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Decisione

12.2019.45

Contratto di architetto, contratto simulato; onorario

21 aprile 2020Italiano22 min

contratto avente per oggetto varie prestazioni nell’ambito della ristrutturazione

Source ti.ch

Incarto n.

12.2019.45

Lugano

21 aprile 2020/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini,

presidente,

Bozzini

e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente

per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.57 della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 7 marzo

2014 da

AO

1

patrocinata dall’avv. PA 2

contro

AP

1

patrocinata dall’avv. PA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 187'300.-

oltre interessi del

5% dal 16 giugno 2012 e il rigetto in via definitiva

dell’opposizione al PE n. __________

dell’UE di __________;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto con

decisione 28

dicembre 2018 ha parzialmente accolto nella misura di fr. 96’300.-

oltre interessi del 5%

dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960

e dal 3 giugno 2013 su

fr. 51'840.-;

appellanti entrambe le parti:

la convenuta, che con appello 18 febbraio 2019 ha chiesto la

riforma del querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e

ripetibili di entrambe

le sedi;

l’attrice, che con risposta e appello incidentale 10 aprile

2019 ha postulato, oltre che

la reiezione del gravame della controparte, la modifica della

decisione pretorile nel

senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107’164.-

oltre accessori e di

rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE

di __________ relativamente

a tale importo, pure con protesta di spese e ripetibili di entrambe

le sedi;

tenuto conto che l’appellante principale non ha presentato alcuna risposta

all’appello

incidentale;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A.

L’8 aprile 2011 __________ R__________ e AP 1 hanno concluso un

contratto in cui la prima incaricava la seconda di coordinare e gestire le

operazioni finalizzate alla costruzione e alla vendita di unità abitative sulla

part. n. __________ RFD di__________ di sua proprietà. Il 14 aprile 2011 AP 1 e

AO 1 società che gestisce uno studio di architettura, hanno concluso un

contratto avente per oggetto varie prestazioni nell’ambito della ristrutturazione

e sopraelevazione con cambio di destinazione dell’edificio esistente sulla citata

part. n. __________. La mercede pattuita in favore dello studio di architettura

ammontava a complessivi fr. 210'000.- oltre IVA all’8% (totale IVA inclusa fr.

226'800.-), e meglio fr. 25'000.- per “provvigione cliente”, fr.

45'000.- per lavori preliminari, fr. 21'000.- per il progetto di massima, fr.

44'800.- per il progetto definitivo, fr. 23'300.- per le procedure di appalto e

fr. 50'900.- per la fase di realizzazione (doc. C). Dei lavori si è

concretamente occupato l’arch. __________ C__________, gerente di AO 1.

B.

Il 6 maggio e il 7 dicembre 2011 AO 1 ha inoltrato a AP 1 le prime

due richieste di acconto di fr. 20'600.- e fr. 18'900.-, per un totale di fr.

39'500.- (doc. E e F), importi regolarmente versati dalla controparte. Le

richieste di acconto successive sono per contro rimaste inevase (v. doc. G, H e

I). Il 29 maggio 2013, lo studio di architettura ha fatto spiccare nei

confronti della controparte il PE n. __________ dell’UE di __________,

notificato il 3 giugno 2013 (doc. L), escutendola per l’importo di fr.

187'300.- oltre accessori, ovvero il saldo di quanto pattuito (fr. 226'800.- - fr. 39'500.-).

C.

Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 7

marzo 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi

alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di

fr. 187'300.- oltre interessi del 5% dal 16 giugno 2012 e il rigetto in via

definitiva dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.

D.

Con risposta 18 aprile 2014, la convenuta si è opposta alla

petizione postulandone l’integrale reiezione, rilevando in particolare che il

vero senso degli accordi raggiunti fra le parti è deducibile dal doc. 2, da cui

si evince una remunerazione forfettaria di fr. 60'000.- per prestazioni

effettive d’architetto e fr. 150'000.- quale partecipazione all’eventuale utile

realizzato grazie alla vendita dell’immobile, per un totale di fr. 210'000.-,

ciò che troverebbe un riscontro anche nello scritto 14 aprile 2011 allegato al

contratto doc. C. A suo dire, il doc. C sarebbe invece un contratto simulato

mirato a celare alla committente __________ R__________ la partecipazione di AO

1 agli utili della futura compravendita. Non avendo tuttavia l’operazione

immobiliare prodotto gli utili previsti, l’importo di fr. 150'000.- non sarebbe

dovuto, così come non sarebbe dovuto il rimanente importo di fr. 20'500.-, a

fronte di una carente esecuzione del contratto da parte dell’attrice, che

avrebbe comportato la rescissione anticipata del medesimo prima dell’esecuzione

di tutte le prestazioni pattuite.

