12.2019.42
Mediazione immobiliare, indebito arricchimento, erronea indicazione di una parte, competenza e diritto applicabile
21 aprile 2020Italiano13 min
del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 20'000.- e di € 110'000.-, oltre interessi del 5% dall’11
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.42
Lugano
21 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.151
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 28
luglio 2017 da
AO
1
patrocinata dall’ PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 20'000.- e di € 110'000.-,
oltre interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su
entrambi gli importi;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con
decisione 11 gennaio
2019 ha accolto;
appellante la convenuta con appello 13 febbraio 2019, con
cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di dichiarare la petizione
irricevibile e
subordinatamente di respingerla, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 5 aprile 2019 ha postulato la
reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili, e ha avanzato una richiesta di
cauzione per ripetibili;
vista la decisione 24 giugno 2019 con cui il Presidente di questa
Camera ha respinto la
citata richiesta di deposito di cauzione presentata dall’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con
petizione 28 luglio 2017 AO 1 ha
convenuto AO 1, __________, succursale di __________, innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 20'000.- e di € 110'000.-, oltre interessi del 5% dall’11
ottobre 2016 su entrambi gli importi. In sintesi, essa ha rilevato che il
23 agosto 2016 AP 1, succursale di __________, e la società G__________.,
__________, hanno sottoscritto una promessa di compravendita immobiliare, con
cui la prima si impegnava ad acquistare per sé o per persona o società da
designare un’unità immobiliare sita a __________ al prezzo di € 19'000'000.-, con versamento immediato di una
caparra di € 1'900'000.- e pagamento
del saldo pari a € 17'100'000.- alla
stipulazione dell’atto notarile di compravendita entro il 16 dicembre 2016
(doc. B). In tal contesto AO 1, quale capogruppo di G__________.,
si sarebbe impegnata a versare alla succursale di __________ di AP 1 una
commissione di € 350'000.- per l’intermediazione
nell’ambito della citata compravendita immobiliare a fronte del mandato di
consulenza e assistenza di cui al doc. C, pagandole già anticipatamente complessivi
€ 110'000.- e fr. 20'000.- (doc. D ed
E). Malgrado ciò, quest’ultima non avrebbe versato la caparra prevista nella
promessa di compravendita, comunicando a G__________ l’annullamento di tale
contratto. Conseguentemente, l’attrice ha chiesto che la convenuta fosse
condannata a restituirle gli anticipi indebitamente percepiti a titolo di
commissione.
B.
Con risposta 6 ottobre 2017 la convenuta si è
opposta alla petizione, obiettando che nella promessa di compravendita
immobiliare del 23 agosto 2016 è prevista la competenza esclusiva del foro di __________
per ogni controversia relativa all’esecuzione e/o interpretazione di tale
contratto, oltre che l’applicabilità del diritto italiano.
C.
Con replica 13 ottobre 2017 l’attrice ha contestato l’obiezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla
controparte, evidenziando di non essere parte dell’accordo da questa citato.
All’udienza di prime arringhe, essa ha pure ribadito che le prestazioni di cui
ha chiesto la restituzione sono state effettuate a __________, e derivano dal
mandato doc. C.
AP 1 per
contro, oltre a riconfermarsi nella propria posizione, ha altresì osservato che
l’attrice ha convenuto la sua succursale, che però difetta di personalità
giuridica, per cui la petizione sarebbe irricevibile anche per questo motivo.
D.
Con decisione 11 gennaio 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, condannando __________, succursale
di __________, a pagare a __________ SA, __________, fr. 20'000.- oltre
interessi del 5% dall’11 ottobre 2016, nonché € 110'000.- oltre interessi del
5% dalla medesima data, ponendo a suo carico le spese processuali, pari a
complessivi fr. 5'300.-, e condannandola altresì a versare alla controparte fr.
8'600.- per ripetibili.
E.
Con atto di appello 13 febbraio 2019 __________, succursale di __________,
si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone la riforma nel senso di
dichiarare irricevibile la petizione 28 luglio 2017 di __________ SA, e in via
subordinata di respingerla, con seguito di tasse, spese e ripetibili di
entrambi i gradi di giudizio a carico della controparte.
F.
Con risposta 5 aprile 2019 ____________________ ha postulato la
reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili, chiedendo
altresì di obbligare l’appellante a versare fr. 3'500.- a titolo di cauzione
per le spese ripetibili.
G. Con
decisione 24 giugno 2019 il Presidente di questa Camera ha respinto la citata
richiesta di deposito di cauzione presentata dall’appellata.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.-
(cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia testé
menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e
312.
CPC). Sia l’appello 13 febbraio 2019 contro la decisione 11 gennaio 2019
(notificata il 14 gennaio 2019), sia la risposta 5 aprile 2019 sono tempestivi.
