12.2019.33
Contratto d'appalto relativo a lavori di ampliamento e ristrutturazione. Difetti dell'opera e tempestiva notifica degli stessi, in concreto non provati
2 giugno 2020Italiano15 min
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.33
Lugano
2 giugno 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.509
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 16
luglio 2010 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP
1
rappr. dall PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 34'476.49.- oltre
interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
emesso dall’UE di Lugano,
richieste a cui si è
opposta la convenuta e che il Pretore con decisione 27 dicembre 2018 ha
parzialmente accolto condannando la stessa al pagamento di fr. 26'357.35 e
ordinando il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n__________
dell’UE di Lugano per pari importo,
appellante la convenuta
con atto di appello del 1° febbraio 2019 con cui postula la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con
protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attrice con risposta del 14
marzo 2019 chiede la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di tasse,
spese e ripetibili,
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto,
in fatto e in diritto:
1.
Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento
della casa ubicata sulla particella n. 1227 RFD di __________, di proprietà di AP
1, quest’ultima - per il tramite di ____________________ SA - ha accettato, con
scritto di data 9 febbraio 2007, l’offerta presentata dall’impresa AO 1 per l’esecuzione degli impianti di riscaldamento e dei sanitari per un
importo forfettario di fr. 96'000.- IVA inclusa (doc. C).
2.
Per questi lavori e per altri che si sono
aggiunti in corso d’opera, AO 1 ha emesso, nel periodo da febbraio 2008 a aprile
2009, 6 fatture (doc. D, E, F, G, H e I) per un importo complessivo lordo pari a
fr. 144'332.64. Tenuto conto degli acconti versati (assommanti a complessivi
fr. 108'650.40) e di deduzioni varie (pari a fr. 1'205.75) ammesse dalla ditta
di sanitari (petizione, pag. 3), è rimasto un residuo scoperto di fr. 34'476.49
IVA inclusa (in merito a questo importo si rinvia a quanto indicato al consid.
4). Ne sono seguiti dei contatti tra le parti che non hanno però permesso di giungere
a un accordo. La ditta ha quindi fatto spiccare nei confronti della controparte
il PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 30 novembre 2009, contro cui
l’escussa ha interposto opposizione (doc. M).
3. Al fine di ottenere il pagamento della mercede residua, AO 1 ha quindi
inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 2, una petizione con cui ha chiesto la
condanna di AP 1 al pagamento di fr. 34'476.49.- oltre interessi, nonché il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ emesso
dall’UE di Lugano. In breve, essa ha sostenuto di aver eseguito le opere
preventivate e di aver effettuato ulteriori lavori su richiesta della
convenuta. Quest’ultima avrebbe però pagato solo parzialmente i lavori
appaltati, da qui la presente causa.
In sede di risposta la convenuta si è opposta integralmente
alla petizione lamentando l’esistenza di diversi difetti riscontrati nelle
opere eseguite dall’attrice; degli stessi si dirà per quanto necessario in
seguito.
In sede di replica, l’attrice ha contestato le
allegazioni della controparte, negando, da un canto, l’esistenza degli asseriti
difetti e, dall’altro, sostenendo che in ogni caso gli stessi non le sarebbero
imputabili e sarebbero stati “notificati tardivamente” (replica, pag. 2
seg.). Essa ha altresì osservato che diverse lagnanze (quali gli asseriti
cattivi odori, la pressione debole nella doccia della piscina e l’armadio delle
serpentine non rifinito) venivano sollevate per la prima volta proprio in sede
giudiziaria.
In duplica, la convenuta ha ribadito le
argomentazioni esposte in sede di risposta sostenendo la difettosità delle
opere eseguite da AO 1, senza prendere però posizione sulla contestazione
attorea secondo cui la notifica sarebbe stata tardiva.
Esperita l’istruttoria, nel corso della quale
è stata allestita pure una perizia tecnica da parte del perito giudiziario Da__________
(atti XXV e XXXVII), le parti hanno rinunciato alla discussione finale
presentando degli allegati conclusivi scritti in cui hanno ribadito le
rispettive antitetiche posizioni.
4.
Con decisione del 27 dicembre 2018 il Pretore ha accolto le
argomentazioni attoree ma ha limitato l’importo spettante all’attrice a fr.