E.

Con replica 22 maggio 2014 e duplica 26 giugno 2014 le parti hanno

ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle

avverse. In particolare, l’attrice ha rilevato che il doc. 2 è stato superato

dalla successiva stipulazione del doc. C e che l’arch. __________ C__________

ha diligentemente svolto quanto pattuito contrattualmente. La convenuta ha

invece ribadito le proprie tesi, evidenziando come il contratto doc. C

riportasse cifre e prestazioni non reali.

F.

Esperita l’istruttoria (fra cui anche la perizia giudiziaria 6

dicembre 2016 dell’arch. __________) e raccolti gli allegati conclusivi scritti,

con decisione 28 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione nella misura di fr. 96’300.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2012

su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013 su fr.

51'840.-, decretando limitatamente a tale importo il rigetto definitivo

dell’opposizione al PE n. __________ e ponendo

la tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese di fr. 10’000.- a carico delle

parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

G. Con

appello 18 febbraio 2019 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio,

chiedendone la riforma nel senso di respingere la petizione, con protesta di

spese e ripetibili di entrambe le sedi.

H.

Con risposta 10 aprile 2019 l’attrice si è opposta al gravame,

postulandone l’integrale reiezione, e ha sollevato appello incidentale,

chiedendo la modifica della decisione pretorile nel senso di accogliere la

petizione nella misura di fr. 107’164.- oltre accessori e di rigettare in via

definitiva l’opposizione al PE n. __________ relativamente a tale importo, pure

con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante principale

ha omesso di presentare una risposta all’appello incidentale.

E considerato

in diritto:

Considerandi

1.

L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC

prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima

istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr.

10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera ampiamente la soglia

testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art.

311.

e 312 CPC). Sia l’appello principale 18 febbraio 2019 contro la decisione

28.

dicembre 2018 (notificata il 17 gennaio 2019), sia la risposta e appello

incidentale 10 aprile 2019 sono tempestivi.

In merito all’appello principale della convenuta

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una

propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e

circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di

comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle

medesime. Nel caso concreto, l’appello in vari punti non contiene una critica

puntuale al giudizio di prima istanza, bensì si limita a critiche generiche non

debitamente motivate, riprendendo senza supporto di prove tesi già esposte in

prima sede. Esso viene pertanto esaminato unicamente nella misura in cui

rispetta i principi sopraindicati.

3.

Con la decisione impugnata il

primo giudice ha da una parte accertato la validità del contratto doc. C, e

dall’altra determinato se e in che misura l’attrice avesse diritto all’onorario

preteso.

3.1

Quanto agli accordi raggiunti fra le parti, il Pretore aggiunto ha

stabilito che il doc. 2 (indicante un onorario fisso di fr. 60'000.- e una partecipazione

agli utili dell’operazione immobiliare di fr. 150'000.-) riflette un accordo

iniziale raggiunto fra le parti, mentre il contratto doc. C (indicante un

onorario fisso di fr. 210'000.-) il diverso accordo definitivo successivamente

raggiunto e da ritenersi valido e vincolante, così come peraltro spiegato nel

suo interrogatorio dall’arch. __________ C__________ con particolare

riferimento alla necessità di stipulare un contratto più chiaro per tutti,

soprattutto in relazione alla sua remunerazione. La tesi della convenuta,

secondo cui il doc. C sarebbe un contratto simulato, non ha difatti trovato

alcun riscontro istruttorio.

In primo luogo, gli

interrogatori del suo socio __________ G__________ e del suo organo __________

C__________ non hanno avvalorato detta tesi, essendosi entrambi limitati a

riferire degli accordi fra le parti al momento della redazione del doc. 2, e

avendo il secondo indicato specificatamente che in questo “è contenuto l’accordo

iniziale con noi” per poi spiegare, in relazione al doc. C, che esso è

stato redatto dall’arch. __________ C__________ e rappresentava “il

contratto concluso con noi”.