2.
Con la decisione impugnata il
Pretore aggiunto ha anzitutto accertato la propria competenza territoriale,
fondata sugli art. 21 cpv. 4 e 127 LDIP, non essendo per contro pertinenti la
promessa di compravendita doc. B e la proroga di foro ivi contenuta, poiché
l’attrice non ha dedotto le sue pretese da tale contratto, bensì da un indebito
arricchimento in connessione con l’attività di intermediazione della succursale
di __________ della convenuta. Il primo giudice ha poi sancito l’applicabilità
del diritto svizzero sulla base degli art. 21 cpv. 4 e 117 cpv. 1, cpv. 2 e
cpv. 3 lett. c LDIP, quale diritto del luogo di situazione della succursale di __________,
la quale ha svolto la prestazione caratteristica. Infine, il giudice di prima
sede ha accolto le pretese dell’attrice sulla base dell’art. 62 cpv. 2 CO,
essendo i fatti da lei allegati rimasti incontestati e avendo essi trovato
conferma nella documentazione prodotta.
3.
Con la sua prima censura
l’appellante ribadisce che, avendo la controparte convenuto in giudizio la sua
succursale, priva della capacità di essere parte, la petizione andava
dichiarata irricevibile per difetto del relativo presupposto processuale.
3.1
Nel diritto svizzero, pacificamente applicabile alla fattispecie e
in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art.
160.
cpv. 1 LDIP), la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui
dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (DTF
7B.43/2005 del 12 luglio 2005, consid. 2; DTF 130 III 58, consid. 6.2).
Tuttavia, per costante giurisprudenza, la petizione inoltrata a nome
rispettivamente nei confronti di una succursale non dev’essere respinta in
ordine e la denominazione della succursale può essere rettificata, sia
d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa
circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che
può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio
né nel giudice né nella controparte e se l’atto, oltre a non aver causato un
pregiudizio alla controparte, può pervenire al suo vero destinatario (DTF 4P.146/2005
del 10 ottobre 2005, consid. 5.2.2; DTF 4C.270/2003 del 28 novembre 2003, consid.
1.1; DTF 131 I 57, consid. 2.2; DTF 114 II 335, consid. 3b; DTF 4A_635/2016 del
22.
gennaio 2018, consid 3.1; DTF 4A_242/2016 del 5 ottobre 2016, consid. 3.4;
IICCA del 20 ottobre 2015, inc. 12.2014.13, consid. 8; IICCA del 21 aprile 2020,
inc. 12.2011.83, consid. 2).
3.2
Nella fattispecie, l’attrice ha designato la parte
convenuta quale “AP 1,
succursale di __________”,
laddove tale denominazione è stata pure usata dall’appellante nel presentare il
suo gravame. L’attrice ha dunque indicato sia nome e sede della casa madre, sia
la succursale, precisando di intentare l’azione al foro della succursale,
allegando svariati documenti intestati a AP 1 e indicanti, a dipendenza delle
circostanze, la sede di __________, la succursale di __________ o la sua
rappresentanza a __________ (v. doc. B, C, D, E). Non sussiste pertanto alcun
ragionevole dubbio sull'identità della parte, essendo essa chiaramente
identificabile. Ricordato che una notificazione può avvenire validamente al
recapito della succursale (IICCA del 16 dicembre 2014, inc. 12.2014.78, consid.
6.1; Frei in: Berner Kommentar,
ZPO Band I, 2012, n. 5 ad art. 136 CPC), si deve in ogni caso ammettere che i
vari atti, compresa la decisione, potessero essere senz’altro fatti pervenire
alla casa madre e che essa potesse dunque prenderne conoscenza, non avendo del
resto l’appellante contestato alcunché a tal riguardo, né preteso che a
quest’ultima sia derivato un pregiudizio. Ne discende che la censura
appellatoria è inadatta a sovvertire l’esito del giudizio impugnato, potendosi
comunque in questa sede precisare che la parte convenuta e qui appellante è AP
1, __________.
4.
L’appellante critica il
Pretore aggiunto pure per aver sancito l’applicabilità del diritto svizzero. Essa
sostiene che il diritto più strettamente connesso con la fattispecie sarebbe
quello italiano, riguardando l’art. 117 cpv. 2 LDIP una semplice presunzione in
favore del luogo di attività della succursale, che può essere confutata. A tal
riguardo, osserva che l’intermediazione richiesta riguarda un immobile sito a __________,
e che malgrado il mandato di assistenza e consulenza sia stato conferito alla
succursale di __________, si può presumere che AP 1 sia stata chiamata a svolgere in Italia una perizia
sul suddetto immobile, ad allestire un relativo prospetto informativo e a
cercare potenziali acquirenti in questo Stato, i quali avrebbero dovuto
concludere un contratto di compravendita immobiliare presso un notaio italiano.
