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Decisione

12.2019.41

Competenza per territorio - proroga di foro - interpretazione

25 maggio 2020Italiano18 min

sarebbe incorso in un errore concludendo a favore della propria competenza giurisdizionale

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.41

Lugano

25 maggio 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente

per statuire nella causa inc. n. OR.2018.105

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 23

maggio 2018 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata da PA 1

con cui l’attrice ha

chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di un danno di complessivi

fr. 5'158'500.– per violazione di obblighi precontrattuali;

ed ora sull’eccezione

preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, che il

Pretore, con decisione 22 gennaio 2019, ha respinto, dichiarando ricevibile la

petizione;

appellante la convenuta

con appello 13 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di

respingere conseguentemente la petizione, con protesta di spese processuali e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre con risposta 25

marzo 2019 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di

spese giudiziarie di seconda sede;

richieste confermate

nelle osservazioni spontanee 3 aprile 2019 della convenuta e

contro-osservazioni spontanee 6 aprile 2019 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Con petizione 23

maggio 2018 AO 1__________, agenzia attiva

da 47 anni, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

3, AO 1, __________, chiedendone la condanna al versamento di un risarcimento

non ancora quantificato, ma indicativamente stimato in fr. 5'158'500.- a titolo

di indennizzo del danno derivante dalla da lei inaspettata decisione di non sottoscrivere

dei nuovi contratti di concessionario __________, di assistenza __________, di

agenzia __________ e di officina autorizzata __________ e __________, dopo che

quelli vecchi erano stati disdetti il 26 settembre 2016 con effetto al 30

settembre 2018 con, a suo dire, l’assicurazione che il rapporto d’affari tra le

parti si sarebbe protratto.

Fondamentalmente,

l’attrice ha sostenuto d’aver effettuato importanti investimenti finanziari per

essere in grado di far fronte all’impegno che la conclusione dei nuovi

contratti quinquennali avrebbe comportato, in particolare procedendo a eseguire

gli onerosi lavori di adeguamento dell’agenzia alle nuove linee guida di

immagine della marca, potenziando l’organico, la logistica e la struttura della

società.

Con risposta 5 luglio 2018

limitata alla mera eccezione di incompetenza territoriale da lei avanzata (art.

125 lett. a CPC), la convenuta ha postulato, oltre alla limitazione del

procedimento alla verifica di tale presupposto processuale e alla sospensione

del termine per la risposta di merito, l’accoglimento della pregiudiziale e la

conseguente reiezione della petizione.

Con petizione 28 settembre

2018 presentata direttamente alla terza Camera civile del Tribunale d’appello

(inc. n. 10.2018.14), AO 1 ha chiesto che, sulla base delle disposizioni della

legge sui cartelli, AP 1 sia obbligata a stipulare con lei un contratto di

servizio dopovendita rispettivamente d’officina per i marchi __________ e __________,

alle normali condizioni di mercato.

Con le osservazioni 19

novembre 2018 di parte attrice all’eccezione di incompetenza territoriale nella

presente causa, rispettivamente con la replica spontanea 4 dicembre 2018 e con la

duplica spontanea 13 dicembre 2018 le parti si sono riconfermate nelle proprie

posizioni.

Con decisione 22 gennaio

2019 il Pretore ha confermato la propria competenza territoriale a trattare la

vertenza e ha dichiarato ricevibile la petizione, caricando la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- alla convenuta, condannata pure

a versare all’attrice fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

2. Con appello 13

febbraio 2019 la convenuta è insorta contro tale decisione, chiedendone la

riforma nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di

respingere di conseguenza la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 25 marzo 2019 l’attrice ha postulato

la reiezione del gravame.

Nei rispettivi allegati

spontanei del 3 e 6 aprile 2019 le parti hanno approfondito alcune

argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive antitetiche posizioni.

