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Decisione

12.2019.43

Leasing, annullamento del contratto per vizio di volontà, errore essenziale

18 novembre 2019Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Il 20 settembre 2013 AO 1 ha stipulato con AP 1 un contratto di

leasing avente per oggetto il veicolo di dimostrazione __________ __________

fornito dal garage __________, __________ (doc. B, C e D). Il contratto

prevedeva rate mensili di fr. 389.- (IVA compresa) e una durata quadriennale,

con scadenza al 19 settembre 2017. La vettura le è stata consegnata dietro

pagamento di un anticipo di fr. 5’000.- e della prima rata (complessivi fr.

5’389.-, v. doc. F e H).

B.

Con comunicazione 29 ottobre 2015 __________ AG ha comunicato a AO 1

che il motore diesel del suo veicolo era “equipaggiato con un software che

ottimizza i valori di ossido d’azoto (NOx) rilevati nei test sul banco di prova”,

pur rimanendo il veicolo “sicuro dal punto di vista tecnico e

idoneo alla circolazione stradale”, per cui a tempo debito esso avrebbe

dovuto essere richiamato in officina per effettuare i necessari interventi, a carico

del costruttore __________ AG, al fine di conformarlo alle norme relative ai

gas di scarico (doc. K). In altre parole, la vettura era rimasta

coinvolta nello scandalo “Dieselgate” relativo alla manipolazione, da

parte del costruttore, dei valori relativi alle emissioni di gas di scarico (segnatamente

gli ossidi di azoto, o NOx).

C.

Il 6 novembre 2015 __________, marito di AO 1, ha chiesto alla

Sezione della circolazione di Camorino di annullare l’immatricolazione del

veicolo __________, restituendo la relativa licenza di circolazione (doc. G e

M). Successivamente, con raccomandata 9 novembre 2015, AO 1 ha comunicato a AP

1 la disdetta immediata del contratto di leasing ai sensi degli art. 23 seg.

CO, osservando che se ella avesse conosciuto la reale quantità di gas tossici

emessi dal veicolo e dissimulata mediante il software incriminato, non avrebbe

mai stipulato il contratto (doc. L). La medesima ha pure chiesto alla società

di leasing il risarcimento totale dei costi da lei sopportati, compreso il rimborso

dell’anticipo (fr. 5'000.-) e delle 27 rate leasing da lei già pagate (da

settembre 2013 a novembre 2015, per un totale di fr. 10'503.-, v. anche doc.

I), dichiarando di assumersi per contro il costo per i 46'846 chilometri da lei

percorsi con il veicolo (fr. 0.16/km più IVA all’8%, per un totale di fr.

8'095.-). AO 1 ha pertanto chiesto alla controparte il versamento del saldo di

fr. 7'408.- (doc. L) e di ricevere conferma dell’avvenuto annullamento del

contratto per procedere alla consegna del veicolo al garage __________. Nel

frattempo, essa ha depositato la vettura presso la __________ SA di __________ e

ha cessato di corrispondere alla controparte le rate di leasing

contrattualmente pattuite.

D.

Con comunicazione 13 novembre 2015 AP 1 ha contestato lo scritto di

parte avversa, rimarcando la sicurezza e l’idoneità alla circolazione del

veicolo come pure che l’art. 7.2 delle Condizioni generali di leasing (CG, v.

doc. D) escludeva la responsabilità della società di leasing per i difetti del

veicolo e la possibilità di disdire il contratto per tale motivo.

E.

Con scritto 19 novembre 2015 AO 1 ha ribadito le proprie pretese,

derivanti da un errore essenziale ex art. 23 seg. CO e non dalla garanzia per

difetti di cui all’art. 7.2 CG (doc. O). Con scritto 23 novembre 2015 AP 1 le ha

nuovamente contestate (doc. P). Con ulteriore comunicazione 15 dicembre 2015 AO

1 si è riconfermata nella sua posizione riducendo l’importo da lei offerto

quale risarcimento dei chilometri percorsi (46'846 km a fr. 0.07/km),

aumentando di conseguenza la propria pretesa a saldo a fr. 12'223.80 e

chiedendo di comunicarle entro 5 giorni il luogo di riconsegna del veicolo

(doc. Q). AP 1 manteneva tuttavia la propria posizione, inviando alla

controparte due richiami di pagamento per le rate scadute di dicembre 2015 e

gennaio 2016 (doc. R e T). AO 1 si è opposta ai richiami (doc. S e U) e ha

escusso la controparte per l’importo di fr. 12'223.80 oltre accessori con PE n.

__________ del Betreibungsamt di __________, contestato da quest’ultima mediante

opposizione (doc. V e W).

F.

Il 25 febbraio 2016 AP 1 ha comunicato alla controparte la disdetta

del contratto per la mora nel pagamento delle rate di leasing (scoperto pari a

fr. 1'167.-) ai sensi dell’art. 14.1 CG, chiedendo la restituzione del veicolo

presso il Garage __________ SA, __________, entro il 3 marzo 2016 (doc. X). In

tale data, AO 1 si è recata presso il garage per procedere alla riconsegna, che

tuttavia non è avvenuta, avendo il titolare del garage __________ K__________

rifiutato di allestire un verbale attestante le condizioni del veicolo (doc.

Z). È seguita ulteriore corrispondenza fra le parti ove AP 1 ha impartito un

ultimo termine per la restituzione, mentre AO 1 ha osservato che la vettura era

sempre rimasta a disposizione e sarebbe stata riconsegnata dietro estensione di

un verbale ex art. 15.2 CG (doc. AA e BB).

