12.2019.31
Arricchimento indebito
21 aprile 2020Italiano23 min
I. L’appello 1° febbraio 2019 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP
Source ti.ch
con cui gli attori hanno chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 129’676.-, somma poi ridotta in sede
conclusionale a fr. 129'618.-, oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da
ripartire tra loro in base alla chiave di riparto da loro indicata, nonché il
rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di Locarno;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 28 dicembre 2018
ha respinto;
appellanti gli attori AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP
5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP
10, AP 11, AP
12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18
(e per essa, nel frattempo defunta, i membri della sua comunione ereditaria ,
e ), AP 19 e AP 20, che con appello 1° febbraio 2019 hanno chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere (parzialmente) la petizione e di
condannare con ciò il convenuto al pagamento di fr. 102’383.- oltre interessi
al 5% dal 4 settembre 2012, da ripartire tra loro in base alla chiave di
riparto da loro indicata, nonché di rigettare in via definitiva, in tale
misura, l’opposizione al PE, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre il convenuto con scritto 25 marzo 2019
ha postulato la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
1990 il Consiglio di Stato, nell’ambito dell’adozione del PR di __________
relativo al territorio del __________, ha conferito il carattere di “zona
industriale di interesse cantonale” (ZIIC) a una superficie di ca. 150'000 mq
situata a sud della ferrovia.
Per
far in modo che l’area in questione, di carattere agricolo, potesse
effettivamente diventare una ZIIC, negli anni successivi la maggior parte dei
proprietari dei fondi situati nella zona - non così i proprietari della part.
n. __________ RFD di __________, che, pur rientrando nella zona, non erano
interessati al progetto e intendevano mantenere il carattere agricolo del loro
fondo -, costituitisi in società semplice e conformandosi al rispetto delle
disposizioni imposte dal Tribunale della pianificazione, hanno raggiunto un
accordo con le autorità, comunale e cantonale, che prevedeva in particolare: il
preventivo riordino fondiario, che permettesse di disporre di particelle di
terreno di grandi dimensioni, frazionabili a seconda delle esigenze del futuro
acquirente; la cessione gratuita al Comune dei terreni necessari per le opere
di urbanizzazione; una loro partecipazione ai costi di dette opere in ragione
del 50%, dedotti i sussidi cantonali; e la fissazione di un futuro prezzo di
vendita di fr. 170.-/mq, per rispondere all’interesse pubblico di attrarre
nella ZIIC nuove aziende produttive.
2. Negli
anni successivi, la procedura per la venuta in essere della ZIIC ha proseguito
il suo corso ed è stata portata a termine.
Per
quanto è qui d’interesse, va ancora evidenziato che con decisione 25/28 aprile
2003 (doc. D) la Sezione del bonifico e del catasto aveva approvato gli atti
della permuta generale allestiti il 15 aprile 2003, che interessava tutti i
fondi situati nella zona - compresa la part. n. __________ RFD di __________ -
e comportava, per i proprietari che si erano costituiti in società semplice,
una deduzione collettiva dei loro rispettivi fondi pari al 10.072690% (in
natura oppure, laddove non era possibile o necessario, in denaro, versando al
Comune un importo pari al 10.072690% del rispettivo fondo e calcolato in base a
fr. 170.-/mq), e che con decisione 12 marzo 2007 (cfr. doc. C e Q) il Consiglio
Comunale di __________ aveva approvato il relativo progetto di urbanizzazione,
fissando il prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 50% della spesa
effettiva dell’opera.
3. Con
rogito 6 settembre 2011 AO 1 ha venduto ad A__________ __________, per un
prezzo di fr. 240.-/mq, la part. n. __________ RFD di __________ (costituita da
una superficie di 9'887 mq, di cui 6'855 mq edificabili), che nel formulario
comunale relativo ai dati pianificatori
risultava essere inserita in
“zona industriale” (doc. 6).
