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Decisione

12.2019.4

Domanda riconvenzionale, presupposti, medesima procedura applicabile

26 luglio 2019Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2019.4

Lugano

26 luglio 2019/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Fiscalini,

presidente,

vicecancelliera: Bellotti

sedente

per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da

AO

1

rappr. dall’RA 1

contro

__________ AP 1, Lugano

con cui l’attrice ha

chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione

affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr.

10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta,

domanda avversata dalla

convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una

domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;

preso atto della replica

e osservazioni alla riconvenzionale presentate il 13 marzo dall’attrice, nonché

della duplica e replica alla risposta riconvenzionale di data 27 aprile 2018

della convenuta;

su cui il Pretore

aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo

la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto

irricevibile la domanda riconvenzionale;

statuendo ora sull’appello

10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 con cui chiede l’accertamento della

nullità, subordinatamente l’annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della predetta

decisione che respinge in ordine in quanto irricevibile la domanda

riconvenzionale con seguito di tassa, spese e indennità a favore della

controparte;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 11

gennaio 2018 AO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il

conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo

favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore

dell’__________ AP 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di

sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa;

che in data 5 marzo 2018

la convenuta ha presentato una risposta con cui ha fatto valere una serie di

eccezioni preliminari e quindi si è opposta alla domanda di causa, e con il

medesimo allegato ha formulato una domanda riconvenzionale di almeno fr.

50'000.- a titolo di risarcimento danni nei confronti della sua ex

(sub)conduttrice;

che con replica e

Considerandi

osservazioni alla riconvenzionale l’attrice principale ha chiesto di accogliere

la sua petizione e di dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile,

subordinatamente di respingerla;

che con la duplica la

convenuta ha sostanzialmente confermato la sua risposta mentre con la replica

riconvenzionale ha chiesto, in applicazione dell’art. 224 cpv. 2 CPC, di

rimettere l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice

competente per il maggior valore;

che con scritto 6

novembre 2018 l’attrice ha comunicato di aver ottenuto dal nuovo locatore la

liberazione integrale della cauzione, ha ritirato la petizione e chiesto lo

stralcio della causa principale e di quella riconvenzionale;

che con decisione 16

novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di AO 1 per

ritiro, ha posto la tassa e le spese a carico di quest’ultima condannandola

altresì a rifondere alla parte convenuta fr. 500.- a titolo di indennità;

parallelamente ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda

riconvenzionale con seguito di tassa di giustizia, spese e indennità a carico

dell’attrice riconvenzionale;

che avverso la predetta

decisione è insorta l’__________ AP 1 con un reclamo e un appello del 10

gennaio 2019;

che il primo giudice,

preso atto che all’azione principale con un valore litigioso di fr. 10'575.-

era applicabile la procedura semplificata, mentre alla domanda riconvenzionale

con un valore litigioso di almeno fr. 50'000.- era applicabile quella

ordinaria, in applicazione dell’art. 224 cpv. 1 CPC ha considerato quest’ultima

irricevibile;

che l’appellante sostiene

che il giudice adito avrebbe dovuto trattare l’azione principale e la domanda

riconvenzionale quale giudice competente per il maggior valore; rileva inoltre

che in applicazione dell’art. 243 cpv. 2 CPC avrebbe dovuto trattare entrambe

le tematiche con la procedura semplificata essendo attinenti al diritto della

locazione;

che in base all’art. 224

cpv. 1 CPC, come rettamente spiegato dal primo giudice, una domanda riconvenzionale

è proponibile se può essere giudicata secondo la procedura applicabile all’azione

principale;

che in altre parole a

fronte di un’azione soggetta alla procedura semplificata, come è pacificamente

quella promossa da AO 1, non può essere opposta un’azione soggetta alla

procedura ordinaria, come è pacificamente quellla promossa in via

riconvenzionale dall’__________ AP 1;

che l’art. 224 cpv. 2 CPC

trova applicazione unicamente allorquando cambia la competenza materiale del

giudice in ragione del valore più alto, non in caso di procedure differenti;

non vanno confuse infatti l’esigenza della medesima procedura con quella della

competenza del tribunale (v. Pahud

in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., Vol. 2, n. 16 ad art. 224; Hoffmann/Lüscher, Le Code de procédure

civile, 2a ed., pag. 203, 204; A.

Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., § 14 n.

33);

che l’appellante richiama

a torto l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC: la pretesa fatta valere con la domanda

riconvenzionale concerne l’accertamento di un credito relativo ai danni che

avrebbe causato AO 1 in violazione degli accordi tra le parti (v. risposta con

domande pregiudiziali e riconvenzionali 5 marzo 2018, pag. 9), ossia di tutta

evidenza un’ipotesi estranea a quelle indicate nella norma citata;

che per i suesposti

motivi l’appello dev’essere respinto con relativa conferma dei dispositivi 3 e

4.

del giudizio impugnato;

che le spese processuali

seguono la soccombenza; nella loro determinazione, in applicazione dell’art. 2

cpv. 2 LTG, si prescinde dall’applicazione dei parametri stabiliti dagli art. 7

e 13 LTG;

che non avendo postulato

la reiezione dell’appello a AO 1 non possono essere riconosciute ripetibili,

peraltro neppure richieste;

che la presente decisione

può essere presa dalla Camera nella composizione a giudice unico in

applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 contro i dispositivi n. 3 e 4 della

decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7, del Pretore aggiunto del Distretto

di Lugano, sezione 4, è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).