3. Chiamato a

esprimersi preliminarmente in merito alla sua competenza territoriale, il

Pretore l’ha confermata escludendo in primo luogo l’applicabilità della proroga

di foro a favore della competente autorità giudiziaria di __________ (Canton __________)

ove ha sede la convenuta, contenuta nei vari contratti di concessionario,

agenzia e officina, rispettivamente di vendita e fornitura di veicoli nuovi e

pezzi originali sottoscritti in precedenza tra le parti. A suo avviso, in

effetti, il danno di cui l’attrice ha chiesto il risarcimento con la petizione

in oggetto non è quello derivante dalla rescissione di tali contratti, bensì

quello relativo ai costi sopportati per modificare e potenziare la propria

struttura e il proprio organico in vista della conclusione dei nuovi contratti

quinquennali validi dal 1. ottobre 2018. Si tratta dunque di pretese da culpa

in contrahendo riferita a contratti mai perfezionati dalle parti e non

invece a quelli validi sino al 30 settembre 2018. Di conseguenza le proroghe di

foro contenute in questi ultimi non possono trovare applicazione (sentenza

impugnata, pag. 5).

Acclarato questo, il primo

giudice ha poi approfondito la questione a sapere se fosse data la sua

competenza in alternativa al foro generale della sede della società convenuta

(art. 10 cpv. 1 lett. b CPC), giungendo alla conclusione che, in considerazione

del legame cinquantennale che legava le parti, i fatti addotti dall’attrice

giustificavano l’applicazione, per analogia e alternativamente all’art. 10 CPC,

del foro per le azioni derivanti da contratto, dunque quello del domicilio o

della sede del convenuto oppure quello del luogo in cui deve essere eseguita la

prestazione caratteristica (art. 31 CPC), che per i vari contratti previsti ha

stabilito essere __________. Infine, ha aggiunto che allo stesso risultato si

sarebbe arrivati applicando la competenza per azioni da atti illeciti che parte

della dottrina ritiene determinante per le azioni da culpa in contrahendo,

rispettivamente cui l’attrice si è richiamata ravvedendo nel caso di specie una

lesione della legge sui cartelli, cioè quella del luogo di domicilio del

danneggiato o del convenuto o quello del luogo dell’atto o dell’evento (art. 36

CPC).

Appurata la propria

competenza territoriale, il Pretore ha così decretato ammissibile la petizione.

Fatti

4. L’appellante

sostiene che la decisione impugnata non si sia confrontata con la clausola di

proroga del foro sottoscritta dalle parti in tutti i contratti venuti a scadere

a fine settembre 2018, in particolare con il suo campo di applicazione,

omettendo di considerare che, in base all’art. 17 CPC, nella misura in cui

sussiste un tale accordo non vi è spazio per altri fori del CPC, per cui egli

sarebbe incorso in un errore concludendo a favore della propria competenza giurisdizionale

ed escludendo quella del tribunale scelto dalle contraenti.

A suo dire, il

primo giudice avrebbe dovuto procedere a un’interpretazione di quanto pattuito

in merito dalle parti nei contratti disdetti per il 30 settembre 2018. Già solo

l’interpretazione grammaticale avrebbe infatti consentito di concludere a

favore della sua tesi, risultando dal testo letterale che nell’accordo sul foro

a favore di quello di __________ erano in particolare comprese le cause

derivanti dalla risoluzione di uno di questi contratti, rispettivamente dalla

non continuazione dello stesso.

Gli investimenti per i

quali AO 1 chiede ora un risarcimento sono stati effettuati per adeguarsi agli

standard di vendita del 2015, non per quelli denominati 2018+ che a quel momento

nemmeno erano ancora noti. Si tratta quindi di spese derivanti dai contratti allora

vigenti sicché le pretese avanzate con la petizione sono manifestamente

connesse con essi, rispettivamente con il loro termine o il loro mancato

rinnovo.

Identico risultato sarebbe

raggiunto con l’interpretazione sistematica delle proroghe di foro che tiene

conto delle relative disposizioni contenute negli allegati al contratto che,

oltre a confermare la volontà di sottoporsi alla giurisdizione di __________, fanno

esplicito riferimento anche alle vertenze relative a diritti strettamente

connessi agli accordi ma non ancora insorti, recitando: “per tutti gli attuali

e futuri diritti derivanti dalla relazione d’affari tra AP 1 e il

concessionario, il foro competente esclusivo è __________”. Pur essendo state

inserite nelle condizioni di vendita del contratto, queste clausole sono

evidentemente strettamente connesse a quello principale, con il quale

costituiscono un’unica entità e devono indurre a concludere che le parti hanno

scelto e concordato il foro zurighese in tutti gli accordi da esse sottoscritti

e per tutte le dispute tra loro.