A
seguito di questa vendita, il Comune di __________ ha deciso di prelevare i
contributi di miglioria di cui alla decisione 12 marzo 2007. Il prospetto dei
contributi di miglioria (doc. Q), che prevedeva a carico di A__________ __________
un contributo di fr. 95'776.37, è stato pubblicato dal 28 ottobre al 27
novembre 2011. A pagamento avvenuto, nel giugno 2012, tale somma è stata
versata ai proprietari costituiti a suo tempo in società semplice “a
conguaglio di quanto pagato dagli allora proprietari” (doc. P).
4. Con
petizione 14 gennaio 2015 alcuni ex proprietari o eredi di ex proprietari dei
fondi che si erano a suo tempo costituiti in società semplice, e meglio AP 1, AP
2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9,
AP 10, AP 11, AP
12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, PI 1,
PI 2, PI 3, PI 4, AP 18, AP 19, AP 20, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9,
(e
per esso, defunto nelle more della causa, le 5 predette persone) e
(e
per esso, pure defunto nelle more della causa, i suoi eredi , , , , , , , , , , ,
, , e ), al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, hanno
convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno
Città, per ottenere la sua condanna al pagamento di una somma poi ridotta in
sede conclusionale dagli originari fr. 129’676.- a fr. 129'618.- oltre
interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da ripartire tra loro in base alla chiave
di riparto da loro indicata (che non è qui necessario indicare), nonché il
rigetto in via definitiva, in tale misura, dell’opposizione interposta al PE n.
__________ dell’UEF di Locarno. Essi hanno sostenuto che il convenuto, non
intervenuto nella procedura per la venuta in essere della ZIIC, avrebbe
conseguito un indebito arricchimento, a loro spese, in occasione della vendita
del fondo n. __________ RFD di __________, che era nondimeno stato inserito in
“zona industriale”: atteso che essi e gli altri proprietari dei fondi che si
erano a suo tempo costituiti in società semplice avevano in tal modo “dovuto
contribuire”, in natura o in denaro, “con una porzione maggiore di
terreno all’infrastrutturazione della ZIIC, e dunque alla sua edificabilità, a
causa proprio del rifiuto dei proprietari della part. __________ di collaborare”
(petizione p. 7), il suo arricchimento, consistente in fr. 179'280.-, ossia nel
profitto da lui ottenuto
“vendendo, oltretutto a un prezzo superiore
a quello stabilito con il Cantone [di
fr. 240.-/mq], la superficie della
part. 4305 che avrebbe dovuto essere ceduta gratuitamente al Comune [di 747mq] per
ottenere l’urbanizzazione” (petizione
p. 9), doveva essere loro restituito limitatamente alle loro rispettive
interessenze, allora complessivamente pari a circa il 72.3%.
Il
convenuto si è integralmente opposto alla petizione.
5. Con
decisione 28 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione e ha
posto le spese processuali di complessivi fr. 10'000.- a carico degli attori in
solido, tenuti altresì a rifondere al convenuto, sempre in solido, fr. 8'000.-
per ripetibili.
6. Con
l’appello 1° febbraio 2019 che qui ci occupa, avversato dal convenuto con
risposta 25 marzo 2019, gli attori AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP
7, AP 8, AP 9, AP 10, AP 11, AP 12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18 (e per essa, defunta nelle more
della procedura ricorsuale, i suoi eredi , e ), AP 19 e AP 20 (in seguito:
appellanti) hanno chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di
accogliere (parzialmente) la petizione e di condannare con ciò il convenuto al
pagamento di fr. 102’383.- oltre interessi al 5% dal 4 settembre 2012, da
ripartire tra loro in base alla chiave di riparto da loro indicata, nonché di
rigettare in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi hanno ribadito il buon fondamento
della petizione, auspicando la restituzione dell’arricchimento del convenuto
limitatamente alle loro rispettive interessenze, ora complessivamente pari a
circa il 57.1%.
7. Secondo
l’art. 62 CO, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui
patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento (cpv. 1), ritenuto che si fa
luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida
causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (cpv. 2).
8. Il
giudice di prime cure ha respinto la petizione rilevando che nel caso di specie
gli attori non avevano innanzitutto dimostrato l’esistenza del requisito
dell’arricchimento del convenuto.
