12.2019.41
Competenza per territorio - proroga di foro - interpretazione
25 maggio 2020Italiano18 min
sarebbe incorso in un errore concludendo a favore della propria competenza giurisdizionale
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.41
Lugano
25 maggio 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2018.105
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 23
maggio 2018 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata da PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al risarcimento di un danno di complessivi
fr. 5'158'500.– per violazione di obblighi precontrattuali;
ed ora sull’eccezione
preliminare di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, che il
Pretore, con decisione 22 gennaio 2019, ha respinto, dichiarando ricevibile la
petizione;
appellante la convenuta
con appello 13 febbraio 2019, con cui ha chiesto la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di
respingere conseguentemente la petizione, con protesta di spese processuali e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 25
marzo 2019 l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di
spese giudiziarie di seconda sede;
richieste confermate
nelle osservazioni spontanee 3 aprile 2019 della convenuta e
contro-osservazioni spontanee 6 aprile 2019 dell’attrice;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 23
maggio 2018 AO 1__________, agenzia attiva
da 47 anni, ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, AO 1, __________, chiedendone la condanna al versamento di un risarcimento
non ancora quantificato, ma indicativamente stimato in fr. 5'158'500.- a titolo
di indennizzo del danno derivante dalla da lei inaspettata decisione di non sottoscrivere
dei nuovi contratti di concessionario __________, di assistenza __________, di
agenzia __________ e di officina autorizzata __________ e __________, dopo che
quelli vecchi erano stati disdetti il 26 settembre 2016 con effetto al 30
settembre 2018 con, a suo dire, l’assicurazione che il rapporto d’affari tra le
parti si sarebbe protratto.
Fondamentalmente,
l’attrice ha sostenuto d’aver effettuato importanti investimenti finanziari per
essere in grado di far fronte all’impegno che la conclusione dei nuovi
contratti quinquennali avrebbe comportato, in particolare procedendo a eseguire
gli onerosi lavori di adeguamento dell’agenzia alle nuove linee guida di
immagine della marca, potenziando l’organico, la logistica e la struttura della
società.
Con risposta 5 luglio 2018
limitata alla mera eccezione di incompetenza territoriale da lei avanzata (art.
125 lett. a CPC), la convenuta ha postulato, oltre alla limitazione del
procedimento alla verifica di tale presupposto processuale e alla sospensione
del termine per la risposta di merito, l’accoglimento della pregiudiziale e la
conseguente reiezione della petizione.
Con petizione 28 settembre
2018 presentata direttamente alla terza Camera civile del Tribunale d’appello
(inc. n. 10.2018.14), AO 1 ha chiesto che, sulla base delle disposizioni della
legge sui cartelli, AP 1 sia obbligata a stipulare con lei un contratto di
servizio dopovendita rispettivamente d’officina per i marchi __________ e __________,
alle normali condizioni di mercato.
Con le osservazioni 19
novembre 2018 di parte attrice all’eccezione di incompetenza territoriale nella
presente causa, rispettivamente con la replica spontanea 4 dicembre 2018 e con la
duplica spontanea 13 dicembre 2018 le parti si sono riconfermate nelle proprie
posizioni.
Con decisione 22 gennaio
2019 il Pretore ha confermato la propria competenza territoriale a trattare la
vertenza e ha dichiarato ricevibile la petizione, caricando la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1'500.- alla convenuta, condannata pure
a versare all’attrice fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
2. Con appello 13
febbraio 2019 la convenuta è insorta contro tale decisione, chiedendone la
riforma nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale e di
respingere di conseguenza la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 25 marzo 2019 l’attrice ha postulato
la reiezione del gravame.
Nei rispettivi allegati
spontanei del 3 e 6 aprile 2019 le parti hanno approfondito alcune
argomentazioni, riconfermandosi nelle rispettive antitetiche posizioni.
