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Decisione

12.2019.42

Mediazione immobiliare, indebito arricchimento, erronea indicazione di una parte, competenza e diritto applicabile

21 aprile 2020Italiano13 min

del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 20'000.- e di € 110'000.-, oltre interessi del 5% dall’11

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.42

Lugano

21 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.151

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28

luglio 2017 da

AO

1

patrocinata dall’ PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 20'000.- e di € 110'000.-,

oltre interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su

entrambi gli importi;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con

decisione 11 gennaio

2019 ha accolto;

appellante la convenuta con appello 13 febbraio 2019, con

cui ha chiesto la riforma

del querelato giudizio nel senso di dichiarare la petizione

irricevibile e

subordinatamente di respingerla, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

mentre l’attrice con risposta 5 aprile 2019 ha postulato la

reiezione del gravame, pure

con protesta di spese e ripetibili, e ha avanzato una richiesta di

cauzione per ripetibili;

vista la decisione 24 giugno 2019 con cui il Presidente di questa

Camera ha respinto la

citata richiesta di deposito di cauzione presentata dall’appellata;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con

petizione 28 luglio 2017 AO 1 ha

convenuto AO 1, __________, succursale di __________, innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 20'000.- e di € 110'000.-, oltre interessi del 5% dall’11

ottobre 2016 su entrambi gli importi. In sintesi, essa ha rilevato che il

23 agosto 2016 AP 1, succursale di __________, e la società G__________.,

__________, hanno sottoscritto una promessa di compravendita immobiliare, con

cui la prima si impegnava ad acquistare per sé o per persona o società da

designare un’unità immobiliare sita a __________ al prezzo di € 19'000'000.-, con versamento immediato di una

caparra di € 1'900'000.- e pagamento

del saldo pari a € 17'100'000.- alla

stipulazione dell’atto notarile di compravendita entro il 16 dicembre 2016

(doc. B). In tal contesto AO 1, quale capogruppo di G__________.,

si sarebbe impegnata a versare alla succursale di __________ di AP 1 una

commissione di € 350'000.- per l’intermediazione

nell’ambito della citata compravendita immobiliare a fronte del mandato di

consulenza e assistenza di cui al doc. C, pagandole già anticipatamente complessivi

€ 110'000.- e fr. 20'000.- (doc. D ed

E). Malgrado ciò, quest’ultima non avrebbe versato la caparra prevista nella

promessa di compravendita, comunicando a G__________ l’annullamento di tale

contratto. Conseguentemente, l’attrice ha chiesto che la convenuta fosse

condannata a restituirle gli anticipi indebitamente percepiti a titolo di

commissione.

B.

Con risposta 6 ottobre 2017 la convenuta si è

opposta alla petizione, obiettando che nella promessa di compravendita

immobiliare del 23 agosto 2016 è prevista la competenza esclusiva del foro di __________

per ogni controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione di tale

contratto, oltre che l’applicabilità del diritto italiano.

C.

Con replica 13 ottobre 2017 l’attrice ha contestato l’obiezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla

controparte, evidenziando di non essere parte dell’accordo da questa citato.

All’udienza di prime arringhe, essa ha pure ribadito che le prestazioni di cui

ha chiesto la restituzione sono state effettuate a __________, e derivano dal

mandato doc. C.

AP 1 per

contro, oltre a riconfermarsi nella propria posizione, ha altresì osservato che

l’attrice ha convenuto la sua succursale, che però difetta di personalità

giuridica, per cui la petizione sarebbe irricevibile anche per questo motivo.

D.

Con decisione 11 gennaio 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di

Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, condannando __________, succursale

di __________, a pagare a __________ SA, __________, fr. 20'000.- oltre

interessi del 5% dall’11 ottobre 2016, nonché € 110'000.- oltre interessi del

5% dalla medesima data, ponendo a suo carico le spese processuali, pari a

complessivi fr. 5'300.-, e condannandola altresì a versare alla controparte fr.

8'600.- per ripetibili.

E.

Con atto di appello 13 febbraio 2019 __________, succursale di __________,

si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di

dichiarare irricevibile la petizione 28 luglio 2017 di __________ SA, e in via

subordinata di respingerla, con seguito di tasse, spese e ripetibili di

entrambi i gradi di giudizio a carico della controparte.

F.

Con risposta 5 aprile 2019 ____________________ ha postulato la

reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili, chiedendo

altresì di obbligare l’appellante a versare fr. 3'500.- a titolo di cauzione

per le spese ripetibili.

G. Con

decisione 24 giugno 2019 il Presidente di questa Camera ha respinto la citata

richiesta di deposito di cauzione presentata dall’appellata.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-

(cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé

menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e

312.

