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Decisione

12.2019.33

Contratto d'appalto relativo a lavori di ampliamento e ristrutturazione. Difetti dell'opera e tempestiva notifica degli stessi, in concreto non provati

2 giugno 2020Italiano15 min

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.33

Lugano

2 giugno 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel

Peer

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.509

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 16

luglio 2010 da

AO

1

rappr. dall’ PA 2

contro

AP

1

rappr. dall PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 34'476.49.- oltre

interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________

emesso dall’UE di Lugano,

richieste a cui si è

opposta la convenuta e che il Pretore con decisione 27 dicembre 2018 ha

parzialmente accolto condannando la stessa al pagamento di fr. 26'357.35 e

ordinando il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n__________

dell’UE di Lugano per pari importo,

appellante la convenuta

con atto di appello del 1° febbraio 2019 con cui postula la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con

protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre l’attrice con risposta del 14

marzo 2019 chiede la reiezione del gravame, anch’essa con protesta di tasse,

spese e ripetibili,

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

1.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento

della casa ubicata sulla particella n. 1227 RFD di __________, di proprietà di AP

1, quest’ultima - per il tramite di ____________________ SA - ha accettato, con

scritto di data 9 febbraio 2007, l’offerta presentata dall’impresa AO 1 per l’esecuzione degli impianti di riscaldamento e dei sanitari per un

importo forfettario di fr. 96'000.- IVA inclusa (doc. C).

2.

Per questi lavori e per altri che si sono

aggiunti in corso d’opera, AO 1 ha emesso, nel periodo da febbraio 2008 a aprile

2009, 6 fatture (doc. D, E, F, G, H e I) per un importo complessivo lordo pari a

fr. 144'332.64. Tenuto conto degli acconti versati (assommanti a complessivi

fr. 108'650.40) e di deduzioni varie (pari a fr. 1'205.75) ammesse dalla ditta

di sanitari (petizione, pag. 3), è rimasto un residuo scoperto di fr. 34'476.49

IVA inclusa (in merito a questo importo si rinvia a quanto indicato al consid.

4). Ne sono seguiti dei contatti tra le parti che non hanno però permesso di giungere

a un accordo. La ditta ha quindi fatto spiccare nei confronti della controparte

il PE n. __________ dell’UE di Lugano di data 30 novembre 2009, contro cui

l’escussa ha interposto opposizione (doc. M).

3. Al fine di ottenere il pagamento della mercede residua, AO 1 ha quindi

inoltrato alla Pretura di Lugano, sezione 2, una petizione con cui ha chiesto la

condanna di AP 1 al pagamento di fr. 34'476.49.- oltre interessi, nonché il

rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ emesso

dall’UE di Lugano. In breve, essa ha sostenuto di aver eseguito le opere

preventivate e di aver effettuato ulteriori lavori su richiesta della

convenuta. Quest’ultima avrebbe però pagato solo parzialmente i lavori

appaltati, da qui la presente causa.

In sede di risposta la convenuta si è opposta integralmente

alla petizione lamentando l’esistenza di diversi difetti riscontrati nelle

opere eseguite dall’attrice; degli stessi si dirà per quanto necessario in

seguito.

In sede di replica, l’attrice ha contestato le

allegazioni della controparte, negando, da un canto, l’esistenza degli asseriti

difetti e, dall’altro, sostenendo che in ogni caso gli stessi non le sarebbero

imputabili e sarebbero stati “notificati tardivamente” (replica, pag. 2

seg.). Essa ha altresì osservato che diverse lagnanze (quali gli asseriti

cattivi odori, la pressione debole nella doccia della piscina e l’armadio delle

serpentine non rifinito) venivano sollevate per la prima volta proprio in sede

giudiziaria.

In duplica, la convenuta ha ribadito le

argomentazioni esposte in sede di risposta sostenendo la difettosità delle

opere eseguite da AO 1, senza prendere però posizione sulla contestazione

attorea secondo cui la notifica sarebbe stata tardiva.