3. Chiamato a
esprimersi preliminarmente in merito alla sua competenza territoriale, il
Pretore l’ha confermata escludendo in primo luogo l’applicabilità della proroga
di foro a favore della competente autorità giudiziaria di __________ (Canton __________)
ove ha sede la convenuta, contenuta nei vari contratti di concessionario,
agenzia e officina, rispettivamente di vendita e fornitura di veicoli nuovi e
pezzi originali sottoscritti in precedenza tra le parti. A suo avviso, in
effetti, il danno di cui l’attrice ha chiesto il risarcimento con la petizione
in oggetto non è quello derivante dalla rescissione di tali contratti, bensì
quello relativo ai costi sopportati per modificare e potenziare la propria
struttura e il proprio organico in vista della conclusione dei nuovi contratti
quinquennali validi dal 1. ottobre 2018. Si tratta dunque di pretese da culpa
in contrahendo riferita a contratti mai perfezionati dalle parti e non
invece a quelli validi sino al 30 settembre 2018. Di conseguenza le proroghe di
foro contenute in questi ultimi non possono trovare applicazione (sentenza
impugnata, pag. 5).
Acclarato questo, il primo
giudice ha poi approfondito la questione a sapere se fosse data la sua
competenza in alternativa al foro generale della sede della società convenuta
(art. 10 cpv. 1 lett. b CPC), giungendo alla conclusione che, in considerazione
del legame cinquantennale che legava le parti, i fatti addotti dall’attrice
giustificavano l’applicazione, per analogia e alternativamente all’art. 10 CPC,
del foro per le azioni derivanti da contratto, dunque quello del domicilio o
della sede del convenuto oppure quello del luogo in cui deve essere eseguita la
prestazione caratteristica (art. 31 CPC), che per i vari contratti previsti ha
stabilito essere __________. Infine, ha aggiunto che allo stesso risultato si
sarebbe arrivati applicando la competenza per azioni da atti illeciti che parte
della dottrina ritiene determinante per le azioni da culpa in contrahendo,
rispettivamente cui l’attrice si è richiamata ravvedendo nel caso di specie una
lesione della legge sui cartelli, cioè quella del luogo di domicilio del
danneggiato o del convenuto o quello del luogo dell’atto o dell’evento (art. 36
CPC).
Appurata la propria
competenza territoriale, il Pretore ha così decretato ammissibile la petizione.
Fatti
4. L’appellante
sostiene che la decisione impugnata non si sia confrontata con la clausola di
proroga del foro sottoscritta dalle parti in tutti i contratti venuti a scadere
a fine settembre 2018, in particolare con il suo campo di applicazione,
omettendo di considerare che, in base all’art. 17 CPC, nella misura in cui
sussiste un tale accordo non vi è spazio per altri fori del CPC, per cui egli
sarebbe incorso in un errore concludendo a favore della propria competenza giurisdizionale
ed escludendo quella del tribunale scelto dalle contraenti.
A suo dire, il
primo giudice avrebbe dovuto procedere a un’interpretazione di quanto pattuito
in merito dalle parti nei contratti disdetti per il 30 settembre 2018. Già solo
l’interpretazione grammaticale avrebbe infatti consentito di concludere a
favore della sua tesi, risultando dal testo letterale che nell’accordo sul foro
a favore di quello di __________ erano in particolare comprese le cause
derivanti dalla risoluzione di uno di questi contratti, rispettivamente dalla
non continuazione dello stesso.
Gli investimenti per i
quali AO 1 chiede ora un risarcimento sono stati effettuati per adeguarsi agli
standard di vendita del 2015, non per quelli denominati 2018+ che a quel momento
nemmeno erano ancora noti. Si tratta quindi di spese derivanti dai contratti allora
vigenti sicché le pretese avanzate con la petizione sono manifestamente
connesse con essi, rispettivamente con il loro termine o il loro mancato
rinnovo.
Identico risultato sarebbe
raggiunto con l’interpretazione sistematica delle proroghe di foro che tiene
conto delle relative disposizioni contenute negli allegati al contratto che,
oltre a confermare la volontà di sottoporsi alla giurisdizione di __________, fanno
esplicito riferimento anche alle vertenze relative a diritti strettamente
connessi agli accordi ma non ancora insorti, recitando: “per tutti gli attuali
e futuri diritti derivanti dalla relazione d’affari tra AP 1 e il
concessionario, il foro competente esclusivo è __________”. Pur essendo state
inserite nelle condizioni di vendita del contratto, queste clausole sono
evidentemente strettamente connesse a quello principale, con il quale
costituiscono un’unica entità e devono indurre a concludere che le parti hanno
scelto e concordato il foro zurighese in tutti gli accordi da esse sottoscritti
e per tutte le dispute tra loro.