G. Con

istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti 21 marzo 2016, AP 1 ha

convenuto AO 1 innanzi al Pretore del Distretto di Leventina per ottenere la

restituzione del veicolo (inc. SO.2016.79). Avendo tuttavia AO 1 in data 28

aprile 2016 riconsegnato la vettura presso il Garage __________ SA dietro

allestimento di una scheda di valutazione, il Pretore ha stralciato la causa

dai ruoli (doc. JJ e 2).

H.

Il 6 maggio 2016 __________ AG ha peritato il veicolo, accertando danni

complessivi di fr. 880.- per sostituzione di pneumatici e fendinebbia,

riparazione di un’ammaccatura della porta posteriore sinistra, “costi

piccola attrezzatura/Carrozzeria” e “preparazione verniciatura”

(doc. 3). Con scritto 19 maggio 2016, AP 1 ha trasmesso a AO 1 il conteggio

finale per la risoluzione anticipata del contratto, ricalcolando (maggiorando)

con effetto retroattivo le rate leasing dovute, chiedendo il pagamento dei citati

costi di riparazione, di tasse e interessi e deducendo dagli importi dovuti

quanto già pagato dall’assuntrice di leasing, per un totale a saldo di fr.

4'541.90 (doc. 4), procedendo in seguito a escuterla per tale cifra con PE n. __________

dell’UE di __________ avverso al quale AO 1 ha interposto opposizione (doc. 5).

I.

Dopo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 9

agosto 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi al Pretore del Distretto di

Leventina postulando l’annullamento del contratto di leasing per vizio di

volontà (errore essenziale in merito alle caratteristiche del veicolo), la

condanna della controparte al pagamento in suo favore di fr. 12'223.80 oltre

interessi per l’anticipo e le rate sino a quel momento corrisposti e il rigetto

in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ del Betreibungsamt di __________.

J.

Con osservazioni 27 ottobre 2016 AP 1 si è integralmente opposta

alla petizione chiedendo l’annullamento della procedura esecutiva di cui al PE

n. __________, contestando in sintesi la presenza di un errore essenziale della

controparte e la sua possibilità di disdire il contratto e di ottenere la

restituzione degli importi versati, dovendo ella indirizzare le sue pretese al

fornitore del veicolo giusta la cessione dei diritti di garanzia di cui

all’art. 7.1 CG, che per contro escludeva una sua responsabilità. Il contratto

avrebbe dunque preso termine solo con la sua disdetta per mora. Subordinatamente,

la convenuta ha preteso il pagamento di fr. 10’933.85 oltre interessi quale

indennizzo per i chilometri percorsi (fr. 0.2334/km x km 46’846). In via

riconvenzionale, AP 1 ha postulato la condanna della controparte al pagamento

di fr. 6’989.90 oltre interessi, importo comprendente il saldo di cui al doc. 4

(v. sopra consid. H) e le spese legali di fr. 2’448.- oltre interessi sostenute

nella procedura di cui all’inc. SO.2016.79 (v. sopra, consid. G), come pure il

rigetto in via definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.

K.

Con osservazioni 2 dicembre 2016 AO 1 si è opposta alla domanda

riconvenzionale, riconfermandosi nella propria posizione. Esperita

l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 14

gennaio 2019 il Pretore ha da una parte parzialmente accolto la petizione,

stabilendo l’invalidità del contratto ex nunc con effetto dal 13

novembre 2015, ma respingendo la pretesa creditoria dell’attrice, con

conseguente annullamento della procedura esecutiva di cui al suo PE n. __________.

Le spese processuali di fr. 1'700.- sono state poste a carico delle parti in

ragione di 1/2 ciascuna, compensate le ripetibili. D’altra parte, il Pretore ha

parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di AP 1 nella misura di fr.

211.65 oltre interessi, respingendo in tale misura l’opposizione di AO 1 al PE

n. __________ e ponendo le spese processuali di fr. 1'100.- a carico di questa

per 3/100, e a carico di AP 1 per 97/100, pure condannata a versare alla

controparte fr. 1'000.- per ripetibili parziali.

L.

Con appello 13 febbraio 2019 AP 1 si è aggravata contro tale

giudizio, chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione e di accogliere

integralmente l’azione riconvenzionale, con conseguente modifica del riparto

delle spese di prima sede. Con risposta 2 aprile 2019 AO 1 ha per contro

contestato il gravame, postulandone la reiezione nella misura in cui ricevibile

con aggravio delle spese di appello a carico della controparte, da cui chiede

il versamento di fr. 5'000.- per ripetibili. Delle argomentazioni delle parti

si dirà, per quanto rilevanti, nei considerandi di diritto.

E considerato

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Sia l’appello, sia la risposta sono tempestivi.

2.

L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui

quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante

deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché

sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque

limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì

deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità

di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure

ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Nel caso concreto, l’appello

in vari punti non contiene una critica puntuale al giudizio di prima istanza.

Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui rispetta i principi

sopraindicati.

3.

Con la decisione impugnata, il Pretore ha dapprima accertato la sua

competenza, e le caratteristiche del contratto di leasing. A tal proposito si

precisa unicamente che, malgrado il doc. B sia intitolato “Contratto

d’acquisto per il veicolo di dimostrazione…” e indichi AO 1 quale “acquirente”,

lo stesso è un documento incompleto privo di firme. Entrambe le parti hanno

sempre spiegato che la vettura è stata acquistata da AP 1 mediante contratto di

compravendita con il garage __________ quale fornitore, e che nel seguito la

prima società ha stipulato con AO 1 il contratto di leasing in questione (v.

petizione 9 agosto 2016, p. 3; osservazioni e domanda riconvenzionale 27

ottobre 2016, p. 2-3; v. anche doc. D, art. 1.1 e doc. AA). Questa Camera non

ha dunque motivo di discostarsi da quanto asserito da entrambe le parti.

4.