Allo stesso modo, secondo

l’appellante, l’interpretazione teleologica conferma e rafforza questa

conclusione, partendo dalla consolidata giurisprudenza per la quale si presume

che, in presenza di una proroga di foro, le parti abbiano inteso regolare la

competenza territoriale nel modo più completo possibile. Le clausole sul foro

devono essere interpretate in senso lato, indipendentemente dalla causale delle

pretese fatte valere dall’attore, ma basandosi sulla connessione con i rapporti

tra le parti regolati nel contratto, nella misura in cui è dato un nesso

causale. Facendo a suo dire AO 1 valere il mancato rinnovo dei rapporti d’affari,

rispettivamente pretendendo, sulla scorta della disdetta degli accordi, il

risarcimento del danno, si applica la proroga di foro. L’art. 17 CPC è di

conseguenza stato violato dalla sentenza impugnata.

4.1. In base a un principio

generale di diritto processuale, l’esame da parte del

giudice adito della sua competenza deve fondarsi unicamente sulle pretese

azionate dall’attore e sulla loro motivazione, senza tuttavia alcun vincolo

alla qualificazione giuridica da lui proposta (STF 4P.104/2006 del 25 settembre

2006 consid. 2.3). La competenza del tribunale

dipende dalla questione posta e non dalla risposta a essa che deve essere data al

termine dell'esame di merito (STF 4P.18/1999 del 22 marzo 1999 consid. 2c, in:

JAR 2000, pag. 390): il giudice deve considerare

veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti dall’attore sia per la

competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti doppiamente rilevanti

o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle obiezioni della parte

convenuta, da trattare una volta sciolte le questioni sui presupposti

processuali. Un’eccezione è ammessa solo nel caso in cui la tesi fattuale

dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita

immediatamente, senza equivoci, con la risposta e i documenti prodotti dalla

parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4). Quanto ai

fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento dell’azione,

gli stessi dovranno essere normalmente dimostrati, sempre che siano stati

contestati (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4).

Se

la qualificazione giuridica proposta dall’attore risulta esclusa, il giudice

non entra nel merito dell’azione (DTF 137 III 32 consid. 2.2.).

Se

quindi, come nella fattispecie, la competenza territoriale dipende dal

fatto che le pretese avanzate da AO 1 siano state fatte valere sulla base dei

contratti tra le parti validi sino al 30 settembre 2018 e sulle relative

clausole di proroga del foro, come argomentato da AP 1, oppure, come sostiene l’attrice,

su quella di una responsabilità extra-contrattuale, le domande di causa

formulate con la petizione devono essere analizzate d'ufficio nell'ambito

dell'esame della competenza territoriale per verificare quale delle due ipotesi

sia fondata.

4.2. Contrariamente a

quanto sostiene l’appellante, il Pretore, prima di escluderne l’applicabilità,

si è espressamente confrontato con le clausole di proroga del foro sottoscritte

dalle parti e con il loro campo di applicazione, giungendo alla conclusione che

esse erano riferite alla relazione in affari in essere tra le parti, ma non a

quelle future basate su nuovi contratti.

Il ragionamento del primo

giudice è del tutto condivisibile.

È infatti indubbio che i

contratti che hanno legato le parti sino al 30 settembre 2018 siano stati

validamente disdetti dalla convenuta con il preavviso di due anni da essi

previsto. A partire da quella data le parti erano dunque liberate. Come

specificato dai rappresentanti stessi di AP 1 nello scritto del 26 settembre

2016, all’attrice è stata prospettata la possibilità di continuare la

collaborazione, ma sulla base di nuovi contratti che avrebbero dovuto contenere

termini e condizioni uniformi a livello europeo e riferirsi agli standard di vendita

denominati 2018+ (doc. L).

Sull’altro fronte, con la sua

petizione AO 1 ha chiesto esplicitamente alla convenuta la rifusione del danno

cagionato con il suo comportamento lesivo del principio della buona fede

precontrattuale consistente nell’averle lasciato credere di essere seriamente

intenzionata a continuare il rapporto d’affari che le legava da decenni anche

dopo il 30 settembre 2018 e stipulare i necessari nuovi contratti.