Allo stesso modo, secondo
l’appellante, l’interpretazione teleologica conferma e rafforza questa
conclusione, partendo dalla consolidata giurisprudenza per la quale si presume
che, in presenza di una proroga di foro, le parti abbiano inteso regolare la
competenza territoriale nel modo più completo possibile. Le clausole sul foro
devono essere interpretate in senso lato, indipendentemente dalla causale delle
pretese fatte valere dall’attore, ma basandosi sulla connessione con i rapporti
tra le parti regolati nel contratto, nella misura in cui è dato un nesso
causale. Facendo a suo dire AO 1 valere il mancato rinnovo dei rapporti d’affari,
rispettivamente pretendendo, sulla scorta della disdetta degli accordi, il
risarcimento del danno, si applica la proroga di foro. L’art. 17 CPC è di
conseguenza stato violato dalla sentenza impugnata.
4.1. In base a un principio
generale di diritto processuale, l’esame da parte del
giudice adito della sua competenza deve fondarsi unicamente sulle pretese
azionate dall’attore e sulla loro motivazione, senza tuttavia alcun vincolo
alla qualificazione giuridica da lui proposta (STF 4P.104/2006 del 25 settembre
2006 consid. 2.3). La competenza del tribunale
dipende dalla questione posta e non dalla risposta a essa che deve essere data al
termine dell'esame di merito (STF 4P.18/1999 del 22 marzo 1999 consid. 2c, in:
JAR 2000, pag. 390): il giudice deve considerare
veritieri i fatti determinanti che sono stati addotti dall’attore sia per la
competenza sia per il buon fondamento dell’azione (fatti doppiamente rilevanti
o fatti di doppia rilevanza) senza tener conto delle obiezioni della parte
convenuta, da trattare una volta sciolte le questioni sui presupposti
processuali. Un’eccezione è ammessa solo nel caso in cui la tesi fattuale
dell’attore risulti d’acchito speciosa o incoerente e possa essere smentita
immediatamente, senza equivoci, con la risposta e i documenti prodotti dalla
parte convenuta (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4). Quanto ai
fatti determinanti solo per la competenza ma non per il fondamento dell’azione,
gli stessi dovranno essere normalmente dimostrati, sempre che siano stati
contestati (DTF 137 III 32 consid. 2.3, 136 III 486 consid. 4).
Se
la qualificazione giuridica proposta dall’attore risulta esclusa, il giudice
non entra nel merito dell’azione (DTF 137 III 32 consid. 2.2.).
Se
quindi, come nella fattispecie, la competenza territoriale dipende dal
fatto che le pretese avanzate da AO 1 siano state fatte valere sulla base dei
contratti tra le parti validi sino al 30 settembre 2018 e sulle relative
clausole di proroga del foro, come argomentato da AP 1, oppure, come sostiene l’attrice,
su quella di una responsabilità extra-contrattuale, le domande di causa
formulate con la petizione devono essere analizzate d'ufficio nell'ambito
dell'esame della competenza territoriale per verificare quale delle due ipotesi
sia fondata.
4.2. Contrariamente a
quanto sostiene l’appellante, il Pretore, prima di escluderne l’applicabilità,
si è espressamente confrontato con le clausole di proroga del foro sottoscritte
dalle parti e con il loro campo di applicazione, giungendo alla conclusione che
esse erano riferite alla relazione in affari in essere tra le parti, ma non a
quelle future basate su nuovi contratti.
Il ragionamento del primo
giudice è del tutto condivisibile.
È infatti indubbio che i
contratti che hanno legato le parti sino al 30 settembre 2018 siano stati
validamente disdetti dalla convenuta con il preavviso di due anni da essi
previsto. A partire da quella data le parti erano dunque liberate. Come
specificato dai rappresentanti stessi di AP 1 nello scritto del 26 settembre
2016, all’attrice è stata prospettata la possibilità di continuare la
collaborazione, ma sulla base di nuovi contratti che avrebbero dovuto contenere
termini e condizioni uniformi a livello europeo e riferirsi agli standard di vendita
denominati 2018+ (doc. L).