Il Pretore ha accertato la

legittimazione passiva della convenuta, osservando non solo che la cessione - dalla

società di leasing all’assuntore - dei diritti nei confronti del fornitore

relativi ai difetti del veicolo (garanzia), prevista dall’art. 7 CG, è

problematica laddove si tratti di diritti formatori quali la risoluzione del

contratto e la riduzione del prezzo, ma pure che nel caso concreto tale

cessione non è rilevante. L’attrice infatti non ha mai invocato pretese di

garanzia per difetti, quanto piuttosto l’annullamento del contratto per vizio

di volontà, non oggetto di tale cessione e da rivolgere direttamente al suo partner

contrattuale, ovvero la società di leasing. Inoltre, anche se la convenuta non

è intervenuta nella scelta del veicolo, tale scelta e la stipulazione del

contratto di leasing sono avvenute presso il garage fornitore, che ha agito

quale diretto rappresentante di AP 1 (art. 32 seg. CO), per cui il suo

comportamento le può essere imputato.

5.

L’appellante si oppone a tali

accertamenti, osservando innanzitutto che la questione della rappresentanza non

è mai stata allegata da nessuna delle parti, per cui il giudice l’avrebbe

inserita nella sua decisione in maniera del tutto sorprendente e senza dare

modo di esprimersi a tal proposito. Essa lamenta dunque una violazione del suo

diritto di essere sentita, censura che va esaminata preliminarmente.

5.1

L’appellante non si confronta con dottrina e

giurisprudenza relative alla legittimazione passiva già esposte dal primo

giudice nell’impugnata decisione (p. 6). In ogni caso, si ribadisce che la legittimazione

passiva è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio sulla base della

fattispecie allegata e accertata, e che il giudice applica d’ufficio il

diritto, ciò che include anche il costrutto giuridico della rappresentanza previsto

dagli art. 32 seg. CO. Ora l’attrice, convenendo in causa AP 1 quale sua

controparte contrattuale, ha esplicitamente rimarcato la legittimazione passiva

di quest’ultima, derivante dal contratto di leasing sottoscritto per il tramite

del garage dopo aver esplicitato le sue necessità (petizione, p. 10-11). La

convenuta, da parte sua, ha rilevato che la controparte avrebbe dovuto

rivolgersi direttamente al fornitore e di non essere stata al corrente delle

esigenze e dei motivi che hanno indotto AO 1 a scegliere la __________ in

questione, poiché la sua scelta è avvenuta in modo autonomo presso il garage. AP

1.

ha pertanto contestato la sua legittimazione passiva, rispettivamente

l’imputazione a suo carico di conoscenze del garage. Il Pretore ha dovuto

dunque chinarsi sulla questione in base ai fatti a sua disposizione, come

correttamente ha fatto argomentando in base agli art. 32 seg. CO, che determina

l’imputazione delle conoscenze (“Wissenszurechnung”) del rappresentante

al rappresentato (v. Zäch/Künzler

in: Berner Kommentar, 2. ed., n. 133 seg. e 144 ad art. 32 CO; Watter in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed.,

n. 5 ad art. 32 CO; Gauch/Schluep/Rey/Schmid/

Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 10. ed.,

Band I, n. 1444; DTF 4A_303/2007, consid. 3.4.3; DTF 4A_19/2013 del 30 aprile

2013, consid. 3.1.1). L’agire del Pretore a tal riguardo è dunque esente da

critica, e non è ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito.

5.2

L’appellante critica il Pretore per averle imputato le conoscenze

del garage __________. Sostiene che il garage non dovrebbe essere considerato

quale suo rappresentante nella fase di negoziazione e scelta del veicolo,

siccome dalla testimonianza di __________ K__________ (dipendente di AP 1)

emerge come il contratto sia stato stipulato fra le parti per posta in forma

scritta, senza l’intervento del fornitore. La suddetta teste ha tuttavia dichiarato

che la trasmissione della documentazione ad AP 1 è avvenuta tramite il

fornitore (“über den Lieferanten”, v. verbale del 15 dicembre 2017, p.

3), per cui la censura è inadatta a sovvertire l’accertamento pretorile, che

deve essere confermato. Dagli atti emerge peraltro che la scelta del veicolo e

la richiesta di leasing sono avvenute presso il suddetto garage, ove AO 1 ha

ricevuto la necessaria documentazione per la conclusione del contratto e lo ha

poi sottoscritto (v. doc. C e Y), ritenuto che il garage ha poi trasmesso i

relativi documenti alla società di leasing e consegnato il veicolo

all’assuntrice dietro allestimento del protocollo di consegna. Il fornitore

avrebbe avuto pure l’incarico di discutere, alla scadenza del contratto di

leasing, le varie possibilità in capo all’assuntrice (v. doc. C, F e Y). AP 1 si

è dunque limitata a verificare la documentazione trasmessale e a sottoscrivere

a sua volta il contratto, ma si è pure avvalsa del fornitore già per la

conduzione delle trattative. Ne discende che AO 1 poteva chiaramente ritenere

l’esistenza di un rapporto di rappresentanza fra la società di leasing e il

garage fornitore: il relativo accertamento pretorile, compresa la conseguente

imputazione delle conoscenze, dev’essere confermato.

5.3

L’appellante sostiene altresì che, contrariamente a quanto

osservato dal primo giudice, la cessione dei diritti di garanzia o la delega all’assuntore

di leasing di esercitare tali diritti è generalmente ammessa da dottrina e

giurisprudenza. Inoltre, l’art. 7 CG prevede pure un’esclusione di

responsabilità e l’impossibilità di risolvere il contratto per questioni di

garanzia, per cui vi è una valida rinuncia ad ogni azione verso la società di

leasing. Qualora l’assuntore accetti, come nel presente caso, un’esclusione di

garanzia, egli non può d’altronde appellarsi alle norme sull’errore essenziale

(DTF 4A_492/2012 del 22 novembre 2012 e IICCA del 24 aprile 2012, inc.