Esperita l’istruttoria, nel corso della quale

è stata allestita pure una perizia tecnica da parte del perito giudiziario Da__________

(atti XXV e XXXVII), le parti hanno rinunciato alla discussione finale

presentando degli allegati conclusivi scritti in cui hanno ribadito le

rispettive antitetiche posizioni.

4.

Con decisione del 27 dicembre 2018 il Pretore ha accolto le

argomentazioni attoree ma ha limitato l’importo spettante all’attrice a fr.

26'357.35, ritenendo, erroneamente, che quello di fr. 34'476.49 richiesto dalla

medesima - e oltretutto confermato dalla committente stessa (risposta, pag. 4)

- fosse frutto di un errore di calcolo (sentenza cit., pag. 2). Egli ha quindi

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

dell’UE di Lugano per pari importo. Nella propria sentenza il Pretore, dopo

aver ripercorso i fatti, ha ricordato le disposizioni valide in materia di

difetti dell’opera e ha osservato come la convenuta si sia limitata a sostenere

la difettosità delle opere effettuate da AO 1 omettendo però di allegare fatti

o prove in merito alla tempestività della notifica degli asseriti difetti,

contestata dall’attrice. Egli ha rilevato altresì che il primo scritto era

datato 29 aprile 2009 e risultava pertanto tardivo considerato che i lamentati

difetti avrebbero potuto essere sicuramente accertati subito dopo la consegna

dell’opera e per quanto concerne il funzionamento dell’impianto di

riscaldamento nel corso nei mesi di ottobre e novembre 2008. Il Pretore ha pertanto

giudicato che la convenuta non avesse adempiuto né al suo onere di allegazione

né a quello probatorio, ragion per cui ella non poteva far valere nessuna

contropretesa per l’asserito minor valore. A titolo puramente abbondanziale, il

primo giudice si è comunque espresso sulla natura dei lamentati difetti

ritenendo - sulla base della perizia allestita dal perito giudiziario - che gli

stessi fossero in parte dati (per i dettagli si rinvia alla sentenza medesima,

pag. 4 segg.).

Fatti

5.

Con appello del 1° febbraio 2019 AP 1 ha postulato la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse,

spese e ripetibili.

Concretamente,

l’appellante censura gli accertamenti pretorili e nega che i lavori siano

finiti nel corso del 2008 come ammesso dal Pretore. Ella afferma inoltre che “i

difetti sono stati notificati durante tutta l’esecuzione dell’opera

direttamente dalla DL” (appello, pag. 3) e sostiene che le notifiche sono

state tempestive. Nel contempo, asserisce che la controparte non ha mai preteso

che la notifica relativa ai difetti al riscaldamento fosse tardiva.

Dal conto suo,

l’attrice con risposta del 14 marzo 2019 chiede la reiezione del gravame e la

conferma del querelato giudizio, pure con protesta, di tasse, spese e

ripetibili.

6. La natura del contratto venuto in essere tra le parti

in causa non è controversa, trattasi di un contrato di appalto giusta l’art.

363 CO.

7. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero

del 19 dicembre 2008 (CPC). La procedura innanzi al Pretore è stata iniziata nel

luglio 2010 e fino alla sua conclusione è rimasta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a dire dal Codice di procedura

civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello, per contro, ha preso avvio a

seguito di una decisione pretorile comunicata il 27 dicembre 2018 ed è pertanto

retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv.1 CPC, DTF 137 III 127,

consid. 2 pag. 129 - 130).

8. Per sua natura l’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante deve pertanto

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare. In

alcuni punti l’appello qui in esame non contiene una critica precisa al

giudizio di prima istanza ma si limita a fornire una propria tesi e una propria lettura dei fatti, senza per altro

approfondire le tematiche sollevate. Problematica

che concerne, in particolare, il momento in cui le opere sarebbero state

consegnate, e quello in cui gli asseriti difetti sarebbero stati scoperti e

notificati.