Inoltre, l’appellante evidenzia come per tali prestazioni sia stata remunerata
la sede distaccata di __________ (con bonifico di €
100'000.-, v. doc. D).
4.1
Ai fini della determinazione dello Stato con il quale
il rapporto contrattuale è più strettamente connesso possono essere presi in
considerazione vari elementi. La necessità di
garantire, ciononostante, una certa prevedibilità in relazione al diritto
applicabile al contratto è salvaguardata mediante la presunzione di cui
all’art. 117 cpv. 2 LDIP, secondo la quale la connessione più stretta è quella
con lo "Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione
caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a
un'attività professionale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione".
L'art. 117 cpv. 2 LDIP si presenta dunque come una regola di base con una
clausola d'eccezione. Ciò significa che la normativa privilegia il criterio della
prestazione caratteristica. Una deroga alla presunzione generale si giustifica
solo quando essa conduce a un risultato equivoco o privo di una spiegazione
obiettiva. In altre parole, non è possibile derogare alla presunzione generale
per il solo fatto che sembra esservi una relazione più intensa con uno Stato
diverso da quello in cui risiede la parte debitrice della prestazione
caratteristica. È necessario che la conclusione cui si giunge sulla base della
presunzione appaia insostenibile, ad esempio perché il contratto ha
manifestamente una connessione più stretta con un altro Stato oppure perché le
parti non potevano prevedere un simile risultato (DTF 4C.458/2004 del 17 maggio
2005, consid. 3.5.1; v. anche Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar
zum IPRG, Band II, 2018, n. 55 ad art. 117 LDIP).
4.2
Ora,
già in prima sede l’appellante ha sostenuto di essere stata attiva a __________,
riferendosi tuttavia unicamente, per supportare tale affermazione, al luogo di
situazione dell’immobile e alla destinazione dei pagamenti effettuati dalla
controparte, ovvero il conto di un istituto bancario italiano. Ciò non permette
comunque di dimostrare che la prestazione di servizi sia stata svolta prevalentemente
in Italia, laddove è pacifico che il contratto di consulenza è stato
sottoscritto con la succursale di __________ e che è stata proprio quest’ultima
a richiedere il versamento della commissione, fornendo le coordinate bancarie e
confermando altresì la ricezione di parte degli importi in questione (doc. E). Lo
stesso dicasi per l’eventuale conclusione di un contratto di compravendita in
Italia presso un notaio italiano (mai perfezionatosi), che ancora una volta non
dimostra che le prestazioni di mediazione, rispettivamente di consulenza e
assistenza, siano avvenute solo o per la maggior parte in Italia. Quanto
all’asserita perizia sull’immobile e all’allestimento di un prospetto in tale
Stato, trattasi di allegazioni nuove mai esposte in prima sede, e dunque da
dichiarare irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC, e peraltro non suffragate
da alcun elemento concreto. In sintesi, pur presentando la fattispecie svariati
punti di connessione con l’Italia, essi non emergono in maniera
sufficientemente preponderante per ritenere che la decisione pretorile di
applicare la presunzione di cui all’art. 117 cpv. 2 LDIP sia insostenibile.
5.
Anche qualora si volesse
seguire la tesi esposta nell’impugnativa, ciò non muterebbe l’esito del
giudizio. L’appellante difatti pretende l’applicazione del diritto italiano, ma
trascurando il suo onere di motivazione (art. 310 e 311 CPC), non spiega quali
conseguenze ne deriverebbero, e perché in tale caso la decisione pretorile
sarebbe da riformare. In altre parole, non spiega perché l’applicazione del
diritto italiano condurrebbe alla reiezione della pretesa della controparte,
ritenuto che l’art. 2033 del
Codice Civile Italiano prevede che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto
ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” e che giusta quanto esposto dal giudice di prime cure e non
contestato in questa sede, i fatti esposti dall’attrice (ovvero il venir meno
della causa per cui gli importi in questione sono stati versati e la
conseguente perdita del diritto alla commissione da parte di AP 1) non sono controversi.
6.
In definitiva, l’appello 13
febbraio 2019 di AP 1 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le
spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art.
106.
cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore litigioso pari
all’incirca a fr. 140'000.-, determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13
LTG, ammontano a fr. 5’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11
cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 3’000.-.
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.
L’appello 13
febbraio 2019 di AP 1, __________,
è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
2.
Le spese processuali
della procedura d’appello, pari a fr. 5'000.-, sono a carico dell’appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede. Il
maggiore anticipo versato sarà restituito.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).