12.2010

), essendo egli del resto sufficientemente tutelato dalla

possibilità di rivolgersi direttamente al fornitore. Inoltre, AO 1 avrebbe

sempre sostenuto la presenza di un difetto. Il Pretore avrebbe pure trascurato

la realtà economica, secondo la quale sono gli assuntori di leasing a scegliere

e gestire i beni in questione, mentre la società di leasing interviene

solamente a livello di finanziamento. Incombe dunque a essi di curare in prima

persona eventuali questioni di garanzia, rivolgendosi ai fornitori.

Conseguentemente, la legittimazione passiva di AP 1 dovrebbe essere negata.

5.4

Le censure appellatorie non possono essere seguite.

Innanzitutto, la possibilità di cessione di diritti formatori (“Gestaltungsrechte”)

relativi alla garanzia per difetti quali la risoluzione contrattuale (“Wandlung”)

o la riduzione del prezzo (“Minderung”) è di principio esclusa dal Tribunale

federale (v. DTF 114 II 239, consid. 5c aa; DTF 4A_71/2018 del 18 settembre

2018, consid. 3.2.2), ed è comunque ampiamente controversa in dottrina, per cui

la posizione di un assuntore di leasing che valuti se rivolgersi direttamente

al fornitore malgrado questi non sia una sua controparte contrattuale, è

quantomeno incerta. L’appellante menziona poi la possibilità di delega di tali

diritti, ma l’art. 7 CG menziona solo la cessione, non l’autorizzazione a farli

valere per conto della società. Nel suo scritto doc. O, AO 1 ha osservato di

non ritenere opportuno qualificare la problematica in questione quale difetto. In

ogni caso, la base giuridica invocata da quest’ultima non è quella della

garanzia per difetti, regolata dall’art. 7 CG, bensì quella del vizio di

volontà e della validità contrattuale, che non concerne dunque tale norma. Quanto

alla giurisprudenza menzionata dall’appellante per la prima volta in appello (v.

consid. 5.3), che si può esaminare quale questione di diritto, le citate decisioni

riguardano essenzialmente l’interpretazione, secondo il principio

dell’affidamento, di una clausola di esclusione della garanzia per determinati difetti.

Secondo il senso di tali decisioni, una parte non può invocare un vizio di

volontà per un difetto che doveva ragionevolmente essere compreso nella

clausola in questione, poiché con la sua sottoscrizione, essa ha accettato il

rischio che il bene difettasse di alcune qualità, rispettivamente ha dichiarato

di non ritenere tali qualità quali elementi fondamentali del contratto. Il

ragionamento si inserisce in un’ottica di buona fede e di lealtà commerciale.

Ora, nel caso di specie, non

si può innanzitutto dire che l’art. 7 CG escluda determinati difetti dalla

garanzia, rispettivamente escluda la presenza di alcune qualità, quanto

piuttosto vuole regolare l’esercizio dei derivanti diritti nei confronti del

fornitore. Indipendentemente dalla questione a sapere se la presenza del

software possa essere considerata un difetto (questione sulla quale sorge più

di un dubbio), nemmeno si può dire che l’assuntrice di leasing dovesse

ragionevolmente e in buona fede aspettarsi che la presenza di un camuffamento

delle reali emissioni di un veicolo fosse una problematica esclusa da

un’eventuale garanzia. La giurisprudenza in questione non può dunque trovare

applicazione nel caso concreto.

5.6

Per tutti questi motivi, la decisione del Pretore di ammettere la

legittimazione passiva di AP 1 e la possibilità, per AO 1, di invocare un

errore essenziale, dev’essere confermata.

6.

Per quanto concerne la questione dell’errore

essenziale, il primo giudice ha osservato che la problematica “Dieselgate”

ha avuto ampio risalto nei media, e che con comunicazione 2 ottobre 2015

l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha evidenziato la probabilità che le

emissioni dei veicoli interessati fossero ampiamente superiori ai limiti

consentiti, disponendo il provvisorio blocco delle immatricolazioni dei nuovi veicoli

coinvolti nello scandalo (doc. LL). Il Pretore ha poi ripreso ampi estratti dell’interrogatorio

di AO 1, ove questa spiegava di aver discusso con un venditore e con il

titolare del garage __________ degli aspetti determinanti per la sua scelta e

dell’importanza dell’impatto ambientale, anche alla luce dello scandalo emerso.

Il primo giudice ha osservato che queste dichiarazioni trovavano perfetto

riscontro sia nella documentazione agli atti, sia nel comportamento

dell’attrice, sempre lineare e conseguente alla sua posizione. Pertanto, a

livello soggettivo si poteva ragionevolmente ammettere che la medesima non

avrebbe mai sottoscritto il contratto di leasing se avesse saputo che le

emissioni effettive del veicolo erano mascherate dal software ed erano maggiori

di quanto promesso al momento della relativa stipulazione, ciò che era

riconoscibile per la società di leasing per il tramite del fornitore della

vettura, suo rappresentante, in assenza di ulteriori elementi o indizi di segno

contrario. Inoltre la questione poteva, secondo la buona fede nei rapporti di

affari, essere ritenuta oggettivamente essenziale per la conclusione di un

contratto. Il Pretore ha dunque accertato l’adempimento dei presupposti per ammettere

un errore essenziale e ha stabilito un annullamento ex nunc del

contratto, ovvero senza alcun effetto retroattivo, in considerazione della sua lunga

durata, delle prestazioni già fornite e del principio della buona fede (v. art.

25.

CO). Conseguentemente, ha respinto la pretesa creditoria di AO 1 vertente alla

restituzione degli importi da lei pagati alla controparte, annullando la

relativa procedura esecutiva a carico di AP 1.

