12.2019.43
Leasing, annullamento del contratto per vizio di volontà, errore essenziale
18 novembre 2019Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.43
Lugano
18 novembre 2019/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. SE.2016.13 della
Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 9 agosto 2016 da
AO
1
rappr. dall’ PA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ PA
1
con cui l’attrice ha chiesto al giudice di dichiarare l’inefficacia
per vizio di volontà del
contratto di leasing stipulato con la controparte, di condannare
quest’ultima a versarle
fr. 12'223.80 oltre interessi e di rigettare in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n.
__________ del Betreibungsamt di __________;
domande avversate dalla convenuta, che con osservazioni 27 ottobre
2016 ha postulato
la reiezione della petizione o subordinatamente, nel caso di
annullamento del contratto,
la corresponsione di fr. 10’933.85 oltre interessi e l’annullamento
del PE n. __________
come pure, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al
pagamento di fr. 6’989.90
oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________
dell’UE di __________;
ritenuto che il Pretore con decisione 14 gennaio 2019 ha
parzialmente accolto sia la
petizione, sia la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta con appello 13 febbraio 2019, con
cui ha chiesto la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e
accogliere integralmente
l’azione riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 2 aprile 2019 ha postulato la
reiezione del gravame nella
misura in cui ricevibile, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A.
Il 20 settembre 2013 AO 1 ha stipulato con AP 1 un contratto di
leasing avente per oggetto il veicolo di dimostrazione __________ __________
fornito dal garage __________, __________ (doc. B, C e D). Il contratto
prevedeva rate mensili di fr. 389.- (IVA compresa) e una durata quadriennale,
con scadenza al 19 settembre 2017. La vettura le è stata consegnata dietro
pagamento di un anticipo di fr. 5’000.- e della prima rata (complessivi fr.
5’389.-, v. doc. F e H).
B.
Con comunicazione 29 ottobre 2015 __________ AG ha comunicato a AO 1
che il motore diesel del suo veicolo era “equipaggiato con un software che
ottimizza i valori di ossido d’azoto (NOx) rilevati nei test sul banco di prova”,
pur rimanendo il veicolo “sicuro dal punto di vista tecnico e
idoneo alla circolazione stradale”, per cui a tempo debito esso avrebbe
dovuto essere richiamato in officina per effettuare i necessari interventi, a carico
del costruttore __________ AG, al fine di conformarlo alle norme relative ai
gas di scarico (doc. K). In altre parole, la vettura era rimasta
coinvolta nello scandalo “Dieselgate” relativo alla manipolazione, da
parte del costruttore, dei valori relativi alle emissioni di gas di scarico (segnatamente
gli ossidi di azoto, o NOx).
C.
Il 6 novembre 2015 __________, marito di AO 1, ha chiesto alla
Sezione della circolazione di Camorino di annullare l’immatricolazione del
veicolo __________, restituendo la relativa licenza di circolazione (doc. G e
M). Successivamente, con raccomandata 9 novembre 2015, AO 1 ha comunicato a AP
1 la disdetta immediata del contratto di leasing ai sensi degli art. 23 seg.
CO, osservando che se ella avesse conosciuto la reale quantità di gas tossici
emessi dal veicolo e dissimulata mediante il software incriminato, non avrebbe
mai stipulato il contratto (doc. L). La medesima ha pure chiesto alla società
di leasing il risarcimento totale dei costi da lei sopportati, compreso il rimborso
dell’anticipo (fr. 5'000.-) e delle 27 rate leasing da lei già pagate (da
settembre 2013 a novembre 2015, per un totale di fr. 10'503.-, v. anche doc.
I), dichiarando di assumersi per contro il costo per i 46'846 chilometri da lei
percorsi con il veicolo (fr. 0.16/km più IVA all’8%, per un totale di fr.
8'095.-). AO 1 ha pertanto chiesto alla controparte il versamento del saldo di
fr. 7'408.- (doc. L) e di ricevere conferma dell’avvenuto annullamento del
contratto per procedere alla consegna del veicolo al garage __________. Nel
frattempo, essa ha depositato la vettura presso la __________ SA di __________ e
ha cessato di corrispondere alla controparte le rate di leasing
contrattualmente pattuite.
D.
Con comunicazione 13 novembre 2015 AP 1 ha contestato lo scritto di
parte avversa, rimarcando la sicurezza e l’idoneità alla circolazione del
veicolo come pure che l’art. 7.2 delle Condizioni generali di leasing (CG, v.
doc. D) escludeva la responsabilità della società di leasing per i difetti del
veicolo e la possibilità di disdire il contratto per tale motivo.
E.
Con scritto 19 novembre 2015 AO 1 ha ribadito le proprie pretese,
derivanti da un errore essenziale ex art. 23 seg. CO e non dalla garanzia per
difetti di cui all’art. 7.2 CG (doc. O). Con scritto 23 novembre 2015 AP 1 le ha
nuovamente contestate (doc. P). Con ulteriore comunicazione 15 dicembre 2015 AO
1 si è riconfermata nella sua posizione riducendo l’importo da lei offerto
quale risarcimento dei chilometri percorsi (46'846 km a fr. 0.07/km),
aumentando di conseguenza la propria pretesa a saldo a fr. 12'223.80 e
chiedendo di comunicarle entro 5 giorni il luogo di riconsegna del veicolo
(doc. Q). AP 1 manteneva tuttavia la propria posizione, inviando alla
controparte due richiami di pagamento per le rate scadute di dicembre 2015 e
gennaio 2016 (doc. R e T). AO 1 si è opposta ai richiami (doc. S e U) e ha
escusso la controparte per l’importo di fr. 12'223.80 oltre accessori con PE n.
