12.2019.37
Responsabilità dell'ente pubblico - perenzione
9 aprile 2020Italiano12 min
I. L’appello 8
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.37
Lugano
9 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.134
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 30
giugno 2016 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 381'131.13 oltre
interessi al 5% dall’8 luglio 2014;
e ora sull’eccezione di
perenzione della pretesa attorea formulata dal convenuto il 20 dicembre
2016, avversata dall’attrice, e che il Pretore con decisione 28 dicembre 2018
ha accolto, respingendo così la petizione;
appellante l'attrice con
appello 8 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere l’eccezione con conseguente rinvio dell’incarto al
Pretore per la continuazione della causa, protestando spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Dal 1° novembre 2007
la società AP 1, al beneficio di un contratto di locazione concessole da __________
poi prolungato fino al 31 maggio 2014,
ha gestito nell’edificio sito sulla part. n. __________ RFD di __________, che
aveva come destinazione d’utilizzo la gestione di un’osteria con alloggio,
l’esercizio pubblico denominato “Osteria __________”.
2. Nel luglio 2012 AP 1
ha presentato una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione
dell’edificio da pensione a postribolo. La domanda è stata respinta dal
Municipio di AO 1 con decisione 5 novembre 2012, poi confermata il 30 aprile
2013 dal Consiglio di Stato e il 9 dicembre 2014 dal Tribunale cantonale
amministrativo.
Nel frattempo, nel
dicembre 2012, AP 1 ha presentato una nuova domanda di costruzione per il
cambiamento di destinazione delle 13 camere al piano superiore dell’edificio,
chiedendo che potessero essere trasformate in 13 monolocali da affittare a
terzi. Con decisione 28 marzo 2013 il Municipio di AO 1 ha accolto la domanda,
precisando tuttavia che non era autorizzato un utilizzo dei locali diverso da
quello residenziale e che dovevano essere prese tutte le misure che
s’imponevano al fine di rispettare tale condizione e di impedire l’accesso ai
locali da parte di estranei. Le condizioni accessorie, annullate il 24 giugno
2014 dal Consiglio di Stato, sono state sostanzialmente ripristinate il 16
aprile 2015 dal Tribunale cantonale amministrativo.
Nelle more di queste due
procedure, il 6 dicembre 2013, a seguito di un rapporto di segnalazione della
Polizia cantonale e di uno scritto dei Servizi generali del Dipartimento del
territorio, che confermavano un’occupazione e un utilizzo dei vani non conforme
al PR e in particolare l’illecito esercizio della prostituzione nell’esercizio
pubblico, il Municipio di AO 1 ha ordinato la sospensione immediata dei lavori
di trasformazione delle 13 camere, l’immediata sospensione d’uso dei locali e
dei vani con destinazione differente da quanto autorizzato nel 2006 nonché la
presentazione di una domanda di costruzione a posteriori. La decisione è stata
confermata il 1° luglio 2014 dal Consiglio di Stato, tranne che per la
sospensione immediata dei lavori di trasformazione delle 13 camere.
Accertato che l’esercizio
pubblico continuava ciononostante a essere utilizzato quale luogo per
l’esercizio della prostituzione, con decisione 10 marzo 2014 il Municipio di AO
1 ha ordinato l’immediata chiusura del locale e l’apposizione dei sigilli. La
decisione è stata in seguito annullata, in data 8 luglio 2014, dal Consiglio di
Stato.
3. Dopo aver
notificato, il 9 luglio 2015, le sue pretese risarcitorie e aver avviato, il 29
gennaio 2016, l’obbligatoria - ma infruttuosa - procedura di conciliazione, con
petizione 30 giugno 2016, inoltrata entro il termine previsto
dall’autorizzazione ad agire, AP 1 ha convenuto in giudizio il Comune di AO 1
innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la
condanna al pagamento di fr. 381'131.13 oltre interessi al 5% dall’8 luglio
2014. Ritenendo che la decisione 10 marzo 2014 con cui il Municipio aveva
ordinato l’immediata chiusura del locale e l’apposizione dei sigilli configurava
una grave violazione dei doveri primordiali della funzione ai sensi dell’art. 5
cpv. 1 della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli
agenti pubblici (LResp), essa ha preteso il risarcimento del danno che le
sarebbe asseritamente derivato, corrispondente ai salari lordi, aumentati dei
relativi contributi sociali, dei suoi due dipendenti dall’11 marzo al 30 aprile
2014 (fr. 13'075.73), ai mancati incassi dal bar, dalle camere e dal vitto
delle ragazze dal 10 marzo al 31 luglio 2014 (fr. 344'356.60), ai costi
operativi dall’11 marzo al 31 luglio 2014 (fr. 21'178.80) e al pernottamento del
suo ex dipendente __________ presso una pensione a __________ dall’11 al 31
marzo 2014 (fr. 2'520.-).