Egli
ha evidenziato che quest’ultimo, diversamente da quanto si erano impegnati a
fare gli altri proprietari dei fondi che si erano a suo tempo costituiti in
società semplice, non poteva essere obbligato a cedere gratuitamente, in natura
o in denaro, una parte del proprio fondo per far sì che potesse venire in
essere un progetto di interesse pubblico e che ciò poteva essergli imposto,
trattandosi di fatto di un’espropriazione (teste __________ p. 3 e 5), solo
dietro il versamento di una piena indennità che sarebbe stata definita dai
periti estimatori, sennonché, nel caso concreto, gli attori non avevano chiesto
al perito giudiziario di quantificare l’indennità di espropriazione a suo
favore, né, tanto meno, di chiarire se vi sarebbe stata la possibilità di
ridurla in ragione dei vantaggi derivanti dall’inserimento nella ZIIC e,
nell’affermativa, in che misura: non era pertanto dato di sapere se il
convenuto, risparmiando la superficie di 747 mq (pari a fr. 126'990.- tenuto
conto di un prezzo di fr. 170.-/mq), si fosse effettivamente arricchito, posto
come, di principio, egli avesse diritto al versamento di un’indennità
corrispondente.
Con
riferimento alla tesi degli attori secondo cui la mancata cessione gratuita dei
terreni avrebbe comportato il prelievo di contributi di miglioria notevolmente
superiori per tutti i proprietari, ivi compreso il convenuto, il primo giudice,
pur avendo confermato che nel messaggio municipale relativo al credito (doc. C)
era stato effettivamente indicato che la percentuale di partecipazione dei
proprietari al contributo di miglioria era stata fissata nella misura media del
50% anche per tener conto dell’avvenuta cessione gratuita dei fondi nell’ambito
della permuta generale, ha rilevato che gli attori non avevano tuttavia
dimostrato in quale misura i contributi di miglioria sarebbero stati superiori
se si fosse dovuto procedere con un’espropriazione per le opere di
urbanizzazione, e non avevano così dimostrato né che il convenuto avrebbe
dovuto corrispondere dei contributi di miglioria notevolmente superiori né che
l’indennità per l’espropriazione sarebbe stata integralmente compensata dal
Comune di __________.
A
suo giudizio, l’arricchimento del convenuto non poteva infine nemmeno essere
ravvisato nel fatto che, a seguito della vendita del fondo n. __________ RFD di
__________, il Comune di __________ da una parte avesse prelevato dei
contributi di miglioria dalla nuova proprietaria anziché da costui e dall’altra
avesse agito in tal modo senza tener conto del valore delle superfici cedute
gratuitamente dai proprietari, un tale modo di procedere, per altro non
contestato a suo tempo dagli attori, che non avevano reclamato contro il
prospetto dei contributi di miglioria, essendo stato del tutto conforme alle
norme di legge applicabili.
8.1. In
questa sede gli appellanti hanno obiettato che “non è corretto tener conto
dell’eventuale indennità di espropriazione per determinare l’esistenza o meno
dell’arricchimento. La concessione di un’indennità di espropriazione
costituisce un’eventualità del tutto ipotetica ed esclusa nel caso concreto in
considerazione della procedura concretamente adottata (e assolutamente
indispensabile) della ricomposizione particellare … L’esistenza o meno
dell’arricchimento deve essere stabilita sulla base delle circostanze concrete,
del sistema adottato e delle conseguenze concrete e effettive sul patrimonio di
attori e convenuto e non può essere determinata sulla base di mere ipotesi. Il
metodo di calcolo di cui alla petizione, su cui si tornerà nel seguito, è quello
corretto …” (appello p. 13).
8.2. Il
rilievo degli appellanti è senz’altro pertinente e fondato.