7.

L’appellante critica questi accertamenti, sostenendo

che i presupposti dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO non sono nella fattispecie

adempiuti.

7.1

La decisione impugnata già contiene delle considerazioni

dottrinali e giurisprudenziali relative all’errore essenziale (consid. 3.1 seg.

ai quali si rinvia). Si può comunque osservare quanto segue.

Per ammettere un errore essenziale, occorre che esso

verta su una determinata circostanza di fatto, che in buona fede può essere

ritenuta, nei rapporti d’affari, oggettivamente determinante, e che la persona

in errore soggettivamente ha posto quale base fondamentale del contratto in

maniera riconoscibile per la controparte.

Innanzitutto, occorre di

principio che vi sia stato un errore su una circostanza che per la parte in

questione rappresentava una certezza. L’essenzialità oggettiva è data quando

la circostanza può essere considerata determinante dal punto di vista di un

partner contrattuale standard secondo i principi della buona fede e della

lealtà commerciale. Quanto all’essenzialità soggettiva, non occorre che la

circostanza abbia positivamente determinato la conclusione del contratto quale

motivazione esclusiva o principale. È piuttosto necessario che la parte in

errore, conoscendo la reale situazione, non avrebbe concluso il contratto (conditio

sine qua non, v. Schmidlin in:

Berner Kommentar, 2. ed., n. 162 seg. e 171 ad art. 24 CO). La motivazione di

una parte è evidentemente un fattore interno (dunque difficilmente dimostrabile

mediante prova piena), che trova espressione nel suo comportamento e nelle sue dichiarazioni.

Nella sua giurisprudenza, il Tribunale federale tende a valutare se la parte

aveva plausibili ed evidenti aspettative, rispettivamente a negare

l’essenzialità soggettiva qualora vi si oppongano risultanze contrastanti,

quali un comportamento noncurante o indifferente in relazione alla

caratteristica in questione, oppure contraddittorio e poco credibile al momento

della stipulazione del contratto o nel seguito, oppure ancora la presenza di

ulteriori motivi che spingono la persona a invalidare il contratto, per cui la

circostanza fatta valere non può più essere considerata una conditio sine

qua non (Schmidlin, op. cit.,

n. 167 seg. ad art. 24 CO).

L’importanza della circostanza

deve infine essere riconoscibile per la controparte secondo la buona fede, nel

senso che per quest’ultima, la decisione della parte in errore di non ritenersi

vincolata al contratto non deve essere inaspettata o sorprendente, laddove la

riconoscibilità può emergere dalla centrale importanza di una caratteristica

del contratto, da una comunanza di intenti fra le parti o da particolari

circostanze del caso concreto (Schmidlin,

op. cit., n. 182 seg. ad art. 24 CO; Schwenzer

in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.],

Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 23 ad art. 24 CO; DTF 110 II 293, consid. 5;

DTF 113 II 25, consid. 1a). Per contro, non è

necessario che entrambe le parti siano state in errore, né che l’errore fosse

conosciuto o riconoscibile anche per la controparte (DTF 113 II 25, consid. 1b).

7.2

L’appellante critica il primo giudice per avere osservato (a p. 9

in fondo e 10 della decisione) che l’errore dell’assuntrice di leasing riguardava

una non conformità del bene al contratto e in particolare un maggior consumo di

carburante della vettura, circostanza mai allegata né dimostrata dall’attrice e

mai ammessa dalla convenuta. La censura non è tuttavia atta a sovvertire

l’esito dell’impugnato giudizio poiché, al di là del termine utilizzato,

attribuibile a una svista, la problematica sempre riconosciuta dal Pretore e

posta alla base del giudizio è quella delle maggiori emissioni di gas di

scarico (NOx) e non del maggiore consumo

di carburante.

7.3

L’appellante in seguito, oltre a evidenziare che l’onere della

prova gravava sulla controparte (art. 8 CC), osserva che l’errore è una falsa

rappresentazione della realtà che deve sussistere già al momento della

stipulazione del contratto (circostanza che la controparte non avrebbe né

allegato, né dimostrato), mentre la presenza di semplici dubbi o aspetti

ipotetici escludono la sussistenza di un errore. A tal proposito, l’appellante

osserva che AO 1 non poteva affidarsi a contenuti pubblicitari o dichiarazioni

promozionali non documentati in causa, siccome non vincolanti, anche in

considerazione degli obblighi di prudenza. Ora, la censura non si confronta con

la sentenza pretorile, che non accenna a contenuti pubblicitari, né spiega

chiaramente quali fatti sarebbero stati meramente ipotetici o quali aspettative

non sarebbero state presenti al momento della stipulazione del contratto, ciò

che non è ammissibile (art. 311 CPC). Ad ogni modo, laddove l’appellante si

riferisca a quanto evidenziato da AO 1 a p. 2-3 delle sue osservazioni 2

dicembre 2016, ovvero che la __________ __________ veniva pubblicizzata quale

vettura dal buon impatto ecologico, sia dal punto di vista del consumo di

carburante, sia da quello delle emissioni, si osserva in primo luogo che ciò

non è stato contestato in prima sede, e in secondo luogo che l’esistenza di una

falsa rappresentazione della realtà al momento della conclusione del contratto

dev’essere pacificamente ammessa: in quel frangente l’assuntrice di leasing

infatti ignorava che la sua macchina fosse fraudolentemente equipaggiata con un

software in grado di manipolare le misurazioni relative all’emissione di

sostanze inquinanti. Essa era convinta di aver scelto una vettura conforme a

ogni norma e dalle caratteristiche effettive corrispondenti a quelle

dichiarate, né ovviamente si può dire che ella dovesse attendersi delle

irregolarità, o che il rispetto delle normative dovesse essere una semplice ipotesi.

