

A

dire dell’appellante, non vi sarebbero prove che attestino la ricezione di

istruzioni, né al momento dell’avvio della rubrica “__________”, né nel 2012.

Ciò sarebbe smentito da diverse prove agli atti, attestanti piuttosto che, fino

alla pubblicazione del pezzo su __________ ____________________ nel 2014 (doc.

J), non le era stata impartita alcuna istruzione e godeva della libertà di

critica. Le sarebbero dunque state imposte delle limitazioni soltanto

successivamente a tale articolo.

7.4

Il semplice fatto che __________ S__________ e

__________ E__________ abbiano osservato che la critica ai programmi televisivi

e ai loro conduttori era consentita, e che __________ Z__________ abbia

confermato che non vi erano preclusioni in tal senso, non è atto a rimettere in

discussione il giudizio pretorile, contrariamente a quanto sostiene

l’appellante. In primo luogo, __________ Z__________ ha semplicemente riferito

di non conoscere quali fossero le

direttive per la rubrica “__________” e di supporre che fossero quelle

normalmente accettate per la critica, ovvero che fosse verificabile, oggettiva,

corretta e veritiera (verbale del 26 aprile 2017, p. 5). In secondo luogo è pacifico che l’attrice potesse, e anzi fosse

stata espressamente incaricata di occuparsi della critica televisiva (che

comprendeva pure la critica ai relativi conduttori). Le istruzioni accertate dal

primo giudice erano piuttosto volte a impedire che tali critiche trascendessero

in attacchi personali, commenti offensivi o esternazioni politiche. L’appellante

nemmeno può essere seguita quando sostiene che l’assenza di istruzioni sarebbe

attestata dall’approvazione e successiva pubblicazione, nel corso degli anni,

di ben 290 articoli da lei redatti (contenenti anche critiche o questioni

politiche, v. doc. E) e dagli apprezzamenti da essa ricevuti per quei pezzi, né

quando sostiene che la ricezione di istruzioni solo dal 2014 sarebbe dimostrata

dal doc. 14 e dallo sms ivi contenuto del

24.

ottobre 2014. Dai riscontri

agli atti, tali istruzioni e la loro comunicazione all’attrice sin dal 2012

(talvolta preventivamente, talvolta a posteriori dopo la pubblicazione di un

articolo) emergono chiaramente. Lo confermano non solo gli interrogatori di __________

E__________ (verbale del 23 gennaio 2017,

p. 3) e di __________ S__________ (verbale del 1° febbraio 2017, p. 4-6 e verbale del 9 maggio 2017, p. 1 seg. e 7-8),

ma anche i doc. 4-8, 10, 12 e 14 già citati dal Pretore aggiunto. In

particolare, il caporedattore ha dichiarato che i paletti posti all’attrice si

sono cristallizzati con il tempo e che “all’inizio le veniva concessa più

libertà, ma quando ci siamo accorti che lei ne approfittava per regolare sue

questioni personali le sono stati posti dei limiti più stretti” (verbale 9

maggio 2017, p. 7-8). Con il doc. P, ovvero un’email del 24 ottobre 2014 della

redazione del settimanale, i suddetti limiti sono stati (temporaneamente)

aumentati, nel senso che all’attrice è stato pure indicato di non presentare

più pezzi riferiti alla televisione locale o nazionale, e ciò in ragione

dell’assenza del caporedattore per vacanze e del mancato ossequio alla promessa

fatta a quest’ultimo prima della sua partenza, ovvero di non inserire stoccate

a __________ nei suoi articoli (doc. 13.1 e 13.2, v. anche interrogatorio di __________

S__________, verbale del 9 maggio 2017, p. 4-5 e audizione di __________ Z__________,

verbale del 26 aprile 2017, p. 3-4 e 9).

7.5

L’appellante rileva che le istruzioni devono

rispettare il contratto, la personalità del lavoratore e la buona fede, e che

il diritto del datore di lavoro di impartire tali istruzioni è limitato quando

la prestazione del lavoratore richiede una certa creatività. La censura è

tuttavia irricevibile per carente motivazione e carente confronto con il

giudizio pretorile, poiché l’appellante non si riferisce concretamente alle

direttive qui in esame, spiegando perché esse sarebbero ingiustificate. Ad ogni

modo, non si vede perché la convenuta non potesse nel caso concreto richiedere

alla sua collaboratrice esterna di redigere articoli solo relativamente a

determinati temi, o di mantenere la sua critica a livelli moderati e non offensivi,

considerate anche le peculiarità del giornale (v. sopra. consid. 7.2) e gli

interessi della convenuta, laddove il caporedattore ha osservato che, quale

filosofia, __________ __________ e il settimanale __________ non volevano

scontentare i propri consumatori e desideravano una linea editoriale moderata, poco