Con risposta 20
dicembre 2016 il convenuto ha tra le altre cose eccepito la perenzione della
pretesa attorea, eccezione che è stata contestata dall’attrice.
4. Limitata la
procedura all’esame dell’eccezione (art. 125 lett. a CPC) ed esperito il
relativo dibattimento finale, il Pretore, con la decisione 28 dicembre 2018 qui
oggetto di impugnativa ha concluso per la sua fondatezza e ha di conseguenza
respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese
di fr. 250.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte
fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in sostanza
ritenuto che l’attrice non avesse rispettato il termine di perenzione previsto
dall’art. 25 cpv. 1 LResp, atteso che la notifica delle sue pretese, inoltrata
il 9 luglio 2015, non era avvenuta entro il termine di un anno da quando essa
aveva conosciuto la persona responsabile e il danno, conoscenza che, siccome
fondata su elementi costanti nel tempo a lei noti sin da subito, andava fatta
risalire già al 10 marzo 2014, data della contestata decisione municipale, o al
più tardi al 31 marzo 2014, l’ultimo giorno in cui il suo ex dipendente __________
aveva pernottato presso una pensione a __________.
5. Con l’appello 8
febbraio 2019 che qui ci occupa l’attrice ha chiesto di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere l’eccezione con conseguente rinvio
dell’incarto al Pretore per la continuazione della causa, protestando spese e
ripetibili. Essa ha in sostanza preteso che il termine di perenzione decorresse
in realtà unicamente dall’11 agosto 2014, ossia dalla data in cui era cresciuta
in giudicato la pronuncia 8 luglio 2014 con cui il Consiglio di Stato aveva
provveduto ad annullare la decisione municipale 10 marzo 2014, rispettivamente
dal 10 luglio 2014, ossia 4 mesi dopo emanazione di quest’ultima.
6. Come evidenziato con
pertinenza dal giudice di prime cure e per altro riconosciuto in larga misura
anche dalla stessa attrice (appello p. 2 seg.), la LResp, pacificamente
applicabile alla fattispecie, prevede l’adempimento, da parte di chi vuole
ottenere un risarcimento dall’ente pubblico, di precisi atti formali da
compiersi entro termini altrettanto precisi la cui inosservanza comporta la
perenzione della pretesa.
Chi pretende il
risarcimento del danno deve in particolare, prima di promuovere l’azione
giudiziaria, notificare la propria pretesa nel termine di un anno dal giorno in
cui ha conosciuto il danno (art. 25 cpv. 1 LResp). In analogia con i criteri
sviluppati nell’ambito dell’art. 60 cpv. 1 CO (TF 4A_580/2008 del 19 marzo 2009
consid. 4.2 e 4.3), il termine di perenzione dell’art. 25 cpv. 1 LResp comincia
a decorrere da quando il creditore ha conosciuto la persona responsabile e il
danno.
La conoscenza della
persona responsabile è data solo dal momento in cui il creditore conosce
effettivamente, e non solo presume, l’identità della persona contro cui far
valere un’azione di risarcimento del danno (DTF 131 III 61 consid. 3.1.2).
Ha per contro sufficiente
conoscenza del danno il creditore che apprende la realizzazione dell'evento
pregiudizievole nonché la natura e l'entità approssimativa del danno subito, e
viene così messo nella situazione di poter adeguatamente fondare e motivare
un'azione in giudizio (DTF 131 III 61 consid. 3.1.1, 136 III 322 consid. 4.1), -
in parole semplici - quando sono noti gli elementi essenziali del danno (TF
5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3). In tal senso non è necessaria una
determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del danno, tanto più che può
essere richiesto anche il risarcimento di un danno futuro, e che quest'ultimo
può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO
(DTF 111 II 55 consid. 3a, 131 III 61 consid. 3.1.1; TF 5A_86/2017 del 13
giugno 2018 consid. 2.3).
7. Ribadendo
sostanzialmente quanto addotto in prima sede, l’attrice ha rimproverato al
Pretore di non aver tenuto conto che il termine di perenzione decorreva in
realtà dalla crescita in giudicato della pronuncia con cui il Consiglio di
Stato aveva annullato la decisione municipale 10 marzo 2014 e ne aveva in tal
modo accertato il carattere illecito. La censura è manifestamente infondata.
