12.2019.45
Contratto di architetto, contratto simulato; onorario
21 aprile 2020Italiano22 min
contratto avente per oggetto varie prestazioni nell’ambito della ristrutturazione
Source ti.ch
Incarto n.
12.2019.45
Lugano
21 aprile 2020/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Stefani
vicecancelliera:
Bellotti
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.57 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 7 marzo
2014 da
AO
1
patrocinata dall’avv. PA 2
contro
AP
1
patrocinata dall’avv. PA 1
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 187'300.-
oltre interessi del
5% dal 16 giugno 2012 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione al PE n. __________
dell’UE di __________;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con
decisione 28
dicembre 2018 ha parzialmente accolto nella misura di fr. 96’300.-
oltre interessi del 5%
dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960
e dal 3 giugno 2013 su
fr. 51'840.-;
appellanti entrambe le parti:
la convenuta, che con appello 18 febbraio 2019 ha chiesto la
riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe
le sedi;
l’attrice, che con risposta e appello incidentale 10 aprile
2019 ha postulato, oltre che
la reiezione del gravame della controparte, la modifica della
decisione pretorile nel
senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107’164.-
oltre accessori e di
rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE
di __________ relativamente
a tale importo, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
tenuto conto che l’appellante principale non ha presentato alcuna risposta
all’appello
incidentale;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A.
L’8 aprile 2011 __________ R__________ e AP 1 hanno concluso un
contratto in cui la prima incaricava la seconda di coordinare e gestire le
operazioni finalizzate alla costruzione e alla vendita di unità abitative sulla
part. n. __________ RFD di__________ di sua proprietà. Il 14 aprile 2011 AP 1 e
AO 1 società che gestisce uno studio di architettura, hanno concluso un
contratto avente per oggetto varie prestazioni nell’ambito della ristrutturazione
e sopraelevazione con cambio di destinazione dell’edificio esistente sulla citata
part. n. __________. La mercede pattuita in favore dello studio di architettura
ammontava a complessivi fr. 210'000.- oltre IVA all’8% (totale IVA inclusa fr.
226'800.-), e meglio fr. 25'000.- per “provvigione cliente”, fr.
45'000.- per lavori preliminari, fr. 21'000.- per il progetto di massima, fr.
44'800.- per il progetto definitivo, fr. 23'300.- per le procedure di appalto e
fr. 50'900.- per la fase di realizzazione (doc. C). Dei lavori si è
concretamente occupato l’arch. __________ C__________, gerente di AO 1.
B.
Il 6 maggio e il 7 dicembre 2011 AO 1 ha inoltrato a AP 1 le prime
due richieste di acconto di fr. 20'600.- e fr. 18'900.-, per un totale di fr.
39'500.- (doc. E e F), importi regolarmente versati dalla controparte. Le
richieste di acconto successive sono per contro rimaste inevase (v. doc. G, H e
I). Il 29 maggio 2013, lo studio di architettura ha fatto spiccare nei
confronti della controparte il PE n. __________ dell’UE di __________,
notificato il 3 giugno 2013 (doc. L), escutendola per l’importo di fr.
187'300.- oltre accessori, ovvero il saldo di quanto pattuito (fr. 226'800.- - fr. 39'500.-).
C.
Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 7
marzo 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di
fr. 187'300.- oltre interessi del 5% dal 16 giugno 2012 e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.
D.
Con risposta 18 aprile 2014, la convenuta si è opposta alla
petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando in particolare che il
vero senso degli accordi raggiunti fra le parti è deducibile dal doc. 2, da cui
si evince una remunerazione forfettaria di fr. 60'000.- per prestazioni
effettive d’architetto e fr. 150'000.- quale partecipazione all’eventuale utile
realizzato grazie alla vendita dell’immobile, per un totale di fr. 210'000.-,
ciò che troverebbe un riscontro anche nello scritto 14 aprile 2011 allegato al
contratto doc. C. A suo dire, il doc. C sarebbe invece un contratto simulato
mirato a celare alla committente __________ R__________ la partecipazione di AO
1 agli utili della futura compravendita. Non avendo tuttavia l’operazione
immobiliare prodotto gli utili previsti, l’importo di fr. 150'000.- non sarebbe
dovuto, così come non sarebbe dovuto il rimanente importo di fr. 20'500.-, a
fronte di una carente esecuzione del contratto da parte dell’attrice, che
avrebbe comportato la rescissione anticipata del medesimo prima dell’esecuzione
di tutte le prestazioni pattuite.