__________ del Betreibungsamt di __________, contestato da quest’ultima mediante
opposizione (doc. V e W).
F.
Il 25 febbraio 2016 AP 1 ha comunicato alla controparte la disdetta
del contratto per la mora nel pagamento delle rate di leasing (scoperto pari a
fr. 1'167.-) ai sensi dell’art. 14.1 CG, chiedendo la restituzione del veicolo
presso il Garage __________ SA, __________, entro il 3 marzo 2016 (doc. X). In
tale data, AO 1 si è recata presso il garage per procedere alla riconsegna, che
tuttavia non è avvenuta, avendo il titolare del garage __________ K__________
rifiutato di allestire un verbale attestante le condizioni del veicolo (doc.
Z). È seguita ulteriore corrispondenza fra le parti ove AP 1 ha impartito un
ultimo termine per la restituzione, mentre AO 1 ha osservato che la vettura era
sempre rimasta a disposizione e sarebbe stata riconsegnata dietro estensione di
un verbale ex art. 15.2 CG (doc. AA e BB).
G. Con
istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 21 marzo 2016, AP 1 ha
convenuto AO 1 innanzi al Pretore del Distretto di Leventina per ottenere la
restituzione del veicolo (inc. SO.2016.79). Avendo tuttavia AO 1 in data 28
aprile 2016 riconsegnato la vettura presso il Garage __________ SA dietro
allestimento di una scheda di valutazione, il Pretore ha stralciato la causa
dai ruoli (doc. JJ e 2).
H.
Il 6 maggio 2016 __________ AG ha peritato il veicolo, accertando danni
complessivi di fr. 880.- per sostituzione di pneumatici e fendinebbia,
riparazione di un’ammaccatura della porta posteriore sinistra, “costi
piccola attrezzatura/Carrozzeria” e “preparazione verniciatura”
(doc. 3). Con scritto 19 maggio 2016, AP 1 ha trasmesso a AO 1 il conteggio
finale per la risoluzione anticipata del contratto, ricalcolando (maggiorando)
con effetto retroattivo le rate leasing dovute, chiedendo il pagamento dei citati
costi di riparazione, di tasse e interessi e deducendo dagli importi dovuti
quanto già pagato dall’assuntrice di leasing, per un totale a saldo di fr.
4'541.90 (doc. 4), procedendo in seguito a escuterla per tale cifra con PE n. __________
dell’UE di __________ avverso al quale AO 1 ha interposto opposizione (doc. 5).
I.
Dopo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9
agosto 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di
Leventina postulando l’annullamento del contratto di leasing per vizio di
volontà (errore essenziale in merito alle caratteristiche del veicolo), la
condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. 12'223.80 oltre
interessi per l’anticipo e le rate sino a quel momento corrisposti e il rigetto
in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ del Betreibungsamt di __________.
J.
Con osservazioni 27 ottobre 2016 AP 1 si è integralmente opposta
alla petizione chiedendo l’annullamento della procedura esecutiva di cui al PE
n. __________, contestando in sintesi la presenza di un errore essenziale della
controparte e la sua possibilità di disdire il contratto e di ottenere la
restituzione degli importi versati, dovendo ella indirizzare le sue pretese al
fornitore del veicolo giusta la cessione dei diritti di garanzia di cui
all’art. 7.1 CG, che per contro escludeva una sua responsabilità. Il contratto
avrebbe dunque preso termine solo con la sua disdetta per mora. Subordinatamente,
la convenuta ha preteso il pagamento di fr. 10’933.85 oltre interessi quale
indennizzo per i chilometri percorsi (fr. 0.2334/km x km 46’846). In via
riconvenzionale, AP 1 ha postulato la condanna della controparte al pagamento
di fr. 6’989.90 oltre interessi, importo comprendente il saldo di cui al doc. 4
(v. sopra consid. H) e le spese legali di fr. 2’448.- oltre interessi sostenute
nella procedura di cui all’inc. SO.2016.79 (v. sopra, consid. G), come pure il
rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.
K.
Con osservazioni 2 dicembre 2016 AO 1 si è opposta alla domanda
riconvenzionale, riconfermandosi nella propria posizione. Esperita
l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 14
gennaio 2019 il Pretore ha da una parte parzialmente accolto la petizione,
stabilendo l’invalidità del contratto ex nunc con effetto dal 13
novembre 2015, ma respingendo la pretesa creditoria dell’attrice, con
conseguente annullamento della procedura esecutiva di cui al suo PE n. __________.
Le spese processuali di fr. 1'700.- sono state poste a carico delle parti in
ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili. D’altra parte, il Pretore ha
parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di AP 1 nella misura di fr.
211.65 oltre interessi, respingendo in tale misura l’opposizione di AO 1 al PE
n. __________ e ponendo le spese processuali di fr. 1'100.- a carico di questa
per 3/100, e a carico di AP 1 per 97/100, pure condannata a versare alla
controparte fr. 1'000.- per ripetibili parziali.
L.
Con appello 13 febbraio 2019 AP 1 si è aggravata contro tale
giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e di accogliere
integralmente l’azione riconvenzionale, con conseguente modifica del riparto
delle spese di prima sede. Con risposta 2 aprile 2019 AO 1 ha per contro
contestato il gravame, postulandone la reiezione nella misura in cui ricevibile
con aggravio delle spese di appello a carico della controparte, da cui chiede
il versamento di fr. 5'000.- per ripetibili. Delle argomentazioni delle parti
si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.
E considerato
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.
2.
L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché
sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque
limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì
deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità
di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure
ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello
in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.
Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati.
3.
Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima accertato la sua
competenza, e le caratteristiche del contratto di leasing. A tal proposito si
precisa unicamente che, malgrado il doc. B sia intitolato “Contratto
d’acquisto per il veicolo di dimostrazione…” e indichi AO 1 quale “acquirente”,
lo stesso è un documento incompleto privo di firme. Entrambe le parti hanno
sempre spiegato che la vettura è stata acquistata da AP 1 mediante contratto di
compravendita con il garage __________ quale fornitore, e che nel seguito la
prima società ha stipulato con AO 1 il contratto di leasing in questione (v.
petizione 9 agosto 2016, p. 3; osservazioni e domanda riconvenzionale 27
ottobre 2016, p. 2-3; v. anche doc. D, art. 1.1 e doc. AA). Questa Camera non
ha dunque motivo di discostarsi da quanto asserito da entrambe le parti.
4.
Il Pretore ha accertato la
legittimazione passiva della convenuta, osservando non solo che la cessione - dalla
società di leasing all’assuntore - dei diritti nei confronti del fornitore
relativi ai difetti del veicolo (garanzia), prevista dall’art. 7 CG, è
problematica laddove si tratti di diritti formatori quali la risoluzione del
contratto e la riduzione del prezzo, ma pure che nel caso concreto tale
cessione non è rilevante. L’attrice infatti non ha mai invocato pretese di
garanzia per difetti, quanto piuttosto l’annullamento del contratto per vizio
di volontà, non oggetto di tale cessione e da rivolgere direttamente al suo partner
contrattuale, ovvero la società di leasing. Inoltre, anche se la convenuta non
è intervenuta nella scelta del veicolo, tale scelta e la stipulazione del
contratto di leasing sono avvenute presso il garage fornitore, che ha agito
quale diretto rappresentante di AP 1 (art. 32 seg. CO), per cui il suo
comportamento le può essere imputato.
5.
L’appellante si oppone a tali
accertamenti, osservando innanzitutto che la questione della rappresentanza non
è mai stata allegata da nessuna delle parti, per cui il giudice l’avrebbe
inserita nella sua decisione in maniera del tutto sorprendente e senza dare
modo di esprimersi a tal proposito. Essa lamenta dunque una violazione del suo
diritto di essere sentita, censura che va esaminata preliminarmente.
5.1
L’appellante non si confronta con dottrina e
giurisprudenza relative alla legittimazione passiva già esposte dal primo
giudice nell’impugnata decisione (p. 6). In ogni caso, si ribadisce che la legittimazione
passiva è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio sulla base della
fattispecie allegata e accertata, e che il giudice applica d’ufficio il
diritto, ciò che include anche il costrutto giuridico della rappresentanza previsto
dagli art. 32 seg. CO. Ora l’attrice, convenendo in causa AP 1 quale sua
controparte contrattuale, ha esplicitamente rimarcato la legittimazione passiva
di quest’ultima, derivante dal contratto di leasing sottoscritto per il tramite
del garage dopo aver esplicitato le sue necessità (petizione, p. 10-11). La
convenuta, da parte sua, ha rilevato che la controparte avrebbe dovuto
rivolgersi direttamente al fornitore e di non essere stata al corrente delle
esigenze e dei motivi che hanno indotto AO 1 a scegliere la __________ in
questione, poiché la sua scelta è avvenuta in modo autonomo presso il garage. AP
1.
ha pertanto contestato la sua legittimazione passiva, rispettivamente
l’imputazione a suo carico di conoscenze del garage. Il Pretore ha dovuto
dunque chinarsi sulla questione in base ai fatti a sua disposizione, come
correttamente ha fatto argomentando in base agli art. 32 seg. CO, che determina
l’imputazione delle conoscenze (“Wissenszurechnung”) del rappresentante
al rappresentato (v. Zäch/Künzler
in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 133 seg. e 144 ad art. 32 CO; Watter in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed.,
n. 5 ad art. 32 CO; Gauch/Schluep/Rey/Schmid/
Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10. ed.,
Band I, n. 1444; DTF 4A_303/2007, consid. 3.4.3; DTF 4A_19/2013 del 30 aprile
2013, consid. 3.1.1). L’agire del Pretore a tal riguardo è dunque esente da
critica, e non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.
5.2
L’appellante critica il Pretore per averle imputato le conoscenze
del garage __________. Sostiene che il garage non dovrebbe essere considerato
quale suo rappresentante nella fase di negoziazione e scelta del veicolo,
siccome dalla testimonianza di __________ K__________ (dipendente di AP 1)
emerge come il contratto sia stato stipulato fra le parti per posta in forma
scritta, senza l’intervento del fornitore. La suddetta teste ha tuttavia dichiarato
che la trasmissione della documentazione ad AP 1 è avvenuta tramite il
fornitore (“über den Lieferanten”, v. verbale del 15 dicembre 2017, p.
3), per cui la censura è inadatta a sovvertire l’accertamento pretorile, che
deve essere confermato. Dagli atti emerge peraltro che la scelta del veicolo e
la richiesta di leasing sono avvenute presso il suddetto garage, ove AO 1 ha
ricevuto la necessaria documentazione per la conclusione del contratto e lo ha
poi sottoscritto (v. doc. C e Y), ritenuto che il garage ha poi trasmesso i
relativi documenti alla società di leasing e consegnato il veicolo
all’assuntrice dietro allestimento del protocollo di consegna. Il fornitore
avrebbe avuto pure l’incarico di discutere, alla scadenza del contratto di
leasing, le varie possibilità in capo all’assuntrice (v. doc. C, F e Y). AP 1 si
è dunque limitata a verificare la documentazione trasmessale e a sottoscrivere
a sua volta il contratto, ma si è pure avvalsa del fornitore già per la
conduzione delle trattative. Ne discende che AO 1 poteva chiaramente ritenere
l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra la società di leasing e il
garage fornitore: il relativo accertamento pretorile, compresa la conseguente
imputazione delle conoscenze, dev’essere confermato.