profilata e polarizzata, ciò che era anche noto alla giornalista (v. verbale

del 1° febbraio 2017, p. 2 e doc. 5). Anche quando quest’ultima sostiene che una

delle contestate istruzioni di __________ S__________, ovvero di “evitare

regolamenti di questioni personali”, sarebbe del tutto impraticabile,

essendo tale comportamento indistinguibile dall’espressione di una semplice

opinione, la censura non è atta a mutare l’impugnato giudizio, poiché dai

riscontri agli atti è evidente che il direttore e il caporedattore le avessero

chiesto di evitare in particolare di approfittare dei propri articoli per

inserirvi degli attacchi a persone con cui in passato aveva notoriamente avuto

degli screzi, citandone persino i nomi (v. doc. 4 e 7), ciò che in ogni caso si

inseriva nel più ampio divieto di effettuare attacchi personali invece di

limitarsi alla semplice critica del programma televisivo e della sua

conduzione.

8.

L’appellante critica altresì

il Pretore aggiunto per avere ammesso la violazione, da parte sua, delle

istruzioni impartite e per avere ritenuto tali violazioni quali motivo del

licenziamento. Essa sottolinea che i documenti agli atti attestano la sua

disponibilità a modificare i propri articoli, come è accaduto in svariate

occasioni (v. ad esempio il doc. MMMM), che essi erano soggetti al controllo e

approvazione del caporedattore e che tutti (tranne forse uno) sono stati

pubblicati, ciò che dimostra la loro conformità e idoneità, ritenuto pure che

altri suoi articoli passati (v. plico doc. E) o articoli scritti da __________

G__________ (doc. HHH) conterrebbero delle critiche ben più pesanti di quelle

ora a lei contestate. Rileva altresì che numerosi documenti agli atti

dimostrano l’apprezzamento del caporedattore, di colleghi giornalisti e di

lettori per i suoi articoli, rispettivamente che il caporedattore l’ha spesso

ringraziata per l’ottimo lavoro svolto e ha anche preso le sue difese (doc. 5,

H, OO, AAA, BBB e altri).

In particolare, l’articolo di

cui al doc. J su __________ non costituirebbe una violazione di istruzioni, mai

ricevute sino a quel momento, e sarebbe conforme alla sua libertà di opinione e

alle regole universali della critica televisiva e della satira dei personaggi

pubblici, critiche già espresse in passato anche nei confronti della medesima

persona senza ricevere rimproveri di sorta. Il suddetto articolo è stato

approvato dal caporedattore e pubblicato (ritenuto che in caso di disaccordo

egli aveva il dovere di imporre delle modifiche), ed è stato da questi peraltro

apprezzato e difeso, come pure è stato apprezzato da numerosi lettori (v. doc.

DD, HH, SSS e TTT, e-mail del 26 agosto 2014 di cui al doc. 4 prodotto in

edizione dalla convenuta). A mente dell’appellante, esso nemmeno ha sconfinato

nell’attacco personale, non contiene offese, non riferisce fatti falsi, né

insinua che __________ ha ottenuto la conduzione del programma grazie a suo

padre.

Quanto all’articolo di cui al

doc. 15 relativo alla programmazione elettorale __________, il plico doc. E

dimostra come il tema politico potesse essere affrontato, mentre l’e-mail 2

marzo 2015 del caporedattore a __________ E__________ (v. doc. 6 prodotto in

edizione dalla convenuta) attesta che il primo non ritenesse l’articolo

problematico, esprimendo pure perplessità sul licenziamento deciso dal

direttore. Tutto ciò dimostrerebbe come i motivi invocati per il licenziamento

non siano plausibili né sufficientemente dimostrati, e che il licenziamento sia

stato un’imposizione per aver colpito __________ e la sua famiglia e per la

polemica che ne è derivata (v. anche doc. O, HH), tanto che poi al diretto

interessato è stato concesso un articolo riparatore (doc. N), e lo stesso __________

S__________ ha osservato che __________ E__________ è una persona vendicativa

(doc. M). La stessa controparte ha inoltre ammesso che già solo tale articolo

avrebbe giustificato un licenziamento in tronco, per cui secondo l’appellante

sarebbe dimostrato “che senza il pezzo Doc. J non vi sarebbe stato alcun

licenziamento” (p. 21 del gravame), considerato che se un motivo invocato è

abusivo e senza di esso il licenziamento non sarebbe stato pronunciato, allora

il licenziamento stesso è abusivo. Infine, l’appellante osserva che i documenti

citati dal primo giudice non attesterebbero violazioni, bensì un semplice

scambio di opinioni riferito a pochi articoli, e che il doc. 7 non avrebbe nulla a che vedere con i motivi della

disdetta invocati nel doc. L, bensì con un contrasto avuto sul posto di lavoro

con altre due collaboratrici (v. anche doc. 23).

