12.2019.38
Locazione - disdetta per mora - espulsione - appello
21 marzo 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.38
Lugano
21 marzo 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2018.5680 (tutela
giurisidizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza 14 novembre 2018 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione immediata del
convenuto, domanda alla quale quest’ultimo si è opposto, e che il Pretore ha
accolto con decisione 24 gennaio 2019;
appellante il convenuto con appello 10 febbraio 2019, con il quale chiede
di sospendere l’esecuzione dello sfratto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che AO 1 ha
concesso in locazione a partire dal 16 marzo 2015 a AP 1 l’appartamento di 3 ½
locali al terzo piano dell’immobile sito in via a , per una pigione mensile di
fr. 840.-, oltre spese accessorie (doc. A);
che
con scritto 14 agosto 2018 la locatrice ha regolarmente diffidato il conduttore
a voler versare entro 30 giorni il saldo scoperto a titolo di pigione e il
relativo acconto per spese accessorie, prospettando la disdetta del contratto
per mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B);
che con raccomandata e modulo ufficiale 19 settembre 2018 la locatrice
ha notificato la disdetta straordinaria del contratto per il 31 ottobre 2018
(doc. F);
che
non avendo il convenuto provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato
entro tale scadenza, con istanza 14 novembre 2018, nella
procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la locatrice ha
chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione del conduttore dai
locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;
che in occasione dell’udienza dell’8 gennaio 2019 l’istante si è riconfermata
nella domanda, mentre il convenuto ha riconosciuto di essere in mora e chiesto
di sospendere la decisione per avere tempo fino al 18 gennaio 2019 per saldare le
pigioni scoperte, secondo un preciso piano di pagamento che non si è però
concretizzato;
che con giudizio 24 gennaio 2019 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto
ordine al convenuto di riconsegnare l’ente locato entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione, con le comminatorie di rito;
che con
appello 10 febbraio 2019 il convenuto è insorto contro la decisione pretorile;
che l’atto di appello non è stato intimato alla controparte per la risposta
(art. 312 cpv. 1 CPC);
che contro
una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi
manifesti il cui valore è di fr. 30'240.-, come accertato dal Pretore, è dato
il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello 10 febbraio 2019 è tempestivo;
che
dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali
occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria,
avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione
o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1429, pag. 260);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che nel caso concreto AP 1
ha presentato un breve testo di appello con il quale non contesta la circostanza
posta alla base della conclusione pretorile, ovvero che il contratto di
locazione è stato validamente disdetto dal conduttore con effetto al 31 ottobre
2018 e che entro tale termine i locali non sono stati riconsegnati, postulando
unicamente la concessione di un “termine di grazia di sfratto per morosità”
e “della sospensione esecutiva dell’ordinanza di convalida dello sfratto”
al fine di poter saldare in tempi brevi il debito accumulato nei confronti
della locatrice, indicando la perdita di lavoro e i problemi di salute quali
causa delle precarie condizioni economiche;
che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità
dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti
dell’art. 311 CPC: l’appellante non si confronta infatti minimamente con il
giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti
né per quel che concerne l’applicazione del diritto;
che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi
validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e
sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della
procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, ammonta a fr. 30'240.-, come indicato dal Pretore; non si
assegnano ripetibili alla controparte alla quale l'appello non è stato
notificato;
che,
terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente
inammissibile, la procedura può essere decisa dalla
Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello 10 febbraio 2019 di AP 1 è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(giudice
Fatti
D. Bozzini)
Rimedi giuridici
Nelle
Considerandi
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).