5.3
L’appellante sostiene altresì che, contrariamente a quanto
osservato dal primo giudice, la cessione dei diritti di garanzia o la delega all’assuntore
di leasing di esercitare tali diritti è generalmente ammessa da dottrina e
giurisprudenza. Inoltre, l’art. 7 CG prevede pure un’esclusione di
responsabilità e l’impossibilità di risolvere il contratto per questioni di
garanzia, per cui vi è una valida rinuncia ad ogni azione verso la società di
leasing. Qualora l’assuntore accetti, come nel presente caso, un’esclusione di
garanzia, egli non può d’altronde appellarsi alle norme sull’errore essenziale
(DTF 4A_492/2012 del 22 novembre 2012 e IICCA del 24 aprile 2012, inc.
12.2010
), essendo egli del resto sufficientemente tutelato dalla
possibilità di rivolgersi direttamente al fornitore. Inoltre, AO 1 avrebbe
sempre sostenuto la presenza di un difetto. Il Pretore avrebbe pure trascurato
la realtà economica, secondo la quale sono gli assuntori di leasing a scegliere
e gestire i beni in questione, mentre la società di leasing interviene
solamente a livello di finanziamento. Incombe dunque a essi di curare in prima
persona eventuali questioni di garanzia, rivolgendosi ai fornitori.
Conseguentemente, la legittimazione passiva di AP 1 dovrebbe essere negata.
5.4
Le censure appellatorie non possono essere seguite.
Innanzitutto, la possibilità di cessione di diritti formatori (“Gestaltungsrechte”)
relativi alla garanzia per difetti quali la risoluzione contrattuale (“Wandlung”)
o la riduzione del prezzo (“Minderung”) è di principio esclusa dal Tribunale
federale (v. DTF 114 II 239, consid. 5c aa; DTF 4A_71/2018 del 18 settembre
2018, consid. 3.2.2), ed è comunque ampiamente controversa in dottrina, per cui
la posizione di un assuntore di leasing che valuti se rivolgersi direttamente
al fornitore malgrado questi non sia una sua controparte contrattuale, è
quantomeno incerta. L’appellante menziona poi la possibilità di delega di tali
diritti, ma l’art. 7 CG menziona solo la cessione, non l’autorizzazione a farli
valere per conto della società. Nel suo scritto doc. O, AO 1 ha osservato di
non ritenere opportuno qualificare la problematica in questione quale difetto. In
ogni caso, la base giuridica invocata da quest’ultima non è quella della
garanzia per difetti, regolata dall’art. 7 CG, bensì quella del vizio di
volontà e della validità contrattuale, che non concerne dunque tale norma. Quanto
alla giurisprudenza menzionata dall’appellante per la prima volta in appello (v.
consid. 5.3), che si può esaminare quale questione di diritto, le citate decisioni
riguardano essenzialmente l’interpretazione, secondo il principio
dell’affidamento, di una clausola di esclusione della garanzia per determinati difetti.
Secondo il senso di tali decisioni, una parte non può invocare un vizio di
volontà per un difetto che doveva ragionevolmente essere compreso nella
clausola in questione, poiché con la sua sottoscrizione, essa ha accettato il
rischio che il bene difettasse di alcune qualità, rispettivamente ha dichiarato
di non ritenere tali qualità quali elementi fondamentali del contratto. Il
ragionamento si inserisce in un’ottica di buona fede e di lealtà commerciale.
Ora, nel caso di specie, non
si può innanzitutto dire che l’art. 7 CG escluda determinati difetti dalla
garanzia, rispettivamente escluda la presenza di alcune qualità, quanto
piuttosto vuole regolare l’esercizio dei derivanti diritti nei confronti del
fornitore. Indipendentemente dalla questione a sapere se la presenza del
software possa essere considerata un difetto (questione sulla quale sorge più
di un dubbio), nemmeno si può dire che l’assuntrice di leasing dovesse
ragionevolmente e in buona fede aspettarsi che la presenza di un camuffamento
delle reali emissioni di un veicolo fosse una problematica esclusa da
un’eventuale garanzia. La giurisprudenza in questione non può dunque trovare
applicazione nel caso concreto.
5.6
Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di ammettere la
legittimazione passiva di AP 1 e la possibilità, per AO 1, di invocare un
errore essenziale, dev’essere confermata.
6.
Per quanto concerne la questione dell’errore
essenziale, il primo giudice ha osservato che la problematica “Dieselgate”
ha avuto ampio risalto nei media, e che con comunicazione 2 ottobre 2015
l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha evidenziato la probabilità che le
emissioni dei veicoli interessati fossero ampiamente superiori ai limiti
consentiti, disponendo il provvisorio blocco delle immatricolazioni dei nuovi veicoli
coinvolti nello scandalo (doc. LL). Il Pretore ha poi ripreso ampi estratti dell’interrogatorio
di AO 1, ove questa spiegava di aver discusso con un venditore e con il
titolare del garage __________ degli aspetti determinanti per la sua scelta e
dell’importanza dell’impatto ambientale, anche alla luce dello scandalo emerso.