È in effetti incontestabile che il fondo n. __________
RFD di __________, inizialmente inserito in zona agricola (con un valore
notoriamente solo di qualche fr./mq), risultava essere poi stato inserito in
“zona industriale” (con un valore di vendita di fr. 240.-/mq), con un evidente
arricchimento del convenuto. Ed è parimenti incontestabile che il cambiamento
di zona del fondo è avvenuto a seguito della procedura per la venuta in essere
della ZIIC, la quale prevedeva necessariamente la deduzione gratuita al Comune,
in natura o in denaro, da parte di tutti gli interessati dei terreni necessari
per le opere di urbanizzazione, che il convenuto si è invece “risparmiato”. In
tali circostanze, poco importa se, in generale - ma ciò non poteva valere nel
caso particolare della ZIIC -, la messa a disposizione di una parte del proprio
fondo per far sì che potesse venire in essere un progetto di interesse pubblico
avrebbe dovuto essere oggetto di un’espropriazione con riconoscimento della
piena indennità, oppure ancora se in assenza della cessione gratuita dei
terreni - ipotesi invero non avveratasi - l’eventuale espropriazione da mettere
in atto avrebbe potuto comportare il prelievo di contributi di miglioria
notevolmente superiori per tutti i proprietari.
9. Il
giudice di prime cure ha respinto la petizione rilevando in seguito che nella
presente fattispecie neanche il requisito dell’impoverimento degli attori era a
sua volta dato.
La
mancata partecipazione del fondo n. __________ RFD di __________ alla procedura
per la venuta in essere della ZIIC aveva in effetti fatto sì che nell’ambito
della permuta generale la deduzione collettiva, in natura o in denaro, per
tutti gli altri partecipanti era stata più elevata (teste __________ p. 4
seg.), essendo risultata del 10.072690% anziché del 9.461961% (perizia p. 3
segg.). Ciò aveva comportato, tenuto conto del valore applicato nell’ambito
della permuta generale di fr. 170.-/mq, un impoverimento degli attori di
complessivi fr. 91’818.08 (perizia p. 6). Visto però che il Comune di __________
aveva in seguito provveduto a restituire agli stessi l’importo di circa fr.
95'000.- versato dalla nuova proprietaria del fondo (doc. Q, teste __________
p. 7), il loro impoverimento non poteva dirsi dimostrato.
9.1. In
questa sede gli appellanti hanno obiettato che “i contributi di miglioria
riversati dal Comune di __________ ai proprietari della ZIIC, pari a fr.
95'000.-, non compensano il sacrificio in natura, né avrebbero potuto
compensarlo … Il teste __________ lo ha peraltro confermato in modo chiaro:
“Viene mostrato al teste il doc. P: confermo che il valore dei terreni non è
stato computato. Normalmente quando si esegue un’opera stradale
l’espropriazione dei fondi necessari per eventuali allargamenti o ampliamenti
del campo stradale sono computati nel calcolo che porta al prelievo dei
contributi di miglioria in quanto il fondo deve essere acquistato. In questo
caso avendo svolto una permuta generale dei fondi questi terreni sono stati
ceduti senza compenso pecuniario e quindi non li abbiamo considerati”.
L’importo riversato d’altra parte costituisce una restituzione, una
retrocessione della partecipazione ai costi di infrastrutturazione anticipata
in eccesso dai vari proprietari. Il Comune ha incassato i contributi di
miglioria a carico della particella (ad esclusione dei costi del terreno ceduto
gratuitamente), che ha poi girato agli altri proprietari della zona a conguaglio
di quanto da loro anticipato (in eccesso) in base al precedente calcolo, che
non prendeva in considerazione la part. __________ (doc. O, P e Q). Mal si
comprende quindi come il Pretore possa dedurre dal versamento dell’importo di
fr. 95'000.- l’assenza di un impoverimento. Anche questo ragionamento del
Pretore non tiene. Il versamento di tale importo non ha alcun effetto
sull’impoverimento qui fatto valere …” (appello p. 14).
