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Decisione

12.2019.39

Società anonima - assenza di recapito - scioglimento e ammenda - ricorso - ripristino della situazione legale

20 maggio 2019Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.39

Lugano

20 maggio 2019/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG)

chiamato

a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1

della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato

l’8 febbraio 2019 da

RI

1

patrocinata

dall’ PA 1

contro la decisione 10

gennaio 2019 (inc. n. 106.975.343 19179/2018) con cui l'Ufficio del registro di

commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in

applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

vista la risposta 28

febbraio 2019 dell’Ufficio del registro di commercio;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto: che

sin dalla sua costituzione il 27 febbraio 1994 il recapito (o domicilio legale)

iscritto nel registro di commercio della società RI 1 risulta essere in via __________

a __________;

che l’Ufficio del registro

di commercio, informato da un terzo che la società non aveva più un contratto

di locazione per lo stabile sito all’indirizzo del suo recapito, con

raccomandata 18 ottobre 2018, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, ha

assegnato alla stessa un termine di 30 giorni per procedere alla notificazione

del nuovo domicilio legale o per comunicare la validità di quello attualmente

iscritto a registro, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione

formale di scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda;

che, preso atto della

mancata reazione all’invio raccomandato, con pubblicazione sul FUSC del 20

novembre 2018 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato

assegnato un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione legale

del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la

relativa iscrizione, con la comminatoria dello scioglimento della società e

dell’applicazione di un’ammenda;

che, rilevato come anche

quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 10 gennaio

2019 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1

e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale

liquidatore il suo (unico) membro del consiglio di amministrazione __________ D__________

(dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della

relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di

diffida e le spese, di complessivi fr. 515.- (dispositivo n. 3), a carico della

società e di __________ D__________ in solido (dispositivo n. 5) ed ha posto

l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n. 4), a carico di quest’ultimo (dispositivo

n. 5);

che con il ricorso 8

febbraio 2019, che qui ci occupa, la società ha impugnato la decisione di scioglimento

rilevando anzitutto come con rogito del 7 febbraio 2019 la società sia stata

messa volontariamente in liquidazione, che la relativa iscrizione a registro di

commercio era in corso e che la procedura da questi avviata in virtù dell’art.

153b cpv. 1 e 2 ORC era pertanto destinata a divenire priva d’oggetto; la ricorrente

ha altresì esposto i motivi della mancata reazione alle diffide, riconducibile alla

cessata attività del negozio in vista dello scioglimento volontario della

Considerandi

società e soprattutto al precario stato di salute di __________ D__________ che

ne ha richiesto l’ospedalizzazione, chiedendo di conseguenza di annullare l’ammenda

a suo carico;

che, con risposta 28

febbraio 2019, l’Ufficio del registro di commercio ha confermato che a seguito

della comunicazione ricevuta dalla società, corredata dei documenti necessari, nulla

si opponeva all’iscrizione dello scioglimento volontario della stessa,

aggiungendo però che il fatto che la situazione fosse stata ripristinata solo

durante la fase ricorsuale giustificava di confermare la decisione

impugnata in merito alle tasse, mentre che per quanto riguardava invece

l’ammontare dell’ammenda si è rimesso al giudizio dell’autorità giudiziaria;

che il ricorso in esame,

presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel

termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro

di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

che nel caso di specie è

incontestabile, e per altro neppure è stato contestato dalla società, che

l’Ufficio del registro di commercio abbia provveduto a ragione ad applicare nei

suoi confronti la procedura di cui agli art. 153a e 153b ORC ed abbia deciso altrettanto

a ragione per il suo scioglimento;

che giusta l’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione dello

scioglimento della società le condizioni legali sono ripristinate mediante la

notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge,

l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento; nel caso di

specie, ritenuto che i passi intrapresi dalla società hanno modificato la

situazione come ha dato atto lo stesso Ufficio, è evidente che l’eventuale conferma

da parte di questa Camera dello scioglimento della società costituirebbe un

inutile esercizio formale, la questione dello scioglimento d’ufficio non

essendo più attuale alla luce delle circostanze nel frattempo intervenute;

che per contro si giustifica di confermare le tasse di iscrizione e di diffida

e la messa a carico delle spese relative allo scioglimento, come se lo stesso

fosse stato ordinato, in quanto occasionate dalla società;

che resta pertanto da

esaminare la censura limitatamente ai dispositivi n. 4 e 5, con riferimento

alla richiesta della società di annullare l’ammenda di fr. 500.- posta a carico

di __________ D__________, corrispondente al massimo previsto dalla legge (art.

943.

cpv. 1 CO);

che l'ammenda in oggetto

costituisce una multa (amministrativa) d'ordine e non ha carattere penale; essa

è in effetti volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative

del registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso

e, più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del

registro di commercio a procedere in tal senso; per questo motivo la sua

inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa

conseguenza (Eckert, Basler

Kommentar, 5ª ed., n. 1 segg. ad art. 943 CO; Vianin,

Commentaire Romand, n. 1 segg. ad art. 943 CO); la determinazione dell'importo

della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di

commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della

gravità della violazione (Tagmann,

Handelsregisterverordnung (HRegV), n. 47 ad art. 152), ritenuto che la sanzione

e il suo importo devono inoltre essere brevemente motivati (II CCA 5 ottobre

2017.

inc. n. 12.2017.59);

che, nel caso di specie,

la giustificazione addotta dalla società risulta almeno in parte pertinente,

atteso che la stessa, avendo concretamente intrapreso i passi per la cessazione

dell’attivita con l’interruzione del contratto di locazione dei locali

all’indirizzo statutario, doveva perlomeno attendersi una richiesta di

formalizzazione della nuova situazione a registro di commercio; il precario

stato di salute e l’ospedalizzazione della persona obbligata alla notificazione

non permettono comunque di ritenere dimostrato, contrariamente a quanto indicato

nella decisione impugnata, un totale disinteresse nei confronti dei suoi

obblighi legali: alla luce di queste circostanze si giustifica pertanto la

riduzione dell’ammenda a fr. 100.-;

che il ricorso deve in

definitiva essere evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 sono annullati e

l’ammenda a carico di __________ D__________, di cui ai dispositivi n. 4 e 5, è

ridotta a fr. 100.-;

che, viste le circostanze

e ritenuto che la situazione di legalità è stata ripristinata solo in sede

ricorsuale, le spese processuali ridotte, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società (cfr. TF 19

agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22

giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6), devono rimanere a suo carico (art. 47

LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che

all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art.

49.

cpv. 2 LPAmm);

che non ponendo la causa

questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può

essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art.

48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

decide:

1. Il ricorso 8 febbraio 2019 di RI 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 10

gennaio 2019 dell’Ufficio del registro di commercio sono annullati e l’ammenda

a carico di __________ D__________, di cui ai dispositivi n. 4 e 5 della stessa

decisione, è ridotta a fr. 100.-.

2. Le spese processuali

di fr. 100.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

- Ufficio del registro di

commercio, Via Tognola 7, Biasca

Comunicazione all’Ufficio

federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente

Giudice D. Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).