8.1

Ora, nella fattispecie, le competenze e le capacità

dell’appellante quale giornalista non sono minimamente in discussione. È anche

vero ciò che sostiene l’appellante, ovvero che i suoi pezzi venivano

essenzialmente pubblicati, ciò che presupponeva l’approvazione del

caporedattore (mentre l’apprezzamento di uno o più lettori è nel concreto

irrilevante). Dalle risultanze agli atti emerge pure chiaramente la diversa

visione del caporedattore e del direttore del settimanale relativamente ai

limiti della critica consentita, laddove __________ S__________ ha in svariate

occasioni manifestato il suo apprezzamento per la critica incisiva e per i

commenti arguti e pungenti dell’attrice, mentre __________ E__________ ha

sempre desiderato un atteggiamento più moderato e prudente, anche in considerazione

delle caratteristiche del settimanale e degli interessi di __________ __________.

È tuttavia altrettanto palese che l’attrice fosse consapevole della visione di __________

E__________, delle sue richieste e dei suoi rimproveri, come pure che questi fosse

gerarchicamente superiore al caporedattore e avesse dunque l’ultima parola (v. interrogatorio

di __________ S__________ verbale del 1° febbraio 2017, p. 2-3 e 5-6 e verbale del 9

maggio 2017, p. 6), ritenuto che comunque il caporedattore in svariate

occasioni ha condiviso i rimproveri del direttore (v. doc. 4, 6, 7 e 14). Del

resto, le direttive erano chiare, e l’attrice non può sostenere che non vi

fosse vincolata paragonando i suoi articoli a quelli di altri giornalisti (ad

esempio __________ __________) nemmeno dipendenti del settimanale. __________ Z__________

ha altresì riferito che l’attrice, con il trascorrere del tempo, consegnava gli

articoli sempre più in prossimità della scadenza (v. verbale del 26 aprile 2017,

p. 2-3/7), e il caporedattore ha osservato che la conseguenza era un controllo

più superficiale degli articoli, ciò che nei confronti dell’attrice generava

problemi (verbale del 1° febbraio 2017, p. 3). Egli ha difatti dichiarato che:

“gli articoli dell’attrice spesso richiedevano una certa attenzione poiché

per capirne il significato recondito bisognava avere il tempo necessario. A

volte questi articoli erano ambigui. Gli articoli dell’attrice anche se ambigui

sono stati comunque pubblicati poiché di questa ambiguità ci si è accorti a

posteriori”, e anche che: “Il problema della redazione era di non sapere

quale mina vagante si celasse negli articoli dell’attrice” (verbale del 1°

febbraio 2017, p. 5-6 e verbale del 9 maggio 2017, p. 4). __________ S__________

ha pure evidenziato che le limitazioni, le critiche e il suo atteggiamento

verso l’attrice hanno avuto un’evoluzione, nel senso che l’attrice inizialmente

era più libera (desiderando lui stesso una maggiore critica all’interno del

settimanale) e che i limiti le sono stati imposti nel corso del tempo, a causa degli

attacchi e delle provocazioni contenuti nei suoi articoli e dell’intervento di __________

E__________ (v. anche consid. 7.4), rispettivamente che egli ha continuato a

supportare l’attrice malgrado i numerosi e ripetuti richiami nella speranza che

essa capisse quali fossero i paletti da rispettare e adeguasse il suo

comportamento, ciò che non è avvenuto e ha irrimediabilmente incrinato il

rapporto di fiducia con il direttore e la redazione, per cui anche lui alla

fine si è dovuto ricredere (v. verbale

del 1° febbraio 2017 p. 5-6, verbale del 9 maggio 2017, p. 2-3 e 7-8). Aggiungasi che quando l’appellante si limita

a riferire che determinati temi o determinate critiche erano in passato

consentiti, senza alcun concreto riferimento, la censura è troppo generica e

insufficientemente motivata, per cui non è ricevibile.

8.2

Relativamente all’articolo di cui al doc. J

(agosto 2014), è pur vero che il caporedattore ha approvato la sua

pubblicazione e l’ha anche difeso (dichiarando però anche di avere imposto

l’eliminazione di un passaggio eccessivamente offensivo e che alcuni

apprezzamenti da lui espressi riguardavano non tanto il suo contenuto, quanto

la tempestività della sua consegna, v. verbale del 9 maggio 2017, p. 5-6). È

tuttavia altrettanto certo che il divieto di effettuare attacchi personali e

critiche offensive le era già stato impartito, che il direttore __________ E__________

ha nel seguito manifestato la sua contrarietà (doc. 10 e 12), e che in effetti

il pezzo insinuava nemmeno velatamente che __________ avesse ottenuto il posto

grazie all’influenza del padre. Ad ogni modo, dagli atti non risulta che, dopo

la pubblicazione del pezzo, il direttore o la redazione si siano accaniti nei

confronti dell’attrice, quanto piuttosto che i toni siano rimasti pacati e che

la successiva intervista a __________ di cui al doc. N sia stata pensata per

offrire al medesimo il diritto di esprimere la propria posizione (v. doc. 2-4

prodotti in edizione dalla convenuta; teste __________ Z__________, verbale del

26.

aprile 2017, p. 8; teste __________ M__________, verbale del 27 aprile 2017,

p. 7).