7.4

L’appellante sostiene poi che la problematica relativa

alla vettura riguardava solo il software, e non le sue funzionalità. A suo dire, anche il Pretore

avrebbe riconosciuto l’assenza di un difetto, e dunque che il veicolo non

presentava problematiche. Anche in questo caso, la censura è irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 CPC).

Difatti, il Pretore non ha mai

affermato che la vettura non presentasse problematiche, ed è incontestabile che

una problematica vi fosse, ovvero quella relativa alle emissioni di gas di

scarico. È peraltro irrilevante sapere se

la stessa possa essere considerata o meno quale difetto. È invece determinante

valutare se essa fosse fondamentale nell’ottica della stipulazione del

contratto. Per il resto, l’appellante non muove ulteriori contestazioni in

relazione alla rilevanza oggettiva dell’errore. In particolare, non contesta

quanto affermato dal Pretore in relazione alla risonanza mediatica dello

scandalo “Dieselgate” e alla comunicazione dell’USTRA (v. sopra consid.

6), né sostiene che malgrado la presenza del software, le reali emissioni del

veicolo rispettassero comunque le normative applicabili, né che la differenza

fra i dati dichiarati e quelli effettivi fosse di scarsa rilevanza. Le censure

appellatorie sono dunque inadatte a sovvertire la decisione del Pretore di

ritenere oggettivamente essenziale la problematica. Peraltro, la stessa AP 1

nella sua comunicazione doc. N annunciava l’elaborazione di misure “per la

messa a norma del loro veicolo”, rispettivamente evidenziava con la sua

risposta di causa 13 novembre 2015 (p. 5) che dopo l’adeguamento, i valori

degli ossidi di azoto sarebbero rientrati nelle norme svizzere e europee. È

dunque evidente che il veicolo non fosse a norma.

7.5

AP 1 evidenzia pure di non essere stata al corrente

dell’esistenza del software, rispettivamente che AO 1, durante il periodo di

utilizzo del veicolo non ha mai lamentato problemi in relazione alle emissioni

o ai consumi di carburante (p. 11 appello), ma le censure sono prive di un

opportuno confronto con la sentenza pretorile e sono dunque irricevibili, oltre

che prive di fondamento. Come già detto, è difatti irrilevante che essa fosse

all’oscuro della problematica, o che l’errore non fosse per lei riconoscibile

(v. sopra consid. 7.1). È inoltre ovvio che AO 1, prima dello scoppio dello

scandalo, non abbia mai sollevato proteste in relazione alle emissioni del

veicolo, poiché in quel momento la presenza del software sulla sua vettura non

le era nota.

7.6

Con il gravame, l’appellante contesta altresì l’importanza, per AO

1, degli aspetti energetici della sua vettura, a suo dire non dimostrata, e la

riconoscibilità di tali aspetti. In particolare, AP 1 contesta la coscienza ecologica

della controparte, ritenendola contraddetta già solo dalla sua scelta di

guidare una vettura diesel, notoriamente più inquinante di un veicolo a

benzina. Quest’ultima inoltre, in occasione del suo interrogatorio, non ha

saputo indicare la cilindrata e il coefficiente energetico della sua nuova

vettura __________.AO 1 non le avrebbe mai comunicato i suoi criteri di scelta,

per cui essi non le erano noti. Gli stessi nemmeno sarebbero dimostrati, non potendo

a tal proposito bastare quanto contenuto nei suoi allegati introduttivi e

quanto dichiarato in sede di interrogatorio. A suo dire, dovendo il contratto

di leasing essere interpretato secondo il principio dell’affidamento e non

contenendo esso o le Condizioni generali

alcun riferimento all’aspetto ambientale, questo aspetto non può essere

considerato determinante.

7.7

Ora, come già esposto al consid. 5.2 (al quale si rinvia), ad AP 1 può

essere imputato quanto appreso dal garage __________ in veste di suo

rappresentante. Pertanto, il fatto che AO 1 abbia o non abbia espresso i suoi

desideri o necessità direttamente nei confronti della società di leasing non è

determinante. Il Pretore ha accertato l’importanza soggettiva, per l’attrice,

della questione ambientale e la riconoscibilità di tale aspetto per la

controparte non solo sulla base degli allegati di causa e dell’interrogatorio

dell’attrice, ma anche sulla base delle sue comunicazioni antecedenti

l’insorgere della controversia giudiziaria (doc. L, O, Q, S) e del suo

comportamento lineare e coerente dal momento in cui ha saputo del

coinvolgimento della sua vettura nello scandalo “Dieselgate”. In effetti,

nei documenti agli atti e nel suo interrogatorio, AO 1 ha sempre manifestato la

medesima posizione, ovvero di avere scelto la __________ poiché la stessa, dotata di motore diesel e dunque

più costosa di un’equivalente a benzina, oltre a rispondere alle sue esigenze

(segnatamente la necessità di possedere un veicolo 4x4 abitando a __________,

ovvero una zona di montagna con inverni rigidi, accessi anche sterrati e un

servizio pubblico carente) aveva anche un minor consumo di carburante e buon

impatto ambientale a parità di caratteristiche con veicoli analoghi. La

medesima ha pure osservato di avere discusso di ciò con il fornitore, e che se avesse

saputo del problema relativo al software al momento della stipulazione del

contratto di leasing, non lo avrebbe mai sottoscritto. Tali dichiarazioni hanno

pure trovato un riscontro nel suo comportamento, e meglio nella sua decisione

pressoché immediata di restituire la licenza di circolazione, non utilizzare

più il veicolo e procurarsene uno sostitutivo.