In secondo luogo, il giudice

di prime cure ha ritenuto incomprensibile l’asserita necessità di celare alla

committente un’eventuale parziale remunerazione dell’architetto tramite gli

utili della compravendita, ciò che sarebbe stato per lei più vantaggioso

rispetto a una remunerazione fissa a prescindere dal buon esito dell’operazione

immobiliare e avrebbe ulteriormente stimolato l’architetto a lavorare con la

massima diligenza.

Inoltre, dall’audizione di __________

R__________ e dal doc. I° prodotto in tale occasione è emerso come ella non

fosse al corrente del doc. C e della relativa

remunerazione pattuita,

quanto piuttosto pensasse che l’onorario ammontasse a fr. 75'000.- (importo

all’origine della cifra di fr. 60'000.- di cui al doc. 2). Difficile dunque

credere che il doc. C fosse un contratto simulato avente lo scopo di mostrarle

una realtà apparente, ritenuto che la medesima nemmeno ne era a conoscenza.

Il giudice di prima sede ha

altresì osservato che lo scritto 14 aprile 2011 allegato al doc. C, secondo il

quale il saldo finale della remunerazione poteva essere stabilito e soluto al

momento della vendita dell’immobile, non scalfisce la soluzione adottata,

potendosi considerare una clausola di esigibilità del saldo dell’onorario

fisso.

Infine, il primo giudice ha

rilevato come l’importo di fr. 210'000.- oltre IVA, corrispondente a meno del

20% dei presumibili costi di costruzione (fr. 1'200'000.-), è congruo e

conforme alla prassi di mercato, al contrario dell’asserito importo di fr.

60'000.- oltre a fr. 150'000.- in caso di buon esito dell’operazione, laddove è

inverosimile stabilire una parte di remunerazione aleatoria, legata al rischio

della mancata vendita, senza parallelamente prevedere un guadagno straordinario

(dunque non di mercato) in caso di vendita.

3.2

Quanto alla remunerazione per le prestazioni svolte, il primo giudice

ha applicato le norme relative al contratto di mandato (non essendo le norme

SIA menzionate nel contratto state prodotte dall’attrice) e ha rilevato che

l’onere di dimostrare l’esecuzione delle prestazioni pattuite e la

remunerazione prevista incombeva all’architetto, mentre quello di dimostrare le

loro carenze e il relativo minor valore incombeva alla mandante. Il giudice di

prima sede ha dunque esaminato le poste d’onorario esposte nel doc. C per

determinare quali di esse fossero dovute in base agli incarichi effettivamente

svolti dall’architetto, ovvero fr. 25'000.- quale provvigione, fr. 45'000.- per

i lavori preliminari, fr. 21'000.- e 44'800.- per il progetto di massima e

quello definitivo, per un totale di fr. 135'800.-, non avendo del resto né le

parti né gli atti istruttori fornito elementi per valutare e quantificare un

eventuale minor valore delle prestazioni eseguite. Il primo giudice ha poi

dedotto da tale importo fr. 39'500.- di acconti già corrisposti. Per contro, le

poste di onorario per prestazioni relative alle procedure di appalto, alla

direzione lavori e alla realizzazione dei piani esecutivi non sono state

riconosciute all’attrice, a fronte della loro mancata dimostrazione e della

prematura interruzione dei lavori.

4.

Con l’impugnativa,

l’appellante ribadisce la sua tesi secondo cui il doc. C costituirebbe un

contratto fittizio (per cui la sua posteriorità rispetto al doc. 2 non sarebbe

rilevante), criticando il Pretore aggiunto per non aver debitamente considerato

i riscontri istruttori che lo dimostrerebbero.

4.1

Innanzitutto, l’appellante rileva come sia pacifico

che il doc. 2 sia stato allestito dallo stesso arch. __________ C__________, e

che gli interrogatori di __________ G__________ e __________ C__________,

contrariamente a quanto osservato dal primo giudice, hanno confermato le sue

tesi, spiegando come le parti sono giunte a pattuire la cifra complessiva di

fr. 210'000.-, composto da fr. 60'000.- per prestazioni architettoniche e fr. 150'000.-

quale partecipazione ai presunti utili dell’operazione.