Quanto al doc. 15, è normale che la critica a

un dibattito televisivo riferito alle elezioni tocchi il tema della politica o

il comportamento dei politici presenti, ritenuto che la giornalista non ha

preso parti né ha espresso opinioni riguardo a temi specifici. Ad ogni modo, la

sua critica si è estesa non solo al programma, ma all’intera campagna

elettorale, e ha suscitato l’immediata reazione di disappunto di __________ E__________,

che ha a quel punto maturato la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione

(doc. 16).

Oltre a ciò, i

riscontri agli atti attestano chiaramente i numerosi rimproveri ricevuti dall’attrice,

sia preventivi (nel senso che le sono state imposte delle modifiche ai suoi

pezzi), sia successivi alla pubblicazione, provenienti dal caporedattore, oppure indirettamente dal

direttore, con la richiesta di trasmetterli alla diretta interessata, ciò che __________

S__________ ha confermato di avere sempre fatto (v. doc. 4-8, 10, 12, 14; verbale

del 1° febbraio 2017, p. 5-6, verbale del 9 maggio 2017, p. 2-3). Essi riguardano,

come già evidenziato dal primo giudice, l’atteggiamento provocatorio della

giornalista, gli attacchi sferrati, talvolta per regolare questioni personali, le

critiche offensive o fuori tema, gli attacchi alla __________, rispettivamente le

critiche __________ come organizzazione e le difficoltà di collaborazione sorte

a causa del suo atteggiamento di chiusura e del mancato rispetto delle

gerarchie all’interno della redazione, problematiche palesemente evincibili

anche dal doc. 7, dagli interrogatori e dalle audizioni testimoniali (interrogatorio

di __________ S__________, verbale del 1° febbraio 2017, p. 3-6 e verbale del 9

maggio 2017, p. 1-5 e 9; teste __________ Z__________, verbale del 26 aprile

2017, p. 3 e 9; teste __________ M__________, verbale del 27 aprile 2017, p.

1-4). Peraltro, in svariati scritti veniva espressamente citato un possibile

termine della collaborazione (v. doc. 5, 7, 12).

8.3

In considerazione di tutti questi elementi, se ne

deduce che il licenziamento dell’attrice nel marzo 2015, contrariamente a

quanto sostiene l’appellante, non è stato pronunciato quale vendetta per

l’attacco sferrato a __________ __________ e alla sua famiglia. L’articolo di

cui al doc. J può in effetti aver spezzato definitivamente il rapporto di

fiducia, ma non ha rappresentato che il culmine di una serie di problematiche

emerse nel corso del tempo, rispettivamente ha manifestato una volta di più lo

scollamento fra lo stile di giornalismo desiderato e adottato dall’attrice e la

filosofia del settimanale voluta dalla dirigenza della convenuta, che quale

datrice di lavoro ha il diritto di scegliere, quali dipendenti, quelli che

condividono la propria impostazione, e interrompere, nei termini di legge, il

rapporto di collaborazione laddove ritenga che esso non possa più proseguire in

maniera fattiva. Non potendo pertanto la disdetta essere considerata abusiva

sotto questo aspetto, i relativi accertamenti pretorili resistono alla critica.

9.

L’appellante critica altresì

il primo giudice per non avere ammesso una lesione della sua personalità (art.

328.

CO). Siccome il Pretore aggiunto le ha tuttavia rimproverato di non avere

indicato a quali diritti della personalità si riferisse, l’appellante avrebbe

anzitutto dovuto confrontarsi con questo assunto e se del caso sconfessarlo

mediante opportuni riferimenti agli allegati di prima sede, ciò che non ha

fatto (art. 310 e 311 PC). Anche volendo prendere in considerazione le

argomentazioni contenute nel gravame, ovvero che sarebbero stati gravemente

lesi sia il suo onore professionale, sia la sua considerazione all’interno e

all’esterno del datore di lavoro, la censura è inadatta a contrastare il

giudizio impugnato. Nella misura in cui l’appellante si riferisce ai motivi

della disdetta, si è appena detto che essa non ne ha dimostrato l’abusività.

Nemmeno si può ammettere una tale violazione per il semplice fatto che __________

E__________, a seguito delle proteste di __________ relativamente all’articolo

riguardante il figlio, gli abbia privatamente inoltrato l’email da lui inviata

al caporedattore in cui esprimeva il suo disappunto per tale articolo. Per il

resto, nemmeno risulta che le critiche mosse all’attrice siano state inopportunamente

diffuse al di fuori della convenuta, oppure siano state inutilmente svilenti.

