12.2019.4
Domanda riconvenzionale, presupposti, medesima procedura applicabile
26 luglio 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2019.4
Lugano
26 luglio 2019/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dal giudice:
Fiscalini,
presidente,
vicecancelliera: Bellotti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da
AO
1
rappr. dall’RA 1
contro
__________ AP 1, Lugano
con cui l’attrice ha
chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione
affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr.
10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta,
domanda avversata dalla
convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una
domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;
preso atto della replica
e osservazioni alla riconvenzionale presentate il 13 marzo dall’attrice, nonché
della duplica e replica alla risposta riconvenzionale di data 27 aprile 2018
della convenuta;
su cui il Pretore
aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo
la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto
irricevibile la domanda riconvenzionale;
statuendo ora sull’appello
10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 con cui chiede l’accertamento della
nullità, subordinatamente l’annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della predetta
decisione che respinge in ordine in quanto irricevibile la domanda
riconvenzionale con seguito di tassa, spese e indennità a favore della
controparte;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione 11
gennaio 2018 AO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il
conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo
favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore
dell’__________ AP 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di
sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa;
che in data 5 marzo 2018
la convenuta ha presentato una risposta con cui ha fatto valere una serie di
eccezioni preliminari e quindi si è opposta alla domanda di causa, e con il
medesimo allegato ha formulato una domanda riconvenzionale di almeno fr.
50'000.- a titolo di risarcimento danni nei confronti della sua ex
(sub)conduttrice;
che con replica e
Considerandi
osservazioni alla riconvenzionale l’attrice principale ha chiesto di accogliere
la sua petizione e di dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile,
subordinatamente di respingerla;
che con la duplica la
convenuta ha sostanzialmente confermato la sua risposta mentre con la replica
riconvenzionale ha chiesto, in applicazione dell’art. 224 cpv. 2 CPC, di
rimettere l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice
competente per il maggior valore;
che con scritto 6
novembre 2018 l’attrice ha comunicato di aver ottenuto dal nuovo locatore la
liberazione integrale della cauzione, ha ritirato la petizione e chiesto lo
stralcio della causa principale e di quella riconvenzionale;
che con decisione 16
novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di AO 1 per
ritiro, ha posto la tassa e le spese a carico di quest’ultima condannandola
altresì a rifondere alla parte convenuta fr. 500.- a titolo di indennità;
parallelamente ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda
riconvenzionale con seguito di tassa di giustizia, spese e indennità a carico
dell’attrice riconvenzionale;
che avverso la predetta
decisione è insorta l’__________ AP 1 con un reclamo e un appello del 10
gennaio 2019;
che il primo giudice,
preso atto che all’azione principale con un valore litigioso di fr. 10'575.-
era applicabile la procedura semplificata, mentre alla domanda riconvenzionale
con un valore litigioso di almeno fr. 50'000.- era applicabile quella
ordinaria, in applicazione dell’art. 224 cpv. 1 CPC ha considerato quest’ultima
irricevibile;
che l’appellante sostiene
che il giudice adito avrebbe dovuto trattare l’azione principale e la domanda
riconvenzionale quale giudice competente per il maggior valore; rileva inoltre
che in applicazione dell’art. 243 cpv. 2 CPC avrebbe dovuto trattare entrambe
le tematiche con la procedura semplificata essendo attinenti al diritto della
locazione;
che in base all’art. 224
cpv. 1 CPC, come rettamente spiegato dal primo giudice, una domanda riconvenzionale
è proponibile se può essere giudicata secondo la procedura applicabile all’azione
principale;
che in altre parole a
fronte di un’azione soggetta alla procedura semplificata, come è pacificamente
quella promossa da AO 1, non può essere opposta un’azione soggetta alla
procedura ordinaria, come è pacificamente quellla promossa in via
riconvenzionale dall’__________ AP 1;
che l’art. 224 cpv. 2 CPC
trova applicazione unicamente allorquando cambia la competenza materiale del
giudice in ragione del valore più alto, non in caso di procedure differenti;
non vanno confuse infatti l’esigenza della medesima procedura con quella della
competenza del tribunale (v. Pahud
in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., Vol. 2, n. 16 ad art. 224; Hoffmann/Lüscher, Le Code de procédure
civile, 2a ed., pag. 203, 204; A.
Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., § 14 n.
33);
che l’appellante richiama
a torto l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC: la pretesa fatta valere con la domanda
riconvenzionale concerne l’accertamento di un credito relativo ai danni che
avrebbe causato AO 1 in violazione degli accordi tra le parti (v. risposta con
domande pregiudiziali e riconvenzionali 5 marzo 2018, pag. 9), ossia di tutta
evidenza un’ipotesi estranea a quelle indicate nella norma citata;
che per i suesposti
motivi l’appello dev’essere respinto con relativa conferma dei dispositivi 3 e
4.
del giudizio impugnato;
che le spese processuali
seguono la soccombenza; nella loro determinazione, in applicazione dell’art. 2
cpv. 2 LTG, si prescinde dall’applicazione dei parametri stabiliti dagli art. 7
e 13 LTG;
che non avendo postulato
la reiezione dell’appello a AO 1 non possono essere riconosciute ripetibili,
peraltro neppure richieste;
che la presente decisione
può essere presa dalla Camera nella composizione a giudice unico in
applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello
10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 contro i dispositivi n. 3 e 4 della
decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7, del Pretore aggiunto del Distretto
di Lugano, sezione 4, è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).