E.
Con replica 22 maggio 2014 e duplica 26 giugno 2014 le parti hanno
ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle
avverse. In particolare, l’attrice ha rilevato che il doc. 2 è stato superato
dalla successiva stipulazione del doc. C e che l’arch. __________ C__________
ha diligentemente svolto quanto pattuito contrattualmente. La convenuta ha
invece ribadito le proprie tesi, evidenziando come il contratto doc. C
riportasse cifre e prestazioni non reali.
F.
Esperita l’istruttoria (fra cui anche la perizia giudiziaria 6
dicembre 2016 dell’arch. __________) e raccolti gli allegati conclusivi scritti,
con decisione 28 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione nella misura di fr. 96’300.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2012
su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013 su fr.
51'840.-, decretando limitatamente a tale importo il rigetto definitivo
dell’opposizione al PE n. __________ e ponendo
la tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 10’000.- a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.
G. Con
appello 18 febbraio 2019 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio,
chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di
spese e ripetibili di entrambe le sedi.
H.
Con risposta 10 aprile 2019 l’attrice si è opposta al gravame,
postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale,
chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la
petizione nella misura di fr. 107’164.- oltre accessori e di rigettare in via
definitiva l’opposizione al PE n. __________ relativamente a tale importo, pure
con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante principale
ha omesso di presentare una risposta all’appello incidentale.
E considerato
in diritto:
Considerandi
1.
L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC
prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima
istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.
10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia
testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.
311.
e 312 CPC). Sia l’appello principale 18 febbraio 2019 contro la decisione
28.
dicembre 2018 (notificata il 17 gennaio 2019), sia la risposta e appello
incidentale 10 aprile 2019 sono tempestivi.
In merito all’appello principale della convenuta
2.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una
propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e
circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di
comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle
medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica
puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non
debitamente motivate, riprendendo senza supporto di prove tesi già esposte in
prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui
rispetta i principi sopraindicati.
3.
Con la decisione impugnata il
primo giudice ha da una parte accertato la validità del contratto doc. C, e
dall’altra determinato se e in che misura l’attrice avesse diritto all’onorario
preteso.
3.1
Quanto agli accordi raggiunti fra le parti, il Pretore aggiunto ha
stabilito che il doc. 2 (indicante un onorario fisso di fr. 60'000.- e una partecipazione
agli utili dell’operazione immobiliare di fr. 150'000.-) riflette un accordo
iniziale raggiunto fra le parti, mentre il contratto doc. C (indicante un
onorario fisso di fr. 210'000.-) il diverso accordo definitivo successivamente
raggiunto e da ritenersi valido e vincolante, così come peraltro spiegato nel
suo interrogatorio dall’arch. __________ C__________ con particolare
riferimento alla necessità di stipulare un contratto più chiaro per tutti,
soprattutto in relazione alla sua remunerazione. La tesi della convenuta,
secondo cui il doc. C sarebbe un contratto simulato, non ha difatti trovato
alcun riscontro istruttorio.
In primo luogo, gli
interrogatori del suo socio __________ G__________ e del suo organo __________
C__________ non hanno avvalorato detta tesi, essendosi entrambi limitati a
riferire degli accordi fra le parti al momento della redazione del doc. 2, e
avendo il secondo indicato specificatamente che in questo “è contenuto l’accordo
iniziale con noi” per poi spiegare, in relazione al doc. C, che esso è
stato redatto dall’arch. __________ C__________ e rappresentava “il
contratto concluso con noi”.
