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Decisione

12.2019.35

Decesso dell'attore il giorno dell'emanazione della sentenza di primo grado; appello presentato dal suo patrocinatore; stralcio della procedura per ritiro dell'appello da parte dell'erede

2 dicembre 2020Italiano5 min

A.

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.35

Lugano

2 dicembre 2020/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

visto l’appello 4 febbraio 2019

presentato da

AP 1 †

rappr. dall’avv. PA 1

contro la decisione 22 gennaio 2019 dal Pretore

aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CA.2018.336/337, da

lui promossa con istanza 10 settembre 2018 nei confronti di

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

tutti già rappr. dall’avv. e ora rappr. dall’avv. PA

2,

considerato

in fatto e in diritto:

che AP 1 ha contestato la validità della donazione ai

nipoti AO 2 e AO 3, figli di AO 1, dell’intera partecipazione del capitale

sociale di AO 4 e invano chiesto la restituzione delle azioni;

che con decreto supercautelare 11 settembre 2018 il

Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza introdotta

il 10 settembre precedente da AP 1 nei confronti di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, volta

in sintesi a imporre ai primi tre convenuti e all’amministratore unico il divieto

di disporre degli averi patrimoniali della citata società e delle sue azioni al

portatore e l’obbligo di consegnare le medesime nelle mani del giudice adito,

rispettivamente volta a ordinare all’amministratore unico di limitare le sue

mansioni alla conservazione del patrimonio societario, impedire atti di

disposizione di tale patrimonio e fornire al giudice adito un resoconto della

sua attività e un bilancio della società;

che con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore aggiunto

ha respinto l’istanza e revocato il summenzionato provvedimento supercautelare;

che con atto di appello 4

febbraio 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato il decesso di AP 1, avvenuto il 22

gennaio 2019, ha chiesto la sospensione della procedura d’appello e delle

procedure di cui agli inc. CA.2019.25/26 della Pretura del Distretto di Lugano,

come pure il mantenimento in vigore del provvedimento supercautelare 11

settembre 2018 nonché l’adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari in

sede di appello analoghi a quelli richiesti in prima sede, ha quindi postulato la

riforma del primo giudizio nel senso in particolare di accogliere l’istanza 10

settembre 2018;

che con decisione 7

febbraio 2019 il presidente della Camera adita ha sospeso fino al 31 maggio

2019 la procedura di appello fino alla decisione degli eredi sulla

continuazione della procedura, per il resto ha respinto le richieste

supercautelari e cautelari della parte appellante;

che, dopo aver ricevuto

l’atto di deposito e di pubblicazione del testamento di AP 1 nonché l’atto di

accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dell’erede unica istituita

D_____ _______, con decisione 17 giugno 2019 la sospensione della procedura

d’appello è stata prorogata fino al 31 ottobre 2019;

che il termine della

sospensione è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con decisione

del 5 novembre precedente;

che con lettera 19

dicembre 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato, con il supporto della documentazione

ivi allegata, che D____ _______ rivestiva la posizione di unica erede

universale di AP 1 e avrebbe quindi comunicato la propria intenzione circa il

mantenimento o il ritiro dell’appello;

che con lettera 13 novembre 2020 l’avv. PA 1 ha comunicato

la volontà di D_____ ________ di ritirare l’appello 4 febbraio 2019;

che il ritiro dell’appello configura desistenza a

norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno indotto

l’appellante o, come in concreto il suo successore in diritto, a recedere dalla

lite;

che in tali circostanze il giudice, previa

riattivazione della procedura, prende atto della dichiarazione di ritiro e

stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);

che le spese processuali sono di principio a carico di

chi le ha provocate ma nel presente caso le circostanze inducono a non caricarle

all’erede di AP 1 (v. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che l’atto di appello non essendo stato intimato alle controparti,

non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili.

Per

questi motivi

decide:

1. La

procedura di appello è riattivata.

2. L’appello

4 febbraio 2019 dell’avv. PA 1 quale rappresentante di AP 1 †, è stralciato

dai ruoli.

3. Non

si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il

presidente

Fatti

A.

Fiscalini

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

Considerandi

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).