7.8

Ora, il primo giudice ha giudicato tali circostanze, prese nel loro

insieme, sufficienti per ritenere dimostrate l’essenzialità soggettiva della

questione per AO 1 e la riconoscibilità di tale importanza per la controparte,

per cui quest’ultima, per sovvertire tale apprezzamento in seconda sede,

avrebbe dovuto allegare e sostanziare fondati elementi a sostegno del

contrario, ciò che però ha omesso di fare. Difatti, che un motore diesel

inquini più di un motore a benzina è una semplice allegazione che non è stata

comprovata né può essere considerata un fatto notorio, dipendendo la questione

da una miriade di fattori che qui non occorre approfondire. Peraltro, il

semplice fatto di guidare una vettura diesel, o una vettura a benzina non basta

per escludere una coscienza ecologica. Trattasi di una critica puramente

soggettiva inadatta a sovvertire gli accertamenti pretorili. Nemmeno il

silenzio del contratto di leasing e delle Condizioni generali su questioni

ambientali soccorre la tesi appellatoria, trattandosi di contratti

standardizzati che non menzionano criteri di scelta e esigenze degli

utilizzatori. Nemmeno il fatto che AO 1, nel suo interrogatorio, non abbia

saputo indicare cilindrata e coefficiente energetico della sua nuova vettura __________,

può bastare in tal senso, laddove la medesima ha comunque dichiarato che “Se

si intende le lettere A-G posso dire che si tratta dello stesso della __________,

perché avevo proprio guardato” (verbale del 1. marzo 2018, p. 3). In

sintesi, le censure sono generiche e insufficienti per sovvertire la decisione

pretorile. In particolare, l’appellante non ha evidenziato elementi tali da far

supporre che la controparte, anche qualora avesse saputo della presenza del

software, della manipolazione dei dati sui gas di scarico e delle derivanti

problematiche, avrebbe comunque sottoscritto il contratto (né può ritenersi

sorpresa del contrario), e non ha nemmeno evidenziato la presenza di

motivazioni alternative che avrebbero potuto indurre AO 1 a disdirlo (come ad

esempio l’incapacità di pagare le rate o la cessata necessità di utilizzare il

veicolo). Ne consegue che, anche su questo punto, la decisione del primo giudice

dev’essere confermata.

8.

L’appellante sostiene altresì che la controparte, con la sua

decisione di chiedere l’annullamento del contratto, ha commesso un abuso di

diritto, poiché la problematica del software era facilmente risolvibile

mediante il previsto richiamo gratuito in officina della vettura per

l’aggiornamento del software (doc. J e K), ciò che AO 1 non ha contestato.

8.1

Nell’impugnata decisione la questione non è stata esaminata. Per

confrontarsi adeguatamente con il giudizio impugnato e ottemperare al suo onere

di motivazione, l’appellante avrebbe dunque dovuto indicare se e in che misura

tali argomentazioni erano state già formulate in prima sede e se esse a torto

non sono state vagliate dal primo giudice (Verda

Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 27 ad art. 311), ciò che ha omesso di

fare, ritenuto in ogni caso che il primo giudice ha optato per un annullamento

del contratto ex nunc anche in considerazione del principio della buona

fede (impugnata decisione, consid. 4.2.2).

8.2

Volendo entrare nel merito della censura, l’art. 25 CO stabilisce

che l’errore non può essere invocato in urto con la buona fede. Occorre dunque effettuare

una ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, laddove il Tribunale federale si dimostra molto restrittivo e

ammette una violazione della buona fede soltanto quando vi è una crassa

sproporzione degli interessi in gioco o il comportamento della parte in

questione risulta abusivo (DTF 123 III 200, consid. 2a e 2b; Schmidlin, op. cit., n. 5 seg. ad art.

25.

CO). La valutazione dev’essere riferita al momento in cui l’errore è stato

fatto valere (DTF 132 III 737, consid. 3.1).

8.3

Indipendentemente dalla

presenza o assenza di particolari contestazioni da parte di AO 1, la

circostanza sollevata dall’appellante risulta insufficiente per ritenere che l’annullamento

del contratto per errore essenziale sia in contrasto con la buona fede.

Determinante è difatti la situazione concreta che vigeva il 9 novembre 2015,

ovvero quando AO 1 ha invocato per la prima volta l’errore (doc. L). Dagli

atti, risulta che in quel frangente il richiamo delle vetture interessate dallo

scandalo era stato annunciato in termini generici, che il produttore stava

ancora elaborando le possibili soluzioni al problema e che esse avrebbero

potuto essere implementate solo a partire dalla primavera 2016 (doc. K, v.

anche doc. N), per cui AO 1 ancora non aveva in previsione un concreto

appuntamento in officina a breve termine, né era in condizione di sapere che

tipo di intervento sarebbe stato necessario per la sua vettura, e eventuali

ulteriori ripercussioni. Il principio della buona fede non risulta dunque

violato, ed esso, come già accennato, è stato comunque tenuto in considerazione

dal primo giudice nel determinare gli effetti dell’annullamento (v. sopra

consid. 6 e 8.1). Anche su questo punto, l’appello deve essere respinto.

9.

Ne consegue che la decisione del Pretore di accertare

l’annullamento del contratto di leasing per errore essenziale a partire dal 13

novembre 2015 con effetto ex nunc resiste alla critica, e dev’essere

confermata.

10.

Quanto all’azione riconvenzionale di AP 1, il Pretore

l’ha parzialmente accolta nella misura di fr. 211.65 oltre interessi. Ha

avantutto osservato che, a fronte dell’annullamento del contratto, la società

di leasing non poteva rivendicare le rate leasing a partire da dicembre 2015.