26'357.35, ritenendo, erroneamente, che quello di fr. 34'476.49 richiesto dalla
medesima - e oltretutto confermato dalla committente stessa (risposta, pag. 4)
- fosse frutto di un errore di calcolo (sentenza cit., pag. 2). Egli ha quindi
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________
dell’UE di Lugano per pari importo. Nella propria sentenza il Pretore, dopo
aver ripercorso i fatti, ha ricordato le disposizioni valide in materia di
difetti dell’opera e ha osservato come la convenuta si sia limitata a sostenere
la difettosità delle opere effettuate da AO 1 omettendo però di allegare fatti
o prove in merito alla tempestività della notifica degli asseriti difetti,
contestata dall’attrice. Egli ha rilevato altresì che il primo scritto era
datato 29 aprile 2009 e risultava pertanto tardivo considerato che i lamentati
difetti avrebbero potuto essere sicuramente accertati subito dopo la consegna
dell’opera e per quanto concerne il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento nel corso nei mesi di ottobre e novembre 2008. Il Pretore ha pertanto
giudicato che la convenuta non avesse adempiuto né al suo onere di allegazione
né a quello probatorio, ragion per cui ella non poteva far valere nessuna
contropretesa per l’asserito minor valore. A titolo puramente abbondanziale, il
primo giudice si è comunque espresso sulla natura dei lamentati difetti
ritenendo - sulla base della perizia allestita dal perito giudiziario - che gli
stessi fossero in parte dati (per i dettagli si rinvia alla sentenza medesima,
pag. 4 segg.).
Fatti
5.
Con appello del 1° febbraio 2019 AP 1 ha postulato la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse,
spese e ripetibili.
Concretamente,
l’appellante censura gli accertamenti pretorili e nega che i lavori siano
finiti nel corso del 2008 come ammesso dal Pretore. Ella afferma inoltre che “i
difetti sono stati notificati durante tutta l’esecuzione dell’opera
direttamente dalla DL” (appello, pag. 3) e sostiene che le notifiche sono
state tempestive. Nel contempo, asserisce che la controparte non ha mai preteso
che la notifica relativa ai difetti al riscaldamento fosse tardiva.
Dal conto suo,
l’attrice con risposta del 14 marzo 2019 chiede la reiezione del gravame e la
conferma del querelato giudizio, pure con protesta, di tasse, spese e
ripetibili.
6. La natura del contratto venuto in essere tra le parti
in causa non è controversa, trattasi di un contrato di appalto giusta l’art.
363 CO.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero
del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nel
luglio 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a
seguito di una decisione pretorile comunicata il 27 dicembre 2018 ed è pertanto
retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127,
consid. 2 pag. 129 - 130).
8. Per sua natura l’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In
alcuni punti l’appello qui in esame non contiene una critica precisa al
giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza per altro
approfondire le tematiche sollevate. Problematica
che concerne, in particolare, il momento in cui le opere sarebbero state
consegnate, e quello in cui gli asseriti difetti sarebbero stati scoperti e
notificati.
L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura
in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al
giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei
passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.
9. Il
Pretore si è già espresso sulla dottrina e sulla giurisprudenza applicabili alla
fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che, giusta
l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena
lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e
segnalarne all'appaltatore i difetti. L’opera deve, di regola,
essere verificata al momento della sua consegna; concretamente, quando tutti i
lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine dall’appaltatore
(v. per tutti Gauch, Der
Werkvertrag, 5ª ed., n. 2109, pag. 765) oppure quando i lavori
ancora da eseguire sono di importanza minima rispetto al complesso delle opere appaltate
(vedi anche Zindel/ Pulver/ Schott, Basler Kommentar, 6ª ed., n.
3 ad art. 367 con rinvii). La mancata verifica e il mancato avviso
all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera
consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua
responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti
si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati
scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi
(art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la
dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei
difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto
gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (v.
DTF 4A_202/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 con riferimenti, DTF 4A_51/2007
dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Zindel/
Pulver/ Schott, op. cit., n. 32 ad art. 367 CO; Tercier/ Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux,
5ª ed., 2016, n. 3830; Gauch,
op. cit., n. 2164 segg.; Chaix,
Commentaire Romand, CO I, 2ª ed., n. 33 ad art. 367).
L’appaltatore
può però rinunciare a prevalersi della tardività della notifica dei difetti,
ritenuto che una tale rinuncia può avvenire anche per atti concludenti, ad
Considerandi
esempio nel caso in cui egli riconosca senza riserve la propria responsabilità
per i difetti, oppure laddove egli - pur consapevole dell’intempestività della
notifica - si adoperi senza riserve nell’eliminazione degli stessi. L’onere
della prova della rinuncia incombe al committente che se ne prevale (v. per
tutti Gauch, op. cit., n. 2163 con rinvii).
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in
base ai quali va esaminata la tempestività della notifica di cui all'art. 367
CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i
difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che
caratterizzano il singolo caso ritenuto che, nella maggior parte delle
situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è
però più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno,
mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di
reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare
eccessivamente la posizione del committente (v. Gauch,
op. cit., n. 2180 e 2180; Tercier/ Bieri/ Carron, op. cit., n. 3818 segg.; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 8 segg. e 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142
consid. 3b).