Il primo giudice ha osservato che queste dichiarazioni trovavano perfetto
riscontro sia nella documentazione agli atti, sia nel comportamento
dell’attrice, sempre lineare e conseguente alla sua posizione. Pertanto, a
livello soggettivo si poteva ragionevolmente ammettere che la medesima non
avrebbe mai sottoscritto il contratto di leasing se avesse saputo che le
emissioni effettive del veicolo erano mascherate dal software ed erano maggiori
di quanto promesso al momento della relativa stipulazione, ciò che era
riconoscibile per la società di leasing per il tramite del fornitore della
vettura, suo rappresentante, in assenza di ulteriori elementi o indizi di segno
contrario. Inoltre la questione poteva, secondo la buona fede nei rapporti di
affari, essere ritenuta oggettivamente essenziale per la conclusione di un
contratto. Il Pretore ha dunque accertato l’adempimento dei presupposti per ammettere
un errore essenziale e ha stabilito un annullamento ex nunc del
contratto, ovvero senza alcun effetto retroattivo, in considerazione della sua lunga
durata, delle prestazioni già fornite e del principio della buona fede (v. art.
25.
CO). Conseguentemente, ha respinto la pretesa creditoria di AO 1 vertente alla
restituzione degli importi da lei pagati alla controparte, annullando la
relativa procedura esecutiva a carico di AP 1.
7.
L’appellante critica questi accertamenti, sostenendo
che i presupposti dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO non sono nella fattispecie
adempiuti.
7.1
La decisione impugnata già contiene delle considerazioni
dottrinali e giurisprudenziali relative all’errore essenziale (consid. 3.1 seg.
ai quali si rinvia). Si può comunque osservare quanto segue.
Per ammettere un errore essenziale, occorre che esso
verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può essere
ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la persona
in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del contratto in
maniera riconoscibile per la controparte.
Innanzitutto, occorre di
principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in
questione rappresentava una certezza. L’essenzialità oggettiva è data quando
la circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un
partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della
lealtà commerciale. Quanto all’essenzialità soggettiva, non occorre che la
circostanza abbia positivamente determinato la conclusione del contratto quale
motivazione esclusiva o principale. È piuttosto necessario che la parte in
errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe concluso il contratto (conditio
sine qua non, v. Schmidlin in:
Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad art. 24 CO). La motivazione di
una parte è evidentemente un fattore interno (dunque difficilmente dimostrabile
mediante prova piena), che trova espressione nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni.
Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale tende a valutare se la parte
aveva plausibili ed evidenti aspettative, rispettivamente a negare
l’essenzialità soggettiva qualora vi si oppongano risultanze contrastanti,
quali un comportamento noncurante o indifferente in relazione alla
caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco credibile al momento
della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora la presenza di
ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il contratto, per cui la
circostanza fatta valere non può più essere considerata una conditio sine
qua non (Schmidlin, op. cit.,
n. 167 seg. ad art. 24 CO).
L’importanza della circostanza
deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la buona fede, nel
senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore di non ritenersi
vincolata al contratto non deve essere inaspettata o sorprendente, laddove la
riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza di una caratteristica
del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o da particolari
circostanze del caso concreto (Schmidlin,
op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer
in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.],
Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5;
DTF 113 II 25, consid. 1a). Per contro, non è
necessario che entrambe le parti siano state in errore, né che l’errore fosse
conosciuto o riconoscibile anche per la controparte (DTF 113 II 25, consid. 1b).
7.2
L’appellante critica il primo giudice per avere osservato (a p. 9
in fondo e 10 della decisione) che l’errore dell’assuntrice di leasing riguardava
una non conformità del bene al contratto e in particolare un maggior consumo di
carburante della vettura, circostanza mai allegata né dimostrata dall’attrice e
mai ammessa dalla convenuta. La censura non è tuttavia atta a sovvertire
l’esito dell’impugnato giudizio poiché, al di là del termine utilizzato,
attribuibile a una svista, la problematica sempre riconosciuta dal Pretore e
posta alla base del giudizio è quella delle maggiori emissioni di gas di
scarico (NOx) e non del maggiore consumo
di carburante.
7.3
L’appellante in seguito, oltre a evidenziare che l’onere della
prova gravava sulla controparte (art. 8 CC), osserva che l’errore è una falsa
rappresentazione della realtà che deve sussistere già al momento della
stipulazione del contratto (circostanza che la controparte non avrebbe né
allegato, né dimostrato), mentre la presenza di semplici dubbi o aspetti
ipotetici escludono la sussistenza di un errore. A tal proposito, l’appellante
osserva che AO 1 non poteva affidarsi a contenuti pubblicitari o dichiarazioni
promozionali non documentati in causa, siccome non vincolanti, anche in
considerazione degli obblighi di prudenza. Ora, la censura non si confronta con
la sentenza pretorile, che non accenna a contenuti pubblicitari, né spiega
chiaramente quali fatti sarebbero stati meramente ipotetici o quali aspettative
non sarebbero state presenti al momento della stipulazione del contratto, ciò
che non è ammissibile (art. 311 CPC). Ad ogni modo, laddove l’appellante si
riferisca a quanto evidenziato da AO 1 a p. 2-3 delle sue osservazioni 2
dicembre 2016, ovvero che la __________ __________ veniva pubblicizzata quale
vettura dal buon impatto ecologico, sia dal punto di vista del consumo di
carburante, sia da quello delle emissioni, si osserva in primo luogo che ciò
non è stato contestato in prima sede, e in secondo luogo che l’esistenza di una
falsa rappresentazione della realtà al momento della conclusione del contratto
dev’essere pacificamente ammessa: in quel frangente l’assuntrice di leasing
infatti ignorava che la sua macchina fosse fraudolentemente equipaggiata con un
software in grado di manipolare le misurazioni relative all’emissione di
sostanze inquinanti. Essa era convinta di aver scelto una vettura conforme a
ogni norma e dalle caratteristiche effettive corrispondenti a quelle
dichiarate, né ovviamente si può dire che ella dovesse attendersi delle
irregolarità, o che il rispetto delle normative dovesse essere una semplice ipotesi.