L’appello in esame viene quindi esaminato nella misura

in cui rispetta i principi sopraindicati ed espone critiche circostanziate al

giudizio pretorile, mentre non verranno analizzati e sono irricevibili quei

passaggi che non contengono alcuna critica al giudizio impugnato.

9. Il

Pretore si è già espresso sulla dottrina e sulla giurisprudenza applicabili alla

fattispecie. Nel concreto caso vale nondimeno la pena ricordare che, giusta

l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena

lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e

segnalarne all'appaltatore i difetti. L’opera deve, di regola,

essere verificata al momento della sua consegna; concretamente, quando tutti i

lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine dall’appaltatore

(v. per tutti Gauch, Der

Werkvertrag, 5ª ed., n. 2109, pag. 765) oppure quando i lavori

ancora da eseguire sono di importanza minima rispetto al complesso delle opere appaltate

(vedi anche Zindel/ Pulver/ Schott, Basler Kommentar, 6ª ed., n.

3 ad art. 367 con rinvii). La mancata verifica e il mancato avviso

all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera

consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua

responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria

verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente

dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di

tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti

si manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati

scoperti, altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi

(art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la

dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei

difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto

gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l'esistenza (v.

DTF 4A_202/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 con riferimenti, DTF 4A_51/2007

dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Zindel/

Pulver/ Schott, op. cit., n. 32 ad art. 367 CO; Tercier/ Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux,

5ª ed., 2016, n. 3830; Gauch,

op. cit., n. 2164 segg.; Chaix,

Commentaire Romand, CO I, 2ª ed., n. 33 ad art. 367).

L’appaltatore

può però rinunciare a prevalersi della tardività della notifica dei difetti,

ritenuto che una tale rinuncia può avvenire anche per atti concludenti, ad

Considerandi

esempio nel caso in cui egli riconosca senza riserve la propria responsabilità

per i difetti, oppure laddove egli - pur consapevole dell’intempestività della

notifica - si adoperi senza riserve nell’eliminazione degli stessi. L’onere

della prova della rinuncia incombe al committente che se ne prevale (v. per

tutti Gauch, op. cit., n. 2163 con rinvii).

Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in

base ai quali va esaminata la tempestività della notifica di cui all'art. 367

CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i

difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che

caratterizzano il singolo caso ritenuto che, nella maggior parte delle

situazioni, un termine da 7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è

però più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno,

mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di

reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare

eccessivamente la posizione del committente (v. Gauch,

op. cit., n. 2180 e 2180; Tercier/ Bieri/ Carron, op. cit., n. 3818 segg.; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 8 segg. e 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142

consid. 3b).

La

notifica deve essere inoltre sufficientemente dettagliata affinché

all’appaltatore possa essere chiaro quali delle opere eseguite debbano essere

considerate come non accettate. Una generica indicazione dell’esistenza di

difetti non è sufficiente per ritenere data l’esistenza di una valida notifica

dei difetti ai sensi dell’art. 367 CO (v. DTF 4A_51/2007 dell’11 settembre 2007 consid. 4.5; Gauch, op. cit., n.

2128.

segg.; Tercier/

Bieri/ Carron, op. cit., 3815; Zindel/ Pulver/ Schott, op. cit., n. 18 ad art. 367 CO).

10.

Nel

concreto caso, come correttamente rilevato dal Pretore, in prima sede AP 1 si è

limitata a sostenere la difettosità delle opere eseguite da AO 1 omettendo però

di prendere posizione sulla chiara contestazione di intempestività della

notifica sollevata da quest’ultima con la replica. In nessuno dei propri allegati

di causa la committente ha speso una sola parola sulla tempestività della

notifica né in termini generici né riferita ai singoli difetti. Tantomeno ella ha

illustrato quando sarebbe avvenuta la notifica degli stessi, né ha indicato

quale dei (numerosi) documenti prodotti e richiamati proverebbe che la notifica

sia avvenuta tempestivamente. In assenza di una reazione da parte della

convenuta, non spettava al Pretore supplire a questa mancanza allegatoria andando

a ricercare nella copiosa documentazione agli atti per ogni (asserito) difetto

se, quando e a chi, lo stesso era stato notificato.