L’appellante del resto si limita a considerazioni del tutto generiche e

irricevibili quando osserva che il datore di lavoro non può avere comportamenti

vessatori o persecutori, o isolare ed escludere il lavoratore, o rileva che vi

sono stati alcuni contrasti fra lei e alcune collaboratrici. Ad ogni modo, dai

riscontri istruttori non solo non risultano vessazioni o un isolamento

dell’attrice, ma piuttosto che è stata la medesima ad assumere un atteggiamento

di chiusura nei confronti di due diverse redattrici (ovvero __________ S__________

e __________ M__________), che il settimanale ha intrapreso misure per evitare

conflitti e ha mostrato disponibilità nei suoi confronti (prima assegnandole

quale referente una nuova redattrice, e nel seguito, a seguito di contrasti

pure con quest’ultima, lo stesso caporedattore), rispettivamente ha mostrato

del tatto anche nel muoverle i rimproveri (v. interrogatorio di __________ S__________,

verbale del 1° febbraio 2017, p. 3 e 6 e verbale del 9 maggio 2017, p. 3; teste

__________ Z__________, verbale del 26 aprile 2017, p. 2 e 7). Ne discende che la

decisione pretorile dev’essere confermata anche su questo punto.

10.

L’appellante menziona il

diritto fondamentale della libertà di espressione ai sensi dell’art. 16 Cost, e

osserva che il diritto di esprimere il proprio punto di vista non può essere

sanzionato con un licenziamento. In realtà, tale censura non risulta nella

decisione pretorile, né peraltro viene approfondita con il gravame. Quale argomentazione

di diritto (art. 57 CPC), si può comunque osservare che i diritti fondamentali

hanno di principio efficacia nella relazione fra individui e Stato, e non fra

privati. In quest’ultimo ambito, i diritti fondamentali possono però avere

un’efficacia indiretta (“indirekte Drittwirkung”), nel senso che il

giudice deve garantire un’interpretazione del diritto privato che sia conforme

alla costituzione (v. anche art. 35 cpv. 1 e 3 Cost). Ciò è stato ad esempio

concretizzato con l’art. 336 cpv. 1 lett. b CO, il quale prevede che una

disdetta è abusiva se data perché il destinatario esercita un diritto

costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto

di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda. Già

da una lettura di questa disposizione è evidente che non si tratta di una

protezione assoluta, dovendo avvenire una ponderazione fra il diritto

fondamentale e l’autonomia personale, l’interesse del datore di lavoro, il suo diritto

a dare istruzioni (art. 321d CO) e gli obblighi del dipendente (art. 321a CO). Quanto

alla presente fattispecie, la dipendente è stata licenziata mediante disdetta

ordinaria, rispettando i termini di preavviso, ciò che è conforme agli art. 335

e seg. CO. Si è inoltre già detto che le direttive impartite alla

collaboratrice erano legittime (v. sopra, consid. 7.5) e che la medesima non è

stata licenziata solamente perché ha espresso una propria opinione. Nel caso

concreto, l’autonomia privata del datore di lavoro, il suo diritto di impartire

delle istruzioni alla dipendente nell’interesse dell’azienda, di veder

rispettate le proprie gerarchie interne e di avere una collaborazione efficace all’interno

della redazione devono dunque essere tutelati.

11.

In sintesi, gli accertamenti

pretorili secondo cui l’appellante non ha dimostrato l’abusività della disdetta

del contratto di lavoro di cui al doc. A devono essere confermati, considerato

anche l’ampio potere di apprezzamento di cui disponeva il primo giudice. Per

tale motivo, non è necessario esaminare le argomentazioni dell’appellante

riguardanti i criteri per la fissazione di una relativa indennità.

12.

Sul tema del risarcimento del

danno e del torto morale, il Pretore aggiunto ha rilevato che i fatti indicati

dall’attrice (ossia che la controparte le avrebbe impedito di esercitare la sua attività nel corso del

periodo di disdetta, avrebbe riferito alla cassa disoccupazione dei fatti

errati e lesivi della sua personalità, avrebbe indebitamente omesso di

rilasciarle il certificato di lavoro richiesto e rifiutato di continuare a

titolo individuale l’assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso

di malattia) non costituiscono violazioni

dell’art. 328 CO e che in ogni caso quanto dichiarato dalla convenuta alla

Cassa di disoccupazione è conforme alle risultanze istruttorie. Il primo

giudice ha altresì evidenziato che l’attrice, gravata dell’onere della prova,

non ha né allegato, né tantomeno dimostrato, in cosa consisterebbe il danno

economico e il torto morale.