CPC). Sia l’appello 13 febbraio 2019 contro la decisione 11 gennaio 2019

(notificata il 14 gennaio 2019), sia la risposta 5 aprile 2019 sono tempestivi.

2.

Con la decisione impugnata il

Pretore aggiunto ha anzitutto accertato la propria competenza territoriale,

fondata sugli art. 21 cpv. 4 e 127 LDIP, non essendo per contro pertinenti la

promessa di compravendita doc. B e la proroga di foro ivi contenuta, poiché

l’attrice non ha dedotto le sue pretese da tale contratto, bensì da un indebito

arricchimento in connessione con l’attività di intermediazione della succursale

di __________ della convenuta. Il primo giudice ha poi sancito l’applicabilità

del diritto svizzero sulla base degli art. 21 cpv. 4 e 117 cpv. 1, cpv. 2 e

cpv. 3 lett. c LDIP, quale diritto del luogo di situazione della succursale di __________,

la quale ha svolto la prestazione caratteristica. Infine, il giudice di prima

sede ha accolto le pretese dell’attrice sulla base dell’art. 62 cpv. 2 CO,

essendo i fatti da lei allegati rimasti incontestati e avendo essi trovato

conferma nella documentazione prodotta.

3.

Con la sua prima censura

l’appellante ribadisce che, avendo la controparte convenuto in giudizio la sua

succursale, priva della capacità di essere parte, la petizione andava

dichiarata irricevibile per difetto del relativo presupposto processuale.

3.1

Nel diritto svizzero, pacificamente applicabile alla fattispecie e

in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art.

160.

cpv. 1 LDIP), la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui

dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (DTF

7B.43/2005 del 12 luglio 2005, consid. 2; DTF 130 III 58, consid. 6.2).

Tuttavia, per costante giurisprudenza, la petizione inoltrata a nome

rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta in

ordine e la denominazione della succursale può essere rettificata, sia

d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa

circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che

può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio

né nel giudice né nella controparte e se l’atto, oltre a non aver causato un

pregiudizio alla controparte, può pervenire al suo vero destinatario (DTF 4P.146/2005

del 10 ottobre 2005, consid. 5.2.2; DTF 4C.270/2003 del 28 novembre 2003, consid.

1.1; DTF 131 I 57, consid. 2.2; DTF 114 II 335, consid. 3b; DTF 4A_635/2016 del

22.

gennaio 2018, consid 3.1; DTF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016, consid. 3.4;

IICCA del 20 ottobre 2015, inc. 12.2014.13, consid. 8; IICCA del 21 aprile 2020,

inc. 12.2011.83, consid. 2).

3.2

Nella fattispecie, l’attrice ha designato la parte

convenuta quale “AP 1,

succursale di __________”,

laddove tale denominazione è stata pure usata dall’appellante nel presentare il

suo gravame. L’attrice ha dunque indicato sia nome e sede della casa madre, sia

la succursale, precisando di intentare l’azione al foro della succursale,

allegando svariati documenti intestati a AP 1 e indicanti, a dipendenza delle

circostanze, la sede di __________, la succursale di __________ o la sua

rappresentanza a __________ (v. doc. B, C, D, E). Non sussiste pertanto alcun

ragionevole dubbio sull'identità della parte, essendo essa chiaramente

identificabile. Ricordato che una notificazione può avvenire validamente al

recapito della succursale (IICCA del 16 dicembre 2014, inc. 12.2014.78, consid.

6.1; Frei in: Berner Kommentar,

ZPO Band I, 2012, n. 5 ad art. 136 CPC), si deve in ogni caso ammettere che i

vari atti, compresa la decisione, potessero essere senz’altro fatti pervenire

alla casa madre e che essa potesse dunque prenderne conoscenza, non avendo del

resto l’appellante contestato alcunché a tal riguardo, né preteso che a

quest’ultima sia derivato un pregiudizio. Ne discende che la censura

appellatoria è inadatta a sovvertire l’esito del giudizio impugnato, potendosi

comunque in questa sede precisare che la parte convenuta e qui appellante è AP

1, __________.

4.

L’appellante critica il

Pretore aggiunto pure per aver sancito l’applicabilità del diritto svizzero. Essa

sostiene che il diritto più strettamente connesso con la fattispecie sarebbe

quello italiano, riguardando l’art. 117 cpv. 2 LDIP una semplice presunzione in

favore del luogo di attività della succursale, che può essere confutata. A tal

riguardo, osserva che l’intermediazione richiesta riguarda un immobile sito a __________,

e che malgrado il mandato di assistenza e consulenza sia stato conferito alla

succursale di __________, si può presumere che AP 1 sia stata chiamata a svolgere in Italia una perizia

sul suddetto immobile, ad allestire un relativo prospetto informativo e a

cercare potenziali acquirenti in questo Stato, i quali avrebbero dovuto

concludere un contratto di compravendita immobiliare presso un notaio italiano.