Sull’altro fronte, con la sua
petizione AO 1 ha chiesto esplicitamente alla convenuta la rifusione del danno
cagionato con il suo comportamento lesivo del principio della buona fede
precontrattuale consistente nell’averle lasciato credere di essere seriamente
intenzionata a continuare il rapporto d’affari che le legava da decenni anche
dopo il 30 settembre 2018 e stipulare i necessari nuovi contratti.
Considerandi
In tal modo, essa non ha
fondato le proprie domande di causa sui vecchi contratti e la loro eventuale
intempestiva rescissione, ma su impegni assunti a parte, che solo in apparenza,
per questioni temporali (le trattative per simili impegni si dovevano
inevitabilmente avviare già tempo prima della scadenza) e d’oggetto, potevano
apparire un tutt’uno.
Rettamente, quindi, il
Pretore ha giudicato la causa fondarsi sulla culpa in contrahendo e
sulla violazione del principio della buona fede sancito dall'art. 2 CC, che
impone alle parti l’obbligo di negoziare seriamente in base alle loro reali
intenzioni, sebbene abbiano in linea di principio il diritto di interrompere le
trattative in ogni tempo senza dovere fornire spiegazioni (DTF 125 III 86),
evitando di creare nell’altra la speranza illusoria che un affare sarà concluso
e indurla così a prendere disposizioni in vista di tale evento. Il
comportamento contrario alle regole della buona fede, qui rimproverato
dall’attrice alla convenuta, non consiste tanto nell’avere interrotto la
negoziazione ma nell’avere continuato a lasciarle credere di voler stipulare i
nuovi contratti, rispettivamente nel non avere fugato tale illusione
tempestivamente (DTF 140 III 200 consid. 5.2 pag. 302 e riferimenti).
4.3
Ciò posto, resta da esaminare se, in base a
un’interpretazione della volontà delle parti ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO,
il campo di applicazione delle proroghe di foro contenute nei contratti potesse
essere esteso anche a tale fattispecie, ritenuto che in assenza di accertamenti
a tale riguardo o a fronte di malintesi, occorre ricercare il senso ch'esse
potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni
nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o
secondo il principio dell'affidamento, DTF 133 III 675 consid. 3).
Dall’esame degli
atti è legittimo concludere che le clausole di proroga del foro (art. 17 CPC)
contenute nei contratti stipulati tra le parti e validi sino al 30 settembre
2018.
(doc. 2-7) hanno per oggetto unicamente le dispute derivanti dai contratti
stessi, rispettivamente dalla loro risoluzione, mentre non estendono la loro
applicazione in maniera generica a tutte le diatribe tra i contraenti. Le
trattative per la conclusione di nuovi contratti, seppur analoghi, e le
eventuali cause che ne sarebbero potute scaturire sono dunque escluse dal campo
di applicazione di tali disposizioni.
Un’interpretazione
letteraria (grammaticale) delle disposizioni in oggetto conferma questa
conclusione. Quelle dei contratti principali sono tutte uguali e recitano: “Foro
competente esclusivo per le controversie relative all’origine e alla
risoluzione del presente contratto, così come i diritti e doveri risultanti dal
presente contratto è __________”, mentre quelle dei contratti, marginali e non
decisivi per l’oggetto della vertenza, di vendita e fornitura di automobili e
pezzi originali da AP 1 a AO 1 utilizzano un testo diverso: “Il luogo della
prestazione e dell’adempimento è __________. Per tutti gli attuali e futuri
diritti derivanti dalla relazione d’affari tra la AP 1 e il Concessionario, il
foro competente esclusivo è __________”. In entrambe le versioni della clausola
è prevista la facoltà per AP 1 di procedere contro il concessionario anche
presso ogni altro tribunale competente.
Dal contenuto del testo e
dai termini usati nei contratti principali non si può che interpretare che a
essere coperte dalle proroghe di foro sono le controversie derivanti dai
contratti in cui esse sono contenute e quelle per la loro risoluzione, quindi
quelle in diretta connessione fattuale con essi, fondate sui diritti e doveri
da essi stabiliti o quelle scaturenti dalla loro disdetta. Non sono per contro
coperte dispute o rivendicazioni relative alla conclusione o mancata
conclusione di nuovi contratti, comprese quelle per una responsabilità
precontrattuale.