Ove l’appellante sostiene che la sua personalità è

stata violata non solo a causa del comportamento della controparte dopo la disdetta,

ma anche a causa della disdetta stessa, e che il primo giudice non ha esaminato

tale argomentazione, la censura non merita accoglimento. Il Pretore aggiunto ha

spiegato perché la disdetta non può essere considerata abusiva e perché ha

negato la sussistenza di violazioni della personalità (consid. 7.1 seg. dell’impugnato

giudizio, ai quali si rinvia), e tali accertamenti sono stati qui confermati. Non

risultando i motivi della disdetta indicati dalla convenuta nel doc. L abusivi

o pretestuosi, non si può nemmeno ammettere che essa abbia fornito alla Cassa

di disoccupazione informazioni false, né da tale comunicazione si può dedurre

che essa abbia inammissibilmente diffuso, tantomeno su larga scala, discredito

ai danni dell’attrice, pregiudicando così il suo avvenire economico, per cui

anche le relative censure appellatorie sono infondate. Non avendo l’appellante

sostanziato né dimostrato come e perché la controparte le abbia indebitamente

causato un danno e una grave sofferenza morale, le ulteriori argomentazioni

relative alla quantificazione di tale danno non devono essere esaminate, in

quanto ininfluenti per l’esito del giudizio.

13.

L’appellante critica il primo

giudice per avere accertato il suo diritto a ricevere un compenso solamente in

relazione a un articolo (doc. 17.1), quando a suo modo di vedere tale compenso

sarebbe dovuto per altri tre articoli e per una rubrica cancellata.

Le argomentazioni secondo cui l’articolo su __________

(doc. 18.1) non ha violato alcuna inesistente istruzione e secondo cui un pezzo

simile su __________ è stato in passato pubblicato senza riserve e pagato (v.

plico doc. E) non costituiscono una valida censura sufficientemente motivata e

confrontata con gli accertamenti pretorili di cui al consid. 9.2 della

decisione impugnata (a cui si rinvia), bensì una semplice contrapposizione di

una propria tesi, pure infondata per il tenore dell’articolo, palesemente

offensivo e in contrasto con le istruzioni ricevute. Parimenti, avendo il

Pretore aggiunto evidenziato come il pezzo relativo alla nuova legge sulla

radio televisione (doc. 19.1) esulasse dal compito affidato all’attrice

(critica di programmi televisivi), l’appellante non vi oppone una valida

censura quando osserva genericamente che esso non era contrario ad alcuna

istruzione, che era conforme alla critica televisiva e che in passato alcuni

suoi pezzi con contenuti politici erano stati pubblicati. L’appellante muove le

stesse irricevibili contestazioni anche in relazione a un articolo riferito al

“__________” (ritenuto che dal doc. OOO1 si evince unicamente che l’attrice

prospettava la redazione di un articolo riferito non tanto alla critica

televisiva, quanto piuttosto agli indici di ascolto). Inoltre, con riferimento

a questa pretesa e a quella derivante dall’annullamento di una rubrica (doc. S

e U), l’appellante non si confronta neppure con l’accertamento pretorile

secondo cui essa non ha dimostrato di avere redatto e inviato alla redazione tali

pezzi (consid. 9.3, a cui si rinvia). Anche sotto questo aspetto, le censure

appellatorie sono irricevibili, per cui la decisione pretorile resiste alla

critica.

14.

L’appellante muove delle

contestazioni anche in relazione al contenuto dell’attestato di lavoro sancito

dal Pretore aggiunto. Laddove tuttavia espone generiche considerazioni

relativamente alla frase “lascia la convenuta libera da ogni impegno”

senza trarne delle conclusioni o esporre il pregiudizio che tale frase le

causerebbe, la censura è irricevibile per carenza di motivazione. L’appellante

nel seguito modifica la sua richiesta, nel senso che postula il rilascio di un

certificato parziale ai sensi dell’art. 330a cpv. 2 CO, ovvero che non si

pronunci sulle sue prestazioni e la sua condotta, chiedendo conseguentemente di

mantenere solo il primo paragrafo del testo deciso dal Pretore aggiunto, e

subordinatamente dichiara di rinunciare al certificato. __________ __________

da parte sua non si oppone sufficientemente a tale richiesta, concentrandosi

piuttosto sul contenuto dell’attestato in relazione alla condotta dell’ex-collaboratrice

(ritenuto a più riprese scorretto), e osservando unicamente di avere già

proposto, con le sue osservazioni del 2 febbraio 2016, la consegna alla

controparte di un attestato parziale (v. doc. 20). In considerazione di ciò,

equivalendo l’attestato di lavoro parziale a un minus rispetto

all’attestato completo (v. IICCA del 24 novembre 2006, inc. 12.2005.160,

consid. 4) e potendo dunque la richiesta dell’appellante essere considerata

quale un’ammissibile limitazione dell’azione (art. 227 cpv. 3 e 317 CPC), essa

può dunque essere accolta, con la precisazione che oltre al primo paragrafo

devono essere mantenuti anche il terzo e il quarto, non debitamente contestati

con l’appello.

15.

In conclusione, la richiesta

di limitazione dell’azione di AP 1 dev’essere accolta ai sensi del considerando

precedente. Per il resto, l’appello è respinto, nella misura in cui ricevibile,

per cui l’appellante dev’essere considerata integralmente soccombente.

In merito all’appello incidentale della convenuta

16.