Considerandi

In tal modo, essa non ha

fondato le proprie domande di causa sui vecchi contratti e la loro eventuale

intempestiva rescissione, ma su impegni assunti a parte, che solo in apparenza,

per questioni temporali (le trattative per simili impegni si dovevano

inevitabilmente avviare già tempo prima della scadenza) e d’oggetto, potevano

apparire un tutt’uno.

Rettamente, quindi, il

Pretore ha giudicato la causa fondarsi sulla culpa in contrahendo e

sulla violazione del principio della buona fede sancito dall'art. 2 CC, che

impone alle parti l’obbligo di negoziare seriamente in base alle loro reali

intenzioni, sebbene abbiano in linea di principio il diritto di interrompere le

trattative in ogni tempo senza dovere fornire spiegazioni (DTF 125 III 86),

evitando di creare nell’altra la speranza illusoria che un affare sarà concluso

e indurla così a prendere disposizioni in vista di tale evento. Il

comportamento contrario alle regole della buona fede, qui rimproverato

dall’attrice alla convenuta, non consiste tanto nell’avere interrotto la

negoziazione ma nell’avere continuato a lasciarle credere di voler stipulare i

nuovi contratti, rispettivamente nel non avere fugato tale illusione

tempestivamente (DTF 140 III 200 consid. 5.2 pag. 302 e riferimenti).

4.3

Ciò posto, resta da esaminare se, in base a

un’interpretazione della volontà delle parti ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO,

il campo di applicazione delle proroghe di foro contenute nei contratti potesse

essere esteso anche a tale fattispecie, ritenuto che in assenza di accertamenti

a tale riguardo o a fronte di malintesi, occorre ricercare il senso ch'esse

potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni

nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o

secondo il principio dell'affidamento, DTF 133 III 675 consid. 3).

Dall’esame degli

atti è legittimo concludere che le clausole di proroga del foro (art. 17 CPC)

contenute nei contratti stipulati tra le parti e validi sino al 30 settembre

2018.

(doc. 2-7) hanno per oggetto unicamente le dispute derivanti dai contratti

stessi, rispettivamente dalla loro risoluzione, mentre non estendono la loro

applicazione in maniera generica a tutte le diatribe tra i contraenti. Le

trattative per la conclusione di nuovi contratti, seppur analoghi, e le

eventuali cause che ne sarebbero potute scaturire sono dunque escluse dal campo

di applicazione di tali disposizioni.

Un’interpretazione

letteraria (grammaticale) delle disposizioni in oggetto conferma questa

conclusione. Quelle dei contratti principali sono tutte uguali e recitano: “Foro

competente esclusivo per le controversie relative all’origine e alla

risoluzione del presente contratto, così come i diritti e doveri risultanti dal

presente contratto è __________”, mentre quelle dei contratti, marginali e non

decisivi per l’oggetto della vertenza, di vendita e fornitura di automobili e

pezzi originali da AP 1 a AO 1 utilizzano un testo diverso: “Il luogo della

prestazione e dell’adempimento è __________. Per tutti gli attuali e futuri

diritti derivanti dalla relazione d’affari tra la AP 1 e il Concessionario, il

foro competente esclusivo è __________”. In entrambe le versioni della clausola

è prevista la facoltà per AP 1 di procedere contro il concessionario anche

presso ogni altro tribunale competente.

Dal contenuto del testo e

dai termini usati nei contratti principali non si può che interpretare che a

essere coperte dalle proroghe di foro sono le controversie derivanti dai

contratti in cui esse sono contenute e quelle per la loro risoluzione, quindi

quelle in diretta connessione fattuale con essi, fondate sui diritti e doveri

da essi stabiliti o quelle scaturenti dalla loro disdetta. Non sono per contro

coperte dispute o rivendicazioni relative alla conclusione o mancata

conclusione di nuovi contratti, comprese quelle per una responsabilità

precontrattuale.