7.4
L’appellante sostiene poi che la problematica relativa
alla vettura riguardava solo il software, e non le sue funzionalità. A suo dire, anche il Pretore
avrebbe riconosciuto l’assenza di un difetto, e dunque che il veicolo non
presentava problematiche. Anche in questo caso, la censura è irricevibile per
carenza di motivazione (art. 311 CPC).
Difatti, il Pretore non ha mai
affermato che la vettura non presentasse problematiche, ed è incontestabile che
una problematica vi fosse, ovvero quella relativa alle emissioni di gas di
scarico. È peraltro irrilevante sapere se
la stessa possa essere considerata o meno quale difetto. È invece determinante
valutare se essa fosse fondamentale nell’ottica della stipulazione del
contratto. Per il resto, l’appellante non muove ulteriori contestazioni in
relazione alla rilevanza oggettiva dell’errore. In particolare, non contesta
quanto affermato dal Pretore in relazione alla risonanza mediatica dello
scandalo “Dieselgate” e alla comunicazione dell’USTRA (v. sopra consid.
6), né sostiene che malgrado la presenza del software, le reali emissioni del
veicolo rispettassero comunque le normative applicabili, né che la differenza
fra i dati dichiarati e quelli effettivi fosse di scarsa rilevanza. Le censure
appellatorie sono dunque inadatte a sovvertire la decisione del Pretore di
ritenere oggettivamente essenziale la problematica. Peraltro, la stessa AP 1
nella sua comunicazione doc. N annunciava l’elaborazione di misure “per la
messa a norma del loro veicolo”, rispettivamente evidenziava con la sua
risposta di causa 13 novembre 2015 (p. 5) che dopo l’adeguamento, i valori
degli ossidi di azoto sarebbero rientrati nelle norme svizzere e europee. È
dunque evidente che il veicolo non fosse a norma.
7.5
AP 1 evidenzia pure di non essere stata al corrente
dell’esistenza del software, rispettivamente che AO 1, durante il periodo di
utilizzo del veicolo non ha mai lamentato problemi in relazione alle emissioni
o ai consumi di carburante (p. 11 appello), ma le censure sono prive di un
opportuno confronto con la sentenza pretorile e sono dunque irricevibili, oltre
che prive di fondamento. Come già detto, è difatti irrilevante che essa fosse
all’oscuro della problematica, o che l’errore non fosse per lei riconoscibile
(v. sopra consid. 7.1). È inoltre ovvio che AO 1, prima dello scoppio dello
scandalo, non abbia mai sollevato proteste in relazione alle emissioni del
veicolo, poiché in quel momento la presenza del software sulla sua vettura non
le era nota.
7.6
Con il gravame, l’appellante contesta altresì l’importanza, per AO
1, degli aspetti energetici della sua vettura, a suo dire non dimostrata, e la
riconoscibilità di tali aspetti. In particolare, AP 1 contesta la coscienza ecologica
della controparte, ritenendola contraddetta già solo dalla sua scelta di
guidare una vettura diesel, notoriamente più inquinante di un veicolo a
benzina. Quest’ultima inoltre, in occasione del suo interrogatorio, non ha
saputo indicare la cilindrata e il coefficiente energetico della sua nuova
vettura __________.AO 1 non le avrebbe mai comunicato i suoi criteri di scelta,
per cui essi non le erano noti. Gli stessi nemmeno sarebbero dimostrati, non potendo
a tal proposito bastare quanto contenuto nei suoi allegati introduttivi e
quanto dichiarato in sede di interrogatorio. A suo dire, dovendo il contratto
di leasing essere interpretato secondo il principio dell’affidamento e non
contenendo esso o le Condizioni generali
alcun riferimento all’aspetto ambientale, questo aspetto non può essere
considerato determinante.
7.7
Ora, come già esposto al consid. 5.2 (al quale si rinvia), ad AP 1 può
essere imputato quanto appreso dal garage __________ in veste di suo
rappresentante. Pertanto, il fatto che AO 1 abbia o non abbia espresso i suoi
desideri o necessità direttamente nei confronti della società di leasing non è
determinante. Il Pretore ha accertato l’importanza soggettiva, per l’attrice,
della questione ambientale e la riconoscibilità di tale aspetto per la
controparte non solo sulla base degli allegati di causa e dell’interrogatorio
dell’attrice, ma anche sulla base delle sue comunicazioni antecedenti
l’insorgere della controversia giudiziaria (doc. L, O, Q, S) e del suo
comportamento lineare e coerente dal momento in cui ha saputo del
coinvolgimento della sua vettura nello scandalo “Dieselgate”. In effetti,
nei documenti agli atti e nel suo interrogatorio, AO 1 ha sempre manifestato la
medesima posizione, ovvero di avere scelto la __________ poiché la stessa, dotata di motore diesel e dunque
più costosa di un’equivalente a benzina, oltre a rispondere alle sue esigenze
(segnatamente la necessità di possedere un veicolo 4x4 abitando a __________,
ovvero una zona di montagna con inverni rigidi, accessi anche sterrati e un
servizio pubblico carente) aveva anche un minor consumo di carburante e buon
impatto ambientale a parità di caratteristiche con veicoli analoghi. La
medesima ha pure osservato di avere discusso di ciò con il fornitore, e che se avesse
saputo del problema relativo al software al momento della stipulazione del
contratto di leasing, non lo avrebbe mai sottoscritto. Tali dichiarazioni hanno
pure trovato un riscontro nel suo comportamento, e meglio nella sua decisione
pressoché immediata di restituire la licenza di circolazione, non utilizzare
più il veicolo e procurarsene uno sostitutivo.