Inoltre, l’appellante evidenzia come per tali prestazioni sia stata remunerata

la sede distaccata di __________ (con bonifico di €

100'000.-, v. doc. D).

4.1

Ai fini della determinazione dello Stato con il quale

il rapporto contrattuale è più strettamente connesso possono essere presi in

considerazione vari elementi. La necessità di

garantire, ciononostante, una certa prevedibilità in relazione al diritto

applicabile al contratto è salvaguardata mediante la presunzione di cui

all’art. 117 cpv. 2 LDIP, secondo la quale la connessione più stretta è quella

con lo "Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione

caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a

un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione".

L'art. 117 cpv. 2 LDIP si presenta dunque come una regola di base con una

clausola d'eccezione. Ciò significa che la normativa privilegia il criterio della

prestazione caratteristica. Una deroga alla presunzione generale si giustifica

solo quando essa conduce a un risultato equivoco o privo di una spiegazione

obiettiva. In altre parole, non è possibile derogare alla presunzione generale

per il solo fatto che sembra esservi una relazione più intensa con uno Stato

diverso da quello in cui risiede la parte debitrice della prestazione

caratteristica. È necessario che la conclusione cui si giunge sulla base della

presunzione appaia insostenibile, ad esempio perché il contratto ha

manifestamente una connessione più stretta con un altro Stato oppure perché le

parti non potevano prevedere un simile risultato (DTF 4C.458/2004 del 17 maggio

2005, consid. 3.5.1; v. anche Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar

zum IPRG, Band II, 2018, n. 55 ad art. 117 LDIP).

4.2

Ora,

già in prima sede l’appellante ha sostenuto di essere stata attiva a __________,

riferendosi tuttavia unicamente, per supportare tale affermazione, al luogo di

situazione dell’immobile e alla destinazione dei pagamenti effettuati dalla

controparte, ovvero il conto di un istituto bancario italiano. Ciò non permette

comunque di dimostrare che la prestazione di servizi sia stata svolta prevalentemente

in Italia, laddove è pacifico che il contratto di consulenza è stato

sottoscritto con la succursale di __________ e che è stata proprio quest’ultima

a richiedere il versamento della commissione, fornendo le coordinate bancarie e

confermando altresì la ricezione di parte degli importi in questione (doc. E). Lo

stesso dicasi per l’eventuale conclusione di un contratto di compravendita in

Italia presso un notaio italiano (mai perfezionatosi), che ancora una volta non

dimostra che le prestazioni di mediazione, rispettivamente di consulenza e

assistenza, siano avvenute solo o per la maggior parte in Italia. Quanto

all’asserita perizia sull’immobile e all’allestimento di un prospetto in tale

Stato, trattasi di allegazioni nuove mai esposte in prima sede, e dunque da

dichiarare irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, e peraltro non suffragate

da alcun elemento concreto. In sintesi, pur presentando la fattispecie svariati

punti di connessione con l’Italia, essi non emergono in maniera

sufficientemente preponderante per ritenere che la decisione pretorile di

applicare la presunzione di cui all’art. 117 cpv. 2 LDIP sia insostenibile.

5.

Anche qualora si volesse

seguire la tesi esposta nell’impugnativa, ciò non muterebbe l’esito del

giudizio. L’appellante difatti pretende l’applicazione del diritto italiano, ma

trascurando il suo onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC), non spiega quali

conseguenze ne deriverebbero, e perché in tale caso la decisione pretorile

sarebbe da riformare. In altre parole, non spiega perché l’applicazione del

diritto italiano condurrebbe alla reiezione della pretesa della controparte,

ritenuto che l’art. 2033 del

Codice Civile Italiano prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto

ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” e che giusta quanto esposto dal giudice di prime cure e non

contestato in questa sede, i fatti esposti dall’attrice (ovvero il venir meno

della causa per cui gli importi in questione sono stati versati e la

conseguente perdita del diritto alla commissione da parte di AP 1) non sono controversi.

6.

In definitiva, l’appello 13

febbraio 2019 di AP 1 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le

spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art.

106.

cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso pari

all’incirca a fr. 140'000.-, determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13

LTG, ammontano a fr. 5’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11

cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 3’000.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1.

L’appello 13

febbraio 2019 di AP 1, __________,

è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

2.

Le spese processuali

della procedura d’appello, pari a fr. 5'000.-, sono a carico dell’appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede. Il

maggiore anticipo versato sarà restituito.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).