4.2

La censura è tuttavia generica e non confrontata con il giudizio

pretorile (art. 310 e 311 CPC). Rilevato come __________ G__________

(azionista, membro del CdA della convenuta e successivamente presidente della

stessa) e __________ C__________ (vice-presidente del CdA) si siano limitati a

evidenziare il contenuto del doc. 2, confermando peraltro la sottoscrizione del

doc. C senza in alcun modo sostenere che esso fosse fittizio, il primo ha poi

unicamente dichiarato che i fr. 60'000.- corrispondevano alle prestazioni

relative alla domanda di costruzione, ai piani esecutivi e alla preparazione

del capitolato per le offerte dei vari artigiani (ritenuto che il doc. C

prevede invece prestazioni ben più ampie), mentre il secondo ha rilevato come

il doc. 2 rappresentasse un accordo iniziale (v. verbale del 22 ottobre 2015,

p. 1-3), come già accertato dal primo giudice e non contestato nel gravame. Ne

discende che la censura è irricevibile per carente motivazione, e comunque

inadatta a sovvertire il giudizio impugnato.

4.3

A mente dell’appellante, la testimonianza di __________

R__________ e il doc. I° da lei prodotto confermerebbero la sua tesi, ovvero

che il doc. 2 fosse il reale contratto concluso fra le parti. Difatti, tali

prove attesterebbero che nei costi di costruzione preventivati e noti alla

committente l’onorario dell’architetto era stato quantificato in fr. 75'000.-,

importo all’origine dei fr. 60'000.- di cui al doc. 2.

4.4

Nel caso concreto, la committente nella sua audizione ha dichiarato

di non conoscere gli accordi raggiunti fra le parti in causa, per poi osservare

soltanto che, secondo una tabella fornitale dalla convenuta, l’onorario

dell’architetto era preventivato in fr. 75'000.- (verbale del 6 novembre 2014,

p. 2). A giusta ragione il Pretore aggiunto ha dunque sottolineato la poca

verosimiglianza della tesi della convenuta, secondo cui lo scopo del doc. C

sarebbe stato quello di mostrare alla committente una realtà apparente diversa

da quella prevista nel doc. 2, laddove la committente neppure sapeva

dell’esistenza del doc. C. Tale ragionamento, contrariamente a quanto rileva

l’appellante, è del tutto comprensibile e dev’essere condiviso. Il giudice di

prime cure ha pure osservato che non vi sarebbe stato motivo di celare alla

committente l’eventuale partecipazione agli utili dell’architetto quale

modalità di remunerazione per lei più vantaggiosa, e l’appellante non lo

contesta in alcun modo. Anche sotto questi aspetti, il giudizio impugnato

resiste pertanto alle critiche.

4.5

L’appellante sostiene altresì che l’attore ha

indebitamente omesso di spiegare su quali basi siano stati calcolati i vari

importi del doc. C, in realtà indicati senza alcun fondamento tecnico e

artificiosamente aumentati per far corrispondere l’importo totale a quello

pattuito nel doc. 2, circostanza che il Pretore aggiunto avrebbe trascurato. Il

primo giudice avrebbe pure a torto omesso di spiegare perché i fr. 210'000.- di

cui al doc. C sarebbero conformi alla prassi di mercato, ritenuto in ogni caso

che simili prassi sarebbero irrilevanti, a fronte degli accordi fra le parti

espressi nel doc. 2. Quest’ultimo documento peraltro, nelle ultime due colonne

a destra, evidenzierebbe il totale dei costi che l’attrice avrebbe dovuto

sostenere (fr. 42'894.35), per cui la pattuizione di fr. 210'000.- per le

prestazioni in questione non sarebbe realistica.