7.8
Ora, il primo giudice ha giudicato tali circostanze, prese nel loro
insieme, sufficienti per ritenere dimostrate l’essenzialità soggettiva della
questione per AO 1 e la riconoscibilità di tale importanza per la controparte,
per cui quest’ultima, per sovvertire tale apprezzamento in seconda sede,
avrebbe dovuto allegare e sostanziare fondati elementi a sostegno del
contrario, ciò che però ha omesso di fare. Difatti, che un motore diesel
inquini più di un motore a benzina è una semplice allegazione che non è stata
comprovata né può essere considerata un fatto notorio, dipendendo la questione
da una miriade di fattori che qui non occorre approfondire. Peraltro, il
semplice fatto di guidare una vettura diesel, o una vettura a benzina non basta
per escludere una coscienza ecologica. Trattasi di una critica puramente
soggettiva inadatta a sovvertire gli accertamenti pretorili. Nemmeno il
silenzio del contratto di leasing e delle Condizioni generali su questioni
ambientali soccorre la tesi appellatoria, trattandosi di contratti
standardizzati che non menzionano criteri di scelta e esigenze degli
utilizzatori. Nemmeno il fatto che AO 1, nel suo interrogatorio, non abbia
saputo indicare cilindrata e coefficiente energetico della sua nuova vettura __________,
può bastare in tal senso, laddove la medesima ha comunque dichiarato che “Se
si intende le lettere A-G posso dire che si tratta dello stesso della __________,
perché avevo proprio guardato” (verbale del 1. marzo 2018, p. 3). In
sintesi, le censure sono generiche e insufficienti per sovvertire la decisione
pretorile. In particolare, l’appellante non ha evidenziato elementi tali da far
supporre che la controparte, anche qualora avesse saputo della presenza del
software, della manipolazione dei dati sui gas di scarico e delle derivanti
problematiche, avrebbe comunque sottoscritto il contratto (né può ritenersi
sorpresa del contrario), e non ha nemmeno evidenziato la presenza di
motivazioni alternative che avrebbero potuto indurre AO 1 a disdirlo (come ad
esempio l’incapacità di pagare le rate o la cessata necessità di utilizzare il
veicolo). Ne consegue che, anche su questo punto, la decisione del primo giudice
dev’essere confermata.
8.
L’appellante sostiene altresì che la controparte, con la sua
decisione di chiedere l’annullamento del contratto, ha commesso un abuso di
diritto, poiché la problematica del software era facilmente risolvibile
mediante il previsto richiamo gratuito in officina della vettura per
l’aggiornamento del software (doc. J e K), ciò che AO 1 non ha contestato.
8.1
Nell’impugnata decisione la questione non è stata esaminata. Per
confrontarsi adeguatamente con il giudizio impugnato e ottemperare al suo onere
di motivazione, l’appellante avrebbe dunque dovuto indicare se e in che misura
tali argomentazioni erano state già formulate in prima sede e se esse a torto
non sono state vagliate dal primo giudice (Verda
Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 27 ad art. 311), ciò che ha omesso di
fare, ritenuto in ogni caso che il primo giudice ha optato per un annullamento
del contratto ex nunc anche in considerazione del principio della buona
fede (impugnata decisione, consid. 4.2.2).
8.2
Volendo entrare nel merito della censura, l’art. 25 CO stabilisce
che l’errore non può essere invocato in urto con la buona fede. Occorre dunque effettuare
una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, laddove il Tribunale federale si dimostra molto restrittivo e
ammette una violazione della buona fede soltanto quando vi è una crassa
sproporzione degli interessi in gioco o il comportamento della parte in
questione risulta abusivo (DTF 123 III 200, consid. 2a e 2b; Schmidlin, op. cit., n. 5 seg. ad art.
25.
CO). La valutazione dev’essere riferita al momento in cui l’errore è stato
fatto valere (DTF 132 III 737, consid. 3.1).
8.3
Indipendentemente dalla
presenza o assenza di particolari contestazioni da parte di AO 1, la
circostanza sollevata dall’appellante risulta insufficiente per ritenere che l’annullamento
del contratto per errore essenziale sia in contrasto con la buona fede.
Determinante è difatti la situazione concreta che vigeva il 9 novembre 2015,
ovvero quando AO 1 ha invocato per la prima volta l’errore (doc. L). Dagli
atti, risulta che in quel frangente il richiamo delle vetture interessate dallo
scandalo era stato annunciato in termini generici, che il produttore stava
ancora elaborando le possibili soluzioni al problema e che esse avrebbero
potuto essere implementate solo a partire dalla primavera 2016 (doc. K, v.
anche doc. N), per cui AO 1 ancora non aveva in previsione un concreto
appuntamento in officina a breve termine, né era in condizione di sapere che
tipo di intervento sarebbe stato necessario per la sua vettura, e eventuali
ulteriori ripercussioni. Il principio della buona fede non risulta dunque
violato, ed esso, come già accennato, è stato comunque tenuto in considerazione
dal primo giudice nel determinare gli effetti dell’annullamento (v. sopra
consid. 6 e 8.1). Anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.
9.
Ne consegue che la decisione del Pretore di accertare
l’annullamento del contratto di leasing per errore essenziale a partire dal 13
novembre 2015 con effetto ex nunc resiste alla critica, e dev’essere
confermata.
10.
Quanto all’azione riconvenzionale di AP 1, il Pretore
l’ha parzialmente accolta nella misura di fr. 211.65 oltre interessi. Ha
avantutto osservato che, a fronte dell’annullamento del contratto, la società
di leasing non poteva rivendicare le rate leasing a partire da dicembre 2015.