Come già rilevato anche dal giudice di prime cure (che sulla particolare
questione aveva fatto riferimento a Thévenoz/Werro,
Commentaire Romand, n. 14 ad art. 60 CO e a DTF 131 III 61 consid. 3.1.2), il
momento in cui l’illiceità dell’atto dannoso del debitore è stata definitivamente
stabilita è in effetti del tutto ininfluente per la decorrenza del termine di
cui all’art. 60 cpv. 1 CO (DTF 92 II 1 consid. 1a; TF 2C_296/2013 del 12 agosto
2013 consid. 4.3.3).
8. Manifestamente
infondata è pure l’ulteriore, nuova, tesi dell’attrice secondo cui “il
Tribunale federale stabilisce comunque, in caso di errore di procedura
dell’amministrazione, alla perenzione, nello specifico il momento del danno, ha
indicato quattro mesi quale termine adeguato di eccezione allo stabilire la
decorrenza del termine (cfr. DLA 2004 pag. 285 segg. citata anche al consid.
2.2 della TF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)” (appello p. 3). La
giurisprudenza menzionata nell’occasione dall’attrice è in realtà riferita a
tutt’altra tematica, e meglio al termine di perenzione annuale della pretesa di
restituzione delle prestazioni sociali
indebitamente riscosse di cui all’art. 25 cpv. 1 LPGA, e soprattutto non
è assolutamente di quel tenore: nell’occasione l’Alta Corte ha in effetti
rilevato che il diritto di esigere
la restituzione si estingueva dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l'istituto d'assicurazione aveva avuto conoscenza del fatto; che il termine
annuo di perenzione cominciava normalmente a decorrere nel momento in cui
l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto
riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti
giustificanti la restituzione; che ciò si verificava quando l'amministrazione
disponeva di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza
risultasse di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una
determinata persona; e che se l'istituto assicuratore disponeva di sufficienti
indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione si
rivelava ancora incompleta, esso era tenuto a esperire i necessari accertamenti
entro un termine adeguato (di regola veniva considerato adeguato un termine di
4 mesi)
(TF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2).
Nel
caso concreto non risulta, e per altro neppure è stato preteso, che il 10 o il
31 marzo 2014 l’attrice non disponesse di tutti gli elementi tali da poter
fondare la sua pretesa; e tanto meno risulta, e anche in questo caso neppure è
stato preteso, che in quelle date essa disponesse invece di sufficienti indizi
circa una possibile pretesa ma la documentazione in suo possesso fosse incompleta
così da permetterle di esperire i necessari accertamenti entro un termine
adeguato di 4 mesi.
9. L’attrice
ha infine evidenziato che “a torto il Pretore … ha stabilito le spese e le
ripetibili della decisione in questione, in quanto trattasi solo ed
esclusivamente del termine di perenzione e non nel merito e non sull’ammontare
di causa. Le spese processuali e le ripetibili sono fissate senza tener
conto dell’elevato valore di causa, in considerazione del fatto che il tema
oggetto del presente giudizio e quello precedente è limitato al quesito della perenzione
delle pretese, quindi in base ai criteri degli art. 2 LTG e 11 cpv. 5 RTar”
(appello p. 3). Il rilievo, nella misura in cui è comprensibile, è
manifestamente infondato. Non si vede in effetti per quale recondito motivo il
Pretore non potrebbe statuire sulle spese giudiziarie laddove abbia deciso per
l’intervenuta perenzione delle pretese attoree, che tra l’altro, come precisato
a chiare lettere nel dispositivo, implicava la reiezione della petizione (cfr.
art. 104 cpv. 1 e 2 CPC). Per il resto, non risulta che l’attrice abbia
nell’occasione contestato siccome eccessive le spese e le ripetibili
concretamente poste a suo carico, che a suo dire sarebbero persino state “fissate
senza tener conto dell’elevato valore di causa”.
10. Ne
discende che l’appello dell’attrice, manifestamente infondato, dev’essere
respinto già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 312 cpv. 1 CPC.
Le spese processuali della
procedura di secondo grado, calcolate tenendo in particolare conto della natura
e della difficoltà della lite, del valore litigioso di fr. 381'131.13 e del
dispendio di tempo necessario per l’esame del gravame (e dunque in applicazione
degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Al convenuto, che non è stato invitato a presentare osservazioni all’appello,
non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 8
febbraio 2019 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese
processuali di fr. 5’000.- sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello
Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-
(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).