9.2. Prima di esaminare la censura, va evidenziato che a
questo stadio della lite è incontestabile ed è per altro pacifico, non essendo
più stato contestato dagli appellanti, che il presunto impoverimento degli
attori (cfr. sul tema consid. 11) a seguito della mancata partecipazione del
fondo n. __________ RFD di __________ alla procedura per la venuta in essere
della ZIIC, consistente nell’aumento, dal 9.461961% al 10.072690%, nell’ambito
della permuta generale, della deduzione collettiva, in natura o in denaro, per
tutti gli altri partecipanti e da calcolarsi in base al valore di fr. 170.-/mq
applicato per l’appunto nell’ambito della permuta generale, poteva tutt’al più
ammontare a complessivi fr. 91’818.08 (perizia p. 6, e dunque non certamente
all’importo di fr. 129'625.52, calcolato in base al prezzo di fr. 240.-/mq
spuntato dal convenuto che è privo di rilevanza sul tema, somma da loro poi
arrotondata a fr. 129'618.- con le conclusioni).
Atteso
che le rispettive interessenze degli appellanti (pari a circa il 57.1% del
totale) sono inferiori di circa il 21% di quelle degli attori (pari a circa il
72.3% del totale), il loro presunto impoverimento sarebbe dunque di circa fr.
72’514.70.
9.3. Ciò
premesso, la censura degli appellanti deve essere accolta.
È in effetti incontestabile che il contributo di
miglioria di circa fr. 95'000.- versato dalla nuova proprietaria del fondo n. __________
RFD di __________ al Comune di __________ e da quest’ultimo poi riversato agli
attori non era tale da far venir meno quel loro eventuale impoverimento,
causato dalla maggior deduzione collettiva, in natura o in denaro, da essi
fornita nell’ambito della permuta generale, trattandosi in realtà della mera
restituzione dei contributi di miglioria che costoro avevano precedentemente
pagato nella loro interezza (senza cioè considerare anche quel fondo) e con ciò
in eccesso: dalla testimonianza dell’__________, menzionata nella stessa
decisione pretorile, si evince in effetti inequivocabilmente che “i
proprietari hanno poi ricevuto dal Comune una retrocessione fra i 90 e i 100
mila franchi, che tuttavia riguardava solo il pagamento del contributo in
denaro e non la cessione di superficie, rispettivamente il maggior pagamento
fatto da chi non aveva superficie da cedere” (p. 7); e anche nella lettera
inviata il 15 giugno 2012 alla rappresentanza degli attori dal Comune di __________
(doc. P) quest’ultimo ha a sua volta confermato a chiare lettere che “nell’ambito
di quest’ultima procedura [N.d.R.
quella relativa al prelievo dei contributi di miglioria] abbiamo pure prelevato il contributo a carico della
part. n. __________ RFD, importo che le verrà versato dai nostri Servizi
finanziari nel corso dei prossimi giorni, a conguaglio di quanto
pagato in eccesso dagli altri proprietari che lei
rappresenta”.
10. Il
giudice di prime cure ha respinto la petizione evidenziando infine come nel
caso di specie difettasse in ogni caso pure il requisito dell’assenza di una
valida causa.
Egli,
a tale proposito, ha rilevato che effettivamente il risultato cui si era giunti
era iniquo, tanto più se si considerava che il convenuto aveva sempre sostenuto
di voler sfruttare il fondo n. __________ RFD di __________ per la sua funzione
agricola e si era a lungo opposto alla sua inclusione nella ZIIC (doc. GG e
PP). La situazione del convenuto era tuttavia tutelata dalla decisione 25/28
aprile 2003 della Sezione delle bonifiche e del catasto (doc. D), che aveva
approvato la maggiorazione della percentuale della deduzione collettiva, in
natura o in denaro, applicata nell’ambito della permuta. Un giudizio in equità
doveva quindi essere escluso, posto come l’ordinamento giuridico garantiva agli
attori, oggetto di quella decisione, il rispetto dei loro diritti mediante
un’impugnativa. In realtà, il motivo per cui non vi era stata alcuna
opposizione da parte loro risiedeva principalmente nel fatto che gli stessi -
come del resto tutte le parti coinvolte - ritenevano erroneamente che il fondo
n. __________ RFD di __________ non avrebbe mai fatto parte della ZIIC e
pertanto non sarebbe mai stato edificabile (doc. MM). Come ammesso dagli stessi
attori (replica p. 6), essi avevano poi accettato volontariamente il versamento
della maggiore deduzione, credendo che il fondo n. __________ RFD di __________
fosse, o comunque sarebbe stato, escluso dalla ZIIC. Tale fattispecie, a ben
vedere, rappresentava tuttavia il pagamento volontario di un indebito ai sensi
dell’art. 63 cpv. 1 CO nei confronti del Comune di __________ e non del
convenuto.