Il primo giudice ha pure respinto la sua pretesa di risarcimento delle spese
per la restituzione del veicolo (fr. 2’448.- oltre interessi), poiché AO 1 ha
sempre manifestato la chiara volontà e disponibilità a riconsegnare la vettura,
già stargata e inutilizzata, restituzione ostacolata da __________ K__________,
rappresentante della società di leasing, che si è inspiegabilmente rifiutato di
allestire un verbale di consegna del veicolo. Quanto alle spese di riparazione,
il Pretore ha accertato il dovere di AO 1 di risarcire alla controparte quelle
per la sostituzione della luce fendinebbia rotta (fr. 110.40) e per la
riparazione della porta di entrata posteriore sinistra, risultata graffiata
(fr. 94.50 + fr. 6.75 per le piccole attrezzature/carrozzeria), problemi accertati
dal perito __________ K__________ e dal verbale di consegna doc. 2. Per contro,
la sostituzione degli pneumatici consumati e la riverniciatura del veicolo
erano interventi dovuti alla normale usura, per i quali l’assuntrice di leasing
non era tenuta a rispondere.
10.1
Nella misura in cui l’appellante ancora rivendica le
rate successive al novembre 2015 e le maggiorazioni dovute alla risoluzione anticipata
del contratto (doc. 4), la censura deve essere respinta a seguito della
conferma dell’annullamento del contratto di cui sopra. L’appellante sostiene
altresì che le sarebbe dovuto il risarcimento dei costi per la sostituzione
degli pneumatici, in quanto lo spessore era inferiore al minimo legale e dunque
la vettura non era in uno stato ineccepibile così come previsto agli art. 6 e
15.
CG, mentre nulla agli atti permetterebbe di ritenere che essa sarebbe stata
riverniciata indipendentemente dalla presenza di danni. L’appellante critica
pure il primo giudice per avere senza valido motivo rifiutato la richiesta perizia
sui danni imputabili a AO 1, per cui ne postula l’allestimento in questa sede. Quanto
alla reiezione della pretesa di risarcimento delle spese legate alla riconsegna
del veicolo, sostiene che essa sarebbe fondata, poiché la controparte ha
restituito la vettura solo il 28 aprile 2016, ritenuto pure che non vi era
alcun obbligo di allestire un verbale (cfr. art. 15.4 CG).
10.2
La richiesta appellatoria relativa al nuovo mezzo di
prova, ovvero alla perizia respinta dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC), è
irricevibile per mancanza di motivazione, in quanto non si confronta con gli
argomenti, esposti nell’ordinanza 22 gennaio 2018, con cui il Pretore ne aveva
rifiutato l’assunzione, spiegando perché essa sarebbe errata e con ciò da
riformare (art. 311 CPC). Parimenti, le contestazioni appellatorie relative
alla riparazione dei danni non contengono un adeguato confronto con la
decisione pretorile, rispettivamente sono troppo generiche e insufficienti per
sovvertirla. L’appellante, gravata peraltro dall’onere della prova, non
contesta difatti che l’assuntrice di leasing non deve rispondere dei danni
derivanti dalla semplice usura (v. anche art. 15.2 CG), non contesta sufficientemente
che la verniciatura del veicolo sarebbe stata effettuata comunque per sistemare
i piccoli danni derivanti dall’usura (cfr. impugnata decisione, consid. 6.3) e
perché dunque AO 1 dovrebbe sostenere tale costo, né sostiene o spiega perché
gli pneumatici siano stati consumati oltre la normale usura. Pure su questi
aspetti, il gravame si rivela dunque irricevibile e infondato nel merito. Anche
in relazione alle spese di riconsegna, la censura appellatoria è irricevibile e
destituita di fondamento. L’appellante si limita difatti a menzionare
impropriamente l’art. 15.4 CG, quando l’art. 15.2 CG prevede espressamente che
al momento della restituzione dev’essere steso un verbale scritto sullo stato
del veicolo. I relativi accertamenti pretorili resistono dunque alla critica.
10.3
In sintesi, la decisione del Pretore di riconoscere ad
AP 1, nel contesto della sua azione riconvenzionale, unicamente l’importo di
fr. 211.65 oltre accessori, dev’essere confermata.
11.
Per tutti questi motivi, l’appello deve essere
integralmente respinto, nella misura in cui ricevibile, con conseguente
conferma del giudizio impugnato. Al presente stadio della procedura, l’oggetto
del litigio riguardava la validità dell’annullamento del contratto per errore
essenziale da parte dell’assuntrice di leasing, rispettivamente della
successiva disdetta per mora nel pagamento delle rate da parte della società di
leasing corredata con il conseguente conteggio di cui al doc. 4 (fr. 4'541.90 –
fr. 211.65 riconosciuti dal Pretore), pretese che si escludono a vicenda (cfr.
art. 94 cpv. 2 CPC), come pure la pretesa di risarcimento di AP 1 relativa alle
spese di restituzione del veicolo (fr. 2'448.-). Il valore litigioso,
determinante sia per il calcolo delle spese giudiziarie, sia per un eventuale
ricorso al Tribunale federale, ammonta pertanto a fr. 6'778.25. Le spese
giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106
CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG,
ammontano a fr. 1’500.-. Quanto all’indennità per ripetibili di seconda sede,
l’appellata chiede nella sua risposta all’appello la corresponsione di fr.
5'000.-, senza tuttavia motivare tale richiesta o produrre una nota d’onorario.
Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote massime previste dall’art.
11.
cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, in considerazione delle censure sollevate cui
la controparte ha dovuto confrontarsi, tenuto pure conto delle spese e
dell’IVA, possono dunque essere determinate in fr. 1'500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il
RTar
decide:
1. L’appello
13 febbraio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui ricevibile.
§
Di conseguenza, la decisione 14 gennaio 2019 del Pretore del Distretto di
Leventina è confermata.
2. Le
spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di
seconda sede.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).