In secondo luogo, il giudice
di prime cure ha ritenuto incomprensibile l’asserita necessità di celare alla
committente un’eventuale parziale remunerazione dell’architetto tramite gli
utili della compravendita, ciò che sarebbe stato per lei più vantaggioso
rispetto a una remunerazione fissa a prescindere dal buon esito dell’operazione
immobiliare e avrebbe ulteriormente stimolato l’architetto a lavorare con la
massima diligenza.
Inoltre, dall’audizione di __________
R__________ e dal doc. I° prodotto in tale occasione è emerso come ella non
fosse al corrente del doc. C e della relativa
remunerazione pattuita,
quanto piuttosto pensasse che l’onorario ammontasse a fr. 75'000.- (importo
all’origine della cifra di fr. 60'000.- di cui al doc. 2). Difficile dunque
credere che il doc. C fosse un contratto simulato avente lo scopo di mostrarle
una realtà apparente, ritenuto che la medesima nemmeno ne era a conoscenza.
Il giudice di prima sede ha
altresì osservato che lo scritto 14 aprile 2011 allegato al doc. C, secondo il
quale il saldo finale della remunerazione poteva essere stabilito e soluto al
momento della vendita dell’immobile, non scalfisce la soluzione adottata,
potendosi considerare una clausola di esigibilità del saldo dell’onorario
fisso.
Infine, il primo giudice ha
rilevato come l’importo di fr. 210'000.- oltre IVA, corrispondente a meno del
20% dei presumibili costi di costruzione (fr. 1'200'000.-), è congruo e
conforme alla prassi di mercato, al contrario dell’asserito importo di fr.
60'000.- oltre a fr. 150'000.- in caso di buon esito dell’operazione, laddove è
inverosimile stabilire una parte di remunerazione aleatoria, legata al rischio
della mancata vendita, senza parallelamente prevedere un guadagno straordinario
(dunque non di mercato) in caso di vendita.
3.2
Quanto alla remunerazione per le prestazioni svolte, il primo giudice
ha applicato le norme relative al contratto di mandato (non essendo le norme
SIA menzionate nel contratto state prodotte dall’attrice) e ha rilevato che
l’onere di dimostrare l’esecuzione delle prestazioni pattuite e la
remunerazione prevista incombeva all’architetto, mentre quello di dimostrare le
loro carenze e il relativo minor valore incombeva alla mandante. Il giudice di
prima sede ha dunque esaminato le poste d’onorario esposte nel doc. C per
determinare quali di esse fossero dovute in base agli incarichi effettivamente
svolti dall’architetto, ovvero fr. 25'000.- quale provvigione, fr. 45'000.- per
i lavori preliminari, fr. 21'000.- e 44'800.- per il progetto di massima e
quello definitivo, per un totale di fr. 135'800.-, non avendo del resto né le
parti né gli atti istruttori fornito elementi per valutare e quantificare un
eventuale minor valore delle prestazioni eseguite. Il primo giudice ha poi
dedotto da tale importo fr. 39'500.- di acconti già corrisposti. Per contro, le
poste di onorario per prestazioni relative alle procedure di appalto, alla
direzione lavori e alla realizzazione dei piani esecutivi non sono state
riconosciute all’attrice, a fronte della loro mancata dimostrazione e della
prematura interruzione dei lavori.
4.
Con l’impugnativa,
l’appellante ribadisce la sua tesi secondo cui il doc. C costituirebbe un
contratto fittizio (per cui la sua posteriorità rispetto al doc. 2 non sarebbe
rilevante), criticando il Pretore aggiunto per non aver debitamente considerato
i riscontri istruttori che lo dimostrerebbero.
4.1
Innanzitutto, l’appellante rileva come sia pacifico
che il doc. 2 sia stato allestito dallo stesso arch. __________ C__________, e
che gli interrogatori di __________ G__________ e __________ C__________,
contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, hanno confermato le sue
tesi, spiegando come le parti sono giunte a pattuire la cifra complessiva di
fr. 210'000.-, composto da fr. 60'000.- per prestazioni architettoniche e fr. 150'000.-
quale partecipazione ai presunti utili dell’operazione.