La
notifica deve essere inoltre sufficientemente dettagliata affinché
all’appaltatore possa essere chiaro quali delle opere eseguite debbano essere
considerate come non accettate. Una generica indicazione dell’esistenza di
difetti non è sufficiente per ritenere data l’esistenza di una valida notifica
dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO (v. DTF 4A_51/2007 dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n.
2128.
segg.; Tercier/
Bieri/ Carron, op. cit., 3815; Zindel/ Pulver/ Schott, op. cit., n. 18 ad art. 367 CO).
10.
Nel
concreto caso, come correttamente rilevato dal Pretore, in prima sede AP 1 si è
limitata a sostenere la difettosità delle opere eseguite da AO 1 omettendo però
di prendere posizione sulla chiara contestazione di intempestività della
notifica sollevata da quest’ultima con la replica. In nessuno dei propri allegati
di causa la committente ha speso una sola parola sulla tempestività della
notifica né in termini generici né riferita ai singoli difetti. Tantomeno ella ha
illustrato quando sarebbe avvenuta la notifica degli stessi, né ha indicato
quale dei (numerosi) documenti prodotti e richiamati proverebbe che la notifica
sia avvenuta tempestivamente. In assenza di una reazione da parte della
convenuta, non spettava al Pretore supplire a questa mancanza allegatoria andando
a ricercare nella copiosa documentazione agli atti per ogni (asserito) difetto
se, quando e a chi, lo stesso era stato notificato.
Con
ogni evidenza, AP 1 è venuta meno sia al proprio onere allegatorio - non
adempiendo agli obblighi procedurali previsti dagli art. 78 cpv. 1, 170 cpv. 1
litt. e) e f) e art. 176 cpv. 1 CPC-TI - che a quello probatorio (si rinvia a
quanto illustrato al consid. 9, dove si ricorda, per l’appunto, che l'onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che
deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e
a chi ne ha comunicato l'esistenza; art. 8 CC).
Infatti,
solo in sede di appello, e pertanto irritualmente e in palese violazione del
principio attitatorio, AP 1 si esprime su questa contestazione affermando che i
difetti sono stati notificati durante tutta l’esecuzione dell’opera da parte
della direzione lavori (appello, pag. 3) e che le opere non sarebbero state terminate
nel 2008 come ammesso dal Pretore (appello, pag. 4; vedi anche consid. 8).
Al
riguardo, si rileva che agli atti figura una serie di documenti e di email dai
quali si evince che vi sono stati, effettivamente, dei contatti tra le parti aventi
per oggetto lamentele in relazione all’esecuzione delle opere (in particolare
vedi atti rich. arch. F__________); dagli stessi è però impossibile - in
assenza di indicazioni precise della committente - stabilire quando i difetti
sarebbero stati scoperti e quindi notificati. Neppure in questa sede AP 1
fornisce informazioni chiare su quando - a suo dire - sarebbero terminati i
lavori limitandosi ad asserire che “nel 2009 le opere non erano state
consegnate” e che “vi erano innumerevoli questioni ancora da risolvere”
(appello, pag. 4).
In
assenza di precise e circostanziate indicazioni e allegazioni da parte di AP 1
è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto quale primo scritto di
notifica quello di data 29 aprile 2020 (doc. 1).
A questo vada altresì
aggiunto che la committente neppure sostiene che ci sia stata una rinuncia tacita
della ditta appaltatrice a prevalersi della tardività.
Contrariamente a quanto
sembra credere l’appellante le richieste di copertura assicurativa inoltrate a
Vaudoise assicurazione, per altro respinte dalla stessa, non si rivelano
decisive non fornendo indicazioni chiare né sulla scoperta dei lamentati difetti
né sulla loro notifica e men che meno sulla fine dei lavori (doc. 5, 6, 7, 8).
Inconsistente
si rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui AO 1 avrebbe contestato
unicamente la tempestiva notifica dei difetti relativi ai cattivi odori, alla
insufficiente pressione della doccia della piscina e alla mancata rifinitura
dell’armadio delle serpentine (appello, pag. 4). Un’attenta lettura degli
allegati della parte attrice, in particolare della replica, non lascia dubbi
sul fatto che la contestazione si riferisca a tutti i difetti indicati nella
risposta e non solo a questi ultimi. In merito a questi particolari difetti l’attrice
ha precisato che sono stati contestati per la prima volta in sede giudiziaria.
11.
Alla luce di quanto precede, la committente - non avendo né
allegato né tantomeno provato l’avvenuta tempestiva notifica dei difetti - non
può vantare alcuna contropretesa per il minor valore dell’opera.
12.
Così stando le cose si può prescindere dall’entrare nel merito delle
contestazioni appellatorie relative ai singoli difetti e alla quantificazione
del minor valore dell’opera.
13.
Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza
impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono
la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al
Tribunale federale supera i fr. 15'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG
e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
L’appello 1° febbraio 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è
ricevibile.
2.
Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico
dell’appellante con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’700.- a titolo
di ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).