Con

ogni evidenza, AP 1 è venuta meno sia al proprio onere allegatorio - non

adempiendo agli obblighi procedurali previsti dagli art. 78 cpv. 1, 170 cpv. 1

litt. e) e f) e art. 176 cpv. 1 CPC-TI - che a quello probatorio (si rinvia a

quanto illustrato al consid. 9, dove si ricorda, per l’appunto, che l'onere

della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che

deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e

a chi ne ha comunicato l'esistenza; art. 8 CC).

Infatti,

solo in sede di appello, e pertanto irritualmente e in palese violazione del

principio attitatorio, AP 1 si esprime su questa contestazione affermando che i

difetti sono stati notificati durante tutta l’esecuzione dell’opera da parte

della direzione lavori (appello, pag. 3) e che le opere non sarebbero state terminate

nel 2008 come ammesso dal Pretore (appello, pag. 4; vedi anche consid. 8).

Al

riguardo, si rileva che agli atti figura una serie di documenti e di email dai

quali si evince che vi sono stati, effettivamente, dei contatti tra le parti aventi

per oggetto lamentele in relazione all’esecuzione delle opere (in particolare

vedi atti rich. arch. F__________); dagli stessi è però impossibile - in

assenza di indicazioni precise della committente - stabilire quando i difetti

sarebbero stati scoperti e quindi notificati. Neppure in questa sede AP 1

fornisce informazioni chiare su quando - a suo dire - sarebbero terminati i

lavori limitandosi ad asserire che “nel 2009 le opere non erano state

consegnate” e che “vi erano innumerevoli questioni ancora da risolvere”

(appello, pag. 4).

In

assenza di precise e circostanziate indicazioni e allegazioni da parte di AP 1

è pertanto a giusta ragione che il Pretore ha ritenuto quale primo scritto di

notifica quello di data 29 aprile 2020 (doc. 1).

A questo vada altresì

aggiunto che la committente neppure sostiene che ci sia stata una rinuncia tacita

della ditta appaltatrice a prevalersi della tardività.

Contrariamente a quanto

sembra credere l’appellante le richieste di copertura assicurativa inoltrate a

Vaudoise assicurazione, per altro respinte dalla stessa, non si rivelano

decisive non fornendo indicazioni chiare né sulla scoperta dei lamentati difetti

né sulla loro notifica e men che meno sulla fine dei lavori (doc. 5, 6, 7, 8).

Inconsistente

si rivela inoltre la tesi appellatoria secondo cui AO 1 avrebbe contestato

unicamente la tempestiva notifica dei difetti relativi ai cattivi odori, alla

insufficiente pressione della doccia della piscina e alla mancata rifinitura

dell’armadio delle serpentine (appello, pag. 4). Un’attenta lettura degli

allegati della parte attrice, in particolare della replica, non lascia dubbi

sul fatto che la contestazione si riferisca a tutti i difetti indicati nella

risposta e non solo a questi ultimi. In merito a questi particolari difetti l’attrice

ha precisato che sono stati contestati per la prima volta in sede giudiziaria.

11.

Alla luce di quanto precede, la committente - non avendo né

allegato né tantomeno provato l’avvenuta tempestiva notifica dei difetti - non

può vantare alcuna contropretesa per il minor valore dell’opera.

12.

Così stando le cose si può prescindere dall’entrare nel merito delle

contestazioni appellatorie relative ai singoli difetti e alla quantificazione

del minor valore dell’opera.

13.

Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza

impugnata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono

la soccombenza dell’appellante. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al

Tribunale federale supera i fr. 15'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1.

L’appello 1° febbraio 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è

ricevibile.

2.

Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico

dell’appellante con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’700.- a titolo

di ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).