4.2
La censura è tuttavia generica e non confrontata con il giudizio
pretorile (art. 310 e 311 CPC). Rilevato come __________ G__________
(azionista, membro del CdA della convenuta e successivamente presidente della
stessa) e __________ C__________ (vice-presidente del CdA) si siano limitati a
evidenziare il contenuto del doc. 2, confermando peraltro la sottoscrizione del
doc. C senza in alcun modo sostenere che esso fosse fittizio, il primo ha poi
unicamente dichiarato che i fr. 60'000.- corrispondevano alle prestazioni
relative alla domanda di costruzione, ai piani esecutivi e alla preparazione
del capitolato per le offerte dei vari artigiani (ritenuto che il doc. C
prevede invece prestazioni ben più ampie), mentre il secondo ha rilevato come
il doc. 2 rappresentasse un accordo iniziale (v. verbale del 22 ottobre 2015,
p. 1-3), come già accertato dal primo giudice e non contestato nel gravame. Ne
discende che la censura è irricevibile per carente motivazione, e comunque
inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.
4.3
A mente dell’appellante, la testimonianza di __________
R__________ e il doc. I° da lei prodotto confermerebbero la sua tesi, ovvero
che il doc. 2 fosse il reale contratto concluso fra le parti. Difatti, tali
prove attesterebbero che nei costi di costruzione preventivati e noti alla
committente l’onorario dell’architetto era stato quantificato in fr. 75'000.-,
importo all’origine dei fr. 60'000.- di cui al doc. 2.
4.4
Nel caso concreto, la committente nella sua audizione ha dichiarato
di non conoscere gli accordi raggiunti fra le parti in causa, per poi osservare
soltanto che, secondo una tabella fornitale dalla convenuta, l’onorario
dell’architetto era preventivato in fr. 75'000.- (verbale del 6 novembre 2014,
p. 2). A giusta ragione il Pretore aggiunto ha dunque sottolineato la poca
verosimiglianza della tesi della convenuta, secondo cui lo scopo del doc. C
sarebbe stato quello di mostrare alla committente una realtà apparente diversa
da quella prevista nel doc. 2, laddove la committente neppure sapeva
dell’esistenza del doc. C. Tale ragionamento, contrariamente a quanto rileva
l’appellante, è del tutto comprensibile e dev’essere condiviso. Il giudice di
prime cure ha pure osservato che non vi sarebbe stato motivo di celare alla
committente l’eventuale partecipazione agli utili dell’architetto quale
modalità di remunerazione per lei più vantaggiosa, e l’appellante non lo
contesta in alcun modo. Anche sotto questi aspetti, il giudizio impugnato
resiste pertanto alle critiche.
4.5
L’appellante sostiene altresì che l’attore ha
indebitamente omesso di spiegare su quali basi siano stati calcolati i vari
importi del doc. C, in realtà indicati senza alcun fondamento tecnico e
artificiosamente aumentati per far corrispondere l’importo totale a quello
pattuito nel doc. 2, circostanza che il Pretore aggiunto avrebbe trascurato. Il
primo giudice avrebbe pure a torto omesso di spiegare perché i fr. 210'000.- di
cui al doc. C sarebbero conformi alla prassi di mercato, ritenuto in ogni caso
che simili prassi sarebbero irrilevanti, a fronte degli accordi fra le parti
espressi nel doc. 2. Quest’ultimo documento peraltro, nelle ultime due colonne
a destra, evidenzierebbe il totale dei costi che l’attrice avrebbe dovuto
sostenere (fr. 42'894.35), per cui la pattuizione di fr. 210'000.- per le
prestazioni in questione non sarebbe realistica.
