12.2019.35
Decesso dell'attore il giorno dell'emanazione della sentenza di primo grado; appello presentato dal suo patrocinatore; stralcio della procedura per ritiro dell'appello da parte dell'erede
2 dicembre 2020Italiano5 min
A.
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.35
Lugano
2 dicembre 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
quale giudice unico (art. 48b
cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)
visto l’appello 4 febbraio 2019
presentato da
AP 1 †
rappr. dall’avv. PA 1
contro la decisione 22 gennaio 2019 dal Pretore
aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CA.2018.336/337, da
lui promossa con istanza 10 settembre 2018 nei confronti di
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
tutti già rappr. dall’avv. e ora rappr. dall’avv. PA
2,
considerato
in fatto e in diritto:
che AP 1 ha contestato la validità della donazione ai
nipoti AO 2 e AO 3, figli di AO 1, dell’intera partecipazione del capitale
sociale di AO 4 e invano chiesto la restituzione delle azioni;
che con decreto supercautelare 11 settembre 2018 il
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l’istanza introdotta
il 10 settembre precedente da AP 1 nei confronti di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, volta
in sintesi a imporre ai primi tre convenuti e all’amministratore unico il divieto
di disporre degli averi patrimoniali della citata società e delle sue azioni al
portatore e l’obbligo di consegnare le medesime nelle mani del giudice adito,
rispettivamente volta a ordinare all’amministratore unico di limitare le sue
mansioni alla conservazione del patrimonio societario, impedire atti di
disposizione di tale patrimonio e fornire al giudice adito un resoconto della
sua attività e un bilancio della società;
che con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore aggiunto
ha respinto l’istanza e revocato il summenzionato provvedimento supercautelare;
che con atto di appello 4
febbraio 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato il decesso di AP 1, avvenuto il 22
gennaio 2019, ha chiesto la sospensione della procedura d’appello e delle
procedure di cui agli inc. CA.2019.25/26 della Pretura del Distretto di Lugano,
come pure il mantenimento in vigore del provvedimento supercautelare 11
settembre 2018 nonché l’adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari in
sede di appello analoghi a quelli richiesti in prima sede, ha quindi postulato la
riforma del primo giudizio nel senso in particolare di accogliere l’istanza 10
settembre 2018;
che con decisione 7
febbraio 2019 il presidente della Camera adita ha sospeso fino al 31 maggio
2019 la procedura di appello fino alla decisione degli eredi sulla
continuazione della procedura, per il resto ha respinto le richieste
supercautelari e cautelari della parte appellante;
che, dopo aver ricevuto
l’atto di deposito e di pubblicazione del testamento di AP 1 nonché l’atto di
accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dell’erede unica istituita
D_____ _______, con decisione 17 giugno 2019 la sospensione della procedura
d’appello è stata prorogata fino al 31 ottobre 2019;
che il termine della
sospensione è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con decisione
del 5 novembre precedente;
che con lettera 19
dicembre 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato, con il supporto della documentazione
ivi allegata, che D____ _______ rivestiva la posizione di unica erede
universale di AP 1 e avrebbe quindi comunicato la propria intenzione circa il
mantenimento o il ritiro dell’appello;
che con lettera 13 novembre 2020 l’avv. PA 1 ha comunicato
la volontà di D_____ ________ di ritirare l’appello 4 febbraio 2019;
che il ritiro dell’appello configura desistenza a
norma dell’art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno indotto
l’appellante o, come in concreto il suo successore in diritto, a recedere dalla
lite;
che in tali circostanze il giudice, previa
riattivazione della procedura, prende atto della dichiarazione di ritiro e
stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC);
che le spese processuali sono di principio a carico di
chi le ha provocate ma nel presente caso le circostanze inducono a non caricarle
all’erede di AP 1 (v. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che l’atto di appello non essendo stato intimato alle controparti,
non entra in considerazione l’assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi
decide:
1. La
procedura di appello è riattivata.
2. L’appello
4 febbraio 2019 dell’avv. PA 1 quale rappresentante di AP 1 †, è stralciato
dai ruoli.
3. Non
si prelevano spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale di appello
Il
presidente
Fatti
A.
Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
Considerandi
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).