10.1. In questa sede gli appellanti hanno contestato che
la decisione della Sezione delle bonifiche e del catasto potesse essere
considerata una valida causa per l’arricchimento del convenuto, rilevando che
il vantaggio di cui quest’ultimo avrebbe beneficiato non risultava affatto
dalla stessa. A trarne beneficio non era poi stato il Comune di __________, che
di fatto aveva provveduto a incassare quanto complessivamente gli spettava, ma
proprio il convenuto, che aveva “risparmiato”, a spese degli attori, di corrispondere
la propria quota.
10.2. La
censura è anche in questo caso fondata. Visto che al momento in cui la Sezione
delle bonifiche e del catasto aveva reso la decisione 25/28 aprile 2003 (doc.
D) gli attori - come del resto tutte le parti coinvolte - ritenevano che il
fondo n. __________ RFD di __________ non avrebbe mai fatto parte della ZIIC
(doc. H) e pertanto non sarebbe mai stato edificabile, non si vede proprio per
quale ragione essi avrebbero dovuto opporsi alla stessa, dalla quale non
risultava in alcun modo che quel fondo sarebbe invece divenuto edificabile
anche senza che il convenuto avesse partecipato alla deduzione collettiva
applicata nell’ambito della permuta. Ritenuto poi che a trarre vantaggio da
quella situazione non era certo stato il Comune di __________, che di fatto
aveva incassato quanto complessivamente gli spettava, era poi escluso che agli
stessi, che oltretutto non avevano effettuato alcun pagamento ma solo un
conferimento in natura a titolo gratuito, possa essere rimproverato di aver
effettuato il pagamento volontario di un indebito ai sensi dell’art. 63 cpv. 1
CO, tale da non poter essere restituito, a favore di quell’ente pubblico.
11. Nonostante
l’accoglimento di tutte le censure d’appello, il giudizio con cui il Pretore
aggiunto ha concluso per la reiezione della petizione deve nondimeno essere
confermato, e ciò per il fatto che, come si dirà qui di seguito, gli attori, e
con loro gli appellanti, non possono in realtà pretendere di essere stati
indebitamente impoveriti a spese del convenuto giusta l’art. 62 cpv. 1 CO.
11.1. Essi
avevano in effetti partecipato alla procedura per la venuta in essere della
ZIIC, che come detto prevedeva tra le altre cose l’istituzione di una società
semplice tra gli interessati e la conseguente deduzione gratuita al Comune da
parte loro, in natura o in denaro, dei terreni necessari per le opere di
urbanizzazione (con una deduzione collettiva concretamente pari al 10.072690%),
per far in modo che i loro rispettivi fondi potessero poi essere inseriti in
zona industriale. Ed è quello che hanno poi effettivamente ottenuto dall’ente
pubblico.
In
tali circostanze, nonostante sia vero che la partecipazione del convenuto alla
procedura (sin dall’inizio o anche solo in seguito) avrebbe fatto sì che la
deduzione collettiva al Comune, in natura o in denaro, sarebbe stata per tutti
inferiore (ossia del 9.461961%), è però altrettanto vero che quest’ultimo non
ha mai ritenuto di partecipare alla stessa e con ciò di contribuire alla
deduzione gratuita (cfr. pure appello p. 9), che non può dunque essergli imposta,
senza il suo consenso, nemmeno a posteriori.