4.6
Tali censure non sono atte a sovvertire il giudizio di prima sede. Nella
fattispecie è determinante la libertà contrattuale fra le parti e quanto da
esse pattuito, laddove in assenza di prove relative alla simulazione il doc. C,
redatto successivamente e sottoscritto da entrambe le parti, deve prevalere sul
doc. 2, il quale oltre ad essere antecedente e ben più incompleto relativamente
ai vari diritti e doveri delle parti, prevede un diverso sistema di
remunerazione, composto da una parte fissa e da una variabile, e nemmeno
illustra tutte le prestazioni indicate nel doc. C, quali in particolare la
presentazione della cliente e gli studi preliminari. Anche volendo considerare
la prassi vigente nel settore professionale di riferimento quale indizio circa
la congruità degli importi pattuiti, le ultime due pagine allegate al doc. C, alle
quali il contratto fra le parti fa esplicito riferimento (v. art. 3, punto 4),
espongono i dettagli e le modalità di calcolo relativamente alle prestazioni e
agli importi indicati nel suddetto contratto secondo le norme SIA 102, edizione
2003, sulla base di presumibili costi dell’opera pari a fr. 1'200'000.-. Le
poste di onorario di cui al doc. C risultano dunque conformi a tali norme, né
l’appellante le contesta puntualmente, spiegando perché ciò non sarebbe il caso,
per cui le sue censure non possono essere seguite.
4.7
L’appellante critica il giudice di prime cure anche
per non aver sufficientemente considerato la comunicazione 14 aprile 2011
allegata al doc. C e riferita alla remunerazione della controparte, che a suo
dire supporterebbe la validità del doc. 2. Tale scritto stabilisce difatti che “Per
quanto riguarda il saldo finale, esso potrà essere stabilito e soluto al
momento della vendita dell’immobile, e meglio come definito nel mandato R__________/AP
1.
dell’8 aprile 2011 e che è parte integrante della presente lettera”, ciò
che a mente dell’appellante sarebbe un chiaro riferimento alla remunerazione
variabile.
4.8
Tale scritto tuttavia, anche alla luce di quanto sopra esposto, non
è sufficiente per supportare la tesi della convenuta, potendo da una parte
essere interpretato quale clausola di esigibilità, secondo quanto indicato dal
primo giudice, e non contenendo dall’altra alcuna concreta indicazione relativa
a un’eventuale partecipazione all’utile da parte dell’attrice, né condizionando
il pagamento del saldo alla realizzazione di un utile. In altre parole, il
contenuto di tale documento non dimostra con la necessaria chiarezza una deroga
a quanto pattuito nel contratto doc. C. La decisione pretorile dev’essere dunque
confermata anche su questo punto.
5.
Ne discende che, non potendo
il doc. C essere ritenuto un contratto fittizio e non potendosi dunque
ammettere la pattuizione di una remunerazione parzialmente variabile a
dipendenza dell’esito dell’operazione immobiliare, la tesi appellatoria,
secondo cui la controparte non avrebbe diritto a fr. 150'000.-, non può essere
seguita. Quanto al rimanente importo, l’appellante si limita a osservare che
esso non sarebbe dovuto siccome i corrispondenti servizi non sarebbero stati
effettuati in maniera conforme con quanto pattuito. La censura è tuttavia
irricevibile per carenza di motivazione, poiché l’appellante non si confronta
in alcun modo con quanto accertato dal primo giudice in relazione all’onere
della prova, alle prestazioni concretamente eseguite dall’architetto e
all’impossibilità di determinare un relativo minor valore (v. p. 4-6
dell’impugnato giudizio).
6.
In definitiva, l’appello 18
febbraio 2019 di AP 1 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le
spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante
principale (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 96’300.- , determinante anche per un eventuale ricorso al
Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13
LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11
cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono
quantificate in fr. 4'500.-.
In merito all’appello incidentale dell’attrice
7.
Con appello incidentale 10
aprile 2019 (al quale la controparte non ha opposto alcuna risposta), AO
1.
ha postulato la modifica della decisione
pretorile nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107’164.-
oltre accessori e di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
dell’UE di __________ relativamente a tale importo. In sostanza, l’appellante
incidentale chiede che all’importo riconosciutole dal primo giudice venga aggiunta
l’IVA all’8%. Difatti, la pretesa attorea la includeva, e lo stesso giudice di
prime cure ha accertato che gli importi di cui al doc. C non erano comprensivi
di IVA.