Con appello incidentale 7

febbraio 2019, integralmente contestato da AP 1 con risposta 13 marzo 2019, la AO

1.

ha postulato la modifica della decisione pretorile nel senso di respingere

anche la pretesa attorea di fr. 400.- relativa all’articolo di cui al doc. 17.1

e modificare alcune frasi del certificato di lavoro (“Ha svolto i suoi

compiti con impegno e competenza” e “Lascia l’azienda libera da ogni

impegno”), rimuovendo dunque le parole “sempre” e “onestà” e

sostituendo “convenuta” con “azienda”, contestando altresì la

quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede.

17.

Per quanto riguarda

l’attestato di lavoro, la richiesta di modifica dell’appellante è stata accolta

(v. consid. 14). Dovendo l’appellante incidentale rilasciare un attestato

parziale, le sue contestazioni relative al contenuto del secondo paragrafo, e

dunque alla condotta della controparte, sono dunque diventate prive d’oggetto.

Può invece essere accolta la sua richiesta di sostituire, nel terzo paragrafo,

la parola “convenuta” con la parola “azienda”, più idonea al

contenuto di un attestato di lavoro.

18.

Quanto all’articolo (doc.

17.1), il Pretore aggiunto ha osservato che esso è stato rifiutato a torto

poiché era conforme alle direttive della rubrica “__________” e poiché la frase

contestata dalla datrice di lavoro (“…per raccogliere ascolti ci vuole poco: basta uno stalentato impegnato

a fare di tutto per piacere agli altri”) non

presentava riferimenti a __________, neppure menzionato nel testo in questione,

ritenuto che la redazione avrebbe dovuto al massimo imporre una modifica

(stralcio della frase) e non respingere l’intero pezzo.

18.1

__________ __________ si oppone, evidenziando come la

presentazione di questo articolo costituisse una mancanza di rispetto e

un’ennesima provocazione nei confronti della redazione. Difatti, esso ricalcava

un precedente articolo presentato in due successive versioni dalla controparte

(doc. 13.2 e 13.3), ripetutamente bocciate poiché contenenti provocazioni nei confronti

di __________ e della __________, ed è da collegare a un ulteriore articolo che

l’attrice aveva proposto, senza successo, a un’altra testata (doc. 13.1) e che

le è stato in seguito trasmesso da terzi. Malgrado ciò, la collaboratrice dopo

la disdetta ha nuovamente ripresentato il pezzo quasi identico di cui al doc.

17.1, nel quale la stoccata riferita a __________ era ancora contenuta.

Trattasi dunque, a suo modo di vedere, di un comportamento che non dev’essere

tutelato.

18.2

Ora, a differenza dell’articolo di cui al doc. 13.1,

mai presentato ad __________ e mai pubblicato altrove, l’articolo di cui al

doc. 13.2 non presentava alcuna menzione esplicita relativa a __________. Esso

prendeva nondimeno spunto dal doc. 13.1 quando asseriva che “per accedere

alla conduzione in video bisognerebbe prima aver dimostrato una

predisposizione. Se non c’è predisposizione, o se la predisposizione è altra,

allora siamo nel campo della predestinazione”, per poi rafforzare il

concetto affermando che “per fare ascolti ci vuole poco: basta uno

stalentato impegnato a fare di tutto per piacere agli altri”. Considerando

il doc. 13.1 e le frasi appena citate nel loro insieme, la redazione del

settimanale ha chiesto alla collaboratrice di modificare il pezzo, ciò che ha

portato alla seconda versione di cui al doc. 13.2, priva delle frasi appena

citate ma respinto per un’ulteriore frecciata, siccome asseriva che il critico

televisivo __________ è stato “censurato da un quotidiano locale per

manifesta intelligenza”. Il pezzo di cui al doc. 17.1 riprende i contenuti

dei doc. 13.2 e 13.3, ma è privo delle frasi summenzionate, se non la seconda.

Da una parte, si riesce a comprendere perché la redazione abbia inteso questa

frase come una provocazione. Dall’altra, l’accertamento pretorile secondo cui quest’unica

frase di per sé non basta per ammettere attacchi concreti alla persona di __________

è condivisibile, considerata la sua genericità, il tempo trascorso dalla

pubblicazione del doc. J (sette mesi) e l’assenza della frase relativa alla

predestinazione, che più di tutte poteva alludere a una raccomandazione e

dunque richiamare alla memoria di un lettore medio l’articolo doc. J. In

siffatte circostanze, considerato l’ampio potere di apprezzamento di cui godeva

il primo giudice, il suo accertamento può essere confermato, con conseguente

reiezione della censura di __________.

19.