Il primo giudice ha pure respinto la sua pretesa di risarcimento delle spese

per la restituzione del veicolo (fr. 2’448.- oltre interessi), poiché AO 1 ha

sempre manifestato la chiara volontà e disponibilità a riconsegnare la vettura,

già stargata e inutilizzata, restituzione ostacolata da __________ K__________,

rappresentante della società di leasing, che si è inspiegabilmente rifiutato di

allestire un verbale di consegna del veicolo. Quanto alle spese di riparazione,

il Pretore ha accertato il dovere di AO 1 di risarcire alla controparte quelle

per la sostituzione della luce fendinebbia rotta (fr. 110.40) e per la

riparazione della porta di entrata posteriore sinistra, risultata graffiata

(fr. 94.50 + fr. 6.75 per le piccole attrezzature/carrozzeria), problemi accertati

dal perito __________ K__________ e dal verbale di consegna doc. 2. Per contro,

la sostituzione degli pneumatici consumati e la riverniciatura del veicolo

erano interventi dovuti alla normale usura, per i quali l’assuntrice di leasing

non era tenuta a rispondere.

10.1

Nella misura in cui l’appellante ancora rivendica le

rate successive al novembre 2015 e le maggiorazioni dovute alla risoluzione anticipata

del contratto (doc. 4), la censura deve essere respinta a seguito della

conferma dell’annullamento del contratto di cui sopra. L’appellante sostiene

altresì che le sarebbe dovuto il risarcimento dei costi per la sostituzione

degli pneumatici, in quanto lo spessore era inferiore al minimo legale e dunque

la vettura non era in uno stato ineccepibile così come previsto agli art. 6 e

15.

CG, mentre nulla agli atti permetterebbe di ritenere che essa sarebbe stata

riverniciata indipendentemente dalla presenza di danni. L’appellante critica

pure il primo giudice per avere senza valido motivo rifiutato la richiesta perizia

sui danni imputabili a AO 1, per cui ne postula l’allestimento in questa sede. Quanto

alla reiezione della pretesa di risarcimento delle spese legate alla riconsegna

del veicolo, sostiene che essa sarebbe fondata, poiché la controparte ha

restituito la vettura solo il 28 aprile 2016, ritenuto pure che non vi era

alcun obbligo di allestire un verbale (cfr. art. 15.4 CG).

10.2

La richiesta appellatoria relativa al nuovo mezzo di

prova, ovvero alla perizia respinta dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC), è

irricevibile per mancanza di motivazione, in quanto non si confronta con gli

argomenti, esposti nell’ordinanza 22 gennaio 2018, con cui il Pretore ne aveva

rifiutato l’assunzione, spiegando perché essa sarebbe errata e con ciò da

riformare (art. 311 CPC). Parimenti, le contestazioni appellatorie relative

alla riparazione dei danni non contengono un adeguato confronto con la

decisione pretorile, rispettivamente sono troppo generiche e insufficienti per

sovvertirla. L’appellante, gravata peraltro dall’onere della prova, non

contesta difatti che l’assuntrice di leasing non deve rispondere dei danni

derivanti dalla semplice usura (v. anche art. 15.2 CG), non contesta sufficientemente

che la verniciatura del veicolo sarebbe stata effettuata comunque per sistemare

i piccoli danni derivanti dall’usura (cfr. impugnata decisione, consid. 6.3) e

perché dunque AO 1 dovrebbe sostenere tale costo, né sostiene o spiega perché

gli pneumatici siano stati consumati oltre la normale usura. Pure su questi

aspetti, il gravame si rivela dunque irricevibile e infondato nel merito. Anche

in relazione alle spese di riconsegna, la censura appellatoria è irricevibile e

destituita di fondamento. L’appellante si limita difatti a menzionare

impropriamente l’art. 15.4 CG, quando l’art. 15.2 CG prevede espressamente che

al momento della restituzione dev’essere steso un verbale scritto sullo stato

del veicolo. I relativi accertamenti pretorili resistono dunque alla critica.

10.3

In sintesi, la decisione del Pretore di riconoscere ad

AP 1, nel contesto della sua azione riconvenzionale, unicamente l’importo di

fr. 211.65 oltre accessori, dev’essere confermata.

11.

Per tutti questi motivi, l’appello deve essere

integralmente respinto, nella misura in cui ricevibile, con conseguente

conferma del giudizio impugnato. Al presente stadio della procedura, l’oggetto

del litigio riguardava la validità dell’annullamento del contratto per errore

essenziale da parte dell’assuntrice di leasing, rispettivamente della

successiva disdetta per mora nel pagamento delle rate da parte della società di

leasing corredata con il conseguente conteggio di cui al doc. 4 (fr. 4'541.90 –

fr. 211.65 riconosciuti dal Pretore), pretese che si escludono a vicenda (cfr.

art. 94 cpv. 2 CPC), come pure la pretesa di risarcimento di AP 1 relativa alle

spese di restituzione del veicolo (fr. 2'448.-). Il valore litigioso,

determinante sia per il calcolo delle spese giudiziarie, sia per un eventuale

ricorso al Tribunale federale, ammonta pertanto a fr. 6'778.25. Le spese

giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106

CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG,

ammontano a fr. 1’500.-. Quanto all’indennità per ripetibili di seconda sede,

l’appellata chiede nella sua risposta all’appello la corresponsione di fr.

5'000.-, senza tuttavia motivare tale richiesta o produrre una nota d’onorario.

Le ripetibili, calcolate sulla base delle aliquote massime previste dall’art.

11.

cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, in considerazione delle censure sollevate cui

la controparte ha dovuto confrontarsi, tenuto pure conto delle spese e

dell’IVA, possono dunque essere determinate in fr. 1'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il

RTar

decide:

1. L’appello

13 febbraio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui ricevibile.

§

Di conseguenza, la decisione 14 gennaio 2019 del Pretore del Distretto di

Leventina è confermata.

2. Le

spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 1'500.-, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di

seconda sede.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).