8.
Tale censura deve essere
accolta. La mancata inclusione dell’IVA nell’importo di fr. 210'000.- si evince
difatti dall’art. 4 di cui al doc. C, come pure dalla tabella ivi allegata
(penultima pagina). Ne consegue che alla remunerazione complessiva di spettanza
dell’attrice, ovvero fr. 135'800.-, va aggiunta l’IVA all’8% (fr. 10'864.-),
per un totale di fr. 146'664.-, da cui detrarre gli acconti già corrisposti
(fr. 39'500.-), per un risultato finale di fr. 107'164.-. Quanto agli interessi
di mora del 5%, il primo giudice li ha fatti decorrere dal 17 luglio 2012 su
fr. 13'500.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto 16
maggio 2012, v. doc. G e H), dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960.- (data del primo
richiamo relativo alla richiesta di acconto del 20 luglio 2012, v. doc. H e I)
e dal 3 giugno 2013 sul restante importo di fr. 51'840.- (data del PE di cui al
doc. L). Ritenuto che le suddette due richieste d’acconto erano già comprensive
d’IVA, l’unica modifica si ha dunque sul rimanente importo, che invece di fr. 51'840.-
ammonta a fr. 62'704.- (fr. 107'164.- - fr. 13'500.- - fr. 30'960.-).
9.
In conclusione, l’appello
incidentale 10 aprile 2019 di AO 1 deve essere accolto, con conseguente riforma
della decisione pretorile. Quanto a tasse, spese e ripetibili del giudizio di
prima sede, l’appellante incidentale chiede che esse vengano interamente
addossate alla controparte, ciò che evidentemente non può essere accolto,
ammontando la sua domanda di causa a fr. 187'300.-, e corrispondendo dunque la
sua soccombenza al 43% e quella della controparte al 57%. Tale deve essere
dunque la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, laddove le spese
processuali sono state stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 16'000.-, e le
ripetibili complessive possono essere quantificate, giusta i criteri previsti
dall’art. 11 RTar e tenuto conto pure delle spese e dell’IVA, in fr. 13'000.-.
10.
Le spese giudiziarie della
procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 10'864.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale), seguono di principio la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non avendo tuttavia AP 1 presentato alcuna risposta all’appello incidentale,
essa non può essere considerata soccombente e non può essere astretta al
pagamento di spese (v. DTF 139 III 33, consid. 5). Si giustifica pertanto di
rinunciare a riscuotere oneri processuali e di non assegnare ripetibili, non
potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino (v. IICCA del 26
marzo 2019, inc. 12.2017.176; CCR del 26 febbraio 2019, inc. 16.2017.5, consid.
5).
Per
questi motivi,
richiamati
l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 18
febbraio 2019 di AP 1, ______,
è respinto
nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello
principale, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà
alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.
III. L’appello
incidentale 10 aprile 2019 di AO 1è accolto.
§
Di conseguenza, la decisione 28
dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, Sezione 2, è così
riformata:
1.
La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 la somma di fr.
107'164.-
oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su
fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013 su fr. 62'704.-.
2.
È rigettata
in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di
__________
limitatamente a fr. 107'164.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio
2012.
su fr.
13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013
su fr. 62'704.-
3.
La tassa di
giustizia di complessivi fr. 6'000.- e le spese di fr. 10'000.- (ivi
comprese quelle
della perizia) sono a carico dell’attrice nella misura del
43% e della
convenuta nella misura del 57%. La convenuta rifonderà
all’attrice fr.
1'820.- per ripetibili parziali.
4.
Invariato.
IV. Per
la procedura di appello incidentale non si prelevano spese processuali e non si
assegnano ripetibili. L’anticipo versato sarà restituito.
V. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori
il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).