L’appellante incidentale contesta

altresì il dispositivo pretorile relativo alle spese giudiziarie, chiedendo che

alla controparte, malgrado la gratuità della procedura (art. 114 lett. c CPC),

vengano addossate le spese

processuali per malafede e temerarietà (art. 115 CPC), avendo essa assunto nel

corso della procedura giudiziaria un comportamento dilatorio, caratterizzato da

un’eccessiva produzione di scritti, documenti, istanze di produzione di nuovi

fatti e mezzi di prova e dalla richiesta di moltissimi testimoni, contestando

pure i fatti più evidenti. In considerazione di ciò, chiede altresì che

l’importo a lei riconosciuto a titolo di ripetibili sia aumentato (e meglio

stabilito “per una somma multipla di quell’importo, per tenere adeguatamente

conto dell’impegno richiesto”, v. appello incidentale, p. 27). Con la

risposta all’appello incidentale AP 1, oltre a opporsi alla richiesta della

parte avversa, sostiene che sia l’appello incidentale della controparte a

essere temerario, postulando che le vengano addossate spese processuali di

seconda sede a tal riguardo.

19.1

La richiesta dell’appellante incidentale relativa

alle spese processuali di prima sede dev’essere dichiarata inammissibile per

mancanza di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), non

riguardando la questione i suoi interessi personali, bensì i rapporti fra la

controparte e lo Stato. Peraltro, i fatti riferiti dall’appellante incidentale

non sono sufficienti per ammettere malafede o temerarietà della parte avversa, tenuto

pure conto del diritto dell’attrice di approfondire le proprie tesi in giudizio

e avanzare le proprie richieste avvalendosi di tutti i mezzi resi disponibili

dal Codice procedurale. Lo stesso discorso vale per l’analoga richiesta

dell’appellante principale riferita all’appello incidentale, irricevibile e

comunque da respingere nel merito.

19.2

Quanto alla richiesta dell’appellante incidentale di

aumentare le ripetibili a lei assegnate dal primo giudice, per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il

giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in

appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se

gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa

applicabile (IICCA del 5 marzo 2018, inc. 12.2015.215/216, consid. 9.3). Nel

caso concreto, l’appellante incidentale non contesta il valore litigioso

stabilito nell’impugnata decisione (fr. 27'000.-), né le relative percentuali

di soccombenza (95% attrice, 5% convenuta), né sostiene che il primo giudice

non si sia attenuto ai limiti tariffali, che comunque nel concreto risultano

rispettati. L’appellante incidentale nemmeno formula una censura

sufficientemente motivata quando osserva genericamente che l’importo

assegnatole dovrebbe essere moltiplicato. Essa non indica difatti per quali

motivi la cifra stabilita dal Pretore aggiunto risulterebbe erronea e non

quantifica la cifra che a suo dire le sarebbe spettata, evidenziando nei

dettagli la sua attività processuale e il relativo dispendio orario. Ne

discende che la censura è irricevibile, e che la sentenza di primo grado

dev’essere confermata anche su questo aspetto.

20.

In definitiva, l’appello

incidentale dev’essere integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile,

con conseguente conferma della decisione pretorile.

Sulle spese giudiziarie

21.

Nelle controversie derivanti

da un rapporto di lavoro, fino a un valore litigioso di fr. 30'000.-, non

vengono addossate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC).

Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv.

1.

e cpv. 2 lett. a e 13 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, seguono

la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC). Quelle inerenti

all’appello principale sono calcolate su un valore litigioso di fr. 27'000.-,

mentre quelle relative all’appello incidentale su un valore di fr. 2'400.-.

Questi importi sono determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

I. L’istanza di mutazione (limitazione) dell’azione 7

gennaio 2019 di AP 1 e la relativa mutata domanda sono accolte ai sensi dei

considerandi. Per il resto, l’appello 7 gennaio 2019 è respinto, nella

misura in cui è ricevibile.

§ Di conseguenza, la decisione pretorile 21 novembre

2018.

è così riformata:

1.

Invariato.

1.1

Invariato.

1.2

La __________

è condannata a rilasciare ad __________ un attestato di lavoro avente il

seguente tenore:

“La signora __________,

nata il __________, è stata collaboratrice di __________, settimanale edito

dalla __________, dal 1° marzo 2007 al 30 giugno 2015, in qualità di

giornalista. Prima come inviata alle capitali della moda (Milano e Parigi in

particolare), dove ha raccolto le tendenze e intervistato i protagonisti; poi –

dal 2010 – come critica televisiva, autrice di analisi sui dati d’ascolto (in

collaborazione con __________ e ____________________) e curatrice delle

interviste ai personaggi della tv (locali, nazionali e internazionali).

Lascia

l’azienda libera da ogni impegno, ad eccezione del riserbo professionale.

Formuliamo i

migliori auguri per l’avvenire”.

2.

Invariato.

3.

Invariato.

4.

Invariato.

II. Per la procedura d’appello non si prelevano

spese processuali. AP 1 rifonderà alla AO 1 fr. 2'500.- per ripetibili di

seconda sede.

III. L’appello incidentale 7 febbraio 2019 della AO 1

è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

IV. Per la procedura d’appello incidentale non si prelevano spese

processuali. La AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 600.- per ripetibili di seconda sede.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore

litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).