4.6

Tali censure non sono atte a sovvertire il giudizio di prima sede. Nella

fattispecie è determinante la libertà contrattuale fra le parti e quanto da

esse pattuito, laddove in assenza di prove relative alla simulazione il doc. C,

redatto successivamente e sottoscritto da entrambe le parti, deve prevalere sul

doc. 2, il quale oltre ad essere antecedente e ben più incompleto relativamente

ai vari diritti e doveri delle parti, prevede un diverso sistema di

remunerazione, composto da una parte fissa e da una variabile, e nemmeno

illustra tutte le prestazioni indicate nel doc. C, quali in particolare la

presentazione della cliente e gli studi preliminari. Anche volendo considerare

la prassi vigente nel settore professionale di riferimento quale indizio circa

la congruità degli importi pattuiti, le ultime due pagine allegate al doc. C, alle

quali il contratto fra le parti fa esplicito riferimento (v. art. 3, punto 4),

espongono i dettagli e le modalità di calcolo relativamente alle prestazioni e

agli importi indicati nel suddetto contratto secondo le norme SIA 102, edizione

2003, sulla base di presumibili costi dell’opera pari a fr. 1'200'000.-. Le

poste di onorario di cui al doc. C risultano dunque conformi a tali norme, né

l’appellante le contesta puntualmente, spiegando perché ciò non sarebbe il caso,

per cui le sue censure non possono essere seguite.

4.7

L’appellante critica il giudice di prime cure anche

per non aver sufficientemente considerato la comunicazione 14 aprile 2011

allegata al doc. C e riferita alla remunerazione della controparte, che a suo

dire supporterebbe la validità del doc. 2. Tale scritto stabilisce difatti che “Per

quanto riguarda il saldo finale, esso potrà essere stabilito e soluto al

momento della vendita dell’immobile, e meglio come definito nel mandato R__________/AP

1.

dell’8 aprile 2011 e che è parte integrante della presente lettera”, ciò

che a mente dell’appellante sarebbe un chiaro riferimento alla remunerazione

variabile.

4.8

Tale scritto tuttavia, anche alla luce di quanto sopra esposto, non

è sufficiente per supportare la tesi della convenuta, potendo da una parte

essere interpretato quale clausola di esigibilità, secondo quanto indicato dal

primo giudice, e non contenendo dall’altra alcuna concreta indicazione relativa

a un’eventuale partecipazione all’utile da parte dell’attrice, né condizionando

il pagamento del saldo alla realizzazione di un utile. In altre parole, il

contenuto di tale documento non dimostra con la necessaria chiarezza una deroga

a quanto pattuito nel contratto doc. C. La decisione pretorile dev’essere dunque

confermata anche su questo punto.

5.

Ne discende che, non potendo

il doc. C essere ritenuto un contratto fittizio e non potendosi dunque

ammettere la pattuizione di una remunerazione parzialmente variabile a

dipendenza dell’esito dell’operazione immobiliare, la tesi appellatoria,

secondo cui la controparte non avrebbe diritto a fr. 150'000.-, non può essere

seguita. Quanto al rimanente importo, l’appellante si limita a osservare che

esso non sarebbe dovuto siccome i corrispondenti servizi non sarebbero stati

effettuati in maniera conforme con quanto pattuito. La censura è tuttavia

irricevibile per carenza di motivazione, poiché l’appellante non si confronta

in alcun modo con quanto accertato dal primo giudice in relazione all’onere

della prova, alle prestazioni concretamente eseguite dall’architetto e

all’impossibilità di determinare un relativo minor valore (v. p. 4-6

dell’impugnato giudizio).

6.

In definitiva, l’appello 18

febbraio 2019 di AP 1 dev’essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le

spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante

principale (art. 106 cpv. 2 CPC), e sono calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 96’300.- , determinante anche per un eventuale ricorso al

Tribunale federale. Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13

LTG, ammontano a fr. 6’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11

cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono

quantificate in fr. 4'500.-.

In merito all’appello incidentale dell’attrice

7.

Con appello incidentale 10

aprile 2019 (al quale la controparte non ha opposto alcuna risposta), AO

1.

ha postulato la modifica della decisione

pretorile nel senso di accogliere la petizione nella misura di fr. 107’164.-

oltre accessori e di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

dell’UE di __________ relativamente a tale importo. In sostanza, l’appellante

incidentale chiede che all’importo riconosciutole dal primo giudice venga aggiunta

l’IVA all’8%. Difatti, la pretesa attorea la includeva, e lo stesso giudice di

prime cure ha accertato che gli importi di cui al doc. C non erano comprensivi

di IVA.