L’interpretazione
sistematica non conduce a diversa soluzione. I contratti di vendita di veicoli
e ricambi hanno una natura completamente diversa da quelli principali di
agenzia, concessionaria e officina. Le formule delle rispettive proroghe non
possono venire dunque accomunate e mischiate. Anzi, il fatto che su modelli
standard redatti dalla stessa AP 1 siano stati utilizzati testi diversi, dei
quali uno appare più ampio, significa proprio che sono state volute due cose differenti,
dipendenti proprio dalla natura dissimile degli impegni con essi assunti. La
competenza del foro di __________ “per tutti gli attuali e futuri diritti
derivanti dalla relazione d’affari” contenuta nei contratti di vendita non è
dunque estendibile anche agli altri accordi. Non risulta di riflesso necessario
chinarsi sulla questione di cosa avessero con essa inteso le contraenti.
Non può dunque essere
seguita la sentenza del Presidente dell’Obergericht del Canton Obwaldo del 2
maggio 2018 sulle cui considerazioni l’appellante ha fondato in buona parte le
proprie e che concerne una fattispecie non assimilabile a quella in disamina.
Al proposito appare piuttosto interessante rinviare alla decisione del
Kantonsgericht del Canton Lucerna del 29 ottobre 2019 (inc. 1F 19 2) e a quella
bernese da essa richiamata, che, per casi più equiparabili al presente, dopo
essersi dettagliatamente confrontata con le motivazioni di quella obwaldese,
condividendone buona parte, è giunta alla conclusione che non si possa riconoscere
una stretta connessione tra le pretese di contratti regolarmente disdetti e
quelle per asserita violazione della legge sui cartelli derivanti dal rifiuto
di concludere nuovi contratti di agenzia, servizio o officina per la marca di
automobili in questione. In particolare è stato sottolineato che, esattamente
come nel presente caso, non si debba confondere la contiguità temporale con
quella contrattuale.
Infine, neppure
l’interpretazione teleologica dei contratti consente di discostarsi da quanto
emerge dal testo delle proroghe, non emergendo dagli atti e non essendo stata
dimostrata una volontà delle parti di perseguire altri scopi rispetto a quelli
risultanti dal testo delle clausole citate e, dunque, non essendovi le basi per
concludere che esse volessero sottoporre al foro di __________ tutte le
vertenze che le avrebbero viste coinvolte, in particolare anche quelle future
esulanti dal campo di applicazione dei contratti di agenzia, concessionaria e
officina.
In definitiva, pertanto,
le parti non potevano che interpretare le clausole controverse come limitate al
campo di applicazione dei contratti specifici nei quali sono state inserite,
senza alcuna estensione a eventuali nuovi contratti e alle relative trattative.
4.4
Circa l’applicazione del principio in
dubio contra stipulatorem, sulla quale le parti si sono soffermate
soprattutto negli allegati d’appello spontanei, ci si limita a costatare che
nella fattispecie non risulta necessario farvi ricorso, trattandosi di un
criterio interpretativo sussidiario (detto anche Unklarheitsregel) che
entra in considerazione soltanto se rimangono dei dubbi dopo l'applicazione
delle regole usuali dell'interpretazione oggettiva (DTF 133 III 61 consid.
2.2.2.3; STF 4A_311/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 5).
5.
La società
appellante ha infine contestato l’applicabilità dell’art. 36 CPC e dell’art. 31
CPC così come quella della culpa in contrahendo, asserendo che le norme
di legge sono sussidiarie rispetto alle clausole di proroga del foro, mentre
che una responsabilità extracontrattuale può entrare in considerazione solo con
un terzo che non ha alcun rapporto contrattuale con chi la solleva, quando non
esiste tra loro alcun contratto.
Della non applicabilità
delle proroghe di foro si è già detto.
La tematica dell’esistenza
degli estremi per riconoscere l’esistenza di una culpa in contrahendo è
una questione di merito che verrà analizzata dal Pretore con la relativa
decisione. Come pure visto in precedenza, con la petizione sono state avanzate
unicamente pretese di natura extracontrattuale e su tale base deve essere
analizzata la competenza territoriale.
6.
Alla luce di quanto
esposto l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 2 cpv. 2, 7 e 10 LTG rispettivamente
degli art. 7 e 11 Rtar Il valore di causa determinante per un eventuale
ricorso in materia civile al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di
fr. 30'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 13
febbraio 2019 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali
di fr. 2'000, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione
(art. 92 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).