Il
fatto che, nonostante la sua mancata partecipazione alla procedura e alla
deduzione gratuita al Comune, egli abbia per finire ottenuto, contro ogni
aspettativa di tutte le parti coinvolte (cfr. infra consid. 10) e “probabilmente
anche sfruttando una svista nella compilazione del formulario comunale relativo
ai dati pianificatori (doc. 6)” (appello p. 3), l’inserimento del proprio
fondo nella zona industriale senza alcun obbligo di contribuire alla deduzione
gratuita, il tutto senza che gli attori, pur non avendo in un primo tempo
condiviso l’atto amministrativo - comunale e/o cantonale - in tal senso (tanto
da aver chiesto “un riscontro sul principio di aprire o meno una discussione
transattiva”, cfr. scritto 14 maggio 2012, doc. RR), abbiano in seguito
contestato nelle sedi opportune, accettandola così implicitamente, la posizione
con cui il Comune di __________ “con questo versamento ritiene che non vi
siano ulteriori pendenze con i suoi clienti” e che “di conseguenza …,
essendo tutte le procedure concluse, non ravvisa la possibilità di avviare
ulteriori discussioni in merito” (cfr. lettera 15 giugno 2012, doc. P), non
è in definitiva tale da migliorare la posizione degli attori, e con loro degli
appellanti: ciò non ha in effetti comportato alcun loro impoverimento, non
essendovi a quel momento stato né un trasferimento di patrimonio dagli attori
al convenuto, né un comportamento attivo di quest’ultimo o del Comune di __________
nei confronti degli attori (cfr., per analogia, TF 4C.337/2002
del 3 marzo 2003 consid. 2.1 e 2.2, secondo cui la pretesa ex art. 62 CO
presuppone un trasferimento di patrimonio dall’impoverito all’arricchito oppure
un comportamento attivo dell’arricchito o di un terzo nei confronti
dell’impoverito); rispettivamente, se per ipotesi così non fosse e si volesse
ammettere l’esistenza di un comportamento attivo del Comune di __________ nei
confronti degli attori, resterebbe in ogni caso il fatto che l’arricchimento
del convenuto, risultante da un atto amministrativo rimasto inimpugnato, non
era indebito (cfr., per analogia, TF 4C.337/2002 del 3 marzo 2003 consid. 2.1 e
2.2, in cui la pretesa ex art. 62 CO era stata respinta siccome il
comportamento attivo di un terzo nei confronti dell’impoverito era comunque
fondato su un valido titolo giuridico).
11.2. Nella
loro impugnativa (appello p. 10) gli appellanti, facendo riferimento a quanto
deposto dal teste __________ (p. 6), hanno invero accennato al fatto che il
Comune di __________ non avrebbe in realtà ancora deciso definitivamente se il
fondo n. __________ RFD di __________, che, come detto, risultava essere stato
inserito in “zona industriale” nel formulario comunale relativo ai dati
pianificatori
(doc. 6), facesse effettivamente parte di quella zona, e
avrebbe approfondito la questione solo al momento in cui la nuova proprietaria
avesse inoltrato una domanda di costruzione per lo sfruttamento industriale
dello stesso, che però non è ancora stata presentata. Ammesso - ma non concesso
- che la circostanza, addotta per la prima volta e con ciò irritualmente solo
in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA
2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94),
potesse essere considerata per il giudizio, se ne dovrebbe in ogni caso
concludere che a tutt’oggi gli attori, e con loro gli appellanti, nemmeno
avrebbero dimostrato il carattere industriale di quel fondo, presupposto per
poter concretamente far valere una pretesa volta alla rifusione dell’indebito
arricchimento.
12. Visto
quanto precede, l’appello in esame dev’essere respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Le
spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del
valore qui ancora litigioso di fr. 102'383.-, seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Al convenuto appellato, ancorché vincente, non vengono attribuite
ripetibili, non essendo egli stato patrocinato in questa sede da un avvocato e
non avendole per altro neppure protestate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 1° febbraio 2019 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP
5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9, AP
10, AP 11, AP
12, AP 13, AP 14, AP 15, AP 16, AP 17, AP 18
(e per essa, defunta, , e ), AP 19 e AP 20 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di fr. 7'000.- sono poste a
carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
- ,
Comunicazione
all’, , , e alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).