L’interpretazione

sistematica non conduce a diversa soluzione. I contratti di vendita di veicoli

e ricambi hanno una natura completamente diversa da quelli principali di

agenzia, concessionaria e officina. Le formule delle rispettive proroghe non

possono venire dunque accomunate e mischiate. Anzi, il fatto che su modelli

standard redatti dalla stessa AP 1 siano stati utilizzati testi diversi, dei

quali uno appare più ampio, significa proprio che sono state volute due cose differenti,

dipendenti proprio dalla natura dissimile degli impegni con essi assunti. La

competenza del foro di __________ “per tutti gli attuali e futuri diritti

derivanti dalla relazione d’affari” contenuta nei contratti di vendita non è

dunque estendibile anche agli altri accordi. Non risulta di riflesso necessario

chinarsi sulla questione di cosa avessero con essa inteso le contraenti.

Non può dunque essere

seguita la sentenza del Presidente dell’Obergericht del Canton Obwaldo del 2

maggio 2018 sulle cui considerazioni l’appellante ha fondato in buona parte le

proprie e che concerne una fattispecie non assimilabile a quella in disamina.

Al proposito appare piuttosto interessante rinviare alla decisione del

Kantonsgericht del Canton Lucerna del 29 ottobre 2019 (inc. 1F 19 2) e a quella

bernese da essa richiamata, che, per casi più equiparabili al presente, dopo

essersi dettagliatamente confrontata con le motivazioni di quella obwaldese,

condividendone buona parte, è giunta alla conclusione che non si possa riconoscere

una stretta connessione tra le pretese di contratti regolarmente disdetti e

quelle per asserita violazione della legge sui cartelli derivanti dal rifiuto

di concludere nuovi contratti di agenzia, servizio o officina per la marca di

automobili in questione. In particolare è stato sottolineato che, esattamente

come nel presente caso, non si debba confondere la contiguità temporale con

quella contrattuale.

Infine, neppure

l’interpretazione teleologica dei contratti consente di discostarsi da quanto

emerge dal testo delle proroghe, non emergendo dagli atti e non essendo stata

dimostrata una volontà delle parti di perseguire altri scopi rispetto a quelli

risultanti dal testo delle clausole citate e, dunque, non essendovi le basi per

concludere che esse volessero sottoporre al foro di __________ tutte le

vertenze che le avrebbero viste coinvolte, in particolare anche quelle future

esulanti dal campo di applicazione dei contratti di agenzia, concessionaria e

officina.

In definitiva, pertanto,

le parti non potevano che interpretare le clausole controverse come limitate al

campo di applicazione dei contratti specifici nei quali sono state inserite,

senza alcuna estensione a eventuali nuovi contratti e alle relative trattative.

4.4

Circa l’applicazione del principio in

dubio contra stipulatorem, sulla quale le parti si sono soffermate

soprattutto negli allegati d’appello spontanei, ci si limita a costatare che

nella fattispecie non risulta necessario farvi ricorso, trattandosi di un

criterio interpretativo sussidiario (detto anche Unklarheitsregel) che

entra in considerazione soltanto se rimangono dei dubbi dopo l'applicazione

delle regole usuali dell'interpretazione oggettiva (DTF 133 III 61 consid.

2.2.2.3; STF 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 5).

5.

La società

appellante ha infine contestato l’applicabilità dell’art. 36 CPC e dell’art. 31

CPC così come quella della culpa in contrahendo, asserendo che le norme

di legge sono sussidiarie rispetto alle clausole di proroga del foro, mentre

che una responsabilità extracontrattuale può entrare in considerazione solo con

un terzo che non ha alcun rapporto contrattuale con chi la solleva, quando non

esiste tra loro alcun contratto.

Della non applicabilità

delle proroghe di foro si è già detto.

La tematica dell’esistenza

degli estremi per riconoscere l’esistenza di una culpa in contrahendo è

una questione di merito che verrà analizzata dal Pretore con la relativa

decisione. Come pure visto in precedenza, con la petizione sono state avanzate

unicamente pretese di natura extracontrattuale e su tale base deve essere

analizzata la competenza territoriale.

6.

Alla luce di quanto

esposto l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 2 cpv. 2, 7 e 10 LTG rispettivamente

degli art. 7 e 11 Rtar Il valore di causa determinante per un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di

fr. 30'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 13

febbraio 2019 di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali

di fr. 2'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con

l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione

(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).