8.

Tale censura deve essere

accolta. La mancata inclusione dell’IVA nell’importo di fr. 210'000.- si evince

difatti dall’art. 4 di cui al doc. C, come pure dalla tabella ivi allegata

(penultima pagina). Ne consegue che alla remunerazione complessiva di spettanza

dell’attrice, ovvero fr. 135'800.-, va aggiunta l’IVA all’8% (fr. 10'864.-),

per un totale di fr. 146'664.-, da cui detrarre gli acconti già corrisposti

(fr. 39'500.-), per un risultato finale di fr. 107'164.-. Quanto agli interessi

di mora del 5%, il primo giudice li ha fatti decorrere dal 17 luglio 2012 su

fr. 13'500.- (data del primo richiamo relativo alla richiesta di acconto 16

maggio 2012, v. doc. G e H), dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960.- (data del primo

richiamo relativo alla richiesta di acconto del 20 luglio 2012, v. doc. H e I)

e dal 3 giugno 2013 sul restante importo di fr. 51'840.- (data del PE di cui al

doc. L). Ritenuto che le suddette due richieste d’acconto erano già comprensive

d’IVA, l’unica modifica si ha dunque sul rimanente importo, che invece di fr. 51'840.-

ammonta a fr. 62'704.- (fr. 107'164.- - fr. 13'500.- - fr. 30'960.-).

9.

In conclusione, l’appello

incidentale 10 aprile 2019 di AO 1 deve essere accolto, con conseguente riforma

della decisione pretorile. Quanto a tasse, spese e ripetibili del giudizio di

prima sede, l’appellante incidentale chiede che esse vengano interamente

addossate alla controparte, ciò che evidentemente non può essere accolto,

ammontando la sua domanda di causa a fr. 187'300.-, e corrispondendo dunque la

sua soccombenza al 43% e quella della controparte al 57%. Tale deve essere

dunque la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, laddove le spese

processuali sono state stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 16'000.-, e le

ripetibili complessive possono essere quantificate, giusta i criteri previsti

dall’art. 11 RTar e tenuto conto pure delle spese e dell’IVA, in fr. 13'000.-.

10.

Le spese giudiziarie della

procedura di appello incidentale, calcolate sulla base di un valore litigioso

di fr. 10'864.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al

Tribunale federale), seguono di principio la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non avendo tuttavia AP 1 presentato alcuna risposta all’appello incidentale,

essa non può essere considerata soccombente e non può essere astretta al

pagamento di spese (v. DTF 139 III 33, consid. 5). Si giustifica pertanto di

rinunciare a riscuotere oneri processuali e di non assegnare ripetibili, non

potendo queste essere addebitate allo Stato del Cantone Ticino (v. IICCA del 26

marzo 2019, inc. 12.2017.176; CCR del 26 febbraio 2019, inc. 16.2017.5, consid.

5).

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

I. L’appello 18

febbraio 2019 di AP 1, ______,

è respinto

nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese processuali della procedura d’appello

principale, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà

alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili di seconda sede.

III. L’appello

incidentale 10 aprile 2019 di AO 1è accolto.

§

Di conseguenza, la decisione 28

dicembre 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, Sezione 2, è così

riformata:

1.

La petizione è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 la somma di fr.

107'164.-

oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2012 su fr. 13'500.-, dal 2 aprile 2013 su

fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013 su fr. 62'704.-.

2.

È rigettata

in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di

__________

limitatamente a fr. 107'164.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio

2012.

su fr.

13'500.-, dal 2 aprile 2013 su fr. 30'960 e dal 3 giugno 2013

su fr. 62'704.-

3.

La tassa di

giustizia di complessivi fr. 6'000.- e le spese di fr. 10'000.- (ivi

comprese quelle

della perizia) sono a carico dell’attrice nella misura del

43% e della

convenuta nella misura del 57%. La convenuta rifonderà

all’attrice fr.

1'820.- per ripetibili parziali.

4.

Invariato.

IV. Per

la procedura di appello incidentale non si prelevano spese processuali e non si

assegnano ripetibili. L’anticipo versato sarà restituito.

V. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori

il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).