12.2019.36
Lavoro - appello - fallimento, sospensione della procedura di fallimento e cancellazione da RC della società convenuta appellata - stralcio
23 luglio 2020Italiano4 min
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.36
Lugano
23 luglio 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.293
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza (recte:
petizione) 16 agosto 2018 da
AP
1
contro
AO
1
rappr.
dall’
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta
al pagamento di fr. 13'668.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 7 gennaio
2019 ha respinto;
appellante l'attore con ricorso (recte: appello)
4 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta non ha presentato la risposta
all’appello;
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, dopo aver ottenuto la
necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 16 agosto 2018 AP 1, agente
in qualità di cessionario delle pretese salariali di __________, ha convenuto
in giudizio AO 1 - per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 13'668.- lordi
oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2018, domanda a cui la convenuta si è
opposta;
che con decisione 7
gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, senza prelevare
tasse e senza attribuire ripetibili;
che con l’appello 4
febbraio 2019 che qui ci occupa, a cui la convenuta non ha presentato
osservazioni, l’attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso
di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che la convenuta è stata sciolta
in seguito a fallimento a far tempo dal 25 ottobre 2019 (cfr. estratto RC);
che il 14 novembre 2019 la
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo (cfr. estratto
RC);
che il 17 luglio 2020 la
convenuta è stata cancellata d’ufficio dal Registro di commercio conformemente all’art.
159 cpv. 5 lett. a ORC, non essendo stata inoltrata alcuna opposizione motivata
alla cancellazione (cfr. estratto RC);
che a seguito della
sospensione del suo fallimento e della sua cancellazione dal Registro di
commercio, la convenuta è ormai sprovvista di personalità giuridica, per cui la
causa di cui all'appello dell’attore dev’essere stralciata dai ruoli in
applicazione dell’art. 242 CPC (Graber,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 48 ad art. 83 CPC; Gschwend/Steck,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 13 ad art. 242 CPC; TF 4A_580/2018 del 20 dicembre
2019; II CCA 16 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.42);
che trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c
CPC);
che non esistendo più la
parte convenuta, non vi è nessuno che possa essere condannato a rifondere eventuali
ripetibili all’attore né in primo né in secondo grado (TF 4A_580/2018 del 20
dicembre 2019; II CCA 16 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.42);
che, terminando la
procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio va reso da questa
Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1
LOG).
Per questi motivi,
decide:
1. La causa di cui all’appello
4 febbraio 2019 de AP 1 è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano
spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Considerandi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).